Standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque
DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2010, n. 219
Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualita’ ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonche’ modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.
Data di pubblicazione del “Decreto Legislativo 10 dicembre 2010, n. 219” sulla G.U. n. 296 del 20 dicembre 2010
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009 che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea – Legge comunitaria 2009, ed in particolare l’articolo 1 e 3 e l’allegato B;
Vista la decisione 2455/01/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001, relativa all’istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale, ed in particolare la parte terza, nonché l’allegato 1 e l’allegato 3 alla medesima; Visto l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, ed in particolare l’articolo 9;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 luglio 2009, recante individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l’utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 2 settembre 2009;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2010;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 29 luglio 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 – Modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 74, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera z) é sostituita dalla seguente:
«z) buono stato chimico delle acque superficiali: lo stato chimico richiesto per conseguire, entro il 22 dicembre 2015, gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dalla presente sezione ossia lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti non superi gli standard di qualità ambientali fissati per le sostanze dell’elenco di priorità di cui alla tabella 1/A della lettera A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza;»;
2) dopo la lettera uu) sono aggiunte le seguenti:
«uu-bis) limite di rivelabilità: il segnale in uscita o il valore di concentrazione al di sopra del quale si può affermare, con un livello di fiducia dichiarato, che un dato campione é diverso da un bianco che non contiene l’analita;
uu-ter) limite di quantificazione: un multiplo dichiarato del limite di rivelabilità a una concentrazione dell’analita che può ragionevolmente essere determinata con accettabile accuratezza e precisione. Il limite di quantificazione può essere calcolato servendosi di un materiale di riferimento o di un campione adeguato e può essere ottenuto dal punto di taratura più basso sulla curva di taratura, dopo la sottrazione del bianco;
uu-quater) incertezza di misura: un parametro non negativo che caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un misurando sulla base delle informazioni utilizzate;
uu-quinquies) materiale di riferimento: materiale sufficientemente omogeneo e stabile rispetto a proprietà specificate, che si é stabilito essere idonee per un determinato utilizzo in una misurazione o nell’esame di proprietà nominali.»;
b) l’articolo 78 é sostituito dal seguente:
«Art. 78 – Standard di qualità ambientale per le acque superficiali
1. Ai fini della identificazione del buono stato chimico, di cui all’articolo 74, comma 2, lettera z), si applicano ai corpi idrici superficiali gli standard di qualità ambientale, di seguito denominati: “SQA”, di cui alla lettera A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano per la colonna d’acqua gli SQA di cui alla tabella 1/A della lettera A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza, secondo le modalità riportate alla lettera A.2.8 del medesimo allegato.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, possono identificare il buono stato chimico delle acque marino-costiere e delle acque di transizione, utilizzando le matrici sedimenti e biota limitatamente alle sostanze per le quali sono definiti SQA nelle suddette matrici. In tal caso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:
a) applicano per il biota gli SQA riportati alla tabella 3/A della lettera A.2.6. dell’allegato 1 alla parte terza;
b) applicano per i sedimenti gli SQA riportati alla tabella 2/A della lettera A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza;
c) rispettano le disposizioni di cui alla lettera A.2.6.1 dell’allegato 1 alla parte terza concernenti modalità di monitoraggio e classificazione;
d) trasmettono al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le motivazioni della scelta, al fine di fornire elementi di supporto per la notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri, tramite il comitato di cui all’articolo 21 della direttiva 2000/60/CE, secondo la procedura prevista dalle norme comunitarie.
4. Per le sostanze per le quali non sono definiti SQA per le matrici sedimenti e biota nelle acque marino-costiere e nelle acque di transizione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano il monitoraggio nella colonna d’acqua applicando i relativi SQA di cui alla tabella 1/A dell’allegato 1 alla parte terza.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano l’analisi della tendenza a lungo termine delle concentrazioni delle sostanze dell’elenco di priorità di cui alla tabella 1/A, lettera A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza che tendono ad accumularsi nei sedimenti e nel biota, ovvero in una sola delle due matrici, con particolare attenzione per le sostanze riportate nella citata tabella ai numeri 2, 4, 7, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 28, 30 e 34, conformemente al punto A.3.2.4 dell’allegato 1 alla parte terza.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano misure atte a garantire che tali concentrazioni non aumentino in maniera significativamente rilevante nei sedimenti e/o nel biota.
