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Regolamento locale di Igiene tipo Bergamo

Regolamento Locale di Igiene Titolo III

Capitolo 1 NORME GENERALI (PROCEDURE)

3.0.0. Campo di applicazione
Le norme del presente titolo non si applicano alle situazioni fisiche esistenti e già autorizzate o comunque conformi alla previgente normativa.
Le norme si applicano, per gli aspetti inerenti l’igiene e la sanità pubblica, a tutti i nuovi interventi soggetti al rilascio di concessione o autorizzazione edilizia da parte del Sindaco.
Agli edifici esistenti o comunque autorizzati all’uso, per interventi anche parziali di ristrutturazione, ampliamenti e comunque per tutti gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell’art. 31 della Legge 5 Agosto 1978, n. 457, si applicheranno le norme del presente titolo fermo restando che per esigenze tecniche documentabili saranno ammesse deroghe agli specifici contenuti in materia di igiene della presente normativa purché le soluzioni comportino oggettivi miglioramenti igienico-sanitari.
Restano in ogni caso fatti salvi i vincoli legislativi di natura urbanistica e/o ambientale. A motivata e documentata richiesta possono adottarsi soluzioni tecniche diverse da quelle previste dalle norme del presente titolo, purché tali soluzioni permettano comunque il raggiungimento dello stesso fine della norma derogata.
Le deroghe, inerenti comunque i soli aspetti igienico-sanitari regolamentati nel presente titolo, vengono concesse dal Sindaco, con l’atto autorizzativo e/o di concessione, su conforme parere espresso dal Responsabile del Servizio n.1.

3.1.1. Richieste di autorizzazione o concessione edilizie; opere interne art. 26 Legge 47/85.
Tutte le richieste di autorizzazione o concessione edilizia devono essere inoltrate al Sindaco complete della documentazione e nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti leggi e dalle norme dei Regolamenti Edilizio e d’Igiene Comunali.
Sarà cura del Sindaco sottoporre agli organi dell’Ente Responsabile dei servizi di zona le pratiche ed acquisire i pareri secondo procedure concordate che tengano conto del rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.
La comunicazione di cui al 3° comma dell’art. 26 della Legge 47/85, qualora comporti deroga, ai sensi del precedente articolo 3.0.0, ai requisiti igienico sanitari di cui al presente titolo, deve essere accompagnata da preventivo visto del responsabile del Servizio n. 1.

3.1.2. Parere tecnico sulle richieste di autorizzazione o concessione
Il Sindaco provvede al rilascio di autorizzazioni o della concessione edilizia, previo parere del Responsabile del Servizio n. 1 e sentita la Commissione Edilizia.
Il parere del Responsabile del Servizio n. 1 costituisce il parere obbligatorio ed autonomo previsto dall’art. 220 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
Limitatamente agli insediamenti produttivi relativi a produzione, lavorazione, trasformazione, conservazione di alimenti di origine animale ed a quelli che comunque raccolgono, lavorano ed utilizzano spoglie di animali od avanzi di animali, deve essere preventivamente acquisito il parere dei Responsabili dei Servizi n. 1 e n. 4 nell’ambito delle rispettive competenze. Ai fini del rispetto dei termini entro i quali dovrà assumere le proprie determinazioni, il Sindaco provvede in tempo utile all’invio della documentazione all’E.R.

3.1.3. Parere sulle richieste di autorizzazione o concessione edilizia concernenti ambienti di lavoro
In caso di richiesta concernente insediamenti produttivi o laboratori o ambienti comunque destinati a lavorazione, il parere espresso dal Responsabile del Servizio dovrà tener conto anche delle osservazioni dell’Unità Operativa tutela della salute nei luoghi di lavoro cui tali progetti devono essere sottoposti per l’esame degli aspetti di competenza.

3.1.4. Documentazione integrativa
Ad ogni richiesta di concessione o autorizzazione corredata dalla necessaria documentazione va allegata, con riferimento a tutti gli aspetti relativi agli impianti tecnologici non specificatamente indicati in progetto, una dichiarazione impegnativa del titolare e del progettista con la quale si assume ogni responsabilità in ordine al rispetto di tutte le norme igienico-edilizie di cui al presente titolo.

3.1.5. Documentazione integrativa per ambienti di lavoro a destinazione generica
Le richieste di concessione o autorizzazione concernenti, in tutto o in parte ambienti di lavoro, di norma, quando sia nota soltanto la destinazione generica, oltre alla dichiarazione impegnativa di cui al precedente art. 3.1.4, dovranno altresì contenere l’impegno del titolare al rispetto di tutte le norme e prescrizioni che verranno dettate dagli organi competenti in fase di preventivo rilascio del Nulla Osta all’Esercizio della specifica attività di cui al successivo articolo 3.1.9..
In tale ultima ipotesi, oltre alla documentazione di rito prevista dall’art. 3.1.10, potrà essere richiesta anche la documentazione integrativa prescritta ai punti A e B del successivo articolo 3.1.6 (valutazione di Impatto Ambientale e/o dichiarazione di compatibilità ambientale).
Il richiedente la concessione o autorizzazione può trasferire detto impegno all’effettivo utilizzatore specifico.

3.1.6. Documentazione integrativa per ambienti di lavoro a destinazione specifica e definita
Le richieste di concessioni o autorizzazioni concernenti in tutto o in parte ambienti di lavoro la cui destinazione sia specifica e definita già all’atto dell’inoltro della richiesta, oltre alla dichiarazione impegnativa di cui al precedente articolo 3.1.4:
A) Qualora rientrino nelle attività di cui al DPCM 10 agosto 1988, n. 377 dovranno essere sottoposti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale secondo quanto previsto dallo stesso DPCM 10 agosto 1988, n. 377, e dal DPCM 27 dicembre 1988.
B) qualora rientrino tra le attività specificate nell’allegato elenco 1, il Sindaco, previo conforme parere motivato del Responsabile del Servizio n.1 può richiedere la presentazione della dichiarazione di compatibilità ambientale.
In tal caso la documentazione dovrà contenere anche quanto previsto nell’Allegato A del presente articolo.
Il parere del responsabile del Servizio n. 1 deve essere reso entro 30 giorni dalla richiesta scritta del Sindaco.
Il silenzio equivale a non necessità delle richiesta di compatibilità ambientale.
Nel caso di non obbligo di presentazione della dichiarazione di compatibilità ambientale, la documentazione già prevista, dovrà altresì contenere una relazione tecnica sulla attività lavorativa che verrà svolta con particolare riferimento alle caratteristiche dei processi produttivi e dei materiali impiegati ivi compreso acqua ed energia.
Nota agli artt. 3.1.5., 3.1.6. :
-Per destinazione specifica intendesi precisata l’attività che verrà esercitata;
-Per destinazione generica intendesi quando sia definita solo per una delle seguenti categorie: locali di abitazione, locali di servizio, locali accessori alla abitazione, laboratori o comunque locali per attività produttive, depositi, locali per attività commerciali, esercizi di ospitalità, abitazioni collettive, locali per pubblici spettacoli o per attività ricreative.

Elenco 1
PROGETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 3.1.6. LETTERA C)

1. Agricoltura
a) Progetti di ricomposizione rurale;
b) Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva;
c) Progetti di idraulica agricola;
d) Primi rimboschimenti, qualora rischino di provocare trasformazioni ecologiche negative, e dissodamenti destinati a consentire la conversione ed un altro tipo di sfruttamento del suolo;
e) Impianti che possono ospitare volatili da cortile;
f) Impianti che possono ospitare suini;
g) Piscicoltura di salmonidi;
h) Recupero di terre dal mare.
2. Industria estrattiva
a) Estrazione della torba;
b) Trivellazioni in profondità escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo e in particolare:
– trivellazioni geotermiche;
– trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari;
– trivellazioni per l’approvvigionamento di acqua;
c) Estrazione di minerali diversi da quelli metallici ed energetici, come marmo, sabbia, ghiaia, scisto, sale, fosfati, potassa;
d) Estrazione di carbon fossile e di lignite in coltivazioni in sotterraneo;
e) Estrazione di carbon fossile e di lignite in coltivazioni a cielo aperto;
f) Estrazione di petrolio;
g) Estrazione di gas naturale;
h) Estrazione di minerali metallici;
i) Estrazione di scisti bituminosi;
j) Estrazione di minerali non energetici (senza minerali metallici) a cielo aperto;
k) Impianti di superficie dell’industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonchè di scisti bituminosi;
l) Cokerie (distillazione a secco del carbone);
m) Impianti destinati alla fabbricazione di cemento.
3. Industria energetica
a) Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, a vapore e acqua calda;
b) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore ed acqua calda; trasporto di energia elettrica mediante linee aeree;
c) Stoccaggio in superficie di gas naturale;
d) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei;
e) Stoccaggio in superficie di combustibili fossili;
f) Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;
g) Impianti per la produzione o l’arricchimento di combustibili nucleari;
h) Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;
i) Impianti per la raccolta ed il trattamento di residui radioattivi;
j) Impianti per la produzione di energia idroelettrica.
4. Lavorazione dei metalli
a) Stabilimenti siderurgici, comprese le fonderie, fucine, trafilerie e laminatori;
b) Impianti di produzione, compresa la fusione, affinazione, filatura e laminatura di metalli non ferrosi, salvo i metalli preziosi;
c) Imbutitura, tranciatura di pezzi di notevoli dimensioni;
d) Trattamento in superficie e rivestimento dei metalli;
e) Costruzione di caldaie, di serbatoi e di altri pezzi in lamiera;
f) Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori;
g) Cantieri navali;
h) Impianti per la costruzione e riparazione di aereomobili;
i) Costruzione di materiale ferroviario;
j) Imbutitura di fondo con esplosivi;
k) Impianti di arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici.
5. Fabbricazione del vetro
6. Industria chimica
a) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici;
b) Produzione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri e perossidi;
c) Impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici e chimici.
7. Industria dei prodotti alimentari
a) Fabbricazione di grassi vegetali e animali;
b) Fabbricazione di conserve di prodotti animali e vegetali;
c) Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari;
d) Industria della birra e del malto;
e) Fabbricazione di dolciumi e sciroppi;
f) Impianti per la macellazione di animali;
g) Industrie per la produzione della fecola;
h) Stabilimento per la produzione della farina di pesce e di olio di pesce;
i) Zuccherifici.
8. Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta
a) Officine di lavaggio, sgrassaggio e imbianchimento della lana;
b) Fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati;
c) Fabbricazione di pasta per carta, carta e cartone;
d) Stabilimento per la finitura di fibre;
e) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa;
f) Stabilimenti per la concia e l’allumatura.
9. Industria della gomma
Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri.
10. Progetti d’infrastruttura
a) Lavori per l’attrezzatura di zone industriali;
b) Lavori di sistemazione urbana;
c) Impianti meccanici di risalita e teleferiche;
d) Costruzione di strade, porti, compresi i porti di pesca, e aeroporti;
e) Opere di canalizzazione e regolazione di corsi d’acqua;
f) Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole (non comprese nel D.P.C.M.10 agosto 1988, n. 377);
g) Tram, ferrovie, sopraelevate e sotterranee, funicolari o simili linee di natura particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;
h) Installazione di oleodotti e gasdotti;
i) Installazione di acquedotti a lunga distanza;
ii) Porti turistici.
11. Altri progetti
a) Villaggi di vacanza, complessi alberghieri;
b) Piste permanenti per corse e prove d’automobili e motociclette;
c) Impianti d’eliminazione di rifiuti industriali e domestici;
d) Impianti di depurazione;
e) Depositi di fanghi;
f) Stoccaggio di rottami di ferro;
g) Banchi di prova per motori, turbine o reattori;
h) Fabbricazione di fibre minerali artificiali;
i) Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di polveri ed esplosivo;
j) Stabilimenti di squartamento.

ALLEGATO A) ALL’ART. 3.1.6. LETTERA B)
1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:
– una descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
– una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l’indicazione per esempio della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
– una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, ecc.) risultanti dall’attività del progetto proposto.
2. Eventualmente una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale.
3. Una descrizione delle componenti dell’ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all’acqua, all’aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all’interazione tra questi vari fattori.
4. Una descrizione (*) dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull’ambiente:
– dovuti all’esistenza del progetto;
– dovuti all’utilizzazione delle risorse naturali;
– dovuti all’emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti e la menzione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull’ambiente.
5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull’ambiente.
6. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.
7. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.
(*) Questa descrizione dovrebbe riguardare gli effetti diretti ed eventualmente gli effetti indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto.

3.1.7. Licenza d’uso
Ultimati i lavori nessuna nuova costruzione potrà essere occupata parzialmente o totalmente senza licenza d’uso rilasciata dal Sindaco ai sensi dell’art. 221 del T.U. delle LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
La licenza d’uso è altresì necessaria per gli edifici che siano stati oggetto di interventi di ristrutturazione, di mutamenti della destinazione d’uso tra loro non compatibili, nonchè per i fabbricati esistenti lasciati in disuso che risultassero dichiarati antigienici o inabitabili ai sensi degli artt. 3.1.12. e 3.1.13.
La licenza d’uso è rilasciata dal Sindaco per le destinazioni già previste nell’atto di concessione o autorizzazione, quando, previo parere del Responsabile del Servizio n. 1, per le proprie competenze, risulti che la costruzione sia stata ultimata e non sussistano cause di insalubrità e siano state rispettate le norme del presente regolamento.
Sono fatte salve le competenze edilizie urbanistiche degli uffici comunali.
Detta licenza abilita a tutti gli usi salvo i casi di cui al successivo art. 3.1.9
Nota: Per la licenza d’uso intendesi l’autorizzazione di cui all’art. 221 del T.U. delle LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 riassuntiva dei termini attualmente in uso: abitabilità, usabilità o altri termini.

3.1.8. Domanda per licenza d’uso
Le domande intese ad ottenere la licenza d’uso di un edificio devono essere dirette al Sindaco e corredate della seguente documentazione:
1) dichiarazione, da parte del direttore dei lavori e dell’esecutore, della conformità delle opere al progetto esecutivo e alle sue eventuali varianti;
2) progetto esecutivo dettagliato degli impianti o certificazioni rilasciate dagli esecutori delle opere in merito alla rispondenza alla normativa vigente circa l’esecuzione degli impianti tecnologici trattati nel presente titolo, ivi compresi gli impianti elettrici che devono essere rispondenti alla Legge 185/68;
3) nulla osta e certificazione dei collaudi richiesti dalla normativa vigente per la prevenzione degli incendi, per le strutture in conglomerato cementizio o metalliche, per gli ascensori e gli impianti di sollevamento, per gli impianti termici di uso civile, per il rispetto delle norme antisismiche, delle norme per il contenimento energetico e quant’altro previsto;
4) certificazioni relative ai requisiti tecnico-funzionali previste dal presente Regolamento che dovranno essere sottoscritte dal costruttore e dal Direttore dei lavori e, se del caso, a richiesta del Responsabile del Servizio n. 1, eseguiti da enti o professionisti abilitati.
Sulle domande il Sindaco esprimerà le proprie determinazioni entro 90 gg. dalla presentazione della domanda stessa corredata dalla documentazione di cui sopra, ed allo scopo anche del rispetto di tale scadenza, provvederà in tempo utile all’invio della documentazione all’E.R. per l’istruttoria ed il parere di competenza.
Sulla base della richiesta avanzata dall’interessato al fine di ottenere la licenza d’uso, il Sindaco ha facoltà di consentire l’allestimento anteriormente al rilascio di detta licenza d’uso, a condizione che, nei 60 giorni successivi dalla comunicazione dell’avvenuto allestimento, provveda al rilascio della certificazione di cui all’art. 221 del T.U.LL.SS. previo ispezione e conseguente parere del Servizio n. 1 della U.S.S.L.

3.1.9. Nulla Osta per l’esercizio di attività lavorative e depositi
Chiunque intenda adibire od usare costruzioni o parti di esse nel territorio del Comune per iniziare, modificare o ampliare una qualsiasi attività lavorativa, o istituire un deposito di materiali, anche all’aperto, deve ottenere, oltre la licenza d’uso dell’immobile anche il nulla osta del Sindaco inoltrando apposita domanda di cui al successivo art. 3.1.10.
Nessuna attività può essere iniziata se non previa acquisizione del nulla-osta all’esercizio.
La domanda, con relativa documentazione di cui al successivo art. 3.1.10, vale ad ottemperare gli obblighi dell’art. 216 del T.U. delle Leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e dell’art. 48 del DPR 303/56.
Per i casi di richiesta di concessione edilizia di opere a destinazione specifica e definita già in tale sede, gli obblighi di cui all’art. 216 del T.U.L.S. e all’art. 48 del DPR 303/56, sono assolti dalla richiesta di concessione che in tal caso deve essere sempre corredata dalla documentazione integrativa prevista dall’art. 3.1.6 del Regolamento Locale di Igiene.
La richiesta di nulla osta può essere presentata contestualmente alla domanda di licenza d’uso laddove sia conosciuta la destinazione specifica.
Il rilascio del nulla osta da parte del Sindaco deve essere condizionato alla esecuzione degli adempimenti prescritto contenuti nel parere emesso dal Servizio n. 1.
Il nulla osta rilasciata dal Sindaco è inteso come atto che attesta l’idoneità e la corrispondenza alla documentazione prodotta ed alle norme vigenti in materia di conformità urbanistica, igiene edilizia, igiene ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano:
1. alle attività esclusivamente commerciali con superficie di vendita inferiore a mq. 400;
2. alle attività di carattere direzionale (uffici);
3. ai laboratori artigianali fino a tre addetti, adibiti a prestazione di servizio (es. elettricista, idraulico, riparatore radio-tv, calzolaio, sarto, ecc.) a condizione che non si tratti di attività appartenenti all’elenco delle industre insalubri di cui al D.M. 5 settembre 1994 e successive modifiche. Sono escluse dalla presente deroga le officine di autoriparazione.
4. ai depositi annessi ad esercizi di vendita al dettaglio, depositi di attrezzi agricoli ed assimilati.
5. alle scuole, ospedali, istituzioni sanitarie e socio-assistenziali, studi medici, uffici pubblici, strutture ricettive e ricreative (es. palestre, piscine, discoteche, ecc.);
6. ai barbieri, estetisti, ed affini;
7. ai laboratori di produzione, confezionamenti di sostanze alimentari.

3.1.10. Domanda per il rilascio del Nulla Osta all’esercizio dell’attività
La richiesta di Nulla Osta di cui al precedente art. 3.1.9., va indirizzata al Sindaco completa della documentazione seguente (per gli atti e documenti già presentati é sufficiente il richiamo agli stessi solo se non variati):
1) copia della licenza d’uso (che sostituisce i successivi punti 2 e 4) qualora rilasciata;
2) copia della concessione edilizia rilasciata dal Sindaco, copia del progetto edilizio approvato;
3) copia del progetto di fognatura interna, con elaborato distinto. Devono essere correttamente indicate le reti (distinte per acque nere civili, acque di processo e meteoriche) con relativi terminali e recapiti (eventuale trattamento);
4) dichiarazione, da parte del direttore lavori e dell’esecutore, della conformità delle opere al progetto esecutivo e alle sue eventuali varianti;
5) progetto esecutivo dettagliato degli impianti o certificazioni rilasciate dagli esecutori delle opere in merito alla rispondenza alla normativa vigente circa l’esecuzione degli impianti tecnologici trattati nel presente Titolo, ivi compresi gli impianti elettrici che devono essere rispondenti alla Legge 185/86;
6) nulla-osta e certificazioni dei collaudi richiesti dalla normativa vigente per la prevenzione degli incendi, per le strutture in conglomerato cementizio o metalliche, per gli ascensori e gli impianti di sollevamento, per gli impianti termici di uso civile, per il rispetto delle norme antisismiche, delle norme per il contenimento energetico e quant’altro previsto;
7) certificazioni relative ai requisiti tecnico-funzionali previsti dal presente regolamento che dovranno essere sottoscritte dal costruttore e dal direttore dei lavori e, se del caso, a richiesta del Responsabile del Servizio n. 1, eseguiti da enti o professionisti abilitati;
8) domanda di autorizzazione o copia di autorizzazione allo scarico di acque reflue;
9) copia di autorizzazione ex DPR 203/88 per le attività soggette;
10) copia della domanda o dell’autorizzazione ex art. 13 Legge 615/66 e art. 12 L.R. 64/81;
11) relazione di stima della tipologia della quantità e delle modalità di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti;
12) copia delle richieste al Ministero o alla Regione per le attività soggette al DPR 175/88;
13) altre autorizzazioni se ed in quanto dovute;
14) per le attività soggette: dichiarazione di compatibilità ambientale o esito della procedura di V.I.A. a seconda dei casi come da precedente articolo 3.1.6.;
15) per tutte le altre attività non comprese nel precedente punto 14) una relazione tecnica secondo schema proposto dal Servizio n.1.
Per i casi di cui ai commi 4 e 5 del precedente articolo 3.1.9 gli interessati prima dell’inizio della attività devono darne comunicazione al Sindaco completando la documentazione prevista dal presente articolo e non già prodotta per ottenere, previo accertamento, il nulla osta previsto e necessario per iniziare l’attività.

3.1.11. Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni
E’ fatto obbligo ai proprietari di mantenere le costruzioni nelle condizioni di abitabilità prescritte dalle Leggi e dai regolamenti comunali di edilizia e di igiene. Quando tali condizioni vengono a mancare, i proprietari devono provvedere alle opportune riparazioni e adeguamenti previo rilascio, se necessario, di autorizzazione o concessione edilizia.
Il Sindaco può far eseguire in ogni momento ispezioni dal personale tecnico dell’U.S.S.L per accertare le condizioni igieniche delle costruzioni.
In caso di inosservanza di quanto prescritto al primo comma, il Sindaco può ordinare i lavori di risanamento necessari ovvero dichiarare inabitabile una casa o parte di essa su proposta del Responsabile del Servizio n. 1.

3.1.12. Dichiarazione di alloggio antigienico
L’alloggio é da ritenersi antigienico quando presenta uno o più dei seguenti requisiti:
1) privo di servizi igienici propri e incorporati nell’alloggio;
2) tracce di umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi di manutenzione;
3) inadeguati dispositivi per il riscaldamento;
4) i locali di abitazione di cui all’art. 3.4.3. lettere a) e b) e ove previsto le stanze da bagno, presentino requisiti di aeroilluminazione naturale inferiori del 30% massimo di quello previsto all’art. 3.4.11 e seguenti;
5) i locali di abitazione di cui alla lettera a) dell’art. 3.4.3. presentino indici di superficie e di altezza compresi tra il 90% e il 100% di quelli previsti agli artt. 3.4.4. e 3.4.7 e 3.4.8.
La dichiarazione di alloggio antigienico viene certificata dal Responsabile del Servizio n. 1, previo accertamento tecnico.
Ai fini del presente articolo non si tiene conto degli effetti dovuti al sovraffollamento.
Un alloggio dichiarato antigienico, una volta libero, non può essere rioccupato se non dopo che il competente Servizio dell’U.S.S.L. abbia accertato l’avvenuto risanamento igienico e la rimozione delle cause di antiigienicità.

3.1.13. Dichiarazione di alloggio inabitabile
Il Sindaco, sentito il parere o su richiesta del Responsabile del Servizio n. 1, può dichiarare inabitabile un alloggio o parte di esso per motivi d’igiene.
I motivi che determinano la situazione di inabitabilità sono:
1) le condizioni di degrado tali da pregiudicare l’incolumità degli occupanti;
2) alloggio improprio (soffitto, seminterrato, rustico, box);
3) mancanza di ogni sistema di riscaldamento;
4) requisiti di superficie e di altezza inferiori al 90% di quelli previsti agli artt. 3.4.4. e 3.4.7. e 3.4.8;
5) la presenza di requisiti di areoilluminazione inferiori del 70% di quelli previsti agli artt. 3.4.11 e seguenti;
6) la mancata disponibilità di servizi igienici;
7) la mancata disponibilità di acqua potabile;
8) la mancata disponibilità di servizio cucina.
Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con ordinanza del Sindaco, e non potrà essere rioccupato se non dopo ristrutturazione e rilascio di nuova licenza d’uso, nel rispetto delle procedure amministrative previste.

