Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi
DECRETO INTERMINISTERIALE 30 novembre 2012
“Procedure standardizzate” per la valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera f).
Data di pubblicazione del “D.M. Interministeriale 30/11/12” sulla G.U. n. 285 del 6 dicembre 2012
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” , di seguito D.Lgs. n. 81/2008;
VISTO l’articolo 6, comma 8, lettera f), del D.Lgs. n. 81/2008, con il quale viene attribuito alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di seguito “Commissione”, il compito di elaborare “le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore”;
VISTO il documento approvato dalla Commissione nella seduta del 16 maggio 2012 con il quale vengono individuate le procedure standardizzate per la valutazione del rischio ai sensi dell’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008;
RITENUTO necessario individuare il modello di riferimento per l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
CONSIDERATO altresì che tale modello può essere utilizzato dai datori di lavoro di imprese che occupano fino a 50 lavoratori per effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell’articolo 29 comma 6, del D.Lgs. 81/2008, con i limiti di cui al comma 7;
VISTO il decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, recante “Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2012, n. 101;
RITENUTO necessario differire l’entrata in vigore del presente decreto di un termine di giorni sessanta in ragione della circostanza che le procedure di cui al presente decreto devono essere applicate per la prima volta da un numero particolarmente elevato di piccole e medie imprese, le quali attualmente effettuano la valutazione dei rischi di lavoro unicamente sulla base di autocertificazione, ex articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008;
ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 ottobre 2012;
DECRETANO:
Articolo 1
1. Ferma restando l’integrale applicazione dei principi in materia di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro di imprese che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 29 comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 secondo le disposizioni del documento approvato dalla Commissione in data 16 maggio 2012, allegato al presente decreto.
2. I datori di lavoro di imprese che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell’articolo 29, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008, secondo le disposizioni del documento approvato dalla Commissione in data 16 maggio 2012, allegato al presente decreto.
3. I datori di lavoro, nell’effettuare tale valutazione, utilizzano la modulistica allegata al presente decreto e quella successivamente pubblicata sul sito www.lavoro.gov.it, sezione “sicurezza nel lavoro“.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008 si considerano assolte in caso di adozione ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.
Articolo 2
1. Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla notizia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermi restando i termini di cui al decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57.
2. Entro 24 mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, la Commissione, previo monitoraggio della applicazione delle procedure di cui al presente decreto, rielabora le procedure standardizzate di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, anche previa individuazione dei settori a basso rischio infortunistico.
Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 81/2008
Schema della procedura standardizzata
Azioni |
Moduli*
(disponibili e
gestibili anche in formato elettronico)
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Istruzioni e supporti informativi
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Passo n. 1 |
Descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni
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Descrizione generale dell’azienda | MODULO N. 1.1 | Paragrafo 4.1 |
Descrizione delle lavorazioni aziendali e identificazione
delle mansioni
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MODULO N. 1.2 | |||
Passo n. 2 |
Individuazione dei pericoli presenti in azienda
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Individuazione dei pericoli presenti in azienda | MODULO N. 2 | Paragrafo 4.2 |
Passo n. 3 |
Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate
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• Identificazione delle mansioni ricoperte dalle persone esposte e degli ambienti di lavoro interessati in relazione ai pericoli individuati.
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Paragrafo 4.3 | |
• Individuazione di strumenti informativi di supporto per l’effettuazione della valutazione dei rischi (registro infortuni, profili di rischio, banche dati su fattori di rischio indici infortunistici, liste di controllo, ecc.).
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• Effettuazione della valutazione dei rischi per tutti i pericoli individuati:
– in presenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità valutative, mediante criteri che prevedano anche prove, misurazioni e parametri di confronto tecnici;
– in assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, mediante criteri basati sull’esperienza e conoscenza dell’azienda e, ove disponibili, sui dati desumibili da registro
infortuni, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, profili di rischio, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc.
• Individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione.