7. Le disposizioni del presente articolo concorrono al raggiungimento entro il 20 novembre 2021 dell’obiettivo di eliminare le sostanze pericolose prioritarie indicate come PP alla tabella 1/A della lettera A.2.6. dell’allegato 1 alla parte terza negli scarichi, nei rilasci da fonte diffusa e nelle perdite, nonché al raggiungimento dell’obiettivo di ridurre gradualmente negli stessi le sostanze prioritarie individuate come P nella medesima tabella. Per le sostanze indicate come E l’obiettivo é di eliminare l’inquinamento delle acque causato da scarichi, rilasci da fonte diffusa e perdite.»;
c) dopo l’articolo 78 sono inseriti i seguenti:
«Art. 78-bis – Zone di mescolamento
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono designare zone di mescolamento adiacenti ai punti di scarico di acque reflue contenenti sostanze dell’elenco di priorità nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base delle linee guida definite a livello comunitario, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2008/105/CE. Le concentrazioni di una o più sostanze di detto elenco possono superare, nell’ambito di tali zone di mescolamento, gli SQA applicabili, a condizione che il superamento non abbia conseguenze sulla conformità agli SQA del resto del corpo idrico superficiale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano designano le zone di mescolamento assicurando che l’estensione di ciascuna di tali zone:
a) sia limitata alle vicinanze del punto di scarico;
b) sia calibrata sulla base delle concentrazioni di inquinanti nel punto di scarico, dell’applicazione delle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi di cui alla normativa vigente e dell’adozione delle migliori tecniche disponibili, in funzione del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi ambientali.
3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autorità di distretto riportano, rispettivamente, nei piani di tutela e nei piani di gestione le zone di mescolamento designate indicando:
a) l’ubicazione e l’estensione;
b) gli approcci e le metodologie applicati per definire tali zone;
c) le misure adottate allo scopo di limitare in futuro l’estensione delle zone di mescolamento, quali quelle necessarie alla riduzione ed all’eliminazione dell’inquinamento delle acque superficiali causato dalle sostanze dell’elenco di priorità o le misure consistenti nel riesame delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni, o delle autorizzazioni preventive rilasciate ai sensi del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree protette elencate all’allegato 9, alle lettere i), ii), iii), v).
Art. 78-ter – Inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuna per la parte di territorio di competenza ricadente in ciascun distretto idrografico, mettono a disposizione attraverso il sistema SINTAI le informazioni di cui alla lettera A.2.8.-ter, sezione A “Stato delle acque superficiali”, parte 2 “Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici” dell’allegato 1 alla parte terza, secondo le scadenze temporali riportate nel medesimo allegato. Le informazioni sono ricavate sulla base dell’attività di monitoraggio e dell’attività conoscitiva delle pressioni e degli impatti di cui rispettivamente all’allegato 1 e all’allegato 3 – sezione C, alla parte terza.
2. L’Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale, di seguito: ISPRA, rende disponibili attraverso il sistema SINTAI i formati standard, aggiornandoli sulla base delle linee guida adottate a livello comunitario, nonché i servizi per la messa a disposizione delle informazioni da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. L’ISPRA elabora l’inventario, su scala di distretto, dei rilasci derivanti da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite, di seguito “l’inventario”, distinto in due sezioni: sezione A per le sostanze appartenenti all’elenco di priorità e sezione B per le sostanze non appartenenti a detto elenco di priorità. L’ISPRA effettua ulteriori elaborazioni sulla base di specifiche esigenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. L’inventario é redatto sulla base della elaborazione delle informazioni di cui al comma 1, dei dati raccolti in attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006, nonché sulla base di altri dati ufficiali. Nell’inventario sono altresì riportate, ove disponibili, le carte topografiche e, ove rilevate, le concentrazioni di tali sostanze ed inquinanti nei sedimenti e nel biota.
