Bonifica di siti contaminati – Funzioni comunali
Regione lombadia
MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI DI INDIRIZZO, COORDINAMENTO, CONTROLLO E SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AI COMUNI
Premessa
In attuazione del d.l. n. 104/2023, come convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2013 n. 136, la Regione Lombardia ha approvato la Legge Regionale del 10 ottobre 2023, n. 3, “Conferimento ai comuni di funzioni in materia di bonifica di siti contaminati”, che conferisce ai Comuni “le funzioni amministrative relative alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza, nonché alle misure di riparazione e di ripristino ambientale di siti contaminati che ricadono nell’ambito del territorio di un solo Comune e disciplina i poteri regionali di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni conferite, nonché il supporto tecnico-amministrativo e l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte della medesima Regione”.
L’art. 3, comma 3, della l.r. n. 3/2023 prevede che “la Giunta regionale specifica le modalità attraverso le quali sono esercitate le funzioni di indirizzo, coordinamento, controllo e supporto tecnico-amministrativo, di cui all’articolo 2, secondo i criteri ivi previsti, con deliberazioni da approvare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Il presente atto, parte integrante della citata deliberazione della Giunta regionale, detta le modalità attraverso le quali esercitare le funzioni di indirizzo, coordinamento, controllo e supporto tecnico-amministrativo degli enti locali ad opera di Regione.
1. PREMESSA: Strumentazione tecnica di ausilio per l’esercizio delle funzioni regionali.
AGISCO – Portale dei Siti Contaminati (PSC) I poteri regionali di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni conferite in materia di bonifica dei suoli, così come disciplinati dalla presente deliberazione regionale, si esplicano anche mediante il supporto di specifiche banche dati utilizzate dall’amministrazione regionale.
In particolare, la banca dati AGISCO (acronimo di “Anagrafe e Gestione Integrata dei Siti Contaminati”) costituisce lo strumento informatico principale per la gestione dei procedimenti di bonifica a livello di indirizzo e controllo regionale e, al contempo, garantirà una gestione dei dati e dei procedimenti di bonifica da parte di tutti gli enti coinvolti.
Attraverso di essa è possibile all’amministrazione regionale: ▪ censire i procedimenti di indagine preliminare, caratterizzazione e bonifica; ▪ localizzare (e, in alcuni casi, mappare) le aree sottoposte ad indagine preliminare e i siti oggetto di procedimento di bonifica; ▪ registrare le principali informazioni tecniche e amministrative per ciascun sito.
Le attività di indirizzo, coordinamento e controllo, pertanto, devono sfruttare le funzionalità del software al fine di: 1 31 GENNAIO 2024 Bollettino Ufficiale– 137 Serie Ordinaria n. 7 – Lunedì 12 febbraio 2024 ▪ coordinare l’attività dei soggetti pubblici e privati coinvolti nelle procedure operative e amministrative di bonifica, in particolare quella delle amministrazioni comunali che svolgono la funzione di Autorità Competente per la maggior parte dei procedimenti di bonifica; ▪ creare uno strumento condiviso, partecipato, aggiornato e completo per la gestione dell’informazione; ▪ efficientare il modello previsto dalla DGR 2838/2006, “Modalità applicative del Titolo V, Bonifica dei Siti Contaminati, della Parte IV del D.Lgs 152/2006”, sulla trasmissione dei dati, informatizzando la modulistica in modo da permettere il riversamento automatico in banca dati dell’informazione comunicata; ▪ promuovere e diffondere le conoscenze sullo stato di qualità ambientale dei suoli e delle acque sotterranee, anche favorendo la riqualificazione e la rigenerazione delle aree dismesse e degradate nell’ottica dell’economia circolare.
–Lettera a) dell’articolo 2, comma 5
–Lettera b) dell’articolo 2, comma 5
–Lettera c) dell’articolo 2, comma 5
Articolo 2 comma 1, 2 e 3
Disciplina dell’esercizio delle funzioni – Articolo 2, commi 1, 2 e 3 della l.r. 3/2023 Funzioni di indirizzo e coordinamento sull’esercizio delle funzioni conferite.
