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Prevenzione incendi Attività commerciali

DM 23/11/2018

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell’articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 – modifiche al decreto 3 agosto 2015

MINISTERO DELL’INTERNO

Ultimo aggiornamento: “DM 14/02/2020”

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto iI regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Attuazione deI testo unico deIIe Ieggi di pubbIica sicurezza» e successive modificazioni;
Visto iI decreto IegisIativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto deIIe disposizioni reIative aIIe funzioni ed ai compiti deI Corpo nazionaIe dei vigiIi deI fuoco, a norma deII’art. 11 deIIa Iegge 29 IugIio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
Visto iI decreto deI Presidente deIIa RepubbIica 1° agosto 2011, n. 151, concernente iI regoIamento per Ia sempIificazione deIIa discipIina dei procedimenti reIativi aIIa prevenzione degIi incendi, a norma deII’art. 49, comma 4-quater, deI decreto-Iegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, daIIa Iegge 30 IugIio 2010, n. 122;
Visto iI decreto deI Ministro deII’interno 27 IugIio 2010, recante «Approvazione deIIa regoIa tecnica di prevenzione incendi per Ia progettazione, costruzione ed esercizio deIIe attività commerciaIi con superficie superiore a 400 mq», pubbIicato neIIa Gazzetta UfficiaIe deIIa RepubbIica itaIiana n. 187 deI 12 agosto 2010;
Visto iI decreto deI Ministro deII’interno 7 agosto 2012, recante «Disposizioni reIative aIIe modaIità di presentazione deIIe istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e aIIa documentazione da aIIegare, ai sensi deII’art. 2, comma 7, deI decreto deI Presidente deIIa RepubbIica 1° agosto 2011, n.151», pubbIicato neIIa Gazzetta UfficiaIe deIIa RepubbIica itaIiana n. 201 deI 29 agosto 2012;
Visto iI decreto deI Ministro deII’interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi deII’art. 15 deI decreto IegisIativo 8 marzo 2006, n. 139», pubbIicato neIIa Gazzetta UfficiaIe deIIa RepubbIica itaIiana n. 192 deI 20 agosto 2015; Ritenuto di dover definire, neII’ambito deIIe norme tecniche di cui aI decreto deI Ministro deII’interno 3 agosto 2015, specifiche misure tecniche di prevenzione incendi per Ie attività commerciaIi;
Sentito iI Comitato centraIe tecnico-scientifico per Ia prevenzione incendi di cui aII’art. 21 deI decreto IegisIativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione;

DECRETA

Art. 1. – Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali

1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2. – Campo di applicazione

1. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 69, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione.

2. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 27 luglio 2010.

Art. 3. – Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015

1. All’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il capitolo «V.8 – Attività commerciali», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali di cui all’art. 1.

2. All’art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo la lettera q), è aggiunta la seguente lettera: «r) decreto del Ministro dell’interno 27 luglio 2010, recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq”».

3. All’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo le parole «67, ad esclusione degli asili nido;» è inserito il numero «69;».

Art. 4. – Norme finali

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

REGOLE TECNICHE VERTICALI

CAPITOLO V.8 – Attività commerciali

V.8.1 Campo di applicazione

1.La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti.

V.8.2 Definizioni

1.Attività commerciale: attività costituita da una o più aree di vendita comunicanti anche afferenti a responsabili diversi, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti.

2.Spazio comune: area a servizio di più aree di vendita (es. atrii, gallerie, sistemi di collegamento quali corridoi, scale, …).
3.Mall: galleria interna all’attività commerciale anche su più piani su cui si affacciano le aree di vendita, i relativi servizi e depositi.

4.Vendita da retrobanco: attività commerciale con limitati spazi aperti al pubblico per la vendita e l’esposizione dei beni.

Nota: In queste attività la vendita viene effettuata al banco, ordinando i beni che vengono prelevati dagli addetti dell’attività commerciale (es. autoricambi, ferramenta, distributori di materiale elettrico, idraulico, …).