5. L’inventario é finalizzato a verificare il raggiungimento dell’obiettivo di cui ai commi 1 e 7 dell’articolo 78, ed é sottoposto a riesami sulla base degli aggiornamenti effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 118, comma 2.
6. L’ ISPRA, previa verifica e validazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, mette a disposizione di ciascuna autorità di distretto, tramite il sistema SINTAI, gli inventari aggiornati su scala distrettuale ai fini dell’inserimento della sezione A dell’inventario nei piani di gestione riesaminati da pubblicare.
Art. 78-quater – Inquinamento transfrontaliero
1. Qualora si verifichi un superamento di un SQA nei bacini idrografici transfrontalieri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano interessate non si ritengono inadempienti se possono dimostrare che:
a) il superamento dell’SQA é dovuto ad una fonte di inquinamento al di fuori della giurisdizione nazionale;
b) a causa di tale inquinamento transfrontaliero si é verificata l’impossibilità di adottare misure efficaci per rispettare l’SQA in questione;
c) sia stato applicato, per i corpi idrici colpiti da inquinamento transfrontaliero, il meccanismo di coordinamento ai sensi dei commi 7 e 8 dell’articolo 75 e, se del caso, sia stato fatto ricorso alle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 10 dell’articolo 77.
2. Qualora si verifichino le circostanze di cui al comma 1, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autorità di distretto competenti forniscono le informazioni necessarie al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il successivo inoltro alla Commissione europea e predispongono una relazione sintetica delle misure adottate riguardo all’inquinamento transfrontaliero da inserire rispettivamente nel piano di tutela e nel piano di gestione.
Art. 78-quinquies – Metodi di analisi per le acque superficiali e sotterranee
1. L’ISPRA assicura che i metodi di analisi, compresi i metodi di laboratorio, sul campo e on line, utilizzati dalle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente , di seguito: “ARPA”, e dalle agenzie provinciali per la protezione dell’ambiente, di seguito: “APPA”, ai fini del programma di monitoraggio chimico svolto ai sensi dell’allegato 1 alla parte terza, siano convalidati e documentati ai sensi della norma UNI-EN ISO/CEI – 17025:2005 o di altre norme equivalenti internazionalmente accettate.
2. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 78, commi 1 e 2, e 78-bis, il monitoraggio é effettuato applicando le metodiche di campionamento e di analisi riportati alle lettere A.2.8, punti 16, 17 e 18, e A.3.10 dell’allegato 1 alla parte terza.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, agli articoli 78-sexies, 78-septies e 78-octies ed alla lettera A.2.8.-bis della sezione A “Stato delle acque superficiali” della parte 2 “Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici”dell’allegato 1 alla parte terza si applicano per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei.
Art. 78-sexies – Requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi
1. L’ISPRA verifica che i requisiti minimi di prestazione per tutti i metodi di analisi siano basati su una incertezza di misura definita conformemente ai criteri tecnici riportati alla lettera A.2.8.-bis, sezione A “Stato delle acque superficiali”, parte 2 “Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici” dell’allegato 1 alla parte terza.
2. In mancanza di standard di qualità ambientali per un dato parametro o di un metodo di analisi che rispetti i requisiti minimi di prestazione di cui al comma 1, le ARPA e le APPA assicurano che il monitoraggio sia svolto applicando le migliori tecniche disponibili a costi sostenibili.
Art. 78-septies – Calcolo dei valori medi
1. Ai fini del calcolo dei valori medi si applicano i criteri tecnici riportati alla lettera A.2.8.-bis, sezione A “Stato delle acque superficiali”, parte 2 “Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici” dell’allegato 1 alla parte terza.