Come specificato ai commi 2 e 3 dell’art. 2 della l. r. n. 3/2023, i poteri di indirizzo e il coordinamento sull’esercizio delle funzioni conferite ai Comuni sono esercitati da Regione Lombardia in ossequio ai criteri di efficacia e di efficienza, tenendo conto delle diverse realtà territoriali, della differente capacità organizzativa di ciascun Comune, nonché della complessità degli adempimenti tecnico-amministrativi degli specifici interventi portati.
Con specifico riferimento alle funzioni indicate all’art. 3, comma 3, lett. a), b), c), d), e), g) esse devono essere svolte nel rispetto degli obiettivi e dei criteri tecnici-amministrativi che Regione ha già stabilito con il Piano Regionale delle bonifiche, di cui all’articolo 199, comma 6, del DLGS 152/2006 ed articolo 19 della l.r. n. 26/2003.
Nello specifico, il Programma Regionale di Bonifica delle aree inquinate (PRB), approvato con DGR. N. XI 6408 del 23/05/2022 fornisce e indica le linee di azione da adottare per gli interventi di bonifica a livello regionale, definendo le priorità di intervento regionali sui siti inquinati e potenzialmente inquinati sulla base della valutazione del rischio relativo, effettuando una ricognizione dei finanziamenti concessi e definendo una prima stima degli oneri necessari per la bonifica delle aree.
Nel Piano Regionale delle bonifiche vengono, altresì, definiti i siti contaminati e potenzialmente contaminati con le priorità di intervento e le azioni di supporto ai soggetti coinvolti, idonee a fornire gli indirizzi in materia di bonifiche.
Sulla base dell’analisi dello stato di fatto e delle problematiche di carattere operativo e amministrativo riscontrate nell’attuazione della precedente programmazione, il Programma regionale di bonifica determina le azioni per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1. Definizione delle priorità di intervento regionali e gestione efficace dei procedimenti di bonifica sul territorio;
2. Rigenerazione delle aree contaminate dismesse, sottoutilizzate e degradate;
3. Miglioramento della gestione dei rifiuti prodotti nel corso degli interventi di bonifica/sostenibilità degli interventi di bonifica;
4. Prevenzione della contaminazione;
5. Tutela delle acque sotterranee dall’inquinamento;
6. Valori di fondo dei suoli.
Con particolare riferimento alle amministrazioni comunali di ridotte dimensioni l’azione regionale di indirizzo e coordinamento si esplica anche attraverso l’azione di accompagnamento e supporto svolta dagli Enti regionali, in particolare per il tramite dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) della Lombardia e ARIA SpA in qualità di centrale di committenza (cfr. paragrafo 5).
Per quanto riguarda i procedimenti di bonifica di competenza comunale che ricadano in areali interessati da plume di contaminazione e inquinamento diffuso, l’azione di coordinamento di Regione è svolta nel rispetto dei criteri e della disciplina prevista dal Programma Regionale di Bonifica.
Con riferimento, invece, alle funzioni di indirizzo indicate all’art. 3, comma 3, lett. h), della l.r. n. 3/2023, la Giunta regionale con propria deliberazione n. 2744 del 5 giugno 2006 ha definito le indicazioni operative per la gestione delle garanzie finanziarie per l’esecuzione degli interventi di bonifica (cauzioni/fidejussioni), per consentire il corretto svolgimento delle procedure e delle attività di messa in sicurezza dei siti contaminati.
Per quanto attiene, infine, agli indirizzi riguardanti i criteri per la redazione dei progetti, di cui all’art. 3, comma 3, lett. i), tale azione sarà coordinata da Regione nell’ambito del Tavolo permanente di confronto con gli Enti (Province e Città Metropolitana, ANCI e ARPA) finalizzato a garantire il coordinamento e l’armonizzazione delle procedure sul territorio e a elaborare proposte regolamentari e criteri/linee guida in materia di bonifiche.
Le proposte di criteri e indirizzi in materia di bonifica potranno essere anche presentate ed elaborate nel tavolo tematico relativo alle bonifiche, istituto nell’ambito dell’Osservatorio Economia Circolare (cfr. paragrafo 4).
Per quanto attiene i criteri della redazione dei progetti, infine, Regione Lombardia procederà ad acquisire – e a valorizzare – il contributo tecnico e scientifico degli Ordini professionali e dei principali istituti di ricerca, nonché degli Uffici comunali più competenti in materia.
