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Norme eliminazione delle barriere architettoniche Regione Lombardia

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1989, n. 6

Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione.
Data di pubblicazione della “L.R. 20/02/89, n.6” sul B.U. Lombardia 22 febbraio 1989, n. 8, I S.O.

SOMMARIO:

Art. 1 – Finalità.
Art. 2 – Obiettivi
Art. 3 – Definizione di barriera architettonica e localizzativa.
Art. 4 – Progettazione e modalità di attuazione delle opere edilizie.
Caratteristiche dei mezzi di pubblico trasporto.

Art. 5 – Campo di applicazione
Art. 6 – Prescrizioni tecniche di attuazione
Art. 7 – Organismo tecnico-scientifico
Art. 8 – Censimento degli immobili ed edifici pubblici
Art. 9 – Atti di programmazione regionale e interventi legislativi
Art. 10 – Atti di programmazione comunale e provinciale
Art. 11 – Revoca di contributi
Art. 12 – Disposizioni generali
Art. 13 – Autorizzazioni e concessioni a edificare
Art. 14 – Alloggi di edilizia residenziale abitativa
Art. 15 – Oneri di urbanizzazione
Art. 16 – Modifiche alla L.R. 5 dicembre 1983, n. 91. (3)
Art. 17 – Interventi sul patrimonio esistente di edilizia residenziale pubblica
Art. 18 – Indagine conoscitiva e mobilità degli utenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica
Art. 19 – Concessioni ed autorizzazioni in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. (giurisprudenza)
Art. 20 – Concessioni ed autorizzazioni in deroga alle prescrizioni tecniche di attuazione. (giurisprudenza)
Art. 21 – Variazione della destinazione d’uso degli immobili
Art. 22 – Consulenza regionale agli enti locali
Art. 23 – Integrazione della composizione della Commissione tecnico-amministrativa regionale (6)
Art. 24 – Sanzioni
Art. 25 – Disposizioni generali
Art. 26 – Interventi sul parco rotabile
Art. 27 – Servizio di trasporto sotterraneo metropolitano
Art. 28 – Abolizione delle barriere localizzative
Art. 29 – Contributi regionali
Art. 30 – Concessioni
Art. 31 – Regolamenti comunali per i noleggi e i servizi di piazza
Art. 32 – Interventi informativi, educativi e di aggiornamento
Art. 33 – Simbolo di accessibilità
Art. 34 – Interventi regionali per la redazione dei piani comunali
Art. 34-bis – Interventi della regione
Art. 34-ter – Integrazione dei contributi di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”
Art. 35 – Norma finanziaria (15)
Art. 36 – Abrogazioni

Art. 1 – Finalità.
1. La presente legge detta norme e dispone interventi graduali diretti ad assicurare la massima autonomia per lo svolgimento di ogni attività effettuata nell’ambiente costruito da parte di tutti i cittadini, indipendentemente dall’età, dal sesso, dalle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e senso percettive, nonché dalle variazioni temporanee o permanenti delle stesse.
Art. 2 – Obiettivi
1. Obiettivo della presente legge è l’adeguamento dell’ambiente costruito al fine di garantire l’assenza di limiti all’esercizio dell’attività autonoma dei cittadini, in funzione delle esigenze individuali e delle loro variazioni
Art. 3 – Definizione di barriera architettonica e localizzativa.
1. Ai fini della presente legge per barriera architettonica si intende qualsiasi ostacolo che limita o nega l’uso a tutti i cittadini di spazi, edifici e strutture e, in particolare, impedisce la mobilità dei soggetti con difficoltà motoria, sensoriale e/o psichica, di natura permanente o temporanea, dipendente da qualsiasi causa.
2. Ai fini della presente legge per barriera localizzativa s’intende ogni ostacolo o impedimento della percezione connessi alla posizione, alla forma o al colore di strutture architettoniche e dei mezzi di trasporto, tali da ostacolare o limitare la vita di relazione delle persone affette da difficoltà motoria, sensoriale e/o psichica, di natura permanente o temporanea dipendente da qualsiasi causa.
Art. 4 – Progettazione e modalità di attuazione delle opere edilizie.
Caratteristiche dei mezzi di pubblico trasporto.