Qualora si verifichi che non tutte le adeguate misure di prevenzione e protezione previste dalla legislazione sono state attuate, si dovrà provvedere con interventi immediati.
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• Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate
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Passo n. 4 |
Definizione del programma di miglioramento
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• Individuazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
• Individuazione delle procedure per la attuazione delle misure
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Paragrafo 4.4 |
I – Procedura Standardizzata per la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera f) e dell’art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
1. Scopo
Scopo della presente procedura è di indicare il modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
2. Campo di applicazione
La presente procedura si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5, D.Lgs. 81/08 s.m.i.) ma può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., con i limiti di cui al comma 7), come sintetizzato nel seguente schema riepilogativo:
SI APPLICA: | Esclusioni | |
Aziende fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5)
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• La legislazione a tale riguardo prevede per le aziende fino a 10 lavoratori di assolvere all’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate qui descritte.
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Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell’art.28:
• aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere:
a) aziende industriali a rischio rilevante di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni;
b) centrali termoelettriche;
c) impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto
legislativo17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
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SI PUÒ APPLICARE | Esclusioni | |
Aziende fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6)
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• La legislazione a tale riguardo concede alle aziende fino a 50 lavoratori di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate qui descritte. Tali aziende, in caso di non utilizzo di tale opportunità, devono procedere alla redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell’art.28.
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Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell’art.28:
• aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a, b, c, d) (indicate sopra);
• aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all’amianto (art.29 comma 7)
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3. Compiti e responsabilità
Effettuare la valutazione sulla base della procedura standardizzata è responsabilità del datore di lavoro che coinvolgerà i soggetti riportati nello schema seguente, in conformità a quanto previsto dal Titolo I, Capo III del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e in relazione all’attività e alla struttura dell’azienda.
COMPITI | RESPONSABILITÁ | SOGGETTI COINVOLTI |
– Valutazione dei rischi
– Indicazione delle misure di prevenzione e protezione
– Programma d’attuazione
– Elaborazione e aggiornamento del Documento |
Datore di lavoro |
– Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): artt.31, 33 e 34 D.Lgs. 81/08 s.m.i.
– Medico competente (ove previsto): artt.25 e 41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.
– Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza(RLS)/ Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST): artt. 18, 28, 29 e 50, D.Lgs. 81/08 s.m.i.
– Lavoratori: art. 15 comma 1 lett. r) D.Lgs. 81/08 s.m.i.
– eventuali altre persone esterne all’azienda in
possesso di specifiche conoscenze professionali (art. 31 comma 3 D.Lgs. 81/08 s.m.i.)
Ove il datore le ritenga pertinenti potrà tener conto delle eventuali segnalazioni provenienti dai dirigenti, preposti e lavoratori |
Attuazione e Gestione del programma
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Datore di lavoro |
– Medico competente (ove previsto): artt.25 e 41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.
– RLS/RLST: artt. 18, 28, 29 e 50, D.Lgs. 81/08 s.m.i.
– Dirigenti: art.18, D.Lgs. 81/08 s.m.i.
– Preposti: art.19, D.Lgs. 81/08 s.m.i.
– Lavoratori: art.20, D.Lgs. 81/08 s.m.i.
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Verifica dell’attuazione del programma
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Datore di lavoro |
– Medico competente (ove previsto): artt.25 e 41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.
– RLS/RLST: artt. 18, 28, 29 e 50, D.Lgs. 81/08 s.m.i.
– Dirigenti: art.18, D.Lgs. 81/08 s.m.i.
– Preposti: art.19, D.Lgs. 81/08 s.m.i.
– Lavoratori: art.20, D.Lgs. 81/08 s.m.i.
