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Prestazione energetica dell’edilizia e efficienza energetica

DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2020, n. 48

Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

Data di pubblicazione del “DL 10/06/2020 n. 48” sulla GU n. 146 del 10gi ugno 2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Sommario:

Premessa
Art. 1 – Finalità e modifiche al titolo del decreto legislativo n. 192 del 2005
Art. 2 – Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativon. 192 del 2005. Finalità
Art. 3 – Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Definizioni
Art. 4 – Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Ambito di intervento
Art. 5 – Introduzione dell’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 192 del 2005. Strategia di ristrutturazione a lungo termine
Art. 6 – Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica
Art. 7 – Modifiche all’articolo 4-ter del decreto legislativo n. 192 del 2005. Strumenti finanziari e superamento delle barriere di mercato
Art. 8 – Introduzione dell’articolo 4-quater del decreto legislativo n. 192 del 2005. Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici
Art. 9 – Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione
Art. 10 – Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva
Art. 11 – Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni
Art. 12 – Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Funzioni delle regioni e degli enti locali
Art. 13 – Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale
Art. 14 – Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Clausola di cedevolezza

Capo II – Modifiche agli allegati al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192
Art. 15 – Modifiche all’allegato A

Capo III – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
Art. 16 – Regolamenti edilizi comunali

Capo IV – Abrogazioni e disposizioni finali
Art. 17 – Abrogazioni
Art. 18 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018, e in particolare l’articolo 23;

Vista la direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, recante regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

Visto il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle

procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

Visto l’articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l’adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2020;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 12 marzo 2020;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2020;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

emana il seguente decreto legislativo

Art. 1 – Finalità e modifiche al titolo del decreto legislativo n. 192 del 2005

1. Il presente decreto attua la direttiva (UE) 2018/844 e promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all’efficacia sotto il profilo dei costi delle azioni previste, ottimizzando il rapporto tra oneri e benefici per la collettività.

2. Il titolo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:

“Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell’edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”.

Art. 2 – Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Finalità

1. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole “migliorare le prestazioni energetiche degli edifici” sono inserite le seguenti: “anche tramite l’applicazione di requisiti minimi alla prestazione di edifici nuovi, nonché edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione ed elementi edilizi o sistemi tecnici per l’edilizia rinnovati o sostituiti”;

b) alla lettera b-bis), dopo le parole “determinare i criteri generali” sono inserite le seguenti: “per il calcolo della prestazione energetica,”;

c) alla lettera b-ter), le parole “effettuare le ispezioni periodiche degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva” sono sostituite dalle seguenti: “definire le modalità di esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e per la preparazione dell’acqua calda sanitaria”;

d) alla lettera f), dopo la parola “ambientale” sono inserite le seguenti: “nel settore degli edifici, definendo le strategie nazionali di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale”;

e) alla lettera h-ter), dopo la parola “promuovere” sono inserite le seguenti: “l’efficienza energetica e”;

f) dopo la lettera h-ter), sono aggiunte le seguenti lettere:

“h-quater) perseguire la conoscenza dettagliata del parco immobiliare nazionale, della sua prestazione energetica e dei suoi consumi, anche attraverso l’implementazione, la valorizzazione ed il collegamento tra le banche dati, mettendo tali informazioni a disposizione dei cittadini, delle imprese e della pubblica amministrazione anche al fine di sviluppare strumenti che incrementino il tasso di riqualificazione energetica degli edifici;

h-quinquies) promuovere la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e definire gli obblighi di integrazione di tali sistemi negli edifici.”.

Art. 3 – Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Definizioni

1. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

“g) “generatore di calore”: la parte di un impianto termico che genera calore utile avvalendosi di uno o più dei seguenti processi:

1) la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia;

2) l’effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica;

3) la cattura di calore dall’aria ambiente, dalla ventilazione dell’aria esausta, dall’acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore;

4) la trasformazione dell’irraggiamento solare in energia termica con impianti solari termici;”;

b) la lettera l-vicies sexies) è sostituita dalla seguente:

“l-vicies sexies) “sistema tecnico per l’edilizia”: apparecchiatura tecnica di un edificio o di un’unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria, l’illuminazione integrata, l’automazione e il controllo, la produzione di energia in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili. Un sistema tecnico può essere suddiviso in più sottosistemi;”;

c) la lettera l-tricies) è sostituita dalla seguente:

“l-tricies) “impianto termico”: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;”;

d) dopo la lettera l-tricies), sono aggiunte le seguenti:

“l-tricies semel) “contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC)”: contratto di cui all’articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successive modificazioni;

l-tricies bis) “microsistema isolato”: il microsistema isolato quale definito dall’articolo 2, punto 27, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

l-tricies ter) “sistema di automazione e controllo dell’edificio (BACS)”: sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficiente sotto il profilo dell’energia dei sistemi tecnici per l’edilizia tramite controlli automatici e facilitando la gestione manuale di tali sistemi;

l-tricies quater) “sistema o impianto di climatizzazione invernale” o “impianto di riscaldamento”: complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell’aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere aumentata;

l-tricies quinquies) “sistemi alternativi ad alta efficienza”: sistemi tecnici per l’edilizia ad alta efficienza tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i sistemi di produzione di energia rinnovabile, la cogenerazione, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, le pompe di calore, i sistemi ibridi e i sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi, nonché il free cooling aerotermico, geotermico o idrotermico.”.

Art. 4 – Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Ambito di intervento

1. All’articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

“b-bis) l’integrazione negli edifici di impianti tecnici per l’edilizia e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici;”;

b) al comma 2-ter, lettera c), dopo la parola “definizione” sono inserite le seguenti:

“di una strategia di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale e”;

c) al comma 2-ter, lettera l), dopo la parola “promozione” sono inserite le seguenti: “dell’efficienza energetica e”;

d) al comma 2-ter, lettera m), dopo le parole “della politica energetica del settore” sono inserite le seguenti: “e all’incremento del tasso di riqualificazione energetica degli edifici tramite maggiori strumenti informativi dedicati ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione”;

e) al comma 3, lettera a), dopo le parole “al comma 3-bis” sono inserite le seguenti: “e al comma 3-bis.1”;

f) al comma 3, dopo la lettera c) è inserita la seguente: c-bis) gli edifici dichiarati inagibili o collabenti;

g) al comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente: “e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, resta fermo in ogni caso quanto previsto in materia di integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici secondo quanto previsto al decreto di cui all’articolo 4, comma 1;”;

h) al comma 3-bis, lettera b), dopo la parola “l’esercizio,” sono inserite le seguenti: “la conduzione, il controllo,” e dopo le parole “degli impianti tecnici, di cui” sono inserite le seguenti: “all’articolo 4, comma 1-ter e”.

Art. 5 – Introduzione dell’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 192 del 2005. Strategia di ristrutturazione a lungo termine

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:

“Articolo 3-bis (Strategia di ristrutturazione a lungo termine). – 1. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata, è adottata, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, la strategia di lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione, efficace in termini di costi, degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. La strategia di ristrutturazione a lungo termine è recepita nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima e comprende:

a) una ricognizione del parco immobiliare nazionale fondata, se del caso, su campionamenti statistici e sulla quota di edifici ristrutturati prevista nel 2020;

b) l’individuazione di approcci alla ristrutturazione efficace in termini di costi in base al tipo di edificio e alla zona climatica, tenendo conto, ove possibile, dei momenti più opportuni, nel ciclo di vita degli edifici, per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, anche valutando l’introduzione di obblighi di ristrutturazione, e promuovendo l’utilizzo di tecniche che implichino maggior uso di elementi prefabbricati e la riduzione del tempo dei lavori di cantiere;

c) una rassegna delle politiche e delle azioni in vigore, nonché delle modifiche rivolte a migliorarne l’efficacia, rivolte:

1) ai segmenti del parco immobiliare nazionale caratterizzati dalle prestazioni peggiori;

2) ad alleviare la povertà energetica;

3) a rimuovere le barriere alla diffusione degli interventi di riqualificazione energetica, quali ad esempio le differenze tra i soggetti titolari di interessi contrapposti sul medesimo immobile;

4) a superare le inefficienze, quali ad esempio i casi in cui agli investimenti sostenuti per la riqualificazione energetica degli edifici non corrispondono adeguati benefici economici, energetici e ambientali;

5) a promuovere le tecnologie intelligenti, ivi comprese quelle che favoriscono l’interconnessione tra edifici;

