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Legge per il governo del territorio

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2005, n. 12

Legge per il governo del territorio.
Data di pubblicazione della “LR 12/2005” sul BURL n. 11 del 16 marzo 2005, supplemento ordinario n. 1

Ultimo aggiornamento: legge regionale 26 novembre 2019, n. 18

SOMMARIO:

PARTE I – PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
TITOLO I – OGGETTO E CRITERI ISPIRATORI
Art. 1 (Oggetto e criteri ispiratori)
TITOLO II – STRUMENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2 (Correlazione tra gli strumenti di pianificazione territoriale)
Art. 3 (Strumenti per il coordinamento e l’integrazione delle informazioni)
Art. 4 (Valutazione ambientale dei piani)
Art. 5 (Autorità per la programmazione territoriale)
CAPO II – PIANIFICAZIONE COMUNALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO
Art. 6 (Pianificazione comunale)
Art. 7 (Piano di governo del territorio)
Art. 8 (Documento di piano)
Art. 8-bis (Promozione degli interventi di rigenerazione urbana e territoriale)
Art. 9 (Piano dei servizi)
Art. 10 (Piano delle regole)
Art. 10-bis (Disposizioni speciali per i comuni con popolazione inferiore o pari a 2.000 abitanti)
Art. 11 (Compensazione, perequazione ed incentivazione urbanistica)
Art. 12 (Piani attuativi comunali)
Art. 13 (Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio)
Art. 14 (Approvazione dei piani attuativi e loro varianti. Interventi sostitutivi)
CAPO III – PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
Art. 15 (Contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale)
Art. 16 (Conferenza dei comuni, delle comunità montane e degli enti gestori delle aree regionali protette)
Art. 17 (Approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale)
Art. 18 (Effetti del piano territoriale di coordinamento provinciale)
CAPO IV – PIANO TERRITORIALE REGIONALE
Art. 19 (Oggetto e contenuti del piano territoriale regionale)
Art. 20 (Effetti del piano territoriale regionale. Piano territoriale regionale d’area)
Art. 21 (Approvazione del piano territoriale regionale. Approvazione dei piani territoriali regionali d’area)
Art. 22 (Aggiornamento del piano territoriale regionale)
CAPO V – SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI
Art. 23 (Supporto agli enti locali)
Art. 23-bis (Cooperazione per lo sviluppo degli ambiti di rigenerazione urbana)
Art. 24 (Erogazione di contributi)
CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL TITOLO II
Art. 25 (Norma transitoria)
Art. 25-bis (Disposizioni sanzionatorie)
Art. 25-ter (Disciplina per la pianificazione dei comuni danneggiati dal sisma del maggio 2012)
Art. 25-quater. (Disposizioni per la pianificazione dei comuni di nuova istituzione)
Art. 26 (Adeguamento dei piani)
PARTE II – GESTIONE DEL TERRITORIO
TITOLO I – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SUL TERRITORIO
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 27 (Definizioni degli interventi edilizi)
Art. 28 (Regolamento edilizio) (abrogato)
Art. 29 (Procedura di approvazione del regolamento edilizio)
Art. 30 (Commissione edilizia)
Art. 31 (Albo dei commissari ad acta)
Art. 32 (Sportello unico per l’edilizia)
Art. 32-bis (Adempimenti del comune) (abrogato)
Art. 33 (Regime giuridico degli interventi)
CAPO II – PERMESSO DI COSTRUIRE
Art. 34 (Interventi soggetti unicamente a permesso di costruire)
Art. 35 (Caratteristiche del permesso di costruire)
Art. 36 (Presupposti per il rilascio del permesso di costruire)
Art. 37 (Competenza al rilascio del permesso di costruire)
Art. 38 (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire)
Art. 39 (Intervento sostitutivo)
Art. 40 (Permesso di costruire in deroga)
Art. 40-bis (Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità)
Art. 40-ter (Recupero degli edifici rurali dismessi o abbandonati)
CAPO III – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ IN ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE
Art. 41 (Interventi realizzabili mediante denuncia di inizio attività e segnalazione certificata di inizio attività) (abrogato)
Art. 42 (Disciplina della segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire)
CAPO IV – CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
Art. 43 (Contributo di costruzione)
Art. 44 (Oneri di urbanizzazione)
Art. 45 (Scomputo degli oneri di urbanizzazione)
Art. 46 (Convenzione dei piani attuativi)
Art. 47 (Cessioni di aree per opere di urbanizzazione primaria)
Art. 48 (Costo di costruzione)
CAPO V – SANZIONI
Art. 49 (Sanzioni)
Art. 50 (Poteri regionali di annullamento e di inibizione)
CAPO VI – DISCIPLINA DEI MUTAMENTI DELLE DESTINAZIONI D’USO DI IMMOBILI E DELLE VARIAZIONI ESSENZIALI
Art. 51 (Disciplina urbanistica)
Art. 51-bis. (Usi temporanei)
Art. 52 (Mutamenti di destinazione d’uso con e senza opere edilizie)
Art. 53 (Sanzioni amministrative)
Art. 54 (Determinazione delle variazioni essenziali)
TITOLO II – NORME PER IL GOVERNO DELLE ACQUE E PER LA DIFESA DEL SUOLO NEI SOTTOBACINI IDROGRAFICI DELLA REGIONE LOMBARDIA – PREVENZIONE DEI RISCHI GEOLOGICI, IDROGEOLOGICI E SISMICI
Art. 55 (Attività regionali per il governo delle acque, la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici)
Art. 55-bis (Progetti strategici di sottobacino idrografico)
Art. 56 (Componente geologica, idrogeologica e sismica del piano territoriale di coord. provinciale)
Art. 57 (Componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio)
Art. 58 (Contributi ai comuni e alle province per gli studi geologici, idrogeologici e sismici)
Art. 58-bis (Invarianza idraulica, invarianza idrologica e drenaggio urbano sostenibile)
TITOLO III – NORME IN MATERIA DI EDIFICAZIONE NELLE AREE DESTINATE ALL’AGRICOLTURA
Art. 59 (Interventi ammissibili)
Art. 60 (Presupposti soggettivi e oggettivi)
Art. 61 (Norma di prevalenza)
Art. 62 (Interventi regolati dal piano di governo del territorio)
Art. 62-bis (Norma transitoria)
TITOLO IV – ATTIVITA’ EDILIZIE SPECIFICHE
CAPO I – RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI
Art. 63 (Finalità e presupposti)
Art. 64 (Interventi ammissibili)
Art. 65 (Ambiti di esclusione)
CAPO II – NORME INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI
Art. 66 (Localizzazione e rapporto di pertinenza)
Art. 67 (Disciplina degli interventi)
Art. 68 (Utilizzo del patrimonio comunale)
Art. 69 (Regime economico)
CAPO III – NORME PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI
Art. 70 (Finalità)
Art. 71 (Ambito di applicazione)
Art. 72 (Piano per le attrezzature religiose)
Art. 73 (Modalità e procedure di finanziamento)
CAPO III-BIS – NORME PER LA CONVERSIONE DI COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO
Art. 73-bis (Disciplina degli interventi)
TITOLO V – BENI PAESAGGISTICI
CAPO I – ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI
Art. 74 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree ed immobili)
Art. 75 (Modificazioni e integrazioni degli elenchi dei beni soggetti a tutela)
Art. 76 (Contenuti paesaggistici del piano territoriale regionale)
Art. 77 (Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione)
Art. 78 (Commissioni provinciali)
Art. 79 (Adempimenti della Giunta regionale)
CAPO II – AUTORIZZAZIONI E SANZIONI
Art. 80 (Ripartizione delle funzioni amministrative)
Art. 81 (Istituzione delle commissioni per il paesaggio)
Art. 82 (Modalità per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica)
Art. 83 (Sanzioni amministrative a tutela del paesaggio)
Art. 84 (Criteri per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici)
Art. 85 (Supporto agli enti locali)
Art. 86 (Interventi sostitutivi in caso di inerzia o di ritardi)
TITOLO VI – PROCEDIMENTI SPECIALI E DISCIPLINE DI SETTORE
CAPO I – DISCIPLINA DEI PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO
Art. 87 (Programmi integrati di intervento)
Art. 88 (Ambiti e obiettivi)
Art. 89 (Interventi su aree destinate all’agricoltura)
Art. 90 (Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale)
Art. 91 (Attivazione dei programmi integrati di intervento)
Art. 92 (Approvazione dei programmi integrati di intervento)
Art. 93 (Attuazione dei programmi integrati di intervento)
Art. 94 (Programmi di recupero urbano e programmi integrati di recupero)
Art. 94-bis. (Trasformazione urbanistica del territorio e permesso di costruire)
CAPO II – ALTRI PROCEDIMENTI SPECIALI
Art. 95 (Disposizioni generali di raccordo con leggi regionali di finanziamento)
Art. 95-bis (Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari)
Art. 96 (Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 10 “Piano territoriale d’area Malpensa …)
Art. 97 (Sportello unico per le attività produttive)
Art. 97-bis (Recupero delle aree non residenziali dismesse)
Art. 98 (Disposizioni straordinarie per la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico)
Art. 98-bis (Localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa)
Art. 99 (Norma finanziaria)
TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 100 (Norma generale di riferimento)
Art. 101 (Programmi pluriennali di attuazione)
Art. 102 (Piano territoriale paesistico regionale)
Art. 102-bis (Norme speciali di salvaguardia)
Art. 102-ter. (Clausola valutativa)
Art. 103 (Disapplicazione di norme statali)
Art. 104 (Abrogazioni)

