Autorizzazione unica ambientale
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. XI/2606 DEL 09/12/2019
Nuove disposizioni per la semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti inerenti le modifiche non sostanziali e le volture dell’autorizzazione unica ambientale (AUA).
B.U. R. Lombardia Suppl. Ord. 16/12/2019, n. 51
REGIONE LOMBARDIA
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
- il d.p.r. 13 marzo 2013 n. 59, «Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35»;
- l’art. 32 della LR n.24/2006 che prevede che «La Giunta regionale adotta linee guida per agevolare l’applicazione uniforme e coordinata sul territorio regionale del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59»;
- il d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160 «Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività […]»;
RICHIAMATI:
- la circolare regionale del 5 agosto 2013 n. 19 «Primi indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale»,
- la Dgr 16 maggio 2014, n. 1840 «indirizzi regionali in merito all’applicazione del regolamento inerente l’autorizzazione unica ambientale (AUA)»;
- il Ddg 25 giugno 2014, n. 5512 «approvazione del modello unico per la presentazione di istanze di autorizzazione unica ambientale ai sensi del dpr 59/2013 e in attuazione della d.g.r. 1840/2014 «indirizzi regionali in merito all’applicazione del regolamento inerente l’autorizzazione unica ambientale (AUA)»;
- il Ddc 25 giugno 2014, n.5513 «approvazione delle specifiche tecniche per l’interoperabilità tra sistemi informativi ai fini della presentazione di domande di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del dpr 59/2013 e in attuazione della d.g.r.. 1840/2014 «indirizzi regionali in merito all’applicazione del regolamento inerente l’autorizzazione unica ambientale (AUA)»;
- il decreto del Direttore Generale della Direzione Ambiente e Clima n. 18617 del 12 dicembre 2018 con cui è stato aggiornato il Tavolo Permanente in materia di AUA, con la partecipazione di Unioncamere Lombardia, ANCI Lombardia, Unione delle Province Lombarde, ARPA Lombardia e delle Associazioni di categoria interessate, con l’obiettivo prioritario di proseguire l’azione di supporto agli operatori e di garantire un efficace processo di attuazione dell’AUA;
- la dgr 18 dicembre 2017, n. 7570 «Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i;
- la dgr 17 dicembre 2018, n. 1042 «approvazione del programma strategico per la semplificazione e trasformazione digitale» e l’aggiornamento dell’Allegato A con dgr 1897 del 15 luglio 2019;
- la dgr D.g.r. 11 dicembre 2018 – n. XI/983 Disciplina delle attività cosiddette «In Deroga» ai sensi dell’art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale» sul territorio regionale e ulteriori disposizioni in materia di emissioni in atmosfera»;
Ricordato che:
- in Regione Lombardia le istanze di rilascio, rinnovo e modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) devono essere presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune ove ha sede lo stabilimento attraverso piattaforme telematiche che abbiamo implementato la modulistica regionale unificata e che siano conformi alle specifiche tecniche per l’interoperabilità definite rispettivamente nei sopra richiamati decreti n. 5512 e 5513 del 25 giugno 2014;
- Regione Lombardia ha altresì messo a disposizione di tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, in via sussidiaria e a titolo gratuito, le funzionalità della piattaforma regionale MUTA per la gestione dei suddetti procedimenti AUA, ora piattaforma ProcedimentiServizi RL;
- sulla medesima piattaforma è stato implementato il registro regionale AUA nel quale vengono alimentate le istanze AUA per mezzo dell’interoperabilità delle piattaforme telematiche e che consente il monitoraggio da parte di Regione Lombardia dello stato di applicazione del Regolamento AUA sul territorio, in particolare al fine di valutare eventuali criticità e promuovere interventi migliorativi;
- come previsto dalla d.g.r. 983/2018, e ai sensi del d.p.r. 59/2013, anche le domande di adesione alle autorizzazioni in deroga ai sensi dell’art. 272 cc. 2 e 3 del d.lgs 152/2006 sono presentate al SUAP del comune ove ha sede lo stabilimento attraverso piattaforme telematiche che hanno implementato la modulistica individuata nella stessa delibera, ma per le quali – ad oggi – non è attiva l’interoperabilità;
Rilevato che:
- ad oggi non tutti i procedimenti connessi all’AUA sono gestiti in modalità telematica attraverso le piattaforme in modo tale da alimentare il registro regionale, nonché il fascicolo d’impresa;
- in particolare, sulla base di quanto previsto dalla circolare regionale del 5 agosto 2013 n. 19 le istanze di voltura, nonché le comunicazioni di modifica non sostanziale dell’AUA devono essere trasmesse direttamente alla Provincia/Città metropolitana secondo le modalità da queste definite;
- dalle attività di monitoraggio effettuate, Regione Lombardia ha riscontrato sul territorio la diffusione di modalità disomogenee per la gestione dei procedimenti di voltura e modifica non sostanziale, nonché l’impossibilità di prevedere l’alimentazione del registro AUA e del fascicolo d’impresa con le informazioni derivanti dai suddetti procedimenti;
- in particolare, per quanto concerne la voltura, risulta che la stessa – in molti casi – viene già oggi trasmessa ai SUAP, disattendendo quanto previsto nella suddetta circolare;
- il programma strategico per la semplificazione e trasformazione digitale di cui alla d.g.r. 1042/2018 individua a livello generale, quale asse prioritario di intervento, la digitalizzazione dei procedimenti, l’interoperabilità dei sistemi informativi e l’adozione di modulistiche unificate;
Ricordato che con la d.g.r. 18 dicembre 2017 – n. 7570 richiamata in premessa e concernente l’emanazione di indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del d.lgs. 152/2006, Regione Lombardia ha stabilito, tra l’altro, che:
- le comunicazioni di modifica non sostanziale saranno trasmesse ai SUAP in via telematica attraverso le piattaforme già in uso sul territorio regionale per la gestione delle pratiche AUA;
- la messa a regime delle piattaforme di cui al punto precedente sarà preventivamente comunicata da Regione Lombardia e che fino a tale data, le comunicazioni di modifica non sostanziale saranno trasmesse alle Autorità Competenti secondo le modalità da queste definite ed utilizzando i modelli approvati con il presente provvedimento;
Ritenuto opportuno, sulla base di quanto riportato ai punti precedenti:
- prevedere che anche le domande di voltura e le comunicazioni di modifica non sostanziale dell’AUA siano presentate attraverso le medesime piattaforme telematiche già a disposizione dei SUAP, affinché siano interoperabili con la piattaforma Procedimenti Servizi RL (ex MUTA), sia al fine di uniformare le modalità di gestione dei procedimenti sul territorio, sia per garantire l’alimentazione del registro AUA implementato sulla stessa, nonché del fascicolo informatico d’impresa;
- prevedere l’interoperabilità tra le piattaforme utilizzate dai SUAP, anche per i procedimenti inerenti le domande di adesione all’autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 272 comma 2, già disponibili sulle piattaforme in ottemperanza alla d.g.r. 983/2018;
Dato atto che si è ritenuto di avviare un confronto con i rappresentanti dei soggetti coinvolti nell’applicazione del Regolamento AUA, nonché con la Struttura dell’Area Programmazione e Relazioni Esterne della Presidenza ed ARIA Spa al fine di definire gli indirizzi generali per la gestione telematica dei procedimenti di voltura e modifica non sostanziale AUA attraverso le piattaforme e la successiva individuazione dei contenuti delle modulistiche regionali per suddetti procedimenti, nonché le specifiche tecniche e gli standard di interoperabilità;
Richiamato l’incontro del Tavolo Permanente AUA del 6 novembre 2019 nell’ambito del quale sono stati illustrati il documento di indirizzi finalizzato a fornire le indicazioni generali per la gestione dei procedimenti inerenti la voltura e le modifiche non sostanziali AUA, nonché sul campo di applicazione dell’AUA e i fac simili delle modulistiche relative ai suddetti procedimenti;
Considerato che nell’ambito del suddetto tavolo:
- è stato condiviso il documento di indirizzi generali finalizzato a fornire nuove indicazioni di carattere normativo ed informatico per la gestione telematiche dei procedimenti di voltura e modifica non sostanziale AUA;
- è emersa l’opportunità di aggiornare le modulistiche proposte, accompagnando l’approvazione delle stesse con ulteriori specifiche operative per razionalizzare ulteriormente la gestione dei suddetti procedimenti;
- è emersa l’esigenza di demandare l’emanazione delle specifiche tecniche per l’interoperabilità delle piattaforme all’approvazione delle modulistiche di cui sopra;
