Home | Norme Tecniche | Edilizia e beni culturali | Protezione ambientale campi elettromagnetici

Protezione ambientale campi elettromagnetici

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2001, n. 11

Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione. Data di pubblicazione della “LR 11/2001” sul BURL n. 20 del 15 maggio 2001, supplemento ordinario n. 1

Art. 1 (Finalità)
1. La presente legge, al fine di salvaguardare la salubrità e la sicurezza negli ambienti di vita e di proteggere la popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde, in attuazione del decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) ed in conformità alla legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) detta indirizzi per l’ubicazione, l’installazione, la modifica ed il risanamento degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione.

2. E’ fatto salvo ogni altro adempimento di natura urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale, nonché i vincoli di uso di immobili o manufatti previsti dalla normativa vigente.

Art. 2 (Ambito di applicazione)
1. Rientrano nell’ambito di applicazione della presente legge gli impianti e le apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, impiegati quali sistemi fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione.

2. Sono esentati dagli adempimenti previsti dalla presente legge:
a) le attività di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature di cui al comma 1;
b) gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche;
c) gli impianti ed apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso radioamatoriale con potenza al connettore di antenna non superiore a 5 W.

3. In ogni caso gli impianti e le apparecchiature di cui al comma 2 devono essere impiegati garantendo il rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione indicati dalla normativa statale vigente.

4. E’ soggetto ad obbligo di comunicazione l’esercizio degli impianti di cui all’articolo 6.

5. Fatti salvi i casi previsti dai commi 2 e 4, gli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione di cui al comma 1 sono soggetti all’autorizzazione prevista dall’articolo 7.

Art. 3 (Contenimento delle esposizioni e protezione della popolazione)
1. I titolari degli impianti e delle apparecchiature di cui al comma 1 dell’articolo 2, sono tenuti a rispettare i limiti di esposizione fissati dalla normativa statale vigente nonché gli adempimenti previsti dalla presente legge. La progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi per le telecomunicazioni e radiotelevisivi e l’adeguamento di quelli preesistenti devono avvenire in modo da produrre valori di campo elettromagnetico più bassi possibili, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dai sistemi stessi.

2. Gli impianti e le apparecchiature di cui al comma 1 dell’articolo 2, devono inoltre rispettare i valori di attenzione ed essere conformi agli obiettivi di qualità indicati dalla vigente legislazione.

3. Nell’intorno degli impianti e delle apparecchiature non devono trovarsi aree accessibili alla popolazione nelle quali possano essere superati i limiti di esposizione previsti dalla normativa statale. Ove sussiste tale rischio, le aree devono essere delimitate, interdette all’accesso e rese riconoscibili sotto la responsabilità del titolare dell’impianto o dell’apparecchiatura, attraverso la specifica segnaletica di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro) riportata nell’allegato A) della presente legge.

4. Le valutazioni di ordine tecnico previste dalla presente legge a carico dei titolari di impianti e di apparecchiature devono essere effettuate da un esperto in possesso di diploma di laurea in fisica o ingegneria, oppure di diploma di perito industriale ad indirizzo elettronico, elettrotecnico, delle telecomunicazioni, fisico, nucleare ovvero di altro titolo equivalente. Le valutazioni di ordine tecnico relative ad impianti radioamatoriali in concessione possono essere effettuate dal titolare della concessione stessa.

Art. 4 (Livelli di pianificazione)
1. I comuni, entro centottanta giorni dall’approvazione della presente legge, provvedono ad individuare le aree nelle quali è consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, attenendosi agli indirizzi formulati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2.

2. Nel rispetto della normativa statale vigente, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia ambientale, sentite le competenti commissioni consiliari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri per l’individuazione delle aree nelle quali è consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione nonché i criteri per l’installazione dei medesimi.

3. L’individuazione delle aree di cui al comma 1 e degli indirizzi di cui al comma 2 viene effettuata in coerenza con il Piano nazionale delle frequenze radio e televisive.