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4. Istruzioni operative
Il Datore di lavoro in collaborazione con il RSPP (se diverso dal Datore di lavoro) e il Medico competente, ove previsto (art.41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.), effettuerà la valutazione dei rischi aziendali e la compilazione del documento, previa consultazione del RLS/RLST, tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso ed eventualmente di quelle derivanti da segnalazioni dei lavoratori, secondo i passi di seguito riportati:
1) descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni
2) identificazione dei pericoli presenti in azienda
3) valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate
4) definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza
La valutazione dei rischi, essendo un processo dinamico, deve essere riesaminata qualora intervengano cambiamenti significativi, ai fini della salute e sicurezza, nel processo produttivo, nell’organizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, oppure a seguito di incidenti, infortuni e risultanze della sorveglianza sanitaria.
Si ricorda che i principi generali che devono guidare il Datore di lavoro nella scelta delle misure di riduzione e controllo dei rischi sono contenuti nel D.Lgs. 81/08 s.m.i. all’art. 15 e sono così sintetizzabili:
• l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione alla fonte in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
• la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza (criterio di completezza della valutazione);
• il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature;
• la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
• il controllo sanitario dei lavoratori (sorveglianza sanitaria);
• l’informazione, la formazione e l’addestramento adeguati per i lavoratori;
• la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
• le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
• l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza (segnaletica di salute e sicurezza);
• la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
• la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute sicurezza.
4.1 – 1° Passo: Descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni
DESCRIZIONE GENERALE DELL’AZIENDA
Inserire nel MODULO 1.1 i seguenti dati identificativi dell’azienda:
Dati aziendali
– Ragione sociale
– Attività economica
– Codice ATECO 2007 (facoltativo)
– Nominativo del Titolare/Legale Rappresentante
– Indirizzo della sede legale
– Indirizzo del sito/i produttivo/i (esclusi i cantieri temporanei e mobili – Titolo IV D.Lgs.81/08 s.m.i.)
Sistema di prevenzione e protezione aziendale
– Nominativo del Datore di lavoro (Indicare se il datore di lavoro svolge i compiti del SPP)
– Nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi se diverso dal datore di lavoro
– Nominativi ASPP (ove nominati)
– Nominativi addetti al Servizio di Pronto Soccorso,
– Nominativi addetti al Servizio di Antincendio ed Evacuazione
– Nominativo del Medico Competente (ove nominato)
– Nominativo del RLS/RLST
Evidenziare le figure esterne al Servizio di prevenzione e protezione (dirigenti e/o preposti ove presenti), ai sensi dell’art.2 comma 1 lettere d) ed e), e allegare eventualmente l’organigramma aziendale nel quale sono indicati ruoli e mansioni specifiche.
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI AZIENDALI ED IDENTIFICAZIONE DELLE MANSIONI
Si potrà utilizzare il MODULO 1.2 inserendo le seguenti informazioni nei campi e nelle colonne corrispondenti:
• “Ciclo lavorativo/Attività”
Indicazione di ciascun ciclo lavorativo/attività.
Se in azienda sono presenti più cicli lavorativi, si potrà utilizzare un modulo per ogni ciclo lavorativo
• colonna 1 – “Fasi”
Individuazione delle fasi che compongono il ciclo lavorativo
• colonna 2 – “Descrizione Fasi”
Descrizione sintetica di ciascuna fase
• colonna 3 – “Area/Reparto /Luogo di lavoro”
Indicazione dell’ambiente o degli ambienti, sia al chiuso che all’aperto, o del reparto in cui si svolge la fase
• colonna 4 – “Attrezzature di lavoro: macchine, apparecchi, utensili, ed impianti”
Elencazione delle eventuali attrezzature utilizzate in ciascuna fase
• colonna 5- “Materie prime, semilavorati e sostanze impiegati e prodotti. Scarti di lavorazione”
Elencazione di quelle relative a ciascuna fase
• colonna 6 – “Mansioni/postazioni”
Individuazione di quelle coinvolte in ciascuna fase
L’esame delle fasi che compongono il ciclo/attività deve essere completo, includendo anche quelle di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, cambio di lavorazioni, ecc.
