Norme per la determinazione dei diritti di iscrizione per imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti
MINISTERO DELL’ AMBIENTE
Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ( G.U. n. 238 del 12.10.98)
Data di pubblicazione del “D.M. 350 del 21/07/1998” sulla G.U , S.O. n. 238 del 12 ottobre 98
MINISTERO DELL’ AMBIENTE
Sommario:
Il Ministro dell’ambiente
di concerto con
il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato
e
il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante l’attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
Visto, in particolare, l’articolo 32, comma 3, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il quale prevede che le province iscrivano in un apposito registro le imprese che effettuano operazioni di smaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione dei rifiuti stessi;
Visto, altresi’ l’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il quale prevede che le province iscrivano in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attivita’ delle operazioni di recupero dei rifiuti individuati ai sensi del medesimo articolo 33;
Considerato, infine, che l’articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, prevede che per la tenuta dei registri e per l’effettuazione dei controlli periodici gli interessati sono tenuti a versare alla provincia un diritto d’iscrizione annuale determinato in relazione alla natura dell’attivita’ con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del tesoro;
Sentito il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta dell’11 settembre 1997;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 12 gennaio 1998;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. UL/98/2550 dell’11 febbraio 1998;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
1. Ai fini della tenuta del registro di cui all’articolo 32, comma 3, e dell’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e per l’effettuazione dei controlli periodici, le imprese interessate sono tenute a versare alla provincia territorialmente competente un diritto d’iscrizione annuale determinato nei seguenti ammontari, in relazione alle attivita’ e alle quantita’ dei rifiuti trattati:
Classe di attivita’ | Quantita’ annua di rifiuti | Autosmaltimento art. 32 | Recupero |
Classe 1 | Superiore o uguale a 200.000 tonnellate | L. 2.000.000 | L. 1.500.000 |
Classe 2 | Superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate | L. 1.200.000 | L. 950.000 |
Classe 3 | Superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate | L. 900.000 | L. 750.000 |
Classe 4 | Superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate | L. 700.000 | L. 500.000 |
Classe 5 | Superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate | L. 300.000 | L. 200.000 |
Classe 6 | Inferiore a 3.000 tonnellate | L. 150.000 | L. 100.000 |
Art. 2
1. Il versamento dei diritti d’iscrizione deve essere effettuato tramite conto corrente postale a favore della provincia con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
a) denominazione e sede legale del richiedente;
b) attivita’ per la quale e’ stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
c) partita IVA e codice fiscale.
Art. 3
1. L’attestazione del primo versamento deve essere allegata alle comunicazioni, per gli anni successivi il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
2. Il versamento del diritto di iscrizione e’ dovuto su base annuale dal 1 gennaio 1998.
3. L’iscrizione nei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e’ sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.