4. Nella definizione dei criteri di cui al comma 2, deve essere tenuto conto delle diverse tipologie di impianto e delle potenze erogate, delle condizioni iniziali di irraggiamento
dell’energia elettromagnetica e dei relativi livelli di esposizione nonché dell’incidenza degli impianti su:
a) aree di particolare intensità abitativa, asili, scuole, ospedali o case di cura e residenze per anziani;
b) edifici di interesse storico ed artistico o altri monumenti o zone di interesse paesaggistico o ambientale.

5. L’identificazione dei criteri di cui alla lettera a) del comma 4, finalizzati alla tutela della salute pubblica, viene effettuata con il concorso della direzione generale della giunta regionale competente in materia di sanità, la quale a tal fine si avvale delle Aziende sanitarie locali (ASL).

6. L’identificazione dei criteri di cui alla lettera b) del comma 4, viene effettuata con il concorso della direzione generale della Giunta regionale competente in materia di territorio.

7. Viste le caratteristiche tecniche delle reti per la telefonia mobile e la natura di pubblico servizio dell’attività svolta, che motivano una diffusione capillare delle stazioni impiegate a tale scopo, gli impianti radiobase per la telefonia mobile di potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 300 W non richiedono una specifica regolamentazione urbanistica. Sono comunque da applicarsi gli adempimenti di cui agli articoli 6 e 7 ed è fatto salvo il divieto di cui al comma 8 del presente articolo.

8. E’ comunque vietata l’installazione di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione in corrispondenza di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socioassistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitino soggetti minorenni, salvo che si tratti di impianti con potenze al connettore d’antenna non superiori a 7 watt.
(comma sostituito dall’articolo 3, comma 12, legge reg. n. 4 del 2002; poi ripristinato nella versione originaria in quanto la norma novellata è stata dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 331 del 2003)
(comma così modificato dall’articolo 12, comma 1, legge reg. n.10 del 2009)

9. La Giunta regionale, con provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il registro regionale delle aree e dei siti per la localizzazione dei nuovi impianti nonché per lo spostamento di quelli esistenti. Il registro è tenuto ed aggiornato dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente.
(ARPA). La direzione generale competente in materia ambientale della Giunta regionale acquisisce le informazioni contenute all’interno del registro.

10. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale e comunitaria, determina gli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di qualità prefissati dallo Stato, coerentemente con i tempi e le modalità individuati nei relativi provvedimenti normativi.

11. I gestori di reti di telecomunicazione sono tenuti a presentare ai comuni ed all’ARPA, entro il 30 novembre di ogni anno, un piano di localizzazione, articolato per zone di decentramento comunale ove istituite, che, nel rispetto delle indicazioni di cui al presente articolo, descriva lo sviluppo o la modificazione dei sistemi da loro gestiti, in riferimento, in particolare, alle aree di ricerca per la collocazione di nuove stazioni ed alla ottimizzazione dei sistemi al fine del contenimento delle esposizioni. I comuni, sulla base delle informazioni contenute nei piani di localizzazione, promuovono iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione delle stazioni al fine di conseguire l’obiettivo di minimizzare l’esposizione della popolazione, compatibilmente con la qualità del servizio offerto dai sistemi stessi.

12. Il comune rende pubblici i contenuti del piano di cui al presente articolo, fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini, associazioni o comitati da cui possa derivare pregiudiziale all’installazione dell’impianto.

13. I comuni pubblicizzano le informazioni e le iniziative di cui al comma 11.

14. I contenuti della comunicazione di cui al comma 11 si conformano alle indicazioni contenute in apposito regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(comma così modificato dall’articolo 1, comma 17, lett. a),legge reg. n. 12 del 2004)

Art. 5 (Catasto regionale degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione)
1. E’ istituito il catasto regionale degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, qui di seguito denominato “catasto”; il catasto è gestito dall’ARPA che, sulla base dei dati raccolti, provvede alla sua tenuta ed aggiornamento.

2. L’ARPA impiega le informazioni acquisite nell’ambito dell’attività istruttoria, nonché le comunicazioni dei titolari e dei comuni di cui agli articoli 6 e 7, per la compilazione del catasto.

3. Al fine del corretto aggiornamento del catasto, l’ARPA può acquisire informazioni dai soggetti titolari di impianti nonché dagli enti e dalle strutture in grado di fornire notizie pertinenti.

