Fabbricazione commercializzazione e utilizzo di prodotti da costruzione
DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106
A deguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.
Data di pubblicazione del “Decreto Legislativo 16 giugno 2016, n. 106” sulla GU n. 159 del 10 luglio 2017
Data di pubblicazione del “Decreto Legislativo 16 giugno 2016, n. 106” sulla GU n. 159 del 10 luglio 2017
SOMMARIO:
Premessa
Capo I – Disposizioni generali
Art. 1 – Finalità
Art. 2 – Definizioni
Art. 3 – Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione
Art. 4 – Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione
Art. 5 – Condizioni per l’immissione sul mercato e per l’impiego dei prodotti da costruzione
Art. 6 – Contenuto e fornitura della dichiarazione di prestazione e delle istruzioni e informazioni sulla sicurezza
Capo II – Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea
Art. 7 – Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea
Capo III – Organismi notificati
Art. 8 – Autorizzazione e notifica
Art. 9 – Requisiti ed obblighi degli organismi notificati
Art. 10 – Domanda di autorizzazione e notifica
Art. 11 – Autorizzazione ai fini della notifica basata su un certificato di accreditamento
Art. 12 – Autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento
Art. 13 – Rinnovo dell’autorizzazione e notifica
Art. 14 – Relazione annuale
Capo IV – Proventi e tariffe
Art. 15 – Tariffe
Capo V – Controllo, vigilanza e sanzioni
Art. 16 – Controllo sugli organismi notificati
Art. 17 – Vigilanza sul mercato
Art. 18 – Disposizioni procedurali
Art. 19 – Violazione degli obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE da parte del fabbricante
Art. 20 – Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione
Art. 21 – Violazione degli obblighi degli operatori economici
Art. 22 – Violazione degli obblighi di certificazione
Art. 23 – Modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
Capo VI – Disposizioni finali e transitorie
Art. 24 – Abrogazioni
Art. 25 – Coordinamento degli Organismi notificati
Art. 26 – Comitato permanente per le costruzioni
Art. 27 – Obbligo di riservatezza
Art. 28 – Aggiornamento
Art. 29 – Disposizioni transitorie
Art. 30 – Clausola di invarianza finanziaria
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto l’articolo 9 della legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2015;
Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/ CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 157/2014 della Commissione del 30 ottobre 2013 relativo alle condizioni per rendere disponibile su un sito web una dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione;
Visto il regolamento (UE) n. 568/2014 del 18 febbraio 2014, che reca modifica dell’allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1994;
Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, e successive modificazioni, recante misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza;
Visto l’articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
Visto l’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea; Vista la direttiva 9 settembre 2015, n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (codificazione);
Vista la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, recante Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il Codice dell’Amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante il Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, e successive modificazioni, riguardante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 499, recante norme di attuazione della direttiva 93/68/CEE per la parte che modifica la direttiva 89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all’entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A) ;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 26 marzo 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 1985, recante procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell’interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 9 maggio 2003, n.156, recante criteri e modalità per il rilascio dell’abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell’interno e con il capo Dipartimento della protezione civile 14 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 2008, recante approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 2 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 71 del 24 marzo 2012, recante aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione 26 novembre 2012, n. 267, recante regolamento riguardante i proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 marzo 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell’economia e delle finanze e dell’interno;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Finalità