PARTE I – PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

TITOLO I – OGGETTO E CRITERI ISPIRATORI

Art. 1. (Oggetto e criteri ispiratori)
1. La presente legge, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione detta le norme di governo del territorio lombardo, definendo forme e modalità di esercizio delle competenze spettanti alla Regione e agli enti locali, nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento statale e comunitario, nonché delle peculiarità storiche, culturali, naturalistiche e paesaggistiche che connotano la Lombardia.
2. La presente legge si ispira ai criteri di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, sostenibilità, partecipazione, collaborazione, flessibilità, compensazione ed efficienza.
3. La Regione, nel rispetto dei principi di cui al comma 1 e dei criteri di cui al comma 2, provvede:
a) alla definizione di indirizzi di pianificazione atti a garantire processi di sviluppo sostenibili;
b) alla verifica di compatibilità dei piani territoriali di coordinamento provinciali e dei piani di governo del territorio di cui alla presente legge con la pianificazione territoriale regionale;
c) alla diffusione della cultura della sostenibilità ambientale con il sostegno agli enti locali e a quelli preposti alla ricerca e alla formazione per l’introduzione di forme di contabilità delle risorse;
d) all’attività di pianificazione territoriale regionale.
3-bis. La Regione promuove, negli strumenti di governo del territorio, gli obiettivi della riduzione del consumo di suolo e della rigenerazione urbana e territoriale per realizzare, in collaborazione con la Città metropolitana di Milano, le province, gli enti gestori dei parchi regionali e naturali, di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), e i comuni, anche attraverso le relative forme associative, un modello di sviluppo territoriale sostenibile, da attuarsi anche mediante gli strumenti di partenariato pubblico-privato e di programmazione negoziata previsti dalla normativa regionale.
(comma così sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera a), legge reg. n. 18 del 2019)

TITOLO II – STRUMENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2. (Correlazione tra gli strumenti di pianificazione territoriale)
1. Il governo del territorio si attua mediante una pluralità di piani, fra loro coordinati, coerenti e differenziati, i quali, nel loro insieme, costituiscono la pianificazione del territorio stesso.

(comma così modificato dall’art. 3, comma 1, lettera b), legge reg. n. 18 del 2019)

1-bis. Il Piano territoriale regionale (PTR) costituisce il piano di riferimento ai fini della coerenza delle politiche regionali e dei piani e programmi di settore con ricadute territoriali, nonché degli strumenti della pianificazione urbanistica e territoriale ai vari livelli.

(comma introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera c), legge reg. n. 18 del 2019)

2. I piani si caratterizzano ed articolano sia in ragione del diverso ambito territoriale cui si riferiscono sia in virtù del contenuto e della funzione svolta dagli stessi.

3. I piani si uniformano al criterio della sostenibilità, intesa come la garanzia di uguale possibilità di crescita del benessere dei cittadini e di salvaguardia dei diritti delle future generazioni.

4. I piani territoriali regionale e provinciali hanno efficacia di orientamento, indirizzo e coordinamento, fatte salve le previsioni che, ai sensi della presente legge, abbiano efficacia prevalente e vincolante.

(comma così modificato dalla legge reg. n. 4 del 2008)

5. Il governo del territorio si caratterizza per:
a) la pubblicità e la trasparenza delle attività che conducono alla formazione degli strumenti;
b) la partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni;
c) la possibile integrazione dei contenuti della pianificazione da parte dei privati;
c-bis) la riduzione del consumo di suolo, la rigenerazione territoriale e urbana;

(lettera così sostituita dall’art. 3, comma 1, lettera d), legge reg. n. 18 del 2019)

c-ter) la sostenibilità ambientale e, in particolare, il risparmio di risorse territoriali, ambientali ed energetiche e il riuso di materia in un’ottica di economia circolare.

(lettera aggiunta dall’art. 3, comma 1, lettera e), legge reg. n. 18 del 2019)

Art. 3. (Strumenti per il coordinamento e l’integrazione delle informazioni)
1. La Regione, in coordinamento con gli enti locali, cura la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale integrato, di seguito denominato SIT, al fine di disporre di elementi conoscitivi necessari alla definizione delle scelte di programmazione generale e settoriale, di pianificazione del territorio e all’attività progettuale. Il SIT è fondato su basi di riferimento geografico condivise tra gli enti medesimi e aggiornato in modo continuo. La base geografica e topografica di riferimento del SIT è il database topografico (DBT), rappresentazione digitale in formato vettoriale georiferita del territorio. Dal DBT derivano le altre basi geografiche a scala minore, ivi compresi gli aggiornamenti della carta tecnica regionale scala 1:10.000. Gli elaborati dei piani e dei progetti approvati dagli enti locali, inseriti sulle basi geografiche fornite dal SIT, vengono ad esso conferiti in forma digitale per ulteriori utilizzazioni ai fini informativi.

(comma così modificato dall’art. 13, comma 1, lettera a), legge reg. n. 14 del 2016)

1-bis. In attuazione dell’articolo 1 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), la Regione, in coordinamento con i comuni, le province e la Città metropolitana di Milano, cura, all’interno del Sistema Informativo Territoriale (SIT), la ricognizione degli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione, al fine di condividerne la conoscenza tra il sistema della pubblica amministrazione, degli operatori economici, delle professioni e dei cittadini, nonché di monitorare e aggiornare la definizione dei criteri di cui all’articolo 2, comma 1 bis della stessa l.r. 31/2014.
(comma introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera f), legge reg. n. 18 del 2019)

2. Gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale a diverso livello ed i relativi studi conoscitivi territoriali utilizzano, come informazione topografica di riferimento, il DBT. Fatte salve esigenze di maggior dettaglio, quali rilievi topografici a scale maggiori, non è consentito utilizzare altre basi dati topografiche di riferimento.
(comma così sostituito dall’art. 13, comma 1, lettera b), legge reg. n. 14 del 2016)

3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, definisce, con proprio provvedimento, le modalità di concertazione e partecipazione degli enti locali e di eventuali soggetti specializzati nello sviluppo del SIT, nonché le modalità di trasmissione dei dati.

4. La Regione promuove la conoscenza del SIT e dei suoi contenuti; tutti i dati raccolti dal SIT sono pubblici e possono essere richiesti da chiunque. Tutti i dati sono inoltre liberamente consultabili tramite apposito sito web pubblico, creato e aggiornato a cura della Giunta regionale.
(comma così sostituito dalla legge reg. n. 4 del 2008)

5. Il SIT fornisce servizi e informazioni a tutti i cittadini e vi possono confluire informazioni provenienti da enti pubblici e dalla comunità scientifica.

