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Procedimento di bonifica e messa in sicurezza permanente

B.U. R. Lombardia Suppl. Ord. 06/02/2020, n. 6

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. XI/2789 DEL 31/01/2020

Interventi di messa in sicurezza permanente con realizzazione di volume confinato on site a servizio dell’intervento di bonifica – Approvazione indirizzi

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale», in particolare la parte IV «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati» – Titolo V «Bonifica di siti contaminati»;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36: «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»;
Vista la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26: «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e s.m.i.;
Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura approvato dal Consiglio regionale il 10 luglio 2018 con d.c.r. XI/64;
Dato atto che il documento programmatico di cui sopra prevede alla Missione 9: «Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell’Ambiente» il raggiungimento del Risultato atteso «Ter. 9.1 Promozione e gestione degli interventi in materia di bonifica dei siti inquinati e istituzione di un fondo permanente» (R.A. 187);
Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:
• 27 giugno 2006, n. 2838 avente ad oggetto: «Modalità applicative del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della parte quarta del d.lgs. 152/2006 – Norme in materia ambientale.»;
• 24 gennaio 2007, n. 4033 avente ad oggetto: «Trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative inerenti agli interventi di bonifica di siti contaminati in attuazione della l.r. n. 30/2006. Modifica alla d.g.r. n. 2838/2006»;
• 20 giugno 2014, n. 1990 di approvazione del Programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo del Piano regionale delle Bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.);
Richiamato l’art. 196 – lettera h) del d.lgs. 152/2006 che riserva alle Regioni, nel rispetto della normativa statale vigente, la possibilità di redazione di linee guida e di criteri per la predisposizione e l’approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza;
Richiamato altresì, in particolare l’art. 240 c. 1 lettera o) del d.lgs. 152/2006 che definisce: «Messa in sicurezza permanente: l’insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d’uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici»;
Richiamato in particolare il punto 13.2 del P.R.B. citato, laddove è prevista l’attività di regolamentazione, di indirizzo e coordinamento della Regione Lombardia in materia di bonifica dei siti contaminati;
Dato atto che, nell’ambito della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza permanente di cui sopra (MISP), le valutazioni di fattibilità tecnica, economica e ambientale, relative all’asportazione delle sorgenti primarie e/o secondarie di contaminazione possono includere la realizzazione ex novo di un volume confinato on site a servizio dell’intervento di bonifica;
Ritenuto necessario, nel contesto normativo vigente, fornire delle linee di indirizzo con l’obiettivo di inquadrare e coordinare sotto il profilo tecnico-amministrativo il procedimento teso all’approvazione di un progetto messa in sicurezza permanente che preveda la realizzazione di un volume confinato on site a servizio dell’intervento di bonifica, così come sopra richiamato;
Dato atto che, a seguito di confronto con ARPA Lombardia, sono stati pertanto predisposti gli «Indirizzi per la messa in sicurezza permanente nei casi in cui sia prevista la realizzazione di un volume confinato on site a servizio di un intervento di bonifica»;
Ritenuto pertanto di approvare gli «Indirizzi per la messa in sicurezza permanente nei casi in cui sia prevista la realizzazione di un volume confinato on site a servizio di un intervento di bonifica» di cui all’Allegato 1 al presente atto;
Ritenuto necessario dare mandato al dirigente della Struttura Bonifiche di individuare, con il supporto tecnico di ARPA Lombardia, modalità per il censimento dei siti che saranno oggetto di interventi di messa in sicurezza permanente con realizzazione di volume confinato on site a servizio dell’intervento di bonifica;
Atteso che la presente deliberazione rientra tra i risultati attesi dal P.R.S.: Area territoriale – Missione 9 «Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell’Ambiente» – Risultato 187 Ter. 9.1 Promozione e gestione degli interventi in materia di bonifica dei siti inquinati e istituzione di un fondo permanente»;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell’XI legislatura;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, gli «Indirizzi per la messa in sicurezza permanente nei casi in cui sia prevista la realizzazione di un volume confinato on site a servizio di un intervento di bonifica di cui all’Allegato 1 al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;

2. di dare mandato al dirigente della Struttura Bonifiche di individuare, con il supporto tecnico di ARPA Lombardia, modalità per il censimento dei siti che saranno oggetto di interventi di messa in sicurezza permanente con realizzazione di volume confinato on site a servizio dell’intervento di bonifica;

3. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento.