1. Il presente decreto disciplina l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.
2. Restano ferme le disposizioni nazionali che stabiliscono regole tecniche inerenti la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo e la manutenzione delle opere da costruzione.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) Organismo unico nazionale di accreditamento, l’organismo designato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;
b) accreditamento, attestazione da parte dell’Organismo unico nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni di prodotti da costruzione soddisfa quanto stabilito dall’articolo 43 e, ove applicabili, dagli articoli 45 e 46, del regolamento (UE) n. 305/2011, anche sulla base del rispetto di criteri stabiliti da norme armonizzate o parti di esse secondo quanto indicato nell’articolo 44 del predetto regolamento, nonché rispetta le ulteriori prescrizioni contenute nelle pertinenti parti del presente decreto;
c) schema di accreditamento, insieme di regole e procedure definite che disciplinano le attività svolte dall’Organismo unico nazionale di accreditamento per la concessione, l’estensione ed il mantenimento degli accreditamenti per le diverse categorie di attività coperte da accreditamento e contraddistinte da differenziazioni significative ai fini delle procedure di accreditamento;
d) certificato di accreditamento, documento attestante l’accreditamento di un organismo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni di prodotti da costruzione, di cui alla lettera b) ;
e) prima autorizzazione, autorizzazione rilasciata ad un organismo che intende essere notificato ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011;
f) ulteriore autorizzazione, autorizzazione rilasciata ad un organismo, già autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, che intenda essere notificato per specifiche tecniche, attività o requisiti base delle opere per le quali siano necessarie competenze tecniche o attrezzature differenti d a quelle per cui esso è stato già autorizzato;
g) estensione di autorizzazione, autorizzazione rilasciata ad un organismo, già autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, che intenda essere notificato per specifiche tecniche per le quali siano necessarie competenze tecniche o attrezzature analoghe o affini a quelle per cui esso è stato già autorizzato;
h) aggiornamento di notifica, aggiornamento di una o più notifiche di un organismo, già autorizzato e notificato ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, che intenda essere notificato per specifiche tecniche che siano state aggiornate o revisionate successivamente alla notifica già effettuata per l’organismo, per le quali gli aggiornamenti o revisioni delle specifiche tecniche non siano tali da ricadere in uno dei casi di cui alle lettere f) o g) ;
i) materiali e prodotti per uso strutturale, materiali e prodotti che prioritariamente assicurano o contribuiscono alla sicurezza strutturale ovvero geotecnica delle opere stesse e che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito di base delle opere n.1 «Resistenza meccanica e stabilità», di cui all’Allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011;
l) materiali e prodotti per uso antincendio, materiali e prodotti che prioritariamente assicurano o contribuiscono alla protezione passiva o attiva contro l’incendio, e che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito di base delle opere n. 2 «Sicurezza in caso d’incendio», di cui all’Allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011;
m) Amministrazioni competenti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il requisito di base delle opere n. 1, di cui alla lettera i), il Ministero dell’interno per il requisito di base delle opere n. 2, di cui alla lettera l) e il Ministero dello sviluppo economico per i requisiti di base delle opere numeri 3, 4, 5, 6 e 7 di cui all’Allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011;
n) organismi notificati, organismi autorizzati dalle Amministrazioni competenti a svolgere compiti di parte terza secondo i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione previsti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 ed a tal fine notificati ai sensi del Capo VII dello stesso regolamento;
o) operatori economici, i soggetti indicati all’articolo 2, paragrafo 1, numero 18), del regolamento (UE) n. 305/2011;
p) valutazione tecnica europea, la valutazione documentata della prestazione di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea.
2. Si applicano, altresì, le ulteriori definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 305/2011.
Art. 3. Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione
1. È costituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, di seguito Comitato, composto dai rappresentanti di cui all’articolo 26 e presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo supplente dallo stesso designato.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è altresì composto dai seguenti rappresentanti designati dalle Amministrazioni competenti:
a) fino a un massimo di tre, per il rilascio degli ETA e per la partecipazione all’Organismo italiano di valutazione tecnica, ITAB, di cui all’articolo 7;
b) fino a un massimo di tre, per la valutazione, autorizzazione, notifica e controllo degli Organismi notificati, di cui all’articolo 8;
c) fino a un massimo di tre, per la vigilanza sul mercato e nei cantieri sui prodotti da costruzione, di cui all’articolo 17.
3. Nel caso in cui vengano trattati argomenti o questioni inerenti prodotti per i quali risulti rilevante il requisito dell’uso sostenibile delle risorse naturali, è prevista, con funzione consultiva, la presenza di un rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al Comitato possono essere altresì invitati, con funzioni consultive in relazione agli argomenti trattati, rappresentanti di altre Pubbliche Amministrazioni, dell’Organismo italiano di valutazione tecnica di cui all’articolo 7, degli Enti nazionali di normazione, dell’Organismo di accreditamento, delle associazioni di categoria rappresentative del settore delle costruzioni e degli organismi notificati.
4. Il Comitato si insedia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e approva, entro tre mesi dal suo insediamento, il regolamento di funzionamento.
5. Il Comitato svolge compiti di coordinamento delle attività delle Amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione e determina indirizzi volti ad assicurare l’uniformità ed il controllo dell’attività di certificazione e prova degli organismi notificati. Il Comitato effettua, altresì, il monitoraggio dell’implementazione del presente decreto.
6. Il Comitato si riunisce non meno di due volte l’anno e, in ogni caso, prima di ogni riunione del comitato permanente per le costruzioni di cui all’articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011.