Art. 78-octies – Garanzia e controllo di qualità
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che i laboratori delle Agenzie regionali per l’ambiente (ARPA), e delle agenzie provinciali per l’ambiente (APPA), o degli enti appaltati da queste ultime applichino pratiche di gestione della qualità conformi a quanto previsto dalla norma UNI-EN ISO/CEI-17025:2005 e successive modificazioni o da altre norme equivalenti internazionalmente riconosciute.
2. L’ISPRA assicura la comparabilità dei risultati analitici dei laboratori ARPA, APPA o degli enti appaltati da queste ultime, sulla base:
a) della promozione di programmi di prove valutative delle competenze che comprendono i metodi di analisi di cui all’articolo 78-quinquies per i misurandi a livelli di concentrazione rappresentativi dei programmi di monitoraggio delle sostanze chimiche svolti ai sensi del presente decreto;
b) dell’analisi di materiali di riferimento rappresentativi di campioni prelevati nelle attività di monitoraggio e che contengono livelli di concentrazioni adeguati rispetto agli standard di qualità ambientali di cui all’articolo 78-sexies, comma 1.
3. I programmi di prove valutative di cui al comma 2, lettera a), vengono organizzati dall’ISPRA o da altri organismi accreditati a livello nazionale o internazionale, che rispettano i criteri stabiliti dalla norma UNI EN ISO/CEI 17043:2010 o da altre norme equivalenti accettate a livello internazionale. L’esito della partecipazione a tali programmi viene valutato sulla base dei sistemi di punteggio definiti dalla norma UNI EN ISO/CEI 17043:2010, dalla norma ISO-13528:2006 o da altre norme equivalenti internazionalmente accettate.»;
d) al comma 2 dell’articolo 118 le parole: “sono aggiornati ogni sei anni” sono sostituite dalle seguenti: “sono aggiornati entro il 22 dicembre 2013 e successivamente ogni sei anni”;
e) al numero 18, lettera A.2.8 della parte A dell’allegato 1 alla parte terza l’ultimo periodo é soppresso;
f) all’allegato 1 alla parte terza sono soppressi:
1) i numeri 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15 della lettera A.2.8, sezione A “Stato delle acque superficiali”, parte 2 “Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici”;
2) i numeri 2, 3, 4, 6 , 7, 8 e 9 della lettera A.2.1, Sezione B “Acque sotterranee”, parte 2 “Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici”;
g) all’allegato 1 alla parte terza dopo la lettera A.2.8, sezione A “Stato delle acque superficiali”, parte 2 “Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici” sono inserite le seguenti:
“A. 2.8.-bis – Requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi e calcolo dei valori medi
1. Ai fini della presente lettera si intende per:
a) fattore di copertura: fattore numerico utilizzato come moltiplicatore dell’incertezza tipo composta per ottenere un’incertezza estesa (1). [UNI 13005:2000]. Nel caso dei metodi utilizzati per le valutazioni riportate in questo decreto ‘k’ é stato scelto pari a 2;
b) incertezza tipo: incertezza del risultato ‘x i ‘ di una misurazione espressa come scarto tipo. [UNI 13005:2000];
c) incertezza tipo composta: incertezza del risultato ‘y’ di una misurazione allorquando il risultato é ottenuto mediante i valori di un certo numero di altre grandezze; essa é uguale alla radice quadrata positiva di una somma di termini, che sono le varianze o le covarianze di quelle grandezze pesate secondo la variazione del risultato della misurazione al variare di esse. [UNI 13005:2000];
d) incertezza estesa: grandezza che definisce intorno al risultato di una misurazione, un intervallo che ci si aspetta comprendere una frazione rilevante della distribuzione dei valori ragionevolmente attribuibili al misurando. (2) (3) [UNI 13005:2000];
e) ripetibilità intermedia di misura: precisione di misura ottenuta in condizione di ripetibilità intermedia. [UNI/CEI 70099:2008];
f) giustezza: grado di concordanza tra la media di un numero infinito di valori misurati ripetuti e un valore di riferimento. [UNI/CEI 70099:2008];
g) materiale di riferimento certificato: materiale di riferimento accompagnato da un documento rilasciato da organismi accreditati a livello nazionale ed internazionale nel quale sono riportati i valori di una o più proprietà specificate, con le corrispondenti incertezze, riferibilità e rintracciabilità, definite impiegando procedure valide. [UNI/CEI 70099:2008]; g) colonna d’acqua: porzione rappresentativa di acqua del corpo idrico nella quale fase solida e fase liquida non sono separate tra loro.