4. L’ARPA fornisce le informazioni contenute nel catasto alla Giunta regionale, agli enti locali, agli organi dello Stato ed ai soggetti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni.

5. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ai fini della costituzione del catasto, i titolari dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e della radiotelevisione forniscono all’ARPA la mappa completa degli impianti corredata dalle caratteristiche tecniche necessarie per la valutazione dei campi elettromagnetici.

6. Non possono essere autorizzati nuovi impianti, ai sensi degli articoli 6 e 7, ai gestori che non abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma 5.

Art. 6 (Obblighi di comunicazione)
1. E’ soggetto ad obbligo di comunicazione, da parte del titolare, al sindaco ed all’ARPA, trenta giorni prima dell’attivazione:
a) l’esercizio di impianti di potenza al connettore di antenna non superiore a 7 W;
b) l’esercizio di impianti ad uso radioamatoriale in concessione;
c) l’esercizio di reti microcellulari di telecomunicazione.

2. La variazione della titolarità dell’impianto, delle sue caratteristiche tecniche, nonché la sua chiusura ovvero messa fuori esercizio devono essere comunicati al sindaco ed all’ARPA entro dieci giorni. Qualora la potenza dell’impianto assoggettato a comunicazione ai sensi della lettera a) del comma 1, sia aumentata oltre il valore di 7 W al connettore di antenna, il titolare è chiamato a soddisfare gli adempimenti di cui all’articolo 7.

3. Qualora dall’esame delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1, sia ipotizzabile il superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente, l’ARPA, effettuate apposite verifiche e accertato il superamento dei predetti limiti, ne dà comunicazione al sindaco, per l’adozione dei provvedimenti di competenza, ed all’ASL.

4. Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, emanato entro sessa
nta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti e le modalità delle comunicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, e di cui al comma 2. In detto regolamento sono determinate inoltre le caratteristiche degli impianti e le relative modalità di comunicazione per i sistemi di cui alla lettera c), comma 1.
(comma così modificato dall’articolo 1, comma 17, lett. b),legge reg. n. 12 del 2004)

5. Sino all’entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 dell’articolo 4, la localizzazione degli impianti di cui al presente articolo avviene in base agli strumenti urbanistici vigenti alla data della comunicazione di cui al comma 1, fatto salvo l’obbligo di adeguamento degli impianti agli strumenti urbanistici successivamente definiti in attuazione della
presente legge.

Art. 7 (Procedure autorizzative per impianti di telecomunicazione e radiotelevisione)
1. L’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione di cui al comma 5 dell’articolo 2, sono soggetti ad autorizzazione comunale, che viene rilasciata acquisito il parere dell’ARPA.

2. Il titolare dell’impianto presenta al sindaco istanza di autorizzazione per l’installazione e l’esercizio dell’impianto, corredata da:
a) estremi della concessione governativa;
b) progetto dell’impianto, informazioni, documentazione tecnica, nonché valutazioni e misure preventive indicate nell’allegato B;
c) dichiarazione di conformità ai limiti di esposizione di cui all’articolo 3;
d) copia dell’istanza presentata all’ARPA al fine del rilascio del parere di competenza di cui al comma 3;
e) copia dell’istanza presentata al comune al fine del rilascio della concessione edilizia o di altre autorizzazioni previste in sede comunale, quando necessarie;
f) eventuali pareri o autorizzazioni, propedeutici alla realizzazione dell’impianto, previsti dalla normativa statale e regionale vigente, anche in relazione a vincoli ambientali, architettonici e territoriali, o vincoli d’uso o accesso al manufatto o all’area ove è prevista l’installazione dell’impianto;
g) atto di impegno, sottoscritto dal titolare dell’impianto o da suo legale rappresentante, ad una corretta manutenzione dell’impianto, ove, ai fini della protezione della popolazione, devono essere rispettate le indicazioni specificamente fornite dall’esperto di cui al comma 4 dell’articolo 3. Il titolare dell’impianto o il suo legale
rappresentante si impegnano altresì ad eseguire, nel caso di disattivazione, i relativi interventi sull’impianto fino alla completa demolizione, ripristinando il sito in armonia con il contesto territoriale;
h) certificato fideiussorio relativo agli oneri di smantellamento e ripristino ambientale.

