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Rifiuti e bonifica siti, modifiche varie al codice ambientale

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2022, n. 213

II D. Leg.vo 23/12/2022, n. 213 (pubblicato suIIa G.U. 01/06/2023, n. 127 e in vigore daI 16/06/2023), ha apportato modifiche varie aI Codice ambientaIe (D. Leg.vo 152/2006), con riferimento aIIa gestione dei rifiuti e degIi imbaIIaggi. Di seguito, si riportano sintetici commenti aIIe modifiche, con i testi degIi articoli deI Codice ambientale coordinati con Ie modifiche (queste ultime riportate in carattere evidenziato). Per iI testo completo e coordinato deI Codice ambientale si faccia riferimento aIIa risorsa online NN8063.

SOMMARIO:

Art. 183 – (Definizioni)
Art. 178-bis – (Responsabilità estesa del produttore)
Art. 178-ter – (Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore)
Art. 182-ter – (Rifiuti organici)
Art. 184-ter – (Cessazione della qualifica di rifiuto)
Art. 185 – (Esclusioni dall’ambito di applicazione)
Art. 188-bis – (Sistema di tracciabilità dei rifiuti)
Art. 190 – (Registro cronologico di carico e scarico)
Art. 193 – (Trasporto dei rifiuti)
Art. 191 – (Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi)
Art. 208 – (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)
Art. 214 – (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l’ammissione alle procedure semplificate)
Art. 214-ter – (Determinazione delle condizioni per l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata)
Art. 218 – (Definizioni)
Art. 219 – (Criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio)
Art. 220 – (Obiettivi di recupero e di riciclaggio)
Art. 221 – (Obblighi dei produttori e degli utilizzatori)
Art. 221-bis – (Sistemi autonomi)
Art. 222 – (Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione)
Art. 223 – (Consorzi)
Art. 224 – (Consorzio nazionale imballaggi)
Art. 225 – (Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)
Art. 205 – (Misure per incrementare la raccolta differenziata)
Art. 230 – (Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture)
Art. 232 – (Rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico)
Art. 237 – (Criteri direttivi dei sistemi di gestione)
Art. 265 – (Disposizioni transitorie)
ALLEGATO D – ELENCO DEI RIFIUTI. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Definizioni
Sono state introdotte modifiche alle definizioni di “rifiuti urbani” e “rifiuti accidentalmente pescati”.

Art. 183 – (Definizioni)
1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
omissis
b-ter) “rifiuti urbani”:
omissis
6-bis. i rifiuti accidentalmente pescati nonché quelli volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.
omissis
b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;
b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, del- la pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso e i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti nell’ambito di attività di impresa;
omissis
d-ter) “rifiuti accidentalmente pescati”: rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca;
Omissis

Responsabilità estesa del produttore
È stato modificato l’art. 178-bis del Codice ambientale, che disciplina la responsabilità estesa del produttore (EPR, acronimo dell’inglese Extended Producer Responsibility), al fine precipuo di escludere la possibilità, in precedenza prevista, di istituire regimi di EPR anche su istanza di parte.
La relazione illustrativa sottolinea che tale esclusione è volta a evitare la costituzione di nuove filiere sulla base di esigenze di singoli produttori, facendo ricadere la responsabilità finanziaria sui consumatori anche per oggetti o sostanze che potrebbero non necessitare di tale tipologia di gestione, come ad esempio per i prodotti alimentari.
Ulteriori modifiche all’art. 178-bis sono finalizzate a chiarire meglio l’ambito di applicazione ed evitare ripetizioni di definizioni già incluse nell’articolo 183 (viene infatti introdotto un rinvio alla definizione di EPR recata dall’art. 183, comma 1, lettera g-bis), nonché di precisare che so- no fatte salve le discipline di EPR previste dalla disciplina degli imballaggi (Titolo II del Codi- ce) e da quella relativa alla gestione di particolari categorie di rifiuti (Titolo III del Codice).
Ulteriori interventi sulla disciplina della responsabilità estesa del produttore sono attuati all’art. 178-ter del Codice ambientale, prevedendo una modifica dei termini previsti per la trasmissione annuale (al Registro nazionale dei produttori, al quale i soggetti sottoposti ad un regime di EPR sono tenuti ad iscriversi), da parte dei sistemi di EPR, di documenti attinenti la gestione (bilancio o rendiconto, relazione sulla gestione, piano specifico di prevenzione e gestione, determina- zione dell’entità del contributo ambientale).
Tali termini, prima fissati tutti al 31 ottobre, sono modificati al fine – come evidenziato nella re- lazione illustrativa – di allinearli a quelli previsti dal Codice per i sistemi di EPR già esistenti. Si vedano ad esempio i termini previsti dall’art. 223 (a sua volta oggetto di modifiche) per i Consorzi relativi agli imballaggi.