7. La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.
Art. 4. Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione
1. Ai fini di quanto previsto all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011, il punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nell’ambito del punto di contatto nazionale prodotti, PCP-Italia, già istituito in attuazione del regolamento (UE) n.764/2008. Il Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione si avvale della collaborazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’interno per la trattazione degli aspetti riguardanti i materiali ed i prodotti per uso strutturale ed antincendio.
Art. 5. Condizioni per l’immissione sul mercato e per l’impiego dei prodotti da costruzione
1. Quando un prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata per la quale sia terminato il periodo di coesistenza desumibile dall’elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 305/2011, ovvero sia conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante redige, salvo i casi previsti dall’articolo 5 del regolamento stesso, una dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4, 6 e 7 del medesimo regolamento ed appone, all’atto dell’immissione di tale prodotto sul mercato, la marcatura CE conformemente agli articoli 8 e 9 del citato regolamento.
2. Il fabbricante redige la dichiarazione di prestazione e determina il prodotto-tipo in base alle valutazioni e alle verifiche della costanza della prestazione effettuate secondo i sistemi previsti nell’Allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011, così come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 568/2014 della Commissione del 18 febbraio 2014. Nel caso dei sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni 1+, 1, 2+ e 3, di cui all’Allegato V del citato regolamento, la dichiarazione di prestazione si basa sui certificati o rapporti di prova rilasciati dai pertinenti Organismi notificati.
3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo primo, lettere a) e b) , del regolamento (UE) n. 305/2011, il soggetto incaricato della sicurezza dell’esecuzione delle opere da costruzione è individuato nella figura del direttore dei lavori, ove designato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, ovvero del professionista che certifica o assevera prestazioni di sicurezza antincendio.
4. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo primo, lettera c) , del regolamento (UE) n. 305/2011, le opere da costruzione formalmente protette sono quelle soggette a tutela ed individuate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
5. L’impiego nelle opere di un prodotto da costruzione è soggetto, per i materiali e prodotti per uso strutturale, alle norme tecniche per le costruzioni adottate in applicazione dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e per i materiali e prodotti per uso antincendio alle disposizioni adottate dal Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139.
6. Per i prodotti da costruzione di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 305/2011 è possibile derogare, con le modalità di cui al medesimo articolo 5, dall’obbligo di redazione della dichiarazione di prestazione, fermo restando quanto previsto dal comma 5.
Art. 6. Contenuto e fornitura della dichiarazione di prestazione e delle istruzioni e informazioni sulla sicurezza
1. È responsabilità del fabbricante individuare le caratteristiche da includere nella dichiarazione di prestazione, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, lettere d) ed e) , del regolamento (UE) n. 305/2011, in relazione all’uso previsto del prodotto.
2. Le Amministrazioni competenti, mediante decreto interministeriale, notificato ai sensi della direttiva n. 2015/1535, possono elencare le prestazioni dei prodotti e le relative caratteristiche essenziali di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera e) , del regolamento (UE) n. 305/2011.
3. Qualora la dichiarazione di prestazione venga fornita su supporto elettronico oppure messa a disposizione su un sito web nei modi previsti dal regolamento delegato (UE) n. 157/2014, ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 305/2011, si adottano le procedure di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
4. Per l’immissione o la messa a disposizione sul mercato nazionale di un prodotto da costruzione, la dichiarazione di prestazione e le istruzioni e informazioni sulla sicurezza di cui agli articoli 11, paragrafo 6, 13, paragrafo 4, e 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011 sono fornite in lingua italiana.
5. Ai fini dell’applicazione delle procedure semplificate di cui all’articolo 37 del regolamento (UE) n. 305/2011, il fabbricante allega alla dichiarazione di prestazione idonea documentazione attestante la qualità di microimpresa secondo la definizione riportata nella raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003.
Capo II – ORGANISMO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA
Art. 7. Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni connesse al rilascio della valutazione tecnica europea, ETA, è istituito un Organismo di coordinamento, denominato Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea, di seguito ITAB, costituito da personale del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Ministero dell’interno e dell’Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio nazionale delle ricerche.
2. L’ITAB è designato ai sensi dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 305/2011 quale organismo di valutazione tecnica per tutte le aree di prodotto previste dal medesimo regolamento ed entra a far parte dell’organizzazione europea degli organismi di valutazione tecnica di cui all’articolo 31 del regolamento stesso.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’interno, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, sono stabilite le modalità di funzionamento dell’ITAB.