Articolo 2, comma 4
La Regione effettua il controllo sull’esercizio delle funzioni conferite a livello comunale in base alla diversa complessità tecnico-amministrativa dei procedimenti di bonifica da effettuare e in base ai criteri di priorità di intervento stabiliti dalla pianificazione in materia di bonifica dei siti contaminati di cui all’articolo 199, comma 6, del d.lgs. 152/2006 e all’articolo 19 della l.r. 26/2003.
I poteri di controllo si esplicano mediante tre azioni:
a) la raccolta dei dati sui procedimenti in materia di bonifica;
b) l’attività periodica di relazione; c) verifica a campione.
I Comuni devono presentare alla Direzione Ambiente e Clima di Regione Lombardia – entro e non oltre il mese di gennaio di ogni anno una relazione dei precedenti procedimenti in corso nell’anno precedente, inerente i siti da bonificare di competenza e le eventuali criticità amministrative, tecniche e procedurali che sono emerse.
Per facilitare tale attività, i Comuni dovranno utilizzare il facsimile contenuto nell’Allegato II della Deliberazione.
Con specifico riferimento agli interventi prioritari, ARPA e ARIA (Task Force Bonifiche), in collaborazione con Regione Lombardia (di cui all’art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRB e DGR n. XI/6070 del 07.03.2022), svolgeranno c/o le amministrazioni comunali:
a) verifiche in loco, con particolare riferimento all’adeguamento degli strumenti urbanistici di cui ai commi 11 e 15bis dell’art. 21 della l.r. 26/2003 ;
b) specifici approfondimenti documentali;
c) interviste e incontri con i RUP e i tecnici comunali se necessario a favorire o accelerare la conclusione dei procedimenti.
Per “interventi prioritari” devono intendersi quei procedimenti individuati i nel Programma Regionale di Bonifica delle Aree Contaminate (PRB), e da eventuali sopravvenute situazioni di criticità e rischio nel frattempo manifestatesi con particolare riferimento a:
• siti contaminati o potenzialmente contaminati di proprietà o gestione regionale;
• siti con procedimento di bonifica di competenza regionale ai sensi della L.R. 30/2006 o di competenza nazionale ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. 152/2006;
• siti contaminati o potenzialmente contaminati oggetto di procedura di infrazione comunitaria;
• siti contaminati con interventi di bonifica/messa in sicurezza operativa avviati, qualora a seguito dell’abbandono da parte del soggetto obbligato o interessato sia necessario assicurare continuità agli interventi;
• siti contaminati o potenzialmente contaminati con interventi di messa in sicurezza di emergenza delle acque sotterranee in atto o da attuare;
• siti contaminati che ricadano negli areali ad inquinamento diffuso perimetrati con deliberazione di giunta regionale di approvazione delle misure di gestione dell’inquinamento diffuso;
• siti contaminati e potenzialmente contaminati inclusi in aree oggetto di piani per grandi eventi di interesse internazionale, nazionale e regionale;
• Siti orfani ai sensi del D.M. 269/2020, compresi quelli inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
• siti contaminati che ricadano negli areali della rigenerazione definiti nel Piano Territoriale Regionale – PTR e siti classificati beni paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
Art. 2, comma 5
Procedimenti in corso nell’anno precedente, inerente i siti da bonificare di competenza e le eventuali criticità amministrative, tecniche e procedurali che sono emerse.
Per facilitare tale attività, i Comuni dovranno utilizzare il facsimile contenuto nell’Allegato II della Deliberazione.
Con specifico riferimento agli interventi prioritari, ARPA e ARIA (Task Force Bonifiche), in collaborazione con Regione Lombardia (di cui all’art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRB e DGR n. XI/6070 del 07.03.2022), svolgeranno c/o le amministrazioni comunali:
a) verifiche in loco, con particolare riferimento all’adeguamento degli strumenti urbanistici di cui ai commi 11 e 15bis dell’art. 21 della l.r. 26/2003 ;
b) specifici approfondimenti documentali;
c) interviste e incontri con i RUP e i tecnici comunali se necessario a favorire o accelerare la conclusione dei procedimenti.