3.1.14. Concorso per la formazione di strumenti urbanistici
Gli strumenti urbanistici generali adottati a livello comunale o intercomunale sono inviati in copia agli E.R. territorialmente competenti, in via preliminare alla pubblicazione degli stessi agli albo pretorio municipale.
Nel termine previsto dalle vigenti normative per la proposizione delle osservazioni, gli E.R., acquisito il parere del Responsabile del Servizio n. 1, possono far pervenire al Comune interessato le loro valutazioni intese ad una migliore definizione dell’uso del suolo e ad una più corretta allocazione degli insediamenti produttivi a livello igienico ambientale.
Il Comune, ricevute le eventuali valutazioni di cui al precedente comma, è tenuto a pronunciarsi sulle stesse con deliberazione motivata.
Per gli strumenti attuativi dei piani generali il Comune acquisirà il parere tecnico del Responsabile del Servizio n. 1 che lo esprimerà entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
Fermo restando l’obbligo di cui ai precedenti commi, si rende indispensabile che i competenti Servizi e uffici dell’U.S.S.L. siano direttamente partecipi a tutta la fase istruttoria e di predisposizione della proposta.

Capitolo 2 AREE EDIFICABILI E NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI

3.2.1. Salubrità dei terreni edificabili
E’ vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano serviti come deposito di immondizie, letame o altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente. Ai sensi dell’art. 98 del D.P.R 803/75 é altresì vietato, a scopo edificabile, l’uso del terreno già adibito a cimitero per almeno 15 anni dall’ultima inumazione.
Il giudizio di risanamento é dato dal Responsabile del Servizio n. 1 entro 60 giorni dalla richiesta. Il silenzio equivale ad assenso. Se il terreno oggetto di edificazione é umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e si dovranno adottare accorgimenti per impedire che l’umidità si trasmetta dalle fondazioni alla muratura e/o strutture sovrastanti.
In ogni caso devono essere adottati accorgimenti tali da impedire la risalita dell’umidità per capillarità, inoltre i muri dei sotterranei devono essere difesi dal terreno circostante a mezzo di materiali impermeabili o di adeguata intercapedine.

3.2.2. Protezione dall’umidità
Se su un terreno da coprire con nuove costruzioni, scorrono corsi d’acqua o vi siano invasi naturali, devono essere previste opere atte a proteggere le fondazioni o altre parti della casa o adottare altri accorgimenti costruttivi mediante i quali é possibile raggiungere il risultato di proteggere i muri e le fondazioni dall’umidità e dagli allagamenti.
Il terreno per essere fabbricabile deve avere i mezzi di scolo delle acque luride e meteoriche ovvero di difesa dalle eventuali invasioni di acque superficiali o di sottosuolo.

3.2.3. Distanze e superficie scoperta
Per quanto concerne il rapporto fra superfici coperte e scoperte, larghezza delle vie, l’arretramento dei fronti dei fabbricati, i distacchi fra edifici contigui, l’altezza massima degli edifici e ogni altra condizione concernente i rapporti fra i fabbricati stessi è fatto richiamo e rinvio ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici stabiliti per le singole località e zone approvati ai sensi della vigente legislazione.
L’area di pertinenza dei fabbricati di nuova realizzazione dovrà comunque avere una superficie scoperta e drenante, da non adibirsi a posto macchina o a qualsiasi tipo di deposito, non inferiore al 30% per i complessi residenziali e misti e al 15% per le zone destinate ad insediamenti produttivi o commerciali.
Per i piani attuativi il computo della superficie scoperta e drenante deve essere calcolato con riferimento all’intera area interessata.

3.2.4. Sistemazione dell’area
Prima del rilascio della Licenza d’Uso tutta l’area di pertinenza del fabbricato, ultimati i lavori, dovrà risultare sgombra da ogni materiale di risulta e dalle attrezzature di cantiere; dovrà inoltre essere sistemata secondo quanto previsto in progetto.
L’area dovrà essere opportunamente delimitata.

3.2.5. Divieto al riuso di materiali
Nelle costruzioni è vietato il reimpiego di materiali deteriorati, inquinati, malsani o comunque non idonei dal punto di vista igienico sanitario. E’ altresì vietato per le colmate, l’uso di terra o altri materiali di risulta che siano inquinati.

3.2.6. Intercapedini e vespai
I muri dei locali di abitazione non possono essere addossati al terreno, costruendo, ove occorra, intercapedini munite di condutture o cunette per lo scolo delle acque filtranti.
Laddove si faccia luogo alle costruzioni in assenza di locali cantinati o sotterranei, l’edificio deve essere protetto dall’umidità mediante idoneo vespaio con superfici di aerazione libera non inferiore a 1/100 della superficie del vespaio stesso, uniformemente distribuite in modo che si realizzi la circolazione dell’aria. Per i locali destinati ad abitazione e di non diretto accesso da spazi pubblici, il piano del pavimento soprastante deve essere ad una quota maggiore di cm. 15, minimo, dal punto più elevato della superficie dello spazio esterno adiacente e comunque dalla superficie del marciapiede esistente.

3.2.7. Muri perimetrali
I muri perimetrali degli edifici devono avere spessore adeguato, in relazione ai materiali da costruzione impiegati, per la protezione dei locali dalle variazioni termiche e dall’azione degli agenti atmosferici, ovvero per ottenere un adeguato abbattimento acustico così come previsto all’art. 3.4.51. del presente Titolo.
Le pareti perimetrali degli edifici devono essere impermeabili alle acque meteoriche, sufficientemente impermeabili all’aria, intrinsecamente asciutte.
Gli elementi costitutivi degli edifici devono poter evacuare le acque di edificazione e le eventuali acque di condensa e permanere asciutti.

3.2.8. Parapetti
Le finestre devono avere parapetti di altezza non inferiore a cm 90 per i primi due piani fuori terra e di cm. 100 per tutti gli altri piani.
I balconi e le terrazze devono avere parapetti di altezza non inferiore a cm. 100 per i primi due piani fuori terra e cm. 110 per tutti gli altri piani.
In ogni caso i parapetti, fermo restando che devono garantire sufficiente resistenza agli urti, devono essere realizzati con aperture che non abbiano larghezza libera superiore a cm. 11 ed in modo da non favorire l’arrampicamento.

3.2.9. Gronde e pluviali
Tutte le coperture dei fabbricati devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso spazi privati o cortili e altri spazi anche coperti, di canali di raccolta sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque meteoriche ai tubi di scarico. I condotti delle acque dei tetti devono essere indipendenti e in numero sufficiente e da applicarsi, preferibilmente, ai muri perimetrali.
Nel caso di condotte di scarico interno, queste devono essere facilmente riparabili.
Le tubazioni non devono avere né apertura né interruzioni di sorta nel loro percorso.
Le giunture dei tubi devono essere a perfetta tenuta.
Le condotte pluviali devono essere convogliate in idonei recapiti.
E’ fatto divieto di immettere nei condotti delle grondaie qualunque altro tipo di scarico.

3.2.10. Misure contro la penetrazione dei volatili e di animali in genere
Nella realizzazione degli edifici devono essere adottati specifici accorgimenti tecnici onde evitare la penetrazione dei volatili e degli animali in genere.
Nei sottotetti vanno rese impenetrabili con griglie o reti le finestre e tutte le aperture di aerazione.
Nelle cantine sono parimenti da proteggere, senza ostacolare l’aerazione, tutte le aperture in genere.
Nel caso di solai o vespai con intercapedine ventilata, i fori di aerazione devono essere sbarrati con reti a maglia fitta e di idoneo materiale che ne garantisca la continua funzionalità anche nel tempo.
Negli ambienti con imbocchi di canne di aspirazione oppure con aerazione forzata, le aperture devono essere munite di reti a maglia fitta e di idoneo materiale che ne garantisca la continua funzionalità anche nel tempo.
All’interno degli edifici tutte le condutture di scarico uscenti dai muri non devono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
Deve essere assicurata la perfetta tenuta delle fognature dell’edificio nell’attraversamento di murature e locali e tra gli elementi che collegano le fognature dell’edificio con quelle stradali.
I cavi elettrici, telefonici, per TV, per illuminazione pubblica devono essere posti, di norma, in canalizzazioni protette.

Capitolo 3 MISURE IGIENICHE E NORME GENERALI PER I CANTIERI

3.3.1. Sicurezza nei cantieri
In ogni lavoro di costruzione, demolizione o altro (rifacimenti, tinteggiature, ecc.) devono essere adottate tutte le necessarie precauzioni allo scopo di garantire la sicurezza e l’incolumità dei lavoratori e di tutti i cittadini.
Per quanto concerne le norme particolari per i cantieri, in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza, responsabilità ecc., si fa riferimento alla legislazione in materia.

3.3.2. Recinzioni
I cantieri edili devono essere isolati mediante opportune recinzioni con materiali idonei ed aventi una altezza non inferiore a m. 2,00.
I restauri esterni, di qualsiasi genere, ai fabbricati insistenti su aree pubbliche od aperte al pubblico possono effettuarsi solo previa recinzione chiusa dei fabbricati medesimi o con analoghe misure protettive idonee ad assicurare l’incolumità e la tutela della salute della popolazione. Le norme del presente articolo non si applicano in caso di lavori estemporanei di breve durata, inferiori alla settimana, purché vengano adeguatamente vigilati e/o segnalati e siano messe in atto idonee misure protettive per evitare ogni possibile inconveniente.

3.3.3. Demolizioni: difesa dalla polvere
Nei cantieri ove si procede alle demolizioni, oltre ad adottare le misure descritte al punto precedente, si deve provvedere affinchè i materiali risultanti dalle demolizioni vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di recipienti e comunque previa bagnatura allo scopo di evitare l’eccessivo sollevamento di polveri. In tutti i cantieri ove si proceda alla demolizione a mezzo di palle o altri macchinari a braccio meccanico, ove necessario, su indicazione del Responsabile del Servizio n. 1, oltre alla bagnatura, occorrerà adottare speciali accorgimenti, allo scopo di evitare l’eccessiva polverosità e rumorosità.

3.3.4. Sistemazione aree abbandonate
Le opere di demolizione di fabbricati o di parti di essi, di sistemazione di aree abbandonate o altro che possono determinare grave situazione igienico-sanitaria, ove occorrente, devono essere precedute da adeguati interventi di derattizzazione.

3.3.5. Allontanamento materiali di risulta
Per ogni intervento di demolizione o scavo, o altro che comporti l’allontanamento di materiali di risulta, il titolare dell’opera, dovrà nella richiesta di autorizzazione specificare il recapito dello stesso materiale.

3.3.6. Rinvenimento di resti umani
In ogni cantiere, nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all’autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.

3.3.7. Cantieri a lunga permanenza
Tutti i cantieri a lunga permanenza devono essere provvisti di idonei servizi igienici ed adeguate forniture di acqua potabile.
Nel caso dovesse essere prevista la realizzazione di alloggi temporanei per le maestranze o personale di custodia, oltre all’adeguata dotazione dei servizi dovranno essere assicurati gli indici minimi di abitabilità previsti nei capitoli «Abitazioni collettive» e «Fabbricati per abitazioni temporanee e/o provvisorie».

Capitolo 4 REQUISITI DEGLI ALLOGGI

3.4.1. Principi generali
Ogni alloggio deve essere idoneo ad assicurare lo svolgimento delle attività proprie del nucleo famigliare e i locali in cui esse si effettuano devono essere raggiungibili internamente all’alloggio o per lo meno attraverso passaggi coperti e protetti anche lateralmente.
Deve essere prevista la possibilità di isolare convenientemente le aree destinate ai servizi igienico-sanitari e anche le aree destinate al dormire, se l’alloggio prevede più di un letto, mentre tutte le altre aree, e in particolare quelle destinate a cucina, devono essere dotate di accorgimenti atti a garantire lo smaltimento dei sottoprodotti e dei reflui delle attività che vi si svolgono.

3.4.2. Estensione campo di applicazione
I requisiti di cui al presente capitolo relativi agli spazi di abitazione, salvo diverse specifiche regolamentazioni, si applicano anche per negozi, studi professionali, uffici in genere, laboratori a conduzione dei soli titolari.

3.4.3. Tipologia dei locali
In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono:
a) spazi di abitazione (locali di abitazione): camere da letto, sale soggiorno, cucine e sale da pranzo;
b) spazi accessori (locali integrativi): studio, sala da gioco, sala di lettura e assimilabili (sottotetti accessibili, verande, tavernette, ecc.);
c) spazi di servizio (locali di servizio): bagni, posto di cottura, lavanderia, corridoi, ripostigli, spogliatoi, guardaroba, ecc.

A) INDICI DI SUPERFICI ED ALTEZZE

3.4.4. Superfici minime
L’alloggio può essere a pianta fissa o a pianta libera a secondo che il richiedente intenda, o meno, separare in modo fisso gli spazi. Ogni alloggio a pianta libera deve avere una superficie minima netta di abitazione di mq. 25 per la prima persona e mq. 10 per ogni successiva persona.
La superficie minima di cui al precedente comma deve possedere le caratteristiche degli spazi di abitazione di cui al punto a) del precedente art. 3.4.3. ad eccezione del locale bagno la cui superficie va tuttavia conteggiata per il raggiungimento del minimo previsto e le cui caratteristiche saranno quelle descritte agli art. 3.4.70. e 3.4.71.

3.4.5. Volumi minimi ammissibili per i singoli locali
Ove si faccia ricorso a delimitazioni fisse dello spazio dell’alloggio, i locali destinati ad abitazione o accessori non dovranno avere meno di 21 mc.
Qualora lo spazio definito sia destinato a camera da letto dovrà assicurare almeno mc. 24 se destinato ad una sola persona ed almeno 38 mc. se per due persone.

3.4.6. Numero di utenti ammissibili
In relazione al rispetto degli indici di superficie minima, nell’atto autorizzativo della licenza d’uso, verrà stabilito per ogni alloggio, su proposta del Responsabile del Servizio n. 1, il numero massimo di utenti ammissibili sotto il profilo igienico-sanitario applicando gli indici di cui al precedente articolo. Un alloggio occupato da un numero di utenti superiore a quanto previsto in base al precedente comma, sarà da ritenersi antigienico e, qualora sussistano condizioni di sovraffollamento tali da determinare possibili cause di insalubrità, inabitabile con i seguenti effetti ai sensi dei precedente articoli 3.1.13 e 3.1.14.

3.4.7. Altezze minime
Fermo restando gli indici minimi e massimi di cui ai successivi commi, ai fini del presente articolo l’altezza è definita quale rapporto tra i volumi e la superficie del singolo spazio.
L’altezza netta media interna degli spazi di abitazione di cui alla lettera a) del precedente art. 3.4.2. non deve essere inferiore a m. 2,70.
In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a m. 2,10.
Per gli spazi accessori e di servizio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 3.4.2. l’altezza netta media interna non deve essere inferiore a m. 2,40, ulteriormente riducibile a m. 2,10 per i ripostigli, per i corridoi e i luoghi di passaggio in genere compresi i ripostigli:
In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a m. 1,80.
Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono in relazione all’uso del locale essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne potrà essere considerato l’uso esclusivamente come ripostiglio, guardaroba, spogliatoio, deposito.

Art. 4.4.8. Altezze minime in relazione all’altitudine.
Nei comuni situati tra i 600 e i 1000 m. s.l.m., può essere ammessa, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia, una riduzione dell’altezza media fino a m. 2,55 per gli spazi di abitazione e m. 2,20 per gli spazi accessori e di servizio ulteriormente riducibili a m. 2,00 per i corridoi ed i luoghi di passaggio in genere, compresi i ripostigli.
In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a m. 2,00 per gli spazi di abitazione e m.1,75 per gli spazi accessori e di servizio.
Nei comuni montani per le costruzioni al di opra dei 1000 s.l.m., può essere ammessa una riduzione dell’altezza media fino a m. 2,40 per gli spazi di abitazione e m. 2,10 per gli spazi accessori e di servizio ulteriormente riducibili a m. 2,00 per i corridoi ed i luoghi di passaggio in genere, compresi i ripostigli.
In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a m. 1,90 per gli spazi di abitazione a m. 1,70 per gli spazi accesso e di servizio.
In ogni caso, per gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi si devono rispettare le indicazioni di cui all’ultimo comma del precedente articolo 3.4.6.
Nelle situazioni di cui al presente articolo saranno proporzionalmente riducibili gli indici di cubatura previsti ad precedente articolo 3.4.5.

B) ILLUMINAZIONE

3.4.9. Soleggiamento
Al fine di assicurare un adeguato soleggiamento gli alloggi ad un solo affaccio non devono essere orientati verso Nord. E’ pertanto vietata la realizzazione di alloggi con tale affaccio in cui l’angolo formato tra la linea di affaccio e la direttrice est-ovest sia inferiore a 30 gradi.

3.4.10. Aeroilluminazione naturale
Tutti gli spazi degli alloggi di cui all’art. 3.4.2 lettera a) e b), devono avere una adeguata superficie finestrata ed apribile atta ad assicurare l’illuminazione e l’aerazione naturale.
Possono usufruire di aeroilluminazione solo artificiale:
a) i locali destinati ad uffici, la cui estensione non consente una adeguata illuminazione naturale dei piani di utilizzazione;
b) i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative nonché i pubblici esercizi;
c) i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione
d) i locali destinati a servizi igienici nel rispetto di quanto previsto all’art. 3.4.22., gli spogliatoi e i ripostigli;
e) i locali non destinati alla permanenza di persone;
f) gli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale.
In tal caso gli spazi di cui alle lettere a) b) c) e) f), devono rispettare i requisiti di condizionamento ambientale di cui agli artt. 3.4.47. e 3.4.48..

3.4.11. Requisiti minimi di illuminazione naturale diretta
La superficie finestrata dovrà assicurare in ogni caso un fattore medio di luce diurna non inferiore allo 0,018, misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale ad una altezza di m. 0,90 del pavimento. Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la superficie finestrata verticale utile non sia inferiore al 12,5% (1/8) della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile. Tale superficie, in relazione a particolari condizioni climatiche, può essere ridotta a non meno di 1/10.
Tale norma vale solo per i locali la cui profondità non superi di 2,5 volte l’altezza del voltino della finestra misurata dal pavimento e quando non esistano ostacoli, come precisato nei successivi articoli 3.4.13 e 3.4.15.

3.4.12. Superficie illuminante utile
Per superficie illuminante utile, che deve essere riportata in tabella sul progetto, si intende la superficie totale dell’apertura finestrata detratta la eventuale quota inferiore fino ad una altezza di cm. 60 e la quota superiore coperta da sporgenze, aggetti, velette (balconi, coperture, ecc.) superiore a cm. 120 calcolata per una altezza p=L/2 (ove p = proiezione della sporgenza sulla parete e L = lunghezza della sporgenza dell’estremo alla parete, in perpendicolare) così come dallo schema esplicativo.
La porzione di parete finestrata che si verrà a trovare nella porzione “p” sarà considerata utile per !/3 agli effetti illuminanti (vedi figura seguente).

3.4.13. Presenza di ostacoli all’aeroilluminazione
Di regola la distanza tra le pareti finestrate di edifici deve essere maggiore dell’altezza (misurata dal piano marciapiede perimetrale al colmo del tetto) dell’edificio più alto.
Per le situazioni ove ciò non si verifichi e qualora la retta congiungente il baricentro della finestra ed il punto più altro di un ostacolo esterno formi con la proiezione sul piano orizzontale un angolo superiore a 30°, la superficie finestrata degli spazi di abitazione primaria deve essere proporzionalmente aumentata al fine di permettere l’ottenimento delle condizioni di illuminazione richieste.

3.4.14. Obbligo del progettista
E’ richiesta in sede di progettazione di organismi abitativi la definizione della porzione di pavimento illuminata naturalmente senza che sia specificato l’assetto definitivo dei locali.
La superficie dell’alloggio che non risultasse regolarmente illuminata non può essere computata ai fini della definizione della superficie minima abitabile, come prevista all’art. 3.4.4.

3.4.15. Calcolo della superficie illuminante per i locali di profondità maggiore di 2,5 volte l’altezza delle finestre
Per gli spazi di cui all’art. 3.4.11, ultimo comma, potrà essere ammessa una profondità maggiore a condizione che sia incrementata proporzionalmente alla superficie utile finestrata fino a raggiungere il 25% di quella del pavimento per una profondità massima di 3,5 volte l’altezza del voltino dal pavimento.

3.4.16. Requisiti delle finestre
Le superfici finestrate o comunque trasparenti delle pareti perimetrali o delle coperture devono poter consentire idonee condizioni di riservatezza per gli occupanti.
Al fine del perseguimento dei requisiti di temperatura, condizionamento e isolamento acustico, i serramenti devono essere dotati di doppia vetratura o di altri accorgimenti, che consentano il raggiungimento di uguali risultati.
Resta inteso che tutte le superfici finestrate devono essere comunque accessibili, alle pulizie, anche per la parte esterna.

3.4.17. Illuminazione artificiale
Ogni spazio di abitazione, di servizio o accessorio deve essere munito di impianto elettrico stabile atto ad assicurare l’illuminazione artificiale tale da garantire un normale comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono.

3.4.18. Illuminazione notturna esterna
Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione interna devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato.
I numeri civici devono essere posti in posizione ben visibile sia di giorno che di notte.

C) AERAZIONE E VENTILAZIONE DEGLI AMBIENTI

3.4.19. Finalità’
Le abitazioni devono essere progettate e realizzate in modo che le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo non possano costituire rischio per il benessere e la salute delle persone ovvero per la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi delle abitazioni medesime e che le condizioni di purezza e salubrità dell’aria siano le migliori tecnicamente possibili.
Nelle abitazioni deve essere altresì impedita l’immissione ed il riflusso negli ambienti dell’aria e degli inquinanti espulsi e, per quanto possibile, la mutua diffusione nei locali di esalazioni e di sostanze inquinanti in essi prodotte.
Ferme restando le specifiche integrative relative alla ventilazione degli ambienti, le finalità di cui sopra si ritengono soddisfatte quando siano assicurate regolamentare aerazione primaria per l’unità abitativa e regolamentare aerazione sussidiaria per i singoli spazi dell’unità abitativa medesima.

3.4.20. Definizioni
Ai fini del presente paragrafo si applicano le definizioni di seguito riportate.
ventilazione: afflusso naturale permanente, diretto o indiretto, di aria esterna negli ambienti in cui sono installati impianti o apparecchi a fiamma libera finalizzato a garantire la regolarità del processo di combustione ed a tale scopo realizzato, con le modalità e le caratteristiche previste dalla specifica normativa tecnica vigente con particolare riferimento alle norme UNI-CIG.
aerazione naturale: ricambio d’aria in uno spazio confinato garantito dai naturali moti convettivi dell’aria ottenuto attraverso aperture verso l’esterno.
aerazione artificiale: ricambio di aria in uno spazio confinato garantito mediante impianti meccanici, distinta in:
• aerazione artificiale propriamente detta, che prevede impianti di immissione e di estrazione dell’aria;
• aerazione per estrazione che prevede la sola estrazione meccanica dell’aria con immissione attraverso aperture dall’esterno o locali confinanti.
aerazione primaria: afflusso permanente (naturale) di aria esterna, ottenuto quindi a porte e finestre chiuse, tale da garantire un ricambio d’aria minimo atto ad evitare l’accumulo degli inquinanti negli ambienti.
aerazione sussidiaria: ricambio di aria, anche di natura non continua, ottenibile di norma mediante apertura di superfici comunicanti con l’esterno quali porte e finestre, che serve ad integrare l’areazione primaria, al fine di garantire il rinnovo dell’aria nei locali occupati da persone, la pronta evacuazione di inquinanti e vapore acqueo nonché una velocità dell’aria tale da realizzare confortevoli condizioni microclimatiche.
doppio riscontro d’aria: presenza di superfici finestrate apribili, ubicate su più pareti perimetrali di norma contrapposte.
canne di esalazione: canne impiegate per l’allontanamento di esalazioni (vapori, odori e fumi) non provenienti da apparecchi di combustione a fiamma libera.
canne di aerazione: canne impiegate per immettere e/o estrarre aria al fine di garantire e/o integrare il ricambio di aria negli ambienti.
camini e canne fumarie: condotti impiegati per l’allontanamento dei prodotti della combustione provenienti da apparecchi e impianti a fiamma libera, ivi compresi quelli per la cottura dei cibi.