A. Prestazioni minime dei metodi di misurazione
1) I metodi di misurazione da utilizzare per l’applicazione del presente decreto devono avere le seguenti prestazioni minime:
a) alle concentrazioni dello standard di qualità (SQA-MA ed SQA-CMA) l’incertezza estesa associata al risultato di misura non deve essere superiore al 50% del valore dello standard di qualità. L’incertezza estesa sarà ottenuta dall’incertezza tipo composta ponendo il fattore di copertura k uguale a 2 per un intervallo di fiducia di circa il 95%;
b) il limite di quantificazione dei metodi deve essere uguale od inferiore al 30% dei valori dello standard di qualità (SQA-MA).
2) Per quanto riguarda la valutazione dell’incertezza di misura é necessario distinguere i metodi che includono i dati di precisione (ripetibilità e riproducibilità) stimati alle concentrazioni prossime al valore dello standard di qualità (SQA-MA ed SQA-CMA) da quelli che non sono caratterizzati da questi dati. Per i primi il laboratorio che li adotta deve:
a) verificare che l’incertezza estesa (k=2) ottenuta dal dato di riproducibilità del metodo sia inferiore al 50% del valore dello standard di qualità (SQA-MA ed SQA-CMA);
b) valutare sperimentalmente la ripetibilità a concentrazioni prossime allo standard di qualità (SQA-MA ed SQA-CMA);
c) verificare che la ripetibilità calcolata all’interno del laboratorio sia inferiore o uguale al valore di ripetibilità dato dal metodo; d) calcolare l’incertezza estesa dai dati di riproducibilità del metodo. 3) Nel caso di metodi normati che non includano i dati di precisione, il laboratorio deve procedere alla convalida del metodo ai sensi della UNI EN ISO/CEI 17025:2005, stimando la ripetibilità intermedia del metodo stesso nonché lo scostamento sistematico (giustezza) per mezzo di un appropriato materiale di riferimento certificato o una soluzione certificata. Questi principali contributi all’incertezza di misura, insieme ad altri se ritenuti necessari, devono essere combinati secondo le regole di propagazione dell’incertezza (vedi UNI 13005:2000). Dall’incertezza tipo composta così ottenuta si ottiene l’incertezza estesa moltiplicando per il fattore di copertura k=2.
B. Calcolo dei valori medi
1) Nel seguito sono riportati i criteri da utilizzare per il calcolo dei valori medi (SQA-MA) e di misurandi rappresentati dalla somma totale di parametri chimico-fisici o di singole sostanze (SQA-MA ed SQA-CMA) in presenza di valori inferiori ai limiti di quantificazione del metodo di analisi: a) i risultati di misura inferiori al limite di quantificazione sono posti pari alla metà del valore del limite di quantificazione del metodo (risultato della singola misura inferiore al limite di quantificazione =LQ/2);
b) il valore medio (SQA-MA), calcolato in conformità al punto precedente, che risulti inferiore al limite di quantificazione del metodo, é restituito come inferiore al limite di quantificazione (valore medio < LQ);
c) nel calcolo dei misurandi rappresentati dalla somma totale di parametri chimico-fisici o di singoli misurandi chimici (SQA-MA ed SQA-CMA), che includono i principali metaboliti e prodotti di degradazione e di reazione, il risultato di misura delle singole sostanze inferiore al limite di quantificazione é considerato uguale a zero (risultato di misura=0).