Per “interventi prioritari” devono intendersi quei procedimenti individuati i nel Programma Regionale di Bonifica delle Aree Contaminate (PRB), e da eventuali sopravvenute situazioni di criticità e rischio nel frattempo manifestatesi con particolare riferimento a:
• siti contaminati o potenzialmente contaminati di proprietà o gestione regionale;
• siti con procedimento di bonifica di competenza regionale ai sensi della L.R. 30/2006 o di competenza nazionale ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. 152/2006;
• siti contaminati o potenzialmente contaminati oggetto di procedura di infrazione comunitaria;
• siti contaminati con interventi di bonifica/messa in sicurezza operativa avviati, qualora a seguito dell’abbandono da parte del soggetto obbligato o interessato sia necessario assicurare continuità agli interventi;
• siti contaminati o potenzialmente contaminati con interventi di messa in sicurezza di emergenza delle acque sotterranee in atto o da attuare;
• siti contaminati che ricadano negli areali ad inquinamento diffuso perimetrati con deliberazione di giunta regionale di approvazione delle misure di gestione dell’inquinamento diffuso;
• siti contaminati e potenzialmente contaminati inclusi in aree oggetto di piani per grandi eventi di interesse internazionale, nazionale e regionale;
• Siti orfani ai sensi del D.M. 269/2020, compresi quelli inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
• siti contaminati che ricadano negli areali della rigenerazione definiti nel Piano Territoriale Regionale – PTR e siti classificati beni paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
In riferimento al supporto tecnico ed amministrativo, la Giunta regionale mette a disposizione dei Comuni strumenti di supporto e formazione nonché favorisce e stimola la partecipazione e la concertazione fra enti amministrativi e tecnici come segue:
Lettera a) dell’articolo 2, comma 5
In attuazione del comma sopracitato, Regione favorisce la partecipazione da parte di ANCI Lombardia in rappresentanza dei Comuni lombardi ed Unione Province Lombarde in rappresentanza delle Province al “Tavolo Bonifiche” dell’Osservatorio per l’Economia Circolare e la Transizione Ecologica. Il tavolo di lavoro, già istituito e in cui sono rappresentati i principali stakeholder in materia, sarà il luogo dove portare ed affrontare le problematiche generali inerenti le procedure di bonifica, dove è possibile discutere per cercare soluzioni specifiche alle problematiche riguardanti i programmi di intervento, i ruoli dei diversi attori nei procedimenti di bonifica e quant’altro necessario per un confronto costruttivo tra gli operatori ed i diversi soggetti istituzionali coinvolti, in primis i Comuni.
Verrà, inoltre, valorizzato il contributo del Tavolo permanente di confronto con Province e Città Metropolitana di Milano, ANCI, ARPA (con la partecipazione degli Enti del SIREG), finalizzato a garantire il coordinamento e l’armonizzazione delle procedure degli EE.LL. e di controllo sul territorio, le proposte regolamentari e di definizione di linee guida in materia di bonifiche (art, 9, c. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del Programma Regionale di Bonifica delle Aree Contaminate).
Gli uffici regionali garantiranno, infine, anche per il tramite di ARIA, il supporto giuridico ai Comuni nell’ambito dei procedimenti di bonifica.
Lettera b) dell’articolo 2, comma 5
Il tema della formazione riveste un ruolo fondamentale nel supporto che Regione e gli Enti del sistema regionale possono fornire ai Comuni. Al riguardo, nell’ambito dei programmi formativi della “Scuola per l’Ambiente”, istituita da ARPA Lombardia e gestita in collaborazione con Polis Lombardia sono confermati annualmente specifici programmi di formazione destinati ai tecnici dei Comuni per la corretta gestione dei procedimenti di bonifica a scala comunale.
La Scuola per l’Ambiente si pone come un percorso di aggiornamento continuo che, attraverso sessioni annuali, potrà garantire approfondimenti di natura tecnico/procedurale in relazione a modifiche normative, indicazioni operative a livello regionale, ecc. Sempre in ambito formativo, Regione provvederà a:
– a predisporre, per il tramite di ARIA SpA, un Vademecum destinato al personale tecnico ed amministrativo dei soggetti istituzionali competenti in materia, con specifico riferimento ai Comuni di modeste dimensioni, contenente tutte le informazioni giuridiche e amministrativo
-procedurali, nonché la modulistica di riferimento per la gestione delle procedure e delle fasi procedimentali cui sono soggetti gli interventi di bonifica.