5.Articoli pirotecnici NSL: articoli pirotecnici non soggetti a licenza per la minuta vendita di esplosivi ai sensi del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.

V.8.3 Classificazioni

1. Ai fini della presente regola tecnica, le attività commerciali sono classificate come segue:
a.in relazione alla superficie lorda utile A:
AA: A ≤ 1500 m2;
AB: 1500 m2 < A ≤ 3000 m2;
AC: 3000 m2 < A ≤ 5000 m2;
AD: 5000 m2 < A ≤ 10000 m2;
AE: A > 10000 m2.
Nota: Nel computo della superficie lorda utile A, oltre alle aree destinate alla vendita, devono essere considerate solo le aree destinate a servizi, depositi e spazi comuni coperti direttamente funzionali all’attività commerciale, così come definite al successivo comma 2. Ad esempio, non si considerano aree direttamente funzionali quelle delle attività produttive o artigianali eventualmente presenti nell’opera da costruzione, anche se comunicanti con l’attività commerciale.
Nota:La superficie lorda utile A è impiegata per l’individuazione delle misure di sicurezza e non ai fini del campo di applicazione della presente regola tecnica.
b.in relazione alla quota dei piani h:
HA: -1 m ≤ h ≤ 6 m;
HB: -5 m ≤ h ≤ 12 m;
HC: -10 m ≤ h ≤ 24 m;
HD: tutti gli altri casi non rientranti nella classificazione precedente.
Nota: Per la classificazione in relazione alla quota dei piani h possono essere omesse le quote dei piani dei percorsi di collegamento dell’attività commerciale con altre attività (es. autorimesse, locali di pubblico spettacolo, …).

2. Le aree dell’attività direttamente funzionali sono classificate come segue:
TA: aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico;
TB1: aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico in numero limitato ed accompagnato da addetti;
Nota: Ad esempio: showroom aziendale inserito in un’attività produttiva, artigianale o di servizio.
Nota: Fanno parte delle aree TA eventuali showrooms inseriti in un centro commerciale.
TB2: aree per vendita da retrobanco comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico, di superficie ≤ 100 m2;
NotaAd esempio: punti vendita di ricambi o componenti, …
TC: aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici e servizi, di superficie > 200 m2;
TK1: aree collegate ad aree TA ove si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, aventi superficie > 150 m2;
Nota: Ad esempio: aree di taglio legno, officine di montaggio o riparazione di parti, aree per la miscelazione di vernici, …
TK2: aree esterne all’opera da costruzione, coperte o scoperte, destinate anche temporaneamente allo stoccaggio, alla movimentazione ed al carico/scarico delle merci, al deposito dei materiali di scarto e degli imballaggi;
TM1: depositi con carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m2, aventi superficie > 200 m2;
TM2: depositi con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2;
TM3: depositi di articoli pirotecnici NSL, con quantitativi netti di manufatti ≤ 150 kg;
TT1: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
NotaAd esempio: CED, sala server, cabine elettriche, …
TT2: aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione;
NotaAd esempio muletti, transpallet, macchine per la pulizia con uomo a bordo, …
TZ: altre aree non ricomprese nelle precedenti.

3.Sono considerate aree a rischio specifico (capitolo V.1) almeno le seguenti aree: aree TK1, TK2, TM2, TM3, TT2.

V.8.4 Valutazione del rischio di incendio

1.La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo G.2.

2.I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.

V.8.5 Strategia antincendio

1. Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo comma 3.

2. Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali, ove pertinenti.

3. Nei paragrafi che seguono sono riportate indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.

V.8.5.1 Reazione al fuoco
1.Nelle vie d’esodo verticali, percorsi d’esodo (es. corridoi, atri, filtri, …) e spazi calmi devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco (capitolo S.1).

2.Negli spazi di esposizione e vendita delle aree TA devono essere impiegati materiali almeno appartenenti al gruppo GM3, limitatamente ai materiali per rivestimento e completamento, per isolamento, per impianti (paragrafo S.1.5).