3.4.21. Aerazione primaria dell’unità abitativa
L’areazione primaria deve essere garantita mediante aperture permanenti verso l’esterno adeguatamente ubicate e dimensionate.
Tale requisito può essere ottenuto mediante idonei sistemi di ventilazione connessi alla presenza di apparecchi a fiamma libera.
In assenza di questi sistemi, l’areazione primaria dovrà essere comunque ottenuta mediante la realizzazione di apposite aperture permanenti verso l’esterno con superficie non inferiore a 100 cmq.

3.4.22. Aerazione sussidiaria degli spazi di abitazione e accessori
L’aerazione sussidiaria deve essere garantita mediante la presenza del doppio riscontro d’aria per ogni unità abitativa e di superfici finestrate apribili nella misura non inferiore a 1/10 della superficie del pavimento per ciascuno degli spazi di abitazione e accessori così come definiti all’art. 3.4.3.
Il requisito del doppio riscontro d’aria può essere derogato a condizione che siano adottate soluzioni alternative quali ad esempio:
-predisposizione di canna di aerazione naturale, anche non permanente, così come definita all’art. 3.4.25., di adeguate dimensioni (sezione di area non inferiore a 200 cmq e lunghezza non inferiore a 5 metri) indipendente per ciascuna abitazione, sfociante oltre il tetto del fabbricato con apposito comignolo ubicato a distanza idonea da possibili fonti di inquinamento, realizzata preferibilmente in posizione opposta alla parete finestrata.
Per l’adozione di tale soluzione, in presenza di apparecchi a fiamma libera, dovrà comunque essere documentato il rispetto di quanto previsto all’art. 3.4.44b.
Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora l’apertura di aerazione primaria sia incrementata di un valore di almeno pari alla sezione della canna di aerazione.
-predisposizione di apertura finestrata apribile di adeguate dimensioni (superficie non inferiore a 0,5 mq) sopra la porta di ingresso purché prospiciente su spazio esterno aperto ed in posizione preferibilmente opposta alla apertura della aerazione sussidiaria.

3.4.23. Aerazione sussidiaria naturale e/o artificiale degli spazi di servizio
Al fine di soddisfare le finalità di cui all’art. 3.4.19. gli spazi di servizio dell’unità abitativa devono possedere i requisiti di aerazione sussidiaria naturale e/o artificiale di seguito riportati.

1) STANZE DA BAGNO E SERVIZI IGIENICI
Di norma, ogni abitazione deve disporre di almeno una stanza da bagno dotata di aerazione sussidiaria naturale fornita di apertura finestrata apribile all’esterno, di superficie non inferiore a mq 0.50 e comunque non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento.
Le stanze da bagno ed i servizi igienici, così come definiti all’art. 3.4.3. privi della regolamentare aerazione sussidiaria naturale, devono essere dotati di impianto di aerazione artificiale (anche solo per estrazione) che assicuri un ricambio minimo di 70 mc/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in espulsione intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 1 ricambio per ogni utilizzatore dell’ambiente.
2) CORRIDOI, DISIMPEGNI
Nei corridoi e nei disimpegni di lunghezza superiore a metri 10, indipendentemente dalla presenza di interruzioni (porte), o di superficie non inferiore a mq 20, non comunicanti su spazi di abitazione primaria, deve essere assicurata una aerazione sussidiaria naturale mediante superficie finestrata apribile non inferiore ad 1/12 della superficie in pianta ovvero una adeguata aerazione artificiale (anche solo per estrazione) che assicuri il ricambio dell’aria nella misura non inferiore a 0,5 volumi/ora.
3) LAVANDERIE E/O STIRERIE
Gli spazi di servizio destinati a lavanderia e/o stireria, devono essere preferibilmente dotati di aerazione sussidiaria naturale ottenuta mediante superficie finestrata apribile non inferiore a 1/10 della superficie in pianta ovvero di adeguata aerazione artificiale (anche solo per estrazione) che assicuri, per il periodo d’uso, il ricambio dell’aria nella misura non inferiore a 150 mc/ora.
4) SPAZI COTTURA
Negli spazi di cottura, così come definiti all’art. 3.4.72., deve essere assicurata una aerazione sussidiaria naturale mediante superficie finestrata apribile non inferiore a 1/10 della superficie in pianta.
Tale requisito si ritiene altresì soddisfatto qualora lo stesso spazio sia aperto per almeno 4/5 del lato del quadrato equivalente, su spazi di soggiorno. In tal caso lo spazio di cottura viene considerato parte integrante dello spazio di soggiorno ai fini del calcolo aeroilluminante e delle limitazioni per l’utilizzo delle fiamme libere.
5) CANTINE
L’insieme degli spazi destinati a cantina, comunicanti tra loro, deve essere dotato di un adeguato ricambio d’aria naturale mediante la realizzazione di aperture verso l’esterno di superficie non inferiore ad 1/30 della superficie complessiva in pianta.
Ciascun singolo spazio deve comunque essere dotato di superficie di aerazione naturale non inferiore ad 1/100 della superficie in pianta realizzabile anche sulla porta di ingresso.
Fermo restando il divieto di comunicazione diretta con box o con centrali termiche, nella superficie per l’aerazione di tali spazi di servizio possono essere computate aperture di comunicazione con altri ambienti dotati di regolamentare aerazione naturale.
6) ALTRI SPAZI DI SERVIZIO
Negli altri spazi di servizio, quali spogliatoi, guardaroba e ripostigli, di superficie maggiore di mq 5, deve essere assicurata una aerazione sussidiaria naturale mediante superficie finestrata apribile non inferiore a 0,5 mq e comunque non inferiore ad 1/12 della superficie in pianta ovvero una adeguata aerazione artificiale (anche solo per estrazione) che assicuri, per il periodo d’uso, il ricambio dell’aria nella misura non inferiore a 50 mc/ora e comunque non inferiore a 2 volumi/ora.

3.4.24. Specifiche tecniche per l’installazione e l’utilizzo degli impianti di aerazione artificiale
L’aria estratta deve essere allontanata con apposita canna avente le caratteristiche di cui agli articoli successivi.
Gli impianti di estrazione meccanica devono essere adeguatamente bilanciati con immissione d’aria esterna che può avvenire secondo le seguenti modalità:
-immissione forzata di aria (impianti di aerazione forzata propriamente detti);
-ripresa di aria diretta da aperture permanenti verso l’esterno poste nel medesimo spazio in cui è installato l’impianto di estrazione;
-ripresa di aria indiretta da spazi confinati adiacenti attraverso aperture permanenti di adeguata sezione realizzate anche sulle porte di comunicazione. Gli spazi adiacenti devono comunque essere dotati di aperture permanenti verso l’esterno o avere un volume complessivo maggiore del volume estratto su base oraria.
Qualora negli spazi in cui sono installati impianti di estrazione o negli spazi immediatamente adiacenti siano presenti apparecchi a fiamma libera, il bilanciamento deve essere tale da garantire che la depressione massima nel luogo di installazione dell’apparecchio a fiamma libera non sia superiore a 4 Pa.
In caso di bilanciamento mediante sistemi di ripresa diretta od indiretta, tale requisito si ritiene garantito qualora le sezioni delle aperture di presa e di comunicazione siano tali che la velocità media dell’aria nelle stesse non sia superiore a 1m/sec (indicativamente 140 cmq ogni 50 mc di estrazione).
Il funzionamento degli impianti di aerazione sussidiaria artificiale deve garantire il rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalla normativa regolamentare vigente.

Canne di aerazione sussidiaria.
Le canne di aerazione possono essere del tipo singolo o plurime a seconda che siano collegate rispettivamente a una o più prese di aerazione sempre della stessa tipologia.
Le canne di aerazione possono funzionare a tiraggio naturale o a tiraggio forzato.
Per canne plurime tipo “Shunt” si intendono le canne realizzate con modalità costruttive simili alle canne fumarie.
Le canne di aerazione devono essere progettate e realizzate in modo da impedire il riflusso dell’aria estratta in altri ambienti.
Le canne plurime non di tipo “Shunt”, costituite da un unico condotto in cui confluiscono più prese di aerazione dello stesso tipo, non sono ammesse nel caso di tiraggio naturale. Possono essere ammesse per l’estrazione forzata solo qualora funzionino a tiraggio forzato continuo realizzato con apposito impianto di estrazione installato dopo l’ultima presa.
Le canne di aerazione devono sfociare oltre il tetto del fabbricato con apposito comignolo in posizione adeguata e comunque tale da non arrecare disturbo alle persone.
L’uso delle canne di aerazione sussidiaria in relazione alla tipologia degli ambienti interessati è sinteticamente riportato nella seguente tabella.

Canne di aerazione per tipologia di ambiente di installazione

tipo di canna stanza bagno e/o wc stireria e/o lavanderia altri spazi di servizio **
singola a tiraggio naturale NO NO SI
singola a tiraggio forzato SI SI SI
plurima a tiraggio naturale NO NO NO
tipo “Shunt” a tiraggio naturale NO NO NO
plurima a tiraggio forzato* SI SI SI
* costituita da un unico condotto in cui confluiscono più prese di aerazione dello stesso tipo funzionante a tiraggio forzato continuo realizzato con apposito impianto di estrazione installato dopo l’ultima presa di aerazione.
** compresi corridoi e disimpegni ed esclusi gli spazi di cottura.

3.4.26. Allontanamento delle emissioni provenienti dalla cottura dei cibi

Nelle nuove costruzioni le emissioni provenienti dalla cottura dei cibi devono essere captate per mezzo di idonee cappe e, a seconda che la stessa cottura avvenga con l’utilizzo o meno di apparecchi a fiamma libera, allontanate rispettivamente, tramite camini/canne fumarie o canne di esalazione, indipendenti e sfocianti oltre il tetto con apposito comignolo. Ad ogni camino o ramificazione di canna fumaria deve essere collegato un unico apparecchio.

Sono vietate soluzioni tecniche che non prevedano l’allontanamento delle stesse emissioni all’esterno oltre il tetto del fabbricato.

Per quanto attiene alle caratteristiche generali e dei materiali, al dimensionamento e alla messa in opera, i camini e le canne fumarie devono rispondere alle specifiche di cui al successivo punto G del presente paragrafo. Inoltre, in tal caso, in considerazione della possibile presenza di inquinanti a tossicità acuta (ossido di carbonio) sono comunque da preferire soluzioni tecniche che diano garanzia di continuità nel tempo quale un adeguato tiraggio naturale.

Le tubazioni di collegamento delle cappe ai camini/canne fumarie o alle canne di esalazione devono avere andamento il più rettilineo possibile. Nel caso di tiraggio naturale e comunque in presenza di apparecchi di cottura a fiamma libera è ammesso un solo tratto suborizzontale avente pendenza non inferiore al 3% e lunghezza non maggiore di 2,5 m.

3.4.27. Canne di esalazione: caratteristiche e modalità di utilizzo

Le canne di esalazione possono essere del tipo singolo o plurime a seconda che siano collegate rispettivamente a una o più punti di estrazione sempre della stessa tipologia.

Le canne di esalazione possono funzionare a tiraggio naturale o a tiraggio forzato.

Per canne plurime tipo “Shunt” si intendono le canne realizzate con modalità costruttive simili alle canne fumarie.

Le canne plurime non di tipo “Shunt”, costituite da un unico condotto in cui confluiscono più punti di estrazione dello stesso tipo, sono ammesse solo qualora funzionino a tiraggio forzato continuo realizzato con apposito impianto di aspirazione installato dopo l’ultimo punto di estrazione.

Le canne di esalazione devono essere progettate e realizzate in modo da impedire il riflusso dell’aria estratta in altri ambienti.

Le canne di esalazione devono sfociare oltre il tetto del fabbricato con apposito comignolo in posizione adeguata e comunque tale da non arrecare disturbo alle persone.

L’uso delle canne di esalazione per gli spazi di cottura in relazione alla tipologia di impianti installati ed alle caratteristiche di aerazione sussidiaria degli ambienti è sinteticamente riportato nelle seguenti tabelle.

Camini, canne fumarie e/o di esalazione per tipologia di apparecchi di cottura installati in locali dotati di regolamentare aerazione sussidiaria naturale

tipo di canna camino/canna fumaria per impianti a fiamma libera canna di esalazione per impianti non a fiamma libera
singola a tiraggio naturale SI preferibile SI
singola a tiraggio forzato SI sconsigliata SI
plurima a tiraggio naturale NO NO
tipo “Shunt” a tiraggio naturale SI preferibile SI
plurima a tiraggio forzato* NO SI
* costituita da un unico condotto in cui confluiscono più punti di estrazione dello stesso tipo funzionante a tiraggio forzato continuo realizzato con apposito impianto installato dopo l’ultimo punto di estrazione.

3.4.28. Identificazione delle canne

Allo scopo di rendere, anche nel tempo, facilmente individuabile il tipo e la funzione delle canne installate, le stesse devono essere opportunamente identificate nella zona di ingresso mediante apposito contrassegno non asportabile ed indelebile.

D) UMIDITA’ E TEMPERATURA

3.4.29. Umidità – condensa

Di norma le pareti interne degli ambienti non devono essere totalmente rivestite con materiali impermeabili.

Le caratteristiche della climatizzazione degli ambienti, ivi compreso l’isolamento termico, il ricambio d’aria e la permeabilità delle pareti devono essere tali da garantire, nelle normali condizioni di occupazione e di uso, l’assenza di tracce di condensazione e umidità sulle pareti perimetrali e la rapida eliminazione della stessa sulle parti impermeabili delle pareti dopo la chiusura delle eventuali fonti di umidità (quali cottura di cibi, introduzione di acqua calda nell’ambiente, ecc…).

3.4.30. Temperatura negli ambienti dell’abitazione

Fermo restando i valori massimi (20 ±2°C) fissati dalla normativa vigente in materia di contenimento dei consumi di energia, il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale deve garantire una temperatura non inferiore a 18°C negli spazi di abitazione e accessori e non inferiore a 20° nelle stanze da bagno e nei servizi igienici.

Di norma, salvo che particolari condizioni locali lo richiedano, è fatto divieto di provvedere alla climatizzazione dei seguenti spazi dell’abitazione o ambienti ad essa complementari:

• cantine, ripostigli, scale primarie e scale secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;

• box, garage, depositi.

D. 1 IMPIANTI TERMICI ED APPARECCHI DI COMBUSTIONE

3.4.31. Termini e definizioni

Per i termini e le definizioni contenute nel presente paragrafo si fa rimando alla normativa nazionale vigente ed in particolare alla Legge 46/90, al DPR 26 agosto 1993,n° 412 ed alle norme tecniche UNICIG di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n° 1083, aggiornate con Norme UNI-CIG 7129/92.

3.4.32. Norma generale

La installazione, la manutenzione, la conduzione degli impianti termici e degli altri apparecchi di combustione, le modalità di allontanamento dei fumi provenienti dalla combustione, la localizzazione e l’altezza dei comignoli, devono osservare anche le seguenti norme regolamentari che integrano e sottolineano gli aspetti più rilevanti, sotto il profilo igienico-sanitario, della normativa vigente alla quale si fa rimando per quanto non espressamente previsto.

3.4.33. Comunicazione preventiva

Fermo restando quanto previsto dalla Legge 46/90 e relativa normativa di attuazione, dal DPR 412/93 e dal presente Regolamento e fatti salvi gli obblighi derivanti dalle procedure per l’esecuzione di interventi edilizi, a cura dell’intestatario del libretto di impianto o di centrale, deve essere data comunicazione preventiva al competente Servizio 1 dell’Azienda USSL per tutti gli interventi riguardanti gli impianti di cui al presente paragrafo che comportino:

• la sostituzione, anche se parziale, dell’impianto centralizzato con impianti individuali;

• la sostituzione di impianti o apparecchi con altri aventi diversa caratteristica e tipologia, ivi compreso la modifica del combustibile di alimentazione;

• la modifica dei luoghi di installazione;

• la modifica dei sistemi o meccanismi di evacuazione dei prodotti della combustione ivi compresa la localizzazione dei punti di emissione.

D. 1 A) IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI CON O SENZA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA

3.4.34. Finalità

Gli spazi di abitazione e quelli accessori di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3.4.3. nonché gli spazi destinati a stanza da bagno o a servizi igienici devono essere serviti da idonei corpi scaldanti, omogeneamente distribuiti in relazione all’uso dei singoli spazi.

La tipologia dell’impianto termico di climatizzazione cui sono collegati i suddetti corpi scaldanti deve essere scelta in modo tale da:

• minimizzare i rischi di scoppio, incendio, intossicazione;

• minimizzare le emissioni in atmosfera;

• minimizzare la ricaduta degli inquinanti nelle zone immediatamente circostanti;

• facilitare le operazioni di gestione, manutenzione e controllo;

• massimizzare il rendimento energetico;

• essere predisposti per l’allacciamento ad impianti e reti di teleriscaldamento.

3.4.35. Impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda: caratteristiche generali

Le finalità di cui al precedente articolo si ritengono soddisfatte qualora vengano installati impianti del tipo centralizzato, quantomeno per ogni edificio, ed i relativi generatori di calore risultino installati in locali adeguati secondo le norme vigenti, abbiano un unico punto di emissione conforme alle disposizioni di seguito riportate, garantiscano i rendimenti termici ed il rispetto dei limiti all’emissione previsti dalla normativa vigente e siano progettati e realizzati in modo da consentire l’adozione di sistemi di contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità immobiliare.

Qualora per la climatizzazione degli ambienti, si renda necessaria l’adozione di più impianti termici non interconnessi tra di loro (impianti autonomi), gli stessi dovranno rispettare gli specifici requisiti in merito ai luoghi di installazione, ai punti di emissione, alla gestione e manutenzione ed alle emissioni previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

Anche in questo caso gli impianti devono essere progettati e realizzati in modo da consentire l’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.

Per le nuove costruzioni soluzioni diverse, ivi compresa l’adozione di stufe e radiatori individuali, possono essere autorizzate, previo parere del Servizio n° 1, solo per situazioni particolari, adeguatamente comprovate, legate all’uso non continuativo degli edifici.

Per i fabbricati esistenti, soluzioni diverse, ivi compresa l’adozione di stufe e radiatori individuali, potranno altresì essere adottate in presenza di impedimenti tecnico strutturali, e vincoli di altra natura, ivi compresi quelli condominiali, che non consentano la realizzazione di quanto previsto al primo o al secondo comma del presente articolo.

3.4.36. Impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda: luoghi di installazione

L’individuazione e le caratteristiche dei luoghi di installazione degli impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda sono determinate in funzione della potenza termica nominale dell’impianto e del tipo di combustibile di alimentazione:

A. per gli impianti di potenzialità > di 116 KW (100.000 kcal/h) con qualsiasi combustibile di alimentazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio trattandosi di impianti per i quali è necessaria l’acquisizione del Certificato Prevenzione Incendi (CPI);

B. per gli impianti di potenzialità compresa tra 35 e 116 KW (30.000 e 100.000 kcal/h ) alimentati a:

1 combustibile gassoso

si applicano le indicazioni tecniche contenute nella Circolare del Ministero dell’Interno del 25.11.1969, n°68;

2.combustibile liquido o solido

si applicano le norme di cui al DPR 22.12.1970, n° 1391;

Relativamente agli impianti di cui ai precedenti punti A e B, alimentati a combustibile gassoso, trovano applicazione le norme del D.M. 12 aprile 1996.

C. gli impianti di potenzialità < a 35 KW (30.000 kcal/h), ivi compreso i generatori di calore individuale a qualsiasi combustibile di alimentazione, con eccezione di quanto previsto al successivo comma, possono essere installati:

1. all’esterno dell’edificio;

OVVERO

2. in locale tecnico adeguato intendendosi per esso un locale avente le seguenti caratteristiche:

• uso tassativamente esclusivo;

• non comunicante con camere da letto, stanze da bagno o servizi igienici con vasca o doccia, autorimesse;

• superficie minima non inferiore a mq 2,5;

• fisicamente delimitato e di altezza non inferiore a metri 2,40;

• dotato di ventilazione naturale diretta ottenuta con apertura avente dimensioni e caratteristiche conformi al punto 3.2.1. della norma UNI-CIG 7129/92.

Possono essere installati in altri spazi dell’abitazione, con eccezione delle camere da letto, delle stanze da bagno o dei servizi igienici dotati di vasca o doccia, gli impianti isolati rispetto all’ambiente, definiti di tipo C secondo la classificazione di cui alle norme UNI-CIG 7129/92.

Ne può essere consentita l’installazione all’interno di unità abitative monopersona/monostanza quando non esista la possibilità di ricorrere ad altri luoghi di installazione quali:

• all’esterno dell’unità abitativa (balconi o terrazzi di pertinenza);

in spazio cottura completamente isolato rispetto alla restante parte dell’abitazione e provvisto di regolamentare aerazione sussidiaria naturale.

Il luogo di installazione in relazione alla potenza termica e al tipo di combustibile è riassunto nella tabella seguente.

Luoghi di installazione ammessi per impianti termici per la climatizzazione con o senza produzione di acqua calda a seconda della loro tipologia

LUOGO DI INSTALLAZIONE TIPOLOGIA DI IMPIANTI
A FIAMMA LIBERA NON A FIAMMA LIBERA
con potenzialità (in migliaia di kcal/h)
>100 tra 30 e 100 <30
con combustibili
liquidi-solidi gassosi
IN LOCALE TECNICO
conforme a normativa Prevenzione incendi
conforme a DPR 1391/70 NO
conforme a Circolare Min. Int. 68/69 NO
conforme a norme R.L.I. NO NO NO
ALL’ESTERNO DELL’EDIFICIO NO NO NO
IN LOCALI ABITATI
esclusi bagni e camere da letto NO NO NO NO
adibiti a bagni e camere da letto NO NO NO NO NO**
LEGENDA: ● requisito minimo
✔ soluzione ammessa
NO soluzione non ammessa
NOTE:
* impianti con potenzialità inferiore a 35 KW di tipo C così come definiti dalla norma UNI – CIG 7129
** Con le specifiche per i monolocali monostanza

3.4.37. Impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda: certificazioni e collaudi

Fatti salvi gli obblighi connessi con la normativa in materia di prevenzione incendi, tutti gli impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, rifacimento, adeguamento o modifica, devono essere collaudati secondo le procedure previste dalla Legge 10/91.

La certificazione di collaudo (dichiarazione di conformità alla legge 46/90) deve attestare la conformità dell’opera eseguita a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente, dalle norme del DPR 412/93 nonché dalle norme del presente Regolamento.

Ciascun impianto deve essere dotato di apposito “libretto di impianto” o di “libretto di centrale” secondo le disposizioni di cui al DPR 412/93 (art. 11, comma 9).

Ciascun apparecchio deve portare in posizione visibile, anche dopo l’installazione, una targa non asportabile in cui siano riportate, in caratteri indelebili ed in lingua italiana, le indicazioni previste dalla normativa legislativa e tecnica vigente a seconda delle diverse tipologie e comprendenti comunque:

a) il nome del costruttore e/o la marca depositata;

b) la designazione commerciale con la quale l’apparecchio è presentato al collaudo dal costruttore;

c) il numero di matricola;

d) la potenzialità termica o altro parametro equivalente.

L’apparecchio deve essere corredato da un libretto di istruzioni in lingua italiana.

