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Procedure ambientali e urbanistica

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. XI/2667 DEL 16/12/2019

Criteri per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) – valutazione di incidenza (VINCA) – verifica di assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a promozione regionale comportanti variante urbanistica/territoriale (art. 4, c. 1, l.r. 12/2005), in attuazione del programma strategico per la semplificazione e la

trasformazione digitale lombarda.

B.U. R. Lombardia Suppl. Ord. 20/12/2019, n. 51

REGIONE LOMBARDIA

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

– Il Programma Strategico per la Semplificazione e la Trasformazione digitale lombarda XI Legislatura di Regione Lombardia, approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018, prevede l’intervento n. 63 «Razionalizzazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), anche con riferimento al coordinamento delle Valutazioni ambientali VAS/VIA/VIncA»;

– il comma 1 dell’articolo 4 «Valutazione ambientale dei piani » della legge regionale 11 marzo 2005, n.12 «Legge per il governo del territorio» prevede che la Giunta regionale provveda agli adempimenti per la disciplina della valutazione ambientale dei piani;

Visti:

– la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

– il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;

– la legge regionale 11 marzo 2005, n.12 «Legge per il governo del territorio»;

– la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 «Norme in materia di Valutazione di Impatto ambientale»;

– la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale»;

– la legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 «Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale»;

– la legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria»;

Visti altresì:

– la d.c.r. 13 marzo 2007 – n. VIII/351 «Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 12/2005»;

– la d.g.r. 27 dicembre 2007 – n. 8/6420 «Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007)», Allegato 2 «Raccordo tra VAS – VIA – VIC»;

– la d.g.r. 22 dicembre 2011 – n. IX/2789 «Criteri per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale (VAS) – valutazione di incidenza (VIC) – verifica di assoggettabilità a VIA negli Accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, l.r. 5/2010)» con la quale è stato regolamentato il coordinamento VAS-Verifica di assoggettabilità a VIA-VIncA negli Accordi di Programma a promozione regionale comportanti variante urbanistica/territoriale;

Richiamati:

– l’art.11, c.1 della Direttiva VAS stabilisce che “La valutazione ambientale effettuata ai sensi della presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE e qualsiasi altra disposizione della normativa comunitaria”;

– l’art. 11, c. 2 della Direttiva 2001/42/CE, il quale stabilisce che “per i piani e i programmi in merito ai quali l’obbligo di effettuare una valutazione dell’impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative comunitarie, gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria, tra l’altro al fine di evitare duplicazioni della valutazione”;

– l’art.7-bis, commi 7 e 8 del d.lgs. 152/06 il quale stabilisce che qualora un progetto sia sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale, le Regioni devono assicurare che le procedure siano svolte in conformità all’articolo 19 del decreto e che i termini procedimentali non sono in alcun caso derogabili;

– l’art. 10 del d.lgs. 152/06 «Coordinamento delle procedure di VAS, verifica assoggettabilità a VIA, VIncA e AIA», che consente un coordinamento procedurale esclusivamente della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), della Verifica di assoggettabilità a VIA e della Valutazione d’Incidenza (VIncA);

– l’art. 4, c. 2 quater della l.r. 12/05 che, relativamente agli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale soggetti ad approvazione regionale, prevede che la Valutazione Ambientale strategica, la Valutazione di Impatto ambientale e la Valutazione di Incidenza, ove previste, sono svolte in modo coordinato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, commi 10 e 11, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5;

– l’art.4, c.10 della l.r. 5/10, che prevede la possibilità di espletare la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA nell’ambito della procedura di VAS relativamente ai procedimenti finalizzati all’approvazione di trasformazioni territoriali da attuarsi mediante strumenti di programmazione negoziata di cui alla l.r. 2/03;

– l’art. 2, c.1, lett. xxx) della l.r. 22 febbraio 2010, n. 11 che ha abrogato la legge regionale 23 febbraio 2004, n.3 «Disposizioni in materia di programmazione negoziata con valenza territoriale»;

– l’art. 14, c.1 della l.r. 19/19 che ha abrogato la legge regionale 14 marzo 2003, n.2 «Programmazione negoziata regionale»;

– il cap. 7.0 della d.c.r. n. 351/07 che prevede il raccordo della VAS con le procedure di VIncA e di “verifica di esclusione dalla VIA”;

– l’art. 3, commi 2 e 3 della l.r. 1/12 che dettano i principi ispiratori e gli indirizzi dell’azione amministrativa;

Preso atto che, a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate dal d.lgs. 104/17 al d.lgs. 152/06:

– l’art. 10, c.4 ha introdotto espressamente il rimando al novellato art. 19 per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA nel caso di coordinamento con la VAS;

– l’art. 19 prevede tempi perentori per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, assoggettati alla disciplina sanzionatoria di cui agli artt. 2 e 2 bis della legge 241/90;

Rilevato che l’Allegato 2 della d.g.r. n. 8/6420 del 2007 e la d.g.r. n. IX/2789 del 2011 non risultano più conformi con la normativa statale, in quanto l’art.10 del d.lgs. 152/06 prevede che il coordinamento tra valutazioni ambientali possa essere effettuato:

– esclusivamente tra VAS, Verifica di assoggettabilità a VIA e VIncA e non anche tra Verifica di assoggettabilità a VAS, Verifica di assoggettabilità a VIA e VIncA né tra VAS, VIA e VIncA;

– nel rispetto delle modalità di svolgimento del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all’art.19 del d.lgs. 152/06, con termini perentori per il rilascio del provvedimento di assoggettabilità a VIA;

Riscontrato che l’Allegato 2 della d.g.r. n. 8/6420 del 2007 e la d.g.r. n. IX/2789 del 2011 utilizzano riferimenti normativi abrogati e una terminologia superata, sia in materia di programmazione negoziata che di valutazione ambientale;

Considerato che l’Allegato 2 – Raccordo tra VAS – VIA – VIC della d.g.r. n. 8/6420 del 2007 non è più applicabile in quanto l’art. 10, c.4 del d.lgs. 152/06 limita il coordinamento procedurale alla VAS – Verifica di assoggettabilità a VIA – VIncA, escludendo di fatto altre fattispecie di coordinamenti;

Considerato altresì che risulta necessario, per gli AdP a promozione regionale comportanti variante urbanistica/territoriale, assoggettati a VAS e che richiedono la realizzazione di opere comprese nelle tipologie progettuali di cui all’Allegato B della l.r. 5/10, revisionare la d.g.r. n. 2789/11 per i seguenti motivi:

a) garantire la conformità all’art. 10 del d.lgs. 152/06, in considerazione delle importanti disposizioni normative intervenute a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 104/17;

b) semplificare ed attualizzare la procedura coordinata VASVerifica di assoggettabilità a VIA-VIncA, con particolare riferimento alla certezza dei tempi, alla chiarezza delle responsabilità dei procedimenti e delle modalità di svolgimento delle procedure;

c) semplificare le fasi procedurali integrando quelle di avvio, di elaborazione e di messa a disposizione della documentazione e di consultazione, mediante il coordinamento dei procedimenti delle valutazioni ambientali;

d) aggiornare la terminologia in materia di programmazione negoziata e valutazioni ambientali;

e) assicurare la coerenza con quanto previsto dalla nuova legge regionale 19/19 in materia di programmazione negoziata di interesse regionale;