ALLEGATO 1

INDIRIZZI PER LA MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE NEI CASI IN CUI SIA PREVISTA LA REALIZZAZIONE DI UN VOLUME CONFINATO ON SITE A SERVIZIO DI UN INTERVENTO DI BONIFICA
(art. 240, comma 1, lettera o) D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

INDICE
1. Obiettivo
2. Inquadramento normativo
2.1. Sorgenti di contaminazione primarie e secondarie
3. Inquadramento tecnico
4. Procedimento amministrativo

1. OBIETTIVO
I presenti Indirizzi hanno l’obiettivo di fornire indicazioni unicamente qualora, in un procedimento di bonifica, sia prevista la messa in sicurezza permanente (nel seguito MISP) mediante la realizzazione ex-novo di un volume confinato on site, a servizio dell’intervento di bonifica, finalizzato alla gestione dei rifiuti e dei materiali prodotti dall’intervento medesimo.
Gli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza permanente devono privilegiare, ove possibile, il ricorso a tecnologie di trattamento e di riduzione del volume delle fonti inquinanti, al fine di limitare la superficie e il volume complessivi del sito interessato da tali interventi.
La MISP è una misura definitiva finalizzata all’isolamento delle sorgenti inquinanti ed è attuata qualora non sia tecnicamente e/o economicamente possibile procedere alla bonifica. Le tecnologie adottate per la MISP sono molteplici a seconda della casistica considerata e non necessariamente comportano la movimentazione delle sorgenti di contaminazione.
La valutazione circa la realizzazione di un volume confinato on site, a servizio dell’intervento di bonifica, qualora sia necessario procedere all’asportazione delle sorgenti primarie e/o secondarie di contaminazione, deve essere effettuata sulla base di considerazioni relative alla di fattibilità tecnica, economica e ambientale.
Il presente atto non fornisce indirizzi per altre tipologie di messa in sicurezza permanente, per le quali si rimanda alle disposizioni statali.

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO
L’Articolo 240, comma 1, del Titolo V – parte quarta del D.Lgs 152/2006, diversifica gli interventi di messa in sicurezza (MIS) dalle attività di bonifica.
In particolare, la messa in sicurezza permanente viene definita come “l’insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d’uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici”.
L’art. 242 prevede:
– al comma 7 “Qualora gli esiti della procedura dell’analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone …, nei successivi sei mesi dall’approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito”.
Gli interventi di MISP, così come quelli di bonifica, devono essere condotti secondo i criteri tecnici generali riportati all’Allegato 3 alla Parte IV del Titolo V del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Lo stesso allegato classifica le tipologie di intervento secondo le seguenti categorie:
– interventi in-situ: effettuati senza movimentazione o rimozione del suolo;
– interventi ex situ on-site: con movimentazione e rimozione di materiali e suolo inquinato, ma con trattamento nell’area del sito stesso e possibile riutilizzo;
– interventi ex situ off-site: con movimentazione e rimozione di materiali e suolo inquinato fuori dal sito stesso, per avviare i materiali e il suolo negli impianti di trattamento autorizzati o in discarica.
Nella categoria on site è possibile ricomprendere la realizzazione di un volume confinato in cui collocare i materiali movimentati in un sito contaminato, laddove non siano tecnicamente o economicamente recuperabili.
A livello di inquadramento regionale, il Programma Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR) comprensivo del Programma Regionale di Bonifica delle aree inquinate (PRB), approvato con d.g.r. 1990/2014, prevede che siano escluse dall’applicazione dei criteri localizzativi le “discariche per la messa in sicurezza permanente e gli impianti di trattamento dei rifiuti realizzati nell’area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica dei relativi siti contaminati, approvati ed autorizzati ai sensi delle procedure previste dal titolo V, parte IV, del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l’obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica conclusa”.

2.1. Sorgenti di contaminazione primarie e secondarie
In ambito di bonifica, la sorgente di contaminazione si differenzia in sorgente primaria e sorgente secondaria (ASTM, 1995). La sorgente primaria è rappresentata dall’elemento che è causa di inquinamento (es. serbatoio sotterraneo forato, surnatante, tubazioni danneggiate, rifiuti, etc.); quella secondaria è identificata nella matrice ambientale oggetto di contaminazione.
Le sorgenti primarie di contaminazione devono essere rimosse oppure messe in sicurezza in modo da evitare ulteriore propagazione della contaminazione.
In generale, la sorgente secondaria può trovarsi in diverse matrici ambientali, ovvero:
▪ suolo superficiale insaturo (SS), compreso tra 0 ed 1 m di profondità dal piano campagna;
▪ suolo profondo (SP), con profondità maggiore di 1 m dal piano campagna fino al piano di falda;
▪ acqua sotterranea (GW);
▪ materiali di riporto.