6) a promuovere le competenze e la formazione nei settori edile e dell’efficienza energetica;

d) la proposta di politiche e azioni, anche di lungo termine, volte a stimolare le ristrutturazioni importanti ed efficaci in termini di costi, valutando la promozione delle ristrutturazioni importanti ottenibili per fasi successive, ad esempio attraverso l’introduzione di un sistema facoltativo di “passaporto” di ristrutturazione degli edifici, tenendo conto delle risultanze dello studio della Commissione europea di cui all’articolo 19-bis della direttiva 2010/31/UE e individuando le modalità per garantire risorse finanziarie adeguate anche attraverso meccanismi che consentano l’utilizzo di agevolazioni fiscali anche qualora gli interventi siano integralmente realizzati e finanziati da società di servizi energetici o altri soggetti finanziatori;

e) la proposta di politiche e azioni, anche di lungo termine, rivolte ad accelerare la riqualificazione energetica di tutti gli edifici pubblici;

f) l’integrazione degli interventi di efficientamento energetico degli edifici con gli interventi per la riduzione del rischio sismico e di incendio, volta ad ottimizzare la sicurezza, i costi di investimento e la durata degli edifici, tramite la proposta di requisiti, anche aggiuntivi rispetto a quelli di cui all’articolo 4, comma 1, numero 3-quinquies), ai fini dell’accesso agli incentivi;

g) una stima affidabile del risparmio energetico atteso, nonché dei benefici in senso lato come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli connessi alla salute, alla sicurezza e alla qualità dell’aria.

2. La strategia di cui al comma 1 prevede la fissazione di obiettivi indicativi periodici per il 2030, il 2040 e il 2050, ivi incluso il raggiungimento di un tasso annuale di ristrutturazione degli edifici, al fine del miglioramento della prestazione energetica, pari almeno al 3%, la definizione di indicatori di progresso misurabili, e specifica il modo in cui il conseguimento di tali obiettivi contribuisce al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica stabiliti nel Piano integrato per l’energia e il clima.

3. Lo schema di strategia di cui al comma 1 è sottoposto, dopo la sua elaborazione, a consultazione pubblica e i risultati di tale consultazione sono inclusi, in forma sintetica, nella versione definitiva della strategia stessa. Durante l’attuazione della strategia sono svolte periodicamente, e in modo inclusivo, delle consultazioni pubbliche per valutare l’aggiornamento del documento.

4. Nei successivi aggiornamenti della strategia di ristrutturazione a lungo termine nell’ambito del Piano integrato per l’energia e il clima, nonché nelle relazioni nazionali intermedie integrate sull’energia e il clima, sono inclusi i dettagli relativi all’attuazione della strategia stessa, ivi comprese le politiche e le azioni in essa previste, i costi sostenuti e i risultati ottenuti.”.

Art. 6 – Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica

1. All’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), le parole “ai paragrafi 1 e 2” sono soppresse; le parole “dell’allegato” sono sostituite dalle seguenti: “all’allegato”; le parole “del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010” sono sostituite dalle seguenti: “e successive modificazioni”; dopo le parole “criteri generali” sono inserite le seguenti: “, oltre a quelli già esplicitati nel suddetto allegato I”;

2) alla lettera b), dopo il numero 3, sono aggiunti i seguenti:

“3-bis) in fase di progettazione per la realizzazione di nuovi edifici o per la ristrutturazione importante degli edifici esistenti, si tiene conto della fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili;

3-ter) i nuovi edifici e gli edifici esistenti, in occasione della sostituzione del generatore di calore, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, sono dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell’unità immobiliare;

3-quater) nel caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per l’edilizia, i requisiti minimi comprendono il rendimento energetico globale, assicurano la corretta installazione e il corretto dimensionamento e prevedono inoltre adeguati sistemi di regolazione e controllo, eventualmente differenziandoli per i casi di installazione in edifici nuovi o esistenti;

3-quinquies) per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, i requisiti rispettano i parametri del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all’attività sismica;

3-sexies) ove tecnicamente ed economicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, sono dotati di sistemi di automazione e controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 4, e all’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/31/UE, e successive modificazioni;”;

b) il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:

“1-bis. Negli edifici di nuova costruzione, negli edifici sottoposti a ristrutturazione importante e negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto sono rispettati i seguenti criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici:

a) negli edifici non residenziali di nuova costruzione e negli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati di più di dieci posti auto, sono installati:

1) almeno un punto di ricarica ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE;

2) infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto ogni cinque, al fine di consentire anche in una fase successiva di installare ulteriori punti di ricarica per veicoli elettrici;

b) l’obbligo di cui alla lettera a) si applica qualora:

1) il parcheggio sia situato all’interno dell’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell’edificio; o

2) il parcheggio sia adiacente all’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio;

c) entro il 1° gennaio 2025, negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto, è installato almeno un punto di ricarica ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE;

d) negli edifici residenziali di nuova costruzione e negli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati di più di dieci posti auto, sono installate, in ogni posto auto, infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, al fine di consentire anche in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE;

e) l’obbligo di cui alla lettera d) si applica qualora:

1) il parcheggio è situato all’interno dell’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell’edificio; o

2) il parcheggio è adiacente all’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio;

f) le disposizioni di cui alle lettere da a) a e) non si applicano nel caso in cui:

1) l’obbligo insista su edifici di proprietà di piccole e medie imprese, quali definite al titolo I dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, e da esse occupati;

2) con riguardo esclusivo alle lettere a) e d), siano state presentate domande di permesso a costruire o domande equivalenti entro il 10 marzo 2021;

3) le infrastrutture di canalizzazione necessarie si basino su microsistemi isolati e ciò comporti problemi sostanziali per il funzionamento del sistema locale di energia e comprometta la stabilità della rete locale;

4) il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superi il 7% del costo totale della ristrutturazione importante dell’edificio;

5) l’obbligo insista su edifici pubblici che già rispettino requisiti comparabili conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE.

1-ter. I decreti di cui al comma 1 definiscono le modalità attuative degli obblighi di cui al comma 1-bis, nonché le caratteristiche tecniche dei punti di ricarica e delle infrastrutture di canalizzazione, tenendo conto del rapporto tra costi e benefici per il destinatario dell’obbligo e inoltre definiscono:

a) le modalità con cui sono raccolti i dati relativi ai punti di ricarica installati, con particolare riferimento a quelli accessibili al pubblico, al fine di favorirne e promuoverne l’utilizzo da parte della collettività, anche sfruttando la Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;

b) misure volte a favorire la semplificazione dell’installazione di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali nuovi ed esistenti e il superamento di eventuali ostacoli normativi, anche relativi a procedure di autorizzazione e di approvazione;

c) misure per la promozione della mobilità dolce e verde e la pianificazione urbana.

1-quater. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisita l’intesa della Conferenza unificata, sono aggiornati, in relazione all’articolo 17 della direttiva 2010/31/UE, e successive modificazioni, i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l’attestazione della prestazione energetica degli edifici.

1-quinquies. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisita l’intesa della Conferenza unificata, sono armonizzate nonché aggiornate, anche ai sensi di quanto previsto dagli articoli 14 e 15 della direttiva 2010/31/UE, come modificati dall’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/844, le modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, nonché le disposizioni in materia di requisiti, soggetti responsabili e criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi. Il decreto di cui al presente comma tiene conto dei seguenti criteri e contenuti:

1) le disposizioni introdotte tengono conto della necessità di ottimizzare il rapporto tra costi e benefici per la collettività;

2) le disposizioni introdotte tengono conto della necessità di semplificare l’attività di ispezione degli impianti termici di piccola taglia, anche ai fini di identificare la soglia di potenza, comunque non superiore a 70 kW, al di sotto della quale non è prevista attività ispettiva ai fini del controllo dell’efficienza energetica, la soglia di potenza al di sotto della quale è sufficiente l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile, nonché la soglia di potenza al di sopra della quale è obbligatoria l’ispezione periodica delle parti accessibili dell’impianto;

3) le disposizioni introdotte sono differenziate, se del caso, in base alla tipologia di vettore energetico utilizzato per l’alimentazione dell’impianto termico, fornendo indicazioni puntuali per quanto riguarda gli impianti alimentati da biomassa;

4) sono individuati i casi in cui, in sede di ispezione, è obbligatorio consentire l’accesso all’impianto termico per controllarne le caratteristiche e le condizioni di normale funzionamento, anche attraverso i residui del prodotto della combustione;

5) sono definite le modalità per l’integrazione delle informazioni sul controllo, sulla manutenzione, sull’accertamento e sull’ispezione degli impianti termici degli edifici con quelle presenti nel catasto degli attestati di prestazione energetica di cui all’articolo 6, comma 12, lettera d).”;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Al fine di adeguare la metodologia di calcolo di cui al comma 1, lettera a), alle norme tecniche di cui all’allegato I, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE, e successive modificazioni, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia

e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), in collaborazione con il Comitato Termotecnico italiano (CTI), predispone e sottopone al Ministero dello sviluppo economico uno studio che evidenzi l’impatto energetico, economico e amministrativo conseguente al suddetto adeguamento.”.