Art. 178-bis – (Responsabilità estesa del produttore)
1. AI fine di rafforzare iI riutilizzo, Ia prevenzione, iI riciclaggio e iI recupero dei rifiuti, con uno o più decreti adottati ai sensi deII’articoIo 17, comma 3, deIIa Iegge 23 agosto 1988, n. 400 deI Ministro deII’ambiente e deIIa tutela del territorio e del mare, di concerto con iI Ministero deIIo sviIuppo economico, sentita Ia Conferenza unificata, sono istituitiregimi di responsabilità estesa del produttore di cui aII’articoIo 183, comma 1, Iettera g-bis) del presente decreto. Con iI medesimo decreto sono definiti, per singolo regime di responsabilità estesa del produttore, i requisiti, nel rispetto deII’articoIo 178-ter, e sono altresì determinate Ie misure che includono un sistema di restituzione dei prodotti dopo I’utiIizzo e dei rifiuti derivanti dagIi stessi nonché Ia successiva gestione dei rifiuti, Ia responsabilità finanziaria per tali attività.
2. Sono fatte saIve Ie discipline di responsabilità estesa del produttore di cui al titolo II e al titolo III del presente decreto. La responsabilità estesa del produttore del prodotto è applicabile fatta saIva Ia responsabilità deIIa gestione dei rifiuti di cui aII’articoIo 188, comma 1, e fatta saIva Ia IegisIazione esistente concernente fIussi di rifiuti e prodotti specifici.
Omissis

Art. 178-ter – (Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore)
Omissis
9. I soggetti di cui aI comma 8 trasmettono aI Registro, secondo Ie modalità stabilite con iI decreto di cui aI comma 7: i dati relativi aII’immesso suI mercato nazionale dei propri prodotti e Ie modalità con cui intendono adempiere ai propri obblighi; i sistemi attraverso i quali i produttori adempiono ai propri obblighi, in forma individuaIe e associata, con statuto e annessa documentazione relativa aI proprio progetto; entro iI 31 maggio di ogni anno iI bilancio in caso di sistemi coIIettivi, iI rendiconto deII’attività di gestione in caso di sistemi individuaIi; entro iI 31 maggio di ogni anno una relazione suIIa gestione relativa aII’anno precedente contenente gIi obiettivi raggiunti ovvero Ie ragioni che, eventualmente, impedi scono iI raggiungimento degli obiettivi di recupero e ricicIo previsti e Ie relative soluzioni, Ie modalità di raccolta e di trattamento implementate, Ie voci di costo relative aIIe diverse operazioni di gestione, incIusa Ia prevenzione, i ricavi daIIa commercializzazione dei materiaIi e daI riutiIizzo e Ie entrate da contributo ambientale; entro iI 30 settembre di ogni anno un piano specifico di prevenzione e gestione relativo aII’anno successivo; entro iI 31 maggio di ogni anno I’entità deI contributo ambientale per I’anno successivo dettagliando Ie voci di costo che Io compongono.

Rifiuti inorganici
Sono state introdotte alcune modifiche all’art. 182-ter del Codice ambientale, in materia di rifiuti organici.
Le modifiche riguardano la lettera a) del comma 6, il cui testo precedente stabiliva che i rifiuti anche di imballaggi – aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici – sono raccolti e riciclati assieme a questi ultimi, laddove siano certificati conformi allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili, mediante compostaggio e biodegradazione, o allo standard europeo EN 14995 per gli altri manufatti diversi dagli imballaggi.
Tale testo è stato integrato al fine di precisare che il rinvio alla norma tecnica EN 14995 opera, per i manufatti diversi dagli imballaggi, solo se in materiale plastico, diversamente occorrendo fare riferimento agli standard europei applicabili per gli altri materiali, recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione.
Tale precisazione, secondo la relazione illustrativa, consente l’inclusione anche di altri materiali con le medesime caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità, quali carta e legno.

Art. 182-ter – (Rifiuti organici)
Omissis
6. I rifiuti anche di imballaggi, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici sono raccolti e riciclati assieme a questi ultimi, laddove:
a) siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi o allo standard europeo EN14995 per i manufatti diversi dagli imballaggi se in materiale plastico, recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione;
omissis
Omissis

Relazione ISPRA
Si prevede, con modifica all’art. 184-ter del Codice ambientale, che la relazione che con cadenza annuale l’ISPRA redige sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell’anno, in materia di cessazione della qualifica di rifiuto, è comunicata al Ministero competente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello a cui la relazione si riferisce, invece che entro il 31 dicembre come in precedenza.

Art. 184-ter – (Cessazione della qualifica di rifiuto)
Omissis
3-sexies. Con cadenza annuale, l’ISPRA redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell’anno ai sensi del comma 3-ter e la comunica al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 gennaio.
3-septies. Al fine del rispetto dei princìpi di trasparenza e di pubblicità, è istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate (RECER) concluse ai sensi del presente articolo. Le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l’inizio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data dall’effettiva operatività del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta con la sola comunicazione al registro. Alle attività di cui al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Omissis

Rifiuti da articoli pirotecnici
Sono introdotte modifiche all’art. 185 del Codice ambientale al fine di equiparare ai rifiuti da articoli pirotecnici anche i rifiuti prodotti dai materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo. La relazione illustrativa sottolinea che rientrano in tale ultima tipologia di rifiuti, ad esempio, gli indumenti del personale addetto alla manipolazione e uso di materiale esplosivo.
Detti rifiuti, rientranti nella classificazione contenuta nel Regolamento (UE) n. 1357 del 18/12/2014 alla voce HP 1 “Esplosivo”, devono soggiacere alle particolari norme di settore di cui al D.M. 12/05/2016, n. 101 (Fast Find NN15193).

Art. 185 – (Esclusioni dall’ambito di applicazione)
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
Omissis
e) i materiali esplosivi in disuso, ad eccezione dei rifiuti prodotti dai materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo e dei rifiuti da “articoli pirotecnici”, intendendosi tali i rifiuti prodotti dall’accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario;
Omissis
4-bis. I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso e qualunque tipologia di rifiuto prodotto dai materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui all’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e, in virtù della persistente capacità esplodente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza per le attività di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o all’impianto di trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e recupero o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti in impianti all’uopo autorizzati secondo le disposizioni di pubblica sicurezza.
Omissis

Tracciabilità dei rifiuti
Sono state apportate varie modifiche agli artt. 188-bis, 189, 190 e 193 del Codice ambientale, in coincidenza con l’introduzione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (c.d. “RENTRI”), al quale è stata data attuazione con il D.M. 05/04/2023, n. 59, il cui testo è riportato in questo stesso numero a pag. 512, ed alla cui lettura si rinvia.