È importante evidenziare, ove presenti, situazioni lavorative quali ad esempio: lavoro notturno, lavoro in solitario in condizioni critiche (nella colonna Descrizione Fasi); attività effettuate all’interno di aziende in qualità di appaltatore, attività svolte in ambienti confinati, lavori in quota (nella colonna Ambiente/Reparto), ecc.
È utile allegare al Modulo, ove presente, la planimetria degli ambienti di lavoro e dei locali di servizio con la disposizione delle attrezzature (lay-out).
4.2 – 2° Passo: Individuazione dei pericoli presenti in azienda
Dopo aver descritto l’attività aziendale, si devono individuare i pericoli presenti.
Questi sono legati alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei materiali; agli agenti fisici, chimici o biologici presenti; al ciclo lavorativo, a tutte le attività svolte (comprese quelle di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, cambio di lavorazioni, ecc.); a fattori correlati all’organizzazione del lavoro adottata; alla formazione, informazione e addestramento necessari e, in generale, a qualunque altro fattore potenzialmente dannoso per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Si tenga presente che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta sia possibile, le lavorazioni pericolose o insalubri in luoghi separati allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni (D.Lgs. 81/08 s.m.i., Allegato IV punto 2.1.4).
Per individuare i pericoli si utilizzerà il MODULO 2, che dovrà essere barrato nelle caselle delle colonne 3 e 4.
Il modulo contiene:
• colonna 1 – “Famiglia di pericoli”;
• colonna 2 – “Pericoli”;
• colonne 3 e 4 – Devono essere contrassegnate per indicare la presenza o l’assenza del pericolo in azienda, in coerenza con quanto descritto nel modulo 1.2;
• colonna 5 – “Riferimenti legislativi”, con il richiamo al D.Lgs. 81/08 s.m.i. e ad altre principali fonti legislative di riferimento;
• colonna 6 – “Esempi di incidenti e di criticità” per ogni pericolo elencato.
Ulteriori pericoli identificati dal datore di lavoro, non elencati in colonna 2, dovranno essere riportati nella riga “Altro”, posta in calce alla tabella.
Al fine di una più facile gestione del documento, qualora compilato su formato elettronico, si consiglia di riportare solo i pericoli presenti.
Potranno essere utilizzati uno o più MODULO 2 in relazione al ciclo lavorativo/attività.
In riferimento ai cantieri temporanei e mobili si specifica che non si applicano le disposizioni del Titolo II ma quelle contenute nel Titolo IV e relativi allegati del D.Lgs. 81/08 s.m.i..
4.3 – 3° Passo: Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure attuate
Per ciascun pericolo individuato nel MODULO 2, si deve accertare che i requisiti previsti dalla legislazione vigente siano soddisfatti (se del caso, anche avvalendosi delle norme tecniche), verificando che siano attuate tutte le misure tecniche, organizzative, procedurali, DPI, di informazione, formazione e addestramento, di sorveglianza sanitaria (ove prevista) necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori. Nella valutazione si terrà conto delle condizioni che possono determinare una specifica esposizione ai rischi, tra cui anche quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere (considerando le problematiche al maschile e al femminile), all’età (considerando non solo i giovani lavoratori, ma le fasce di età avanzata, quali gli over 50), alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale (art. 28, c. 1, del D.Lgs. 81/08 s.m.i.).
Qualora si verifichi che per alcuni pericoli non siano state attuate le misure previste dalla legislazione di cui sopra, necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori, si dovrà provvedere con interventi immediati.
Il MODULO 3 consente di documentare sinteticamente la valutazione dei rischi, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e il programma di miglioramento.
Si può scegliere, secondo la modalità che si riterrà più adatta alle caratteristiche dell’azienda, se effettuare la valutazione del rischio e la conseguente compilazione del MODULO 3 a partire dall’Area/Reparto /Luogo di lavoro o dalle mansioni/postazioni o dai pericoli individuati.