1. La realizzazione e le modifiche delle strutture e delle costruzioni, nonché gli interventi in materia di trasporto pubblico di persone di cui ai successivi articoli, devono perseguire la compatibilità dell’ambiente costruito con la variabilità delle esigenze dei cittadini; a tal fine devono essere adottati criteri progettuali e di controllo rispondenti alle diverse esigenze degli utenti e adattabili ai possibili mutamenti delle esigenze stesse.

2. In relazione a quanto previsto dal comma precedente, da progettazione e le modalità di esecuzione delle opere edilizie, nonché le caratteristiche dei mezzi di trasporto pubblico di persone, debbono essere preordinate specificatamente alla realizzazione della compatibilità dell’ambiente costruito e consentire l’installazione di manufatti, apparecchiature e dispositivi tecnologici idonei ad assicurare detta compatibilità rispetto alle diverse esigenze degli utenti

Art. 5 – Campo di applicazione
1. Le norme della presente legge si applicano a tutti gli edifici, gli ambienti e le strutture, anche di carattere temporaneo, di proprietà pubblica e privata, che prevedano il passaggio o la permanenza di persone.
2. In particolare, la disciplina normativa riguarda;
a) gli edifici e i locali pubblici e di uso pubblico, ivi compresi gli esercizi di ospitalità;
b) gli edifici di uso residenziale abitativo;
c) gli edifici e i locali destinati ad attività produttive di carattere industriale, agricolo, artigianale, nonché ad attività commerciali e del settore terziario;
d) le aree ed i percorsi pedonali urbani, nonché i parcheggi;
e) i mezzi di trasporto pubblico di persone, su gomma, ferro, fune, nonché i mezzi di navigazione inerenti ai trasporti di competenza regionale;
f) le strutture e gli impianti fissi connessi all’esercizio dei trasporti pubblici di persone di competenza regionale;
g) le strutture e gli impianti di servizio di uso pubblico, esterni o interni alle costruzioni;
h) i segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare negli ambienti di cui alle lettere precedenti
Art. 6 – Prescrizioni tecniche di attuazione
1. Al fine di specificare ed integrare le disposizioni del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, l’allegato, che fa parte integrante della presente legge, prevede le prescrizioni tecniche di attuazione da osservarsi nella progettazione, nell’esecuzione e nel controllo degli ambienti, degli edifici e delle strutture comprese nel campo di applicazione di cui al precedente art. 5.
Art. 7 – Organismo tecnico-scientifico
1. Per rispondere alle esigenze di adattabilità dell’ambiente, gli aggiornamenti, le modifiche o le integrazioni dell’allegato sono deliberate dalla Regione avvalendosi anche delle proposte di un organismo tecnico-scientifico permanente, nominato entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con Decreto del dirigente della competente struttura regionale e composto da;
a) 1 funzionario del Settore lavori pubblici ed edilizia residenziale;
b) 1 funzionario del Settore assistenza e sicurezza sociale;
c) 1 funzionario del Coordinamento per il territorio;
d) 1 funzionario del Settore trasporti e mobilità;
e) 1 funzionario Settore sanità e igiene;
f) 3 esperti in materia di abolizione delle barriere architettoniche (2) .
2. L’organismo tecnico-scientifico di cui al comma precedente ha sede presso il Settore lavori pubblici ed edilizia residenziale della Giunta Regionale.
3. Le funzioni di coordinatore dell’organismo sono svolte dal funzionario di cui alla lettera a) del precedente primo comma.
4. L’organismo tecnico-scientifico osserva e valuta i risultati derivanti dall’applicazione della presente legge, formula proposte e svolge funzioni consultive in ordine agli interventi amministrativi e legislativi della Regione nella materia disciplinata dalla legge stessa, ai fini dell’attività di orientamento e d’indirizzo della Regione nei confronti dei Comuni e degli altri enti locali per gli adempimenti di rispettiva competenza.
5. Per l’esercizio delle proprie funzioni l’organismo si avvale della collaborazione del Servizio tecnico lavori pubblici, nonché, ove necessario, di altri servizi della Giunta Regionale interessati all’applicazione della presente legge.