3. Nell’ambito del procedimento di cui al presente articolo, il titolare dell’impianto invia all’ARPA richiesta di parere sul rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, assumendosi gli oneri relativi all’attività istruttoria, tariffati secondo le indicazioni di cui al comma 5 dell’articolo 10. La richiesta deve essere accompagnata dal progetto
dell’impianto, da informazioni, documentazione tecnica, nonché valutazioni e misure preventive indicate nell’allegato B. L’ARPA si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta inviando il parere del sindaco.

4. Il sindaco conclude il procedimento autorizzativo entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, comunicandone l’esito al titolare e all’ARPA; nelle comunicazioni al titolare ed all’ARPA sono indicate eventuali prescrizioni. Il titolare dell’impianto può conseguentemente, nel rispetto degli adempimenti di cui al comma 2 dell’articolo 1 provvedere alla sua installazione e messa in esercizio.

5 Entro dieci giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto, il titolare invia apposita comunicazione al sindaco ed all’ARPA, dichiarando sotto la propria responsabilità la conformità dell’impianto realizzato al progetto presentato e l’osservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 3.

6. Nel caso in cui, nello svolgimento delle valutazioni preventive, ricorrano condizioni, anche indicate dalla normativa vigente, tali da motivare l’attivazione di misure di controllo ad impianto attivo, l’ARPA, dopo la messa in esercizio dell’impianto, provvede alla verifica del rispetto dei limiti indicati dalla normativa vigente e delle condizioni previste nell’autorizzazione. Il titolare è tenuto a modificare le modalità di esercizio dell’impianto in modo tale da rispettare i limiti indicati dalla normativa vigente e le condizioni previste dall’autorizzazione, nel caso in cui l’ARPA ne verifichi il mancato rispetto. In caso di inottemperanza, l’ARPA ne dà comunicazione immediata al sindaco e all’ASL. Il sindaco può disporre il divieto di utilizzazione dell’impianto e, in caso di reiterata inadempienza, revocare l’autorizzazione.

7. Nel caso di variazione di titolarità dell’impianto, il nuovo titolare presenta, entro trenta giorni dalla variazione, apposita comunicazione al sindaco ed all’ARPA.

8. Nel caso di disattivazione dell’impianto, il titolare presenta, entro trenta giorni dalla disattivazione, apposita comunicazione al sindaco ed all’ARPA.

9. In caso di variazione delle caratteristiche tecniche o delle modalità d’impiego degli impianti, determinanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo, il titolare dà apposita comunicazione al sindaco ed all’ARPA. Il titolare deve contestualmente presentare valutazioni, effettuate da un esperto avente i requisiti di cui al comma 4 dell’articolo 3, sulle conseguenze che le variazioni determinano in relazione all’esposizione ai campi elettromagnetici. Nel caso che, a causa delle modifiche da apportarsi, sia prevedibile un significativo aumento delle esposizioni, o qualora si preveda l’aumento della potenza di emissione dell’impianto, rispetto a quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione, l’impianto deve essere assoggettato ad un nuovo procedimento autorizzativo.

10. Nel caso in cui si riscontri difformità rispetto alla dichiarazione di cui al comma 5 o inadempienza alle disposizioni di cui al comma 9, il sindaco, sentita l’ARPA, può disporre con proprio atto il ripristino delle condizioni previste dall’autorizzazione, il divieto di utilizzazione dell’impianto o la revoca dell’autorizzazione.

11. I contenuti di cui all’allegato B possono essere modificati con successivo atto amministrativo del direttore generale della Giunta regionale competente in materia ambientale.

12. Gli schemi da adottare per la formulazione delle comunicazioni di cui ai commi 5, 7 8 e 9 sono determinati con regolamento. adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(comma così modificato dall’articolo 1, comma 17, lett. c),legge reg. n. 12 del 2004)

13. Sino all’entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 dell’articolo 4, la localizzazione degli impianti di cui al presente articolo avviene in base agli strumenti urbanistici vigenti alla data della richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, fatto salvo l’obbligo di adeguamento degli impianti agli strumenti urbanistici successivamente definiti in attuazione della presente legge.