Le istruzioni per l’impiego, destinate all’utente, devono contenere le indicazioni necessarie affinché l’apparecchio possa essere utilizzato con sicurezza. In particolare devono essere dettagliate le manovre che assicurano il funzionamento normale dell’apparecchio e quindi le manovre di accensione, di spegnimento e di regolazione nonché contenere l’indicazione del tipo di combustibile utilizzato e nel caso di alimentazione a gas, la pressione minima di esercizio.

Le istruzioni devono inoltre evidenziare sia l’esigenza di interventi di pulizia e di manutenzione sia le precauzioni per la prevenzione dei danni provocati dal gelo.

Devono infine sottolineare la necessità di ricorrere a tecnici qualificati per l’installazione dell’apparecchio e per gli interventi periodici di pulizia e di manutenzione nonché per l’eventuale adattamento all’impiego di altri combustibili.

3.4.38. Impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda: gestione e manutenzione

La conduzione e la manutenzione degli impianti deve essere tale da garantire una combustione ottimale e il rispetto dei limiti qualitativi alle emissioni previsti dalla normativa.

La conduzione degli impianti deve essere affidata a persona fisica o giuridica, dotata di capacità tecnica e dei requisiti previsti dalla normativa vigente, che ne assume la responsabilità.

Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite secondo le prescrizioni contenute nella normativa vigente e secondo le istruzioni fornite dal costruttore dell’impianto.

La manutenzione deve essere eseguita almeno con cadenza annuale, preferibilmente prima dell’avviamento stagionale dell’impianto.

L’avvenuta esecuzione degli interventi di manutenzione deve essere comprovata da idonea documentazione rilasciata dal tecnico esecutore e annotata sull’apposito libretto, di centrale o impianto, seguendo le indicazioni previste dalla normativa vigente.

D.1 B) ALTRI SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE. (apparecchi di riscaldamento indipendenti)

3.4.39. Stufe e radiatori individuali

L’utilizzo di apparecchi di riscaldamento indipendenti, quali stufe e radiatori individuali, normato dall’art. 3.4.35.

Relativamente agli altri aspetti (certificazioni e collaudi, manutenzione, ecc.) si fa rimando a quanto previsto per gli apparecchi di combustione ad eccezione dei divieti di installazione in camere da letto e servizi igienici per gli apparecchi di tipo C.

D. 1 C) ALTRI APPARECCHI DI COMBUSTIONE

3.4.40. Campo di applicazione

Ai fini del presente Regolamento sono considerati altri apparecchi tutti gli apparecchi non destinati alla climatizzazione degli ambienti.

3.4.41. Altri apparecchi di combustione: certificazioni e collaudi

Tutti gli apparecchi di combustione di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, rifacimento, adeguamento o modifica, sono soggetti alle procedure previste dalla Legge 46/90.

In particolare, la dichiarazione di conformità deve attestare la conformità dell’opera eseguita a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente ivi comprese le norme del presente Regolamento.

Ciascun apparecchio deve portare in posizione visibile, anche dopo l’installazione, una targa non asportabile in cui siano riportate, in caratteri indelebili ed in lingua italiana, le indicazioni previste dalla normativa legislativa e tecnica vigente a seconda delle diverse tipologie di apparecchi e comprendenti comunque:

A. il nome del costruttore e/o la marca depositata;

B. la designazione commerciale con la quale l’apparecchio è presentato al collaudo dal costruttore;

C. il numero di matricola;

D. la potenzialità termica o altro parametro equivalente.

L’apparecchio deve essere corredato da un libretto di istruzioni in lingua italiana.

Le istruzioni per l’impiego, destinate all’utente, devono contenere le indicazioni necessarie affinché l’apparecchio possa essere utilizzato con sicurezza. In particolare devono essere dettagliate le manovre che assicurano il funzionamento normale dell’apparecchio e quindi le manovre di accensione, di spegnimento e di regolazione nonché contenere l’indicazione del tipo di combustibile utilizzato e nel caso di alimentazione a gas, la pressione minima di esercizio.

Le istruzioni devono inoltre evidenziare sia l’esigenza di interventi di pulizia e di manutenzione sia le precauzioni per la prevenzione dei danni provocati dal gelo.

Devono infine sottolineare la necessità di ricorrere a tecnici qualificati per l’installazione dell’apparecchio e per gli interventi periodici di pulizia e di manutenzione nonché per l’eventuale adattamento all’impiego di altri combustibili.

3.4.42. Altri apparecchi di combustione: gestione e manutenzione

La conduzione e la manutenzione degli apparecchi deve essere tale da garantire una combustione ottimale ed il rispetto dei limiti qualitativi alle emissioni previsti dalla normativa.

Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite secondo le istruzioni fornite dal costruttore.

L’avvenuta esecuzione degli interventi di manutenzione deve essere comprovata da idonea documentazione rilasciata dal tecnico esecutore.

3.4.43. Installazione apparecchi a gas: collegamenti mobili

I collegamenti tra apparecchi mobili e gli impianti fissi devono essere realizzati con tubi flessibili mobili che abbiano marcato sulla superficie esterna, in maniera chiara ed indelebile, ad intervallo non maggiore di cm 40 il nome o la sigla della ditta fabbricante ed il riferimento alla tabella UNI-CIG o nel caso di apparecchi ad incasso con tubi flessibili in acciaio conformi alla norma UNI-CIG 7129/92 punto 2.5.2.3.

La legatura di sicurezza (collegamento secondo norma UNI-CIG 7140) tra i tubi flessibili ed il portagomma deve essere realizzata con fascette che:

• richiedano l’uso di un attrezzo (sia pure un cacciavite) per operare sia la messa in opera sia l’allentamento. E’ pertanto vietato l’impiego di viti ed alette che consentano l’applicazione e l’allentamento manuale;

• abbiano larghezza sufficiente ed una conformazione adatta per non tagliare il tubo, correttamente applicato sul raccordo portagomma anche se stretto a fondo sullo stesso.

D. 1 C) 1. APPARECCHI A FIAMMA LIBERA

3.4.44.a Apparecchi di combustione a fiamma libera: divieti di installazione

Negli spazi adibiti a:

• stanze da bagno;

• servizi igienici o spazi con presenza di doccia o vasca da bagno;

• camere da letto;

ancorché provvisti di aerazione naturale permanente e di regolamentare apertura finestrata, è vietata l’installazione di apparecchi di combustione a fiamma libera quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scalda-acqua unifamiliari, apparecchi di cottura, ecc…

3.4.44.b Installazione di apparecchi a combustione a fiamma libera nelle abitazioni: ventilazione dei locali

Fermo restando il divieto di cui al precedente articolo, negli spazi dell’abitazione ove, per esigenze tecniche non altrimenti risolvibili, siano installati apparecchi a fiamma libera per riscaldamento dell’acqua, cottura dei cibi, ecc…, deve affluire tanta aria quanta ne viene richiesta per una regolare combustione.

L’afflusso di aria dovrà avvenire, di norma, mediante aperture praticate su pareti esterne del locale di installazione ed aventi i seguenti requisiti:

• sezione libera totale di almeno 6 cmq per ogni KW di portata termica installata con un minimo di 100 cmq;

• essere realizzate in modo che le bocche di apertura, sia all’interno che all’esterno della parete non possano essere ostruite;

• essere protette ad esempio con griglie, reti metalliche, ecc… in modo peraltro da non ridurre la sezione libera;

• situate ad una quota prossima al livello del pavimento e comunque ad altezza non superiore di 50 cm e tale da non provocare disturbo al corretto funzionamento dei dispositivi di scarico dei prodotti della combustione; ove questa posizione non sia possibile si dovrà aumentare almeno del 50% la sezione dell’apertura.

Qualora gli apparecchi di cottura installati siano privi, sul piano di lavoro, del dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma, le sezioni di apertura di cui al comma precedente devono essere aumentate del 100% con un minimo di 200 cmq.

Qualora nell’ambiente siano installati apparecchi di combustione a fiamma libera e impianti di estrazione dell’aria si applicano le disposizioni di cui al punto 3.4 della norma UNI-CIG 7129/92 e del precedente art. 3.4.24.

3.4.44.c Caminetti.

Il presente articolo si applica specificamente ai caminetti non utilizzati come sistema integrativo o unico per la climatizzazione degli ambienti e quindi previsti per l’utilizzo saltuario.

Fermo restando il divieto di installazione nelle camere da letto, negli ambienti in cui sono installati i caminetti dovranno essere predisposte aperture permanenti verso l’esterno di dimensioni tali da garantire afflusso di aria per il regolare processo di combustione (dimensionate sulla base di 400 mc/ora per mq di sezione frontale del caminetto) e comunque di sezione non inferiore a 400 cmq.

Qualora nello stesso ambiente siano installati apparecchi a fiamma libera, oltre alle aperture regolamentari dovranno essere predisposte aperture supplementari come previste dalla norma UNI-CIG 7129 punto 2.5.1.3.

L’allontanamento dei prodotti della combustione e le modalità di combustione dell’impianto devono essere tali da evitare molestia o nocumento al vicinato; in ogni caso la bocca del camino deve essere ubicata nel rispetto di quanto previsto al punto 2 comma 1 del successivo articolo 3.4.46.h.

Per i caminetti utilizzati anche come sistema integrativo o unico per la climatizzazione degli ambienti oltre alle norme del presente articolo si applicano le norme generali del presente Regolamento per gli impianti di climatizzazione, in particolare per quanto attiene a:

• finalità;

• caratteristiche generali;

• luoghi di installazione;

• allontanamento dei prodotti della combustione (punto 1 art. 3.4.46.h);

• temperatura degli ambienti.

D. 1 C) 2. APPARECCHI A COMBUSTIONE STAGNA

3.4.45. Luoghi di installazione

L’installazione di apparecchi di combustione con presa di aria comburente esterna al locale di installazione e circuito di combustione stagno rispetto all’ambiente è proibita nelle camere da letto, negli spazi destinati a stanza da bagno, a servizio igienico o altro spazio con presenza di doccia o vasca da bagno.

Ne può essere consentita l’installazione all’interno di unità abitative monopersona/monostanza quando non esista la possibilità di ricorrere ad altri luoghi di installazione quali:

all’esterno dell’unità abitativa (balconi o terrazzi di pertinenza);

in spazio cottura completamente isolato rispetto alla restante parte dell’abitazione e provvisto di regolamentare aerazione sussidiaria naturale.

D. 2 ALLONTANAMENTO PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

3.4.46.a Allontanamento dei prodotti della combustione: norma generale

Tutti i prodotti della combustione provenienti da impianti o apparecchi alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso, devono essere collegati a camini o canne fumarie sfocianti oltre il tetto con apposito comignolo avente le caratteristiche di cui agli articoli successivi.

3.4.46.b Camini, canne fumarie e condotti di collegamento: requisiti generali

I camini e le canne fumarie, così come definite all’art. 3.4.20, e i condotti di collegamento devono possedere i seguenti requisiti:

a. i camini devono ricevere lo scarico da un solo apparecchio di utilizzazione;

b. le canne fumarie devono ricevere solo scarichi simili:

-o solo prodotti della combustione provenienti da impianti per la climatizzazione alimentati con lo stesso combustibile;

-o solo prodotti della combustione provenienti da impianti o apparecchi per la produzione di acqua calda, alimentati con lo stesso combustibile;

comunque provenienti da impianti o apparecchi dello stesso tipo con portate termiche che non differiscano più del 30% in meno rispetto alla massima portata allacciabile.

c. condotti di collegamento (canali da fumo) devono essere saldamente fissati (a tenuta) all’imbocco del camino o della canna fumaria senza sporgere al loro interno onde evitare l’ostruzione, anche parziale.

3.4.46.c Camini, canne fumarie e condotti di collegamento: dimensionamento

Per il dimensionamento dei camini, delle canne fumarie e dei relativi condotti di collegamento si fa

rimando rispettivamente a:

• camini: DPR 22.12.1970, n° 1391; Norme UNI-CIG 7129/92; Norma UNI-CIG 9615/90;

• canne fumarie: Norme UNI-CIG 7129/92;

• condotti di collegamento: DPR 22.12.1970, n° 1391; Norme UNI-CIG 7129/91.

3.4.46.d Camini e canne fumarie: caratteristiche dei materiali e messa in opera

I camini e le canne fumarie devono essere di materiale impermeabile resistenti alla temperatura dei prodotti della combustione ed alle loro condensazioni, di sufficiente resistenza meccanica, di buona conducibilità termica e coibentata all’esterno.

Devono avere un andamento il più possibile verticale e devono essere predisposte in modo da renderne facile la periodica pulizia; a questo scopo, devono avere sia alla base sia alla sommità del collettore delle bocchette di ispezione.

Devono essere collocati/e entro altri condotti adeguatamente sigillati e a perfetta tenuta soprattutto per i casi in cui passano o sono addossati/e a pareti interne degli spazi di abitazione; per i casi in cui sono addossati/e a muri perimetrali esterni devono essere opportunamente coibentati al fine di evitare fenomeni di condensa o di raffreddamento.

3.4.46.e Comignoli: definizione

Si definisce comignolo il dispositivo atto a facilitare la dispersione dei prodotti della combustione, posto a coronamento di un camino singolo o di una canna fumaria.

3.4.46.f Comignoli: caratteristiche

Il comignolo per facilitare la dispersione dei prodotti della combustione, deve avere i seguenti requisiti:

• avere sezione utile di uscita non minore del doppio di quella del camino o della canna fumaria collettiva ramificata sul quale è inserito;

• essere conformato in modo da impedire la penetrazione nel camino o nella canna fumaria di pioggia o neve o volati, ecc…;

• essere costruito in modo che anche in caso di venti di ogni direzione od inclinazione, venga comunque assicurato lo scarico dei prodotti della combustione.

3.4.46.g Comignoli: norma generale di localizzazione

Il punto di localizzazione dei comignoli, anche in relazione al tipo di combustibile di alimentazione e alla potenzialità degli impianti ed apparecchi serviti, deve essere tale da garantire:

A. una adeguata dispersione iniziale dei prodotti della combustione;

B. una adeguata diluizione dei prodotti della combustione, prima della loro ricaduta, al fine di evitare ogni situazione di danno o molestia alle persone.

3.4.46.h Comignoli: ubicazione ed altezza

Le bocche delle canne fumarie devono risultare più alte di cm 40 rispetto alla falda nel caso di tetti chiusi;

negli altri casi e comunque quando vi siano altri ostacoli o altre strutture distanti meno di metri 10, le bocche delle canne fumarie devono risultare più alte di 40 cm del colmo del tetto.

In ogni caso restano fatte salve le disposizioni di cui al punto 6.15. dell’articolo 6 del DPR 22 dicembre 1970, n° 1391 per gli impianti termici e le norme UNI-CIG in materia.

3.4.46.h bis Comignoli ubicati su tetti o terrazze agibili

Di norma è vietato lo sbocco di camini o canne fumarie su tetti piani agibili e terrazzi agibili.

In caso di impedimenti tecnico-strutturali che non consentono l’applicazione di quanto al precedente comma, fermo restando il rispetto di quanto previsto al precedente articolo, il comignolo dovrà comunque essere ubicato a quota non inferiore a 2,5 metri dalla quota del pavimento del tetto o del terrazzo agibile.

3.4.46.i Allontanamento dei prodotti della combustione in fabbricati esistenti

Nel caso di interventi su fabbricati esistenti, qualora sussistano impedimenti tecnico-strutturali e/o vincoli di altra natura (urbanistici, architettonici, condominiali, ecc…), la necessità della loro installazione e l’impossibilità di ricorso a soluzioni alternative (ad es. impianti elettrici) per impianti ed apparecchi alimentati con combustibile gassoso di potenzialità inferiore a 35 KW, potranno essere adottate per l’allontanamento dei prodotti della combustione soluzioni diverse da quelle previste all’art. 3.4.46.f.

Tali soluzioni dovranno comunque essere conformi alla normativa vigente e non essere causa di danno e

molestia alle persone.

3.4.47 Condizionamento: caratteristiche degli impianti

Gli impianti di condizionamento dell’aria devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, idrometriche, di velocità e di purezza dell’aria idonee ad assicurare il benessere delle persone e le seguenti caratteristiche:

a) il rinnovo di aria esterna filtrata non deve essere inferiore a 20 mc/persona/ora nei locali di uso privato.

I valori di cui sopra possono essere ottenuti anche mediante parziale ricircolazione fino a 1/3 del totale, purché l’impianto sia dotato di adeguati accorgimenti per la depurazione dell’aria;

b) temperatura di 20 ± 1 gradi C con U.R. di 40-60% nella stagione invernale; nella stagione estiva temperatura operativa compresa tra 25-27 gradi C con U.R. di 40-60% e comunque con una differenza di temperatura fra l’aria interna ed esterna non inferiore a 7 gradi C;

c) la purezza dell’aria deve essere assicurata da idonei accorgimenti (filtrazioni e se del caso disinfezione), atti ad assicurare che nell’aria dell’ambiente non siano presenti particelle di dimensione maggiore a 50 micron e non vi sia possibilità di trasmissione di malattie infettive attraverso l’impianto di condizionamento;

d) la velocità dell’aria nelle zone occupate da persone non deve essere maggiore di 0,20 m/s misurata dal pavimento fino ad una altezza di m. 2.

Sono fatte salve diverse disposizioni dell’Autorità Sanitaria, con particolare riferimento per gli ambienti pubblici, commerciali, luoghi di lavoro, ecc.

3.4.48. Condizionamento: prese di aria esterna

Le prese d’aria esterna devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad un’altezza di almeno m. 3 dal suolo se si trovano all’interno di cortili e ad almeno m. 6 se su spazi pubblici.

La distanza da camini o altre fonti di emissioni deve garantire la non interferenza da parte di queste emissioni sulla purezza dell’aria usata per il condizionamento.

E) ISOLAMENTO ACUSTICO

3.4.49. Difesa dal rumore

I materiali utilizzati per la costruzione, ristrutturazione o ampliamento degli alloggi, devono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestìo, rumori da traffico o da altra fonte esterna, rumori da impianti o da apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.

3.4.50. Parametri di riferimento

I requisiti atti ad assicurare la difesa contro i rumori nell’edificio, dovranno essere verificati per quanto concerne:

a) isolamento acustico normalizzato per via aerea fra ambienti adiacenti e sovrapposti;

b) isolamento acustico normalizzato tra ambiente interno e ambiente esterno;

c) rumorosità provocata dai servizi ed impianti dell’immobile;

d) rumori da calpestìo.

3.4.51. Misurazioni e valutazioni

Le misure atte a verificare i requisiti di cui al punto precedente devono essere effettuate in opera.

La valutazione dei risultati delle misure, ai fini del controllo della loro rispondenza ai limiti richiesti, dovrà avvenire secondo le prescrizioni riportate dalla raccomandazione internazionale ISO 140R e 717R ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

La strumentazione e i metodi di misura dovranno essere conformi alla normativa internazionale I.E.C. (International Electrotechnical Committee) come specificato all’art. 2.8.2. del Titolo II.

3.4.52. Indici di valutazione di isolamento acustico

Per i parametri individuati e misurati come precedentemente descritto, gli indici di valutazione di isolamento acustico, che devono essere assicurati e dichiarati dal costruttore e dalla direzione lavori prima dell’autorizzazione all’uso della costruzione, a secondo della zona come definita all’art. 2.8.6 del Titolo II, sono quelli riportati nella seguente tabella:

I: Indice di valutazione isolamento acustico delle strutture in dB

Zone
Pareti interne di confine con altri alloggi o con vani servizi
Pareti esterne Solette
Con serramento Senza serramento
Industriale
1
40 35 45 42
Mista
2
40 35 42 42
Residenziale
3
40 32 40 42
Particolare
tutela
4
45 35 45 42


3.4.53. Provvedimenti particolari per contiguità dell’alloggio con ambienti rumorosi

Nel caso di spazi abitativi confinanti con spazi destinati a pubblico esercizio, attività artigiane, commerciali, industriali, ricreative, o che si trovano in zone con grosse concentrazioni di traffico, fermo restando il rispetto delle norme di cui al punto 2.8.8 del titolo II, devono essere previsti e realizzati a cura del costruttore o del titolare dell’attività, indici di fonoisolamento maggiori di 10 dB rispetto ai valori della tabella di cui all’articolo precedente.

Se del caso, può essere imposto il confinamento delle sorgenti di rumore in altre parti dell’edificio ovvero le stesse essere dichiarate incompatibili con la destinazione e quindi disattivate.

3.4.54. Rumorosità degli impianti

Il livello sonoro del rumore provocato in un alloggio da impianti tecnologici (ascensore, impianto termico, impianti di condizionamento, ecc.) installati in altri alloggi o in spazi comuni, anche esterni all’edificio, non deve superare i 25 dB(A) continui con punte di 30 dB(A).

Gli impianti di distribuzione dell’acqua e gli apparecchi idrosanitari devono essere realizzati, mantenuti e condotti in modo da evitare rumori molesti e si dovranno adottare tutti i possibili accorgimenti tecnici e comportamentali per eliminare ogni possibile causa di disturbo.

Gli apparecchi elettrodomestici (cappe, frigoriferi, cucine, lavastoviglie, lavatrici, ecc.) potranno essere usati nel periodo notturno solo a condizione che non alterino la rumorosità nei locali degli alloggi contigui.

3.4.55. Rumore da calpestìo

Senza l’effetto di altre fonti di rumore, nell’alloggio non deve rilevarsi un livello sonoro maggiore di 70 dB quando al piano superiore venga messa in funzione la macchina normalizzata generatrice di calpestìo.

F) RIFIUTI DOMESTICI

3.4.56. Obbligo al conferimento

E’ vietato conservare nell’interno degli spazi sia di abitazione che di servizio che accessori, anche se in adatto contenitore, i rifiuti solidi putrescibili e comunque interni, per un termine superiore alle ore 24.

Le immondizie domestiche ed in genere gli ordinari rifiuti dei fabbricati, comunque raccolti all’interno delle abitazioni, delle scale, dei corridoi, dei locali e degli annessi recintati, devono essere, a cura degli abitanti, raccolti in appositi contenitori (sacchetti) a ciò destinati senza alcuna dispersione e conferiti tempestivamente ai luoghi di raccolta all’uopo predisposti.

3.4.57. Depositi e raccoglitori

Ove non siano adottati altri sistemi di raccolta con cassonetti pubblici, i fabbricati devono disporre di un deposito atto a contenere i recipienti (sacchetti) delle immondizie. Tali depositi potranno essere costituiti da appositi locali immondezzaio o da cassoni raccoglitori.

Dovranno essere dimensionati per poter contenere i rifiuti di 3 giorni, calcolati in base al numero massimo di utenti previsti nell’edificio per lt. 1,5 per abitante die come indice minimo.

Detti depositi devono essere sempre agevolmente accessibili dall’esterno, raggiungibili sia da scale e ascensori, sia dalla strada dai mezzi di raccolta del servizio pubblico.

3.4.58. Caratteristiche del locale immondezzaio

In ogni caso, fermo restando che tali depositi devono raccogliere rifiuti domestici già chiusi negli appositi sacchetti, essi dovranno assicurare le caratteristiche seguenti:

1) avere superficie adeguata;

2) altezza minima interna di m. 2, e una porta metallica a tenuta di dimensioni 0,90 x 1,80;

3) avere pavimento e pareti con raccordi arrotondati e costituiti da materiale liscio, facilmente lavabile e impermeabile;

4) essere ubicati ad una distanza minima dai locali di abitazione di m. 10, muniti di dispositivi idonei ad assicurare la dispersione dell’aria viziata; potranno essere ammessi nel corpo del fabbricato qualora abbiano apposita canna di esalazione sfociante oltre il tetto;

5) devono poter usufruire di una presa d’acqua con relativa lancia per il lavaggio, e di scarichi regolamentari e sifonati dell’acqua di lavaggio;

6) dovranno essere assicurate idonee misure di prevenzione e di difesa antimurine e anti insetti;

7) in detti depositi potranno essere previsti separati contenitori per la raccolta ed il recupero di materiali riciclabili (carta, vetro, metalli, ecc.), per il deposito dei rifiuti pericolosi o tossici e nocivi (batterie, ecc.).