3. INQUADRAMENTO TECNICO
Nel caso in cui valutazioni di carattere tecnico-economico e ambientali conducano a proporre la realizzazione di un volume confinato on site a servizio dell’intervento di bonifica, il progetto di MISP predisposto secondo le modalità previste al sopra citato All. 3 del D.Lgs. 152/2006, deve comprendere tra l’altro:
-le tipologie e i quantitativi di rifiuti e materiali che saranno confinati nel volume, con le loro caratteristiche chimiche, fisiche, geotecniche;
– un inquadramento idrogeologico dell’area, con particolare attenzione al livello massimo della falda;
– le modalità costruttive e di chiusura del volume confinato, che siano valutate ai sensi delle vigenti Norme Tecniche di Costruzione anche in prospettiva sismica;
– le modalità di gestione del volume confinato;
– la sistemazione e l’utilizzo previsti per l’area del volume confinato dopo la chiusura;
– gli eventuali presidi necessari in base alla tipologia di materiali e rifiuti conferiti (es. captazione del biogas o del percolato); – una proposta di collaudo dell’intervento di MISP comprensiva del collaudo del volume confinato;
– le modalità di gestione del volume confinato anche dopo la sua chiusura, che comprenda un piano di monitoraggio della MISP e un programma di interventi di manutenzione necessari;
– una valutazione dei possibili impatti ambientali derivanti dalla realizzazione del volume confinato on site;
– le limitazioni e prescrizioni all’uso del sito.
Il volume confinato on site può essere realizzato esclusivamente all’interno del perimetro del sito oggetto di procedimento di bonifica.
Il soggetto autorizzato dovrà farsi carico, oltre che della realizzazione del volume confinato, anche della fase di monitoraggio e controllo della MISP, compresa la gestione dopo la chiusura del volume on site.
Al fine di garantire l’isolamento in modo definitivo delle fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garanzia di un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente, si rimanda all’Allegato 1 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 per i criteri costruttivi, che costituiscono il livello qualitativo di riferimento per la realizzazione di un volume confinato on site a servizio della bonifica. Le modalità di confinamento dovranno essere adeguatamente motivate e, comunque, attuate con soluzioni tecniche che forniscano una protezione qualitativa equivalente.
Nei siti sottoposti ad interventi di MISP con realizzazione di un volume confinato, tali operazioni interessano esclusivamente le fonti inquinanti (primarie e/o secondarie)1 presenti nel sito oggetto di procedimento di bonifica, escludendo la possibilità di conferimento di rifiuti dall’esterno del sito. Ne consegue che il volume confinato deve essere operativo per il tempo strettamente necessario agli interventi di bonifica dell’area e che deve essere garantita la chiusura definitiva contestualmente al completamento degli interventi di bonifica/messa in sicurezza, nel rispetto della tempistica definita dall’autorizzazione al progetto di MISP.
Al fine di ridurre i quantitativi da conferire nel volume confinato, devono essere garantiti interventi che privilegino il recupero delle frazioni pulite, anche a seguito di trattamento.

4. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Il percorso autorizzativo della MISP (compresa l’eventuale realizzazione di un volume confinato on site) rientra necessariamente nell’ordinario procedimento amministrativo previsto ai sensi dell’articolo 242 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. L’autorità competente al procedimento di bonifica è individuata ai sensi della l.r. 30/2006.
L’autorizzazione del progetto di bonifica/ MISP è rilasciata ai sensi dell’art. art.242, c.7 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.:
“Ai soli fini della realizzazione e dell’esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all’attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all’attuazione medesima, l’autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all’interno dell’area oggetto dell’intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L’autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l’esecuzione dei lavori ed è fissata l’entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell’intervento, che devono essere prestate in favore della Regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi”.
Ciò premesso, si evidenzia che il provvedimento autorizzativo del progetto di MISP:
– stabilisce i materiali ammissibili e le loro caratteristiche per il conferimento nel volume confinato on site;
– riporta le limitazioni d’uso delle aree a seguito della realizzazione degli interventi di MISP. In particolare, dovrà essere vietato l’utilizzo per coltivazioni alimentari, umane o zootecniche della porzione di area interessata dal volume confinato on site;
– indica l’entità della garanzia finanziaria a tutela della corretta esecuzione degli interventi.
Ai sensi dell’articolo 242, c. 7, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. le garanzie finanziarie, che devono essere prestate in favore della Regione/Comune per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi, sono stabilite in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell’intervento, comprensivo della fase successiva alla chiusura:
“Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l’esecuzione dei lavori ed è fissata l’entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell’intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.”
Nel caso specifico, si ritiene opportuno prevedere l’esigenza di una doppia garanzia finanziaria:
– una per la realizzazione dell’intervento di MISP, comprensiva della realizzazione del volume confinato on site;
– una a copertura delle attività da attuare a seguito della chiusura dell’intervento di MISP e del volume confinato.
La garanzia finanziaria perla realizzazione dell’intervento di MISP sarà svincolata a seguito di avvenuta conclusione dell’intervento e della certificazione provinciale e contestualmente all’accettazione della garanzia finanziaria per la fase successiva alla chiusura dell’intervento. Le eventuali limitazioni d’uso indicate nel provvedimento di autorizzazione degli interventi di bonifica/MISP dovranno essere riportate negli strumenti urbanistici comunali.

1Elenco esemplificativo dei materiali conferibili: rifiuti presenti nell’area; materiali di riporto fonte di contaminazione; terreni contaminati; qualsiasi rifiuto derivante dal trattamento on site delle precedenti tipologie di materiale e delle acque di falda che non abbia i requisiti per essere recuperato.

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