Considerato che è necessario prevedere un congruo tempo per garantire l’adeguamento delle piattaforme per la gestione dei procedimenti AUA alle nuove disposizioni regionali relative alle volture e alle modifiche non sostanziali e provvedere, a tal fine, alla definizione delle modulistiche e delle specifiche tecniche per l’interoperabilità;
Rilevato che il periodo di adeguamento sarà funzionale anche a garantire un’idonea attività di formazione e informazione ai soggetti coinvolti, nonché alla definizioni di ulteriori indirizzi di carattere operativo per uniformare e semplificare la gestione dei suddetti procedimenti AUA;
Ritenuto in tal senso congruo stabilire che il termine ultimo per l’adeguamento delle piattaforme sia il 30 giugno 2020;
Ricordato che la normativa regionale (d.g.r. 983/2017) prevede che sulle medesime piattaforme messe a disposizione dei SUAP siano già implementate ed operative le modulistiche per la presentazione delle domande di adesione all’autorizzazione in deroga alle emissioni ex art. 272 c. 2 del d.lgs 152/2006, ma che le stesse, ad oggi, non sono ancora interoperabili con il registro regionale;
Rilevata, pertanto, l’opportunità di prevedere, entro la stessa, la messa a regime dell’interoperabilità per i suddetti procedimenti autorizzativi;
Preso atto del documento predisposto da Regione Lombardia e condiviso al Tavolo Permanente AUA riportante gli «Indirizzi generali per la gestione dei procedimenti di voltura e modifica non sostanziale AUA e per la messa a regime delle piattaforme»;
Ritenuto opportuno, per le ragioni espresse ai punti precedenti:
- stabilire che a partire dal 1 luglio 2020 le domande di voltura e le comunicazioni di modifica non sostanziale dell’AUA dovranno essere presentate al SUAP attraverso piattaforme telematiche che abbiamo implementato le modulistiche regionali e che siano interoperabili con la piattaforma Procedimenti Servizi RL (ex MUTA);
- stabilire che, di conseguenza, a partire da tale data si considera disapplicato quanto previsto dalla Circolare regionale 5 agosto 2013 – n. 19 Primi indirizzi regionali in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA) in merito alle gestione delle volture e delle modifiche non sostanziali AUA;
- demandare alle competenti Strutture della DG Ambiente e Clima e dell’Area Programmazione e Relazioni Esterne della Presidenza l’emanazione delle modulistiche inerenti la voltura e le modifiche non sostanziali AUA e delle specifiche procedure operative per uniformare e razionalizzare ulteriormente la gestione dei suddetti procedimenti, nonché delle specifiche tecniche per l’interoperabilità delle piattaforme informatiche;
- stabilire che i suddetti documenti vengano adottati entro 3 mesi dalla presente deliberazione, al fine di garantire la messa a regime degli applicativi alla 1 luglio 2020;
- stabilire che fino a tale data le istanze e comunicazioni relative ai suddetti procedimenti dovranno essere trasmesse direttamente all’Autorità competente, secondo le modalità da queste stabilite e le attuali disposizioni regionali;
- stabilire che entro la stessa data dovrà essere garantita l’interoperabilità per i procedimenti inerenti le domande di adesione all’autorizzazione in deroga alle emissioni («ADEM») ex art. 272 c.2 del d.lgs. 152/2006 già disponibili sulle piattaforme dei SUAP;
Ritenuto altresì opportuno adeguare alle suddette disposizioni la piattaforma regionale Procedimenti Servizi srl (ex MUTA), mettendola a disposizione in via sussidiaria e gratuita a tutti gli Enti coinvolti nei procedimenti in questione;
Ricordato che tale misura è riconducibile alle azioni contenute nella scheda n.54 inerente la «Semplificazione delle procedure per le autorizzazioni in deroga alle emissioni in atmosfera ed AUA» del ‘Programma strategico per la semplificazione e la trasformazione digitale del 2019’ di cui all’ allegato A della d.g.r. 1042 del 17 dicembre 2018 e relativo aggiornamento di cui alla d.g.r. 1897 del 15 luglio 2019;
Dato atto che il presente provvedimento concorre a perseguire gli obiettivi del PRS e in particolare al risultato atteso Ter 09.02 punto 196 – Semplificazione dei procedimenti autorizzativi, sviluppo dei sistemi informativi e razionalizzazione delle attività di controllo in materia ambientale;
Vista la l.r. n. 20/2008 «testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti della X legislatura;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 14 della l.r. 17/2014;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Art. 1