(2) Comma così modificato ai sensi dell’art. 2, comma 23 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.

Art. 8 – Censimento degli immobili ed edifici pubblici
1. La Regione promuove il censimento degli immobili ed edifici pubblici interessati da interventi per l’abolizione delle barriere architettoniche e localizzative.
2. Il censimento di cui al comma precedente è delegato ai Comuni, sulla base delle modalità di rilevazione approvate dalla Giunta Regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge; il censimento, oltre alle proprietà del Comune, riguarda gli immobili di proprietà della Regione, delle Province e di altri enti locali.
3. Ai fini del censimento degli immobili di proprietà dello Stato e delle Amministrazioni autonome, la Giunta Regionale promuove le necessarie intese con gli enti proprietari degli immobili stessi.
4. I dati del censimento sono utilizzabili ai fini della Programmazione degli interventi regionali e degli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, nonché per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 32, ventunesimo e ventiduesimo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Art. 9 – Atti di programmazione regionale e interventi legislativi
1. Nella formulazione dei piani, programmi e progetti generali e settoriali, anche di carattere informativo e di aggiornamento, la Regione tiene conto – con particolare riferimento ai contenuti programmatori e agli aspetti finanziari – dell’obiettivo di eliminare le barriere architettoniche e localizzative in ambito regionale e nei servizi di trasporto pubblico di persone di sua competenza.
2. La Regione dispone, nelle materie di propria competenza, la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per l’adeguamento in conformità alle disposizioni della presente legge degli spazi, degli edifici, delle strutture esterne e di servizio, dei luoghi di lavoro, nonché dei mezzi di trasporto pubblico di persone e delle relative strutture fisse.
3. La programmazione, i tempi e le procedure di concessione dei contributi e di attuazione degli interventi, nonché l’entità delle risorse finanziarie regionali, sono disposti con successivi provvedimenti legislativi, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 10 – Atti di programmazione comunale e provinciale
1. Le Leggi di cui al terzo comma del precedente art. 9 dovranno prevedere che i Comuni singoli o associati e le Province predispongano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle Leggi stesse, piani biennali di intervento, tenuto conto dei piani predisposti ai sensi dell’art. 32, ventunesimo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative per le strutture e costruzioni di rispettiva competenza, con l’indicazione degli interventi prioritari.
Art. 11 – Revoca di contributi
1. I contributi regionali concessi per la realizzazione, la ristrutturazione o il recupero di costruzioni, opere o strutture di cui al precedente art. 5, sono revocati dalla Regione o dagli enti locali delegati, qualora la realizzazione degli interventi sia difforme dalle disposizioni della presente legge o dell’allegato, ovvero dal progetto approvato.
2. I contributi revocati ai sensi del precedente primo comma sono acquisiti al bilancio regionale.
TITOLO II
Disposizioni in materia urbanistica e per l’edilizia residenziale pubblica
Art. 12 – Disposizioni generali
1. Il presente titolo detta norme in materia urbanistica da osservarsi per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni di edificazione relative alle nuove costruzioni ed agli interventi sugli edifici esistenti come definiti dall’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. I Comuni adeguano alle disposizioni della presente legge i loro strumenti urbanistici, generali ed attuativi, nonché i regolamenti edilizi e di igiene, introducendo eventuali ulteriori prescrizioni volte a perseguire le finalità definite dagli artt. 1 e 2 della presente legge.
3. Le disposizioni di cui agli artt. 13, 14, 19, 20 e 23, a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevarranno, comunque, sulle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali che si pongono con esse in contrasto.
Art. 13 – Autorizzazioni e concessioni a edificare
1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 12 e dai successivi artt. 14 e 20, le prescrizioni dell’allegato si applicano ai fini del rilascio delle concessioni di edificazione per le costruzioni nuove, nonché per le costruzioni esistenti relativamente ad interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica come definiti dall’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. Le prescrizioni di cui ai nn. 2, 5, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 7, dell’allegato si applicano per il rilascio delle autorizzazioni relative ad interventi di manutenzione straordinaria che riguardino specificatamente le parti della costruzione, gli elementi e le attrezzature oggetto delle prescrizioni stesse, salvo quanto previsto dal successivo art. 20.
3. Ai fini dell’attuazione della presente legge, i Comuni favoriscono la partecipazione di esperti in materia di abolizione delle barriere architettoniche nella commissione edilizia scelti di norma, nell’ambito di una terna di nominativi designati dalle associazioni dei disabili
Art. 14 – Alloggi di edilizia residenziale abitativa
1. Ai fini del rilascio delle concessioni di edificazione per nuovi edifici ad uso residenziale abitativo e per ristrutturazione urbanistica di edifici esistenti, deve essere garantita la visitabilità e l’adattabilità degli alloggi come definite dai successivi commi.
2. Per visitabilità di un alloggio si intende la sua condizione di permettere a persone di ridotta capacità motoria, di accedere alla zona giorno ed ad un servizio igienico dell’alloggio stesso, garantendo le prestazioni minime indicate al n. 6.1.1 dell’allegato.
3. Per adattabilità di un alloggio si intende la sua condizione di poter essere modificato, a costi limitati, allo scopo di permettere ad un disabile circolante con carrozzina di viverci ed esercitarvi tutte le attività e funzioni della vita quotidiana; a tal fine l’esecuzione dei lavori di modifica non deve modificare né la struttura, né la rete degli impianti comuni degli edifici, garantendo le prestazioni minime indicate al n. 6.1.2 dell’allegato.
4. L’adattabilità dell’alloggio deve essere dimostrata, in sede di presentazione del progetto per la concessione edilizia, allegando disegni supplementari che affianchino alle soluzioni-tipo proposte per gli alloggi della costruzione e le soluzioni di variante degli alloggi stessi alle esigenze dei disabili, e pertanto rispondenti alle prestazioni minime di cui al comma precedente.
5. L’adattabilità e la visitabilità degli alloggi devono essere garantite anche ai fini del rilascio delle concessioni di edificazione per ristrutturazioni edilizie di interi edifici o di parti significative degli stessi, secondo le modalità di cui al precedente quarto comma e salvo quanto previsto dal successivo art. 20.
6. Le disposizioni dell’allegato non si applicano agli edifici destinati ad abitazioni unifamiliari o con non più di quattro alloggi.

