Prevenzione incendi Contenitori distributori rimovibili
DM 19/03/1990 & DM 12/09/2003
Prevenzione incendi Contenitori distributori rimovibili
MINISTERO DELL’INTERNO
Norme di sicurezza antincendio per i contenitori-distributori mobili per il rifornimento di carburanti.
DM 19 marzo 1990
Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori – distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri.
IL MINISTRO DELL’INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE E IL MINISTRO DELL’INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO
Visto l’art. 63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 luglio 1931, n. 733;
Visto l’art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 31 luglio 1934 recante le norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego e la vendita di olii minerali e per il trasporto degli olii stessi;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n. 10 del 10 febbraio 1969 relativa ai distributori stradali di carburante;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 novembre 1983 recante termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi;
Visto l’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.577;
Sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili del Ministero dell’interno;
Rilevata la necessità di integrare l’art. 82 del decreto del Ministro dell’interno 31 luglio 1934 e disciplinare in maniera organica la materia relativa al rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori – distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri;
DECRETA
È consentita l’installazione e l’utilizzo di contenitori – distributori mobili ad uso privato per liquidi di categoria C esclusivamente per il rifornimento di macchine ed auto all’interno di aziende agricole , di cave per estrazione di materiali e di cantieri(4) stradali, ferroviari ed edili, alle seguenti condizioni:
– il contenitore deve avere capacità geometriche non superiore a 9.000 litri;
– il contenitore – distributore deve essere di tipo approvato dal Ministero dell’interno ai sensi di quanto previsto dal titolo I, n. XVII, del decreto del Ministro dell’interno 31 luglio 1934;
– il contenitore – distributore deve essere provvisto di bacino di contenimento di capacità non inferiore alla metà della capacità geometrica del contenitore, di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile e di idonea messa a terra; devono essere osservate una distanza di sicurezza interna ed una distanza di protezione non inferiore a 3 m;
– il contenitore – distributore deve essere contornato da un’area, avente una profondità non minore di 3 m, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio; devono essere osservati i divieti e le limitazioni previsti dal decreto del Ministro dell’interno 31 luglio 1934 citate in premessa; in prossimità dell’impianto devono essere installati almeno tre estintori portatili di tipo approvato dal Ministero dell’interno, per classi di fuochi A-B-C con capacità estinguente non inferiore a 39A 144BC, idonei anche all’utilizzo su apparecchi sotto tensione elettrica; gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere realizzate in conformità di quanto stabilito dalla legge 1 marzo 1968, n. 186;
– il contenitore – distributore deve essere trasportato scarico.
Lettera Circolare prot. n. P322/4113 del 9 marzo 1998
Contenitori-distributori mobili per carburanti liquidi di categoria C di tipo approvato ai sensi del D.M. 19 marzo 1990 – Chiarimenti inerenti il campo di applicazione.
Pervengono a questo Ministero quesiti in ordine alla corretta interpretazione del campo di applicazione del D.M. 19 marzo 1990 in ordine all’utilizzo dei contenitori-distributori mobili per carburanti liquidi di categoria C.
Al riguardo, ai fini di un’uniformità applicativa e di indirizzo, si chiarisce che, fermo restando quanto espressamente previsto dal citato decreto, l’installazione delle apparecchiature di cui trattasi può essere consentita anche presso altre attività produttive esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada.
Per tale tipologia di impiego i predetti contenitori-distributori mobili, ancorché provvisti di dispositivi per l’erogazione e fatta salva la loro rispondenza a quanto prescritto dal D.M. 19 marzo 1990, sono da considerarsi come semplici depositi di carburanti e come tali soggetti alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi, qualora di capacità geometrica complessiva superiore ai valori indicati nel punto 15 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.
DM 12 settembre 2003
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3 , in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto.
IL MINISTRO DELL’INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Visto l’art. 63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;
Visto l’art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1934 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visto l’art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto l’art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;
Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1982;
Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1990;
Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1998;
Rilevata la necessità di disciplinare, ai fini antincendio, in maniera organica la materia relativa al rifornimento con gasolio per autotrazione, a mezzo contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto;
Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Decreta:
Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina ai fini della prevenzione incendi l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione, ad uso privato, di capacità geometrica complessiva non superiore a 9 m3 , in contenitori – distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, ad uso pubblico e privato, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.
Art. 2. Obiettivi
1. I depositi disciplinati dal presente decreto sono installati e gestiti in modo da garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio di incendio;
b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e o locali contigui all’impianto;
d) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.