Di approvare l’allegato tecnico «Indirizzi per la gestione dei procedimenti di voltura e modifica non sostanziale AUA e per la messa a regime delle piattaforme» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2
Di demandare alle competenti Strutture della Direzione Generale Ambiente e Clima e dell’Area Programmazione e Relazioni Esterne della Presidenza la definizione e pubblicazione delle modulistiche inerenti la voltura e le modifiche non sostanziali AUA e delle specifiche procedure operative per uniformare e razionalizzare ulteriormente la gestione dei suddetti procedimenti, nonché delle specifiche tecniche per l’interoperabilità delle piattaforme informatiche;
Art. 3
Di stabilire che i suddetti documenti vengano adottati entro 3 mesi, al fine di garantire la messa a regime degli applicativi entro la data ci cui al successivo punto 4, da approvare con decreto del dirigente competente;
Art. 4
Di stabilire che a partire dal 1 luglio 2020 le domande di voltura e le comunicazioni di modifica non sostanziale dell’AUA devono essere presentate al SUAP attraverso piattaforme telematiche che abbiano implementato le modulistiche regionali e che siano interoperabili con la piattaforma ‘Procedimenti Servizi RL’ (ex ‘MUTA’);
Art. 5
Stabilire che, di conseguenza, a partire da tale data si considera disapplicato quanto previsto dalla Circolare regionale 5 agosto 2013 – n. 19 «Primi indirizzi regionali in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA)» per quanto concerne le gestione delle volture e delle modifiche non sostanziali AUA;
Art. 6
Di stabilire che fino a tale data le istanze e comunicazioni relative ai suddetti procedimenti dovranno essere trasmesse direttamente all’Autorità competente, secondo le modalità da queste stabilite e le attuali disposizioni normative regionali;
Art. 7
Di stabilire altresì che entro la stessa data dovrà essere garantita l’interoperabilità per i procedimenti inerenti le domande di adesione all’autorizzazione in deroga alle emissioni («ADEM») ex art. 272 c. 2 del d.lgs 152/2006 già disponibili sulle piattaforme dei SUAP;
Art. 8
Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito istituzionale della Direzione Generale Ambiente e Clima.
ALLEGATO – “Indirizzi per la gestione dei procedimenti di voltura e modifica non sostanziale AUA e per la messa a regime delle piattaforme”
Premessa
Il presente allegato riporta ai paragrafi 1,2 e 3 una serie di indicazioni sia di carattere procedurale che informatico finalizzate alla gestione procedimenti di voltura AUA e modifiche non sostanziali AUA sulla base degli aggiornamenti intervenuti a livello normativo (emanazione della dgr 7570/2017), e tecnologico (evoluzione delle piattaforme telematiche), tenuto conto che:
1) le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire dal 1.7.2020 (salvo ulteriori valutazioni da parte di Regione Lombardia) al fine di garantire l’adeguamento degli applicativi;
2) entro 3 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento, saranno definite dai competenti uffici regionali le modulistiche e le istruzioni operative e tecniche per uniformare e razionalizzare ulteriormente la gestione dei suddetti procedimenti e garantire l’interoperabilità delle piattaforme.
Fino alla suddetta data, i procedimenti di voltura e modifica non sostanziale continueranno ad essere gestiti secondo le attuali disposizioni regionali e con i modelli in uso presso i territori provinciali.
Nel paragrafo 4 sono invece forniti chiarimenti in merito al campo di applicazione dell’AUA sulla base delle richieste/quesiti raccolti; tali indicazioni possono essere applicate a partire dalla entrata in vigore della delibera (per quanto concerne le nuove istanze).
1. VOLTURE
1.1 Aspetti generali
L’Autorizzazione Unica Ambientale disciplinata dal DPR n.59/2013 è un’autorizzazione espressa, adottata dalla Provincia/Città metropolitana e rilasciata dal SUAP al “Gestore N1 ” dello stabilimento, ossia il soggetto (persona fisica o giuridica) cui è intestato il provvedimento autorizzativo in quanto titolare del/i titolo/i abilitativo/i contenuti nello stesso.
Nel caso intervengano variazioni nella denominazione del soggetto cui è esplicitamente intestato il provvedimento AUA di uno stabilimento in esercizio ed in assenza di modifiche impiantistiche, occorre, da parte del nuovo Gestore, formalizzare una istanza di voltura tramite il canale telematico in uso al SUAP competente per territorio.