Art. 15 – Oneri di urbanizzazione
1. I Comuni destinano una quota non inferiore al 10% delle entrate derivanti  dagli oneri di urbanizzazione ai fini dell’abbattimento delle barriere  architettoniche e localizzative per le opere, edifici ed impianti esistenti di loro  competenza

Art. 16 – Modifiche alla L.R. 5 dicembre 1983, n. 91. (3)
(3) Modifica l’art. 3, settimo e ottavo comma, della L.R. 5 dicembre 1983, n.  91.

Art. 17 – Interventi sul patrimonio esistente di edilizia residenziale pubblica
1. Nel caso di ristrutturazione edilizia e di restauro o risanamento conservativo di alloggi di edilizia residenziale pubblica, l’ente gestore provvede a realizzare una quota non inferiore ad 1 alloggio ogni 40 o frazione di 40 con caratteristiche conformi alle prescrizioni dell’allegato, ai fini del loro utilizzo da parte di soggetti con gravi difficoltà motorie, sensoriali e/o psichiche.
2. Gli alloggi di cui al comma precedente dovranno essere variamente distribuiti all’interno degli immobili, in modo da garantirne la fruizione alle stesse condizioni degli altri inquilini e al fine di favorire la vita di relazione degli utenti.
3. Salvo quanto previsto dal terzo comma del successivo art. 18, l’ente gestore, su richiesta dell’assegnatario, provvede a proprie spese alle modifiche dell’alloggio secondo le prescrizioni dell’allegato per rispondere alle esigenze dell’assegnatario stesso o di componente del suo nucleo familiare affetti da gravi difficoltà motorie, sensoriali e/o psichiche.
Art. 18 – Indagine conoscitiva e mobilità degli utenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica
1. Gli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica devono predisporre entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge un’indagine conoscitiva che, interpellando i locatari, sia volta a rilevare i bisogni di ristrutturazione degli alloggi ai fini dell’abolizione delle barriere architettoniche; i dati rilevati devono essere tenuti costantemente aggiornati.
2. Entro l’anno successivo gli enti gestori devono altresì individuare le priorità di esecuzione ed elaborare un programma di intervento esecutivo.
3. In caso di impossibilità di modifiche congrue alle necessità del richiedente, gli enti gestori devono assumere iniziative dirette a favorire lo scambio con alloggio anche occupato, ma più facilmente ristrutturabile, o concordare l’assegnazione di un nuovo alloggio idoneo.
4. Gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono a carico dei relativi enti gestori di edilizia residenziale pubblica
Art. 19 – Concessioni ed autorizzazioni in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. (giurisprudenza)
1. Ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, le concessioni ed autorizzazioni di edificazione relative ad interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, come definiti dall’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere eccezionalmente e motivatamente rilasciate, ai sensi dell’art. 41 quater della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, in deroga agli standard, limiti o vincoli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.
2. La deroga è concessa, su richiesta motivata e documentata a firma dell’estensore del progetto, esclusivamente per garantire la fruibilità e l’accessibilità di quelle strutture o di quegli spazi interessati dall’intervento per i quali non sia possibile intervenire secondo le prescrizioni della presente legge a causa dei vincoli e delle limitazioni di cui al comma precedente.