A. 2.8-ter – Informazioni ai fini dei rapporti conoscitivi
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di seguito riportate secondo il seguente calendario:
a) il primo invio deve essere effettuato entro il 30 novembre 2011. Le informazioni sono rappresentative dell’anno 2010;
b) il secondo invio é effettuato entro il 23 dicembre 2013 ed é rappresentativo delle rilevazioni effettuate nell’anno precedente rispetto all’anno dell’invio;
c) i successivi aggiornamenti sono inviati ogni 6 anni e sono sempre rappresentativi dell’anno precedente l’invio.
1.1. Informazioni per singoli scarichi.
1.1.1. Per ogni singolo scarico che recapita in corpo idrico superficiale occorre indicare le seguenti informazioni:
a) date di rilascio e scadenza dell’autorizzazione;
b) ciclo/i produttivo/i;
c) applicazione IPPC;
d) coordinate dello scarico;
e) codice del corpo idrico recettore;
f) volume annuo scaricato (mc/anno);
g) sostanze appartenenti all’elenco di priorità presenti nello scarico;
h) “altre sostanze” non appartenenti all’elenco di priorità presenti nello scarico.
1.1.2. Per ogni sostanza riportare:
a) carico totale scaricato misurato o stimato (kg /anno);
b) concentrazione autorizzata (mg/l);
c) la concentrazione nei corpi idrici viene fornita come previsto al successivo punto 3.
1.2. Informazioni per le altre fonti (rilascio da fonti diffuse o perdite).
1.2.1. Le informazioni sono relative alle seguenti fonti:
a) siti contaminati da bonificare ai sensi della parte IV del decreto legislativo n. 152/2006, ove siano disponibili almeno i dati di caratterizzazione del sito;
b) attività agricole;
c) altre tipologie di fonti (discariche, stoccaggio di rifiuti, stoccaggio di materiali da attività di dragaggio, ecc).
1.2.2. Per ogni fonte occorre individuare:
a) la tipologia della fonte;
b) il codice del bacino idrografico o del sottobacino influenzato;
c) le sostanze di cui all’elenco di priorità rilevate;
d) per ogni sostanza la stima del carico espresso in kg/anno immesso in ogni bacino idrografico o sotto bacino.
1.3. Informazioni sui corpi idrici superficiali.
a) codice del corpo idrico recettore;
b) nome del corpo idrico;
c) categoria del corpo idrico recettore (4)
d) appartenenza rete nucleo (intercalibrazione);
e) stato chimico del corpo idrico recettore (colonna d’acqua , sedimento e biota) (5) ;
f) stato ecologico del corpo idrico recettore (colonna d’acqua, sedimento e biota) (6) .
1.4. Informazioni per l’analisi di tendenza.
1.4.1. In attuazione del comma 3 dell’articolo 78-bis, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano raccolgono, aggiornano e trasmettono i dati relativi alle concentrazioni rilevate nei sedimenti e nel biota in particolare per le seguenti sostanze, se rilevate:
a) antracene;
b) difeniletere bromato;
c) cadmio e composti (in funzione delle classi di durezza dell’acqua);
d) cloro alcani, C10-13 (7) ;
e) di (2-etilesil) ftalato (DEHP);
f) fluorantene;
g) esaclorobenzene;
h) esaclorobutadiene;
i) esaclorocicloesano;
l) piombo e composti;
m) mercurio e composti;
n) pentaclorobenzene;
o) benzo(a) pirene;
p) benzo(b) fluorantene;
q) benzo(k) fluorantene;
r) benzo(g,h,i) perilene;
s) indeno(1,2,3-cd) pirene;
t) tributilstagno (composti) (Tributilstagno catione).
1.4.2. I predetti dati e i relativi aggiornamenti sono trasmessi ogni sei anni a partire dal 23 dicembre 2013 e riportano gli esiti dei monitoraggi effettuati con frequenza almeno triennale nell’arco del sessennio di riferimento.