Art. 8 (Impianti temporanei per la telefonia mobile)
(articolo sostituito dall’articolo 3, comma 12, legge reg. n. 4 del 2002)

1. Si definiscono impianti temporanei per la telefonia mobile le stazioni radio di terra del servizio di telefonia mobile (stazioni radio base) destinati ad operare per un periodo di tempo limitato per esigenze funzionali temporanee o in attesa della realizzazione di un impianto fisso, e che, comunque, non siano in attività per un periodo di tempo superiore a centottanta giorni.

2. Gli impianti temporanei di cui al comma 1, con potenza al connettore d’antenna non superiore a 7 W, hanno i medesimi obblighi previsti per gli impianti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a). Il Comune può chiedere al gestore una diversa localizzazione dell’impianto.

3. Gli impianti temporanei di cui al comma 1, con potenza totale al connettore d’antenna superiore a 7 W ma non superiore a 20 W, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 7, sono soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti dall’articolo 6, comma 1, lettera a) e non necessitano dell’autorizzazione di cui all’articolo 7. Il Comune può chiedere al gestore una diversa localizzazione dell’impianto.

4. Scaduti i termini temporali di esercizio specificati nella comunicazione inviata ai sensi dei commi precedenti l’impianto non potrà essere mantenuto attivo a copertura della stessa area.

Art. 9 (Risanamenti)
1. Contestualmente alla comunicazione o all’istanza di cui ai commi 1 e 2 dell’ articolo 10, i titolari presentano al Comune e all’ARPA una proposta con i tempi e le modalità per il risanamento degli impianti preesistenti che non rispettano i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti dalle vigenti disposizioni normative; tale proposta è inviata anche alla direzione generale competente in materia ambientale della Giunta regionale.

2. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della regolamentazione urbanistica di cui al comma 1 dell’articolo 4, i titolari di impianti situati in aree ove non è consentita l’installazione comunicano al comune, alla direzione generale competente in materia ambientale della Giunta regionale ed all’ARPA i piani di adeguamento alla regolamentazione urbanistica. La delocalizzazione di impianti deve avvenire, per gli impianti di radiotelevisione , in siti conformi alla pianificazione in materia, e, per gli impianti di diversa tipologia in siti idonei.

3. Sulla base delle proposte e delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, in coerenza con le indicazioni della vigente normativa nazionale, sentiti i comuni interessati, l’ARPA e la competente ASL, adotta un apposito piano di risanamento, al quale i titolari sono tenuti a conformarsi; l’ARPA effettua i controlli relativi alla applicazione dei piani di risanamento. Ogni onere derivante dall’applicazione dei piani di risanamento è posto a carico dei titolari degli impianti.

4. Fuori dei casi di cui al comma 1, qualora l’ARPA verifichi il superamento dei limiti e dei valori di esposizione per la popolazione previsti dalla normativa vigente, ne dà informazione al sindaco, per l’adozione delle misure di competenza, ed all’ASL. Ove al superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa concorrano più impianti, l’ARPA nella comunicazione indica i coefficienti di riduzione previsti dalla normativa vigente, e propone i tempi per l’attuazione del risanamento.

5. Il sindaco prescrive al titolare dell’impianto o ai titolari degli impianti che concorrono a provocare il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa l’attuazione di interventi di risanamento, da conseguirsi non oltre il termine di sei mesi dalla prescrizione attraverso misure tecniche da individuarsi sotto la responsabilità degli stessi.

6. L’ASL effettua le valutazioni del caso riguardo ai rischi per la salute della popolazione, in relazione all’entità ed alle condizioni del superamento di cui al comma 4, e propone al sindaco l’eventuale adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica, con oneri a carico dei soggetti gestori.

7. Nel caso che i titolari degli impianti, che nel complesso provocano il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa, definiscano accordi volontari per la riduzione dell’esposizione entro i limiti previsti dalla normativa vigente, gli stessi formulano apposita proposta di risanamento corredata dalla relativa tempistica al sindaco che, sentita l’ARPA, può approvare tale modalità di riduzione a conformità.

8. L’ARPA effettua controlli sul risultato dell’applicazione delle misure di risanamento e ne comunica l’esito al sindaco ed alla ASL.