V.8.5.2 Resistenza al fuoco
1.La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti (capitolo S.2) non può essere inferiore a quanto previsto in tabella V.8-1.

Tabella V.8-1: Classe minima di resistenza al fuoco

Compartimenti Classificazione attività
HA HB HC HD
Fuori terra 30 [1] 60 90
Interrati 90
[1] Per le attività classificate AA o AB, che occupino un unico piano a quota compresa fra -1 m e +1 m, in opere da costruzione destinate esclusivamente a tali attività e compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione, senza comunicazioni, è ammessa classe di resistenza al fuoco ≥ 15.

 

V.8.5.3 Compartimentazione

1.Le aree di tipo TA devono rispettare le quote di piano, le limitazioni e le misure antincendio della tabella V.8-2.

2.Le aree dell’attività devono avere le caratteristiche di compartimentazione (capitolo S.3) previste in tabella V.8-3

3.Per le attività con controllo dell’incendio (capitolo S.6) di livello di prestazione IV, la quota 12 m dei piani del paragrafo S.3.6.2 per la compartimentazione multipiano è riferibile a 15 m.

4.Le aree TA devono essere compartimentate rispetto alle aree TK2, oppure devono essere interposte distanze di separazione (capitolo S.3) assumendo il carico d’incendio specifico delle aree TK2 qf ≥ 600 MJ/m2.

Tabella V.8-2: Quote di piano, limitazioni e misure antincendio delle aree di tipo TA

Quote dei piani Limitazioni Misure antincendio aggiuntive
-1 m ≤ h ≤ 12 m Nessuna Nessun requisito aggiuntivo
h > 12 m Nessuna
Rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) di livello di prestazione IV;
Tutte le vie d’esodo verticali di tipo protetto [1]
-5 m ≤ h < -1 m [3] AA con qf ≤ 600 MJ/m2 Nessun requisito aggiuntivo
-5 m ≤ h < -1 m [3] Nessuna
Controllo dell’incendio (Capitolo S.6) di livello di prestazione IV [2];
Rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) di livello di prestazione IV;
Controllo di fumi e calore (Capitolo S.8) di livello di prestazione III.
[1] Per attività con quota dei piani h > 24 m, vie di esodo verticali di tipo a prova di fumo.
[2] Per attività con carico d’incendio specifico qf ≤ 600 MJ/m2 è ammesso il livello di prestazione III per il controllo dell’incendio (capitolo S.6).
[3] Nel caso di un solo piano interrato è ammessa quota dei piani h sino a -7,5 m.

 

Tabella V.8-3: Compartimentazione

Aree attività Classificazione attività
HA HB HC HD
TA, TB1, TB2 Nessun requisito aggiuntivo
TC, TM1, TM3, TT1, TT2 Di tipo protetto [1]
TK1, TM2 Di tipo protetto [2] Resto dell’attività a prova di fumo proveniente dalle aree TK1, TM2
TZ Secondo valutazione del rischio
[1] Nessun requisito aggiuntivo per le aree TM1 rispetto alle aree TB2.
[2] Per attività HB, se le aree TK1 o TM2 sono ubicate a quota < -1 m, il resto dell’attività accessibile al pubblico deve essere a prova di fumo proveniente dalle medesime aree.
5.Sono ammesse le seguenti comunicazioni tra diverse attività (capitolo S.3):
a.di tipo protetto e chiusure almeno E 30-Sa tra le attività commerciali con aree di tipo TB1 o TB2 ed altre attività, con sistemi d’esodo indipendenti;
NotaSi ammettono comunicazioni delle aree TB1 o TB2 anche verso attività industriali produttive o artigianali.
b.di tipo a prova di fumo tra le attività commerciali classificate AA+HA o AA+HB ed altre attività civili con sistemi d’esodo comuni;
c.senza requisiti di compartimentazione tra le attività commerciali classificate AA+HA o AA+HB ed altre attività con δocc = E (capitolo G.3) con sistemi di esodo comuni;
d.senza requisiti di compartimentazione tra le attività commerciali dotate di controllo dell’incendio (capitolo S.6) di livello di prestazione V e controllo di fumo e calore (capitolo S.8) di livello di prestazione III ed altre attività con δocc = E (capitolo G.3) con sistemi d’esodo comuni;
e.di tipo protetto tra le attività commerciali ed altre attività civili con sistemi d’esodo indipendenti;
f.di tipo a prova di fumo tra le attività commerciali ed altre attività con sistemi d’esodo indipendenti.