Art. 188-bis – (Sistema di tracciabilità dei rifiuti)
1. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti è gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale dei gestori di cui all’articolo 212. Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalità dettate con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il decreto di cui al terzo periodo, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonché le modalità di versamento.
Omissis
3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.
4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l’organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo, consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare:
Omissis
b) le modalità di iscrizione al Registro elettronico nazionale, e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del comma 3- bis, con la previsione di criteri di gradualità per la progressiva iscrizione degli operatori;
c) il funzionamento del Registro elettronico nazionale, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a), comprensivi dei dati di cui all’articolo 193, comma 1, lettera d), relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto;
Omissis
5. Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 sono effettuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi ai sensi del comma 3-bis del presente articolo; negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo. In entrambi i casi la modulistica è scaricabile direttamente dal Registro elettronico nazionale.
6. Al fine di garantire tempestivi adeguamenti dei modelli di cui alla lettera a) del comma 4, in caso di intervenute novità tecniche o operative, gli aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sentiti i Ministri indicati al comma 1 e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
6-bis. L’iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema. Con i decreti di cui ai commi 1 e 2, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonché le modalità di versamento. Agli oneri di funzionamento si provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il contributo annuale, che sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
7. Fino all’entrata in vigore dei modelli contenuti nel decreto previsto al comma 1 continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.

Art. 190 – (Registro cronologico di carico e scarico)
1. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l’obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta o trattata, la natura e l’origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all’articolo 193.
2. ll modello di registro cronologico di carico e scarico è disciplinato con il decreto di cui all’articolo 188- bis, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore dei modelli contenuti nel suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dei registri da parte delle Camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri lVA.
3. Le annotazioni di cui al comma 1, da riportare nel registro cronologico, sono effettuate:
a) per i produttori di rifiuti, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
Omissis
6. Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all’obbligo con una delle seguenti modalità, che sono valide anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all’articolo 189:
Omissis
b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183.
Omissis

Art. 193 – (Trasporto dei rifiuti)
Omissis
3. Fino alla data di entrata in vigore dei modelli contenuti nel decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli uffici dell’Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti. La vidimazione dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.
4. Fino all’emanazione dei modelli contenuti nel decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1, il formulario in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore; una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore. La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall’invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all’invio dello stesso al produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.
5. Fino alla data di entrata in vigore dei modelli contenuti nel decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto è prodotto in format esemplare, conforme al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice copia. La medesima applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l’apposizione del codice univoco su ciascun formulario. Una copia rimane presso il produttore e l’altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. ll trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.
6. Durante la raccolta e il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità a tutte le norme vigenti in materia, comprese, in particolare, le disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose su strada e quelle di pubblica sicurezza.
Omissis

Deroghe al Codice appalti in situazioni di emergenza
Con modifica all’art. 191 del Codice ambientale, si specifica che in caso di situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, con l’emanazione di ordinanze contingibili e urgenti e i poteri sostitutivi, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, non è comunque con- sentito derogare alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici nell’ambito dell’affidamento di servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Art. 191 – (Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi)
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell’Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente. Non è comunque consentito deroga- re alle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici nell’ambito dell’affidamento di servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all’autorità d’ambito di cui all’articolo 201 entro tre giorni dall’emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
Omissis

Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
Il D. Leg.vo 213/2022 è intervenuto con varie modifiche all’art. 208 del Codice ambientale, al fine di:
– ribadire l’esclusione dall’autorizzazione unica regionale per la realizzazione del deposito temporaneo prima della raccolta, come previsto dall’art. 185-bis;
– prevedere l’invio della comunicazione dell’autorizzazione unica regionale al Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (RECER), anziché al Catasto telematico;
– sopprimere la norma sulla riduzione della TARI per l’autocompostaggio e il compostaggio di comunità per i rifiuti organici, in quanto ricollocata, più coerentemente, all’art. 182-ter

Si ricorda che l’art. 185-bis del Codice ambientale dispone, ai fini del trasporto dei rifiuti in un impianto di recupero o smaltimento, il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto di determinate condizioni e senza la necessita di autorizzazione da parte dell’autorità competente. L’art. 184-ter, comma 3-septies (vedi), ha istituito presso il Ministero il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse. Con il D.M. 21/04/2020 (Fast Find NN17372) sono state definite le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro.

Art. 208 – (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)
Omissis
17. Fatti salvi l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all’articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all’articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo prima della raccolta effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 185-bis.
17- bis. L’autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell’amministrazione competente al rilascio della stessa, al registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (RECER), di cui al comma 3-septies dell’articolo 184-ter, interoperabile con il Catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189 e secondo gli standard concordati con ISPRA , accessibile al pubblico, indicando i seguenti elementi identificativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell’impresa autorizzata;
c) sede dell’impianto autorizzato;
d) attività di gestione autorizzata;
e) i rifiuti oggetto dell’attività di gestione;
f) quantità autorizzate;
g) scadenza dell’autorizzazione.
17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma 17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (RECER) secondo standard condivisi.
Omissis

Semplificazioni per il recupero di rifiuti
Il D. Leg.vo 213/2022 è intervenuto sulla disciplina delle procedure semplificate per la gestione di rifiuti, modificando gli artt. 214 e 214-ter del Codice ambientale.
In particolare, si prevede l’invio da parte delle province delle comunicazioni previste per lo svolgimento delle suddette attività al Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (RECER), anziché al Catasto telematico (vedi art. 184-ter, comma 3-septies)
A proposito delle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in forma semplificata, viene introdotto un termine di 90 giorni dalla comunicazione di inizio di tale attività, entro il quale le province ovvero le città metropolitane territorialmente competenti sono obbligate alla verifica del possesso dei requisiti degli operatori impegnati in tali attività; decorso tale termine, l’attività di recupero potrà essere svolta, mentre solo per i rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), l’avvio delle predette attività di recupero è subordinato all’effettuazione di una visita preventiva da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attività.