Il Vademecum conterrà anche un fac-simile per la convocazione della Conferenza dei Servizi, fac-simile verbali di Conferenze dei Servizi, determinazioni di avanzamento e/o conclusione del procedimento di bonifica;
– promuovere una specifica attività di formazione concernente l’utilizzo della piattaforma informatica (PSC) connessa alla data base AGISCO di cui al punto successivo, primariamente dedicata ai Comuni e successivamente agli Ordini e/o alle Associazioni professionali (Ingegneri, Geologi, Architetti, Agronomi-Forestali, Biologi, ecc.).
Lettera c) dell’articolo 2, comma 5
In aggiunta al portale AGISCO, entro luglio 2024, verrà resa operativa una piattaforma di supporto (Portale Siti Contaminati) con la quale sarà possibile gestire a livello informatico tutte le fasi procedurali di un intervento di bonifica, dalla caratterizzazione alla bonifica, scandendo tutti i passaggi tecnico-amministrativi necessari.
Il Portale sarà a disposizione dei Comuni, delle Province e di tutti gli operatori pubblici e privati che intraprendono un procedimento di bonifica. L’operatività del Portale sarà preceduta da uno specifico programma di formazione destinato agli operatori pubblici e privati interessati.
Qui di seguito si descrive più in dettaglio il nuovo portale PSC. Portale Siti Contaminati – AGISCO (PSC-AGISCO) Dalla fusione della banca dati SISCO per la gestione dei dati ambientali e tecnico procedurali, sviluppata dall’ARPA a partire dal 2003, con l’Anagrafe dei Siti da Bonificare predisposta da Regione Lombardia ai sensi dell’articolo 251 del d.lgs 152/06, nasce nel 2013 il database AGISCO. La qualità dei dati inseriti nel Portale dei Siti Contaminati (PSC) è garantita dal principio “chi produce il dato lo inserisce e lo certifica” ed è comunque verificata attraverso un processo di validazione eseguito in fase di conferenza dei servizi.
Il PSC, assunto da Regione Lombardia e realizzato da ARPA Lombardia, costituirà pertanto lo strumento informatico per la gestione dei procedimenti di bonifica, che potrà guidare le amministrazioni comunali nella gestione standardizzata e conforme alle procedure previste dal d.lgs 152/06. I tempi di realizzazione del PSC prevedono un primo avvio del portale in forma sperimentale già a partire da gennaio 2024, con il coinvolgimento di un numero ristretto e selezionato di amministrazioni.
Gli esiti di questa prima fase sperimentale potranno fornire gli spunti utili per una definitiva messa a regime del sistema che si prevede possa entrare nella fase di piena operatività a partire da luglio 2024. A tal fine, saranno date specifiche indicazioni con successivo atto di Giunta Regionale.
In termini di supporto alle amministrazioni comunali, il PSC consentirà:
▪ una gestione guidata e standardizzata dei procedimenti;
▪ l’acquisizione di dati e informazioni aggiornati sullo stato di avanzamento dei procedimenti nel proprio territorio;
▪ uno scambio costante di informazioni con i soggetti privati e pubblici coinvolti.
Come già accennato, l’utilizzo del PSC avverrà a valle di un percorso formativo sull’utilizzo dell’applicativo dedicato ai tecnici comunali e ai professionisti e dovrà prevedere un servizio di assistenza costante a supporto dell’utenza.
Lettera d) dell’Articolo 2, comma 5
l ruolo degli Enti del Sistema regionale a favore dei Comuni si esplicherà in funzione delle specifiche competenze di ciascun Ente.
In particolare, gli enti che svolgeranno attività di supporto sono POLIS, ARPA Lombardia e ARIA SpA e il loro apporto dovrà essere declinato come segue. Per quanto attiene a POLIS e ARPA, si è già accennato alle iniziative formative della Scuola per l’Ambiente dedicate ai Tecnici comunali e provinciali. Nell’ambito della Scuola per l’Ambiente, proprio in relazione al conferimento delle funzioni ai Comuni in ambito Bonifiche, già a partire dal 2024, le attività formative saranno articolate su due principali linee di intervento: I. formazione sulle modalità di gestione dei procedimenti di bonifica; II. addestramento sull’utilizzo del nuovo PSC.
