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Prevenzione incendi Edifici tutelati contenenti altre attività

DM 14/10/2021

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

MINISTERO DELL’INTERNO

IL MINISTRO DELL’INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA CULTURA

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, recante «Regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, n. 201 del 29 agosto 2012;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro edell’Organismo
indipendente di valutazione della performance »;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Ritenuto di dover definire, nell’ambito delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, specifiche misure tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi;
Visto il concerto del Ministero della cultura, acquisito con nota n. 11274-P del 15 aprile 2021;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, come comunicato dal Ministero dello sviluppo economico con nota n. 248383 del 25 agosto 2021;

decreta

Art. 1. – Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per edifici sottoposti a tutela

1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.

Art. 2. – Campo di applicazione

1. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione.

2. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare in combinazione alle pertinenti regole tecniche verticali contenute nella sezione V, allegato 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.

Art. 3. – Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015

1. All’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo il numero «72,» la dicitura: «limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi;» è soppressa.

2. All’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.12 – Altre attività in edifici tutelati», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, di cui all’art. 1.

Art. 4. – Norme finali

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1 – CAPITOLO V.12 – ALTRE ATTIVITÀ IN EDIFICI TUTELATI

V.12.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività soggette, ad esclusione di quelli destinati a musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.

2. Le suddette disposizioni si applicano a tutte le attività di cui al comma 1 caratterizzate da Rbeni pari a 2 o 4.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, realizzazione ed esercizio degli edifici sottoposti a tutela contenenti attività soggette non aperte al pubblico.

V.12.2 DEFINIZIONI

1. Edificio o bene tutelato: edificio o bene soggetto alle disposizioni di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137”.

2. Piano di limitazione dei danni: documento sottoscritto dal responsabile dell’attività, contenente le misure e le procedure per la salvaguardia dei beni tutelati presenti, da mettere in atto in caso di incendio.

V.12.3 CLASSIFICAZIONI

1. Per le attività di cui al paragrafo V.12.1 oggetto di specifiche regole tecniche verticali (RTV) valgono le classificazioni previste nelle stesse RTV.

V.12.4 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO

1. La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo G.2.

2. I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.

V.12.5 STRATEGIA ANTINCENDIO

1. Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale
attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti,
fermo restando quanto indicato al comma 3.

2. Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a
rischio specifico e le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali, ove
pertinenti.

3. Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive
delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione
della RTO e delle pertinenti RTV.

V.12.5.1 Reazione al fuoco
1. Non è richiesta la verifica dei requisiti di reazione al fuoco dei beni tutelati, ivi compresi i beni costituenti arredo storico (es. librerie, cassettonati, tendaggi, poltrone, mobilio, …), ad eccezione dei beni tutelati posti in vie d’esodo verticali, percorsi d’esodo (corridoi, atri, filtri, …) e spazi calmi in ambiti di attività con profili di rischio Rvita ricompresi in C, D o E.

V.12.5.2 Resistenza al fuoco
1. Negli ambiti delle attività ove la natura dell’edificio tutelato non renda possibile l’adeguamento o la determinazione della classe richiesta dalla RTO e dalle pertinenti RTV sono ammessi unicamente i profili di rischio Rvita pari ad A1, A2, B1, B2, El, E2 e devono essere adottati tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
a) valore di qf,d ≤ 200 MJ/m2, calcolato escludendo il contributo degli elementi strutturali portanti combustibili e dei beni tutelati presenti;
b) incremento di un livello di prestazione della gestione della sicurezza antincendio (Capitolo S.5) e del controllo dell’incendio (Capitolo S.6).

2. Ove non sia possibile l’adeguamento o la determinazione della classe richiesta dalla RTO e dalle pertinenti RTV dei sottotetti con struttura portante combustibile devono essere adottati tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
a) se il sottotetto non costituisce compartimento autonomo:
i. controllo dell’incendio con livello di prestazione IV (Capitolo S.6) riferito all’ambito contenente il sottotetto;
ii. sistema di gestione della sicurezza antincendio (Capitolo S.5) di livello di prestazione III;
b) se il sottotetto costituisce compartimento autonomo:
i. il sottotetto deve essere mantenuto libero da materiali combustibili di ogni genere.