Laddove intervenissero anche modifiche tecniche o impiantistiche, o comunque richieste di variazioni rispetto a quanto autorizzato con il provvedimento esistente (es. prescrizioni, relazione tecnica, planimetrie, schemi impiantistici), il procedimento non è più connotabile come semplice “voltura”, ma sarà necessario procedere con istanze di modifica o nuovo impianto, da valutarsi caso per caso in funzione delle tipologie di intervento.
Nei casi in cui la variazione del titolare dell’autorizzazione avvenga con procedimenti di rilascio/aggiornamento dell’atto in corso, sarà sufficiente da parte del nuovo Gestore una comunicazione di subingresso, da trasmettere comunque al SUAP; in tali casi, la voltura viene assorbita dal procedimento di rilascio/aggiornamento dell’autorizzazione già in corso.
1.2 Procedura
L’istanza di voltura dell’AUA deve essere presentata al SUAP competente per territorio, utilizzando il canale tematico (piattaforma) da questo individuato. La piattaforma dovrà avere implementato la modulistica regionale e dovrà rispettare gli standard di interoperabilità definiti da Regione Lombardia, con successivi provvedimenti.
Nel caso in cui i SUAP non si siano dotati di piattaforme conformi ai suddetti criteri, i Gestori potranno utilizzare ai fini della presentazione delle istanze di voltura la piattaforma Procedimenti ServiziRL (EX MUTA), messa disposizione in via sussidiaria e a titolo gratuito da Regione Lombardia.
La procedura prevede in sintesi quanto segue.
Il SUAP acquisisce l’istanza di voltura e procede alla verifica formale (consistente nel verificare che la domanda sia stata presentata completa di allegati e con le opportune firme digitali);
Il SUAP trasmette, entro 5 giorni, l’istanza alla Provincia/Città Metropolitana quale autorità competente all’adozione dell’AUA, la quale provvederà alla predisposizione del provvedimento di voltura e all’inoltro dello stesso al SUAP;
il SUAP provvederà alla trasmissione del provvedimento di voltura al richiedente (Nuovo Gestore) e a tutti i soggetti competenti in materia ambientale eventualmente interessati (Provincia/Città Metropolitana, ARPA, Comune in tutti i casi; ATO, Gestore del S.I.I. nel caso di scarichi in fognatura), nonché al caricamento del provvedimento finale sulla piattaforma al fine dell’alimentazione del registro regionale AUA e del fascicolo d’impresa.
L’AUA volturata continuerà ad avere la stessa scadenza di quella precedente.
La procedura sopra delineata può essere eventualmente integrata dalle Autorità competenti (Provincia/Città metropolitana), a condizione che ciò avvenga secondo logiche di semplificazione e sia adeguatamente condivisa con tutti i SUAP e gli altri soggetti competenti in materia ambientali del territorio.
1.3 Contenuti dell’istanza
Premesso che i contenuti dell’istanza di voltura saranno specificamente individuati nei modelli che saranno messi a disposizione dalla competente Direzione Generale di Regione Lombardia anche ai fini della implementazione della stessa sulle piattaforme, è necessario che l’istanza, firmata digitalmente dal nuovo Gestore o dal referente AUA da questo individuato (previa presentazione di apposita procura/delega), contenga, oltre alle informazioni relative al vecchio e nuovo Gestore ed allo stabilimento oggetto dell’autorizzazione, dichiarazioni attestanti l’invarianza tecnica degli impianti e degli impatti da essi generati, come previsti nel provvedimento autorizzativo e l’impegno al rispetto delle prescrizioni in esso contenute.
Dovranno poi essere allegati all’istanza di voltura, almeno i seguenti allegati:
1. nr. 2 marche da bollo (una per istanza e una per il rilascio del successivo decreto)
2. copia attestante il versamento degli oneri istruttori;
3. copia del documento d’identità del nuovo Gestore (Legale rappresentante o Delegato munito di adeguata procura);
4. copia dell’atto notarile (o autocertificazione) dal quale risulti la variazione societaria (solo nel caso che la medesima non sia ancora indicata nella visura camerale);
5. ulteriori dichiarazioni specifiche per il caso che in AUA sia compreso il titolo abilitativo per la gestione di rifiuti ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006 (scheda G1 della modulistica regionale unificata), concernenti:
i. l’accettazione dell’incarico da parte del nuovo Responsabile Tecnico dell’impianto di recupero, con allegata copia carta d’identità, qualora sia una persona diversa dal legale rappresentante/titolare della ditta;
ii. dichiarazione di rispetto dei requisiti soggettivi ex art. 10 D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., a firma del nuovo Gestore, nel caso di presentazione dell’istanza da parte del Referente AUA.