Art. 20 – Concessioni ed autorizzazioni in deroga alle prescrizioni tecniche di attuazione. (giurisprudenza)
1. Le concessioni di edificazione per restauro, risanamento conservativo e le autorizzazioni per manutenzione straordinaria possono essere motivatamente rilasciate in deroga a quanto previsto dall’allegato, nel caso di:
a) esistenza di vincoli stabiliti ai sensi della normativa vigente a tutela dei beni ambientali artistici, archeologici, storici e culturali, che non consentano interventi edilizi coerenti con la finalità della presente legge;
b) impossibilità tecnica connessa agli elementi statici ed impiantistici degli edifici oggetto dell’intervento.
2. Ferma restando l’applicazione di quanto previsto al n. 6.6 dell’allegato, le autorizzazioni e le concessioni di edificazione di cui al precedente art. 13 riguardanti ambienti di lavoro destinati alla produzione, possono essere motivatamente rilasciate in deroga alle prescrizioni dell’allegato, nel caso di:
a) impossibilità di inserimento nella specifica lavorazione di portatori di handicap di tipo tale da essere di pregiudizio alla sicurezza propria o dei colleghi o degli impianti;
b) presenza di sistemi produttivi con utilizzo di macchinari non adattabili alle esigenze di personale portatore di handicap.
3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni e concessioni di cui ai commi precedenti l’estensore del progetto è tenuto a motivare, documentare e sottoscrivere sotto la propria responsabilità quanto ivi previsto; il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione o concessione possono comunque essere subordinati all’adozione di soluzioni tecniche alternative alle prescrizioni dell’allegato, idonee a garantire l’uso dell’immobile secondo le finalità della presente legge.

Art. 21 – Variazione della destinazione d’uso degli immobili
1. Ove il Sindaco intenda assentire, ricorrendone i presupposti di compatibilità con la disciplina urbanistica vigente, la modifica di destinazione d’uso di immobili finalizzata ad un utilizzo di carattere collettivo, il rilascio della concessione edilizia o dell’autorizzazione quali di volta in volta richieste dalla normativa vigente è subordinato all’accertamento del possesso da parte dell’immobile delle caratteristiche previste dall’allegato della presente legge per gli edifici destinati ad uso collettivo.

Art. 22 – Consulenza regionale agli enti locali
1. Al fine di agevolare l’attuazione della presente legge, le strutture  organizzative centrali e periferiche della Giunta Regionale forniscono agli enti  locali la consulenza in ordine a questioni tecniche ed amministrative inerenti  all’esercizio delle funzioni di loro competenza.
2.  (4)
3.  (5)

(4) Comma abrogato dalla L.R. 23 luglio 1996, n. 16.
(5) Comma abrogato dalla L.R. 23 luglio 1996, n. 16.