Art. 7 – Modifiche all’articolo 4-ter del decreto legislativo n. 192 del 2005. Strumenti finanziari e superamento delle barriere di mercato

1. All’articolo 4-ter del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. Gli incentivi di cui al comma 1, qualora siano volti a migliorare l’efficienza energetica in occasione della ristrutturazione degli edifici, sono commisurati ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti. Gli strumenti di incentivazione favoriscono inoltre la sinergia tra i fondi nazionali e i fondi strutturali europei. Il monitoraggio dei risparmi energetici perseguiti o conseguiti, è effettuato dalla medesima autorità che concede l’incentivo, tenendo conto di almeno uno dei seguenti criteri:

1) la prestazione energetica dell’apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione;

2) i valori standard per il calcolo dei risparmi energetici negli edifici;

3) il confronto degli attestati di prestazione energetica rilasciati prima e dopo la ristrutturazione;

4) una diagnosi energetica;

5) un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato che indichi il miglioramento della prestazione energetica.

1-ter. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti degli operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia, tenendo conto della necessità di garantire l’adeguata competenza degli operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia, considerando tra l’altro il livello di formazione professionale, conseguito anche attraverso corsi specialistici e certificazioni. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi a condizione che i predetti sistemi siano installati da un operatore in possesso dei requisiti prescritti.”;

b) al comma 3, le parole: “, sulla base del modello contrattuale previsto all’articolo 7, comma 12, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013” sono soppresse;

c) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“4-bis. Al fine di sostenere la mobilitazione degli investimenti per la riqualificazione energetica necessaria a conseguire gli obiettivi indicativi di cui all’articolo 3-bis, e sfruttando le potenzialità del Portale Nazionale di cui all’articolo 4-quater, l’ENEA e il Gestore Servizi Energetici S.p.a. (GSE) predispongono congiuntamente, e trasmettono al Ministero dello sviluppo economico e alla Conferenza Unificata, ognuno avvalendosi delle proprie competenze, un rapporto contenente proposte finalizzate a:

1) aggregare i progetti, anche mediante la promozione di piattaforme, gruppi di investimento e consorzi di piccole e medie imprese, per consentire l’accesso degli investitori, nonché lo sviluppo di soluzioni standard differenziate in base al tipo di potenziali clienti;

2) ridurre il rischio percepito dagli investitori privati, nelle operazioni di finanziamento degli interventi di efficienza energetica negli edifici;

3) ottimizzare, in collaborazione con i Comuni, l’utilizzo degli strumenti pubblici di promozione degli interventi di efficienza energetica negli edifici, con l’obiettivo di stimolare investimenti privati supplementari o superare le inefficienze del mercato;

4) orientare gli investimenti privati verso la riqualificazione energetica del parco immobiliare pubblico, anche attraverso lo sviluppo del mercato dei servizi energetici e la diffusione dell’adozione di contratti EPC;

5) fornire, in collaborazione con i Comuni, strumenti e servizi di consulenza accessibili e trasparenti, come sportelli unici a supporto dei consumatori, denominati “one-stop-shop”, in materia di ristrutturazioni edilizie e di strumenti finanziari per l’efficienza energetica negli edifici.”.

Art. 8 – Introduzione dell’articolo 4-quater del decreto legislativo n. 192 del 2005. Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici

1. Dopo l’articolo 4-ter del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è inserito il seguente:

“Articolo 4-quater (Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici).

1. È istituito, presso ENEA, il Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, con lo scopo di fornire ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione informazioni sulla prestazione energetica degli edifici, sulle migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi, sugli strumenti di promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici, ivi compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili, e sugli attestati di prestazione energetica.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 4, ENEA istituisce uno sportello unico finalizzato a fornire assistenza ed ogni informazione utile:

a) ai cittadini e alle imprese relativamente: alla mappatura energetica degli edifici, alla conformità alla normativa di settore, alla valutazione del potenziale di efficientamento e alla selezione delle priorità di intervento, ivi compresi i piani di riqualificazione per fasi successive, alla selezione degli strumenti di promozione più adeguati allo scopo, alla formazione delle competenze professionali;

b) alla pubblica amministrazione relativamente: alla mappatura energetica degli edifici, alla conformità alla normativa di settore, alla valutazione del potenziale di efficientamento e alla selezione delle priorità di intervento, ivi compresi i piani di riqualificazione per fasi successive, alla selezione degli strumenti di promozione più adeguati allo scopo, anche tramite l’utilizzo dei contratti EPC, alla formazione delle competenze tecniche.