 

V.8.5.4 Esodo
1.La progettazione dell’esodo (capitolo S.4) deve prevedere densità di affollamento almeno pari a 0,2 persone/m2 per gli spazi comuni aperti al pubblico considerando, inoltre, gli eventuali ulteriori affollamenti provenienti da altre attività.
NotaAd esempio, si considerano affollamenti provenienti da altre attività quelli provenienti dalle banchine delle stazioni, aerostazioni, dagli alberghi, autorimesse, impianti sportivi, che eventualmente adducano negli spazi comuni aperti al pubblico.

2.Ai fini della determinazione dell’affollamento (capitolo S.4) si considerano:
a.aree di vendita di piccole attività commerciali al dettaglio con settore alimentare o misto le aree TA delle attività AA o AB;
b.aree di vendita di piccole attività commerciali al dettaglio con specifica gamma merceologica non alimentare le aree TA delle attività AA;

3.Le vie d’esodo (capitolo S.4) delle aree TA non devono attraversare le altre tipologie di aree.

4.Ai fini del computo della lunghezza di esodo, la mall può essere assimilata a luogo sicuro temporaneo se sono verificate tutte le condizioni di cui alla tabella V.8-4.

Tabella V.8-4: Condizioni per assimilare la mall a luogo sicuro temporaneo

Carico di incendio specifico nella mall qf ≤ 50 MJ/m2, anche in presenza di allestimenti a carattere temporaneo.
Distanza minima L fra facciate contrapposte che si affacciano sulla mall pari a √(7H) con H altezza della facciata più alta ed L comunque ≥ 7 m.
Controllo dell’incendio (capitolo S.6) di livello di prestazione IV, esteso a tutti gli ambiti non compartimentati che si affacciano nella mall.
Rivelazione e allarme (capitolo S.7) di livello di prestazione IV, esteso alla mall e a tutti gli ambiti non compartimentati che vi si affacciano.
Controllo fumo e calore (capitolo S.8) di livello di prestazione III, esteso alla mall e a tutti gli ambiti non compartimentati che vi si affacciano.

 

V.8.5.5 Gestione della sicurezza antincendio
1.Le attività commerciali con sistemi d’esodo comuni rispetto ad altre attività (capitolo S.3) devono adottare la GSA (capitolo S.5) di livello di prestazione III.

2.La GSA in condizione ordinarie (capitolo S.5) deve prevedere specifiche procedure per la verifica e l’osservanza delle limitazioni e delle condizioni di esercizio previste nella progettazione delle singole aree dell’attività.
NotaLe limitazioni e le condizioni previste nella progettazione (es. per i gruppi di materiali ai fini della reazione al fuoco, i valori del carico d’incendio specifico, le larghezze utili delle vie d’esodo, …) devono essere garantiti anche durante le fasi di approvvigionamento e movimentazione delle merci o in occasione di allestimenti temporanei promozionali o di spettacolo viaggiante.

3.Le attività classificate AD+HB, AD+HC, AE o HD devono prevedere il centro di gestione delle emergenze in apposito locale (capitolo S.5).

V.8.5.6 Controllo dell’incendio
1.L’attività deve essere dotata di misure di controllo dell’incendio (capitolo S.6) secondo i livelli di prestazione previsti in tabella V.8-5.

2.Per la scelta del tipo di estintori, nella aree TA, TB1 e TB2, è necessario tener conto degli effetti causati sugli occupanti dall’erogazione dell’agente estinguente.