Art. 214 – (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l’ammissione alle procedure semplificate)
Omissis
9. Le province comunicano al registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (RECER), di cui al comma 3-septies dell’articolo 184-ter e secondo gli standard concordati con ISPRA, accessibile al pubblico, i seguenti elementi identificativi delle imprese iscritte nei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell’impresa;
c) sede dell’impianto;
d) tipologia di rifiuti oggetto dell’attività di gestione;
e) relative quantità;
f) attività di gestione;
g) data di iscrizione nei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3.
Omissis

Art. 214-ter – (Determinazione delle condizioni per l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata)
1. L’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera q), è avviato, a partire dall’entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio attività, entro i quali le province o le città metropolitane territorialmente competenti verificano, secondo le modalità indicate dall’articolo 216, il possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo. Gli esiti delle procedure semplificate avviate per l’inizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo sono comunicati dalle autorità competenti al Ministero della transizione ecologica. Le modalità e la tenuta dei dati oggetto delle suddette comunicazioni sono definite nel decreto di cui al comma 2. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 216, comma 1, in materia di rifiuti elettrici ed elettronici.
Omissis

Gestione degli imballaggi
In tema di gestione degli imballaggi, sono state introdotte varie modifiche agli gli artt. 218, 219, 219-bis, 220, 221, 221-bis, 222, 223, 224 e 225 del Codice ambientale. Si tratta di varie modifiche di coordinamento, nonché finalizzate a rendere coerenti il quadro normativo con la definizione di rifiuti urbani introdotta dal D. Leg.vo 116/2020, nonché modifiche di coordinamento in generale.
Si segnala inoltre:
– l’art. 220, comma 2, ove si prevede che il Consorzio nazionale degli imballaggi acquisisca da tutti i soggetti che operano nel settore i dati relativi al riciclaggio e al recupero e li comunichi annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti. Tali comunicazioni, a segui- to della modifica, “sono” presentate, prevedendo non più la mera facoltà e, consentendo in tal modo di allineare la previsione all’art. 189, comma 3, in tema di Catasto dei rifiuti;
– l’art. 221, del quale vengono riformulati i commi 1 e 4 e vengono abrogati i commi da 5 a 9, concernenti gli adempimenti cui sono tenuti i produttori che non intendono aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi e a un Consorzio per ciascun materiale di imballaggio di cui all’art. 223, anch’esso modificato.

Art. 218 – (Definizioni)
1. Ai fini dell’applicazione del presente titolo si intende per:
Omissis
bb) ritiro: l’operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti urbani di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2, gestita da- gli operatori dei servizi di igiene urbana o simili;
Omissis
1-bis. Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni di “rifiuto”, “regime di responsabilità estesa del produttore”, “gestione dei rifiuti”, “raccolta”, “raccolta differenziata”, “prevenzione”, “riutilizzo”, “tratta- mento”, “recupero”, “riciclaggio” e “smaltimento” di cui all’articolo 183, comma 1, lettere a), g-bis), m), n), o), p), r), s), t), u) e z).
Omissis

Art. 219 – (Criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio)
Omissis
5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, i produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.
Omissis
5.2. Gli obblighi di cui al comma 5 decorrono dal 1° gennaio 2023.
Omissis

Art. 220 – (Obiettivi di recupero e di riciclaggio)
Omissis
2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all’articolo 224 acquisisce da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi e comunica annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, utilizzando il modello unico di dichiarazione di cui all’articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati, riferiti all’anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. Le predette comunicazioni sono presentate dai soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c), per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti ed inviate contestualmente al Consorzio nazionale imballaggi.
I rifiuti di imballaggio esportati fuori dell’Unione sono considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all’allegato E soltanto se i requisiti di cui al presente comma sono soddisfatti e se, in conformità al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, l’esportatore può provare che la spedizione di rifiuti sia conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti di imballaggio al di fuori dell’Unione ha avuto luogo in condizioni sostanzialmente equivalenti agli obblighi previsti al riguardo dalla legislazione europea.
Omissis

Art. 221 – (Obblighi dei produttori e degli utilizzatori)
1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio riferibili ai propri prodotti definiti in proporzione alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale. Ai produttori e agli utilizzatori è attribuita la responsabilità finanziaria o quella finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.
Omissis
4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio ovvero secondo le modalità di cui all’articolo 198, comma 2-bis.
Omissis