3. Le attività di cui al comma 1 sono fornite a seguito dell’acquisizione e dell’elaborazione, da parte del Portale, delle informazioni di cui al comma 4 relative alla consistenza del parco immobiliare nazionale, alla sua prestazione energetica e ai suoi consumi energetici, nonché agli interventi già eseguiti di riqualificazione energetica degli edifici.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita la Conferenza Unificata, individua, con apposito decreto, le modalità di funzionamento del portale di cui al comma 1, sia in termini di erogazione del servizio che di gestione dei flussi informativi, oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate, per le quali risulti prioritario il ricorso a dati organizzati dei catasti regionali, laddove esistenti, che alimentino il portale nazionale mediante meccanismi di interoperabilità tra i sistemi, per assicurare un celere e compiuto afflusso per via telematica dei dati presenti:

a) nel catasto degli attestati di prestazione energetica di cui all’articolo 6, comma 12, lettera d), ivi comprese le informazioni sugli impianti termici;

b) nella banca dati di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2018, n. 110, recante “Modalità di gestione dei flussi informativi alla banca dati istituita presso

il Gestore Servizi Energetici GSE S.p.a. relativa agli incentivi nei settori dell’efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili”;

c) nel database “Progetto Patrimonio della PA”, ai sensi dell’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

d) nel Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), relativi alle sole informazioni di spesa per i consumi energetici, di cui all’articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all’articolo 14, commi da 6 a 11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

e) nel Sistema informatico integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e relativi alle utenze intestate agli utenti privati e alle Pubbliche amministrazioni, previa stipula di un protocollo d’intesa tra l’ENEA e l’Acquirente Unico S.p.A., sentiti l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente e il Garante per la protezione dei dati personali.

5. Il portale di cui al comma 1 è alimentato da ogni altra informazione relativa alla consistenza del parco immobiliare, ai consumi energetici e agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici, già in possesso della pubblica amministrazione, nonché dai dati relativi all’adozione di contratti EPC per gli edifici della pubblica amministrazione stessa, ove disponibili, dei quali tiene apposito registro.

6. Il portale di cui al comma 1 fornisce supporto e ogni informazione utile al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, previa richiesta, alla Conferenza Unificata, necessari ad assicurare il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di efficienza energetica e integrazione delle energie rinnovabili negli edifici, per l’elaborazione delle strategie e dei programmi di promozione in materia di efficienza energetica negli edifici, nonché per le attività di cui all’articolo 10, comma 2.

7. Il portale di cui al comma 1 fornisce, per finalità statistiche e di studio, anche in forma aggregata e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, i dati e le elaborazioni realizzate secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 4. Inoltre, rende disponibili anche ai singoli proprietari degli immobili i dati del sistema informativo di cui all’articolo 6, comma 12, lettera d), confluiti nel portale.”.

2. All’attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall’articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9 – Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione

1. All’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall’obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L’Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, alla regione o provincia autonoma competente per l’accertamento e la contestazione della violazione.”;

b) al comma 5, dopo le parole “previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75”, sono inserite le seguenti: “e dalle disposizioni del decreto di cui all’articolo 4, comma 1-quater”;

c) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

“10-bis. Quando un sistema tecnico per l’edilizia è installato, sostituito o migliorato, è analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell’intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell’edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. In tali casi, ove ricorra quanto previsto al comma 5, è rilasciato un nuovo attestato di prestazione energetica.”;

d) al comma 12, lettera b), dopo il numero 8) è inserito il seguente:

“8-bis) la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell’immobile o un suo delegato;”;

e) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

“12-bis. Il sistema informativo di cui al comma 12, lettera d), consente la raccolta dei dati relativi al consumo di energia degli edifici pubblici e privati, misurato o calcolato, per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità del presente articolo.”.