9. In caso di inerzia dei titolari di impianto, il sindaco può disporre la sospensione dell’attività degli impianti o la revoca dell’autorizzazione all’esercizio.
Gli oneri dell’attività tecnica ed istruttoria svolta dall’ARPA ai sensi del presente articolo sono posti in carico al titolare dell’impianto che provoca il superamento dei limiti di
esposizione previsti dalla normativa vigente, o ai titolari degli impianti che concorrono a tale superamento, in misura proporzionale al coefficiente di riduzione calcolato nell’ambito delle procedure di riduzione a conformità.

Art.10 (Regime transitorio per gli impianti ed apparecchiature esistenti)
1. I titolari di impianti di cui all’articolo 6 già in esercizio, inviano apposita comunicazione al comune ed all’ARPA, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I titolari degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione di cui all’articolo 7 già installati presentano al comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, secondo le indicazioni di cui all’articolo 7.

3. L’autorizzazione comunale all’esercizio, di cui al comma 2, è rilasciata entro un anno dalla richiesta ed è subordinata all’accertamento, da parte dell’ARPA, del rispetto dei livelli massimi di esposizione previsti dalla normativa vigente, con oneri a carico del richiedente. In caso di mancato adeguamento dell’impianto alle eventuali prescrizioni il sindaco può, con proprio provvedimento, disporre la revoca dell’autorizzazione con i conseguenti effetti per il periodo necessario all’esecuzione delle opere di adeguamento.

4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 9, l’autorizzazione è rilasciata in via transitoria sino alla data di scadenza delle opere di risanamento o della delocalizzazione dell’impianto.

5. Qualora il titolare di un impianto per le telecomunicazioni sia già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge, di autorizzazione comunale a qualsiasi titolo rilasciata, nell’ambito della cui istruttoria sia stato esaminato con esito positivo l’aspetto dell’esposizione ai campi elettromagnetici in riferimento ai contenuti delle vigenti normative, questi può chiedere al comune la conferma della validità, anche ai sensi della presente legge regionale, dell’autorizzazione posseduta. Nel formulare la richiesta i titolari allegano eventuale documentazione che, ad integrazione di quanto già presentato, completi il quadro delle informazioni previste al comma 2 dell’articolo 7.

6. Il comune, ravvisata la necessità, può chiedere all’ARPA l’espressione di parere relativamente al procedimento di cui al comma 5, comunicandolo al titolare dell’impianto. Gli oneri di istruttoria dell’ARPA sono posti a carico al titolare dell’impianto.

7. Trascorsi centottanta giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 5, senza l’emissione di alcun provvedimento o di sospensione dei termini, l’autorizzazione si intende comunque confermata.

8. Gli adeguamenti di impianti preesistenti derivanti dall’applicazione dei provvedimenti urbanistici di cui al comma 1 dell’articolo 4, devono essere attuati entro due anni dall’entrata in vigore degli stessi.

9. Il regolamento di cui al comma 4 dell’articolo 6, indica specifiche modalità per la presentazione delle comunicazioni di cui al comma 1.
(comma così modificato dall’articolo 1, comma 17, lett. d),legge reg. n. 12 del 2004)

Art. 11 (Vigilanza e controllo)
1. Il comune esercita le funzioni di vigilanza sulle esposizioni ai campi elettromagnetici e sullo stato dell’ambiente, nell’ambito di applicazione della presente legge, avvalendosi dell’ARPA.

2. L’ARPA, su proposta della Giunta regionale, definisce annualmente un programma di controllo su impianti ed apparecchiature che rientrano nel campo di applicazione della presente legge, e, in particolare, su quelli iscritti nel catasto regionale di cui al comma 1 dell’articolo 5, individuando eventuali priorità e criteri di realizzazione del programma stesso, in particolare per gli impianti localizzati nelle zone residenziali.

3. Nel programma di cui al comma 2 sono definite altresì le modalità e le periodicità di controllo su impianti ed apparecchiature che rientrano nel campo di applicazione della presente legge, finalizzate al contenimento delle esposizioni ed al rispetto dei limiti di legge, nonché le forme di finanziamento di tali attività.