3.4.59. Caratteristiche cassoni raccoglitori

I cassoni raccoglitori devono avere le seguenti caratteristiche:

– essere costruiti in materiale resistente, avere superficie liscia di facile pulizia, con raccordi interni arrotondati;

– avere dimensioni idonee, essere facilmente accessibili ed usabili da tutti gli utenti con particolare riguardo alle persone svantaggiate o fisicamente impedite;

– avere dispositivi di apertura e di aereazione tali da assicurare una efficace difesa antimurine ed antinsetti ed una agevole pulizia, nonché il regolare lavaggio e periodiche disinfezioni;

– essere ubicati su aree preferibilmente coperte, con platea impermeabile, servita di lancia per il lavaggio, e distanti il massimo possibile dai locali abitati. Tali aree potranno anche essere su pubblica via purché appositamente predisposta e attrezzata;

– ricevere solo rifiuti domestici chiusi negli appositi sacchetti contenitori;

– essere predisposti per il caricamento automatico; se mobili dotati di idoneo impianto frenante manovrabile dai soli addetti; muniti di segnalazione catarifrangente se ubicati in spazi accessibili al pubblico;

3.4.60. Canne di caduta

Le canne di caduta sono di regola vietate.

Possono essere ammesse in nuovi fabbricati su motivata preventiva richiesta dell’interessato e ove già esistano solo nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) essere esterne ai singoli appartamenti (balconi, scale, ballatoi, ecc.);

b) assicurare il convogliamento dei rifiuti nei contenitori con accorgimenti idonei ad impedire la dispersione nel locale di deposito;

c) essere in numero di almeno una per ogni 500 mq. di superficie servita; tuttavia se la canna ha un dispositivo terminale con possibilità di alimentare due contenitori, una canna potrà servire 1.000 mq. di superficie.

3.4.61. Rifiuti di facile deperibilità

I titolari di stabilimenti di produzione o lavorazione di sostanze alimentari nelle sedi proprie ed i titolari di laboratori di preparazione di sostanze alimentari, i dirigenti di collettività o di mense collettive, i gestori di pubblici esercizi nei quali si consumino o si vendano generi alimentari che diano rifiuti suscettibili di rapida putrescibilità (ristoranti, trattorie e simili) devono provvedere alla conservazione temporanea dei rifiuti solidi prodotti in appositi contenitori stabiliti dall’Autorità Comunale, e distinti da quelli assegnati al fabbricato nel quale hanno sede. Il Servizio pubblico deve provvedere all’allontanamento di questi rifiuti quotidianamente.

E’ ammesso, nel rispetto delle norme precedenti l’uso di tali rifiuti quale mangime per animali, fatte salve le competenze veterinarie. A richiesta dell’interessato e previo parere del Responsabile del Servizio n. 1, in relazione alle modalità di trattamento finale depurativo degli scarichi fognari, i rifiuti di cui al presente articolo previa triturazione potranno essere ammessi in fognatura comunale nel rispetto delle norme di cui alla Legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni.

3.4.62. Deroga

Il Sindaco, sentito il Responsabile del Servizio n. 1, si riserva, in presenza di situazioni tecniche o dispositivi diversi da quelli indicati, di giudicare la loro conformità ai requisiti esposti negli articoli precedenti, ed ha la facoltà di chiedere a chi propone tali soluzioni la documentazione tecnica ed i chiarimenti necessari per esprimere un eventuale parere favorevole.

3.4.63. Rifiuti non domestici

Per i rifiuti provenienti da edifici per attività produttive e depositi si richiama il D.P.R. 915/82 e per quanto applicabile la L.R. 94/80 e successive modifiche ed integrazioni nonché quanto previsto nel Titolo II del presente Regolamento.

G) SCARICHI

3.4.64. Tipi di scarico

Gli scarichi idrici di rifiuto, derivanti da fabbricati si distinguono in relazione all’origine in:

a) acque meteoriche (bianche);

b) acque luride civili (nere);

c) acque di processo industriale.

3.4.65. Reti interne

Tutti gli scarichi devono essere raccolti all’origine e tramite percorsi separati e distinti, in relazione alla loro origine devono essere conferiti al recapito finale ammissibile a norma della Legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni nonché alle disposizioni regionali e a quanto previsto dal Titolo II del presente Regolamento.

E’ ammessa l’unificazione delle diverse reti immediatamente a monte del recapito finale, fermo restando la possibilità di ispezione e prelievo campione delle singole reti.

3.4.66. Acque meteoriche

Le acque meteoriche possono recapitare in pubblica fognatura rispettando le norme dell’apposito regolamento comunale.

E’ ammesso il loro recapito sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo per subirrigazione purché il disperdimento avvenga ad adeguata distanza da tutti i muri degli edifici vicini anche in relazione alla natura geologica del terreno e al profilo altimetrico.

E’ ammesso pure il loro recapito in acque superficiali.

Nei casi di cui al comma secondo e terzo, quando trattasi di edifici destinati ad uso produttivo o misto o comunque quando abbiano una superficie impermeabile maggiore di 500 mq, si dovrà provvedere mediante appositi separatori a convogliare le acque di prima pioggia nella fognatura comunale, nel rispetto dei limiti previsti, onde consentire il recapito sul suolo e sottosuolo e nelle acque superficiali esclusivamente delle acque meteoriche di piena o di stramazzo.

3.4.67. Acque di processo

Per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi e comunque non adibiti esclusivamente all’uso di abitazione, si fa rimando alle specifiche norme di cui al Titolo II sia per le modalità costruttive che per i limiti di qualità degli stessi.

3.4.68. Accessibilità all’ispezione e al campionamento

Tutti gli scarichi e le relative reti devono essere dotate di idonee ispezioni e, prima della loro confluenza o recapito, avere un idoneo dispositivo a perfetta tenuta che ne consenta il campionamento.

Ove prima del recapito siano realizzati impianti di depurazione e trattamento degli scarichi, all’uscita di questi ed immediatamente a monte del recapito finale, deve essere posto un pozzetto di prelievo per analisi di apertura minima cm. 40×40: tale pozzetto deve essere a perfetta tenuta e permettere un accumulo anche estemporaneo di acque di scarico per una profondità di almeno 50 cm.

3.4.69. Caratteristiche delle reti e dei pozzetti

Le condutture delle reti di scarico e tutti i pozzetti nonché le eventuali vasche di trattamento devono essere costruiti in materiale sicuramente impermeabile, resistente, a perfetta tenuta.

I pezzi di assemblamento e giunzione devono avere le stesse caratteristiche.

Le reti di scarico devono essere opportunamente isolate dalla rete di distribuzione dell’acqua potabile: di regola devono essere interrate, salvo che per le ispezioni e salvo casi particolari ove, a motivata richiesta, il Responsabile del Servizio n. 1, può prescrivere o ammettere, percorsi controllabili a vista.

Le vasche, non possono di regola essere ubicate in ambienti confinati e/o chiusi.

H) DOTAZIONE DEI SERVIZI

3.4.70. Servizi igienici e stanze da bagno: dotazione minima

La dotazione minima dei servizi igienico-sanitari per alloggio è costituita da:

– un vaso, un lavabo, un bidet, una doccia o vasca da bagno.

La superficie minima da attribuire ai servizi igienici è di mq. 4 se disposti in un unico vano.

Qualora la distribuzione degli apparecchi avvenga in più spazi diversi dovrà prevedersi un adeguato incremento della superficie al fine di garantire una facile fruibilità.

Gli ambienti di cui all’art. 3.4.2. devono essere dotati di adeguati servizi igienici di uso esclusivo con almeno un vaso ed un lavabo quest’ultimo ubicato nell’eventuale antibagno.

3.4.71. Caratteristiche degli spazi destinati servizi igienici

Tutti i locali destinati a servizi igienici alla persona quali bagni, docce, latrine, antilatrine, ecc. devono avere oltre i requisiti generali le seguenti caratteristiche particolari:

– pavimenti e pareti perimetrali sino ad un’altezza di cm. 180 di regola piastrellate, comunque costruiti di materiale impermeabile liscio, lavabile e resistente;

– essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale;

– avere accessi da corridoi e disimpegni e non comunicare direttamente con altri locali adibiti a permanenza di persone;

– i locali per servizi igienici che hanno accesso da altri locali di abitazione o di lavoro o da spazi d’uso pubblico devono essere muniti di idoneo locale antibagno (antilatrine, antidoccia, ecc.); per secondi servizi è consentito l’accesso diretto al locale bagno da singole camere da letto.

3.4.72. Caratteristiche degli spazi destinati a cucina

Ogni alloggio deve essere servito da un locale di cucina per la preparazione degli alimenti che oltre ai requisiti generali deve avere le seguenti caratteristiche:

1) avere le superfici delle pareti perimetrali a vista piastrellate o rivestite di materiale liscio lavabile ed impermeabile per un’altezza non inferiore a m. 1,80.

2) una dotazione minima di impianti ed attrezzature costituita da: lavello, frigorifero, attrezzatura idonea per la cottura ed il riscaldamento dei cibi, cappa sopra ogni punto cottura idonea ad assicurare la captazione e l’allontanamento dei vapori, gas ed odori che dovranno essere portati ad esalare oltre il tetto con apposita canalizzazione coronata da fumaiolo.

Lo spazio cottura, ove previsto, deve avere le caratteristiche di cui sopra e una superficie minima di mq. 3,00, nonché regolamentare aeroilluminazione.

3.4.73. Acqua potabile

Ogni edificio deve essere servito da un impianto di distribuzione di acqua potabile realizzato in modo da garantire tutti i bisogni di tutti gli utenti.

Nella progettazione dell’impianto di distribuzione si dovrà tenere in massima considerazione ogni opportuno accorgimento al fine di ridurre le possibili cause di rumorosità molesta.

3.4.74. Obbligo di allaccio al pubblico acquedotto e deroghe

Ogni edificio deve essere allacciato al pubblico acquedotto.

Ove ciò non sia possibile, il Sindaco, su parere del Responsabile del Servizio n. 1, autorizza l’approvvigionamento con acque provenienti possibilmente da falde profonde o da sorgenti ben protette e risultanti potabili.

Altri modi di approvvigionamento possono essere ammessi previo trattamento di potabilizzazione ritenuto idoneo dal Responsabile del Servizio n. 1.

Per le fonti di approvvigionamento di acqua potabile private, esistenti ed attive, laddove esista la possibilità di allacciamento al pubblico acquedotto, il Sindaco, nel caso non siano state autorizzate, provvederà ad ingiungere all’interessato l’obbligo di allacciamento al pubblico servizio, con la conseguente cessazione del prelievo privato; nel caso siano autorizzate, gli atti di cui sopra saranno preceduti dalla esplicita richiesta al competente Servizio del Genio Civile affinchè non si proceda al rinnovo della autorizzazione o della concessione.

I pozzi privati per uso potabile, autorizzati per le zone non servite da pubblico acquedotto, devono essere ubicati a monte rispetto al flusso della falda e rispetto a stalle, letamaie, concimaie, depositi di immondizie e da qualunque altra causa di inquinamento e da questi risultare a conveniente distanza stabilita dal Responsabile del Servizio n. 1.

3.4.75. Erogazione dell’acqua. Rete di distribuzione

L’erogazione dell’acqua mediante conduttura a rete deve avvenire in modo diretto senza l’utilizzo di serbatoi di carico aperti.

Sono ammessi serbatoi chiusi di alimentazione parziale serviti da motopompe (autoclavi) negli edifici nei quali la pressione di regime dell’acquedotto non è sufficiente ad erogare acqua a tutti i piani: in tal caso è vietata l’aspirazione diretta dalla rete pubblica.

La rete di distribuzione dell’acqua deve essere:

– di idoneo materiale e posata in opera in modo che sia facile verificarne e ripararne i guasti;

– separata e protetta rispetto ai condotti di fognatura e nelle vicinanze e negli incroci con questi essere posata superiormente ad essi.

I) REQUISITI DI FRUIBILITA’ A PERSONE FISICAMENTE IMPEDITE

3.4.76. Applicazione del DPR 384/78

In tutti gli edifici pubblici a carattere collettivo e sociale si applicano le norme di cui al DPR n. 384/78 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

Gli edifici pubblici di cui sopra comprendono tutte le costruzioni o parte di esse aventi destinazione a servizi di interesse generale ed a attività di carattere amministrativo, culturale, giudiziario, economico, sanitario ancorché gestiti da privati.

Si intendono compresi fra esse le attività commerciali, gli esercizi di ospitalità e le abitazioni collettive nonché i locali per pubblici spettacoli e attività accessibili al pubblico e di dimensioni minime di 500 mq. di superficie complessiva lorda comprese le pertinenze.

Le norme di cui sopra si applicano per i nuovi edifici e per quelli già esistenti nel caso fossero sottoposti a ristrutturazione o a cambio di destinazione.

Gli edifici pubblici esistenti dovranno adeguarsi alle norme del DPR 284/78 nei termini fissati dalla L.41/85.

3.4.77 Estensione della normativa (*)

Al fine di rendere gli ambienti accessibili e fruibili da parte di persone fisicamente impedite si dovranno osservare le norme dell’articolo seguente per tutti gli edifici ed impianti di nuova costruzione sia pubblici che privati a qualsiasi uso destinati e con sole esenzioni per:

– le costruzioni destinate alla residenza unifamiliare o a gruppi di non più di 4 alloggi;

– le costruzioni e gli impianti destinati ad usi misti o produttivi che abbiano ad assolvere ad esigenze particolare e contrastanti strettamente connesse con la funzionalità;

– gli interventi sull’esistente per i quali sia documentata l’impossibilità di adeguamento alle presenti norme.

3.4.78 Regolamentazione generale (*)

Negli spazi e nelle costruzioni, di cui al precedente articolo, devono essere assicurati:

• l’accesso a tutti i locali e servizi (e ai mezzi di sollevamento meccanico delle persone quando trattasi di costruzioni multipiani e tali mezzi non raggiungono il piano terra), attraverso rampe indipendenti o abbinate alle scale, di larghezza non inferiore a metri 1,20 e di lunghezza non superiore a metri 9; di pendenza contenuta entro l’8% convenientemente protette attrezzate e pavimentate con materiale antisdrucciolevole;

• per gli edifici di almeno tre piani, compreso il piano terra, la disponibilità di ascensore dotato di meccanismo di auto livellamento di dimensione interna minima di 0,90 X 1,30 m., con l’apertura posta sul lato più corto e porte a battenti o a scorrimento laterali, aventi larghezza non inferiore a m. 0,80;

• la disponibilità di scale munite di corrimano su entrambi i lato, almeno su un lato non interrotto neppure in corrispondenza dei pianerottoli; di pianerottoli o piani di distribuzione anche per il solo ascensore, con profondità di almeno m. 1,30; di gradini con alzata non superiore a cm. 17 e pedata non inferiore a cm. 30;

• la percorribilità dell’unità immobiliare mediante portoncino di ingresso, porte interne e disimpegni con corridoi e varchi di passaggio non inferiori rispettivamente a metri 1,25 e metri 0,80;

• la fruibilità dei bagni, cucine e cabine di cottura, attrezzabili in modo da consentire il movimento di rotazione di 360° di carrozzine e la sosta di queste ultime senza che sia impedita la praticabilità delle dotazioni essenziali.

(*) Si applicano fino all’atto di recepimento della normativa di cui alla L.R. 6/89 ovvero fino all’entrata in vigore della stessa.

Capitolo 5 CAVEDI, CORTILI, SUOLO PUBBLICO

3.5.1. Cavedi e cortili: criteri generali
Eventuali interventi di ristrutturazione che interessino cavedi e cortili, dovranno tenere in particolare conto i problemi della circolazione naturale dell’aria e della privatezza.

3.5.2. Cavedi: dimensioni
Soltanto in caso di adattamento di vecchi edifici è ammessa, esclusivamente per la diretta aeroilluminazione di latrine, gabinetti da bagno, corridoi da disimpegno, la costruzione o creazione di cortiletti interni, detti pozzi luce, o cavedio o chiostrine.
In rapporto alla loro altezza questi devono essere così dimensionati:
– altezza fino a m. 8: lato minimo 2,50, superficie minima mq. 6;
– altezza fino a m. 12: lato minimo 3,00, superficie minima mq. 9;
– altezza fino a m. 18: lato minimo 3,50, superficie minima mq. 12;
– altezza oltre m. 18: lato minimo 4,00, superficie minima mq. 16.
La superficie minima netta si intende quella libera da proiezioni orizzontali.
L’altezza dei cavedi, si computa a partire dal piano del pavimento del vano più basso illuminato dal cavedio.

3.5.3. Cavedi: comunicazione con spazi liberi
I cavedi devono essere completamente aperti in alto e comunicare in basso direttamente con l’esterno del fabbricato o con altri spazi aperti regolamentari a mezzo corridoio o passaggi rettilinei a livello del pavimento, mantenuti sempre liberi, e di sezione di almeno 1/5 dell’area del cavedio e comunque di dimensioni non inferiori a m. 1,00 di larghezza e m. 2,40 di altezza.

3.5.4. Cavedi: caratteristiche
I cavedi devono avere pareti in tinte chiare ed interamente libere e terminare in basso su pavimenti impermeabili muniti di scarico delle acque piovane, realizzato in modo da evitare ristagni di acqua.
E’ vietato, in detto scarico, versare acque o materiale di rifiuto delle case.

3.5.5. Cortili: norme di salvaguardia
E’ vietata qualsiasi opera edilizia per effetto della quale risultino peggiorate le condizioni igieniche dei cortili esistenti.

3.5.6. Accessi ai cortili
I cortili devono avere, di norma, almeno un accesso verso uno spazio pubblico, transitabile agli automezzi: ove tali accessi per automezzi debbono superare dislivelli, occorrerà che abbiano superficie antisdrucciolevole, pendenza e raggi di curvatura tali da permettere un’agevole percorribilità ed inoltre avere almeno una piattaforma piana di lunghezza minima di m. 4,00 all’ingresso.

3.5.7. Pavimentazione dei cortili
Il suolo dei cortili deve essere sistemato in modo da permettere lo scolo delle acque e pavimentato per una zona perimetrale larga almeno cm. 90, in modo da impedire l’infiltrazione lungo i muri. Sono ammesse altre soluzioni che assicurino parimenti la difesa dei muri.
La restante superficie deve essere sistemata in modo da non dare luogo alla formazione di ristagni di acque.
Ogni cortile deve essere provvisto di prese d’acqua.

3.5.8. Cancelli
Ove si faccia ricorso a cancelli, porte, portoni motorizzati dovranno essere adottati i criteri costruttivi ed i dispositivi di protezione contro gli infortuni di cui alla norma UNI del gennaio 1984 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
I cancelli, le porte ed i portoni motorizzati esistenti dovranno adeguarsi alla normativa di cui sopra entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e/o comunque entro il termine fissato dal Sindaco in specifici atti prescrittivi.

3.5.9. Igiene dei passaggi e degli spazi privati
Ai vicoli e ai passaggi privati, per ciò che riguarda la pavimentazione ed il regolare scolo dell’acqua, sono applicate le disposizioni riguardanti i cortili.
I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata dovranno essere tenuti costantemente puliti e sgombri di ogni immondizia e di qualsiasi deposito che possa cagionare umidità, cattive esalazioni o menomare l’aerazione naturale.
Alla pulizia di detti spazi di ragione privata, come di tutte le parti in comune, sono tenuti solidariamente i proprietari, gli inquilini e coloro che per qualsiasi titolo ne abbiano diritto all’uso.

3.5.10. Suolo pubblico: norme generali
Tutte le strade, od altri suoli ad uso pubblico, devono essere provvisti di canalizzazione, per il facile e pronto scolo delle acque meteoriche.
E’ proibito gettare, spandere o accumulare immondizie o rottami di qualsiasi genere, acque sporche, materiali di scavo o demolizione o altro materiale che provoca offesa, imbrattamento o molestia, sulle strade, sulle piazze, sui cortili e su qualsiasi area di terreno scoperto nell’ambito pubblico o privato, come anche in fossi o canali.

3.5.11. Concessione di suolo pubblico
Oltre all’osservanza delle disposizioni previste dalla Legge e dai regolamenti vigenti, la concessione del suolo pubblico per attività estemporanee varie, come fiere, mercati, parchi di divertimento, esposizioni, accampamenti di nomadi, raduni, ecc. è data dal Sindaco subordinatamente all’adempimento di norme igieniche indicate dal Responsabile del Servizio n. 1 concernenti principalmente:
a) la disponibilità di acqua potabile e di servizi igienici e loro regolamentari scarichi;
b) la disponibilità di contenitori idonei per la raccolta dei rifiuti (residui alimentari, carta, involucri, ecc.);
c) le indicazioni e i mezzi per lo sgombro di infortunati, feriti o comunque colpiti da malore.

Capitolo 6 SOPPALCHI, SEMINTERRATI, SOTTERRANEI, SOTTOTETTI, SCALE

3.6.1. Soppalchi: superficie ed altezza
La superficie dei soppalchi sarà relazionata alla superficie dei locali ed alla altezza delle parti sia inferiori che superiori.
L’altezza netta fra pavimento finito e soffitto finito, sia per la parte sottostante che per la parte soprastante, non potrà essere inferiore a m. 2,10; in tal caso la superficie del soppalco non supererà 1/3 della superficie del locale.
Qualora l’altezza come sopra definita, sia per il locale sottostante che per il locale soprastante sia almeno di m. 2,30, la superficie del soppalco potrà raggiungere 1/2 della superficie del locale.
Saranno ammesse gradazioni intermedie, su parere favorevole del Responsabile del Servizio n. 1; in ogni caso la superficie del soppalco, ivi comprese le superfici per l’accesso, non supererà mai gli indici di cui al comma precedente.

3.6.2. Aeroilluminazione dei soppalchi
Entrambe le parti, soprastante e sottostante, devono essere totalmente aperte e quella superiore munita di balaustra non inferiore a m. 1,00 di altezza.
Il vano principale ed i vani secondari così ricavati devono risultare regolamentari per quanto riguarda la superficie aeroilluminante; debbono inoltre essere assicurate tutte le caratteristiche ed i requisiti di cui al cap. 4 del presente Titolo ad eccezione dell’altezza.. Resta inteso, in ogni caso, che le solette del soppalco non devono limitare o ridurre la funzionalità delle superfici finestrate.

3.6.3. Seminterrati e sotterranei: definizioni
Si intende per seminterrato quel locale che per parte della sua altezza si trova sotto il piano del marciapiede del fabbricato; per sotterraneo quel locale che si trova completamente sotto il piano del marciapiede del fabbricato.
Sia i locali seminterrati che sotterranei non possono essere destinati ad abitazione.

3.6.4. Caratteristiche d’uso dei locali seminterrati e sotterranei
I locali di cui all’articolo precedente possono essere destinati ad usi che comportino permanenza di persone quali servizi igienici, magazzini di vendita, uffici, mense, esercizi pubblici, ambulatori, laboratori artigianali (fatte salve le particolari normative vigenti per le specifiche destinazioni) quando abbiano i seguenti requisiti:
a) altezza e superficie minima utile secondo gli indici previsti per le specifiche destinazioni;
b) dispositivi tecnici tali da assicurare sia lateralmente che interiormente una buona impermeabilizzazione e ventilazione delle superfici: detti requisiti sono da ritenersi soddisfatti quando i locali abbiano vespaio di m. 0,50 di altezza, pavimento unito ed impermeabile, muri protetti efficacemente contro l’umidità del terreno, resistenza termica pari o maggiore a 1 Kcal/mq/h/gradi C sia per i pavimenti che per le pareti, indici di fonoisolamento di cui al Cap. 4 del presente Titolo;
c) adeguate condizioni di areoilluminazione diretta come previsto nel Cap. 4 del presente Titolo; alternativamente, qualora sia tecnicamente impossibile, condizionamento ambientale che assicuri i requisiti di cui agli articoli 3.4.47 e 3.4.48 ed illuminazione artificiale che assicuri i limiti previsti per le specifiche destinazioni d’uso.
d) scarico regolamentare delle acque residue in collettori che non possono dare luogo a rigurgiti;
e) idonee canne di ventilazione sfocianti oltre il tetto;
f) le condutture eventualmente presenti devono essere adeguatamente isolate e protette;
g) in relazione alle specifiche destinazioni ottenere le previste autorizzazioni in materia di sicurezza, prevenzione, igiene del lavoro, ecc.