V.12.5.3 Esodo
1. Sono ammesse le soluzioni conformi (capitolo S.4) di cui alla tabella V.12-1 alle seguenti condizioni aggiuntive:
a) la porzione di impianto di illuminazione di sicurezza in corrispondenza delle criticità sia progettato per garantire il doppio dell’illuminamento minimo previsto dalla norma UNI EN 1838;
b) siano previste specifiche misure gestionali (capitolo S.5).
Nota: Ad esempio: informazione a tutti gli occupanti, segnaletica, opuscoli, applicazioni per smartphone, tablet e similari, planimetrie, …

2. Le porte di interesse storico artistico presenti lungo le vie di esodo, che non possiedono le caratteristiche riportate nella tabella S.4-6, devono essere mantenute costantemente aperte durante l’esercizio dell’attività.

Tabella V.12-1 – Soluzioni conformi per l’esodo

Altezze ≥ 1,8 m lungo le vie d’esodo.
Tutte le combinazioni di alzata e pedata dei gradini delle scale previste nel capitolo S.4.
Variazioni di alzata e pedata dei gradini nella medesima rampa.

V.12.5.4 Gestione della sicurezza antincendio

1. Oltre a quanto previsto nel capitolo S.5 in funzione di Rbeni devono essere garantiti i seguenti requisiti aggiuntivi:

a) la frequenza delle prove di attuazione del piano di emergenza deve essere non inferiore a 3 volte l’anno e la prima prova deve essere effettuata entro due mesi dall’apertura dell’attività;

b) deve essere predisposto il piano di limitazione dei danni di cui al paragrafo V.12.5.4.1.

2. In presenza di cantieri temporanei e mobili, il responsabile dell’attività integra il piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio (paragrafo S.5.7.2), verificando l’osservanza delle misure di prevenzione incendi da parte delle ditte appaltatrici, dei fornitori e di tutto il personale esterno che, a vario titolo, opera all’interno dell’edificio.

Nota: Ad esempio: disalimentazione impianti elettrici fuori dall’orario di lavoro, adeguamento segnaletica di sicurezza, impedimento vie di esodo, controllo lavorazioni a caldo,…

V.12.5.4.1 Piano di limitazione dei danni

1. Il piano di limitazione dei danni, predisposto dal responsabile dell’attività, deve essere aggiornato e adeguato anche a seguito di specifiche esercitazioni.

2. Il piano di limitazione dei danni contiene misure e procedure per la salvaguardia dei beni tutelati presenti, da mettere in atto in caso di incendio.

3. Il piano di limitazione dei danni deve individuare:

a) i soggetti, adeguatamente formati, incaricati dell’attuazione delle procedure in esso contenute;

b) la distribuzione qualitativa e quantitativa dei beni tutelati presenti;

c) le procedure di allontanamento dei beni dettagliando, ove possibile, anche le priorità di evacuazione e specifici provvedimenti per la rimozione e il trasporto presso i luoghi di ricovero;

d) gli eventuali luoghi di ricovero dei beni rimossi in caso di emergenza, con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza e di conservazione degli stessi;

e) le procedure per la protezione in loco dei beni inamovibili o difficilmente spostabili;

Nota: Ad esempio: copertura con materiali di protezione, puntellamenti, riadesioni di parti staccate, barriere contro schegge, …

f) le eventuali restrizioni nell’utilizzo di sostanze estinguenti.

Nota: Ad esempio: zone in cui è necessario evitare o limitare l’uso di acqua per minimizzare i danni ai beni tutelati in esso contenuti …

V.12.5.5 Controllo dell’incendio

1. In considerazione della natura dell’edificio tutelato e delle misure aggiuntive previste nella presente RTV, nella determinazione del valore del carico di incendio specifico qf (tabella S.6-2), è ammesso non tenere conto del contributo

degli elementi strutturali portanti combustibili e dei beni tutelati presenti.

2. La scelta degli agenti estinguenti deve essere effettuata secondo quanto previsto al capitolo S.6 tenendo in considerazione anche la compatibilità degli stessi con i beni tutelati presenti.

V.12.5.6 Rivelazione ed allarme

1. L’attività deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme (capitolo S.7) di livello di prestazione IV.

V.12.5.7 Controllo di fumi e calore

1. In considerazione della natura dell’ edificio tutelato e delle misure aggiuntive previste nella presente RTV, nella determinazione del valore del carico di incendio specifico qf (tabella S.8-5), è ammesso non tenere conto del contributo degli elementi strutturali portanti combustibili e dei beni tutelati presenti.

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