Art. 3. Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2, è approvata la regola tecnica allegata al presente decreto.
2. I contenitori-distributori rimovibili devono essere approvati, ai fini antincendio, dal Ministero dell’interno ai sensi del decreto 19 marzo 1990 e devono rispondere alle direttive europee applicabili in materia.
3. L’installatore è tenuto a verificare che il contenitore-distributore sia idoneo per il tipo di uso e per la tipologia di installazione prevista, e che il titolare dell’attività sia informato degli specifici obblighi finalizzati a garantire il corretto uso, in sicurezza, del contenitore-distributore.
Art. 4. Disposizioni complementari e finali
1. L’installazione dei contenitori-distributori rimovibili, di cui al presente decreto, è soggetta alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi ed al rilascio del certificato di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
2. Ai fini della periodicità delle visite per il rinnovo del certificato di prevenzione incendi e per la durata del servizio, si applicano le disposizioni vigenti in materia di impianti fissi di distributori di carburanti per autotrazione. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Allegato
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER L’INSTALLAZIONE E L’ESERCIZIO DI DEPOSITI DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE, AD USO PRIVATO, DI CAPACITÀ GEOMETRICA NON SUPERIORE A 9 M3 , IN CONTENITORI-DISTRIBUTORI RIMOVIBILI PER IL RIFORNIMENTO DI AUTOMEZZI DESTINATI ALL’ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO.
1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.
1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito con decreto ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).
Ai fini della presente regola tecnica, si definisce:
– capacità geometrica di un contenitore-distributore rimovibile: volume geometrico interno del contenitore-distributore rimovibile nel seguito indicato con il termine contenitore – distributore;
– linee elettriche ad alta tensione: si considerano ad alta tensione le linee elettriche che superano i seguenti limiti: 400 V efficaci per corrente alternata, 600 V per corrente continua.
2. Capacità del deposito.
1. La capacità complessiva massima del deposito è fissata in 9 m3 e può essere ottenuta con uno o più contenitori-distributori.
3. Modalità di installazione.
1. I contenitori-distributori rimovibili possono essere messi in opera se muniti di:
a) dichiarazione di conformità al prototipo approvato;
b) manuale di installazione, uso e manutenzione;
c) targa di identificazione, punzonata in posizione visibile, riportante:
– il nome e l’indirizzo del costruttore;
– l’anno di costruzione ed il numero di matricola;
– la capacità geometrica, lo spessore ed il materiale del contenitore;
– la pressione di collaudo del contenitore;
– gli estremi dell’atto di approvazione.
2. I contenitori-distributori devono essere installati esclusivamente su aree a cielo libero. È vietata l’installazione in rampe carrabili, su terrazze e comunque su aree sovrastanti luoghi chiusi.
3. Le piazzole di posa dei contenitori-distributori devono risultare in piano e rialzate di almeno 15 cm rispetto al livello del terreno circostante.
4. I contenitori-distributori devono essere provvisti di bacino di contenimento, di capacità non inferiore alla metà della capacità geometrica del contenitore-distributore stesso, e di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile.
5. I contenitori-distributori, ed il relativo bacino di contenimento, se di tipo prefabbricato, devono essere saldamente ancorati al terreno per evitare spostamenti durante il riempimento e l’esercizio e per resistere ad eventuali spinte idrostatiche.
6. Lo sfiato del tubo di equilibrio deve essere posizionato all’altezza di m 2,40 dal piano di calpestio e deve essere dotato di apposito dispositivo tagliafiamma.
7. Il grado di riempimento dei contenitori-distributori deve essere non maggiore del 90% della capacità geometrica degli stessi; a tal fine deve essere previsto un apposito dispositivo limitatore di carico.
4. Distanze di sicurezza.
1. Rispetto al perimetro dei contenitori-distributori rimovibili (con esclusione del bacino di contenimento) devono essere osservate le seguenti distanze minime di sicurezza:
a) fabbricati, eventuali fonti di accensione, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili non ricompresi tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982): 5 m;
b) fabbricati e/o locali destinati anche in parte a civile abitazione, esercizi pubblici, collettività , luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982: 10 m;
c) linee ferroviarie e tranviarie: 15 m, fatta salva in ogni caso l’applicazione di specifiche disposizioni emanate in proposito;
d) proiezione verticale di linee elettriche ad alta tensione: 6 m.
5. Distanze di protezione.
1. Rispetto al perimetro dei contenitori-distributori (con esclusione del bacino di contenimento) deve essere osservata una distanza di protezione di almeno 3 m.