Art. 221-bis – (Sistemi autonomi)
1. I produttori che non intendono aderire al Consorzio nazionale imballaggi e ad uno dei consorzi di cui all’articolo 223, presentano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un’istanza di riconoscimento per la costituzione di un sistema autonomo in forma individuale ovvero collettiva, avente personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, retto da uno statuto, conforme ai principi del presente decreto, nonché allo “statuto tipo” di cui all’articolo 223, comma 2.
Omissis
3. Il progetto è redatto secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e contiene:
a) un piano di raccolta che prevede una rete articolata sull’intero territorio nazionale;
b) un piano industriale comprensivo di progetto di fattibilità tecnica ed economica, volto a garantire l’effettivo funzionamento in grado di conseguire gli obiettivi di recupero e di riciclaggio fissati dalle norme europee o dalle norme di settore nazionali. Lo statuto deve essere conforme ai principi di cui alle disposizioni del presente titolo. I proponenti determinano il contributo ambientale secondo le modalità di cui all’articolo 237. Nel progetto sono altresì individuate modalità di gestione idonee a garantire che i commercianti, i distributori, gli utenti finali e i consumatori, siano informati sulle modalità di funzionamento del sistema adottato e sui metodi di raccolta, nonché sul contributo applicato e su ogni altro aspetto per loro rilevante.
Omissis
6. Acquisiti i necessari elementi di valutazione forniti dall’lSPRA e la fidejussione prevista al comma 11, entro centoventi giorni dall’avvio del procedimento, conclusa l’istruttoria amministrativa attestante l’idoneità del progetto, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è riconosciuto il sistema di gestione.
Omissis
7- bis. l produttori che hanno ottenuto il riconoscimento del sistema ai sensi del comma 6, sono tenuti a presentare annualmente al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e al CONAl la documentazione di cui all’articolo 237, comma 6. ll programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all’anno solare successivo, sono inseriti nel programma generale di prevenzione e di gestione di cui all’articolo 225.
Omissis
9. ll Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può revocare il riconoscimento nei casi in cui:
Omissis
d) siano stati violati gli obblighi previsti dall’articolo 237, comma 6.
Omissis
12. Sono fatti salvi i riconoscimenti già operati ai sensi della previgente normativa. Tali sistemi si adeguano alle disposizioni di cui al presente Titolo entro il 5 gennaio 2023.

Art. 222 – (Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione)
Omissis
2. l servizi di cui alla lettera b) sono prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell’effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). l costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura almeno dell’80 per cento. Tali somme sono versate nei bilanci dei Comuni ovvero degli Enti di Governo d’ambito territoriale ottimale, ove costituiti e operanti nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al fine di essere impiegate nel piano economico finanziario relativo alla determinazione della tassa sui rifiuti (TARl).
Omissis
4. Gli Enti di governo d’ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, garantiscono la gestione completa della raccolta differenziata relativa a tutte le categorie di rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), tramite specifici accordi di programma, da sottoscrivere con i sistemi di responsabilità estesa del produttore.
Omissis

Art. 223 – (Consorzi)
Omissis
2. l consorzi di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro e sono retti da uno statuto adottato in conformità ad uno schema tipo, redatto dal Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro delle attività produttive, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro 31 dicembre 2008 conformemente ai principi del presente decreto e, in particolare, a quelli di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Lo statuto adottato da ciascun consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro della transizione ecologica che lo approva nei successivi novanta giorni, con suo provvedimento adottato di concerto con il Ministro delle attività produttive. Ove il Ministro ritenga di non approvare lo statuto trasmesso, per motivi di legittimità o di merito, lo ritrasmette al consorzio richiedente con le relative osservazioni. Nei consigli di amministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e dei recuperatori deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime di imballaggio. Qualora i Consorzi non ottemperino nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. ll decreto ministeriale di approvazione dello statuto dei consorzi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. l consorzi di cui al comma 1 sono tenuti a garantire l’equilibrio della propria gestione finanziaria. A tal fine i mezzi finanziari per il funzionamento dei predetti consorzi derivano dai contributi dei consorziati e dai versamenti effettuati dal Consorzio nazionale imballaggi ai sensi dell’articolo 224, comma 3, lettera h), secondo le modalità indicate dall’articolo 224, comma 8, dai proventi della cessione, nel rispetto dei principi della concorrenza e della corretta gestione ambientale, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ripresi, raccolti o ritirati, nonché da altri eventuali proventi e contributi di consorziati o di terzi.
4. l consorzi di cui al comma 1 sono tenuti a presentare annualmente al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e al CONAl, la documentazione di cui all’articolo 237, comma 6. ll programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all’anno solare successivo sono inseriti nel programma generale di prevenzione e gestione di cui all’articolo 225.