A. 2.8.-quater – Numeri UE sostanze prioritarie
Tabella 1: Elenco Numeri UE sostanze prioritarie
Numero UE (1) | Denominazione Sostanza Prioritaria (2) | Identificata come pericolosa prioritaria |
240-110-8 | Alaclor | |
204-371-1 | Antracene | X |
217-617-8 | Atrazina | |
200-753-7 | Benzene | |
Non applicabile | Difeniletere Bromato (4) | |
Non applicabile |
Pentabromodifeniletere (congeneri 28,47,99,100,153,154) |
X (3) |
231-152-8 | Cadmio e Composti | X |
287-476-5 | Cloro alcani C10-13 (4) | X |
207-432-0 | Clorfenvifos | |
220-864-4 | Clorpirifos (Clorpirifos etile) | |
203-458-1 | 1,2-Dicloroetano | |
200-838-9 | Diclorometano | |
204-211-0 | Di(2etilesil)ftalato (DEHP) | |
206-354-4 | Diuron | |
204-079-4 | Endosulfan | X |
205-912-4 | Fluorantene (5) | |
204-273-9 | Esaclorobenzene | X |
201-765-5 | Esaclorobutadiene | X |
210-158-9 | Esaclorocicloesano | X |
251-835-4 | Isoproturon | |
231-100-4 | Piombo e Composti | |
231-106-7 | Mercurio e Composti | X |
202-049-5 | Naftalene | |
231-111-14 | Nichel e Composti | |
246-672-0 | Nonilfenolo | X |
203-199-4 | (4-Nonilfenolo) | X |
217-302-5 | Ottilfenolo | |
Non applicabile | (4-(1,1?,3,3?-tetrametilbutil)fenolo) | |
210-172-5 | Pentaclorobenzene | X |
231-152-8 | Pentaclorofenolo | |
Non applicabile | Idrocarburi Policiclici Aromatici | X |
200-028-5 | (Benzo(a)pirene) | X |
205-911-9 | (Benzo(b)fluorantene) | X |
205-883-8 | Benzo(g,h,i)perilene | X |
205-916-6 | (Benzo(k)fluorantene) | X |
205-893-2 | (Indeno(1,2,3cd)pirene) | X |
204-535-2 | Simazina | |
Non applicabile | Tributilstagno(composti) | X |
Non applicabile | (Tributilstagno-catione) | X |
234-413-4 | Triclorobenzeni | |
200-663-8 | Triclorometano(cloroformio) | |
216-428-8 | Trifluralin |
Note alla tabella.
1) Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (Einecs) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (Elincs).
2) Nel caso di gruppi di sostanze (tra parentesi e senza numero) sono indicate, a titolo di parametro indicativo, le singole sostanze tipiche rappresentative. Per questi gruppi di sostanze il parametro indicativo deve essere definito col metodo analitico.
3) Solo pentabromodifenil etere.
4) Questi gruppi di sostanze in genere comprendono un numero consistente di singoli composti. Allo stato attuale non é possibile fornire parametri indicativi appropriati.
5) Il fluorantene é stato iscritto nell’elenco quale indicatore di altri idrocarburi policiclici aromatici più pericolosi.
h) dopo il terzo capoverso della lettera A.3.5. della sezione A
“Stato delle acque superficiali” della parte 2 “Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici” dell’allegato 1 alla parte terza, é aggiunto il seguente:
“In particolare, qualora si verifichi nella colonna d’acqua il superamento dello standard di qualità ambientale per le sostanze dell’elenco di priorità e per le altre sostanze non appartenenti all’elenco di priorità sono applicate le misure necessarie per ripristinare il buono stato del corpo idrico conformemente alle disposizioni vigenti. In tal caso, a condizione che ci siano dati sufficienti a stabilire in maniera affidabile lo stato di qualità dei corpi idrici, il monitoraggio operativo nella colonna d’acqua può essere effettuato con frequenze ridotte, sufficienti per la verifica dell’efficacia delle misure intraprese per ripristinare il buono stato del corpo idrico. La riduzione delle frequenze del monitoraggio non é prevista per i corpi idrici destinati alla produzione di acqua potabile. Fermo restando i contenuti di cui all’allegato 4 , nei Piani di gestione e nei Piani di tutela delle acque sono altresì inserite le informazioni relative alla riduzione delle frequenze del monitoraggio operativo.”;
i) alla nota 2 alla tabella 1/A della lettera A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza é aggiunto il seguente periodo: “Se non altrimenti specificato lo standard di qualità ambientale si applica alla concentrazione totale di tutti gli isomeri.”;
l) la nota 10 della tabella 1/A della lettera A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza é soppressa.».