4. Il programma di cui al comma 2 prevede comunque l’effettuazione, da parte dell’ARPA, di controlli di esposizione ai campi elettromagnetici in corrispondenza delle strutture di cui al comma 8 dell’articolo 4. A tale fine i comuni segnalano alla regione ed all’ARPA la presenza sul proprio territorio di tali strutture, secondo le modalità indicate, con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore competente in materia ambientale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(comma così modificato dall’articolo 1, comma 17, lett. e),legge reg. n. 12 del 2004)

5. Gli oneri derivanti, dalle prestazioni di cui al comma 3 dell’articolo 6, comma 3 dell’articolo 7, comma 10 dell’articolo 9, commi 3 e 6 dell’articolo 10, sono a carico dei soggetti titolari degli impianti, in deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 3 e dal comma 5 dell’articolo 26 della legge regionale 14 agosto 1999 n. 16 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente – ARPA). Le tariffe delle prestazioni tecniche, istruttorie e di rilevamento sono indicate nel tariffario delle prestazioni dell’ARPA, approvato ai sensi del comma 2 dell’articolo 3, della stessa l.r. n. 16/99.

Art. 12 (Sanzioni)
1. In caso di mancata delimitazione e segnalazione di zone interdette alla popolazione di cui al comma 3 dell’articolo 3, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da lire quattromilioni a lire diecimilioni.

2. Nel caso nel quale le valutazione di ordine tecnico poste in capo al titolare dell’impianto non siano effettuate dall’esperto di cui al comma 4 dell’articolo 3, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da lire un milione a lire cinquemilioni.

3. L’esercizio di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione in mancanza dell’autorizzazione di cui all’articolo 7 comporta la disattivazione dell’impianto, oltre all’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottomilioni a lire ventimilioni.

4. La mancata presentazione della comunicazione di cui all’articolo 6 e di cui al comma 5 dell’articolo 7, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria sino a lire un milione.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di superamento dei limiti di esposizione dovuto alle emissioni di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione, il titolare è soggetto alla sanzione pecuniaria prevista dalla legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge-quadro sulla protezione dall’esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

6. L’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge è disciplinata dalle disposizioni della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981 n. 689, concernente modifiche al sistema penale) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13. Norma finanziaria
1. Per le spese sostenute dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente per l’attività di cui al comma 9 dell’articolo 4 e comma 1 dell’articolo 5, è autorizzata per l’anno 2002 la spesa di L. 400.000.000 (206.582,76 euro).

2. Per la concessione ai comuni di contributi per l’individuazione delle aree nelle quali è consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui al comma 1 dell’articolo 4, e per la pubblicizzazione delle informazioni contenute nei piani di localizzazione e delle iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione delle stazioni di cui al precedente comma 12 dell’articolo 4, è autorizzata per l’anno 2002 la spesa complessiva di L. 300.000.000 (154.937,07 euro).

3. All’onere complessivo di L. 700.000.000 (361.519,83 euro) per l’anno 2002, previsto dai precedenti commi 1 e 2 si farà fronte mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza dell’upb 5.0.4.0.2.248 “Fondo speciale per spese correnti” del bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente (voce 4.9.7.1.2.161.9021).

4. In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese di bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente sono apportate, per l’anno 2002, le seguenti variazioni:
– alla funzione obiettivo 1.1.2 “Programmazione strategica, negoziata e comunitaria attraverso il partenariato territoriale”, spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza dell’upb 1.1.2.4.2.229 “Operatività dell’ARPA” è incrementata di L. 400.000.000 (206.582,76 euro);
– alla funzione obiettivo 4.9.7 “Risanamento dell’aria, tutela dagli inquinamenti fisici e sicurezza industriale”, spesa corrente la dotazione finanziaria di competenza dell’upb 4.9.7.1.2.161 “Realizzazione del Piano regionale per la qualità dell’aria (PRQA)” è incrementata di L. 300.000.000 (154.937,07 euro);
– alla funzione obiettivo 5.0.4 “Fondi” la dotazione finanziaria di competenza dell’upb 5.0.4.0.2.248 “Fondo speciale per spese correnti” è ridotta di L. 700.000.000 (361.519,83 euro).

ALLEGATI:
Informazioni e documentazione tecnica Scarica qui

Scopri di più:

Servizi icona
Scopri di più
icona chi siamo
Scopri di più
icona clienti
Scopri di più