6. Recinzione.
1. I contenitori-distributori devono essere ubicati in apposita zona delimitata da recinzione in muratura o rete metallica alta almeno 1,8 m e dotata di porta apribile verso l’esterno, chiudibile con serratura o lucchetto.
2. Nel caso di depositi collocati in attività provviste di recinzione propria, la recinzione di cui al comma precedente non è necessaria.
7. Altre misure di sicurezza.
1. I contenitori-distributori devono essere contornati da un’area, avente ampiezza non minore di 3 m, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio.
2. In prossimità dei contenitori-distributori non devono essere depositati materiali di alcun genere.
3. Appositi cartelli fissi ben visibili devono segnalare il divieto di avvicinamento al deposito da parte di estranei e quello di fumare ed usare fiamme libere. La segnaletica di sicurezza deve rispettare le prescrizioni del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493.
4. Apposito cartello fisso deve indicare le norme di comportamento e i recapiti telefonici dei Vigili del fuoco e del tecnico della ditta distributrice del carburante da contattare in caso di emergenza.
8. Impianto elettrico e messa a terra.
1. Gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere realizzati ed installati in conformità a quanto previsto dalle leggi 1° marzo 1968, n. 186 e 5 marzo 1990, n. 46.
2. Il contenitore-distributore deve essere dotato di dispositivo di blocco dell’erogazione che intercetti l’alimentazione elettrica al motore del gruppo erogatore in caso di basso livello carburante nel contenitore.
3. Il contenitore-distributore deve essere provvisto di idonea messa a terra.
9. Estintori.
1. In prossimità del contenitore-distributore, devono essere tenuti almeno due estintori portatili aventi carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 21A-89B-C e un estintore carrellato avente carica nominale non minore di 30 kg e capacità estinguente non inferiore a B3.
10. Norme di esercizio.
1. Per i divieti e le limitazioni da osservare sia nella fase di riempimento del contenitoredistributore che nelle operazioni di erogazione del carburante, si rimanda a quanto previsto dal decreto ministeriale 31 luglio 1934 e successive modifiche ed integrazioni.
Inoltre devono essere rispettate le seguenti norme di esercizio:
a) il personale addetto al riempimento del contenitore-distributore, prima di iniziare le operazioni, deve:
– assicurarsi della quantità di prodotto che il contenitore-distributore può ricevere;
– verificare l’efficienza delle apparecchiature a corredo del contenitore-distributore e l’assenza di perdite;
– effettuare il collegamento equipotenziale tra autocisterna e punto di riempimento;
– verificare il rispetto dei divieti al contorno del contenitore-distributore;
b) il contenitore-distributore deve essere trasportato scarico.
Lettera Circolare prot. n. 857 del 17.03.2009
DM 12 settembre 2003 – Attività di autotrasporto
A seguito dell’emanazione del D.M. 12 settembre 2003 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3 , in contenitori – distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto”, sono giunti a questa Direzione numerosi quesiti volti ad individuare correttamente le attività che possono avvalersi dei depositi in argomento.
A tale proposito, la Direzione Generale per il Trasporto stradale del dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, consultata sull’argomento, si è espressa precisando che “sono da intendersi per imprese di autotrasporto quelle iscritte alla camera di commercio, con oggetto sociale l’attività di autotrasporto, che contemporaneamente siano, per quanto concerne:
– il settore del trasporto merci, imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori contro terzi;
– il settore del trasporto persone, imprese abilitate allo svolgimento del servizio di linea, noleggio con conducente e taxi”.
Si confida nell’attenzione alle indicazioni formulate nel momento in cui vengono valutate specifiche richieste di installazione di depositi di gasolio presentate ai sensi del decreto in oggetto.
CONTENITORI DISTRIBUTORI RIMOVIBILI – RIEPILOGO ADEMPIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI
Utilizzo | Assoggettabilità VV.F. | Normativa |
Rifornimento di macchine ed automezzi in uso presso aziende agricole, cave, cantieri, anche se targati o circolanti su strada. | Attività non soggetta | DM 19 marzo 1990 |
Rifornimento di mezzi presso altre attività produttive per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada. | Per uso industriale o artigianale con capacità geometrica ≥ 0,5 m3 : Att. n. 15 del DM 16/2/82 | DM 19 marzo 1990 e Lett. Circ. prot. n. P322/4113 del 9 marzo 1998 |
Rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto (i titolari devono essere muniti di licenza di autotrasporto e iscrizione all'albo nazionale autotrasportatori conto terzi). | Att. n. 18 del DM 16/2/82 | DM 12 settembre 2003 |