2. MODIFICHE NON SOSTANZIALI
Come già anticipato dalla D.g.r. 18 dicembre 2017 – n. X/7570, in un’ottica di semplificazione, uniformità procedurale e digitalizzazione dei procedimenti, tutte le modifiche non sostanziali di un’Autorizzazione Unica Ambientale (a prescindere dalla tipologia del titolo/i in essa ricompresi) a partire dal 1.7.2020 dovranno essere trasmesse in modalità telematica con le medesime piattaforme messe a disposizione dai SUAP per la gestione dei procedimenti AUA. Va altresì ricordato che, ai sensi dell’art. 6 c.1 del d.lgs 59/2013non prevede che il SUAP prenda parte direttamente al procedimento di modifica non sostanziale; in tal senso, rilevata l’opportunità di prevedere comunque l’utilizzo delle piattaforme già disponibili, si stabilisce che, in attuazione della sopra richiamata dgr 7570/2018, la comunicazione – completa di tutti i relativi allegati – dovrà essere inoltrata in automatico dalla piattaforma – senza che il SUAP intervenga nel procedimento – alla Provincia/Città Metropolitana, quale autorità competente.
Si ricorda che il procedimento di modifica non sostanziale rientra nella fattispecie delle “comunicazioni” e pertanto non prevede necessariamente la conclusione dello stesso con un atto di assenso; decorsi 60 giorni dalla comunicazione, il procedimento si considera concluso positivamente nella forma del silenzio-assenso.
2.2 Procedura
La comunicazione di una modifica non sostanziale dell’AUA deve essere presentata attraverso il canale tematico (piattaforma) individuato dal SUAP territorialmente competente. La piattaforma dovrà:
avere implementato la modulistica regionale;
rispettare gli standard di interoperabilità definiti da Regione Lombardia.
prevedere l’inoltro automatico della comunicazione di modifica non sostanziale – completa di tutti i relativi allegati – alla Provincia / Città Metropolitana;
Nel caso in cui i SUAP non si siano dotati di piattaforme conformi ai suddetti criteri, i Gestori potranno utilizzare ai fini della presentazione delle istanze di voltura la piattaforma PROCEDIMENTI SERVIZIRL (EX MUTA), messa disposizione in via sussidiaria e a titolo gratuito da Regione Lombardia.
Il SUAP non prende parte al procedimento di modifica non sostanziale, come previsto dall’art. 6 c.1 del DPR 59/2013. La comunicazione di modifica non sostanziale dovrà essere inoltrata in automatico, dalla piattaforma stessa (vedi successivo paragrafo 3 “ADEGUAMENTO PIATTAFORME”), alla Provincia Città metropolitana.
Questa provvederà alle verifiche istruttorie del caso, eventualmente previa consultazione degli ulteriori soggetti competenti in materia ambientale laddove necessario. Eventuali integrazioni saranno richieste direttamente all’impresa, senza prevedere necessariamente il passaggio dal SUAP, al fine di non rallentare il percorso autorizzativo.
Decorsi 60 giorni dalla presentazione della comunicazione all’Autorità Competente, in assenza di segnalazioni o dinieghi da parte dell’Autorità Competente, il procedimento si intende concluso nella forma del silenzio assenso ed il Gestore potrà procedere alla realizzazione della modifica. L’autorità competente ove lo ritenga necessario, provvede ad aggiornare d’ufficio l’autorizzazione – o le parti dell’atto interessate dalla modifica – ed alla trasmissione dello stesso direttamente al Gestore, nonché al SUAP e a tutti i soggetti competenti in materia ambientale interessati. Tale aggiornamento non incide sulla durata dell’autorizzazione.
Il SUAP provvederà al caricamento del provvedimento sulla piattaforma telematica e all’alimentazione del fascicolo di impresa e del registro AUA.