Nel primo caso, pertanto:
▪ saranno rafforzati i programmi dedicati alle modalità di gestione amministrativa e operativa dei procedimenti di bonifica, con particolare riferimento al ruolo di Autorità Competente attribuito alle amministrazioni comunali;
▪ l’azione formativa sarà resa più capillare e diffusa, prevedendo sessioni in presenza e online anche su scala provinciale, cercando di coinvolgere anche i funzionari di Comuni periferici ma comunque potenzialmente interessati dalla presenza nel proprio territorio di aree da riqualificare dal punto di vista ambientale;
▪ sarà prevista una formazione costante e con cadenza periodica, che consenta di mantenere vivo l’aggiornamento dei soggetti coinvolti anche in funzione delle ricorrenti evoluzioni normative e tecniche.
Dunque, già nei primi mesi del 2024, saranno organizzate sessioni formative in presenza presso ogni provincia, a cui far seguire periodici momenti di aggiornamento anche in modalità FAD, per esempio in occasione di novità normative o di approfondimenti procedurali.
Per quanto riguarda l’addestramento sull’utilizzo del PSC connesso ad AGISCO, i moduli potranno essere progettati secondo la calendarizzazione prevista dalla fase di messa in esercizio del portale stesso, coinvolgendo prioritariamente le amministrazioni che dovranno gestire un numero significativo di procedimenti e, successivamente, quelle con procedimenti ridotti ma particolarmente complessi.
Per quanto attiene al ruolo specifico di ARPA Lombardia, l’Agenzia fornirà il proprio supporto tecnico ai Comuni nelle diverse fasi del procedimento di bonifica, dalla caratterizzazione, all’analisi di rischio, alla bonifica e al monitoraggio dei siti inquinati.
Attualmente, le attività di supporto tecnico fornite alle amministrazioni comunali in quest’ambito vengono rese dall’ARPA, attraverso le proprie articolazioni dipartimentali, secondo criteri di priorità definiti omogeneamente a livello regionale in funzione delle condizioni di rischio ambientale.
Un supporto di ARPA ai Comuni di particolare rilievo è quello inerente i momenti decisionali dell’iter approvativo dei progetti (caratterizzazione, analisi di rischio e bonifica), con specifico riferimento alla Conferenza dei Servizi decisoria di cui alla L. 241/1994 e smi.
L’Agenzia già elabora valutazioni tecniche quale contributo ai fini istruttori di Province e Comuni, che esprimono parere di competenza nell’ambito della conferenza dei servizi.
In presenza di procedimenti di bonifica di particolare complessità, specie se riportati a contesti territoriali particolarmente critici e gestiti da amministrazioni comunali di ridotte dimensioni o non particolarmente strutturate per tematiche altamente specialistiche, l’attività dell’Agenzia si sostanzia nella partecipazione alle riunioni della conferenza dei servizi, istruttoria e decisoria, per supportare i funzionari comunali nel confronto dialettico con i professionisti di parte. Il supporto riguarderà prioritariamente le seguenti situazioni:
▪ Comuni con meno di 10.000 abitanti;
▪ Comuni con più di 10.000 abitanti ma con presenza nel territorio di impianti industriali chimici, siderurgici, metalmeccanici, di gestione rifiuti o discariche e cave a rilevante rischio ambientale;
▪ Comuni interessati da fenomeni di inquinamento diffuso o fondo naturale.
Per quanto attiene ad ARIA SpA, già con DGR n. XI/6070 del 7 marzo 2022 la società in house di Regione è stata individuata come “Centro di Competenza” per l’esecuzione di interventi di bonifica, prevenzione della contaminazione e messa in sicurezza delle discariche per conto di Regione Lombardia.
In ragione di questo provvedimento già vigente, il supporto specifico di ARIA per i Comuni che attivano procedimenti di bonifica su proprie aree o in sostituzione del soggetto inadempiente (ex art. 250 del DLGS 152/2006) si sostanzia nel ruolo di centrale di committenza per l’affidamento degli incarichi di progettazione e di esecuzione dei lavori di bonifica. Specificamente, sulla base del fabbisogno complessivo dei Comuni in ordine agli affidamenti di incarichi a progettisti per lavori di bonifica e per l’esecuzione degli stessi – fabbisogno rilevato con il coinvolgimento di ANCI Lombardia – ARIA, procede ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs 36/2023 – Accordi quadro – (Codice dei Contratti Pubblici) in qualità di stazione appaltante.