Valutato che risulta necessario definire nuovi Criteri per il coordinamento delle valutazioni ambientali negli Accordi di Programma a promozione regionale comportanti variante urbanistica/territoriale;

Visto il documento Allegato 1) avente ad oggetto CRITERI PER IL COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) – VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA) – VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA NEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA A PROMOZIONE REGIONALE COMPORTANTI VARIANTE URBANISTICA/ TERRITORIALE (art. 4, c. 1, l.r. 12/2005), elaborato dalla Struttura «Giuridico per il territorio e VAS» della Direzione Generale «Territorio e Protezione civile»;

Dato atto che la proposta di nuovi «Criteri per il coordinamento delle valutazioni ambientali negli Accordi di programma a promozione regionale comportanti variante urbanistica/territoriale» contribuisce all’attuazione degli obiettivi del Programma Strategico per la Semplificazione e la Trasformazione digitale lombarda XI Legislatura di Regione Lombardia;

Fatte proprie le motivazioni sopra citate e ritenuto, pertanto, di:

1. di abrogare l’Allegato 2 – Raccordo tra VAS – VIA – VIC della d.g.r. 27 dicembre 2007 – n. 8/6420 «Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007)»;

2. di abrogare la d.g.r. 22 dicembre 2011 – n. IX/2789 «Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005) – Criteri per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale (VAS) – Valutazione di incidenza (VIC) – Verifica di assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, l.r. 5/2010)» ed il relativo Allegato 1;

3. approvare l’Allegato 1 avente ad oggetto «CRITERI PER IL COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) – VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA) – VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VIA NEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA A PROMOZIONE REGIONALE COMPORTANTI VARIANTE URBANISTICA/ TERRITORIALE (art. 4, c. 1, l.r. 12/2005)», che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 e in particolare, la:

– Missione 1, Programma 11 «Semplificazione, trasformazione digitale, efficienza e trasparenza», Risultato Atteso 14 «Approvazione e attuazione del Programma Strategico per la Semplificazione e la Trasformazione digitale lombarda»;

– Missione 9, Programma 2 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale», Risultato Atteso 197 «Sviluppo della Sostenibilità ambientale attraverso la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi»;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Art 1.

Di approvare l’Allegato 1) avente ad oggetto «CRITERI PER IL COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) – VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA) – VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VIA NEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA A PROMOZIONE REGIONALE COMPORTANTI VARIANTE URBANISTICA/ TERRITORIALE (art. 4, c. 1, l.r. 12/2005)», che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Art 2.

Di abrogare l’Allegato 2 «Raccordo tra VAS – VIA – VIC» della d.g.r. 27 dicembre 2007 – n. 8/6420 «Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007)»;

Art 3.

Di abrogare la d.g.r. 22 dicembre 2011 – n. IX/2789 «Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005) – Criteri per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale (VAS) – Valutazione di incidenza (VIC) – Verifica di assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, l.r. 5/2010)» e il relativo Allegato 1;

Art 4.

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito web di Regione Lombardia.

ALLEGATO 1 – CRITERI PER IL COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)-VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA)-VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA NEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA A PROMOZIONE REGIONALE COMPORTANTI VARIANTE URBANISTICA/ TERRITORIALE (ART. 4, C. 1, L.R. 12/2005), IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRATEGICO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA TRASFORMAZIONE DIGITALE LOMBARDA

1. Premessa

I presenti criteri sostituiscono quelli previsti dalla D.g.r. 22 dicembre 2011 – n. IX/2789 “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005) – Criteri per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale (VAS) – Valutazione di incidenza (VIC) – Verifica di assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, l.r. 5/2010)” e sono finalizzati ad una complessiva semplificazione ed attualizzazione della procedura coordinata negli AdP a promozione regionale comportanti variante urbanistica/territoriale, alla luce delle importanti disposizioni normative intervenute, in particolare in materia di VIA, nonché delle esperienze maturate nel corso degli ultimi anni.

L’elaborazione dei presenti criteri si ispira ai principi e agli indirizzi di cui all’art. 3 della L.R. 1 febbraio 2012, n. 1 “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”, con particolare riferimento ai commi 2 e 3:

“2. L’attività amministrativa, nel perseguimento dei fini determinati dalla legge, si svolge nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, di trasparenza, efficienza, economicità, pubblicità e semplicità, conformemente all’articolo 46 dello Statuto, e secondo i principi dell’ordinamento comunitario, delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’amministrazione, nonché ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove espressione dei principi costituzionali e dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

3. La disciplina dell’azione amministrativa si ispira, in particolare, ai seguenti indirizzi:

a) ridurre:

1) il numero dei procedimenti e delle fasi procedimentali;

2) i termini per la conclusione dei procedimenti;

3) gli oneri meramente formali e burocratici;

b) accorpare i procedimenti che si riferiscono alle medesime attività, per eliminare duplicazioni e sovrapposizioni;

c) potenziare l’uso degli strumenti digitali nei rapporti interni ed esterni;

d) facilitare l’accessibilità alle procedure amministrative, anche mediante la semplificazione del linguaggio adottato per la redazione degli atti amministrativi;

d bis) uniformare la data di decorrenza dell’efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese.”

La normativa comunitaria prevede l’obbligo di sottoporre Piani e Programmi a diverse tipologie di valutazioni ambientali, anche contemporaneamente, qualora si presentino alcune specifiche condizioni (Direttiva 2001/42/CE per la VAS, Direttiva 92/43/CEE per la Valutazione di incidenza, Direttiva 85/337/CE, 97/11/CE, 2011/92/UE e 2014/52/UE per la VIA).

In modo specifico la Direttiva 2001/42/CE (Direttiva VAS) richiama la necessità di non duplicazione delle informazioni e la semplificazione delle procedure. Nelle premesse alla Direttiva è testualmente specificato che, “contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative comunitarie quali la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la direttiva 92/43/CEE, o la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, gli Stati membri, al fine di evitare duplicazioni della valutazione, possono prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria”. L’art. 11, c. 2, della Direttiva stabilisce inoltre che “da altre normative comunitarie, gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria, tra l’altro al fine di evitare duplicazioni della valutazione.”

Tuttavia, l’art.11, c.1 della Direttiva VAS chiarisce che ” La valutazione ambientale effettuata ai sensi della presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE e qualsiasi altra disposizione della normativa comunitaria.”.

Pertanto, la valutazione ambientale strategica non annulla l’obbligo di condurre sia la Valutazione di Impatto ambientale richiesta dalla direttiva VIA che la Valutazione d’Incidenza, quindi non può sostituirsi ad esse.

A livello statale, il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (di seguito D.Lgs. 152/06), all’art.10, affronta il tema del coordinamento delle procedure di valutazione ambientale. La normativa statale consente una “integrazione procedurale” delle valutazioni ambientali, ossia un’integrazione nelle fasi di avvio, informazione e consultazione, che possono essere svolte congiuntamente.