Art. 224 – (Consorzio nazionale imballaggi)
1. Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario coordinamento dell’attività di raccolta differenziata, i produttori e gli utilizzatori, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 221, comma 2, partecipano in forma paritaria al Consorzio nazionale imballaggi, in seguito denominato CONAI, che ha personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro ed è retto da uno statuto adeguato ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Lo statuto adottato è trasmesso entro quindici giorni al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che lo approva con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy. Qualora da parte dei suddetti Ministeri siano formulate motivate osservazioni, il CONAI è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni e, nel caso in cui non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono disposte con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy.
3. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:
Omissis
c) elabora ed aggiorna, valutati i programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221-bis, comma 7-bis e 223, comma 4, il Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui all’articolo 225;
Omissis
e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all’articolo 223, i soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e gli altri operatori economici. Destina, eventualmente, una quota del contributo ambientale CONAI, di cui alla lettera h), ai consorzi, di cui all’articolo 223, che realizzano percentuali di recupero o di riciclo superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui all’Allegato E alla parte quarta del presente decreto. Ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero è in ogni caso ridotta la quota del contributo ambientale ad essi riconosciuto dal Conai;
Omissis
g) organizza, in accordo con le pubbliche amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili ai fini dell’attuazione del Programma generale nonché campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di plastica sull’ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle informazioni di cui all’articolo 219, comma 3, lettere e), f) e g);
h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il corrispettivo per gli oneri di cui all’articolo 221, comma 10, lettera c), nonché gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell’anno precedente per ciascuna tipologia di materiale. A tal fine determina e pone a carico dei consorziati, con le modalità individuate dallo statuto, anche in base alle utilizzazioni e ai criteri di cui al comma 8, il contributo denominato contributo ambientale CONAI;
Omissis
5. Al fine di garantire l’attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni, CONAI ed i sistemi autonomi di cui all’articolo 221, comma, 3 lettere a) e c) promuovono e stipulano un accordo di programma quadro, di cui alla legge 241/90 e successive modificazioni, su base nazionale tra tutti gli operatori del comparto di riferimento, intendendosi i sistemi di responsabilità estesa del produttore operanti, con l’Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), con l’Unione delle province italiane (UPI) o con gli Enti di gestione di Ambito territoriale ottimale. In particolare, tale accordo stabilisce:
1. la copertura dei costi di cui all’articolo 222, commi 1 e 2 del presente decreto legislativo;
2. le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio ai fini delle attività di riciclaggio e di recupero;
3. gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti.
Omissis
8. Il contributo ambientale del Conai, determinato ai sensi dell’articolo 237, comma 4, è utilizzato in via prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico e, in via accesso- ria, per l’organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari. A tali fini, tale contributo è attribuito dal Conai, sulla base di apposite convenzioni, ai soggetti di cui all’articolo 223, in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell’anno precedente e degli introiti derivanti dalla vendita dei rifiuti provenienti dai propri prodotti, nonché da quelli derivanti da eventuali cauzioni di deposito non reclamate, per ciascuna tipologia di materiale. Il CONAI provvede ai mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni con i proventi dell’attività, con i contributi dei consorziati, con altri contributi e proventi di consorziati e di terzi, compresi quelli dei soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c), per le attività svolte in loro favore in adempimento alle prescrizioni di legge e con una quota del contributo ambientale CONAI. Quest’ultima è determinata, nel rispetto dei criteri di contenimento dei costi e di efficienza della gestione, nella misura necessaria a far fronte alle spese derivanti dall’espletamento delle funzioni conferitegli dal presente titolo.
Omissis
12. In caso di mancata stipula dell’accordo di cui al comma 5, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare invita le parti a trovare un’intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali senza esito positivo, provvede direttamente, d’intesa con Ministro dello sviluppo economico, a definire la copertura dei costi di cui al punto 1 del comma 5. L’accordo di cui al comma 5 è sottoscritto, per le specifiche condizioni tecniche ed economiche relative al ritiro dei rifiuti di ciascun materiale d’imballaggio, anche dal competente Consorzio di cui all’articolo 223 e dai competenti sistemi autonomi di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c). Nel caso in cui uno di questi Consorzi non lo sottoscriva e/o non raggiunga le intese necessarie con gli enti locali per il ritiro dei rifiuti d’imballaggio, il Conai subentra nella conclusione delle convenzioni locali al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio previsti dall’articolo 220.
Omissis

Art. 225 – (Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)
1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221-bis, comma 7-bis e 223, comma 4, il CONAI elabora annualmente un Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure per conseguire i seguenti obiettivi:
a) la prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio attraverso modelli di produzione e consumo sostenibili;
a-bis) la progettazione, la fabbricazione e l’uso di imballaggi efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche in termini di durata di vita, scomponibili, riutilizzabili, nonché l’utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione;
a-ter) la promozione della riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e imballaggi, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell’Unione;
b) l’accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili;
c) l’accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non riutilizzabili;
d) il miglioramento delle caratteristiche dell’imballaggio allo scopo di permettere ad esso di sopportare più tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;
e) la realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio.
Omissis
3. Entro il 30 novembre di ogni anno il CONAI trasmette all’Osservatorio nazionale sui rifiuti un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all’anno solare successivo, che sarà inserito nel programma generale di prevenzione e gestione, nonché la relazione generale consuntiva relativa all’anno solare precedente. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del Made in Italy, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l’ANCI si provvede alla approvazione e alle eventuali modificazioni e integrazioni del Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.
Omissis

Raccolta differenziata
Importanti modifiche riguardano l’art. 205 del Codice ambientale, che disciplina le misure per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti, ed in particolare il comma 6-bis, nel quale viene introdotto il divieto di incenerire i rifiuti raccolti in modo differenziato, ad eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente, per i quali l’incenerimento produca il miglior risultato ambientale.
La relazione illustrativa specifica che la modifica in esame recepisce compiutamente l’art. 1, paragrafo 11, della Direttiva 2018/851, il quale stabilisce che gli Stati membri adottano misure in- tese a garantire che i rifiuti che sono stati raccolti separatamente per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio non siano inceneriti, a eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l’incenerimento produca il miglior risultato ambientale.

Art. 205 – (Misure per incrementare la raccolta differenziata)
Omissis
6-bis. I rifiuti raccolti in modo differenziato non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali che ne possano compromettere le operazioni di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di altre operazioni di recupero e non sono inceneriti, ad eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l’incenerimento produca il miglior risultato ambientale conformemente all’articolo 179.
Omissis

Gestione di particolari categorie di rifiuti
Il D. Leg.vo 213/2022 reca modifiche agli artt. 230, 232 e 237 del Codice ambientale, in materia di particolari categorie di rifiuti. In particolare:
– si riduce da 5 anni a 3 anni la durata dell’obbligo di conservazione della valutazione tecnica redatta dal gestore di infrastrutture a rete e di impianti per l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico la cui manutenzione produce rifiuti. Resta fermo che tale valutazione va fatta entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori e che la documentazione relativa alla valutazione deve essere conservata insieme ai registri di carico e scarico. La relazione illustrativa evidenzia che ciò è in linea con l’art. 190 per la conservazione dei registri di carico e scarico, dovendo gli stessi essere conservati unitamente (art. 230);
– si aggiorna il riferimento normativo alla disciplina di carattere nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui di carico, al D. Leg.vo 08/11/2021, n. 197 (art. 232);
– si introducono varie prescrizioni riguardanti i sistemi di gestione che, al fine di migliorare la qualità dell’ambiente e per contribuire alla transizione verso un’economia circolare, adottano misure di prevenzione della produzione di rifiuti, incentivano il riciclaggio, la simbiosi industriale e altre forme di recupero nonché la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti stessi (art. 237).