Annualmente, sulla base del fabbisogno rilevato attraverso le comunicazioni a Regione da parte dei Comuni e/o di ANCI, ARIA provvede all’espletamento delle gare necessarie a concludere gli accordi quadro relativi.
Con questa modalità si fornirà ai Comuni, soprattutto a quelli di modeste dimensioni e a quelli meno attrezzati all’espletamento di procedure concorsuali pubbliche di questa tipologia, un servizio specifico mettendoli in condizioni di scegliere il professionista e l’impresa più adeguati.
Parimenti saranno forniti contratti tipo e la modulistica necessaria a tutti gli adempimenti richiesti dalle norme vigenti.
Questa attività sarà avviata nel 2024 in funzione della raccolta delle effettive esigenze dei Comuni che devono attivare un procedimento di bonifica sul proprio territorio.
Art. 2, comma 6
L’art. 2, comma 6, della l.r. 3/2023 prevede che “In caso di accertata e procrastinata inerzia dei comuni nell’esercizio delle funzioni conferite ai sensi dell’articolo 1, la Regione interviene in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere, secondo la procedura di cui all’articolo 24 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).”.
La procedura del citato art. 24 prevede che:
Il Presidente della Giunta o l’assessore competente, se delegato, assegna all’ente inadempiente un congruo termine per provvedere.
– Decorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale, sentito l’ente inadempiente, nomina un commissario ad acta.
– Il compenso spettante al commissario di cui al comma 3 è determinato dalla Giunta regionale, avendo riguardo alla natura dell’incarico conferito.
– Gli oneri derivanti dall’attività del commissario ad acta sono a carico dell’ente inadempiente.
Alla luce dei predetti presupposti sostanziali e procedurali, l’attivazione del potere sostitutivo si basa sulla valutazione degli esiti dell’attività di controllo annuale svolta da Regione ai sensi del precedente paragrafo 3), (Modalità e criteri per l’esercizio delle funzioni di controllo).
La relazione annuale predisposta dai Comuni deve, pertanto, evidenziare tutte le criticità con particolare riferimento alle informazioni riguardanti la mancata attivazione delle diverse fasi dei procedimenti di bonifica (sospensioni, arresti dei procedimenti in corso, mancata attivazione delle diverse fasi procedimenti di bonifica, ecc.).
Tali informazioni saranno acquisite tramite il Portale dei Siti Contaminati, le relazioni comunali e le verifiche in loco, gli approfondimenti e i confronti con il Comune interessato indicati al predetto paragrafo 3).
Le suddette informazioni, che saranno oggetto anche di interlocuzioni con il Comune interessato, sono necessarie ai fini dell’accertamento della condizione di perdurante inerzia richiesta dalla legge regionale per l’attivazione della procedura di intervento sostitutivo.
In conformità al principio di leale collaborazione e all’autonomia dei Comuni, infatti, l’ente sarà messo in grado di apportare le proprie ragioni, supportate da elementi oggettivi e fattuali, e di evitare la sostituzione attraverso l’autonomo adempimento.
A tal fine, il Comune dovrà essere diffidato ad adempiere entro un termine non inferiore a quindici giorni e, comunque, tempestivamente, tenuto conto della situazione ambientale e sanitaria connessa al procedimento di bonifica in corso.
Qualora il Comune non provveda neanche nel termine assegnato con l’atto di diffida, l’esercizio del potere sostitutivo è disposto dalla Giunta Regionale che nomina un commissario ad acta e ne determina il relativo compenso, posto a carico dell’ente locale inadempiente.
Il commissario ad acta eserciterà il potere sostitutivo concludendo la fase procedimentale oggetto di sostituzione.
Eventuali segnalazioni circostanziate riguardanti una possibile inerzia nell’esercizio delle funzioni assegnate ai Comuni saranno prese in considerazione La Giunta Regionale con propria deliberazione approva una relazione triennale ricognitiva circa l’attuazione della L.R. 3/2023 nella quale risultano descritti:
– il complesso delle attività di controllo svolte dagli uffici con evidenziate eventuali criticità e problematiche ricorrenti;
– supporto tecnico, amministrativo e formativo garantito ai Comuni;
– livello di implementazione e di utilizzo del Portale Siti Contaminati (AGISCO);
– proposte di miglioramento degli iter procedimentali, di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi.
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