Nello specifico, mentre l’art. 10, c. 3 prevede che per il coordinamento di VAS o di VIA con la Valutazione di Incidenza, la VAS e la VIA comprendano le procedure di Valutazione di Incidenza e quindi l’integrazione documentale e procedimentale, nel successivo comma 4 è stabilito che tra VAS e Verifica di assoggettabilità a VIA sia possibile effettuare esclusivamente un coordinamento procedurale poiché la verifica di assoggettabilità a VIA può essere condotta nell’ambito della VAS:

“3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all’allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell’autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

4. La verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 19 può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell’ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.”

Inoltre, dalla lettura comparata dell’art. 5, c.1, lettere a), b-ter), m-ter) e n) del D.Lgs. 152/06 e dell’art. 25 bis, c.8 ter della l.r. 86/83, emerge la diversa natura della VAS rispetto alla verifica di assoggettabilità a VIA e alla VIncA: la VAS è un processo circolare che prevede diversi atti, tra i quali il parere motivato, mentre la verifica di assoggettabilità a VIA e la VIncA sono dei procedimenti che si concludono con l’adozione di provvedimenti.

Il parere motivato è l’atto conclusivo della fase di valutazione ambientale del Piano/programma all’interno della VAS, del quale occorre tener conto per la revisione del Piano/programma e la sua successiva approvazione: esso, quindi, costituisce supporto alle decisioni dell’autorità procedente.

Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, invece, decide in merito alla necessità o meno di effettuare una VIA dei progetti previsti dal Piano/programma e il provvedimento di VIncA stabilisce l’incidenza sui Siti Natura 2000 del Piano/programma e dei relativi progetti prescrivendo azioni per annullarla, ridurla o compensarla.

Relativamente agli effetti, occorre, altresì, chiarire che mentre l’Autorità competente per la VAS, nell’ambito del processo di VAS, esprime un parere motivato obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni, le Autorità competenti per la verifica di assoggettabilità a VIA e per la VIncA adottano provvedimenti motivati obbligatori e vincolanti con eventuali prescrizioni (art. 5, c.1, lett. m ter ed n del D.Lgs 152/061; art. 5, c.6 del D.P.R. 357/97).

2. Finalità dei Criteri

La Regione Lombardia ha trattato il tema del coordinamento tra valutazioni ambientali in diversi atti normativi nonché nella propria disciplina regionale, di seguito sinteticamente richiamati.

L’art. 4 della Legge regionale n.12 dell’ 11 marzo 2005 tratta la valutazione ambientale dei piani. Il comma 1 prevede che “[…] il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani, in considerazione della natura, della forma e del contenuto degli stessi. La Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina[…]”.

In attuazione dell’art. 4, la deliberazione di Consiglio regionale n. 351 del 13 marzo 2007 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (art. 4 comma 1 L.R. 11 marzo 2005 n. 12)”, delinea, al cap. 7.0, il raccordo della VAS con le procedure di valutazione di incidenza e di “verifica di esclusione dalla VIA”.

Con la D.g.r. 27 dicembre 2007 n. 6420, la Giunta regionale ha, tra l’altro, approvato l’Allegato 2 “Raccordo tra VAS-VIA-VIC (Valutazione ambientale, Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza)” che prevede diversi tipi di coordinamento:

  • Rapporto tra VIC, Verifica di esclusione dalla VAS e VAS;
  • Rapporto tra Verifica di esclusione dalla VIA e VAS;
  • Raccordo tra VAS, VIA e VIC nella programmazione negoziata;
  • Procedimento coordinato VAS/VIA/VIC;

Il suddetto Allegato 2 comprende, inoltre, due schemi: X1 “Procedimento coordinato VAS-VIC-VIA” e X2 che riporta, sotto forma di tabella matriciale, i diversi contenuti della documentazione di VAS, Valutazione di incidenza e Valutazione di impatto ambientale. Tale Allegato, evidentemente, amplia la possibiltà di tipologie di coordinamenti rispetto alla norma statale. Tuttavia, dal 2007 ad oggi non sono stati sperimentati coordinamenti procedurali diversi da quello tra VAS-Verifica di assoggettabilità a VIA-VIncA, né tale coordinamento è stato mai applicato in contesti diversi dalla programmazione negoziata.

Con l’approvazione della l.r. 5/2010 è stata prevista, all’art. 4, c.10, la possibilità di espletare la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA nell’ambito della procedura di VAS o nella “verifica di assoggettabilità a VAS” relativamente ai procedimenti finalizzati all’approvazione di trasformazioni territoriali da attuarsi mediante strumenti di programmazione negoziata di cui alla ex l.r. 2/2003.

E’ quindi seguita l’approvazione della D.g.r. 22 dicembre 2011 – n. IX/2789 con cui Regione Lombardia si è dotata di “Criteri per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale (VAS) – valutazione di incidenza (VINCA) – verifica di assoggettabilità a VIA negli Accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, l.r. 5/2010)” ed è stato regolamentato il coordinamento VAS-Verifica di assoggettabilità a VIA-VIncA negli Accordi di Programma a promozione regionale comportanti variante urbanistica/territoriale.

Relativamente a questa delibera occorre, però, rilevare che l’attuazione in Regione Lombardia della procedura coordinata VAS – Verifica VIA – VINCA è apparsa, quantitativamente e qualitativamente molto poco efficace. L’applicazione della procedura coordinata ha fatto emergere alcune criticità riguardanti le modalità di coordinamento delle fasi procedurali, l’indefinitezza dei tempi e delle responsabilità dei procedimenti.

Tale delibera, inoltre, fa riferimento alla legge regionale n. 2/2003 della programmazione negoziata abrogata dall’art.14, c.1, lett.a) della Legge regionale 29 novembre 2019 – n. 19 “Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale” e non è adeguata a quanto disposto dagli artt. 10 e19 del D.lgs.152/06 in merito alla perentorietà dei tempi per la richiesta delle integrazioni e all’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

Nel 2012 è stato introdotto il comma 2 quater all’art. 4 della l. r. n. 12/05, il quale ha previsto che “Relativamente agli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale soggetti ad approvazione regionale, la valutazione ambientale, la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, ove previste, sono svolte in modo coordinato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, commi 10 e 11, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia

di valutazione di impatto ambientale). Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per l’applicazione del presente comma”. La terminologia del comma oggi non risulta più conforme né alla normativa statale, che prevede il coordinamento esclusivamente tra VAS, Verifica di assoggettabilità a VIA e VIncA, né alla normativa regionale, essendo state abrogate sia la l.r. 3/2004 che la l.r. 2/2003 sulla programmazione negoziata.

Pertanto, alla luce del quadro normativo sopra delineato, si rende necessario revisionare la D.g.r. IX/2789 del 2011 e fornire nuovi Criteri per il coordinamento delle valutazioni ambientali negli AdP a promozione regionale comportanti variante urbanistica/territoriale, al fine di:

a) garantire la conformità all’art. 10 del D.Lgs. 152/06, in considerazione delle importanti disposizioni normative intervenute a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 104/17;

b) semplificare ed attualizzare la procedura coordinata VAS-Verifica di assoggettabilità a VIAVIncA, con particolare riferimento alla certezza dei tempi, alla chiarezza delle responsabilità dei procedimenti e delle modalità di svolgimento delle procedure;

c) semplificare le fasi procedurali integrando quelle di avvio, di elaborazione e di messa a disposizione della documentazione e di consultazione, mediante il coordinamento dei procedimenti delle valutazioni ambientali;

d) aggiornare la terminologia in materia di programmazione negoziata e valutazioni ambientali;

e) assicurare la coerenza con quanto previsto dalla nuova legge regionale 19/19 in materia di programmazione negoziata di interesse regionale;

I suddetti criteri, costituendo adempimento regionale in materia di VAS, sono approvati con deliberazione di Giunta regionale ai sensi del soprarichiamato art. 4, c.1 della l.r. 12/05.

