Home | Norme Tecniche | Sicurezza | Verifiche periodiche attrezzature di lavoro

Verifiche periodiche attrezzature di lavoro

DECRETO MINISTERIALE LAVORO E POLITICHE SOCIALI 11 aprile 2011

Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.
Data di pubblicazione sulle G.U. 29 aprile 2011, n. 98

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l’articolo 71, comma 11,secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, di seguito decreto legislativo n. 81/2008, il quale prevede per le attrezzature di lavoro soggette a verifica periodica che la prima delle verifiche periodiche venga effettuata «dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13»;
Visto l’articolo 71, comma 11, terzo periodo, del decreto legislativo n. 81/2008, il quale prevede che: «Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13»;
Visto l’articolo 71, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008, il quale dispone che: «Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura titolare della funzione»;
Visto l’articolo 71, comma 13, del decreto legislativo n. 81/2008, che statuisce quanto segue: «Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
Visto l’articolo 1, della legge 13 novembre 2009, n. 172, il quale prevede l’istituzione del Ministero della salute ed il trasferimento ad esso delle funzioni di cui al Capo X-bis, articoli da 47-bis a 47-quater, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, già attribuite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85;
Visto l’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede la soppressione dell’ISPESL e la contestuale attribuzione delle relative competenze all’INAIL;
Ritenuto pertanto che ove il decreto legislativo n. 81/2008 attribuisca competenze all’ISPESL esse debbano intendersi conferite all’INAIL;
Considerata la necessità di individuare le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII ed i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del decreto legislativo n. 81/2008;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 3 marzo 2011;

Decreta:

Art. 1
1. Il presente decreto disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati e individua le condizioni in presenza delle quali l’INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati, ai sensi dell’articolo 71, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008, per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11.

Art. 2
1. Ai sensi dell’articolo 71, commi 11 e 12, del decreto legislativo n. 81/2008, l’INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.
2. All’atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro indica il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale il soggetto titolare della funzione si avvale laddove non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura o a seguito degli accordi di cui al comma 3 nei termini temporali di cui al comma 1.
3. L’INAIL e le ASL o le Agenzie Regionali Protezione Ambiente (di seguito, ARPA), nelle regioni ove sono state attribuite loro le funzioni in virtù di provvedimenti locali emanati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, possono provvedere direttamente alle verifiche di cui all’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008, anche mediante accordi tra di loro o con le Direzioni Provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito, DPL), nel rispetto dei principi di economicità previsti per la pubblica amministrazione oppure possono avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati e iscritti nell’elenco di cui al comma 4.
4. Per le finalità di cui all’articolo 71, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008, presso l’INAIL e presso le ASL è inoltre istituito un elenco di soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui i titolari della funzione si possono avvalere ai sensi dell’articolo 1. Ove previsto da apposito provvedimento regionale, l’elenco di cui al periodo precedente può essere istituito, anziché presso le singole ASL, su base regionale.
5. Qualunque soggetto abilitato è iscritto a domanda nell’elenco. Il soggetto titolare della funzione ha faco1tà di segnalare alla Commissione di cui all’allegato III, che è parte integrante del presente decreto, per i successivi ed eventuali adempimenti, la sussistenza di motivi di possibile esclusione. Con l’iscrizione all’elenco, il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei termini temporali di cui al comma 1.
6. L’elenco di cui al comma precedente è messo a disposizione dei datori di lavoro, a cura del titolare della funzione, per l’individuazione del soggetto di cui avvalersi.
7. I soggetti abilitati, pubblici o privati, presenti nell’elenco di cui al comma 4, devono far parte dell’elenco previsto nell’allegato III.
8. Decorsi i termini temporali di cui al comma l, il datore di lavoro può avvalersi dei soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui all’elenco previsto nell’allegato III.
9. I soggetti abilitati, pubblici o privati, devono essere in possesso dei requisiti riportati nell’allegato I, che è parte integrante del presente decreto.

Art. 3
1. Nel caso di verifiche effettuate ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e 4, una quota pari al 15% delle tariffe definite dal decreto di cui al comma 3 è destinata a coprire i costi legati all’attività di controllo dell’operato dei soggetti abilitati, all’attività amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e di mantenimento della banca dati informatizzata; la rimanente quota resta di spettanza del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica.
2. Nell’ipotesi di cui all’articolo 2, comma 8:

a) il datore di lavoro comunica al soggetto titolare della funzione il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, incaricato della verifica;
b) i compensi dovuti al soggetto abilitato, pubblico o privato, non possono differire, in eccesso o in difetto, di oltre il 15% dalle tariffe applicate dal soggetto titolare della funzione e successivamente, dalle tariffe stabilite dal decreto di cui al comma 3;
c) il soggetto abilitato, pubblico o privato, che è stato incaricato dal datore di lavoro della verifica, corrisponde all’INAIL. una quota pari al 5% della tariffa stabilita dal soggetto titolare della stessa funzione per la gestione ed il mantenimento della banca dati informatizzata.

3. Le tariffe per le prestazioni rese ai sensi del presente decreto sono determinate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute e del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Fino all’emanazione del decreto trovano applicazione le tariffe definite dai soggetti titolari della funzione.

Art. 4
1. Le modalità di effettuazione della prima delle verifiche nonché delle verifiche successive di cui all’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008 sono quelle previste nell’allegato II al presente decreto, che fa parte integrante dello stesso.

Art. 5
1. Le modalità per l’abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui all’allegato I sono definite nell’allegato III al presente decreto che fa parte integrante dello stesso.

Art. 6
1. Restano ferme le disposizioni previste dai decreti:

a) Decreto ministeriale 29 febbraio 1988 recante «Norme di sicurezza per la progettazione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³»;
b) Decreto ministeriale 23 settembre 2004 recante «Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³ e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m³»;
c) Decreto ministeriale 17 gennaio 2005 recante la «Procedura operativa per la verifica decennale dei serbatoi interrati per GPL con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche»;
d) Decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329 «Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93».

2. In ogni caso sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome ai sensi dei rispettivi statuti speciali e relative norme di attuazione. In sede di prima applicazione del presente decreto, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno disciplinato il sistema di verifica periodica obbligatoria ai fini di sicurezza, i soggetti riconosciuti competenti per l’effettuazione delle verifiche periodiche obbligatorie prima dell’entrata in vigore del presente decreto, ai sensi della disciplina regionale e provinciale in vigore, continuano a esercitare le funzioni attribuite dalla medesima legislazione regionale/provinciale.
Il presente decreto entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per l’allegato III, che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

ALLEGATI:

Allegato I – Criteri di abilitazione dei soggetti pubblici o privati per poter effettuare le verifiche di cui all’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 Scarica qui
Allegato II – Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche Scarica qui
Allegato III – Modalità per l’abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui all’allegato I Scarica qui
Allegato IV –  Scarica le schede

Scopri di più:

Servizi icona
Scopri di più
icona chi siamo
Scopri di più
icona clienti
Scopri di più