4. Ai componenti dell’ITAB non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati, fatta eccezione dei costi di missione, che restano a carico dell’amministrazione di appartenenza. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Capo III – ORGANISMI NOTIFICATI
Art. 8. Autorizzazione e notifica
1. Ai fini di quanto previsto al Capo VII del regolamento (UE) n. 305/2011, le Amministrazioni competenti, con riferimento ai requisiti base per le opere di competenza, rilasciano i decreti di autorizzazione, di durata massima quadriennale, ai fini della successiva notifica.
2. Ai fini della autorizzazione e della notifica degli organismi, si applica la procedura basata sul certificato di accreditamento, di cui all’articolo 11. Si applica la procedura non basata sul certificato di accreditamento, di cui all’articolo 12, nel solo caso di mancanza di convenzione regolante le attività di accreditamento nel settore dei prodotti da costruzione, di cui all’articolo 11, comma 3.
3. La notifica ha la stessa scadenza temporale dei decreti di autorizzazione su cui si basa.
4. L’autorità notificante di cui all’articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011 è il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa con le altre Amministrazioni competenti, fornisce alla Commissione europea l’informazione sulle procedure nazionali adottate per la valutazione e la notifica degli organismi ai sensi dell’articolo 42 del regolamento stesso.
Art. 9. Requisiti ed obblighi degli organismi notificati
1. Possono essere organismi notificati, le società di persone o di capitali o gli enti pubblici o privati, i quali dimostrino il rispetto di quanto stabilito al Capo VII, ed in particolare, all’articolo 43 del regolamento (UE) n. 305/2011. I requisiti per gli organismi notificati e per la loro attività sono previsti all’allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. La funzionalità dell’organismo notificato deve essere assicurata da personale qualificato in numero congruo ed adeguato alle dimensioni, alle caratteristiche ed alle attività per le quali è autorizzato.
3. Fra il personale dell’organismo è individuato il direttore tecnico che ha il compito di sovrintendere all’attività tecnica dell’organismo, di adottare le procedure operative, di vigilare sul rispetto delle procedure tecniche.
4. Gli organismi notificati partecipano alle pertinenti attività di normalizzazione e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 305/2011, e garantiscono che il loro personale addetto alle valutazioni ne sia informato e partecipi alle attività dei corrispondenti coordinamenti nazionali, e applicano come guida generale le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.
5. Nell’ipotesi in cui gli organismi notificati siano enti pubblici, è esclusa la corresponsione di gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti, comunque denominati.
Art. 10. Domanda di autorizzazione e notifica
1. I soggetti che intendono svolgere le attività di organismo notificato presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita istanza contenente le informazioni indicate all’articolo 47 del regolamento (UE) n. 305/2011, redatta secondo il modello di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante. Qualora l’istanza riguardi prodotti per i quali risultino anche i requisiti base per le opere n. 1 o 2, l’istanza ed i relativi allegati sono anche presentati, rispettivamente, al Consiglio superiore dei lavori pubblici, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e al Ministero dell’interno.
2. Qualora si applichi la procedura di notifica di cui all’articolo 11, nella domanda sono anche indicati gli estremi di uno o più certificati di accreditamento che attestano la competenza a svolgere le attività per cui è richiesta la notifica. 3. Qualora si applichi la procedura di notifica di cui all’articolo 12, la domanda è corredata dalla documentazione indicata nell’allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, fornita in formato elettronico non modificabile (*.PDF/A).
Art. 11. Autorizzazione ai fini della notifica basata su un certificato di accreditamento
1. L’autorizzazione di cui all’articolo 8, comma 1, è adottata sulla base di specifico certificato di accreditamento emesso dall’Organismo unico nazionale di accreditamento, che opera ai sensi delle norme di attuazione di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99. L’accreditamento attesta che l’organismo soddisfa i requisiti stabiliti dall’articolo 43, e, ove applicabili, dagli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 305/2011 nonché quelli di cui all’articolo 9 e all’allegato D.
2. I decreti di autorizzazione di cui all’articolo 8, comma 1 hanno scadenza pari a quella del corrispondente accreditamento, in essi esplicitamente citato.
3. Ai fini del rilascio del certificato di accreditamento, i rapporti tra le Amministrazioni competenti e l’Organismo unico nazionale di accreditamento sono regolati con apposita convenzione, pubblicata sui siti internet istituzionali delle Amministrazioni competenti.