3. Glossario

Ai fini dei presenti criteri si intende per:

a) valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende lo svolgimento di consultazioni preliminari sulla base di un rapporto preliminare, l’elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione delle azioni programmatiche e di piano oggetto dell’Accordo di Programma, nonché del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

b) valutazione di incidenza, di seguito VIncA: procedimento al quale è necessario sottoporre le azioni programmatiche, di piano ed i progetti oggetto dell’Accordo di Programma che possano avere incidenze significative su un sito o su un’area geografica proposta come sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso;

c) screening di incidenza: parte integrante della procedura di valutazione di incidenza per verificare se l’Accordo di Programma possa essere suscettibile di effetti significativi negativi sui Siti Natura 2000;

d) verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, di seguito Verifica VIA: la verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto, tra quelli di competenza regionale contenuti nell’Allegato B della l.r.5/10, determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del d.lgs. 152/2006;

e) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora la proposta oggetto dell’Accordo di Programma;

f) autorità competente per la VAS: la Struttura della Regione Lombardia cui compete l’espressione del parere motivato;

g) autorità competente per la VIncA: la Struttura della Regione Lombardia cui compete l’espressione della valutazione di incidenza;

h) autorità competente per la VIA: la Struttura della Regione Lombardia cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

i) parere motivato: il parere obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall’autorità competente per la VAS sulla base dell’istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni, della valutazione d’incidenza e del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

j) provvedimento di valutazione di incidenza: il provvedimento obbligatorio e vincolante che conclude il procedimento di VIncA di un piano o di un progetto;

k) provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante dell’autorità competente per la VIA, che conclude il procedimento di assoggettabilità a VIA;

l) consultazione: l’insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione delle azioni programmatiche, di piano e dei progetti, oggetto dell’AdP;

m) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, comprensivi degli Enti gestori delle aree protette, che per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono fornire contributi per la procedura di VAS, il procedimento di Verifica di VIA o quello di VIncA ovvero per ciascuno di essi;

n) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

o) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse;

p) rapporto preliminare: il documento di VAS finalizzato alla consultazione preliminare per la definizione del rapporto ambientale e, laddove risulti assente una documentazione preliminare dell’AdP, i contenuti di quest’ultimo;

q) rapporto ambientale: il documento di VAS dell’Accordo di Programma redatto in conformità alle previsioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 152/2006 e ai contenuti di cui all’allegato VI alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

r) studio preliminare ambientale: documento da presentare per l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull’ambiente, redatto in conformità alle indicazioni contenute nell’allegato IV-bis alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

s) condizione ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA: prescrizione vincolante, se richiesta dal proponente, relativa alle caratteristiche del progetto ovvero alle misure previste per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi, eventualmente associata al provvedimento negativo di verifica di assoggettabilità a VIA;

t) coordinamento: l’insieme delle attività attraverso cui l’autorità competente per la VAS sovrintende l’operato delle autorità competenti interessate nell’ambito della medesima unica procedura, nel rispetto e nell’esercizio dei propri ruoli, competenze e responsabilità attribuite dalla legge nonché dall’assetto organizzativo dell’Ente, nell’ottica della semplificazione dell’attività amministrativa e di evitare duplicazioni nelle valutazioni ambientali.

4. La valutazione di incidenza e la verifica di assoggettabilità a VIA nella VAS

Le recenti novità legislative in materia di VIA (Direttiva VIA 2014/52/UE, D.Lgs. 104/2017, L.r. 36/2017) costituiscono elementi non trascurabili che comportano modifiche sostanziali rispetto al quadro normativo regionale di riferimento, delineato al precedente capitolo 2.0.

Di seguito si esplicitano le basi giuridiche su cui si fonda il coordinamento a livello regionale.

4.1 LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA NELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA E NELLA VAS

L’art. 10, c. 3 del D.Lgs. 152/06 stabilisce che “La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all’allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell’autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.”.

A livello statale, le competenze e la procedura relative alla valutazione d’incidenza sono disciplinate dall’art.5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Per quanto riguarda le competenze, i commi 4 e 7 dell’articolo 5 stabiliscono che, per progetti che siano assoggettati anche alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, la Valutazione di Incidenza è svolta nell’ambito della VIA, mentre la valutazione di incidenza di piani o di progetti viene espressa dall’autorità competente per la VIncA, individuata dalle Regioni, previo parere obbligatorio degli enti gestori dei Siti Natura 2000 interessati dalla pianificazione.

Relativamente alla procedura, il comma 6 del suddetto art.5 stabilisce che l’autorità competente per la VIncA effettua la verifica dello studio d’incidenza entro 60 giorni dal ricevimento dello studio e può chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero può indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui l’autorità chieda integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono all’autorità medesima. Non sono, tuttavia, indicati i tempi entro i quali consegnare le integrazioni.

Per quanto riguarda la Valutazione di Incidenza in Regione Lombardia, l’Autorità competente per la VIncA regionale, “al fine di garantire il raccordo dei procedimenti, esprime la valutazione di incidenza dei piani territoriali, urbanistici e di settore di livello regionale e provinciale e relative varianti (…) nelle fasi di adozione e approvazione degli stessi” (art. 25 bis, c. 8, lett. a). Pertanto, per quanto riguarda le procedure di VAS, l’autorità competente per la VIncA, per i piani di rilevanza regionale, esprime la valutazione a seguito della fase di consultazione pubblica, prima del parere motivato VAS. Quest’ultimo, infatti, deve contenere gli esiti della VIncA, dando evidenza delle prescrizioni in essa contenute.

Per quanto concerne, invece, il coordinamento della VIncA con la verifica di assoggettabilità a VIA, l’art. 25 bis, c. 3, lett. c) della l.r.86/83 e l’art.4 c.5 della L.r. 5/2010 prevedono che quando un intervento proposto ricade o produce effetti, anche indiretti, sui siti di Rete Natura 2000, la valutazione di incidenza è ricompresa nell’ambito della procedure di verifica di assoggettabilità a VIA. Pertanto, nei casi di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA regionale, l’autorità competente per VIncA si esprime all’interno della Commissione istruttoria regionale per la Valutazione d’Impatto Ambientale (Commissione VIA regionale) e il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza.