Art. 23 – Integrazione della composizione della Commissione tecnico-amministrativa regionale (6)

(6) Articolo abrogato dalla L.R. 20 aprile 1995, n. 24. Art. 24 Sanzioni. 1. L’inosservanza delle norme della presente legge da parte del titolare della concessione edilizia, del committente, del direttore dei lavori, costituisce, variazione essenziale di cui all’art. 8, primo comma, lettera c) della legge 28 febbraio 1985 n. 47, cui consegue l’applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla legislazione vigente

Art. 24 – Sanzioni
1. L’ inosservanza delle norme della presente legge da parte del titolare della concessione edilizia, del committente, del Direttore dei Lavori, costituisce variazione essenziale di cui alla art.8, primo comma, lettera c) della legge 28 febbraio 1985, n.47,cui consegue l’applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste della legislazione vigente.
TITOLO III
Trasporti
Art. 25 – Disposizioni generali
1. Ferma restando l’osservanza delle norme dettate dalla presente legge in materia urbanistica, le prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell’allegato si applicano alle stazioni, alle strutture fisse ed ai mezzi del servizio di trasporto pubblico di persone di competenza regionale secondo le previsioni del successivi articoli.
Art. 26 – Interventi sul parco rotabile
1. La Regione persegue l’obiettivo della progressiva immissione nel servizio di trasporto di superficie, nella misura media annua del 5% della dotazione del parco rotabile, di mezzi dotati di caratteristiche che garantiscano le prestazioni di cui ai nn. 3.2.2., 3.2.3. e 4 dell’allegato, nonché conformi alle normative statali vigenti ai fini dell’omologazione da parte delle amministrazioni competenti.
2. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma precedente, i piani pluriennali di investimento di cui alla L.R. 2 gennaio 1982, n. 1 e successive modificazioni, prevedendo la destinazione di risorse finanziarie adeguate per il progressivo adeguamento del parco rotabile, da determinarsi in ciascun piano con riferimento allo sviluppo tecnico-produttivo nel settore.
3. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dai commi precedenti, la Giunta Regionale, con la collaborazione delle associazioni dei gestori dei servizi, porta a conoscenza dei produttori dei mezzi di trasporto e di loro componenti le esigenze dei propri utenti, affinché detti produttori adottino idonee iniziative per lo sviluppo tecnico-produttivo per la realizzazione di mezzi dotati dei sistemi di cui al precedente primo comma.
4. I finanziamenti della Regione per l’attuazione degli scopi di cui al presente articolo e di cui al successivo art. 28 sono comunque concessi nell’ambito delle relative effettive disponibilità finanziarie previste nei bilanci annuali dei singoli esercizi finanziari.
Art. 27 – Servizio di trasporto sotterraneo metropolitano
1. La concessione di contributi regionali per l’acquisto o il rinnovo dei mezzi di trasporto sotterraneo metropolitano è subordinato al possesso da parte degli stessi delle caratteristiche di cui ai nn. 3.1.2/c e 3.1.2/d dell’allegato.
2. Il 2% delle risorse regionali relative alla concessione di contributi in conto capitale a norma del Titolo III della L.R. 2 gennaio 1982, n. 1 e successive modificazioni, deve essere destinato ad interventi per l’adeguamento delle stazioni metropolitane esistenti alle prescrizioni di cui ai nn. 3.1.1 e 3.1.2 dell’allegato.
Art. 28 – Abolizione delle barriere localizzative
1. Entro il termine di cui al successivo art. 29 il servizio di trasporto pubblico locale di persone deve essere dotato di sistemi tecnici di cui ai nn. 3.3 e 4.4 dell’allegato, idonei a consentire la fruizione del servizio stesso da parte dei viaggiatori con difficoltà dell’udito e della vista.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, al fine di uniformare gli interventi, dispone le prescrizioni tecniche per l’adozione sui mezzi di trasporto, nonché nelle stazioni della metropolitana e di superficie, dei sistemi tecnici di cui al comma precedente.
3. Per l’attuazione di quanto previsto dal precedente primo comma, i piani pluriennali d’investimento di cui alla L.R. 2 gennaio 1982, n. 1 e successive modificazioni, destinano specifiche risorse finanziarie, rispettivamente, per gli interventi sui mezzi di trasporto e nelle stazioni della metropolitana e di superficie.
4. Decorsi sei mesi dalla data d’esecutività della deliberazione di cui al precedente secondo comma, non possono essere immessi nel servizio di trasporto pubblico locale di persone nuovi mezzi di trasporto sprovvisti dei sistemi tecnici previsti dal presente articolo.
Art. 29 – Contributi regionali
1. Gli stanziamenti previsti per tecnologie di controllo nel piano triennale 1986/1988 per investimenti di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 25 luglio 1986 IV/403 in applicazione della legge 10 aprile 1981, n. 151, potranno essere utilizzati anche per la concessione di contributi per le finalità di cui al precedente art. 28.
2. Il termine per la presentazione delle domande da parte degli enti ed imprese di trasporto per ottenere i contributi di cui al precedente primo comma, scade al 120° giorno dalla data di esecutività delle prescrizioni tecniche di cui al secondo comma del precedente art. 28.