4. Le Amministrazioni competenti effettuano attività di monitoraggio e di vigilanza sul processo di accreditamento.
Art. 12. Autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento
1. L’autorizzazione di cui all’articolo 8, comma 1, non basata su un certificato di accreditamento, effettuata nel solo caso di mancanza di convenzione di cui all’articolo 11, comma 3, è soggetta ad istruttoria da parte delle Amministrazioni competenti volta a verificare il rispetto dei requisiti prescritti dall’articolo 43 e, ove applicabili, dagli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 305/2011, nonché quelli di cui all’articolo 9 e all’allegato D. L’istruttoria delle Amministrazioni competenti si conclude con il decreto di autorizzazione di cui all’articolo 8, comma 1, di durata massima quadriennale, oppure con il suo diniego.
2. Le modalità di svolgimento dell’istruttoria ed i termini del procedimento di autorizzazione ai fini della notifica sono riportati nell’allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le estensioni e le ulteriori autorizzazioni mantengono la scadenza dell’autorizzazione cui si riferiscono.
3. Nel periodo di validità temporale dell’autorizzazione, le Amministrazioni competenti assicurano lo svolgimento di attività di sorveglianza periodica sugli Organismi notificati.
Art. 13. Rinnovo dell’autorizzazione e notifica
1. La domanda di rinnovo dell’autorizzazione è presentata dall’organismo interessato alle Amministrazioni competenti, con il modello di cui all’allegato A.
2. Nel caso di notifica basata sull’accreditamento, ai sensi dell’articolo 11, l’istanza di rinnovo deve essere presentata almeno due mesi prima della scadenza.
3. Nel caso di notifica non basata sull’accreditamento, ai sensi dell’articolo 12, l’istanza di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza; si applicano i criteri, termini e procedure previsti nell’allegato C.
4. Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione si applicano le corrispondenti procedure di cui agli articoli 11 e 12.
Art. 14. Relazione annuale
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli organismi notificati trasmettono a ciascuna delle Amministrazioni competenti una relazione sintetica con indicazione dell’attività svolta nell’anno precedente nel settore dei prodotti da costruzione.
2. Nella relazione devono essere almeno specificati:
a) il numero complessivo di certificati e di rapporti di prova emessi, modificati, sospesi, ritirati. Nel caso di sospensione o ritiro è necessario indicare la motivazione di tali provvedimenti;
b) la partecipazione ai lavori del coordinamento degli organismi notificati di cui all’articolo 55 del regolamento (UE) n. 305/2011;
c) ogni modifica o revisione della struttura dell’organismo intercorsa nel periodo di riferimento, solo nel caso di notifica non basata su certificato di accreditamento, di cui all’articolo 12.
Capo IV – PROVENTI E TARIFFE
Art. 15. Tariffe
1. Sono a carico dei richiedenti le spese relative all’espletamento delle seguenti attività:
a) rilascio di valutazione tecnica europea (ETA) di cui all’articolo 7, comma 1;
b) valutazione, autorizzazione, notifica e controllo degli Organismi di cui agli arti coli 8, 11, 12, 13 e 16;
c) vigilanza sul mercato e nei cantieri per i materiali e prodotti da costruzione di cui all’articolo 17.
2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell’interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al comma 1, ad esclusione di quelle relative alle attività svolte dall’Organismo unico nazionale italiano di accreditamento, nonché i termini, i criteri di riparto e le modalità di versamento delle medesime tariffe ad appositi capitoli dell’entrata per la successiva riassegnazione. Le predette tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, sono aggiornate almeno ogni tre anni.
Capo V – CONTROLLO, VIGILANZA E SANZIONI
Art. 16. Controllo sugli organismi notificati
1. Le Amministrazioni competenti assicurano il controllo sugli organismi notificati, al fine di accertare la permanenza dei requisiti posti a base dell’autorizzazione. Il controllo, con o senza preavviso, si effettua mediante una o più delle modalità di seguito indicate:
a) verifica documentale e controllo su fascicoli e documenti tecnici, certificazioni, registri, siti web;
b) prelievo di campioni ed esecuzione di analisi, prove e misurazioni;
c) visite o sopralluoghi presso uffici e laboratori;
d) audizioni del personale;
e) supervisione delle attività degli organismi notificati presso i siti produttivi.
2. Il personale che effettua il controllo può accedere a qualsiasi locale in cui si svolge l’attività dell’organismo notificato, inclusi i siti produttivi dei fabbricanti richiedenti i servizi di valutazione, nonché chiedere ogni informazione ritenuta utile ed acquisire i documenti ritenuti necessari.