Riguardo alla possibilità di richiedere chiarimenti e integrazioni, prevista sia per la VIncA che per la verifica di assogettabilità a VIA, nel rispetto di quanto stabilito dall’art.10, c.3 del D.Lgs. 152/06 e dalle norme regionali, i tempi sono imposti dall’art.19 c.6 della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

Le Linee guida nazionali per la Valutazione d’incidenza, in corso di approvazione, definiscono, tra le altre cose, modalità e tempi per lo Screening di incidenza che deve essere effettuato per tutti i Piani/Programmi/Progetti. Funzione dello Screening di incidenza è quella di accertare se un Piano/ Programma/Progetto/Intervento/Attività possa essere suscettibile di generare o meno incidenze significative sul sito Natura 2000 sia isolatamente sia congiuntamente con altri P/P/P/I/A, valutando se tali effetti possano oggettivamente essere considerati irrilevanti sulla base degli obiettivi di conservazione sito-specifici. Il procedimento di Screening si conclude con la decisione, espressa dall’autorità competente per la VIncA, in merito alla necessità o meno di effettuare una VIncA.

4.2. LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VIA NELLA VAS

L’art. 10, c. 4 del D.Lgs. 152/06 prevede che la verifica di assoggettabilità a VIA possa essere condotta nell’ambito della VAS nel rispetto di quanto previsto all’art. 19 del D.Lgs., e che, in tal caso, le modalità di informazione del pubblico diano specifica evidenza della integrazione procedurale.

L’art. 19 del D.Lgs. 152/06, quindi, norma le modalità di svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ed occorre far riferimento ad esso anche per le procedure coordinate. Tale articolo indica i termini procedimentali, non derogabili, delle fasi di verifica di assoggettabilità a VIA.

L’art.7-bis, c. 7 del D.Lgs. 152/06 stabilisce che qualora un progetto sia sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale, le Regioni devono assicurare che le procedure siano svolte in conformità all’articolo 19 del decreto. Al successivo comma 8 è data facoltà alle Regioni di disciplinare “…con proprie leggi o regolamenti l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l’eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali. La potestà normativa di cui al presente comma è esercitata in conformità alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, (…). In ogni caso non sono derogabili i termini procedimentali massimi stabiliti agli articoli 19 e 27-bis”.

A livello regionale, la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA è stata regolamentata dall’articolo 6 della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e, per quanto concerne le modalità di svolgimento della procedura, la norma regionale precisa, al comma 1, che ” è svolta dall’autorità competente secondo le modalità previste dal d.lgs. 152/2006, come specificate dalla l.r. 5/10 e dal regolamento di cui all’articolo 3, comma 1, fermo restando quanto previsto all’articolo 4 “. Il coordinamento della verifica di assoggettabilità a VIA con la VAS è trattato all’art. 4, commi 10, 11 e 11 bis della l.r. 5/2010, senza però prevedere il coordinamento con la VIncA.

Con la D.g.r. n.2789/2011, oggetto della presente revisione, sono state poi disciplinate le modalità per il coordinamento della verifica di assoggettabilità a VIA con la VAS e la VIncA negli Accordi di programma a promozione regionale.

Riguardo al sistema informativo della VIA, per la gestione dei procedimenti di VIA e verifica di VIA, con D.g.r. n. X/7697 del 12/01/2018 sono state approvate le “Modalità per l’utilizzo del sistema informativo lombardo per la valutazione di impatto ambientale (SILVIA) quale strumento centralizzato per lo svolgimento delle procedure amministrative di cui alla parte II del d.lgs. 152/2006, in attuazione dei disposti di cui all’art. 7, c. 3 della l.r. 5/2010”. Con tale D.g.r. si è stabilito che i procedimenti di presentazione della documentazione per l’espletamento delle procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA di cui al d.lgs. 152/2006 e alla l.r. 5/2010 sono gestiti esclusivamente attraverso l’uso di SILVIA.

5. La procedura coordinata VAS-VINCA-Verifica di assoggettabilità a VIA negli Accordi di Programma a promozione regionale comportanti variante urbanistica/territoriale

5.1 GLI ACCORDI DI PROGRAMMA

L’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 norma, a livello statale, l’Accordo di Programma. In particolare il comma 4 stabilisce che “L’accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l’assenso del comune interessato”. Il successivo comma 5 prevede che “Ove l’accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza”.

La legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 “Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale” disciplina gli strumenti della programmazione negoziata di interesse regionale, tra cui, all’art. 7, l’Accordo di Programma (AdP).

L’art. 3 c.1 della l.r.19/19 stabilisce i criteri per la sussistenza dell’interesse regionale alla promozione da parte della Regione degli strumenti di programmazione negoziata. Tra detti criteri rivestono particolare importanza i seguenti caratteri:

– progettuale, quale la rilevanza della proposta rispetto al contesto locale e sovralocale;

– territoriale, quale il contributo della proposta al conseguimento di rilevanti interessi pubblici a valenza territoriale, quali la rigenerazione urbana, nonché il miglioramento, la riqualificazione e la valorizzazione del territorio

– ambientale, quali le azioni e gli interventi qualificanti la proposta ai fini della tutela e della valorizzazione ambientale;

La promozione degli strumenti di programmazione negoziata è normata al successivo art. 4. della l.r.19/19 e l’art.7 disciplina i contenuti e la procedura per l’approvazione con dPr degli Accordi di programma. Nello specifico, i commi da 9 a 12 dell’art.7 disciplinano gli AdP che comportano variante agli strumenti urbanistici, territoriali e di settore regionali.

Infine l’art.10 della l.r.19/19 (Sottoscrizione degli accordi e inefficacia degli effetti derivanti dagli accordi approvati) stabilisce che ” […] la sottoscrizione degli accordi […] deve essere effettuata entro il termine previsto nell’atto di promozione, che comunque non può superare due anni, stabilito in relazione alla complessità degli interventi; decorso tale termine e ferma restando la previa diffida di cui al comma 2, non è più consentita la sottoscrizione dell’accordo, salva eventuale motivata proroga dello stesso termine, derivante dalla complessità degli interventi, disposta secondo quanto specificato nel regolamento di cui all’articolo 13.”.

5.2 AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente proposta di procedura coordinata si applica esclusivamente agli strumenti di programmazione negoziata (AdP) a promozione regionale comportanti variante urbanistica/territoriale, che richiedono una VAS e la realizzazione di opere comprese nelle tipologie progettuali di cui all’allegato B della L.r. 5/2010.

In tali casi, la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e l’eventuale Valutazione di Incidenza possono essere svolte nell’ambito della VAS, secondo le modalità e i tempi indicati nelle fasi di cui al successivo punto 5.3.

Gli AdP per i quali si può verificare una contestuale presenza di contenuti pianificatori e progettuali per cui è necessario espletare sia la procedura di VAS sul piano che la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto, risultano essere limitati ai seguenti casi:

1. previsioni in variante al PGT e ad eventuali piani territoriali o di settore, che prevedono anche opere rientranti nel campo di applicazione della verifica di assoggettabilità a VIA;

2. opere soggette a verifica di assoggettabilità a VIA non previste dal PGT vigente, la cui previsione comporta una variante al PGT.

Sulla base dei casi sopraelencati, l’oggetto dell’AdP può:

1. coincidere con una categoria progettuale sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA;

2. interessare una porzione di territorio dove, tra le azioni previste che comportano variante urbanistica/territoriale, ci sono progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA e a VIA;

1. Nella prima ipotesi, si verifica la contestuale presenza, nell’oggetto della valutazione ambientale, di contenuti pianificatori relativi alla destinazione dei suoli e di contenuti progettuali.