Art. 30 – Concessioni
1. Decorsi tre anni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al secondo  comma del precedente art. 28, non possono essere affidate nuove concessioni  per servizi di trasporto pubblico locale di persone, né essere rinnovate quelle in  atto, ad aziende od imprese che non abbiano dotato il parco rotabile dei  sistemi tecnici di cui al suddetto art. 28.

Art. 31 – Regolamenti comunali per i noleggi e i servizi di piazza
1. I regolamenti comunali inerenti ai noleggi ed ai servizi di piazza devono prevedere che i nuovi mezzi da adibirsi al trasporto di persone siano dotati di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle ripiegata.
2. I Comuni provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti entro sessanta giorni alla data di entrata in vigore della presente legge.
TITOLO IV
Interventi informativi, simbolo di accessibilità – norme transitorie e finali
Art. 32 – Interventi informativi, educativi e di aggiornamento
1. La Regione per il perseguimento degli obiettivi della presente legge assume le iniziative e promuove gli interventi di cui ai successivi commi, al fine di:
a) informare circa la compatibilità dell’ambiente costruito con la variabile delle esigenze relative a situazioni temporaneamente o permanentemente invalidanti;
b) far conoscere le disposizioni legislative e normative nazionali ed estere, con particolare riferimento alla presente legge regionale;
c) diffondere la conoscenza delle soluzioni tecniche e dei materiali rispondenti alla compatibilità d’uso dell’ambiente da parte dei cittadini;
d) sollecitare l’adeguamento e l’integrazione dei programmi dei vari corsi di studio e della letteratura tecnica in relazione ai contenuti e allo spirito della legge.
2. Le finalità di cui al comma precedente sono perseguite mediante:
a) iniziative di informazione, aggiornamento e ricerca indirizzata agli studenti ed ai docenti delle scuole e di corsi di ogni ordine e grado, ivi compresa l’Università;
b) interventi di aggiornamento per il personale regionale e degli enti locali, nonché per i tecnici interessati dall’applicazione della presente legge;
c) indagini e raccolta dati (7) .
3. Le iniziative e gli interventi di cui al comma precedente, sono attuate dalla Regione di intesa con le altre pubbliche amministrazioni interessate, e in collaborazione con enti pubblici e privati. 4. La Regione promuove altresì iniziative di ricerca per nuove proposte legislative e normative, per nuove proposte tecnico-costruttive e per nuovi ausili, anche tramite l’indizione di concorsi e la concessione di borse di studio.

(7) Lettera aggiunta dall’art. 1 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 76.

Art. 33 – Simbolo di accessibilità
1. Gli spazi, le strutture, i mezzi di trasporto e gli edifici pubblici e di uso pubblico, in quanto adeguati alle norme della presente legge, devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo di accessibilità previsto dall’art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 in relazione ai servizi e alle attrezzature accessibili e l’indicazione del percorso per accedervi.
Art. 34 – Interventi regionali per la redazione dei piani comunali
1. Al fine di incentivare l’attuazione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche previsti dal ventunesimo comma, art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)» la Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di comuni per il sostegno degli oneri relativi alla progettazione esecutiva degli interventi individuati nei piani.
2. Le domande di contributo, corredate da copia dell’atto deliberativo di adozione del piano di cui al primo comma e da copia del disciplinare di incarico per il progetto esecutivo, devono essere inoltrate alla Regione Lombardia, Settore lavori pubblici ed edilizia residenziale, Servizio affari generali, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. La misura massima dei contributi previsti dal presente articolo è determinata in lire 5.000.000 e la loro concessione è disposta con priorità a favore dei comuni con popolazione inferiore a duemila abitanti. (8)

(8) Articolo sostituito dall’art. 2 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 76.