(1) Il fattore di copertura k é tipicamente compreso nell’intervallo da 2 a 3.
(2) La frazione può essere interpretata come la probabilità di copertura o livello di fiducia dell’intervallo.
(3) Per poter associare uno specifico livello di fiducia all’intervallo definito dall’incertezza estesa é necessario fare ipotesi, esplicite o implicite, sulla distribuzione di probabilità caratterizzata dal risultato della misurazione e dalla sua incertezza tipo composta. Il livello di fiducia che può essere attribuito a questo intervallo può essere conosciuto solo nei limiti entro i quali quelle ipotesi siano giustificate.
(4) Indicare se: lago, fiume, acque marino costiere, acque di transizione.;
(5) Nel caso in cui lo stato chimico non risulti buono a causa di una o più sostanze dell’elenco di priorità e/o delle «altre sostanze» é indicata la concentrazione media annua delle sostanze che determinano tale classificazione. Riportare, ove rilevate ed indipendentemente dallo stato, la concentrazione delle sostanze prioritarie e delle altre sostanze nei sedimenti e nel biota.
(6) Nel caso in cui il corpo idrico risulti classificato in stato ecologico sufficiente a causa del superamento degli standard fissati per uno o più delle altre sostanze non appartenenti all’elenco di priorità é indicata la concentrazione media annua delle sostanze che determinano tale classificazione. Riportare, ove rilevate ed indipendentemente dallo stato, la concentrazione delle sostanze prioritarie e delle altre sostanze nei sedimenti e nel biota.
(7) Per questo parametro il monitoraggio si effettua allorché sarà disponibile il relativo metodo analitico.
Art. 2 – Abrogazioni
1. All’allegato al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in data 18 settembre 2002, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2002, alla parte B (scarichi industriali e da insediamenti produttivi), parte prima del settore 2 (Disciplina degli scarichi), le schede con numerazione da 7 a 26 sono abrogate.
2. Il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 6 novembre 2003, n. 367, é abrogato.
Art. 3 – Disposizioni finanziarie
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. Le autorità pubbliche provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nell’ambito delle proprie attività istituzionali ed utilizzando a tali fini le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 4 – Disposizioni transitorie
1. Ai fini dell’adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, nelle more della costituzione delle autorità di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:
a) le autorità di bacino di rilievo nazionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, provvedono all’aggiornamento dei piani di gestione previsti all’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE. A tale fine dette autorità svolgono funzioni di coordinamento nei confronti delle regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici;
b) le autorità di bacino di rilievo nazionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e le regioni, ciascuna per la parte di territorio di propria competenza, provvedono all’adempimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. Ai fini della predisposizione degli strumenti di pianificazione di cui al predetto decreto legislativo n. 49 del 2010, le autorità di bacino di rilievo nazionale svolgono la funzione di coordinamento nell’ambito del distretto idrografico di appartenenza.
2. Agli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), nel caso di distretti nei quali non é presente alcuna autorità di bacino di rilievo nazionale, provvedono le regioni.
3. L’approvazione di atti di rilevanza distrettuale é effettuata dai comitati istituzionali e tecnici delle autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico a cui gli atti si riferiscono se non già rappresentate nei medesimi comitati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.