3. Nel caso in cui le Amministrazioni competenti, nell’ambito delle proprie attività di controllo o a seguito di attività di vigilanza sul mercato, riscontrino difformità, inadempienze o sopravvenute carenze rispetto ai requisiti posti a base dell’autorizzazione, di entità tale da non compromettere nel complesso la funzionalità dell’organismo notificato, diffidano il medesimo ad adottare misure correttive.
4. Nel caso in cui le Amministrazioni competenti riscontrino difformità, inadempienze o sopravvenute carenze rispetto ai requisiti posti a base dell’autorizzazione, tali da compromettere, temporaneamente, la funzionalità dell’organismo notificato, ovvero qualora le azioni correttive messe in atto in esito alla diffida di cui al comma 3 non risultino adeguate, sospendono o limitano l’autorizzazione e la notifica, per un periodo non superiore a sei mesi. L’attività dell’Organismo può essere ripresa alla scadenza del periodo di sospensione, previo accertamento della rimozione delle cause che hanno determinato la sospensione o la limitazione.
5. Nel caso in cui l’organismo notificato non rimuova le cause che hanno determinato la sospensione o la limitazione di cui al comma 4, le Amministrazioni competenti revocano o limitano definitivamente l’autorizzazione e la notifica.
6. Nel caso in cui le Amministrazioni competenti, nell’ambito delle proprie attività di controllo o a seguito di attività di vigilanza sul mercato, riscontrino difformità, inadempienze o sopravvenute carenze rispetto ai requisiti posti a base dell’autorizzazione, di entità tale da compromettere nel complesso la funzionalità dell’organismo notificato, revocano l’autorizzazione e la notifica. Il provvedimento di revoca dell’autorizzazione può prevedere un periodo di inibizione alla riproposizione della richiesta di autorizzazione e della notifica.
7. L’autorizzazione e la notifica sono sospese o revocate anche nei casi in cui l’Organismo unico nazionale di accreditamento sospenda o revochi il relativo certificato di accreditamento.
8. Le sospensioni, le limitazioni, le revoche delle autorizzazioni e le notifiche adottate dalle Amministrazioni competenti sono comunicate alla Commissione europea e agli altri Stati membri secondo quanto previsto dall’articolo 50 del regolamento (UE) n. 305/2011, nonché all’Organismo unico nazionale di accreditamento, nel caso di procedura di notifica basata su un certificato di accreditamento.
Art. 17. Vigilanza sul mercato
1. Le Amministrazioni competenti sono autorità di vigilanza sul mercato e nei cantieri per i materiali e prodotti da costruzione per i quali risulta rilevante il requisito base per le opere di rispettiva competenza.
2. La vigilanza si attua attraverso ispezioni, analisi, prove, misurazioni, verifiche e controlli tesi a:
a) garantire che i prodotti da costruzione, anche provenienti da altri Stati membri dello spazio economico europeo con medesime garanzie di prestazione, siano conformi ai requisiti stabiliti nel regolamento (UE) n. 305/2011 e nelle pertinenti disposizioni nazionali adottate ai fini dell’impiego dei prodotti nelle opere e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse, anche mediante verifiche sul rispetto delle procedure di immissione sul mercato e dei prescritti controlli di produzione, eventualmente effettuate con il ricorso ad ispezioni all’ingresso del territorio nazionale nonché nei luoghi di fabbricazione, trasformazione, deposito, vendita o nei cantieri;
b) esigere dalle parti interessate l’acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari all’accertamento;
c) prelevare, con le modalità di cui all’articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni, campioni di prodotti da costruzione da sottoporre a prove ed esami volti ad accertarne le prestazioni e la rispondenza ai requisiti tecnici applicabili;
d) ritirare o sospendere la commercializzazione di prodotti da costruzione che siano suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza delle persone, a seguito degli accertamenti svolti;
e) ordinare e coordinare o, se del caso, organizzare con gli operatori economici il richiamo dal mercato dei prodotti suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza delle persone.
3. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
4. Per le finalità di cui al presente articolo e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le Amministrazioni competenti possono avvalersi della collaborazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e, in attuazione dell’articolo 36 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, del Corpo della Guardia di Finanza, le quali hanno accesso al sistema di scambio rapido delle informazioni gestite dal sistema RAPEX, di cui all’allegato II del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e agiscono secondo le norme e le facoltà ad esse attribuite dall’ordinamento e secondo appositi atti di indirizzo.