Art. 4. (Valutazione ambientale dei piani)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, la Regione e gli enti locali, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dei predetti piani e programmi. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani, in considerazione della natura, della forma e del contenuto degli stessi. La Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina, anche in riferimento ai commi 2-bis, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, in particolare definendo un sistema di indicatori di qualità che permettano la valutazione degli atti di governo del territorio in chiave di sostenibilità ambientale e assicurando in ogni caso le modalità di consultazione e monitoraggio, nonché l’utilizzazione del SIT.
(comma così modificato dalla legge reg. n. 3 del 2011, poi dalla legge reg. n. 4 del 2012)

2. Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d’area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all’articolo 8, il piano per le attrezzature religiose di cui all’articolo 72, nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura di approvazione.
(comma così modificato dalla legge reg. n. 12 del 2006, poi dall’art. 1, comma 1, lettera a), legge reg. n. 2 del 2015)

2-bis. Le varianti al piano dei servizi, di cui all’articolo 9, e al piano delle regole, di cui all’articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l’applicazione della VAS di cui all’articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
(comma introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2012)

2-ter. Nella VAS del documento di piano, per ciascuno degli ambiti di trasformazione individuati nello stesso, previa analisi degli effetti sull’ambiente, è definito l’assoggettamento o meno ad ulteriori valutazioni in sede di piano attuativo. Nei casi in cui lo strumento attuativo del piano di governo del territorio (PGT) comporti variante, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono già stati oggetto di valutazione.
(comma introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2012)

2-quater. Relativamente agli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale soggetti ad approvazione regionale, la valutazione ambientale, la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, ove previste, sono svolte in modo coordinato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, commi 10 e 11, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale). Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per l’applicazione del presente comma.
(comma introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2012)

3. Per i piani di cui al comma 2, la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano, specie con riguardo al consumo di suolo, e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione; individua le alternative assunte nella elaborazione del piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione, anche agroambientali, che devono essere recepite nel piano stesso.
(comma così modificato dall’art. 3, comma 1, legge reg. n. 31 del 2014)

3-bis. Le funzioni amministrative relative alla valutazione ambientale di piani e programmi sono esercitate dall’ente cui compete l’adozione o anche l’approvazione del piano o programma; nel territorio della provincia di Sondrio i comuni e gli altri enti locali possono affidare le funzioni amministrative e i compiti relativi all’espletamento delle procedure di verifica di assoggettabiltà a VAS e di VAS alla Provincia, nel rispetto dei requisiti di indipendenza previsti per le autorità competenti.
(comma aggiunto dalla legge reg. n. 3 del 2011, poi così modificato dall’art. 26 della legge reg. n. 15 del 2017)

3-ter. L’autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), individuata prioritariamente all’interno dell’ente di cui al comma 3 bis, deve possedere i seguenti requisiti:
(comma aggiunto dalla legge reg. n. 3 del 2011)
a) separazione rispetto all’autorità procedente;
b) adeguato grado di autonomia;
c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

3-quater. L’autorità competente per la VAS:
(comma aggiunto dalla legge reg. n. 3 del 2011)
a) emette il provvedimento di verifica sull’assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla VAS, sentita l’autorità procedente;
b) collabora con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della consultazione pubblica, nonché l’impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio;
c) esprime il parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale, nonché sull’adeguatezza del piano di monitoraggio, in collaborazione con l’autorità procedente;
d) collabora con l’autorità procedente nell’effettuare il monitoraggio.

3-quinquies. Per l’espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità e di VAS, i piccoli comuni di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia) possono costituire o aderire, con i comuni limitrofi, a una delle forme associative dei comuni di cui all’articolo 16, comma 1, lettere a) e c) della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali).
(comma aggiunto dalla legge reg. n. 3 del 2011)

3-sexies. La Giunta regionale, per lo svolgimento del ruolo di autorità competente, si avvale del supporto tecnico e istruttorio del Nucleo VAS, istituito con deliberazione di Giunta regionale. Analogamente le autorità competenti per la VAS di province, enti parco regionali, comuni ed enti locali possono avvalersi del supporto tecnico individuato in conformità con gli ordinamenti dei rispettivi enti, anche stipulando convenzioni tra loro, con la rispettiva provincia o, alle condizioni di cui all’articolo 9, commi 3 e 4, della l.r. 19/2008, con la rispettiva comunità montana.
(comma aggiunto dalla legge reg. n. 3 del 2011)

4. Sino all’approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, l’ente competente ad approvare il piano territoriale o il documento di piano, nonché i piani attuativi che comportino variante, ne valuta la sostenibilità ambientale secondo criteri evidenziati nel piano stesso.

4-bis. I soggetti interessati ad un atto di programmazione negoziata con valenza territoriale soggetto ad approvazione regionale di cui all’articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale) possono richiedere alla Regione l’attivazione di una fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale, sulla base di un documento preliminare contenente:
(comma aggiunto dalla legge reg. n. 4 del 2012)

a) le indicazioni necessarie inerenti allo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione;
b) i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale.

4-ter. I soggetti privati interessati ad un atto di programmazione negoziata con valenza territoriale soggetto ad approvazione regionale, di cui all’articolo 6 della l.r. 2/2003, entro quindici giorni dalla deliberazione regionale di promozione o adesione, versano a favore della Regione una somma a titolo di oneri istruttori per lo svolgimento dell’attività finalizzata all’emanazione del parere motivato. La Giunta regionale definisce con deliberazione i criteri e le modalità per l’applicazione del presente comma.
(comma aggiunto dalla legge reg. n. 4 del 2012)

Art. 5. (Osservatorio permanente della programmazione territoriale)
(articolo così sostituito dalla legge reg. n. 4 del 2008)

1. La Giunta regionale costituisce, presso la competente direzione generale, l’Osservatorio permanente della programmazione territoriale. L’Osservatorio, anche con l’utilizzo degli elementi conoscitivi forniti dal SIT di cui all’articolo 3, provvede al monitoraggio delle dinamiche territoriali e alla valutazione degli esiti derivanti dall’attuazione degli strumenti di pianificazione. L’Osservatorio redige una relazione annuale sull’attività svolta, i cui contenuti comprendono quanto stabilito al comma 1 dell’articolo 102-ter e la trasmette alla Giunta regionale.
(comma così sostituito dall’art. 10, comma 1, lettera a), legge reg. n. 18 del 2019)

1-bis. L’Osservatorio provvede a monitorare periodicamente il livello di consumo dei suoli e lo stato di inutilizzo di spazi aperti e/o edificati in tutto il territorio lombardo attraverso l’utilizzo degli strumenti conoscitivi di cui all’articolo 3 e del supporto degli enti del sistema regionale. L’attività di monitoraggio viene condotta attraverso l’utilizzo di metodologie di misurazione e rilevamento previste da Regione Lombardia anche grazie al supporto di istituti universitari e centri di ricerca specializzati senza oneri a carico del bilancio regionale.
(comma aggiunto dall’art. 3, comma 1, legge reg. n. 31 del 2014)

CAPO II – PIANIFICAZIONE COMUNALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Art. 6. (Pianificazione comunale)
1. Sono strumenti della pianificazione comunale:
a) il piano di governo del territorio;
b) i piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale.

Art. 7. (Piano di governo del territorio)
1. Il piano di governo del territorio, di seguito denominato PGT, definisce l’assetto dell’intero territorio comunale ed è articolato nei seguenti atti:
a) il documento di piano;
b) il piano dei servizi;
c) il piano delle regole.

2. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio atto le modalità per la pianificazione comunale, anche in relazione a quanto disposto dagli articoli 3 e 4.