Art. 10 – Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva

1. All’articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo la parola “Esercizio” sono inserite le seguenti: “, conduzione, controllo, ispezione”, e dopo la parola “estiva” sono aggiunte le seguenti: “, e per la preparazione dell’acqua calda sanitaria”;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Ai fini dell’esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, nonché in materia di requisiti

professionali e di criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 1- quater e 1-quinquies.”.

Art. 11 – Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni

1. All’articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole “concessione edilizia” sono sostituite dalle seguenti: “acquisizione del titolo abilitativo”; il quarto periodo è abrogato;

b) al comma 1-bis, dopo le parole “nell’ambito della relazione di cui al comma 1 è prevista una valutazione” sono inserite le seguenti: “, da effettuarsi in fase di progettazione,”.

Art. 12 – Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Funzioni delle regioni e degli enti locali

1. All’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole “dai decreti di cui all’articolo 4, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “dal presente decreto e dai relativi decreti attuativi”;

b) al comma 3:

1) all’alinea, le parole “di climatizzazione” sono sostituite dalla seguente: “termici”;

2) alla lettera c), le parole “di cui all’articolo 4, comma 1-bis” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 6, comma 12, come modificato secondo le modalità individuate ai sensi dell’articolo 4, comma 1-quinquies, n. 5)”;

c) al comma 3-bis:

1) alla lettera c), le parole “certificazione energetica” sono sostituite dalle seguenti: “attestazione della prestazione energetica degli edifici”;

2) alla lettera f), le parole “, o in occasione delle attività ispettive di cui all’allegato L, comma 16” sono soppresse;

d) al comma 5-quinquies:

1) all’alinea, dopo le parole “dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e 16 aprile 2013, n. 75,” sono inserite le seguenti: “e dai decreti di cui all’articolo 4,”;

2) alla lettera b), dopo le parole “e degli attestati emessi” sono inserite le seguenti: “mediante attività di accertamento documentale e ispezione in sito, tenendo conto dei criteri di cui all’allegato II della direttiva 2010/31/UE e successive modificazioni;”

3) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

“b-bis) avviare programmi di verifica del rispetto dei requisiti definiti con i provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 1, e del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1-bis, i cui risultati sono comunicati, a fini statistici, al Ministero dello sviluppo economico.”.

Art. 13 – Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale

1. All’articolo 10 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il Ministero dello sviluppo economico promuove forme di monitoraggio in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza ed anche avvalendosi di accordi con enti tecnico-scientifici e agenzie, pubblici e privati, nonché del portale di cui all’articolo 4-quater, al fine di rilevare il grado di attuazione del presente decreto, valutando i risultati conseguiti e proponendo eventuali interventi di adeguamento normativo.”.

Art. 14 – Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Clausola di cedevolezza

1. All’articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, comma 1, dopo le parole “direttiva 2010/31/UE” sono inserite le seguenti: “, come modificata dalla direttiva 2018/844/UE,”.

Capo II – Modifiche agli allegati al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192

Art. 15 – Modifiche all’allegato A

1. All’allegato A, punto 47, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo la lettera d) è inserita la seguente: “e) sono ricompresi nei servizi energetici degli edifici anche i sistemi di ventilazione e i sistemi di automazione e controllo;”.

Capo III – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Art. 16 – Regolamenti edilizi comunali

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i comuni adeguano il regolamento di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, prevedendo, con decorrenza dal medesimo termine, che, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, sia obbligatoriamente previsto, per gli edifici sia ad uso residenziale che ad uso diverso da quello residenziale, di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e successive modificazioni, che siano rispettati i criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, di cui all’articolo 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, modificato dall’articolo 6 del presente decreto.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime,

provvedono ai sensi dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche.

4. All’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono abrogati.

Capo IV – Abrogazioni e disposizioni finali

Art. 17 – Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, di

seguito indicate:

a) articolo 3, commi 1 e 2;

b) articolo 4-ter, comma 2;

c) articolo 6, comma 6-bis;

d) articolo 10, comma 3;

e) articolo 11;

f) articolo 13, comma 3.

2. All’articolo 4 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati.

3. L’articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è abrogato.

4. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74.

Art. 18 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Nei successivi aggiornamenti del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, recante “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765”, si tiene conto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e della necessità di promuovere l’efficienza energetica e il miglioramento della prestazione energetica degli edifici.

2. All’attuazione del presente decreto, fatte salve le coperture finanziare espressamente previste per l’attuazione dell’articolo 8, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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