Pertanto, in tali casi la VAS dell’AdP deve concentrarsi sugli effetti ambientali della variazione urbanistica/territoriale mentre la verifica di assoggettabilità a VIA verificherà la possibilità di impatti ambientali del progetto.

2. In presenza di una variante ad uno strumento di pianificazione che prevede più opere ed interventi da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA e a VIA, oppure rientranti nelle categorie di VIA ma sottosoglia, che potrebbero cumulativamente produrre impatti ambientali, l’Autorità competente per la VAS valuterà i possibili effetti cumulativi di tutti i progetti mentre l’Autorità competente per la VIA valuterà quali progetti sottoporre a Verifiche di assoggettabilità a VIA e quali a VIA. Eventuali procedimenti di VIA, che dovessero interessare alcune opere, saranno svolti successivamente all’espressione del parere motivato.

La Valutazione di Incidenza, qualora necessaria, deve valutare l’incidenza del progetto sui siti Natura 2000 nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA nonché l’incidenza della variante di Piano e delle previsioni dell’AdP nell’ambito della VAS.

5.3 INDIVIDUAZIONE DELLE FASI

La procedura coordinata Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione di Incidenza (VINCA) – Verifica di assoggettabilità a VIA negli Accordi di programma a promozione regionale comportanti variante urbanistica/territoriale, si articola nelle seguenti fasi:

1. Promozione dell’AdP con contestuale avvio della procedura coordinata delle valutazioni ambientali;

2. Individuazione dei soggetti e delle modalità della consultazione pubblica nonché delle forme di partecipazione;

3. Elaborazione del Rapporto preliminare. Fase di scoping della VAS e dello screening di incidenza della VIncA;

4. Conferenza di scoping e Forum pubblico;

5. Redazione degli elaborati della proposta di AdP e della relativa documentazione di VASVIncA-Verifica di assoggettabilità a VIA;

6. Messa a disposizione e avvio delle consultazioni;

7. Conferenza di valutazione e Forum pubblico;

8. Richiesta di chiarimenti e integrazioni Verifica di assoggettabilità a VIA-VIncA;

9. Decisioni in merito alla VIncA e alla Verifica di assoggettabilità a VIA;

10. Espressione del parere motivato VAS;

11. Revisione dell’AdP e deliberazione dell’ipotesi di AdP;

12. Approvazione dell’AdP;

13. Attuazione dell’AdP e monitoraggio.

Di seguito è riportata la descrizione delle fasi previste.

1. Promozione dell’AdP e contestuale avvio del coordinamento delle valutazioni ambientali

L’atto di avvio dell’AdP a promozione regionale comportante variante urbanistica/territoriale, dà evidenza anche dell’avvio della VAS e della procedura coordinata con le altre valutazioni ambientali.

L’atto di avvio, oltre a quanto previsto dalla normativa di settore, individua il Proponente, l’Autorità procedente e le Autorità regionali competenti in materia di VAS, di VIA e di VINCA.

Prima dell’atto formale di promozione dell’AdP, la Direzione regionale che riveste il ruolo di coordinatore dell’AdP convoca il Proponente, le Direzioni Generali e gli enti territoriali interessati nonché l’Autorità procedente, le Autorità competenti in materia di VAS, di VIA e di VIncA per approfondire gli interventi previsti. Sono, dunque, verificate le variazioni agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale (es. PTCP, Piano territoriale di coordinamento del Parco regionale,…), la necessità di avviare procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA nonché stabilito l’avvio della procedura coordinata.

L’Autorità procedente e le Autorità competenti in materia di valutazioni ambientali predispongono uno schema metodologico-procedurale relativo al raccordo tra AdP e valutazioni ambientali coordinate, da redigere tenendo conto delle fasi qui di seguito illustrate e da allegare all’atto di avvio dell’AdP.

2. Individuazione dei soggetti e delle modalità della consultazione pubblica nonché delle forme di partecipazione

L’Autorità procedente, sentite le Autorità competenti per le valutazioni ambientali, con proprio decreto individua e definisce:

i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da consultare per la procedura di VAS;

i soggetti da consultare per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

gli enti gestori di Siti Natura 2000 da consultare per la Valutazione di Incidenza;

i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale;

le modalità di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da convocare alla Conferenza di valutazione, articolata in due sedute, una introduttiva e una finale di valutazione;

le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, organizzando e coordinando le conseguenti iniziative, prevedendo due sedute di Forum pubblico, nella fase preliminare ed in quella conclusiva delle valutazioni ambientali.

L’atto dà specifica evidenza del coordinamento procedurale ed è pubblicato sul sito web SIVAS.

3. Elaborazione del Rapporto preliminare. Avvio della fase di scoping della VAS e di screening di incidenza della VIncA

Ai fini dell’avvio della fase di scoping della VAS, ex art. 13 c.1 del D.Lgs. 152/06, le Autorità competenti forniscono indicazioni al Proponente in merito ai contenuti del Rapporto Preliminare VAS, comprensivo dell’eventuale format per lo Screening di incidenza relativamente al programma e alla variante urbanistica/territoriale, nonché delle informazioni preliminari sui progetti da sottoporre a verifica di VIA.

Il Proponente elabora, quindi, il Rapporto preliminare finalizzato a:

determinare l’ambito di influenza dell’AdP e la portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale;

analizzare la possibile incidenza dell’AdP sui Siti di Rete Natura 2000 e sulla Rete Ecologica Regionale (RER), con le informazioni richieste dal format di screening di incidenza, sulla base delle indicazioni nazionali per la VincA;

informare circa i progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA e definire la portata delle informazioni che devono essere contenute nello studio preliminare ambientale.

Il Rapporto preliminare deve, inoltre, chiarire l’oggetto delle valutazioni ambientali, individuando le tematiche e le criticità ambientali da sviluppare nelle adeguate scale, evitando duplicazioni nelle valutazioni e tenendo conto della manualistica e delle linee guida in materia di VAS disponibili (per esempio “Indicazioni operative a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS”, ISPRA – Manuali e Linee Guida 124/2015).

Prima della messa a disposizione del Rapporto preliminare elaborato dal Proponente, l’Autorità procedente e le Autorità competenti verificano l’adeguatezza del documento in sede di Segreteria Tecnica dell’AdP opportunamente convocata.

L’Autorità procedente mette a disposizione il Rapporto preliminare sul sito web SIVAS e contestualmente ne dà comunicazione a tutti i soggetti individuati. La fase di consultazione preliminare termina entro 90 giorni dalla comunicazione di messa a disposizione del Rapporto preliminare. In tale fase è espletato anche lo screening d’incidenza. Pertanto, entro 60 giorni dalla suddetta comunicazione, l’Autorità competente per la VIncA, sentiti gli enti gestori dei Siti Natura 2000, si esprime in merito all’assoggettamento alla Valutazione di Incidenza.

Durante detta fase di scoping sono altresì raccolte eventuali osservazioni o proposte relative all’Accordo di programma, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3 della Legge regionale 29 novembre 2019 – n. 19 “Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale”.

4. Conferenza di scoping e Forum pubblico

L’Autorità procedente provvede, d’intesa con l’Autorità competente per la VAS e in raccordo con le altre Autorità, alla convocazione della prima Conferenza di valutazione (scoping) e del primo Forum pubblico.