3. La Giunta regionale, per i comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 15.000 abitanti, ferma restando la possibilità per gli stessi di avvalersi della disciplina ordinaria, acquisito il parere della commissione consiliare competente, definisce, con propria deliberazione, i contenuti del PGT di cui agli articoli 8, 9 e 10, differenziando la disciplina in ragione dei diversi contesti territoriali e socio-economici.
(comma così sostituito dalla legge reg. n. 4 del 2008)

3-bis. La Regione promuove la pianificazione coordinata volta alla condivisione delle politiche territoriali, ambientali, paesaggistiche e infrastrutturali tra più comuni. Si definiscono piani associati gli atti di pianificazione sviluppati tra più comuni secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 14. In applicazione di quanto disposto dal PTR, il piano associato rappresenta lo strumento efficace per conseguire un uso razionale del suolo, la realizzazione di efficienti sistemi insediativi e di razionali sistemi di servizi, elevati livelli di tutela e valorizzazione delle aree agricole, naturali e di valore paesaggistico, nonché per prevedere le forme di perequazione territoriale di cui all’articolo 11, comma 2-ter; nel territorio della provincia di Sondrio i contenuti dei piani associati tra più comuni possono essere sviluppati dalla Provincia, su accordo con i predetti enti, anche contestualmente all’elaborazione del PTCP o di sue varianti, fermo restando il rispetto delle procedure di approvazione dei singoli strumenti pianificatori associati previste dalle leggi vigenti.
(comma aggiunto dall’art. 3, comma 1, legge reg. n. 31 del 2014, poi così modificato dall’art. 3, comma 1, lettera g), legge reg. n. 18 del 2019)

Art. 8. (Documento di piano)
1. Il documento di piano, anche avvalendosi degli strumenti di cui all’articolo 3, definisce:
a) il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune, anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli o associati e tenuto conto degli atti di programmazione provinciale e regionale, eventualmente proponendo le modifiche o le integrazioni della programmazione provinciale e regionale che si ravvisino necessarie;
b) il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante dalle trasformazioni avvenute, individuando i grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le aree a rischio o vulnerabili, le aree di interesse archeologico e i beni di interesse paesaggistico o storico-monumentale, e le relative aree di rispetto, i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario, gli aspetti socio-economici, culturali, rurali e di ecosistema, la struttura del paesaggio agrario e l’assetto tipologico del tessuto urbano e ogni altra emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo, ivi compresi le fasce di rispetto ed i corridoi per i tracciati degli elettrodotti;
(lettera così modificata dalla legge reg. n. 4 del 2008)
c) l’assetto geologico, idrogeologico e sismico, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera a).
2. Sulla base degli elementi di cui al comma 1, il documento di piano:
a) individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore strategico per la politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali siano ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di livello sovracomunale;
b) determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT, relativamente ai diversi sistemi funzionali e, in particolare, all’effettivo fabbisogno residenziale; nella definizione di tali obiettivi il documento di piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche, della definizione dell’assetto viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello sovracomunale;
(lettera modificata dalla legge reg. n. 4 del 2008, poi dall’art. 3, comma 1, legge reg. n. 31 del 2014)
b-bis) nella definizione degli obiettivi quantitativi tiene conto prioritariamente dell’eventuale presenza di patrimonio edilizio dismesso o sottoutilizzato, da riutilizzare prioritariamente garantendone il miglioramento delle prestazioni ambientali, ecologiche, energetiche e funzionali;
(lettera introdotta dall’art. 3, comma 1, legge reg. n. 31 del 2014)
b-ter) quantifica il grado di intervenuto consumo di suolo sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti dal PTR e definisce la soglia comunale di consumo del suolo, quale somma delle previsioni contenute negli atti del PGT. La relazione del documento di piano illustra le soluzioni prospettate, nonché la loro idoneità a conseguire la massima compatibilità tra i processi di urbanizzazione in atto e l’esigenza di ridurre il consumo di suolo e salvaguardare lo sviluppo delle attività agricole;
(lettera introdotta dall’art. 3, comma 1, legge reg. n. 31 del 2014)
b-quater) stabilisce che nelle scelte pianificatorie venga rispettato il principio dell’invarianza idraulica e idrologica, ai sensi dell’articolo 58-bis, comma 3, lettera a);
(lettera introdotta dall’art. 7, comma 2, lettera a), legge reg. n. 4 del 2016)
c) determina, in coerenza con i predetti obiettivi e con le politiche per la mobilità, le politiche di intervento per la residenza ivi comprese le eventuali politiche per l’edilizia residenziale pubblica, le attività produttive primarie, secondarie e terziarie, ivi comprese quelle della distribuzione commerciale, evidenziando le scelte di rilevanza sovracomunale, in applicazione dell’articolo 15, commi 1 e 2, lettera g);
d) dimostra la compatibilità delle predette politiche di intervento e della mobilità con le risorse economiche attivabili dalla pubblica amministrazione, anche in relazione agli effetti indotti sul territorio contiguo;
e) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di trasformazione, definendone gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione, nonché i criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storico–monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate a tali fini nella documentazione conoscitiva;
(lettera così modificata dalla legge reg. n. 4 del 2008)
e-bis) (lettera soppressa dall’art. 3, comma 1, lettera h), legge reg. n. 18 del 2019)
e-ter) d’intesa con i comuni limitrofi, può individuare, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, le aree nelle quali il piano dei servizi prevede la localizzazione dei campi di sosta o di transito dei nomadi;
e-quater) individua i principali elementi caratterizzanti il paesaggio ed il territorio, definendo altresì specifici requisiti degli interventi incidenti sul carattere del paesaggio e sui modi in cui questo viene percepito;
(lettere e-bis), e-ter) ed e-quater) introdotte dalla legge reg. n. 4 del 2008)
e-quinquies) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale, prevedendo specifiche modalità di intervento e adeguate misure di incentivazione anche allo scopo di garantire lo sviluppo sociale ed economico sostenibile, la reintegrazione funzionale entro il sistema urbano e l’incremento delle prestazioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche, energetiche, sismiche nonché l’implementazione dell’efficienza e della sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente;
(lettera così sostituita dall’art. 3, comma 1, lettera i), legge reg. n. 18 del 2019)
e-sexies) individua le aree da destinare ad attività produttive e logistiche da localizzare prioritariamente nelle aree di cui alla lettera e-quinquies);
(lettera introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera j), legge reg. n. 18 del 2019)
f) determina le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello sovracomunale e la eventuale proposizione, a tali livelli, di obiettivi di interesse comunale;
g) definisce gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione;
g-bis) definisce meccanismi gestionali e un sistema di monitoraggio che permetta di dare una priorità e un ordine di attuazione agli interventi previsti per gli ambiti di trasformazione e agli interventi infrastrutturali, anche in base alle risorse economiche realmente disponibili.
(lettera aggiunta dall’art. 3, comma 1, legge reg. n. 31 del 2014)

3. Il documento di piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.

4. Il documento di piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile. Il Consiglio comunale ha facoltà di prorogare al 31 dicembre 2014 la validità del documento di piano approvato entro il 31 dicembre 2009. Scaduti tali termini il Comune provvede all’approvazione di un nuovo documento di piano; in caso di inadempienza si applicano le n orme di cui all’articolo 25, comma 7.
(comma così sostituito dalla legge reg. n. 1 del 2013)

Art. 8-bis. (Promozione degli interventi di rigenerazione urbana e territoriale)
(articolo introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera k), legge reg. n. 18 del 2019)

1. Fino all’adeguamento del PGT di cui all’articolo 5, comma 3, della l.r. 31/2014, l’individuazione, anche tramite azioni partecipative di consultazione preventiva delle comunità e degli eventuali operatori privati interessati dalla realizzazione degli interventi, degli ambiti di cui all’articolo 8, comma 2, lettera e-quinquies), è effettuata, entro sei mesi dall’approvazione della legge regionale recante ‘Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali’, con deliberazione del consiglio comunale, che acquista efficacia ai sensi dell’articolo 13, comma 11, lettera a). Per gli ambiti individuati, la deliberazione, nel rispetto della disciplina urbanistica prevista dal PGT per gli stessi:

  • a) individua azioni volte alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di competenza, alla riduzione dei costi, al supporto tecnico amministrativo;
  • b) incentiva gli interventi di rigenerazione urbana di elevata qualità ambientale, prevedendo, tra l’altro, la valorizzazione e lo sviluppo di infrastrutture verdi multifunzionali, con particolare riferimento alla rete verde e alla rete ecologica, in connessione con il sistema urbano e ambientale esistente;
  • c) prevede gli usi temporanei, ai sensi dell’articolo 51 bis, consentiti prima e durante il processo di rigenerazione degli ambiti individuati;
  • d) prevede lo sviluppo della redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria.