Nota: Al fine dell’efficacia nei confronti dei principi di incendio di classe A o classe B, è preferibile l’utilizzo di estintori a base d’acqua (estintori idrici).

3.Nella aree TK2 con qf > 1200 MJ/m2 deve essere prevista la protezione mediante una rete idranti all’aperto. Ai fini della eventuale applicazione della norma UNI 10779, devono essere adottati i parametri riportati in tabella V.8-6.

4.Ai fini della eventuale applicazione della norma UNI 10779 per le reti idranti ordinarie, devono essere adottati i parametri riportati in tabella V.8-7.

5.Per la progettazione dell’eventuale impianto automatico di controllo o estinzione dell’incendio di tipo sprinkler secondo norma UNI EN 12845 devono essere adottati i parametri riportati in tabella V.8-8.

Tabella V.8-5: Livelli di prestazione per il controllo dell’incendio

Classificazione attività Aree attività Classificazione attività
HA HB HC HD
AA TA, TB1 II [1] III IV
AB III [2], [3] III [3] IV
AC III [3] IV V [5]
AD III [3] IV V [4], [5] V [5]
AE Qualsiasi V [5]
Qualsiasi TK1, TM1, TM3 III [3] IV
Qualsiasi TM2 IV
Qualsiasi TZ Secondo valutazione del rischio
[1] Livello di prestazione III per le attività con carico d’incendio specifico qf > 600 MJ/m2.
[2] Livello di prestazione II per le attività con carico d’incendio specifico qf < 100 MJ/m2.
[3] Livello di prestazione IV con carico d’incendio specifico qf > 900 MJ/m2, oppure con carico d’incendio specifico qf > 600 MJ/m2 se ubicate in opere da costruzione con presenza di altre attività (fabbricato o edificio di tipo misto).
[4] Livello di prestazione IV con carico d’incendio specifico qf ≤ 600 MJ/m2.
[5] Per le aree TK2, livello di prestazione III

 

Tabella V.8-6: Parametri progettuali per rete idranti all’aperto secondo UNI 10779 e caratteristiche minime alimentazione idrica UNI EN 12845

Livello di pericolosità Tipo di protezione Caratteristiche alimentazione idrica (UNI EN 12845)
2 Capacità ordinaria Singola

 

Tabella V.8-7: Parametri progettuali per rete idranti ordinarie secondo UNI 10779 e caratteristiche minime alimentazione idrica UNI EN 12845

Classificazione attività Livello di pericolosità Protezione esterna Caratteristiche alimentazione idrica (UNI EN 12845)
Superficie Quota dei piani
AA Qualsiasi 1 [1] Non richiesta Singola [2]
AB, AC HA, HB, HC 2 Non richiesta Singola
AB, AC HD 2 [3] Singola superiore
AD Qualsiasi 2 [3] Singola superiore
AE Qualsiasi 3 Singola superiore [4]
[1] Per le attività HC o HD si indica il livello di pericolosità 2.
[2] Per le attività AA+HA è ammessa alimentazione idrica di tipo promiscuo; per le attività HD si indica alimentazione
idrica di tipo singola superiore.
[3] Per le attività con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2 si indica il livello di pericolosità 3.
[4] Per le attività AE con superficie lorda utile > 50000 m2 si indica alimentazione doppia.

 

Tabella V.8-8: Parametri progettuali impianto sprinkler e caratteristiche minime alimentazione idrica secondo UNI EN 12845

Classificazione attività Classificazione delle porzioni di attività nelle quali è previsto l’impianto sprinkler Caratteristiche alimentazione idrica UNI EN 12845
AA, AB, AC, AD Secondo norma UNI EN 12845 Singola superiore [1], [2]
AE Singola superiore [3]
1] Per le eventuali aree TK1 o TM inserite in attività AA o AB si indica alimentazione idrica di tipo singolo.
[2] Per le eventuali aree TZ secondo valutazione del rischio.
[3] Per le attività AE con superfici lorda utile > 50000 m2 si indica alimentazione doppia.