3.6.5. Autorizzazione a scopo lavorativo dei locali seminterrati e sotterranei
L’uso a scopo lavorativo degli ambienti di cui ai precedenti articoli 3.6.3. e 3.6.4. deve essere, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 303/56, autorizzato dall’E.R. sentito il parere del Responsabile del Servizio n. 1 che viene rilasciato previa intesa fra gli organi tecnici competenti specificatamente in materia di igiene pubblica, ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

3.6.6. Sottotetti: isolamento e licenza d’uso
I locali di abitazione posti sotto i tetti o terrazze devono avere una camera d’aria di almeno cm. 30 interposta tra il soffitto e la copertura.
Può essere consentita la messa in opera nella copertura di strati di conveniente spessore di materiale avente speciali proprietà coibenti tali da assicurare condizioni equivalenti a quelle stabilite nel precedente comma.
In quest’ultimo caso il coefficiente di resistenza termica non deve superare le 0,5 Kcal/h/mq/gradi C.
I vani sottotetto o parti di esso che abbiano i requisiti di abitabilità previsti nel Capitolo 4 del presente Titolo possono essere autorizzati all’uso quali locali di abitazione principale, accessori e di servizio; in tal caso dovranno essere stati specificatamente previsti in progetto e autorizzati in fase di concessione.

3.6.7. Scale di uso collettivo a servizio di più alloggi: areoilluminazione
Le scale che collegano più di due piani compreso il piano terra, devono essere aerate e illuminate direttamente dall’esterno a mezzo di finestre di adeguata superficie e comunque non inferiore a mq. 1 per ogni piano.
Potrà essere consentita la illuminazione dall’alto a mezzo di lucernario la cui apertura deve essere pari a mq. 0,40 per piano servito.
Gli eventuali infissi devono essere comodamente ed agevolmente apribili allo scopo di consentire anche una corretta ventilazione. I vetri che costituiscono pareti nel vano scala, devono essere adeguatamente protetti o di materiale tale da non consentire pericolo per l’incolumità delle persone.
Nei vani scala è fatto assoluto divieto di realizzare l’apertura di finestre per l’aerazione dei locali contigui.
Sono escluse dalla regolamentazione di cui al presente articolo e successivi le scale di sicurezza per le quali si applicano le vigenti norme specifiche.

3.6.8. Caratteristiche dei materiali delle scale di uso collettivo
Le pareti dei vani scala devono essere realizzate con materiali lavabili che consentano una facile pulizia e di almeno cm. 180.
Stesse caratteristiche devono avere il gradino (alzata-pedata) e i pianerottoli nonché il parapetto o la balaustra completi di corrimano.

3.6.9. Sicurezza delle scale di uso comune
Le scale devono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, essere sempre dotate di corrimano ad una altezza non inferiore a m. 0,90.
E’ vietata l’apertura delle porte in adiacenza al gradino delle rampe e comunque la distanza tra i punti più vicini fra il primo gradino della rampa in discesa e la soglia del vano porta non potrà essere inferiore a m. 0,50.

3.6.10. Larghezza delle scale
La larghezza della rampa e dei pianerottoli deve essere commisurata al numero dei piani degli alloggi e degli utenti serviti, comunque non deve essere inferiore a m. 1,20 riducibili a m. 1 per le costruzioni fino a 2 piani ove vi sia servizio di ascensore.
Nei casi di scale che collegano locali di abitazioni, o che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti dello stesso alloggio, ecc. può essere consentita una larghezza di rampa inferiore e comunque non minore di m. 0,80.

3.6.11. Dimensioni delle scale di uso comune
I gradini delle scale devono avere le seguenti misure:
– alzata minima 16 cm., massima cm. 18; l’altezza massima della alzata è consentita solo per casi particolari e comunque solo per progetti di ristrutturazione;
– pedata di larghezza tale che la somma di essa con due alzate non sia inferiore a cm. 63.
Per il collegamento di più alloggi le scale devono essere interrotte almeno ogni 10 alzate con idonei pianerottoli che per le nuove costruzioni non devono essere di lunghezza inferiore a m. 1,20 salvo quanto disposto al successivo articolo.

3.6.12. Scale a chiocciola
Per gli edifici di nuova costruzione ove sia prevista la realizzazione di scale a chiocciola per il collegamento di due o più piani, tra diversi alloggi o comunque ad uso comune, questa dovrà avere una pedata di profondità minima di cm. 25 escluse eventuali sovrapposizioni, per la larghezza di almeno m. 1 per ogni gradino; l’alzata deve osservare gli indici di altezza indicati all’articolo precedente.
Le scale a chiocciola che collegano locali di uno stesso alloggio o che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti, ecc. devono avere una apertura di diametro non inferiore a m. 1,20.

3.6.13. Chiusura delle scale di uso comune.
Nelle nuove costruzioni la scala di accesso all’alloggio, se unica, deve essere coperta, dovrà inoltre essere chiusa su ogni lato fermo restando quanto previsto dall’art. 3.6.9 qualora sia l’unico collegamento per alloggi situati su più di due piani.

Capitolo 7 ESERCIZI DI OSPITALITA’ ED ABITAZIONE COLLETTIVA

3.7.0. Norme generali
Gli esercizi di ospitalità e le abitazioni collettive, ad esclusione di quelle regolate da norme speciali, indicate e disciplinate dalla Legge 17 maggio 1983, n. 217 e dalla Legge Regionale 8 febbraio 1982, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, fatta eccezione per i campeggi e i villaggi turistici di cui al successivo Cap. 15, fermo restando le autorizzazioni amministrative e sanitarie previste per l’apertura e per l’esercizio, oltre ai requisiti previsti dalla precitata legislazione devono rispondere anche ai requisiti e alle norme riportate ai successivi articoli.

A) ALBERGHI, MOTEL, AFFITTACAMERE

3.7.1. Superficie e cubatura minima delle camere
Le superfici minime delle camere dovranno essere conformi a quelle previste dal D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, pertanto:
– la superficie minima utile netta delle camere a un letto è fissata in mq. 8 e quella delle camere a due letti in mq. 14;
– la cubatura minima dovrà comunque essere rispettivamente di mc. 24 e mc. 42;
Nelle località di altitudine superiore a 700 m. sul livello del mare, la cubatura è riducibile fino ad un minimo di mc. 23 e mc. 40 rispettivamente per le camere ad un letto e a due letti.
Le dimensioni di cui sopra, vanno calcolate al netto di ogni altro ambiente accessorio.
L’altezza minima netta delle camere non dovrà essere inferiore a m. 2,70. Tale altezza è riducibile a m. 2,55 nei comuni ad una altitudine superiore a 700 m. sul livello del mare.
Fermo restando che le camere da letto non possono ospitare più di quattro letti, nel qual caso dovrà essere considerato appartamento, oltre il secondo letto e per ogni letto in più la cubatura minima va aumentata di mc. 18 con non meno di mq. 6 di superficie.

3.7.2. Requisiti di abitabilità
Per quanto concerne i requisiti di illuminazione, isolamento acustico, temperatura, condizionamento e tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rimando ai requisiti previsti per le civili abitazioni di cui al Capitolo 4 del presente Titolo.
I requisiti per le persone fisicamente impedite così come previsti sempre nel capitolo 4 vanno applicati per gli esercizi alberghieri con più di 10 camere.
Devono inoltre essere osservate le norme vigenti in materia di prevenzione incendi ed ogni altra norma in materia di sicurezza ivi comprese quelle relative agli obblighi di conformità per i materiali, gli impianti elettrici e gli impianti di servizio.

3.7.3. Servizi igienici
Di regola ogni camera deve essere dotata di servizio igienico proprio completo di lavabo, WC, bidet ad acqua corrente, vasca da bagno o preferibilmente doccia, cestino rifiuti.
I servizi igienici comuni sono ammessi nei soli alberghi, classificati con una stella così come individuati nell’allegato A alla Legge Regionale 8 febbraio 1982, n. 11 «Disciplina della classificazione alberghiera» e successive modificazioni e per gli esercizi aventi le stesse caratteristiche.
In questo caso, fermo restando che comunque la camera dovrà essere provvista di lavabo, dovrà essere previsto un bagno completo per ogni 10 posti letto avente le caratteristiche e le superfici così come previste per la civile abitazione.

3.7.4. Locali comuni: ristoranti, bar, ecc.
Tutti gli spazi comuni, dovranno osservare gli indici minimi dei requisiti degli alloggi per civile abitazione, in particolare per quanto concerne l’illuminazione, l’isolamento acustico, la temperatura e il condizionamento. Gli eventuali locali di preparazione e consumazione pasti (alberghi provvisti di ristorante), bar, ecc. dovranno osservare tutte le indicazioni previste nel Titolo IV del presente Regolamento.

B) CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE, RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE (ALBERGHI RESIDENZIALI)

3.7.5. Requisiti
Le case e appartamenti per vacanze e le residenze turistico alberghiere devono possedere tutti i requisiti di abitabilità previsti per le civili abitazioni e riportati al Capitolo 4 del presente Titolo.

C)OSTELLI PER LA GIOVENTU’, CASE PER FERIE, COLLEGI

3.7.6. Caratteristiche
Gli ostelli per la gioventù, le case per ferie, i collegi devono disporre di:
a) dormitori separati per i due sessi aventi cubatura tale da assicurare almeno mc. 18 per persona; nel caso di dormitori fino a 4 persone, dovranno essere assicurati gli indici minimi previsti per gli alberghi. Tale superficie è riducibile a mc. 15 per i dormitori per bambini fino ad un’età di anni 12;
b) aree sociali destinate a soggiorno ed eventualmente a studio;
c) refettorio con superficie da mq. 0,70 a mq. 1,20 per persona in relazione all’età;
d) cucina avente tutte le caratteristiche riportate nel Titolo IV del presente Regolamento;
e) lavanderia e comunque un locale ben ventilato per la raccolta della biancheria sudicia;
f) una latrina ogni 10 persone, 1 lavabo ogni 5 persone, una doccia ogni 10 persone. Tali servizi, distinti per i due sessi, devono essere realizzati secondo le modalità ed aventi le caratteristiche previste al Capitolo 15;
g) locale per infermeria con numero di posti letto pari al 5% della ricettività totale dell’abitazione, sistemati in camerette di non più di 2 letti, separate per sesso, dotato di servizi igienici propri con accesso opportunamente disimpegnato;
h) locale isolato per la temporanea sosta di individui ammalati o sospetti di forme contagiose, dotato di servizio igienico proprio;
i) servizio per la disinfezione e la disinfestazione della biancheria, delle suppellettili e delle stoviglie in uso ai soggetti di cui al precedente punto h).
Tutti gli ambienti devono avere pavimento di materiale compatto ed unito, facilmente lavabile, pareti rivestite di materiale impermeabile fino ad un’altezza di m. 2 e devono inoltre possedere tutti i requisiti (illuminazione, isolamento acustico, temperatura e condizionamento) previsti per gli alloggi di civile abitazione di cui al Capitolo 4 del presente Titolo.

3.7.7. Alloggi Agro-turistici
Fermo restando quanto disposto dalla Legge 5 dicembre 1985, n. 730 «Disciplina dell’Agriturismo», i complessi o gli alloggi destinati a tale attività devono possedere i requisiti minimi, per gli aspetti igienicosanitari, di cui all’articolo precedente con eccezione dei punti g), h), i) che si applicano solo per attività che prevedano la presenza di un numero di ospiti maggiore di 50.
Tali requisiti si applicano in via provvisoria fino all’adeguamento alla normativa igienico-sanitaria che verrà stabilita dalla Regione ai sensi dell’art. 5 della Legge 730/85.

D)DORMITORI PUBBLICI, ASILI NOTTURNI, OSPIZI

3.7.8. Dormitori pubblici, asili notturni: caratteristiche
Trattasi di esercizi di ospitalità a carattere temporaneo, di tipo collettivo, con attrezzature essenziali.
I dormitori pubblici o asili notturni, sempre separatamente per i due sessi, devono avere almeno:
– una cubatura totale da assicurare minimo mc. 24 per posto letto;
– una disponibilità di servizi igienici collettivi aventi le caratteristiche previste al Capitolo 9 per gli Alberghi diurni e che assicurino almeno un bagno completo per ogni 10 letti, un lavabo ogni 5 letti;
– un servizio di disinfezione e disinfestazione degli individui, della biancheria e dei letti con locali per la
bonifica individuale.
Tutti gli ambienti devono avere inoltre sempre tutte le caratteristiche previste all’ultimo comma dell’articolo 3.7.6..

3.7.9. Ospizi: definizione e caratteristiche.
Si definiscono ospizi, gli esercizi di ospitalità collettiva ove i soggetti ospitati per le precarie condizioni individuali, anche se non ammalati ed autosufficienti in genere, necessitano di particolare assistenza socio-sanitaria. Per questi esercizi devono essere assicurati i parametri per i collegi per adulti e garantire tutti i servizi occorrenti in relazione al tipo di ospite.
Gli ambienti devono avere le stesse caratteristiche previste dall’ultimo comma dell’art. 3.7.6.

Capitolo 8 LOCALI DI RITROVO E PER PUBBLICI SPETTACOLI

3.8.0. Normativa generale
I locali di cui al presente Capitolo devono rispettare le norme previste in materia di igiene e sicurezza previste dalla normativa nazionale in vigore, in particolare quelle dettate dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 16 del 5 febbraio 1951 ed inoltre quanto di seguito previsto.
Per quanto altro non previsto nel presente capitolo sono fatte salve le norme generali del presente Regolamento.
Restano altresì fatte salve le prescrizioni in materia della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo nonché le norme di sicurezza e le competenze dei Vigili del Fuoco in proposito.

3.8.1. Cubatura minima
I teatri, i cinema ed in genere tutti gli ambienti adibiti a pubblico spettacolo, ritrovo o riunioni, devono essere di adeguata cubatura in relazione al numero di posti e devono inoltre essere ben ventilati, se occorre anche con mezzi meccanici e con impianti di condizionamento dell’aria. La cubatura dello spazio destinato agli spettatori non deve essere in ogni caso inferiore a mc. 4 per ogni potenziale utente.

3.8.2. Servizi
Ogni locale di cui al precedente punto, deve essere provvisto di almeno due servizi igienici preferibilmente del tipo alla turca, con regolare antilatrina, divisi per sesso fino a 200 possibili utilizzatori contemporanei del locale, con l’aggiunta di un ulteriore servizio igienico per ogni successivo incremento di cento possibili utenti.
Nell’antilatrina deve essere collocato un lavabo ad acqua corrente e potabile. I locali adibiti a servizi igienici devono avere le caratteristiche e le attrezzature previste per gli esercizi ricettivi di cui al Cap. 15 del presente Regolamento.

3.8.3. Requisiti
Gli edifici di cui al presente Capitolo devono possedere tutti i requisiti previsti per civili abitazioni dal presente Regolamento ad eccezione di quelli di aeroilluminazione naturale diretta per il conseguimento dei quali si farà ricorso ad idonei impianti tecnici. Gli impianti di condizionamento d’aria devono essere mantenuti in esercizio in modo da ottenere condizioni ambientali di benessere previste dal Cap. 6 del presente Titolo.
Gli impianti di ventilazione devono assicurare un ricambio d’aria per una portata non inferiore a mc. 30 per persona/ora.

3.8.4. Divieto di fumare
Nei locali di cui all’art. 3.8.1. devono essere applicati cartelli luminosi o fluorescenti recanti la scritta «VIETATO FUMARE», in numero adeguato alla tipologia ed alla dimensione del locale, disposti all’interno del locale in posizione ben visibile ai frequentatori e almeno uno, sempre ben visibile, nell’ingresso salvo il disposto dell’art. 4 della L. 11 novembre 1975, n. 584.

Capitolo 9 STABILIMENTI BALNEARI, ALBERGHI DIURNI, PISCINE

3.9.1. Autorizzazione
Ferma l’autorizzazione amministrativa di cui all’art. 86 del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, chiunque intenda aprire e mantenere in funzione stabilimenti balneari, piscine o alberghi diurni deve ottenere anche una speciale autorizzazione sanitaria rilasciata dall’E.R. su conforme parere del Responsabile del Servizio n. 1 che la concede quando gli stessi abbiano anche le caratteristiche riportate agli articoli successivi.

A) STABILIMENTI BALNEARI

3.9.2. Numero utenze ammissibili
Stabilito che per ogni persona in uno stabilimento balneare deve essere assicurata una superficie minima di mq. 5, si considera come numero massimo di utenze ammissibili, il rapporto tra la superficie dello stabilimento (esclusi tutti gli spazi destinati a servizi, bar, luoghi di ristorazione e quanto altro occorrente), e la superficie minima per ogni singola utenza.

3.9.3 Cabine-Spogliatoio. Numero minimo, caratteristiche, dotazione
Il numero minimo delle cabine-spogliatoi non può essere inferiore a 2/3 del numero delle utenze massime ammissibili.
Le cabine spogliatoio, in qualsiasi materiale realizzate, devono avere una altezza non inferiore a m. 2,20, una superficie minima di mq. 2,50.
Le cabine devono avere almeno la seguente dotazione minima:
• 1 sedile;
• 1 appendiabiti;
• 1 specchio;
• 1 cestino porta rifiuti;
• impianto di illuminazione artificiale;
• punto presa per asciugacapelli.
La pavimentazione delle cabine deve essere completamente liscia e facilmente lavabile per una corretta pulizia.
Lungo tutto il lato di accesso alle cabine, dovrà essere realizzato un marciapiede di materiale idoneo di larghezza minima di m.1.
Le operazioni di pulizia della cabina, devono essere effettuate con periodicità giornaliera.

3.9.4 Numero minimo dei servizi: caratteristiche e dotazione minima
Il numero minimo dei WC, complessivamente, non può essere inferiore a 1/30 del numero delle cabine spogliatoio.
I servizi devono essere separati per i due sessi; per gli uomini, 1/3 del numero dei WC può essere sostituito con orinatoi a parete. Tutti i WC, siano essi destinati agli uomini che alle donne, devono essere provvisti di adeguati spazi antibagno dove dovranno essere posti più lavabi o un unico lavabo con almeno un punto di erogazione per ogni 5 servizi ed aventi dotazione e caratteristiche come indicato agli articoli 3.9.32 e 3.9.33.
Le pareti verticali dei servizi devono essere piastrellate o rivestite con materiale impermeabile e di facile pulizia e disinfezione per una altezza non inferiore a m. 2.
La pavimentazione deve essere in materiale antisdrucciolevole e di facile pulizia e munita di apposito fognolo sifonato.
Tutte le pareti devono avere spigoli arrotondati.
I locali di servizio devono essere aerati direttamente o mediante canne di ventilazione.
I servizi devono essere provvisti di prese d’acqua e relative lance in numero sufficiente.
Per quanto non previsto i servizi igienici devono avere caratteristiche e strutturazioni quali quelle previste dal cap. 15 del presente titolo.

3.9.5 Docce
Il numero delle docce che preferibilmente dovranno essere all’aperto, non deve essere inferiore ad 1 ogni 25 utenti.
Le docce dovranno avere una piattaforma di almeno m.1 per 1 con fognolo o pilette sifonate.

3.9.6 Raccoglitori di rifiuti
Su tutta l’area dello stabilimento dovrà essere sistemato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti, che giornalmente, a cura della gestione, dovranno essere svuotati.

3.9.7 Pronto soccorso
Tutti gli stabilimenti balneari devono essere provvisti di un locale di superficie minima di mq. 15 attrezzato a pronto soccorso con presidi farmacologici ed attrezzature necessarie e dotato di apparecchio telefonico collegato direttamente con l’esterno.
Quando le dimensioni dello stabilimento lo richiedono e comunque ove sia prevista una utenza superiore a 300 unità, dovrà essere prevista la presenza continuativa di un infermiere o di un bagnino abilitato in pronto soccorso.

3.9.8 Luoghi di ristorazione
Qualora negli stabilimenti balneari fossero posti in esercizio bar, ristoranti, ecc., questi dovranno avere, oltre alle necessarie e preventive autorizzazioni, anche tutte le caratteristiche previste nel tit. IV del presente Regolamento.
B) ALBERGHI DIURNI

3.9.9. Superficie minima dei locali
I camerini degli alberghi diurni devono avere altezza regolamentare, una superficie di base non inferiore a mq. 4 per i bagni in vasca, ed a mq. 1 per i bagni a doccia. In quest’ultimo caso i camerini devono essere preceduti da uno spogliatoio di superficie non inferiore a mq. 1 o in alternativa possono essere consentiti adeguati spazi anti-doccia per riporre gli indumenti.
Sia negli spazi destinati al bagno in vasca sia nelle zone a docce, devono essere previsti aerotermi o termoventilatori o prese per asciugacapelli; nel caso di docce con spazio anti-doccia gli aerotermi o termoventilatori o le prese degli asciugacapelli, realizzati in numero pari ai posti doccia dovranno essere previsti in un apposito spazio preferibilmente antistante alle stesse docce.

3.9.10. Servizi igienici
Gli alberghi diurni devono essere provvisti di servizi igienici distinti per sesso, in numero non inferiore ad 1 per ogni 10 camerini e di un adeguato numero di lavabi con erogazione di acqua potabile.
Tutti i comandi per l’erogazione dell’acqua, devono essere non manuali possibilmente a pedale o a cellule fotoelettriche con distributori di salviette di panno non riutilizzabili o di carta, ovvero asciugatoi termoventilanti; distributori di sapone liquido o in polvere; un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.
I pavimenti devono essere a superficie unita e impermeabile, con opportuna pendenza verso una bocca di scarico delle acque di lavatura raccordata alla fognatura.

3.9.11. Caratteristiche dei locali: pareti e pavimenti
Le pareti ed i pavimenti dei camerini, degli spogliatoi, secondo il tipo di bagno, nonché dei servizi igienici devono essere piastrellati (le pareti fino ad un altezza di m. 2) e comunque costituiti di materiale impermeabile, di facile lavatura e disinfezione, con angoli interni fra il pavimento e le pareti arrotondati.
Il pavimento inoltre deve avere adeguate pendenze verso pilette sifonate e fognolo che permetta il facile scolo delle acque di lavaggio nonché essere antisdrucciolevole.
Infine tutte le superfici impermeabili delle pareti interne e perimetrali, nelle normali condizioni di uso e occupazione, non devono presentare tracce di condensa.

3.9.12. Caratteristiche dell’arredamento
Tutte le suppellettili a servizio dei camerini, degli spogliatoi o spazi antidocce nonchè dei servizi igienici, devono essere costituite da materiale impermeabile ed avere superficie liscia idonea ad una facile detersione e disinfezione.

3.9.13. Aerazione
Fermo restando che per i servizi è consentita una altezza di m. 2,40, l’altezza dei vani di soggiorno sia del personale che eventualmente degli ospiti deve essere di almeno m. 2,70.
L’aerazione dei vani di cui agli artt. precedenti è ammessa sia a mezzo superficie finestrata che in aspirazione forzata; in quest’ultimo caso deve essere assicurato un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora in espulsione continua.
Se a mezzo di finestra, questa deve essere preferibilmente del tipo a vasistas, allo scopo di evitare la formazione di correnti d’aria.

3.9.14. Condizionamento
Gli impianti di condizionamento dell’aria, obbligatori per i locali interrati, devono essere in grado di
assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, igrometriche, di velocità e di purezza
dell’aria idonee ad assicurare condizione di benessere delle persone ed in particolare garantire i requisiti
di cui all’art. 3.4.47. del Cap. 4 del presente Titolo.