2. La Regione, in collaborazione con le province e la Città metropolitana di Milano, seleziona ogni anno, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale da approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, le dodici migliori pratiche di pianificazione urbanistica di adeguamento del PGT ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della l.r. 31/2014. La selezione, con validità per l’anno di riferimento, costituisce criterio di premialità per l’erogazione delle risorse di cui all’articolo 12, comma 1, della legge regionale recante ‘Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali.

3. Agli interventi connessi con le politiche di rigenerazione urbana previste nei PGT, è riconosciuta una premialità nella concessione dei finanziamenti regionali di settore, anche a valere sui fondi della programmazione comunitaria, sempre che gli interventi abbiano le caratteristiche per poter essere finanziati su tali fondi, in particolare se riferiti al patrimonio pubblico e agli interventi di bonifica delle aree contaminate, qualora gli interventi di decontaminazione vengano effettuati dal soggetto non responsabile della contaminazione.

4. I comuni, fino all’individuazione degli ambiti di cui all’articolo 8, comma 2, lettera e-quinquies), sono esclusi dall’accesso alle premialità previste al comma 3, nonché dai benefici economici di cui all’articolo 12, comma 1, della legge regionale recante ‘Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali.

Art. 9. (Piano dei servizi)
1. I comuni redigono ed approvano il piano dei servizi al fine di assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, le eventuali aree per l’edilizia residenziale pubblica e da dotazione a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato, nonché tra le opere viabilistiche e le aree urbanizzate ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate e previste. L’individuazione delle aree per l’edilizia residenziale pubblica, quale servizio di interesse pubblico o generale, è obbligatoria per i comuni indicati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, sulla base dei fabbisogni rilevati dal Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica. Tali comuni, in tutti gli strumenti di programmazione negoziata con previsione di destinazioni residenziali, assicurano la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, compresa l’edilizia convenzionata, anche esternamente all’ambito interessato.
(comma così sostituito dalla legge reg. n. 4 del 2008)

1-bis. La realizzazione ovvero il mantenimento di campi di sosta o di transito dei nomadi possono essere previsti unicamente nelle aree a tal fine individuate dal documento di piano ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera e-ter). I campi devono essere dotati di tutti i servizi primari, dimensionati in rapporto alla capacità ricettiva prevista.
(comma introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2008)

2. I comuni redigono il piano dei servizi determinando il numero degli utenti dei servizi dell’intero territorio, secondo i seguenti criteri:
a) popolazione stabilmente residente nel comune gravitante sulle diverse tipologie di servizi anche in base alla distribuzione territoriale;
b) popolazione da insediare secondo le previsioni del documento di piano, articolata per tipologia di servizi anche in base alla distribuzione territoriale;
c) popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nel comune, agli studenti, agli utenti dei servizi di rilievo sovracomunale, nonché in base ai flussi turistici.

3. Il piano dei servizi, per soddisfare le esigenze espresse dall’utenza definita con le modalità di cui al comma 2, valuta prioritariamente l’insieme delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate nel territorio comunale, anche con riferimento a fattori di qualità, fruibilità e accessibilità e, in caso di accertata insufficienza o inadeguatezza delle attrezzature stesse, quantifica i costi per il loro adeguamento e individua le modalità di intervento. Analogamente il piano indica, con riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati dal documento di piano di cui all’articolo 8, le necessità di sviluppo e integrazione dei servizi esistenti, ne quantifica i costi e ne prefigura le modalità di attuazione. In relazione alla popolazione stabilmente residente e a quella da insediare secondo le previsioni del documento di piano, è comunque assicurata una dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale pari a diciotto metri quadrati per abitante. Il piano dei servizi individua, altresì, la dotazione di servizi che deve essere assicurata nei piani attuativi, garantendo in ogni caso all’interno di questi la dotazione minima sopra indicata, fatta salva la possibilità di monetizzazione prevista dall’articolo 46, comma 1, lettera a).

4. Il piano dei servizi esplicita la sostenibilità dei costi di cui al comma 3, anche in rapporto al programma triennale delle opere pubbliche, nell’ambito delle risorse comunali e di quelle provenienti dalla realizzazione diretta degli interventi da parte dei privati.

5. Nei comuni aventi caratteristiche di polo attrattore individuato dal piano territoriale di coordinamento provinciale, in relazione al flusso di pendolari per motivi di lavoro, studio e fruizione di servizi e nei comuni caratterizzati da rilevanti presenze turistiche, il piano dei servizi contiene la previsione di servizi pubblici aggiuntivi, in relazione ai fabbisogni espressi dalla popolazione fluttuante. Nei comuni aventi caratteristiche di polo attrattore devono, altresì, essere previsti i servizi di interesse sovracomunale necessari al soddisfacimento della domanda espressa dal bacino territoriale di gravitazione. Nelle zone montane i comuni tengono conto delle previsioni dei piani di sviluppo socio-economico delle comunità montane.

6. Il piano dei servizi può essere redatto congiuntamente tra più comuni confinanti e condiviso a livello operativo e gestionale.
(comma così sostituito dalla legge reg. n. 4 del 2008)

7. Il piano dei servizi deve indicare i servizi da assicurare negli ambiti di trasformazione di cui all’articolo 8, comma 2, lettera e), con particolare riferimento agli ambiti entro i quali è prevista l’attivazione di strutture di distribuzione commerciale, terziarie, produttive e di servizio caratterizzate da rilevante affluenza degli utenti; nel territorio della provincia di Sondrio, all’interno del TUC, è sempre ammessa l’apertura di esercizi di vicinato, specie tipici, anche in deroga alle previsioni di cui al comma 6, o con permesso di costruire in deroga, previa deliberazione del consiglio comunale acquisito il parere di compatibilità della Provincia.
(comma così modificato dall’art. 26 della legge reg. n. 15 del 2017)

8. Il piano dei servizi è integrato, per quanto riguarda l’infrastrutturazione del sottosuolo, con le disposizioni del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS), di cui all’articolo 38 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).

8-bis. Il piano dei servizi, al fine di garantire il rispetto del principio dell’invarianza idraulica e idrologica, contiene quanto previsto dall’articolo 58-bis, comma 3, lettera b).
(comma introdotto dall’art. 7, comma 2, legge reg. n. 4 del 2016)

9. Al fine di garantire una adeguata ed omogenea accessibilità ai servizi a tutta la popolazione regionale, la Regione incentiva il coordinamento e la collaborazione interistituzionale per la realizzazione e la gestione dei servizi.

10. Sono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature pubbliche, realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al comune nell’ambito di piani attuativi, nonché i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, redatti in conformità alle indicazioni contenute nel piano dei servizi, ovvero da atto di accreditamento dell’organismo competente in base alla legislazione di settore, nella misura in cui assicurino lo svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della popolazione residente nel comune e di quella non residente eventualmente servita.

11. Le previsioni contenute nel piano dei servizi e concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale hanno carattere prescrittivo e vincolante.

12. I vincoli preordinati all’espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera della pubblica amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal piano dei servizi hanno la durata di cinque anni, decorrenti dall’entrata in vigore del piano stesso. Detti vincoli decadono qualora, entro tale termine, l’intervento cui sono preordinati non sia inserito, a cura dell’ente competente alla sua realizzazione, nel programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento, ovvero non sia stato approvato lo strumento attuativo che ne preveda la realizzazione. E’ comunque ammessa, da parte del proprietario dell’area, entro il predetto termine quinquennale, la realizzazione diretta di attrezzature e servizi per la cui attuazione è preordinato il vincolo espropriativo, a condizione che la Giunta comunale espliciti con proprio atto la volontà di consentire tale realizzazione diretta ovvero, in caso contrario, ne motivi con argomentazioni di interesse pubblico il rifiuto. La realizzazione diretta è subordinata alla stipula di apposita convenzione intesa a disciplinare le modalità attuative e gestionali.
(comma dichiarato illegittimo, in combinato disposto con l’articolo 11, comma 3, dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 129 del 2006, nella parte in cui non prevede l’obbligo di procedure ad evidenza pubblica per tutti i lavori, da chiunque effettuati, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria)

13. Non configurano vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza le previsioni del piano dei servizi che demandino al proprietario dell’area la diretta realizzazione di attrezzature e servizi, ovvero ne contemplino la facoltà in alternativa all’intervento della pubblica amministrazione.