5. Per lo svolgimento, in ambito territoriale, delle attività di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:
a) il Consiglio superiore dei lavori pubblici, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può avvalersi anche dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, del medesimo Ministero;
b) il Ministero dell’interno può avvalersi anche delle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
c) il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi anche delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 18. Disposizioni procedurali
1. Le procedure per l’espletamento delle attività di controllo e vigilanza di cui al presente Capo, che tengono conto di principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni, nonché le modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, sono stabilite, nel rispetto di quanto previsto al Capo VIII del regolamento (UE) n. 305/2011, con decreto interministeriale delle Amministrazioni competenti, adottato entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
2. I provvedimenti adottati ai sensi del Capo VIII del regolamento (UE) n. 305/2011 che proibiscono o limitano la messa a disposizione sul mercato nazionale di un prodotto o ne dispongono il ritiro o il richiamo entro un termine stabilito, dispongono in senso proporzionato alla natura del rischio, sono adeguatamente motivati, indicano i mezzi di impugnativa ed il termine entro cui è possibile ricorrere e sono notificati all’interessato entro sette giorni dall’adozione.
3. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, per la salute, per l’incolumità pubblica o privata, prima dell’adozione delle misure di cui all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 305/2011, agli interessati deve essere consentito di partecipare alla fase del procedimento di cui al presente articolo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, ai sensi degli articoli 7, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 19. Violazione degli obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE da parte del fabbricante
1. Il fabbricante che viola l’obbligo di redigere la dichiarazione di prestazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando si tratta di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio, il fabbricante che viola l’obbligo di cui al primo periodo o l’obbligo di dichiarare la prestazione del prodotto conformemente alle norme tecniche o alle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 5, è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
2. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 5 del regolamento (UE) n. 305/2011, in materia di deroghe alla redazione della dichiarazione di prestazione.
3. Il fabbricante che viola l’obbligo di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro; il medesimo fatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
4. Il fabbricante che redige la dichiarazione di prestazione di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 305/2011 non rispettando le prescrizioni ivi previste è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a due mesi e con l’ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
5. Il fabbricante che fornisce la dichiarazione di prestazione violando le prescrizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 305/2011 e di cui all’articolo 6, comma 3, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro; il medesimo fatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
6. Il fabbricante che viola i principi generali e le disposizioni relative all’uso della marcatura CE di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
7. Il fabbricante che viola le regole e le condizioni previste dall’articolo 9 del regolamento (UE) n. 305/2011 per l’apposizione della marcatura CE è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
8. Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di non conformità formali, di cui all’articolo 59 del regolamento (UE) n. 305/2011, rimosse dal fabbricante entro il termine stabilito dalle Amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 18.
Art. 20. Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione
1. Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che, nell’ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all’articolo 5, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
2. Il progettista dell’opera che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del presente decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a tre mesi e con l’ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio
Art. 21. Violazione degli obblighi degli operatori economici
1. L’operatore economico che non ottempera ai provvedimenti di ritiro, sospensione o richiamo adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettere d) ed e) , del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che viola le disposizioni di cui agli articoli 11, paragrafi da 2 a 8, 13, 14 e 16 del regolamento (UE) n. 305/2011 e 6, comma 5, del presente decreto è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro; ai medesimi fatti si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro qualora si riferiscano a prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio rientranti nell’ambito di cui all’articolo 5, comma 1, o tenuti alla conformità alle norme tecniche o alle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 5.
3. Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di non conformità formali di cui all’articolo 59 del regolamento (UE) n. 305/2011 rimosse dall’operatore economico entro il termine stabilito dalle Amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 18.
Art. 22. Violazione degli obblighi di certificazione
1. Chiunque, nell’esercizio delle attività svolte dall’organismo notificato o dal laboratorio di cui all’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nelle certificazioni e rapporti di prova, attesti fatti rilevanti non rispondenti al vero, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro, qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
2. Ferma restando l’applicazione del comma 1, l’organismo o il laboratorio di cui all’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 che non adempie alle richieste di cui all’articolo 16, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro; al medesimo fatto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa da 2.000 euro a 12.000 euro, qualora si riferisca a prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
3. Chiunque rilasci documenti che attestino la conformità del prodotto da costruzione e che non sia soggetto autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, ai sensi dell’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 o ai sensi del decreto del Ministro dell’interno del 26 marzo 1985, ciascuno per le proprie specifiche attribuzioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro, qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
Art. 23. Modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Le modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 sono definite con il decreto di cui all’articolo 18, comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981.