3.9.15. Locali deposito
Tutti gli alberghi diurni devono essere provvisti di apposito locale di deposito di materiale per le pulizie e per la biancheria di ricambio.

3.9.16. Disinfezione
I bagni e le docce, dopo ogni uso vanno detersi e disinfettati con i materiali idonei.
La disinfezione dei servizi igienici deve invece essere effettuata giornalmente con detersione ad ogni occorrenza.

3.9.17. Cambio biancheria
Dopo ogni bagno o doccia si dovrà provvedere al cambio della biancheria che deve essere effettuato a cura del gestore.
La biancheria in dotazione al servizio, per essere riutilizzata, deve essere sottoposta a lavaggio.

3.9.17. bis Altre prestazioni dell’albergo diurno
Per tutte le altre prestazioni tipiche dell’albergo diurno per la cura della persona, si fa rimando alla specifica normativa.

C) PISCINE AD USO COLLETTIVO

3.9.18. Caratteristiche della vasca
Le pareti ed il fondo della vasca devono essere perpendicolari e rivestite in modo da assicurare l’impermeabilità con materiale idoneo (piastrellatura in mosaico o altro).
Allo scopo di garantire una facile pulizia e disinfezione, i materiali usati devono essere preferibilmente di colore chiaro.
La piscina, per almeno una profondità di m. 0.80, deve avere pareti perfettamente verticali e lisce anche allo scopo di assicurare una regolare virata.
Su almeno metà del perimetro della piscina in posizione idonea devono essere realizzate delle canalette per lo sfioro delle acque che devono recapitare in fognatura.
La vasca deve essere circondata, lungo tutto il perimetro, da una banchina di larghezza non inferiore a m. 1,50 costituita o rivestita di materiale antisdrucciolevole.

3.9.19. Acque di alimentazione: caratteristiche
Qualunque sia il sistema di alimentazione, l’acqua in entrata deve possedere buone caratteristiche igieniche. In particolare gli indici batterici devono essere assenti o contenuti entro i limiti normalmente ammessi per le acque potabili.
Le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche devono dimostrare l’assenza di sostanza tossiche, irritanti, inquinanti o comunque che possano risultare nocive ai bagnanti.
E’ prevista la possibilità di addizionare all’acqua in entrata piccole quantità di sostanze alghicide, come ad esempio il solfato di rame in quantità variabile da 1 a 2 g/mc.

3.9.20. Alimentazione delle piscine
In base alle modalità con cui viene effettuata, le piscine possono essere alimentate:
1) a circuito aperto;
2) a circuito chiuso.

3.9.21. Piscine con alimentazione a circuito aperto
L’acqua viene prelevata da un corpo idrico situato in prossimità della vasca, e viene fatta quindi passare attraverso la vasca natatoria e poi inviata allo scarico.
L’uso di queste piscine è consentito solo quando l’acqua di alimentazione è idonea alla balneazione o viene sottoposta, prima dell’ingresso in vasca, ad idoneo trattamento di disinfezione e che il tempo di detenzione dell’acqua nella vasca non superi il limite di sei ore e che, sempre per ogni bagnante, sia previsto un volume di acqua in misura non inferiore a mc. 5.

3.9.22. Piscine con alimentazione a ciclo chiuso
Questo sistema consiste nel fatto che l’acqua viene fatta continuamente passare attraverso un apposito impianto di trattamento che restituisce all’acqua già utilizzata i suoi dovuti requisiti, dopo di che essa viene rinviata all’uso.
Le perdite dovute ad evaporazione, sgocciolamento dei bagnanti, ecc., vengono quotidianamente reintegrate con nuove acque provenienti dal sistema esterno di alimentazione.

3.9.23. Depurazione, riciclo, afflusso e ricambi d’acqua
L’acqua di afflusso delle piscine alimentate a circuito chiuso deve essere ininterrottamente depurata.
Il riciclo completo dell’acqua deve avvenire in meno di otto ore. L’acqua di alimentazione deve affluire nella vasca con una portata di base sufficiente a sostenere il numero di cicli di rinnovo; a questa portata deve in ogni caso sommarsi l’integrazione necessaria a compensare le perdite di evaporazione, per sfioro o per altre cause, in misura non inferiore al 10 % della portata base. La sostituzione dell’acqua della piscina va effettuata quando sono superati i parametri di concentrazione di cui alla Circolare del Ministero della Sanità n. 128 del 16 giugno 1971.
L’impianto dovrà essere comunque dimensionato in modo da garantire lo svuotamento della vasca in 4 ore e il ricambio totale in 6 ore.

3.9.24. Caratteristiche delle canalette di sfioro
Le canalette di sfioro svolgono la funzione di scarico di troppo pieno, di raccolta dei materiali galleggianti (grasso, capelli, ecc.) e viene indicata ai bagnanti come sede appropriata per sversarvi le secrezioni nasali e salivari.
Nella stessa canaletta possono essere fatte convergere le acque che si raccolgono sul pavimento immediatamente circostante i bordi della vasca.
La tubazione principale di raccolta degli scarichi collegati alla canaletta di sfioro, deve essere raccordata alla fognatura comunale.

3.9.25. Accesso in vasca
Per le piscine pubbliche all’ingresso deve essere raccomandato che tutti gli utenti si servano delle docce individuali e comunque l’accesso alla vasca deve avvenire unicamente attraverso un passaggio obbligato munito di docce a zampilli e ad acqua corrente sul pavimento per una profondità di cm. 15 minimo per una lunghezza non inferiore a m. 3 allo scopo di garantire una buona pulizia del bagnante.
Se la piscina è dotata anche di uno spazio contiguo a prato o comunque non pavimentato o di diretto accesso ai locali di ristoro, il ritorno in vasca dovrà essere realizzato con apposito ingresso provvisto di vasca ad acqua corrente di altezza non inferiore a cm. 15 e larga almeno m. 2.

3.9.26. Uso della cuffia
In tutte le piscine aperte al pubblico è fatto obbligo dell’uso della cuffia che dovrà essere esibita all’ingresso.

3.9.27. Temperatura dell’acqua e dell’ambiente
La temperatura dell’acqua in vasca deve presentare valori generalmente compresi tra 20 e 22 gradi C negli impianti al coperto, e tra 18 e 25 gradi C in quelli all’aperto.
La temperatura dell’aria in piscine riscaldate artificialmente (coperte) deve essere superiore di 4-5°C rispetto alla temperatura dell’acqua della vasca; comunque non deve mai essere superiore a 30°C e inferiore a 24°C.

3.9.28. Capienza della vasca
La capienza della vasca si calcola preferibilmente in relazione alla superficie dell’acqua, secondo il rapporto di mq. 2,50 per bagnante quando la profondità della vasca sia maggiore a m. 1,50. Per profondità inferiori il rapporto sarà mc. 3,50 per utente.

3.9.29. Tipi di spogliatoi
Gli spogliatoi possono essere di tipo a:
– rotazione;
– singolo;
– collettivo.
E’ consigliabile sempre la realizzazione degli spogliatoi a rotazione; solo eccezionalmente, previo parere del Responsabile del Servizio n. 1 della U.S.S.L. territorialmente competente, che detterà di volta in volta le necessarie prescrizioni, possono essere realizzati spogliatoi singoli (costituiti da cabine noleggiate e usate da una sola persona, di dimensioni minime di m. 1×1) o spogliatoi collettivi.

3.9.30. Caratteristiche dello spogliatoio a rotazione
Gli spogliatoi a rotazione sono costituiti da cabine in numero non inferiore al 15% del numero massimo degli utenti calcolato ai sensi dell’art. 3.9.28, detratto il numero di cabine singole e spogliatoi collettivi ove presenti. Le cabine a rotazione devono avere le dimensioni minime di m. 1,5×1,5; avere due porte poste sui lati opposti: l’una si apre su percorso a piedi calzati, l’altra su quello a piedi nudi come meglio specificato al successivo ultimo comma; le porte inoltre devono essere realizzate in modo che, a cabine libere, le stesse siano sempre aperte, mentre a cabine occupate si blocchino dall’interno.
Le pareti devono avere un’altezza di m. 2, complessiva di uno spazio libero fra pavimento e parete di altezza pari a cm. 50 per rendere più facili le operazioni di pulizia e disinfezione. Tutte le superfici verticali ed orizzontali, oltre ad avere gli spigoli arrotondati devono essere costituite o rivestite interamente con materiale lavabile.
Le cabine degli spogliatoi a rotazione oltre ad avere le porte a chiusura simultanea come sopra detto, devono essere dotate di un sedile ribaltabile, e di uno specchio; il tutto deve essere di materiale liscio, facilmente lavabile e di buona resistenza.
Negli spogliatoi a rotazione, devono essere previste due corsie-corridoio affinchè il bagnante, dopo il pagamento del biglietto e dopo l’attraversamento di un apposito spazio di separazione, si inoltri nel corridoio a piedi calzati ed entri nella cabina libera individuabile perché a porte aperte; dopo aver riposto gli indumenti, esca dalla porta verso il percorso a piedi nudi fino all’accesso alla vasca come descritto nell’art. 3.9.25..
Sul percorso a piedi nudi e prima dell’ingresso all’accesso della vasca, dovrà essere previsto apposito spazio o locale per il recapito degli indumenti.

3.9.31. Rientro del bagnante dalla vasca
Il rientro dei bagnanti deve avvenire direttamente agli spazi dei servizi (docce, servizi spogliatoi) senza dover riattraversare la zona «accesso alla vasca».

3.9.32. Proporzionamento delle docce e dei WC
Le piscine aperte al pubblico devono avere, almeno:
1) per uomini:
a) 1 WC ogni 6 cabine;
b) 1 orinatoio ogni 4 cabine;
c) 1 doccia ogni 4 cabine;
2) per donne:
a) 1 WC ogni 4 cabine;
b) 1 doccia ogni 4 cabine.
3.9.33. Caratteristiche delle zone docce e dei WC
La zona doccia deve comunicare con uno spazio provvisto di termoventilatori ad aria calda o asciugacapelli in numero pari ai posti doccia.
I locali WC devono avere superficie non inferiore a mq. 1,50, essere provvisti di bidet (solo per le donne) e di tazza (turca).
E’ consigliabile realizzare uno spazio unico antilatrina ove dovranno essere sistemati più lavabi o un unico lavabo con almeno un punto di erogazione di acqua calda e fredda per ogni 3 servizi.
Le pareti verticali dei servizi e delle docce, devono essere piastrellate o rivestite con materiale impermeabile e di facile pulizia e disinfezione fino ad un altezza di m. 2.
Le pareti verticali ed orizzontali devono avere spigoli arrotondati. In tutti i servizi devono essere previste sufficienti prese d’acqua con relative lance per le operazioni di lavaggio e di apposita piletta o fognolo sifonati.
I comandi per l’erogazione dell’acqua devono essere non manuali, possibilmente a pedale o a gomito o a cellula fotoelettrica.
Devono inoltre essere previsti negli spazi antilatrine distributori di sapone liquidi o in polvere; in tutti i locali servizi deve essere sistemato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.
Tutte le altre suppellettili eventuali, non comprese nel presente articolo, dovranno essere costituite di materiale liscio e facilmente lavabile.

3.9.34. Aerazione e illuminazione dei servizi idrosanitari, docce, zone spogliatoi
Tutti i locali dei servizi idrosanitari, docce, zone spogliatoi devono avere idonea illuminazione ed aerazione ottenuta mediante finestratura possibilmente a vasistas.
Qualora per alcuni locali l’illuminazione naturale avvenga con un’apertura sollevata dal margine superiore della tramezzatura, occorre installare idonei dispositivi meccanici di aspirazione forzata allo scopo di garantire i necessari ricambi di aria; in questo caso occorre il preventivo parere del Responsabile del Servizio n. 1 dell’U.S.S.L. territorialmente competente.

3.9.35. Insonorizzazione
Le pareti delle piscine coperte, limitatamente alle zone vasca, devono essere opportunamente insonorizzate allo scopo di evitare risonanza.

3.9.36. Obblighi del gestore
In tutte le piscine aperte al pubblico è fatto obbligo, a cura del gestore, esporre, in zona ben visibile (alla cassa):
1) il numero massimo di utenti ammissibili in relazione alla grandezza della vasca;
2) il numero massimo di utenti presenti nel turno e sulla base del quale viene determinata la clorazione;
3) i valori di cloruri misurati nella vasca con specificato il limite massimo ammesso.
Questi valori oltre che essere esposti anche in un punto ben visibile della vasca, devono essere registrati di continuo o a scadenze periodiche ravvicinate ed opportunamente conservati per un periodo di almeno 6 mesi.

3.9.37. Zone riservate ai tuffi
Per le zone riservate agli impianti per i tuffi devono essere osservate le norme di cui alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 16 del 15 febbraio 1951.

3.9.38. Pronto soccorso
In tutte le piscine aperte al pubblico dovrà essere opportunamente realizzato un locale, di superficie minima di mq. 15 attrezzato a pronto soccorso con presidi farmacologici e attrezzatura necessaria e dotato di apparecchio telefonico collegato direttamente con l’esterno.
Per gli impianti con capienza superiore a 300 unità dovrà prevedersi la presenza continuativa di un infermiere o di un bagnino abilitato in pronto soccorso.

3.9.39. Piscine con accesso a spettatori
Se la piscina è dotata di spazio per spettatori, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, a seconda della capienza e a seconda della destinazione, potranno essere fatte prescrizioni aggiuntive in ordine al numero dei servizi per il pubblico.

3.9.40. Deposito materiale
In tutte le piscine aperte al pubblico si dovrà realizzare uno spazio chiuso per il deposito dei materiali occorrenti per le operazioni di pulizie e disinfezione di tutto l’impianto.

Capitolo 10 CASE RURALI, PERTINENZE E STALLE

3.10.1. Definizione e norme generali
Per casa rurale o colonica, si intende una costruzione destinata ad abitazione, al normale funzionamento dell’azienda agricola, e provvista dei necessari servizi a quest’ultima inerenti.
Le costruzioni rurali, per la parte adibita ad abitazione, sono soggette a tutte le norme relative ai fabbricati di civile abitazione contenute nel presente Regolamento.
Nella costruzione di case rurali devono essere attuati i migliori accorgimenti tecnici allo scopo di separare convenientemente la parte residenziale da quella aziendale.
Le stalle e altri ricoveri per animali in genere non devono comunque comunicare con i locali di abitazione e non devono avere aperture sulla stessa facciata ove esistono le finestre delle abitazioni a distanza inferiore a m. 3 in linea orizzontale.
Non è comunque consentito destinare ad uso alloggio i locali soprastanti i ricoveri per animali.
I locali di ricovero e di riposo dei lavoratori avventizi devono possedere gli stessi requisiti di abitabilità previsti al Cap. 4 del presente Titolo.

3.10.2. Locali per lavorazioni e depositi
I locali dell’edificio rurale adibiti ad operazioni o manipolazioni agricole capaci di modificare negativamente l’aria confinata devono essere separati dai locali di abitazione mediante mezzi divisori impermeabili; nelle nuove costruzioni detti locali devono essere ubicati in un corpo di fabbrica separato da quello ad uso abitazione.
I luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti, ben aerati, con pavimento di cotto o di gettata, difesi dalla pioggia ed impermeabili.
Le aperture devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.
E’ vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate anticrittogamici, insetticidi, erbicidi, ed altri presidi.

3.10.3. Dotazione di acqua potabile
Ogni abitazione deve essere dotata di acqua corrente dichiarata potabile.
Nei casi in cui non è disponibile acqua proveniente dall’acquedotto pubblico, l’approvvigionamento idrico deve essere assicurato da acqua di pozzo, che deve essere sottoposta, a cura del proprietario, a periodici accertamenti batteriologici e chimici, con impianto di sollevamento a motore e condotte a pressione.
I pozzi devono essere convenientemente protetti da possibili fonti di inquinamento.
Nei casi in cui non è possibile la costruzione del pozzo, si può ricorrere all’uso delle cisterne che devono essere costruite a regola d’arte ed essere dotate degli accorgimenti tecnici atti ad escludere le acque di prima pioggia.

3.10.4. Scarichi
I cortili, le aie, gli orti, i giardini, anche se già esistenti, annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo sufficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa.
In ogni casa rurale, anche già esistente, si deve provvedere al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa medesima.
Le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in genere tutti i serbatoi di raccolta di liquami decadenti dalle attività devono essere realizzati con materiale impermeabile a doppia tenuta e rispettare, per il recapito finale, le norme del Titolo II del presente regolamento.
Devono inoltre essere collocati a valle e lontano dai pozzi di prelevamento o di qualsiasi altro serbatoio d’acqua potabile e devono essere ubicati ad una distanza dalle abitazioni di almeno m. 50 e comunque tale da non arrecare molestia al vicinato.

3.10.5. Rifiuti solidi
Gli immondezzai sono consentiti solo presso le abitazioni rurali sparse, ove non viene effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti e devono avere pavimento e pareti impermeabili, coperchi a tenuta ed essere svuotati prima della colmatura. Gli immondezzai devono distare almeno m. 20 dalle finestre e dalle porte dei locali di abitazione o di lavoro.
Il trasporto dei rifiuti deve comunque avvenire in modo da evitare il disperdimento.

3.10.6. Ricoveri per animali: procedure
La costruzione di ricoveri per animali è soggetta ad approvazione da parte del Sindaco che la concede sentito il parere del Responsabile del Servizio n. 1, per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell’abitato, e del Servizio Veterinario sulla idoneità come ricovero, anche ai fini della profilassi delle malattie diffusive degli animali e ai fini del benessere delle specie allevate. L’attivazione dell’impianto è subordinata all’autorizzazione del Sindaco che la rilascia previo accertamento favorevole dei Responsabili del Servizio n. 1 e Veterinario secondo le rispettive competenze.
L’autorizzazione deve indicare la specie o le specie di animali nonchè il numero dei capi svezzati che possono essere ricoverati.
Qualora trattasi di:
– allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari;
– allevamenti di carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
– canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio e di addestramento;
– allevamenti industriali di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserva di caccia;
detta autorizzazione è subordinata al nulla osta previsto dall’art. 24 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e attualmente rilasciato dall’E.R. dei servizi di zona competente per territorio.

3.10.7. Caratteristiche generali dei ricoveri
I ricoveri per gli animali, fermo restando l’obbligo del rispetto di quanto previsto dall’art. 54 del D.P.R. 303/56, devono essere sufficientemente aerati e illuminati, approvvigionati di acqua potabile, dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquami e di idonee protezioni contro gli insetti ed i roditori, devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfestabili.
I recinti all’aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni e quando non abbiano pavimento impermeabile devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami.
Tutte le stalle, le porcilaie ed altri locali adibiti a ricovero di bestiame devono poter usufruire di una presa d’acqua con relativa lancia per il lavaggio. Tutti i locali di ricovero per il bestiame devono inoltre avere superfici finestrate apribili in modo da garantire l’illuminazione e l’aerazione del locale secondo le esigenze del tipo di allevamento praticato.

3.10.8. Stalle
Le stalle per bovini ed equini devono avere pavimentazione impermeabile, dotata di idonei scoli.
Le stalle adibite a più di due capi devono essere dotate di concimaia ai sensi dell’art. 233 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 ed avere tutte le protezioni necessarie alla prevenzione degli infortuni.
Le stalle per vacche lattifere devono essere dotate di appositi locali per la raccolta del latte e depositi dei recipienti; dotate di adeguati servizi igienici aventi i requisiti di cui al D.P.R. 327/80 per il personale di custodia e per i mungitori eventuali.
Il locale per la raccolta del latte, salvo le particolari caratteristiche previste dal R.D. 9 aprile 1929 n. 994, deve essere attiguo alla stalla, avere pavimento in materiale impermeabile che permetta lo scolo delle acque all’esterno, pareti rivestite in materiale impermeabile e facilmente lavabile fino ad un’altezza di m. 2,20, finestra apribile all’esterno e reti antimosche, impianto di acqua corrente potabile per il lavaggio dei recipienti, spogliatoio, lavandino e doccia per gli operatori addetti.

3.10.9 Porcili
I porcili a carattere famigliare devono essere realizzati con idonei materiali, ad una distanza minima di m. 10 dalle abitazioni e dalle strade e devono avere aperture sufficienti per il rinnovamento dell’aria. Devono inoltre avere mangiatoie e pavimenti ben connessi ed in materia impermeabile. Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine in pozzetti a tenuta.

3.10.10. Pollai e conigliaie
I pollai e le conigliaie devono essere aereati e mantenuti puliti; devono essere ubicati al di fuori delle aree urbanizzate, all’interno delle quali sarà ammesso solo un numero di capi limitato all’uso famigliare e comunque a distanza dalle abitazioni viciniori non inferiore a m. 10.

3.10.11. Abbeveratoi, vasche per il lavaggio
Gli eventuali abbeveratoi, vasche per il lavaggio ed il rinfrescamento degli ortaggi, vasche per il bucato, devono essere a sufficiente distanza ed a valle dai pozzi e devono essere alimentate con acqua potabile; devono inoltre essere circondate da una platea di protezione in cemento atta a raccogliere ed a convogliare le acque usate o di supero in condotti di materiale impermeabile fino ad una distanza di m. 50 dai pozzi per essere disperse sul fondo in modo da evitare impaludamenti o ristagni.
Sono vietate le bocche di riempimento sommerso.

Capitolo 11 EDIFICI PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE, DEPOSITI

3.11.1. Norme generali
Fatto salvo il rispetto delle vigenti Leggi in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e diverse disposizioni di Legge a norma dell’art. 24 della legge 833/78, gli edifici destinati all’uso generico di laboratori, opifici, depositi, ove sia prevista permanenza continuativa di addetti, od altro che si configuri come ambiente di lavoro, devono in via preliminare avere le caratteristiche costruttive indicate nei successivi articoli del presente capitolo.
Resta inteso che per gli ambienti di lavoro a destinazione specifica vale esclusivamente quanto previsto dal Capitolo 1 del presente Titolo.

3.11.2. Isolamento
I locali di lavorazione devono essere ben riparati dagli agenti atmosferici e dall’umidità (art. 7 D.P.R. 303/56).
I locali di lavoro in ambiente chiuso devono avere una soffittatura e/o pareti laterali costituite da strutture murarie o di analoghe caratteristiche, tali da assicurare il rispetto dei limiti di termocoibentazione previsti per le civili abitazioni in ogni punto dell’edificio.

3.11.3. Sistemazione dell’area esterna
L’area attorno all’edificio dovrà essere opportunamente sistemata, dovrà essere realizzato lungo tutto il perimetro dell’edificio un marciapiede impermeabile di larghezza minima di cm. 70: se nell’area si prevedono depositi di materiali il terreno dovrà essere opportunamente sistemato e impermeabilizzato qualora il materiale depositato possa rilasciare sostanze inquinanti; dovranno inoltre essere previsti e realizzati, nel rispetto delle norme previste dalla Legge 319/76 e dalle LL.RR. in materia, idonei impianti per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, di dilavamento e di lavaggio nel rispetto anche di quanto previsto dal Titolo II.

3.11.4. Pavimentazione
Il pavimento dei locali di lavoro deve essere isolato dal terreno allo scopo di evitare la presenza di umidità all’interno degli opifici, il piano di calpestìo deve essere più alto rispetto al piano di campagna circostante ogni ingresso. Sotto il pavimento, qualora non esista cantina, sarà realizzato idoneo vespaio, regolarmente aerato, di altezza non inferiore a cm. 40.
Per motivate esigenze tecniche e produttive, su parere del Responsabile del Servizio n. 1, si potrà derogare dall’obbligo del vespaio.
Il pavimento dei locali di lavoro deve essere realizzato in materiale (impermeabile) resistente, in superficie unita, raccordata alle pareti con spigoli arrotondati, di facile pulizia e tale da evitare in ogni caso polverosità.