14. Il piano dei servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile.

15. La realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle specificamente previste dal piano dei servizi, non comporta l’applicazione della procedura di variante al piano stesso ed è autorizzata previa deliberazione motivata del consiglio comunale.
(comma così modificato dalla legge reg. n. 4 del 2008)

Art. 10. (Piano delle regole)
1. Il piano delle regole:
a) definisce, all’interno dell’intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento;
b) indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale;
c) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante;
d) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto dall’articolo 57, comma 1, lettera b);
e) individua:
1) le aree destinate all’agricoltura;
2) le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche;
3) le aree non soggette a trasformazione urbanistica;
e-bis) individua e quantifica, a mezzo di specifico elaborato denominato Carta del consumo di suolo, redatta in base ai criteri, indirizzi e linee tecniche di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b-bis), numero 5), la superficie agricola, ivi compreso il grado di utilizzo agricolo dei suoli e le loro peculiarità pedologiche, naturalistiche e paesaggistiche, le aree dismesse, contaminate, soggette a interventi di bonifica ambientale e bonificate, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate, i lotti liberi, le superfici oggetto di progetti di recupero o di rigenerazione urbana; tale elaborato costituisce parte integrante di ogni variante del PGT che prevede consumo di suolo o anche un nuovo documento di piano. L’approvazione della Carta del consumo di suolo costituisce presupposto necessario e vincolante per la realizzazione di interventi edificatori, sia pubblici sia privati, sia residenziali, sia di servizi sia di attività produttive, comportanti, anche solo parzialmente, consumo di suolo;
(lettera aggiunta dall’art. 3, comma 1, legge reg. n. 31 del 2014, poi così modificata dall’art. 3, comma 1, lettera l), legge reg. n. 18 del 2019)
e-ter) individua, all’interno del perimetro dei distretti del commercio di cui all’articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), gli ambiti nei quali il comune definisce premialità finalizzate all’insediamento di attività commerciali di vicinato e artigianali di servizio, al fine di promuovere progetti di rigenerazione del tessuto urbano e commerciale mediante il riuso di aree o edifici dismessi o anche degradati in ambito urbano.
(lettera aggiunta dall’art. 3, comma 1, lettera l), legge reg. n. 18 del 2019)

1-bis. (comma abrogato dall’art. 11, comma 1, lettera a), legge reg. n. 18 del 2019)

1-ter. (comma abrogato dall’art. 10, comma 1, lettera b) legge reg. n. 38 del 2015)

1-quater. (comma abrogato dall’art. 10, comma 1, lettera b), legge reg. n. 38 del 2015)

2. Entro gli ambiti del tessuto urbano consolidato, il piano delle regole individua i nuclei di antica formazione ed identifica i beni ambientali e storico-artistico-monumentali oggetto di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) o per i quali si intende formulare proposta motivata di vincolo. Il piano delle regole definisce altresì, con riferimento a quanto stabilito dall’articolo 8, comma 1, lettera b), le caratteristiche fisico-morfologiche che connotano l’esistente, da rispettare in caso di eventuali interventi integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di intervento, anche mediante pianificazione attuativa o permesso di costruire convenzionato, nel rispetto dell’impianto urbano esistente, ed i criteri di valorizzazione degli immobili vincolati.
3. Per gli ambiti di cui al comma 2, inoltre, identifica i seguenti parametri da rispettare negli interventi di nuova edificazione o sostituzione:
a) caratteristiche tipologiche, allineamenti, orientamenti e percorsi;
b) consistenza volumetrica o superfici lorde di pavimento esistenti e previste;
c) rapporti di copertura esistenti e previsti;
d) altezze massime e minime;
e) modi insediativi che consentano continuità di elementi di verde e continuità del reticolo idrografico superficiale;
f) destinazioni d’uso non ammissibili;
g) interventi di integrazione paesaggistica, per ambiti compresi in zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004;
h) requisiti qualitativi degli interventi previsti, ivi compresi quelli di efficienza energetica, di rispetto del principio dell’invarianza idraulica e idrologica e di mitigazione delle infrastrutture della viabilità con elementi vegetali tipici locali.
(lettera così modificata dalla legge reg. n. 4 del 2008, poi sostituita dall’art. 7, comma 2, legge reg. n. 4 del 2016)

4. Il piano delle regole:
a) per le aree destinate all’agricoltura:
1) detta la disciplina d’uso, di valorizzazione e di salvaguardia, in conformità con quanto previsto dal titolo terzo della parte seconda;
2) recepisce i contenuti dei piani di assestamento, di indirizzo forestale e di bonifica, ove esistenti;
3) individua gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone le normative d’uso.
b) per le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche detta ulteriori regole di salvaguardia e di valorizzazione in attuazione dei criteri di adeguamento e degli obiettivi stabiliti dal piano territoriale regionale, da piano paesaggistico territoriale regionale e dal piano territoriale di coordinamento provinciale;
c) per le aree non soggette a trasformazione urbanistica individua gli edifici esistenti, dettandone la disciplina d’uso e ammette in ogni caso, previa valutazione di possibili alternative, interventi per servizi pubblici, prevedendo eventuali mitigazioni e compensazioni agro-forestali e ambientali.
5. Le indicazioni contenute nel piano delle regole hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.
6. Il piano delle regole non ha termini di validità ed è sempre modificabile.

Art. 10-bis. (Disposizioni speciali per i comuni con popolazione inferiore o pari a 2.000 abitanti)
(articolo introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2008)

1. Nei comuni con popolazione residente inferiore o pari a 2.000 abitanti, risultante dall’ultimo censimento ufficiale, il PGT è disciplinato secondo le disposizioni contenute nel presente articolo. Non si applicano i commi 1, 2, ad esclusione delle lettere e-quinquies) ed e-sexies), e 4 dell’articolo 8, i commi da 1 a 7 e 14 dell’articolo 9, i commi 1, ad esclusione delle lettere e-bis) ed e-ter), 2, 3, 4 e 6 dell’articolo 10 e i commi 2 e 3 dell’articolo 12.
(comma così modificato dall’art. 3, comma 1, lettera m), legge reg. n. 18 del 2019)

2. Il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole sono articolazioni di un unico atto, le cui previsioni hanno validità a tempo indeterminato e sono sempre modificabili. Il documento di piano deve comunque essere verificato e aggiornato con periodicità almeno quinquennale, anche al fine dell’adeguamento della programmazione attuativa. La pubblicazione su almeno un quotidiano locale o periodico a diffusione locale dell’avviso di avvio del procedimento, prevista dall’articolo 13, comma 2, può essere sostituita da pubblici avvisi o altre forme di comunicazione con la cittadinanza.

3. Il documento di piano definisce, in relazione alle peculiarità delle singole realtà territoriali e avvalendosi in via prioritaria di dati ed elaborazioni reperibili nei sistemi informativi di livello sovracomunale, il quadro conoscitivo del territorio comunale, considerando in particolare le previsioni derivanti dalla programmazione territoriale di livello sovraordinato, l’assetto del territorio urbano ed extraurbano, le caratteristiche del paesaggio agrario e dell’ecosistema, il sistema della mobilità, le presenze di interesse paesaggistico, storico-monumentale ed archeologico, nonché l’assetto geologico, idrogeologico e sismico, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera a), e finalizzando il quadro delle conoscenze alla determinazione delle principali dinamiche in atto, delle maggiori criticità del territorio e delle sue potenzialità, dando atto inoltre dell’avvenuta effettuazione dell’informazione preventiva e del confronto con la cittadinanza.