Art. 230 – (Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture)
Omissis
2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 è eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è con- servata, unitamente ai registri di carico e scarico, per tre anni.
Omissis

Art. 232 – (Rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico)
1. La disciplina di carattere nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui di carico è contenuta nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197.
Omissis

Art. 237 – (Criteri direttivi dei sistemi di gestione)
1. Al fine di migliorare la qualità dell’ambiente e per contribuire alla transizione verso un’economia circolare, i sistemi di gestione adottati favoriscono misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti tenuto conto dell’obsolescenza programmata, nonché a incentivare il riciclaggio, la simbiosi industriale e altre forme di recupero, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti, tenendo conto dei principi di cui all’articolo 178 e dei criteri di cui all’articolo 179 del presente decreto legislativo. I Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto legislativo, già istituiti ovvero riconosciuti ovvero in corso di riconoscimento, operano sull’intero territorio nazionale senza generare distorsioni della concorrenza, curano per conto dei produttori la gestione dei rifiuti provenienti dai prodotti che immettono sul mercato nazionale e dai prodotti importati in condizioni non discriminatorie, in modo da evitare ostacoli al commercio, adempiono ai propri obblighi senza limitare le operazioni di raccolta e di gestione alle aree più proficue.
Omissis
4. Il contributo ambientale, determinato per tipologia, per unità o per peso del prodotto immesso sul mercato nazionale, assicura la copertura dei costi di gestione del rifiuto da esso generato in conformità ai principi di cui all’articolo 178, al netto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai prodotti, nonché da eventuali cauzioni di deposito non reclamate. Esso è modulato, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, tenuto conto della loro durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità, nonché della presenza di sostanze pericolose, garantendo un approccio basato sul ciclo di vita del prodotto e il buon funzionamento del mercato interno.
Omissis
6. Annualmente, entro il 30 settembre, i sistemi di gestione adottati presentano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’ISPRA un programma pluriennale di prevenzione della produzione dei rifiuti e un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all’anno solare successivo, nonché, entro il 31 maggio di ogni anno, un piano specifico di prevenzione relativo all’anno solare precedente, comprensivo della relazione sulla gestione e del bilancio. I documenti contengono le misure atte a conseguire almeno i seguenti obiettivi: la prevenzione della formazione dei rifiuti, attraverso modelli di produzione e consumo sostenibili; la progettazione, la fabbricazione e l’uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata, scomponibili, riparabili, riutilizzabili e aggiornabili, nonché l’utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione; la promozione dell’ecodesign per i prodotti che contengono materie prime critiche onde evitare che tali materie diventino rifiuti; la promozione della riduzione del con- tenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell’Unione; l’accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di riutilizzabili rispetto alla quantità di prodotti non riutilizzabili; l’accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti sottoposti alle operazioni di preparazione per il riutilizzo e riciclabili rispetto alla quantità di rifiuti non sottoposti ad operazioni di preparazione per il riutilizzo e non riciclabili; il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio. La relazione sulla gestione relativa all’anno solare precedente, inoltre, riporta:
a) l’indicazione nominativa degli operatori economici che partecipano al sistema;
b) i dati sui prodotti immessi sul mercato nazionale, sui rifiuti raccolti e trattati, e sui quantitativi recuperati e riciclati;
c) le modalità di determinazione del contributo ambientale;
d) le finalità per le quali è utilizzato il contributo ambientale;
e) l’indicazione delle procedure di selezione dei gestori di rifiuti di filiera, secondo la normativa vigente, nonché dell’elenco degli stessi gestori individuati per area geografica e che operano sull’intero territorio nazionale;
f) le eventuali ragioni che impediscono il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo previsti, con le relative misure e interventi correttivi finalizzati ad assicurare il raggiungimento degli stessi. In presenza di più attività produttive, il centro di costo afferente all’attività di gestione del fine vita del prodotto è evidenziato in una contabilità dedicata, tale da mostrare tutte le componenti di costo associate al contributo ambientale effettivamente sostenute. Eventuali avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale non concorrono alla formazione del reddito. È fatto divieto di distribuire utili e avanzi di esercizio ai consorziati. L’avanzo di gestione proveniente dal contributo ambientale costituisce anticipazione per l’esercizio successivo e ne determina la riduzione del suo importo nel primo esercizio successivo.
Omissis
8. Il contributo ambientale versato in conformità alle disposizioni di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto legislativo ad un sistema collettivo, ovvero ad un consorzio ex lege o ad un sistema alternativo, esclude l’assoggettamento del medesimo bene, e delle materie prime che lo costituiscono, ad altro contributo ambientale previsto dalla parte quarta del presente decreto legislativo. La presente disposizione si applica con efficacia retroattiva.
Omissis

Disposizioni transitorie
Per mezzo di una modifica all’art. 265, comma 2, del Codice, è temporaneamente consentita l’assimilazione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci, anche ai fini della pericolosità, per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare.
Lo scopo della norma è permettere agli operatori del settore di dotarsi delle autorizzazioni necessarie per la gestione dei rifiuti. Per provvedere, gli operatori avranno sino a 180 giorni di tempo dalla data di entrata in vigore della modifica (e quindi dal 16/06/2023).