Capo VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 24. Abrogazioni
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e il decreto del Ministro delle attività produttive 9 maggio 2003, n. 156, sono abrogati.
2. I riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, contenuti in leggi, decreti, circolari o provvedimenti amministrativi si intendono effettuati al regolamento (UE) n. 305/2011 e al presente decreto.
Art. 25. Coordinamento degli Organismi notificati
1. I rappresentanti in seno al gruppo di coordinamento degli Organismi notificati, di cui all’articolo 55 del regolamento (UE) n. 305/2011, sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, su designazione del Comitato di cui all’articolo 3.
2. Ai rappresentanti di cui al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 26. Comitato permanente per le costruzioni
1. I rappresentanti in seno al comitato permanente previsto all’articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011, sono designati, uno per ciascuna Amministrazione, con l’indicazione dei rappresentanti supplenti, rispettivamente, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, nell’ambito del Servizio tecnico centrale del medesimo organo, dal Ministero dello sviluppo economico, nell’ambito della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica e dal Ministero dell’interno, nell’ambito della Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica. I predetti rappresentanti possono essere assistiti da esperti. La designazione è comunicata alle competenti autorità europee per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 27. Obbligo di riservatezza
1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, i soggetti coinvolti nell’applicazione del presente decreto sono obbligati a mantenere riservate le informazioni ricevute nello svolgimento delle loro funzioni. In particolare i segreti aziendali, professionali e commerciali sono considerati informazioni riservate, eccetto quando la loro divulgazione sia necessaria al fine di tutelare la salute e la sicurezza delle persone.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fatti salvi gli obblighi degli Stati membri e degli organismi notificati riguardanti l’informazione reciproca e la diffusione degli avvertimenti.
Art. 28. Aggiornamento
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’interno, sono effettuati eventuali ulteriori adeguamenti della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 nelle materie non riservate alla legge e già disciplinate mediante regolamenti.
2. All’aggiornamento e alla modifica degli allegati al presente decreto che contengono caratteristiche di ordine tecnico si provvede con decreto interministeriale delle Amministrazioni competenti.
Art. 29. Disposizioni transitorie
1. Restano efficaci fino alla data di scadenza e si considerano effettuate in ottemperanza al presente decreto:
a) la designazione del punto di contatto nazionale prodotti, PCP-Italia, già istituito in attuazione del regolamento (UE) n. 764/2008, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) fino alla piena efficacia della notifica, come organismo di valutazione tecnica, dell’Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea ITAB di cui all’articolo 7, le designazioni degli organismi di valutazione tecnica già effettuate, ai sensi dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 305/2011, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) le autorizzazioni e le notifiche di organismi di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione, già rilasciate ed effettuate, ai sensi dell’articolo 39 del regolamento (UE) n. 305/2011, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
d) le designazioni dei rappresentanti in seno al gruppo di coordinamento degli Organismi notificati, già effettuate, ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 305/2011, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
e) le designazioni dei rappresentanti in seno al Comitato permanente per le costruzioni, già effettuate, ai sensi dell’articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Dalla data di piena efficacia della notifica dell’Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea ITAB, di cui all’articolo 7, lo stesso subentra in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti inerenti la valutazione tecnica europea, intrapresi dagli organismi di cui al comma 1 dell’articolo 7.
3. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al comma 2 dell’articolo 15, per le attività di cui al comma 1 svolte dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre 2012, n. 267, e in particolare:
a) per le attività di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a) , si applicano le disposizioni e le tariffe per lo svolgimento delle attività di rilascio di benestare tecnico europeo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n) , ed allegato I, lettera N.d) del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 26 novembre 2012, n. 267;
b) per le attività di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b) , le relative tariffe sono determinate sulla base dell’effettiva attività svolta e quantificate per mezzo delle tariffe orarie di cui all’allegato II del suddetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 26 novembre 2012 n. 267.
3. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al comma 2 dell’articolo 15, per le attività di cui al comma 1 del medesimo articolo svolte dal Ministero dell’interno si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno 2 marzo 2012, concernente l’aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 30. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 31. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATO A – MODELLO DI ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AI FINI DELLA NOTIFICA Scarica file
ALLEGATO B – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AI FINI DELLA NOTIFICA NON BASATA SU UN CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO Scarica file
ALLEGATO C – PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE AI FINI DELLA NOTIFICA NON BASATA SU UN CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO Scarica file
ALLEGATO D – REQUISITI INERENTI GLI ORGANISMI NOTIFICATI E LA LORO ATTIVITA’ Scarica file