Prevenzione incendi Università e altre istituzioni
DM 25/08/2022
Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica
MINISTERO DELL’INTERNO
Sommario:
Premessa
Art. 1 – Attuazione, con scadenze differenziate, delle disposizioni di prevenzione incendi per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica
Art. 2 – Misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento dei locali e delle strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica
Art. 3 – Entrata in vigore
IL MINISTRO DELL’INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Visto l’art. 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512, convertito dalla legge 28 dicembre 1996, n. 609, recante «Disposizioni urgenti concernenti l’incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l’impiego del personale nei servizi d’istituto»;
Visto il decreto legislativo dell’8 marzo 2006, n. 139 recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Visto l’art. 4, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, introdotto dall’art. 6, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che proroga il termine di adeguamento alla normativa antincendio per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica al 31 dicembre 2024;
Visto l’art. 4-bis, comma 3-bis, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, introdotto dall’art. 6, comma 3-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022 , n. 15, che prevede che con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento per i quali sono, altresì, stabilite scadenze differenziate a fasi successive;
Visto l’art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151 concernente «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
Visto il decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975, recante «Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica», pubblicato nel Supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – n. 29 del 2 febbraio 1976;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992, recante «Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – n. 218 del 16 settembre 1992;
Visto il decreto del Ministro dell’interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro» pubblicato nel Supplemento ordinario – n. 64 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – n. 81 del 7 aprile 1998;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – n. 201 del 19 agosto 2012;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – n. 192 del 20 agosto 2015, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2017 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – n. 197 del 24 agosto 2017;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 21 marzo 2018 recante: «Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – n. 74 del 29 agosto 2018;
Visto il decreto del Ministro dell’interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 3 settembre 2021 recante: «Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – n. 259 del 29 ottobre 2021;
Visto il concerto espresso dal Ministero dell’università e della ricerca con nota n. 1104 del 4 agosto 2022;
Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto dal richiamato art. 4-bis, comma 3- bis, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59;
decreta
Art. 1 – Attuazione, con scadenze differenziate, delle disposizioni di prevenzione incendi per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli impianti, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al presente decreto, non ancora adeguati alla normativa antincendio, si adeguano ai requisiti di sicurezza, entro i termini temporali e con le modalità di seguito indicati:
a) entro il 31 dicembre 2023, i responsabili delle attività di cui al presente comma individuate nelle categorie B e C ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, richiedono al Comando dei vigili del fuoco competente per territorio, qualora non avessero già provveduto, la valutazione del progetto di cui all’art. 3 del medesimo decreto, relativo al completo adeguamento dell’attività, fatta salva, se del caso, l’acquisizione del parere in caso di deroga di cui all’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
b) entro il 30 giugno 2024, è presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante l’attuazione almeno delle disposizioni previste ai seguenti punti del decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992: 7.0 (generalità), 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b) (illuminazione di sicurezza e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme); 8 (sistemi di allarme); 9.2 (estintori); 10 (segnaletica di sicurezza); 12 (norme di esercizio);
c) entro il 31 dicembre 2024, devono essere attuate tutte le disposizioni previste ai restanti punti del decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992. Entro lo stesso termine, deve essere presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante il completo adeguamento alle disposizioni previste dal decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992.
2. Le attività di adeguamento di cui al presente decreto possono essere effettuate, in alternativa, con l’osservanza delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 così come integrato dal decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2017, ovvero del progetto eventualmente approvato a seguito di deroga di cui all’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. In tali casi, le attività di adeguamento potranno essere articolate secondo modalità attuative che tengano conto delle indicazioni di cui al comma 1.
3. Anche per le attività che abbiano fatto ricorso alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 così come integrato dal decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2017, resta fermo l’obbligo di presentare al competente Comando dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2024, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante l’attuazione almeno delle misure relative a: S.10.4 (soluzioni progettuali), S.10.6.1 (impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica), S.4.5.9 (segnaletica d’esodo ed orientamento), livello di prestazione II di S.6 (misura di controllo dell’incendio), S.5 (misure di gestione della sicurezza antincendio) e V.7.4.4 (gestione della sicurezza antincendio), segnaletica di sicurezza ove prevista, livello di prestazione II di S.7 (misura di rilevazione ed allarme), ove previsto.
Art. 2 – Misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento dei locali e delle strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli impianti, i responsabili delle attività di cui al presente articolo, nelle more del completamento dei lavori di adeguamento alle pertinenti normative di prevenzione incendi, individuano idonee misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio aggiuntivo conseguente alla non completa osservanza delle disposizioni di prevenzione incendi.
2. Le misure gestionali previste al comma 1 sono individuate dai responsabili delle attività anche tra quelle previste dal capitolo S.5 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e coerentemente con una specifica valutazione del rischio incendio, che tenga conto, in particolare, delle carenze e delle non conformità presenti all’interno delle attività stesse.
3. Ai fini di quanto previsto al presente articolo e fermo restando quanto indicato al comma 2, si forniscono di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, alcune delle principali misure gestionali che debbono essere adottate:
a. limitare il carico di incendio entro valori compatibili con le effettive caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture;
b. eliminare i materiali con caratteristiche di reazione al fuoco inferiori a quelle previste;
c. garantire che l’affollamento dell’attività e la relativa distribuzione degli occupanti in ogni condizione di esercizio sia compatibile con il sistema di esodo esistente, eventualmente riducendo l’affollamento presente;
d. pianificare e attuare, in esito alla valutazione del rischio e secondo una cadenza individuata dal responsabile l’attività, una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali;
e. potenziare il numero di lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell’attività; tali addetti antincendio, devono svolgere controlli preventivi e vigilare sul mantenimento delle misure compensative attuate nel periodo transitorio, unitamente ai compiti della propria mansione. Detti lavoratori incaricati possono essere integrati anche avvalendosi del personale di cui agli articoli 8 e seguenti del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nel caso di affidamento in appalto del suddetto servizio dovranno essere utilizzati operatori economici con comprovata idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnicoprofessionale in conformità al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
f. assicurare ai lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso di tipo C di cui all’allegato IX del decreto del Ministro dell’interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 ed il conseguimento dell’attestato di idoneità tecnica previsto dall’art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512;
g. provvedere all’integrazione dell’informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’attività;
h. effettuare, in aggiunta alle prove di evacuazione già previste dalla vigente normativa, almeno due esercitazioni antincendio all’anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi;
i. integrare il piano di emergenza con le misure specifiche in caso di presenza di cantieri all’interno delle attività.
4. L’attuazione delle misure di cui alle lettere d) e h) deve essere riportata nel registro dei controlli, adottato nel rispetto della normativa vigente.
5. La valutazione del rischio incendio di cui al comma 2 deve essere mantenuta agli atti dell’attività e resa prontamente disponibile in occasione dei controlli delle autorità competenti.
6. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 si applicano fino all’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 3 settembre 2021.
Art. 3 – Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.