Nel caso in cui l’Autorità competente, valutasse la modifica come sostanziale, dandone opportuna informazione – tramite il SUAP – al Gestore dello stabilimento, quest’ultimo dovrà presentare una istanza di modifica sostanziale ai sensi dell’art.4 c.1 del DPR 59/2013.
3. ADEGUAMENTO PIATTAFORME
Entro l’1.7.2020 i procedimenti di voltura e modifica non sostanziale AUA dovranno essere presentati, attraverso un canale tematico (piattaforma) da questo individuato. Ciò consentirà la digitalizzazione della istanza/comunicazione e la constestuale alimentazione del Registro regionale AUA, implementato sulla piattaforma “PROCEDIMENTI SERVIZIRL (EX MUTA)”, e del fascicolo d’impresa. La piattaforma, al fine di garantire i servizi richiesti, dovrà necessariamente:
- avere implementato le modulistiche regionali inerenti la voltura e le modifica non sostanziali dell’AUA;
- rispettare gli standard di interoperabilità (file xsd, specifiche per l’interoperabilità) definiti da Regione Lombardia e messi a disposizione sul sito di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it → sezione Imprese → sicurezza alimentare e ambientale → autorizzazione unica ambientale → interoperabilità modulistiche AUA);
Al fine dell’ottimizzazione dei procedimenti e della razionalizzazione delle attività tecniche e amministrative si ritiene inoltre che:
- nei casi di procedimenti AUA basati sul silenzio-assenso, quali le modifiche non sostanziali AUA e le adesioni in via generale alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in deroga ex art. 272 c.2 N2 del d.lgs 152/2016, le piattaforme debbano provvedere automaticamente ad inoltrare la comunicazione/domanda di adesione alla Provincia/Città metropolitana, la quale provvederà alle verifiche istruttorie del caso, eventualmente previa consultazione degli ulteriori soggetti competenti in materia ambientale laddove necessario;
- nei casi di procedimenti AUA che si chiudono con un provvedimento espresso (istanza di primo rilascio, rinnovo, modifica sostanziale, voltura) che prevedono la presa in carico dell’istanza da parte del SUAP per le verifiche formali, le piattaforme debbano prevedere, in ogni caso, la possibilità di informare la Provincia/Città metropolitana della presentazione dell’istanza. La Provincia/Città Metropolitana, nel caso in cui il SUAP ritardi nell’inoltro dell’istanza, provvederà a sollecitarlo con le modalità che ritiene più idonee;
- laddove possibile, le piattaforme dovranno integrare ulteriori comunicazioni (es. avvio del procedimento, laddove previsto) funzionali ad una gestione efficace del procedimento;
Per quanto concerne gli adeguamenti delle piattaforme è utile ricordare che, sulla base di quanto previsto dalla dgr 1840/2014 (“indirizzi regionali AUA”) e dei successivi provvedimenti attuativi (ddg 5512/2014 “modulistica regionale unificata AUA” e ddc 5513/2014 “specifiche interoperabilità”), è già operativa sul territorio regionale la gestione telematica ed interoperabile dei procedimenti concernenti il rilascio, la modifica sostanziale ed il rinnovo dell’AUA; più nello specifico, ad oggi, sulla base delle disposizioni sopra richiamate i SUAP hanno i SUAP hanno già adottato la piattaforma regionale “PROCEDIMENTI SERVIZIRL (EX MUTA)” per l’acquisizione delle istanze AUA o, in alternativa, piattaforme allineate alle specifiche regionali ed interoperabili con questa (in primis la piattaforma “impresainungiorno” messa a disposizione dal sistema camerale);
Inoltre, per evitare la duplicazione dei canali di trasmissione delle pratiche, per i SUAP che hanno hanno adottato piattaforme diverse, ma interoperabili con “PROCEDIMENTI SERVIZIRL (EX MUTA)”, è stata preclusa ai Gestori la possibilità di presentare istanze attraverso la suddetta piattaforma.