Il modulo è suddiviso in due sezioni: “Valutazione dei rischi e misure attuate” e “Programma di miglioramento”.
La prima sezione è composta dalle seguenti colonne:
• colonna 1 – “Area/reparto/luogo di lavoro”
• colonna 2 – “Mansione/Postazione”
• colonna 3 – “Pericoli che determinano rischi per la salute e sicurezza”
• colonna 4 – “Eventuali strumenti di supporto”
• colonna 5 – “Misure attuate”
La seconda sezione è composta dalle seguenti colonne:
• colonna 6 – “Misure di miglioramento da adottare e tipologie di misure preventive/protettive”
• colonna 7 – “Incaricati della realizzazione”
• colonna 8 – “Data di attuazione delle misure di miglioramento”
Il MODULO 3 deve riportare in modo coerente le aree/reparti/luoghi di lavoro (colonna 1), le corrispondenti mansioni/postazioni (colonna 2) individuati nel MODULO 1.2 ed i pericoli correlati (colonna 3) individuati nel MODULO 2. Per quanto riguarda le attrezzature di lavoro dovranno essere indicate le singole tipologie di attrezzature già identificate nel proprio ciclo lavorativo/attività.
Ai fini di una più efficiente gestione delle misure di prevenzione e protezione di ciascun lavoratore, è possibile inserire (in colonna 2) una codifica specifica per ciascuna mansione identificata svolta in azienda dai lavoratori. Il codice potrà essere utile per collegare il nominativo dei lavoratori operanti in azienda alle mansioni svolte (vedi nota 1).
La valutazione dei rischi sarà effettuata per tutti i pericoli individuati, utilizzando le metodiche ed i criteri ritenuti più adeguati alle situazioni lavorative aziendali, tenendo conto dei principi generali di tutela previsti dall’art. 15 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.
Laddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione (ad es. rischi fisici, chimici, biologici, incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato ecc.) si adotteranno le modalità indicate dalla legislazione stessa, avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche dati istituzionali nazionali ed internazionali.
In assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, si utilizzeranno criteri basati sull’esperienza e conoscenza delle effettive condizioni lavorative dell’azienda e, ove disponibili, su strumenti di supporto, su dati desumibili da registro infortuni, profili di rischio, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc.
Sulla base dei risultati della valutazione dei rischi, verranno definite per tipo ed entità le misure di prevenzione e protezione adeguate.
Gli strumenti informativi di supporto in generale, ove utilizzati nel processo valutativo, verranno indicati nel MODULO 3 (colonna 4).
In relazione al pericolo specifico individuato (colonna 3) e ai relativi strumenti di supporto (colonna 4), le misure di prevenzione e protezione attuate (scelte, tra quelle tecniche, organizzative, procedurali, DPI, di informazione, formazione e addestramento, di sorveglianza sanitaria, ove prevista) verranno indicate in colonna 5.
4.4 – 4° Passo: Definizione del programma di miglioramento
Le misure ritenute opportune per il miglioramento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dovranno essere indicate nella colonna 6.
Completano il modulo i dati relativi all’incaricato/i della realizzazione (che può essere lo stesso datore di lavoro), delle misure di miglioramento (colonna 7) e la data di attuazione delle stesse (colonna 8). Per programma di miglioramento si intende il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza (fra le quali ad esempio il controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e di funzionalità).
Da un punto di vista metodologico, ai fini della gestione dei rischi, è utile suddividere le misure di prevenzione e protezione previste per il piano di miglioramento, tra quelle tecniche, procedurali, organizzative, dispositivi di protezione individuali, formazione, informazione e addestramento, sorveglianza sanitaria.
Qualora il datore di lavoro lo ritenga opportuno ai fini di una migliore descrizione del processo di valutazione del rischio seguito e della gestione della attuazione delle misure di prevenzione e protezione, la modulistica indicata nei passi precedenti può essere ampliata con informazioni riportate in colonne aggiuntive.