Art. 265 – (Disposizioni transitorie)
Omissis
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 193-bis e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, al fine di consentire agli operatori del settore di dotarsi delle autorizzazioni necessarie per la gestione dei rifiuti, è ammessa l’assimilazione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci, anche ai fini della pericolosità, per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare, sino al termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
Omissis

Altre modifiche varie di coordinamento o di minore entità
Il D. Leg.vo 213/2022 ha introdotto modifiche, prevalentemente finalizzate ad una maggiore coerenza e ad un migliore coordinamento del quadro normativo, alle seguenti parti del Codice ambientale:
– Art. 182-bis – (Principi di autosufficienza e prossimità), comma 1, lettera a);
– Art. 188 – (Responsabilità della gestione dei rifiuti), comma 5;
– Art. 193-bis – (Trasporto intermodale), comma 2;
– Art. 195 – (Competenze dello Stato), comma 2, lettere a) ed r);
– Art. 197 – (Competenze delle province), comma 1, lettera d);
– Art. 211 – (Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione), comma 1, lettera a);
– Art. 216 – (Operazioni di recupero), comma 8.
Per il testo di tali articoli e per il testo completo e coordinato del Codice ambientale, si rinvia alla risorsa online NN8063.

Elenco dei rifiuti
È oggetto di modifica l’Allegato D (recante l’Elenco dei rifiuti) della Parte IV del Codice ambientale, al fine – rileva la Relazione illustrativa – di allinearne il contenuto alla Decisione 2014/955/UE, consentendo agli operatori la corretta classificazione dei rifiuti.
La modifica in esame comporta l’introduzione della nuova sezione “Classificazione dei rifiuti” articolata in tre sottosezioni: “Definizioni”; “Valutazione e classificazione”; “Elenco dei rifiuti”. La premessa in questione fa seguito al già vigente “Indice. Capitoli dell’elenco”, del quale vengono tuttavia mantenute le sole 20 macroaree, mentre vengono meno i singoli codici relativi alla specifica tipologia di rifiuto afferente a ciascuna macroarea.
Di seguito il testo delle parti in questione

ALLEGATO D – ELENCO DEI RIFIUTI. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Definizioni
Ai fini del presente allegato, si intende per:
1. “sostanza pericolosa”, una sostanza classificata come pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2 a 5 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;
2. “metallo pesante”, qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche nella misura in cui questi sono classificate come pericolose;
3. “policlorodifenili e policlorotrifenili” (PCB), i PCB, conformemente alla definizione di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 96/59/CE del Consiglio;
4. “metalli di transizione”, uno dei metalli seguenti: qualsiasi composto di scandio vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno e tantalio, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche, nella misura in cui questi sono classificati come pericolosi;
5. “stabilizzazione”, i processi che modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi;
6. “solidificazione”, processi che influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi;
7. “rifiuto parzialmente stabilizzato”, un rifiuto che contiene, dopo il processo di stabilizzazione, componenti pericolosi, che non sono stati completamente trasformati in componenti non pericolosi e che potrebbero essere rilasciati nell’ambiente nel breve, medio o lungo periodo.

Valutazione e classificazione

1. Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti.

Nel valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si applicano i criteri di cui all’Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le caratteristiche di pericolo HP 4, HP 6 e HP 8, ai fini della valutazione si applicano i valori soglia per le singole sostanze come indicato nell’Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. Quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo del valore limite di concentrazione. Laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell’Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevalgono i risultati della prova.

2. Classificazione di un rifiuto come pericoloso.
I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell’elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi a meno che non si applichino le esclusioni di cui all’articolo 20 della direttiva 2008/98/CE.
Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni: l’iscrizione di una voce nell’elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a “sostanze pericolose”, è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all’Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 “infettivo” è effettuata conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254; una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell’Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana; i rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1- tricloro-2,2-bis (4- clorofenil) etano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o PCB in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) devono essere classificati come pericolosi; i limiti di concentrazione di cui all’Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati da sostanze pericolose). I residui di leghe che sono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un asterisco (*); se del caso, al momento di stabilire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti si possono prendere in considerazione le seguenti note contenute nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008: 1.1.3.1. Note relative all’identificazione, alla classificazione e all’etichettatura del- le sostanze: note B, D, F, J, L, M, P, Q, R, e U; 1.1.3.2. Note relative alla classificazione e all’etichettatura delle miscele: note 1, 2, 3 e 5; dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un tipo di rifiuti in base a questo metodo, si assegnerà l’adeguata voce di pericolosità o non pericolosità dall’elenco dei rifiuti. Tutte le altre voci dell’elenco armonizzato di rifiuti sono considerate rifiuti non pericolosi.

Elenco dei rifiuti
I diversi tipi di rifiuti inclusi nell’elenco sono definiti specificatamente mediante il codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell’elenco occorre procedere come segue: identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. Occorre rilevare che è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi. Per esempio, un costruttore di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e rivestimento di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione; se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto; se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16; se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all’attività identificata nella prima fase.

Indice. Capitoli dell’elenco
01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali;
02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti;
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone; 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell’industria tessile;
05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone;
06 Rifiuti dei processi chimici inorganici;
07 Rifiuti dei processi chimici organici;
08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa;
09 Rifiuti dell’industria fotografica;
10 Rifiuti provenienti da processi termici;
11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa;
12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica;
13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12); 14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08);
15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti);
16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco;
17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati);
18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico);
19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale;
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.

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