Al fine della messa a regime e della fruibilità sulle piattaforme delle nuove modulistiche inerenti la voltura e le modifiche non sostanziali AUA, si ritiene opportuno, in una logica di semplificazione tecnico-amministrativa, e preso atto delle configurazioni in essere, prevedere che:
- al fine di attivare la fase di test necessaria a garantire l’interoperabilità delle piattaforme con PROCEDIMENTI SERVIZIRL (EX MUTA), le software house dovranno seguire (qualora non lo avessero ancora fatto) la procedura delineata nella sezione del sito di Regione Lombardia sopra richiamata;
- i SUAP che utilizzano già la piattaforma PROCEDIMENTI SERVIZIRL (EX MUTA) per l’acquisizione delle istanze AUA potranno utilizzarla “di default” anche per i nuovi procedimenti inerenti la voltura e le modifiche non sostanziali AUA;
- per i SUAP che attualmente utilizzano piattaforme diverse da PROCEDIMENTI SERVIZIRL (EX MUTA), ma interoperabili con questa, continuerà ad essere chiuso “di default” il canale PROCEDIMENTI SERVIZIRL (EX MUTA) per la presentazione delle istanze/comunicazioni di voltura e modifica non sostanziale;
- laddove i SUAP volessero cambiare il canale telematico (piattaforma) per l’acquisizione delle istanze/comunicazioni in materia di AUA, in particolare affinchè venga chiuso il canale sulla piattaforma regionale PROCEDIMENTI SERVIZIRL (EX MUTA), dovranno darne preventiva comunicazione a Regione Lombardia (presidenza@pec.regione.lombardia.it).
4. AMBITO DI APPLICAZIONE
AUA Sono pervenuti diversi quesiti in merito al campo di applicazione dell’AUA, in riferimento ai requisiti soggettivi del Gestore dell’attività/impianto oggetto di autorizzazione. Al riguardo va anzitutto ricordato che l’obiettivo principale dell’AUA è quello di apportare misure di semplificazione degli adempimenti amministrativi rivolti alle imprese: questo viene attuato prevedendo, in estrema sintesi: l’accorpamento di più titoli autorizzativi; l’estensione della durata dell’autorizzazione; l’applicazione dei dispositivi del DPR 160/2010 inerenti l’interlocuzione con un unico soggetto (il SUAP), e la gestione telematica del procedimento.
Più nello specifico, fermo restando le considerazioni in ordine alla obbligatorietà o meno dell’AUA in relazione alla natura dei titoli sostituiti come disciplinato dall’art. 3 del DPR 59/2013, va ricordato che – seppur non esplicitamente definito nello stesso Regolamento – l’AUA, presupponendo la trasmissione dell’istanza al SUAP, si deve intendere applicabile alle attività rientranti nel campo di applicazione di quest’ultimo, ossia alle “attività produttive e di prestazione di servizi…. e alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività”, dove per attività produttive si intendono le “attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere […]” come definite dall’art. 2 c.1 del DPR 160/2010.
In tal senso, al fine di supportare gli operatori nella individuazione delle attività che – alla luce della natura giuridica – possono non rientrare nel campo di applicazione dei SUAP e quindi dell’AUA, si fornisce il seguente elenco, da considerarsi indicativo e non esaustivo.
Non rientrano in AUA gli stabilimenti/insediamenti la cui attività non è ricompresa nella definizione sopra richiamata; in linea generale tali stabilimenti/insediamenti coincidono con quelli gestiti da soggetti non iscritti alla Camera di Commercio, oltre a quelli già esclusi dalla dgr 1840/2014. A titolo esemplificativo, sulla base dei principi generali sopra riportati, sono esclusi dall’AUA:
- insediamenti adibiti ad attività esercitate da privati cittadini (es. condomini) o da Enti pubblici (es. centri di raccolta rifiuti comunali);
- O.N.L.U.S., Associazioni, Fondazioni;
- in analogia a quanto disposto dalla D.G.R. 1840 del 16/05/2014 relativamente all’esclusione dall’AUA degli impianti di trattamento di acque reflue urbane, tutti gli scarichi delle reti e degli impianti afferenti il servizio idrico integrato (es. scaricatori di piena);
Si ritiene altresì che, per le stesse logiche, debbano essere escluse dall’AUA sia le attività connesse alla loro realizzazione o esecuzione, sia le attività funzionali al loro esercizio, quali – a titolo meramente esemplificativo – attività di costruzione di immobili, o pompe di calore.
Resta inteso che le attività non rientranti nel campo di applicazione dell’AUA dovranno essere autorizzate in funzione degli impatti generati, sulla base di quanto previsto dalle normative settoriali.
Le indicazioni sopra esposte sono da applicarsi alle istanze presentate successivamente alla data di pubblicazione del presente provvedimento; sono di conseguenza fatte salve tutte le autorizzazioni rilasciate o i procedimenti avviati precedentemente a tale data.