Durante la conferenza ed il forum è garantita la partecipazione dei soggetti con competenza ambientale, degli enti e dei soggetti interessati nonché del pubblico utilizzando gli strumenti mediatici più opportuni per il loro coinvolgimento, anche mediante l’utilizzo di un linguaggio non tecnico.

L’Autorità procedente predispone apposito verbale della Conferenza e del Forum e provvede alla relativa pubblicazione sul sito web SIVAS.

La consultazione riguardante il Rapporto preliminare è finalizzata a raccogliere contributi volti a definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale. In tale fase sono altresì acquisiti i contributi mirati alla maggiore e migliore definizione dei contenuti dei progetti previsti dall’AdP.

Le osservazioni, le proposte, le indicazioni ed i contributi raccolti durante questa fase devono servire a definire i contenuti non solo del Rapporto Ambientale e dello Studio d’Incidenza ma anche dello Studio preliminare ambientale della Verifica di assoggettabilità a VIA, della variante urbanistica/ territoriale e del programma nel suo complesso.

Detta fase preliminare di scoping garantisce, quindi, la partecipazione degli enti e dei soggetti interessati, nonché del pubblico, alla definizione delle trasformazioni urbanistiche e territoriali previste dall’AdP. La consultazione dei soggetti con competenza ambientale assicura, poi, che le scelte dell’AdP contribuiscano ad uno sviluppo sostenibile del territorio e che siano previste azioni per la compatibilità ambientale del progetto.

5. Redazione degli elaborati della proposta di AdP e della relativa documentazione di VAS-VIncAVerifica di assoggettabilità a VIA

Il Proponente elabora la documentazione costituente l’ipotesi di AdP, la proposta di variante urbanistica/territoriale, la proposta progettuale nonché la documentazione delle valutazioni ambientali (VAS-VIncA-Verifica di assoggettabilità a VIA), redatti secondo le disposizioni normative vigenti.

Al fine di garantire il coordinamento delle valutazioni, i suddetti documenti devono essere redatti in stretto raccordo tra loro, ponendo attenzione:

ad impostare ed effettuare analisi, stime e valutazioni quali-quantitative anche a scale differenti, evitando duplicazioni delle informazioni e delle valutazioni;

ad individuare misure di mitigazione e di compensazione adeguate;

a progettare un sistema di monitoraggio integrato.

A tal fine il Rapporto Ambientale deve concentrare le proprie valutazioni sugli aspetti programmatici e pianificatori dell’AdP e contenere gli elementi dello Studio di Incidenza relativamente alle azioni programmatiche/pianificatorie; lo Studio Preliminare Ambientale deve valutare la necessità di sottoporre i progetti a Valutazione di Impatto Ambientale e contenere gli elementi dello Studio di Incidenza riguardanti i possibili impatti del progetto sui siti Natura 2000 e la RER.

Prima della messa a disposizione di tutta la documentazione relativa all’AdP e alle sue valutazioni ambientali, l’Autorità procedente e le Autorità competenti verificano l’adeguatezza della rispettiva documentazione in sede di Segreteria Tecnica dell’AdP opportunamente convocata.

6. Messa a disposizione e avvio delle consultazioni

La documentazione della proposta di AdP, comprensiva della documentazione delle valutazioni ambientali e della variante urbanistica/territoriale, deve essere messa a disposizione dei soggetti da consultare e del pubblico, nella stessa data, presso le sedi ed i siti web degli enti territoriali interessati e sulle diverse piattaforme informatiche delle valutazioni ambientali, anche ai fini della presentazione delle istanze di VIA e di VIncA. Entro la suddetta data, deve essere comunicato l’avviso di messa a disposizione a tutti i soggetti individuati.viduati.

Il Comune sottoscrittore dell’Accordo, interessato dalla variante allo strumento urbanistico, deposita la documentazione di AdP nella segreteria comunale e sul proprio sito web per 60 giorni. Qualora l’Accordo di Programma comporti variante, oltre che al PGT, ad altri piani territoriali o di settore, il progetto di variante è pubblicato altresì sui siti web istituzionali degli enti interessati per 60 giorni consecutivi. Durante il periodo di pubblicazione delle varianti chiunque può prenderne visione e formulare osservazioni entro lo stesso termine.

Il Proponente trasmette per via telematica all’Autorità competente per la VIA, mediante l’utilizzo dell’applicativo SILVIA, l’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA mettendo a disposizione gli elaborati di progetto e lo studio preliminare ambientale, comprensivo degli elementi dello Studio di Incidenza relativi al progetto, nonché copia dell’avvenuto pagamento degli oneri istruttori VIA ed ogni eventuale ulteriore documentazione a corredo richiesta dalla normativa in materia di VIA.

L’Autorità competente per la VIA comunica tempestivamente all’Autorità competente per la VAS e all’Autorità competente per la Vinca, e per conoscenza all’Autorità procedente, l’avvenuta trasmissione e pubblicazione della documentazione sul sito web SILVIA.

Contemporaneamente, l’Autorità procedente mette a disposizione sul sito web SIVAS la documentazione relativa alla proposta di AdP e di variante urbanistica/territoriale nonché il Rapporto Ambientale, comprensivo dell’eventuale Studio di Incidenza relativo agli aspetti programmatici e pianificatori, nonché la Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale.

Contestualmente, l’Autorità competente per la Vinca rende pubblica l’istruttoria (sia relativa al progetto sia agli aspetti programmatici e pianificatori) mediante l’applicativo SIVIC.

Ai sensi dell’art.32 della Legge 69/2009, la pubblicazione nella sezione “Agenda (Messa a disposizione)” del sito web SIVAS sostituisce:

il deposito presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione;

la pubblicazione – ex art. 14 del D.Lgs. 152/2006 – di avviso sul BURL contenente: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l’autorità procedente, l’indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.

L’Autorità procedente comunica tempestivamente per via telematica a tutti i soggetti individuati di cui al precedente punto 2, la messa a disposizione di tutta la documentazione, precisando che:

a) entro e non oltre 45 giorni dalla comunicazione, gli Enti gestori dei siti Rete Natura 2000 interessati e chiunque abbia interesse possono prendere visione sul sito web SILVIA dello Studio Preliminare Ambientale, comprensivo dello Studio d’Incidenza, presentando formalmente proprie osservazioni all’Autorità competente per la VIA;

b) entro 60 giorni dalla comunicazione, gli Enti gestori dei siti Rete Natura 2000 interessati e chiunque abbia interesse possono presentare formalmente proprie osservazioni all’Autorità procedente, all’Autorità competente per la VAS e all’Autorità competente per la VIncA in merito alla proposta di AdP, alla proposta di variante urbanistica, all’eventuale variante territoriale e al Rapporto Ambientale, pubblicati su SIVAS e sul sito web del Comune e degli eventuali altri enti interessati, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

7. Seconda Conferenza di valutazione e Forum pubblico

Entro i 45 giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto 6, lettera a), l’Autorità procedente provvede, d’intesa con l’Autorità competente per la VAS e in raccordo con le altre autorità, alla convocazione della seconda conferenza di valutazione e del forum pubblico.

