Prevenzione incendi Attività scolastiche
D.M. 07/08/2017
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
MINISTERO DELL’INTERNO
Ultimo aggiornamento: “DM 06/04/2020”
Sommario:
Premessa
Art. 1. – Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche
Art. 2. – Campo di applicazione
Art. 3. – Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015
Art. 4. – Norme finali
Allegato – Regole tecniche verticali
CAPITOLO V.7 Attività scolastiche
V.7.1 Campo di applicazione
V.7.2 Classificazioni
V.7.3 Valutazione del rischio di incendio
V.7.4 Strategia antincendio
IL MINISTRO DELL’INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992 recante norme di prevenzione incendi nell’edilizia scolastica e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 218 del 16 settembre 1992;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 201 del 29 agosto 2012;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015;
Ritenuto di dover definire, nell’ambito delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, specifiche misure tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
decreta
Art. 1. – Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche
1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2. – Campo di applicazione
1. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività scolastiche di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 ivi individuate con il numero 67, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione, ad esclusione degli asili nido.
2. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività scolastiche in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992.
3. All’esito del monitoraggio di cui all’art. 4 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, sono verificati, entro il 31 dicembre 2019, gli elementi raccolti al fine di determinare l’esclusiva applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, in sostituzione delle norme di prevenzione incendi per le attività scolastiche di cui al decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992.
4. La verifica di cui al comma 3 viene effettuata dal Ministero dell’interno d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e, in relazione agli esiti della verifica medesima, con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca si procede all’eventuale abrogazione del decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992.
Art. 3. – Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015
1. All’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.7 – Attività scolastiche», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività
scolastiche di cui all’art. 1.
2. All’art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente lettera:
«q) decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992 recante “norme di prevenzione incendi nell’edilizia scolastica” e successive modificazioni.».
3. All’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 dopo le parole «66, ad esclusione delle strutture turistico – ricettive nell’aria aperta e dei rifugi alpini» sono inserite le seguenti parole «67, ad esclusione degli asili nido;».
Art. 4. – Norme finali
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato – Regole tecniche verticali
CAPITOLO V.7 Attività scolastiche
V.7.1 Campo di applicazione
1.La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti attività scolastiche di ogni ordine, grado e tipo, collegi ed accademie con affollamento superiore a 100 occupanti.
2.Sono esclusi dal campo applicazione le scuole aziendali e gli ambienti didattici ubicati all’interno di attività non scolastiche per le quali le presenti norme possono costituire un utile riferimento.
V.7.2 Classificazioni
1.Ai fini della presente regola tecnica, le attività scolastiche sono classificate come segue:
a.in relazione al numero degli occupanti n:
OA: 100 < n ≤ 300;
OB: 300 < n ≤ 500;
OC: 500 < n ≤ 800;
OD: 800 < n ≤ 1200;
OE: n > 1200;
b.in relazione alla massima quota dei piani h:
HA: h ≤ 12 m;
HB: 12 m
HC: 24 m
HD: 32 m
HE: h > 54 m.
2.Le aree dell’attività sono classificate come segue:
TA: locali destinati ad attività didattica e spazi comuni;
TM: depositi o archivi di superficie lorda > 25 m2 e carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m2;
TO: locali con affollamento > 100 persone;
Nota: Ad esempio: aula magna, mensa, …
TK: locali ove si detengano o trattino sostanze o miscele pericolose o si effettuino lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione; locali con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2;
Nota: Ad esempio: laboratori chimici, officine, sale prova motori, laboratori di saldatura, locali per lo stoccaggio di liquidi infiammabili, …
TT: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
Nota: Ad esempio: centri elaborazione dati, stamperie, cabine elettriche, …
Nota: Ad esempio, le aule di informatica possono rientrare sia in TA che in TT, in tal caso devono rispettare tutte le relative prescrizioni.
TZ: altre aree.
3.Sono considerate aree a rischio specifico (capitolo V.1) almeno le aree TK.
V.7.3 Valutazione del rischio di incendio
1.La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo G.2.
2.I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.
V.7.4 Strategia antincendio
1.Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo comma 3.
2.Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali, ove pertinenti.
3.Nei paragrafi che seguono sono riportate indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.
4.È ammesso l’uso dei locali per altre attività non funzionalmente connesse all’attività scolastica (es. attività sportive di società esterne, conferenze aperte al pubblico, attività teatrali, …) nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi applicabili e compatibilmente con la sicurezza di tutte le attività contemporaneamente esercite.
V.7.4.1 Reazione al fuoco
1.Nelle vie d’esodo verticali, percorsi d’esodo (es. corridoi, atri, filtri, …) e spazi calmi devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco (capitolo S.1).
2.Negli ambienti del comma 1 è ammesso l’impiego di materiali appartenenti al gruppo GM3 di reazione al fuoco (capitolo S.1) con l’incremento di un livello di prestazione delle misure richieste per il controllo dell’incendio (capitolo S.6) e per la rivelazione ed allarme (capitolo S.7).
V.7.4.2 Resistenza al fuoco
1.La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti (capitolo S.2) non può essere inferiore a quanto previsto in tabella V.7-1.