Art. 34-bis – Interventi della regione
1. La Giunta regionale, al fine di sviluppare la ricerca e la sperimentazione nel settore dell’abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, promuove o realizza, d’intesa con gli enti competenti, interventi pilota su edifici, spazi e servizi pubblici individuati dalla stessa Giunta regionale, con priorità per gli edifici destinati a sedi municipali ed attività scolastiche; promuove inoltre, previa intesa con i soggetti competenti, interventi pilota su edifici, spazi e servizi privati di uso pubblico, compresi gli edifici di cui alla L.R. 9 maggio 1992, n. 20 (Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi) (9) .
2. Gli interventi di cui al precedente primo comma sono progettati, affidati e diretti dal Settore lavori pubblici ed edilizia residenziale della giunta regionale, che può avvalersi della consulenza degli esperti indicati nella lettera f), primo comma, del precedente art. 7.
3. La Giunta regionale, al fine di incentivare l’attuazione degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, concede inoltre contributi per la realizzazione delle opere e delle relative spese tecniche alle amministrazioni comunali per gli edifici, gli spazi e servizi di loro proprietà (10) .
4. Per le finalità di cui al comma 3 sono concessi contributi ai sensi degli artt. 28-sexies e 28-septies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni (11) .
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce tempi, criteri e modalità per l’accesso e l’erogazione dei contributi previsti dal comma 3, ed approva la graduatoria degli interventi da attuare (12) (13) .
(9) Comma sostituito dall’art. 3, comma 4, lettera a) della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.
(10) Comma sostituito dall’art. 1, comma 27, lettera a) della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.
(11) Comma sostituito dall’art. 1, comma 27, lettera a) della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.
(12) Comma sostituito dall’art. 1, comma 27, lettera a) della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.
(13) Articolo aggiunto dalla L.R. 22 dicembre 1989, n. 76, sostituito dalla L.R. 8 aprile 1995, n. 17.
Art. 34-ter – Integrazione dei contributi di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9 della L. n. 13/1989, la Giunta regionale integra i contributi destinati ai soggetti aventi diritto per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche e localizzative in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza.
2. Hanno diritto ai contributi:
a) i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, compresa la cecità, ovvero relative alla deambulazione e alla mobilità;
b) coloro che abbiano in carico i soggetti di cui alla lettera a), ai sensi dell’articolo 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);
c) i condomini degli edifici in cui risiedono i soggetti di cui alla lettera a) che hanno contribuito alla realizzazione delle opere di abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative.
3. Per l’erogazione dei contributi di cui al comma 1 si osservano le procedure stabilite dalla L. n. 13/1989.
4. Quando i soggetti di cui ai commi 1 e 2 rinunciano al contributo loro spettante o decadono dalle condizioni per il suo ottenimento, il contributo stesso viene restituito dall’amministrazione comunale competente alla Tesoreria regionale. La restituzione avviene entro sessanta giorni dal verificarsi della condizione che ha determinato la rinuncia o la decadenza, trascorsi i quali sono dovuti gli interessi moratori. Le somme corrispondenti a tali contributi vengono riassegnate dalla Giunta regionale ai soggetti di cui alla presente legge, in base a quanto disposto dalla L. n. 13/1989 (14) .

(14) Articolo aggiunto dall’art. 3, comma 4, lettera b) della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

Art. 35 – Norma finanziaria (15)
(15) Si omette il testo di carattere esclusivamente finanziario.

Art. 36 – Abrogazioni
1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 12, secondo comma,  dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni in  contrasto con la legge stessa.

Allegati

Legge Regionale 20.02.1989 scarica file

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