4. Sulla base degli elementi di cui al comma 3, il documento di piano:
a) individua gli obiettivi generali di sviluppo, miglioramento e conservazione per la politica territoriale del comune, verificandone la sostenibilità; determina inoltre gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo con prioritario riferimento alla riqualificazione del territorio, alla minimizzazione del consumo di suolo, all’utilizzo ottimale delle risorse territoriali, al miglioramento dell’assetto viabilistico e della mobilità, nonché dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello sovracomunale. La determinazione di tali obiettivi ed il conseguente relativo processo di valutazione ambientale di cui all’articolo 4, comma 2, possono essere effettuati in forma congiunta tra più comuni;
b) determina le politiche di intervento per i diversi sistemi funzionali, dettagliando e circostanziando eventuali scelte di rilevanza sovracomunale, in applicazione dell’articolo 15, commi 1 e 2, lettera g), nonché dimostrando la compatibilità delle predette politiche di intervento con le risorse economiche attivabili dalla pubblica amministrazione;
c) individua puntualmente gli ambiti di trasformazione assoggettati a piano attuativo, determinandone gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le destinazioni funzionali, nonché gli eventuali criteri di negoziazione per l’attuazione degli interventi;
d) definisce eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione.

5. Il piano dei servizi è redatto al fine di individuare e assicurare un’adeguata dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale nonché i servizi necessari alla popolazione del comune ed a supporto delle funzioni insediate e previste, anche con riferimento alla preservazione e al mantenimento di corridoi ecologici e alla progettazione del verde di connessione tra territorio rurale e territorio edificato. Il piano dei servizi può prevedere aree per l’edilizia residenziale pubblica. Il piano dei servizi può essere redatto congiuntamente tra più comuni e condiviso a livello operativo e gestionale. In tal caso, in sede di prima approvazione del PGT, il piano dei servizi può fare riferimento ai soli aspetti prettamente comunali, rinviando a eventuale successiva variante gli adeguamenti derivanti dal piano sovracomunale. Il piano dei servizi, sulla base dello stato dei bisogni e della domanda di servizi prevista, individua le necessità e le aree di sviluppo ed integrazione dei servizi esistenti, in relazione alle nuove previsioni insediative quantificate e localizzate nel PGT, ne valuta i costi e precisa le modalità di intervento, anche in forme opportunamente integrate a scala intercomunale. In base alle necessità della popolazione il piano dei servizi determina la dotazione per abitante che il PGT assicura in termini di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale.

6. Negli interventi assoggettati a pianificazione attuativa è sempre ammessa la possibilità di monetizzazione prevista dall’articolo 46, comma 1, lettera a), salvo specifiche prescrizioni del piano dei servizi che esplicitino la necessità di assicurare, nei singoli ambiti di intervento, il reperimento di aree per servizi, precisandone la quantificazione e la tipologia.

7. Il piano delle regole disciplina urbanisticamente tutto il territorio comunale, fatta eccezione per i nuovi interventi negli ambiti di trasformazione, ed in particolare:
a) individua i nuclei di antica formazione, con la puntuale disciplina in ordine alle modalità di conservazione e recupero, ai criteri di riqualificazione e valorizzazione, alle condizioni di ammissibilità degli interventi innovativi, integrativi o sostitutivi;
b) definisce e disciplina, sotto il profilo tipologico e funzionale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali insieme delle parti del territorio già edificato, comprendendo in esse le aree libere intercluse o di completamento destinate alla futura trasformazione insediativa nonché le aree libere destinate a usi diversi ascrivibili tuttavia all’ambito urbano, determinando gli opportuni parametri quantitativi di progettazione urbanistica ed edilizia e i requisiti qualitativi degli interventi, ivi compresi quelli di integrazione paesaggistica, di efficienza energetica, di occupazione del suolo e di permeabilizzazione;
c) riconosce e valorizza le aree e gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale;
d) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante;
e) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto dall’articolo 57, comma 1, lettera b);
f) individua:
1) le aree destinate all’agricoltura;
2) le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche;
3) le aree non soggette a trasformazione urbanistica.
8. Il piano delle regole:
a) per le aree destinate all’agricoltura:
1) detta la disciplina d’uso, di valorizzazione e di salvaguardia in conformità con quanto previsto dal titolo terzo della parte seconda, nonché con i piani di settore sovracomunali, ove esistenti;
2) individua gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone le normative d’uso;
b) per le aree di rilevanza paesaggistico-ambientale e per quelle di valore ecologico dispone norme di salvaguardia e valorizzazione in coerenza con la pianificazione sovraordinata;
c) per le aree non soggette a trasformazione urbanistica individua gli edifici esistenti, dettandone la disciplina d’uso e ammette in ogni caso, previa valutazione di possibili alternative, interventi per servizi pubblici, prevedendo eventuali mitigazioni e compensazioni agro-forestali e ambientali.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai PGT già adottati alla data di entrata in vigore delle stesse.
9-bis. Fatta salva la facoltà di adeguamento del PGT ai contenuti del PTR integrato, prevista all’articolo 5, comma 4, quinto periodo, della l.r. 31/2014, i comuni di cui al presente articolo adeguano i PGT entro ventiquattro mesi successivi all’adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana all’integrazione del PTR approvata ai sensi dello stesso articolo 5 della l.r. 31/2014.
(comma aggiunto dall’art. 3, comma 1, lettera n), legge reg. n. 18 del 2019)

Art. 11. (Compensazione, perequazione ed incentivazione urbanistica)
1. Sulla base dei criteri definiti dal documento di piano, i piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale possono ripartire tra tutti i proprietari degli immobili interessati dagli interventi i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla dotazione di aree per opere di urbanizzazione mediante l’attribuzione di un identico indice di edificabilità territoriale, confermate le volumetrie degli edifici esistenti, se mantenuti. Ai fini della realizzazione della volumetria complessiva derivante dall’indice di edificabilità attribuito, i predetti piani ed atti di programmazione individuano gli eventuali edifici esistenti, le aree ove è concentrata l’edificazione e le aree da cedersi gratuitamente al comune o da asservirsi, per la realizzazione di servizi ed infrastrutture, nonché per le compensazioni urbanistiche in permuta con aree di cui al comma 3.

2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1, nel piano delle regole i comuni, a fini di perequazione urbanistica, possono attribuire a tutte le aree del territorio comunale, ad eccezione delle aree destinate all’agricoltura e di quelle non soggette a trasformazione urbanistica, un identico indice di edificabilità territoriale, inferiore a quello minimo fondiario, differenziato per parti del territorio comunale, disciplinandone altresì il rapporto con la volumetria degli edifici esistenti, in relazione ai vari tipi di intervento previsti. In caso di avvalimento di tale facoltà, nel piano delle regole è inoltre regolamentata la cessione gratuita al comune delle aree destinate nel piano stesso alla realizzazione di opere di urbanizzazione, ovvero di servizi ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale, da effettuarsi all’atto della utilizzazione dei diritti edificatori, così come determinati in applicazione di detto criterio perequativo.