2.Qualora l’attività scolastica si sviluppi al solo piano terra, in opere da costruzione destinate esclusivamente a tale attività e non adiacenti ad altre opere da costruzione, e tutte le aree TA e TO dispongano di uscite dirette su luogo sicuro, è ammesso il livello di prestazione I per la misura antincendio resistenza al fuoco (capitolo S.2).
Tabella V.7-1: Classe di resistenza la fuoco
Compartimenti | Attività | ||||
HA | HB | HC | HD | HE | |
Fuori terra | 30 | 60 | 90 | ||
Interrati | 60 | 90 |
V.7.4.3 Compartimentazione
1.Le aree di tipo TA, TO devono essere ubicate a quota di piano ≥ -5 m.
2.Le aree dell’attività devono avere le caratteristiche di compartimentazione (capitolo S.3) previste in tabella V.7-2.
Tabella V.7-2: Compartimentazione
Area | Attività | ||||
HA | HB | HC | HD | HE | |
TA | Nessun requisito aggiuntivo | ||||
TM, TO, TT | Di tipo protetto | ||||
TK | Di tipo protetto [1] | Il resto dell’attività deve essere a prova di fumo proveniente dall’area TK | |||
TZ | Secondo risultanze della valutazione del rischio | ||||
[1] Di tipo protetto se ubicate a quota ≥ -5 m; in caso l’area TK sia ubicata a quota < -5 m il resto dell’attività deve essere a prova di fumo proveniente dall’area TK. |
V.7.4.4 Gestione della sicurezza antincendio
1.Nelle aree TA e TO deve essere affissa segnaletica indicante il massimo affollamento consentito (capitolo S.4).
2.Nella attività in cui è richiesto il livello di prestazione I di rivelazione ed allarme (capitolo S.7), deve essere prevista una procedura gestionale di sorveglianza periodica, durante l’orario di svolgimento dell’attività, delle aree TM e TK, se presenti.
Nota: La sorveglianza periodica, che deve essere codificata nella pianificazione di emergenza (capitolo S.5), si esplica attraverso ispezioni visive delle aree, effettuate da parte di personale addetto appositamente incaricato, per la verifica dell’assenza di anomalie rispetto alle normali condizioni di esercizio.
V.7.4.5 Controllo dell’incendio
1.Le aree dell’attività devono essere dotate di misure di controllo dell’incendio (capitolo S.6) secondo i livelli di prestazione previsti in tabella V.7-3.
2.Ai fini della eventuale applicazione della norma UNI 10779, devono essere adottati i parametri riportati in tabella V.7-4.
3.Per la progettazione dell’eventuale impianto automatico di controllo o estinzione dell’incendio di tipo sprinkler secondo norma UNI EN 12845 devono essere adottati i parametri riportati in tabella V.7-5.
Tabella V.7-3: Livelli di prestazione per controllo dell’incendio
Area | Attività | ||||
HA | HB | HC | HD | HE | |
TA, TM, TO, TT | II | III | |||
TK | III [1] | IV | |||
TZ | Secondo risultanze della valutazione del rischio | ||||
[1] Livello di prestazione IV qualora ubicati a quota < -5 m. |
Tabella V.7-4: Parametri progettuali per rete idranti secondo UNI 10779 e caratteristiche minime alimentazione idrica UNI EN 12845
Attività | Livello di pericolosità | Protezione esterna | Alimentazione idrica |
OA, OB, OC | 1 | Non richiesta | Singola [3] |
OD, OE | 2 [2] | Sì | Singola superiore |
[1] Non richiesta per HA.
[2] Per le eventuali aree TK presenti nella attività classificate HA, è richiesto almeno il livello di pericolosità 1.
[3] È ammessa alimentazione idrica di tipo promiscuo.
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Tabella V.7-5: Parametri progettuali impianto sprinkler e caratteristiche minime alimentazione idrica secondo UNI EN 12845
Area | Alimentazione idrica |
TK | Singola superiore [1] |
[1] Per le eventuali aree TK inserite in attività OA, OB, OC alimentazione idrica di tipo singolo. |
V.7.4.6 Rivelazione ed allarme
1.L’attività deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme (capitolo S.7) secondo i livelli di prestazione di cui alla tabella V.7-6.
Tabella V.7-6: Livello di prestazione per rivelazione ed allarme
Attività | Attività | ||||
HA | HB | HC | HD | HE | |
OA | I [2] | II [1] | III | IV | |
OB | II [1] | III | IV | ||
OC | III | IV | |||
OD | III | IV | |||
OE | IV | ||||
[1] Se presenti, le aree TM, TK e TT devono essere sorvegliate da rivelazione automatica d’incendio (funzione A, capitolo S.7)
[2] Il livello di prestazione I può essere garantito anche dallo stesso impianto a campanelli usato normalmente per l’attività scolastica, purché sia convenuto e codificato un particolare suono nella pianificazione di emergenza (capitolo S.5).
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1.I gas refrigeranti negli impianti di climatizzazione e condizionamento (capitolo S.10) inseriti in aree TA o TO devono essere classificati A1 o A2L secondo ISO 817.