3.11.5. Illuminazione
Dovrà inoltre essere assicurata una superficie di aerazione naturale apribile con comandi ad altezza d’uomo, comprensiva degli ingressi, non inferiore ad 1/12 della superficie del pavimento.
La disposizione delle aperture dovrà essere adeguata all’ottenimento del miglior risultato; allo scopo è opportuno prevedere superfici apribili contrapposte, aperture a vasistas, posizionamento in corrispondenza dei prevedibili punti di produzione e di attività lavorativa con svolgimento di calore.

3.11.6. Dotazione di servizi per il personale
I locali di servizio devono essere previsti in numero e posizione adeguata sia alle esigenze di privatezza e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia.
In ogni ambiente di lavoro, ove sia previsto un numero di addetti fino a 3 (tre), sarà necessario almeno un vano latrina con antibagno con lavabo.
L’antibagno dovrà essere di dimensioni adeguate e potrà essere usato anche come spogliatoio.
Ove sia previsto un numero di addetti, titolari e/o soci compresi, maggiore di 3 (tre), si dovranno prevedere almeno due vani latrina con relativo antibagno.
La dotazione dei servizi per ambienti di lavoro che presumibilmente avranno addetti da 11 a 40, dovrà essere di almeno 3 vani latrina, con antibagno e di almeno un locale spogliatoio per sesso di adeguata superficie.
Ogni successivi 30 dipendenti, si dovrà prevedere un ulteriore gabinetto.
Il numero totale dei gabinetti può essere ridotto a 2/3 qualora vengano previsti in adeguato numero orinatoi.
I vasi dovranno essere preferibilmente del tipo alla turca.

3.11.7. Caratteristiche dei servizi igienici
Il vano latrina deve essere di superficie minima di mq. 1; l’antibagno di superficie minima di mq. 1;
laddove non sia previsto apposito spogliatoio e si usi l’antibagno come spogliatoio la superficie minima di esso non sarà inferiore a mq. 3.
I gabinetti devono essere suddivisi per sesso: devono essere regolarmente riscaldati e con regolamentari requisiti di aeroilluminazione naturale diretta anche per l’antibagno usato per spogliatoio, essendo ammissibile la ventilazione forzata solo ove sia dimostrata una impossibilità tecnica alla prima soluzione.
I pavimenti dei vani servizi e degli spogliatoi plurimi devono essere serviti da una piletta di scarico sifonata.
Le pareti dei servizi igienici (latrina-antilatrina) devono essere piastrellate fino ad un’altezza di m. 2; la rubinetteria dovrà essere a comando preferibilmente non manuale.

3.11.8. Caratteristiche degli spogliatoi: superfici minime
Gli spogliatoi devono avere la superficie minima di mq. 10 e comunque non meno di 1 mq. per ogni addetto potenziale utilizzatore contemporaneo; devono avere pareti rivestite di materiale impermeabile e facilmente lavabile fino ad un altezza di m. 1,80 dal pavimento; devono avere regolamentare aeroilluminazione naturale.

3.11.9. Spogliatoi: dotazioni minime
Nei locali spogliatoi, che devono essere adeguatamente e regolarmente termoregolati, devono prevedersi lavatoi e punti per l’erogazione di acqua potabile nel rispetto degli indici di cui al D.P.R. 303/56; almeno una doccia con antidoccia in relazione a venti utilizzatori potenziali contemporanei e spazio adeguato per appositi armadietti a doppio comparto per ogni lavoratore previsto.
Sia gli spogliatoi che i servizi igienici devono essere accessibili alle maestranze preferibilmente mediante passaggi coperti.

3.11.10. Mense: caratteristiche
Fermo restando il divieto di consumare pasti in ambiente di lavoro, per le caratteristiche delle mense e refettori che devono essere previsti laddove sia presumibile una presenza di almeno 30 addetti durante l’intervallo per la refezione, si fa rimando alla normativa prevista per gli ambienti ove si producono, manipolano e somministrano alimenti e bevande.
Nella sala da pranzo deve comunque essere assicurato uno spazio di mq. 1 per persona e l’uso di materiali ed attrezzi che riducano al minimo possibile la rumorosità.

3.11.11. Divieto di installazione distributori alimenti e bevande
Nell’ambiente di lavoro ove avvengano lavorazioni con emissioni di polveri o gas vapori o che risultano particolarmente insudicianti non sono ammessi distributori automatici di alimenti e bevande che devono essere confinati in appositi locali o box adeguatamente attrezzati.

3.11.12. Prescrizioni integrative
In fase di preventivo parere (come previsto dagli artt. 3.1.9 e 3.1.10 presente Titolo), in merito al nulla osta allo svolgimento dell’attività lavorativa, ed in relazione alle caratteristiche di essa, il Servizio di Igiene Pubblica Ambientale e Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro, formulerà motivate richieste di prescrizioni integrative all’autorità locale a cui il richiedente dovrà adeguarsi prima dell’inizio dell’attività, ancorchè l’ambiente sia stato già autorizzato ad essere usato per attività lavorative.

3.11.13. Locali sotterranei e semisotterranei
E’ vietato adibire al lavoro locali sotterranei o semisotterranei e comunque carenti d’aria e luce diretta.
Lo svolgimento del lavoro nei suddetti locali, potrà essere consentito previa autorizzazione dell’E.R. allorquando siano rispettati gli altri disposti del presente Regolamento ed in particolare le previsioni di cui al Capitolo 6 del presente Titolo, e si provveda con mezzi riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio n. 1 alla aerazione, alla illuminazione ed alla protezione dall’umidità.
Restano comunque vietate in detti locali le lavorazioni che diano luogo ad azioni nocive.
L’ambiente di lavoro deve essere predisposto in modo tale da assicurare la possibilità di separare convenientemente le varie lavorazioni ed isolare quelle che producono elementi di rischio o di nocività.

3.11.14 Isolamento acustico
Tutte le fonti di rumorosità devono essere protette e le strutture dell’edificio devono comunque assicurare un potere di fonoisolamento non inferiore a 2/3 di quanto previsto per le costruzioni di civile abitazione.

Capitolo 12 LAVANDERIE, BARBIERI, PARRUCCHIERI ED ATTIVITA’ AFFINI

Aggiornato con Deliberazione della ASL di Bergamo n. 2154 del 13 dic 1999 (file a parte)

Capitolo 13 AUTORIMESSE PRIVATE E PUBBLICHE

3.13.1. Autorimesse private: caratteristiche
Le autorimesse private, devono essere provviste di pavimento impermeabile e piletta di scarico per evitare il ristagno dei liquami. Le porte devono avere feritoie in alto e in basso, di dimensioni adeguate ad assicurare un sufficiente ricambio di aria; comunque deve essere garantita una superficie aperta libera non inferiore a 1/30 della superficie del pavimento che deve aprirsi su corselli o spazi di manovra.
L’altezza minima netta interna delle autorimesse non può essere inferiore a m. 2,00.
E’ fatto assoluto divieto far passare a vista nelle autorimesse tubazioni della distribuzione di gas a meno che non siano conformi alle norme UNI-CIG.
Le pareti delle autorimesse devono essere realizzate con materiali idonei allo scopo di garantire i necessari requisiti acustici come indicati nel Capitolo 4, lettera E) del presente Regolamento.

3.13.2. Autorimesse pubbliche: caratteristiche
Per quanto riguarda le autorimesse pubbliche si dovranno assicurare le norme di cui all’art. 86 del T.U.LL.PP.SS. 18 giugno 1931, n. 733 come modificato dal D.P.R. 616 del 24 luglio 1977, nonché assicurare il rispetto dei requisiti e delle norme tecniche previste dal D.M del 20 novembre 1981 che detta norme in materia di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e del Decreto del Ministero dell’Interno del 1 febbraio 1986 che detta norme in materia di sicurezza.
Per quanto concerne le autorimesse per carri funebri, si fa rimando all’art. 19 del D.P.R n. 833 del 1975.

Capitolo 14 AMBULATORI, OSPEDALI E CASE DI CURA

3.14.1. Ambulatori: caratteristiche dei locali
Fermo restando le procedure autorizzative ed i requisiti previsti nel Titolo I del presente Regolamento per l’esercizio dell’attività, i locali da adibire ad uso ambulatorio devono possedere dal punto di vista igienicosanitario, i requisiti stabiliti dalle norme generali per l’igiene del lavoro approvati con D.P.R 19/3/56, n. 303 ed avere disponibilità di almeno un servizio igienico ad uso esclusivo dell’utenza con regolamentare antibagno e lavabo.
I locali adibiti ad ambulatori e sale d’attesa devono avere pavimenti di materiale impermeabile e ben connessi, pareti rivestite per un’altezza di almeno m. 1,80 dal pavimento costituite da materiale impermeabile di facile lavatura e disinfezione.
Le latrine annesse agli ambulatori devono possedere i requisiti prescritti dal presente Regolamento.
Gli ambulatori devono essere costituiti da locali in buone condizioni igieniche, sufficientemente ampi in rapporto all’attività che vi si deve svolgere ed essere mantenuti in condizioni costanti di funzionalità.
La sala d’attesa e quelle di visita devono essere convenientemente arredate. La sala di visita deve contenere tutta l’attrezzatura, la strumentazione e le apparecchiature in relazione all’esercizio della specifica attività.
In ambulatorio deve essere posto un armadietto farmaceutico provvisto di presidi terapeutici adeguati alle attività che vi si svolgono.

3.14.2. Ospedali: riferimenti generali per la costruzione
Fermo restando le necessarie e previste autorizzazioni per l’effettivo esercizio dell’attività, per la scelta dell’area e per i requisiti costruttivi e le caratteristiche tecniche degli edifici ospedalieri in genere si fa rimando alle previsioni di cui al D.C.G. 20 luglio 1939 e successive modifiche ed integrazioni.
Resta inteso che il rilascio della concessione edilizia dovrà essere subordinato alla preventiva autorizzazione dell’Autorità regionale.
I progetti per le costruzioni ospedaliere oltre alle procedure di tipo generale per il rilascio, da parte del Sindaco, della concessione edilizia, devono altresì seguire le previsioni di cui all’art. 228 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

3.14.3. Case di cura: riferimenti generali per la costruzione: Autorizzazioni
La realizzazione di case di cura così come definite all’art. 1 del D.M 5 agosto 1977 nella scelta dell’area, nella progettazione e nelle caratteristiche e requisiti costruttivi deve essere conforme alle indicazioni riportate nello stesso D.M. 5 agosto 1977 relativo alle determinazioni dei requisiti tecnici sulle case di cura private.
Il rilascio della concessione edilizia da parte del Sindaco non esaurisce l’iter autorizzativo in quanto analoga autorizzazione deve essere rilasciata anche dall’Assessore Regionale alla Sanità, per delega del Presidente della Giunta Regionale.
Solo in presenza di entrambe le autorizzazioni il privato acquisisce il diritto di costruire una casa di cura.
Ultimati i lavori, l’autorizzazione all’uso dei locali verrà rilasciata dal Sindaco ai sensi e con le procedure, previste dall’art. 221 del T.U.LL.SS. 1265/34 nonché dalla Regione cui compete la verifica della conformità dell’opera al progetto approvato e la sua idoneità sotto il profilo igienico-sanitario in relazione allo specifico uso cui é destinata.
Prima dell’inizio dell’effettivo esercizio dell’attività dovrà essere ottenuta anche l’autorizzazione all’esercizio della casa di cura rilasciata dall’Assessore Regionale alla Sanità per delega del Presidente della Regione Lombardia (D.P.G.R. n. 845 del 20 novembre 1981 e successive modificazioni) sino alla emanazione della Legge Regionale che disciplina l’autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato, si applicano gli articoli 51, 52, 53, I e II comma, della L. 132/68 e gli articoli 193 e 194 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. n. 1265/34.

Capitolo 15 FABBRICATI PER ABITAZIONI TEMPORANEE E/O PROVVISORIE – COMPLESSI RICETTIVI ALL’ARIA APERTA (CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI)

A) FABBRICATI PER ABITAZIONI TEMPORANEE E/O PROVVISORIE

3.15.1. Campo di applicazione
La presente normativa si applica a tutti i ricoveri a carattere temporaneo e/o provvisorio per esigenze sia di destinazione alla ricezione di turisti o nomadi che per l’allestimento in via eccezionale per emergenze causate da catastrofi naturali e non.
Tutti gli altri alloggi che rientrano tra quelli provvisori come meglio sottospecificato, dovranno, fatte salve le disposizioni di Legge vigenti in materia, osservare quanto previsto dal presente capitolo.
Tra gli alloggi temporanei a carattere provvisorio rientrano:
– le tende;
– le roulottes, i campers e simili;
– i containers, i prefabbricati ad uso provvisorio e temporaneo;
– i bungalows

3.15.2. Requisiti propri degli alloggi provvisori
Il proprietario o gli utenti qualora usino mezzi propri devono assicurare che:
Tende: devono avere adeguati requisiti costruttivi, di impianto e d’uso tali da garantire un adeguato isolamento dal terreno ed una idonea aerazione dello spazio confinato.
All’interno delle tende é vietato l’uso di impianti a fiamma libera.
Roulottes-Campers: devono avere uno spazio abitabile non inferiore a mc. 4 per persona.
Devono avere almeno la seguente dotazione di servizi: frigorifero, cucina con cappa, spazio chiuso con servizio igienico a smaltimento chimico.
Gli allacciamenti alla corrente elettrica, devono essere sistemati in uno spazio isolato ed accessibile solo agli addetti.
Devono essere provvisti di aerazione e illuminazione naturale a mezzo di sportelli-finestre a doppia vetratura in numero sufficiente ed a mezzo di appositi aeratori.
Le bombole di gas liquido (GPL) per il funzionamento della cucina, devono essere sistemate all’esterno ed opportunamente coperte e protette.
Prefabbricati, containers ed analoghi: devono essere realizzati con idoneo materiale atto a garantire la resistenza al fuoco, evitare che si verifichino notevoli sbalzi di temperatura, che si formi condensa sulle pareti interne ed ancora che ne permettano una facile pulizia per garantire la massima igienicità dei locali, degli spazi e dei servizi.
Devono garantire uno spazio abitabile non inferiore a mq. 8 per persona.
Tutti gli spazi interni devono avere aerazione naturale che assicuri i sufficienti ricambi d’aria ed avere una adeguata illuminazione naturale.
Devono essere dotati di adeguato servizio igienico, completo di una dotazione minima composta da un lavabo, un WC, bagno o preferibilmente doccia, il tutto regolarmente allacciato alla rete fognaria o a regolamentare impianto di trattamento.
Devono avere altezza minima non inferiore a m. 2,40 i prefabbricati e a m. 2,10 i containers.
I pavimenti devono essere in materiale durevole e lavabile; l’impianto elettrico di illuminazione deve essere eseguito secondo le norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).
Devono essere approvvigionati di acqua potabile, di regola proveniente dal pubblico acquedotto.
Bungalows: per le caratteristiche di questi alloggi si fa espresso rimando a quanto previsto agli articoli 15 e 16 del Regolamento Regionale 11 ottobre 1982, n. 8.
Fermo restando il requisito di altezza fissato dal sopra richiamato Regolamento Regionale, deve prevedersi, per ogni persona uno spazio abitabile non inferiore a mq. 8 con un’altezza non inferiore a m. 2,40.

B) COMPLESSI RICETTIVI ALL’ARIA APERTA (CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI)

3.15.3. Requisiti dei complessi ricettivi all’aria aperta
Nella sistemazione o predisposizione dell’area o delle piazzuole per il posizionamento degli alloggi provvisori di cui al precedente articolo occorre che, oltre al rispetto degli indici minimi di superficie delle piazzuole di cui all’allegato A) del Regolamento Regionale 11 ottobre 1982, n. 8, gli stessi alloggi, di regola, distino tra di loro lungo tutto il perimetro:
-le tende minimo m. 2,50;
-le roulottes e i campers, minimo m. 3,50;
-i prefabbricati, i containers, i bungalows, minimo m. 5.
Tutti gli alloggi devono inoltre distare dai servizi igienici e dai depositi dei rifiuti almeno m. 20.
Per particolari situazioni di gravità, si potrà derogare da tale norma previo parere del Responsabile del Servizio n. 1 della U.S.S.L. territorialmente competente.
Il suolo destinato alla ricezione di alloggi provvisori, deve essere sistemato ed attrezzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche, deve inoltre garantire un’agevole percorribilità per il passaggio delle persone.

3.15.4. Approvvigionamento idrico
Ferma restando la dotazione minima di cui al Regolamento Regionale n. 8/82, la dotazione normale di acqua è fissata in 500 litri per persona e per ogni giorno di cui almeno 1/3 potabile; l’eventuale erogazione di acqua non potabile ad uso dei servizi di pulizia, ed ogni altra utilizzazione che non comporti pericolo per la salute degli utenti, dovrà essere segnalata con apposita indicazione chiaramente visibile su ogni punto di erogazione.
L’acqua potabile dovrà pervenire dall’acquedotto comunale; in mancanza di questo, è previsto l’approvvigionamento privato di acqua dichiarata potabile dal competente Servizio dell’U.S.S.L.
Nel caso che l’approvvigionamento non derivi dall’acquedotto comunale è necessario installare serbatoi di riserva di acqua potabile della capacità di 100 litri/giorno per persona ospitabile oppure munire il parco di campeggio di motori o gruppi elettrogeni in grado di far funzionare le pompe.

3.15.5. Servizi idrosanitari: dotazioni minime e caratteristiche
Oltre ai requisiti e fermo restando le dotazioni previste, ai soli fini della classificazione, dal Regolamento Regionale n. 8/82 e dalla relativa allegata tabella A) i complessi ricettivi all’aria aperta devono essere provvisti delle seguenti dotazioni minime di servizi idrosanitari aventi anche le caratteristiche appresso specificate:
-1 latrina per ogni 20 persone in locali distinti per due sessi;
-1 lavabo per ogni 10 persone;
-1 doccia con acqua calda e fredda per ogni 10 persone in locali distinti per i due sessi.
Le costruzioni destinate ai servizi igienici devono essere posizionate adeguatamente in modo da assicurarne l’isolamento e nel contempo la facile accessibilità.
Tutti gli ambienti dei servizi devono avere pavimento di materiale compatto ed unito, non assorbente o poroso, facilmente lavabile; devono avere pareti, con spigoli arrotondati, rivestite di materiale impermeabile fino ad un’altezza di m. 2 ad eccezione dei locali doccia che devono essere completamente rivestiti di materiale impermeabile.
Dovrà inoltre essere assicurata adeguata pendenza del pavimento alle apposite pilette per il deflusso delle acque di lavaggio.
I locali doccia devono avere, sempre separatamente per i due sessi, adeguati spogliatoi con panche di materiale lavabile, appendiabiti e armadietti.
Devono avere, oltre ad un’adeguata illuminazione ed aerazione come meglio specificato agli articoli successivi adeguata termoventilazione e apparecchiature per l’immissione di aria calda o prese per asciugacapelli in numero pari a quello dei posti doccia.
In alternativa ai locali spogliatoi, possono essere consentiti spazi antidoccia per riporre gli indumenti, in questo caso devono essere previste delle zone con prese d’aria calda e prese per asciugacapelli in numero pari ai posti doccia.
E’ comunque consigliabile prevedere le zone o locali doccia, separati, anche se contigui, con il resto del servizio.
I vani latrina devono avere superficie non inferiore a mq. 1, possedere tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento ed avere preferibilmente un vaso alla turca, nei servizi destinati agli uomini potranno prevedersi in aggiunta alla dotazione minima anche orinatoi a parete.
E’ consigliabile realizzare uno spazio unico antilatrina ove dovranno essere sistemati più lavabi o un unico lavabo con almeno un punto di erogazione di acqua calda e fredda per ogni tre servizi.
Dovrà essere realizzato un apposito locale, distinto o incorporato ad un blocco dei servizi, ove si sistemerà tutto il materiale occorrente per le pulizie ordinarie ovvero per le disinfezioni o disinfestazioni che saranno eseguite ad intervalli di tempo adeguato.
Il locale o i locali in questione dovranno essere chiusi al pubblico. Nei locali di servizio, devono essere previste sufficienti prese d’acqua con relative lance per le operazioni di lavaggio.
Tutti i comandi per l’erogazione dell’acqua devono essere non manuali, possibilmente a pedale o a gomito; devono inoltre essere sempre previsti distributori di salviette di panno o carta, ovvero asciugatoi termoventilati, distributori di sapone liquido o in polvere, un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.
Tutte le altre eventuali suppellettili non comprese nel presente articolo, devono sempre essere costituite di materiale liscio e facilmente lavabile.

3.15.6. Aerazione, illuminazione dei servizi idrosanitari
Tutti i locali dei servizi idro-sanitari devono avere idonea illuminazione ed aerazione ottenuta mediante finestratura possibilmente a vasistas.
Qualora per alcuni locali l’aerazione e illuminazione avvengano con apertura sollevata dal margine superiore della tramezzatura, occorre installare idonei dispositivi meccanici di aspirazione forzata allo scopo di garantire i necessari ricambi d’aria; in questo caso occorre il preventivo parere del Responsabile del Servizio n. 1 territorialmente competente.
Ogni locale dei servizi deve essere munito di apparecchio per l’illuminazione artificiale, tale da assicurare l’utilizzo anche nelle ore notturne.
L’illuminazione notturna dei piazzali e dei percorsi deve essere possibilmente concentrata in basso mediante l’uso di lampioncini aventi l’altezza massima di m. 2,50.

3.15.7. Lavelli per stoviglie, lavatoi per biancheria, docce all’aperto.
I lavelli per le stoviglie e i lavatoi per la biancheria, possono essere installati in corpi di fabbrica o all’aperto.
Devono essere in numero adeguato al numero delle persone ospitabili, realizzati con materiale di facile pulizia.
In sostituzione dei lavatoi per la biancheria è anche consigliata l’adozione di macchine lavatrici a gettone.
Per quanto concerne le docce all’aperto, occorre che esse abbiano pavimentazione liscia, impermeabile, adeguata e con idonea pendenza allo scopo di evitare la formazione di pozzanghere e allagamenti alle zone limitrofe.
Nelle vicinanze di tutti i servizi di cui sopra dovranno essere apposti in numero adeguato raccoglitori di rifiuti.

3.15.8. Smaltimento dei rifiuti liquidi
Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti liquidi, gli impianti di depurazione, l’immissione delle acque depurate in specchi d’acqua, si fa riferimento alla Legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni nonchè al Titolo II del presente Regolamento.

3.15.9. Pronto soccorso
Tutti i complessi devono essere muniti di cassette di pronto soccorso con i medicamenti necessari. Per i complessi aventi una ricettività superiore a 500 ospiti potenziali deve essere prevista la realizzazione di un locale, di superficie minima di mq. 15, attrezzato a pronto soccorso con attrezzature e presidi farmacologici.
Restano ferme le indicazioni sull’espletamento del servizio e sulla dotazione di apparecchio telefonico o mezzo di comunicazione alternativo previsto dal Regolamento Regionale n. 8/82 e relative tabelle allegate.

3.15.10. Altri servizi
Le cucine, le dispense, le sale da pranzo, i bar, i caffè, le sale da gioco ed ogni altro esercizio di ospitalità collettiva, dovranno osservare le norme indicate negli specifici capitoli del presente Regolamento.
Analogamente vanno applicate tutte le indicazioni riguardanti il personale addetto alla manipolazione ed alla somministrazione degli alimenti e delle bevande.

3.15.11. Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Regolamento ed in particolare per quanto concerne:
– le procedure per l’identificazione delle aree, concessione edilizia, autorizzazione all’esercizio, obblighi del titolare, classificazione, deroghe per i complessi esistenti ecc.;
– la sistemazione del terreno;
– le caratteristiche degli accessi;
– smaltimento rifiuti solidi;
– accesso di animali;
– dispositivi e mezzi antincendio;
– impianti di illuminazione, ecc.
si fa espresso rimando a quanto previsto dalla Legge Regionale 10 dicembre 1981, n. 71 e relativo Regolamento Regionale di attuazione 11 ottobre 1982, n. 8 e loro modifiche ed integrazioni.

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