 

V.8.5.7 Rivelazione ed allarme
1.L’attività deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme (capitolo S.7) secondo i livelli di prestazione di cui alla tabella V.8-9.

2.Per il livello di prestazione IV deve essere previsto il sistema EVAC esteso almeno alle aree TA.

Tabella V.8-9: Livelli di prestazione per rivelazione ed allarme

Classificazione attività Classificazione attività
HA HB HC HD
AA III [1], [2] III [2] IV
AB, AC III [2] IV
AD, AE IV
[1] Per attività con carico d’incendio specifico qf ≤ 600 MJ/m2 o ubicata in un’opera da costruzione monopiano è consentito il livello di prestazione II.
[2] Le eventuali funzioni E, F, G ed H devono essere automatiche su comando della centrale o con centrali autonome di azionamento asservite alla centrale master.

V.8.5.8 Controllo di fumi e calore
1.Le aree TA devono essere dotate di misure per il controllo di fumi e calore (capitolo S.8) secondo i livelli di prestazione di cui alla tabella V.8-10.

Tabella V.8-10: Livelli di prestazione per il controllo di fumi e calore per le aree TA

Classificazione attività Condizioni Livello di prestazione
AA Nessuna II
AB, AC Carico d’incendio specifico qf < 600 MJ/m2
e velocità caratteristica prevalente di crescita dell’incendio ða < 3 (Capitolo G.3)
II
AB, AC, AD, AE Nessuna III

 

V.8.5.9 Operatività antincendio
1.Le attività di tipo HC e HD devono essere dotate di almeno un ascensore antincendio (capitolo S.9 e capitolo V.3) a servizio di tutti i piani dell’attività.

V.8.5.10 Sicurezza impianti tecnologici e di servizio
1.I gas refrigeranti negli impianti centralizzati di climatizzazione e condizionamento (capitolo S.10) e di refrigerazione alimentare, inseriti in aree TA, devono essere classificati A1 o A2L secondo ISO 817.

V.8.6 Altre indicazioni

1.All’interno delle aree TA, TB1 e TB2 non è ammesso l’impiego di apparecchiature alimentate a combustibile liquido o gassoso.
Nota: Ad esempio, è ammesso l’impiego di apparecchi di cottura a combustibile solido (es. forni di cottura, …) o alimentati ad energia elettrica (es. piastre di cottura, …).

2.All’interno delle aree TA, TB1 e TB2 sono comunque ammessi, per ciascun compartimento antincendio:
a.fluidi combustibili o prodotti contenuti in recipienti a pressione (es. insetticida, prodotti spray in genere, cosmetici, alcooli in concentrazione > 60% in volume, olii lubrificanti, …) ≤ 1 m3 di cui massimo 0,3 m3 di liquidi con punto di infiammabilità < 21°C;
b.recipienti di GPL di singola capacità ≤ 5 kg, in quantitativi ≤ 75 kg, in locali posti a quota h ≥ -1 m;
c.articoli pirotecnici NSL, con quantitativi netti di manufatti ≤ 50 kg.

V.8.7 Riferimenti

1.Si indicano i seguenti riferimenti:
a.Instruction technique n°263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public, France.
b.ISO 817 “Refrigerants – Designation and safety classification”.
c.“Fire safety management of shopping centres with covered malls”, Issue No. 1 – November 2012, Dublin Fire Brigade.
d.“Fire safety design of a large shopping mall using extended quantitative risk analysis”, The Swedish Case Study for the 3rd International Conference on Performance Based Codes and Fire Safety Design Methods, Lund, Sweden, June 15th-17th, 2000.
e.I D Bennetts, K W Poh, I R Thomas, “Design of sprinklered shopping centre buildings for fire safety”, OneSteel, Australia, November 2000.
f.McMillan, Jenny, “A guideline for the fire design of shopping centres”, Fire Engineering Research Report 00/16, University of Canterbury, New Zeland.

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