Nella suddetta Conferenza sono illustrati e chiariti i contenuti dell’AdP e dei documenti di valutazione ambientale e sono consultati i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territoriali e i soggetti interessati. Nel Forum è garantita la partecipazione del pubblico, illustrando la documentazione con linguaggio non tecnico al fine di acquisire osservazioni sulle previsioni dell’Accordo, sulle varianti di Piano, sul progetto nonché sui possibili effetti ambientali e sulle eventuali incidenze sui siti Rete Natura 2000.

L’Autorità procedente predispone apposito verbale della Conferenza e del Forum e provvede alla relativa pubblicazione sul sito web SIVAS.

8. Richiesta di chiarimenti e integrazioni

Verifica di assoggettabilità a VIA-VIncA L’Autorità competente per la VIA può, per una sola volta, richiedere chiarimenti e integrazioni al Proponente per lo Studio Preliminare Ambientale, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente punto 6, lett. a). In tal caso, il Proponente provvede a trasmettere i chiarimenti e le integrazioni richieste entro e non oltre i successivi 45 giorni. La richiesta di chiarimenti e integrazioni può riguardare anche gli aspetti relativi allo Studio di Incidenza per la VIncA.

Allo scadere del suddetto termine, su richiesta motivata del Proponente, l’Autorità competente per la VIA può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti per un periodo non superiore a 90 giorni. In tal caso l’Autorità competente per la VIA invia la comunicazione della concessione di sospensione dei termini al Proponente e, per conoscenza, all’Autorità procedente e alle altre Autorità competenti.

Qualora il Proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, o la trasmetta ma risulti incompleta, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all’Autorità competente per la VIA di procedere all’archiviazione, dandone tempestiva comunicazione alle altre Autorità.

Eventuali richieste di integrazione dello Studio di Incidenza riguardanti il programma e la variante urbanistica/territoriale possono essere avanzate dall’Autorità competente per la VIncA, nel rispetto della suddetta tempistica prevista per la Verifica VIA.

9. Decisioni in merito alla VIncA e alla Verifica di assoggettabilità a VIA

L’Autorità competente per la VIA, ai sensi dell’art. 19, c. 7 del D.Lgs. 152/06 si esprime in merito all’assoggettabilità a VIA del progetto entro 45 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle osservazioni di cui al punto 6, lett. a) ovvero entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al punto 8.

In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all’ubicazione o alle dimensioni del progetto, l’Autorità competente per la VIA può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, il termine per la conclusione del procedimento. In tal caso, l’Autorità competente per la VIA comunica tempestivamente per iscritto al Proponente, all’Autorità procedente e all’Autorità competente per la VAS le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale si esprimerà.

Qualora l’Autorità competente per la VIA stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V del D.Lgs. 152/06 e della disciplina regionale e, ove richiesto dal Proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

Qualora l’Autorità competente per la VIA stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V del D.Lgs. 152/06 e della propria disciplina regionale.

In tutti i casi, l’Autorità competente per la VIA provvede a pubblicare, tempestivamente ed integralmente, sul sito web SILVIA l’atto conclusivo e contestualmente lo trasmette all’Autorità competente per la VAS.

Per quanto riguarda la VIncA del progetto, l’Autorità competente per la VIncA si esprime all’interno della Commissione VIA e, pertanto, l’esito della verifica di assoggettabilità a VIA si estende alle finalità di conservazione della valutazione d’incidenza.

L’Autorità competente per la VINCA esprime la Valutazione di Incidenza entro 60 giorni dalla messa a disposizione dello Studio di Incidenza ovvero entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa, salvo ulteriori 30 giorni in caso di richiesta di proroga da parte dell’Autorità competente per la VIA.

Per quanto riguarda, invece, la VIncA del programma e della variante urbanistica/territoriale, qualora l’Autorità competente per la VIncA intenda integrare quanto espresso in Commissione VIA, provvede a pubblicare sul sito web SIVIC l’esito della propria valutazione e lo trasmette all’Autorità competente per la VAS. In tal caso, l’Autorità competente per la VINCA esprime la Valutazione di Incidenza entro 60 giorni dalla messa a disposizione dello Studio di Incidenza ovvero entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa.

10. Espressione del parere motivato VAS

L’Autorità competente per la VAS, in collaborazione con l’Autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie avvalendosi del supporto del Nucleo Tecnico Regionale VAS, tiene conto degli esiti della verifica di assoggettabilità a VIA e della VIncA, nonché dei verbali delle Conferenze di valutazione e dei Forum pubblici, valutando tutta la documentazione nonché le osservazioni presentate nell’ambito della consultazione ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla scadenza dei termini per la consultazione pubblica ovvero dalla consegna delle integrazioni, laddove richieste dall’Autorità competente per la VIA.

Pertanto, il parere motivato VAS dà atto degli esiti della Valutazione di Incidenza nonché della decisione in merito all’assoggettamento, o meno, a VIA.

L’Autorità competente per la VAS trasmette il parere motivato all’Autorità procedente per gli adempimenti conseguenti. Detto parere è pubblicato sul sito web SIVAS a seguito dell’approvazione dell’Accordo di Programma.

In caso di assoggettamento a VIA, l’iter del procedimento di Valutazione di impatto ambientale del progetto prosegue autonomamente.

11.Revisione dell’AdP e deliberazione dell’ipotesi di AdP

L’Autorità procedente, in collaborazione con l’Autorità competente per la VAS, tenuto conto del parere motivato VAS e degli esiti delle consultazioni, provvede alle opportune revisioni dell’ipotesi di AdP e della variante urbanistica/territoriale.

L’Autorità procedente, in collaborazione con l’Autorità competente per la VAS, redige la Dichiarazione di sintesi nella quale è illustrato in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nell’AdP, come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stata scelta l’ipotesi di AdP e la relativa variante urbanistica/territoriale, alla luce delle alternative possibili individuate.

La Segreteria tecnica dell’AdP definisce la proposta di AdP da sottoporre al Comitato per l’Accordo di Programma.

Il Comitato per l’AdP trasmette alla Giunta regionale l’ipotesi di AdP, comprensiva della variante urbanistica/territoriale e del Rapporto Ambientale, accompagnata dal parere motivato VAS e dalla Dichiarazione di sintesi.

L’ipotesi di AdP, unitamente al Rapporto ambientale, è deliberata dalla Giunta regionale.

12. Approvazione dell’AdP

L’Autorità procedente provvede a pubblicare sul sito web SIVAS l’atto di approvazione dell’AdP, comprensivo degli allegati costituenti parti integranti e sostanziali dello stesso, il parere motivato espresso dall’Autorità competente per la VAS, la Dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio.

13. Attuazione dell’AdP e monitoraggio

L’Autorità procedente, in collaborazione con le Autorità competenti, anche avvalendosi di ARPA Lombardia, previo accordi con le stesse, effettua il monitoraggio in adempimento all’art. 18, c.1 del D.Lgs. 152/06.

Pertanto, l’AdP individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate deve essere data adeguata informazione attraverso i siti web delle Autorità competenti, dell’Autorità procedente e delle Agenzie interessate.

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio devono essere tenute in conto nel caso di eventuali modifiche all’AdP e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici e territoriali degli enti territoriali interessati dalle varianti dell’AdP.

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