2-bis. I comuni possono determinare nel documento di piano i criteri uniformi di applicazione della perequazione urbanistica di cui al comma 2 in aree di trasformazione concordemente individuate nel territorio di uno o più di essi. In tal caso, le aree cedute alla rispettiva amministrazione comunale a seguito della utilizzazione dei diritti edificatori sono utilizzate per la realizzazione di servizi pubblici o di interesse pubblico o generale, di carattere sovracomunale, consensualmente previsti nel piano dei servizi del comune stesso; nel territorio della provincia di Sondrio i criteri di applicazione della perequazione urbanistica di cui ai commi 1 e 2 possono essere determinati, con caratteri ed effetti sovracomunali o coordinati tra diversi comuni, dalla Provincia, d’intesa coi comuni, all’interno del PTCP. Sempre presso la Provincia, d’intesa con i comuni, possono essere istituiti fondi, dotazioni o incentivi previsti in materia urbanistica ed edilizia per finalità di riduzione del consumo di suolo, di perequazione o in genere per tutte quelle finalità di ricomposizione che possono essere meglio assolte in via coordinata tra gli enti locali del territorio provinciale mediante l’attribuzione su base consensuale delle funzioni gestionali alla stessa Provincia.
(comma introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2008, poi così modificato dall’art. 26 della legge reg. n. 15 del 2017)

2-ter. I comuni, anche in accordo con altri enti territoriali, possono prevedere, in relazione alle specifiche competenze e nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla normativa vigente, forme di perequazione territoriale intercomunale, anche attraverso la costituzione di un fondo finanziato con risorse proprie o con quote degli oneri di urbanizzazione e altre risorse conseguenti alla realizzazione degli interventi concordati. A tal fine definiscono, d’intesa tra loro, le attività, le modalità di finanziamento e ogni altro adempimento che ciascun ente partecipante si impegna a realizzare, con l’indicazione dei relativi tempi e delle modalità di coordinamento. Il Piano territoriale metropolitano (PTM) determina i casi nei quali la gestione unitaria del fondo è affidata alla Città metropolitana di Milano al fine di sviluppare progetti e attuare interventi di rilevanza sovracomunale.
(comma introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera o), legge reg. n. 18 del 2019)

3. Fermo restando quanto disposto dall’art. 1, commi da 21 a 24, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, alle aree destinate alla realizzazione di interventi di interesse pubblico o generale, non disciplinate da piani e da atti di programmazione, possono essere attribuiti, a compensazione della loro cessione gratuita al comune, aree in permuta o diritti edificatori trasferibili su aree edificabili previste dagli atti di PGT anche non soggette a piano attuativo. In alternativa a tale attribuzione di diritti edificatori, sulla base delle indicazioni del piano dei servizi il proprietario può realizzare direttamente gli interventi di interesse pubblico o generale, mediante accreditamento o stipulazione di convenzione con il comune per la gestione del servizio.
(comma dichiarato illegittimo, in combinato disposto con l’articolo 9, comma 12, dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 129 del 2006, nella parte in cui non prevede l’obbligo di procedure ad evidenza pubblica per tutti i lavori, da chiunque effettuati, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria)

4. I diritti edificatori attribuiti a titolo di perequazione e di compensazione, nonché, per i comuni sopra i 5.000 abitanti, quelli attribuiti ai sensi del comma 5, sono commerciabili e vengono collocati privilegiando gli ambiti di rigenerazione urbana. I comuni istituiscono il registro delle cessioni dei diritti edificatori, aggiornato e reso pubblico secondo modalità stabilite dagli stessi comuni. La Città metropolitana di Milano e le province possono istituire i rispettivi registri delle cessioni dei diritti edificatori per l’applicazione della perequazione con caratteri ed effetti sovracomunali di cui al comma 2-bis e provvedono al loro aggiornamento e pubblicità, nonché alla definizione di criteri omogenei per l’aggiornamento e la pubblicità dei registri comunali. I comuni, le province e la Città metropolitana di Milano individuano nei propri strumenti di pianificazione le aree destinate alla creazione di parchi anche sovracomunali. Al fine di favorirne la realizzazione, i comuni possono attribuire a tali aree un incremento massimo del 20 per cento degli indici di edificabilità, da perequare entro tre anni dall’individuazione delle aree nel PGT, prioritariamente negli ambiti di rigenerazione urbana. Tali diritti edificatori acquisiscono efficacia, previo inserimento nel registro comunale istituito ai sensi dell’articolo 11, comma 4, ad avvenuta cessione delle aree.
(comma così sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera p), legge reg. n. 18 del 2019)

5. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente l’indice di edificabilità massimo previsto dal PGT è incrementato fino al 20 per cento, sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale che attribuisce ai comuni la facoltà di modulare tale incremento, in coerenza con i criteri previsti ai sensi dell’articolo 43, comma 2 quinquies, ove perseguano una o più delle finalità di seguito elencate:
(i commi da 5 a 5-septies sono stati così introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera p), legge reg. n. 18 del 2019)

a) realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, ai sensi della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi);
b) aumento della sicurezza delle costruzioni relativamente al rischio sismico e riduzione della vulnerabilità rispetto alle esondazioni;
c) demolizione o delocalizzazione di edifici in aree a rischio idraulico e idrogeologico, anche comportanti la riqualificazione degli ambiti fluviali;
d) rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica, gestione sostenibile delle acque meteoriche, risparmio idrico, conseguimento del drenaggio urbano sostenibile;
e) riqualificazione ambientale e paesaggistica, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito per la realizzazione di un ecosistema urbano sostenibile, anche in attuazione della Rete Verde e della Rete Ecologica;
f) tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico ai sensi del d.lgs. 42/2004 ovvero degli immobili espressamente dichiarati come di valenza storico documentale dal PGT comunale;
g) demolizione di opere edilizie incongrue, identificate nel PGT ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della l.r. 31/2014;
h) realizzazione di interventi destinati alla mobilità collettiva, all’interscambio modale, alla ciclabilità e alle relative opere di accessibilità, nonché di riqualificazione della rete infrastrutturale per la mobilità;
i) conferimento di rifiuti, derivanti da demolizione selettiva, a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti;
j) bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, fatta salva la possibilità di avvalersi, in alternativa e ove ne ricorrano le condizioni, degli incentivi di cui all’articolo 21, comma 5, e all’articolo 21-bis, comma 2, della l.r. 26/2003, nel caso in cui gli interventi di decontaminazione vengano effettuati dal soggetto non responsabile della contaminazione;
k) interventi di chiusura di vani aperti finalizzati alla riduzione del fabbisogno energetico dell’edificio;
l) applicazione di sistemi integrati di sicurezza e di processi di gestione dei rischi dei cantieri, basati sulla tracciabilità e sulle attività di controllo, con particolare attenzione al movimento terra e alla tracciabilità dei rifiuti, che si basino su tecnologie avanzate, utilizzando strumenti come la geolocalizzazione, la videosorveglianza e la protezione perimetrale, al fine di prevenire il rischio di reato nel corso di tutte le fasi dei cantieri relativi agli interventi finalizzati alla rigenerazione urbana;
m) eliminazione delle barriere architettoniche. 5-bis. Eventuali incentivi volumetrici definiti dal PGT per gli interventi di cui al comma 5 non sono cumulabili con quelli previsti allo stesso comma 5.

5-bis. Eventuali incentivi volumetrici definiti dal PGT per gli interventi di cui al comma 5 non sono cumulabili con quelli previsti allo stesso comma 5.

5-ter. Gli interventi di cui al comma 5 sono realizzati anche in deroga all’altezza massima prevista nei PGT, nel limite del 20 per cento, nonché alle norme quantitative, morfologiche, sulle tipologie di intervento, sulle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e ai regolamenti edilizi, fatte salve le norme statali e quelle sui requisiti igienico-sanitari. I comuni possono escludere aree o singoli immobili dall’applicazione di tutte o alcune delle disposizioni del presente comma, con motivata deliberazione del consiglio comunale in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica.

5-quater. I comuni con deliberazione del consiglio comunale possono escludere aree o singoli immobili dall’applicazione del comma 5, nei casi non coerenti con le finalità di rigenerazione urbana.

5-quinquies. Sono comunque esclusi dai benefici di cui al comma 5 gli interventi riguardanti le grandi strutture di vendita.

5-sexies. I volumi necessari per consentire la realizzazione degli interventi edilizi e l’installazione degli impianti finalizzati all’efficientamento energetico, al benessere abitativo, o anche all’aumento della sicurezza delle costruzioni relativamente al rischio sismico sul patrimonio edilizio esistente, non sono computati ai fini del calcolo delle altezze minime dei locali previste dai regolamenti comunali, ferme restando le vigenti previsioni igienico-sanitarie poste a tutela della salubrità e sicurezza degli ambienti; in alternativa, per le medesime finalità, è consentita la deroga all’altezza massima prevista nei PGT, nel limite del 10 per cento.

5-septies. Qualora gli interventi di cui ai commi 5, 5-ter e 5-sexies siano in contrasto con disposizioni contenute in piani territoriali di enti sovracomunali, l’efficacia del titolo abilitativo è subordinata all’assunzione di una deliberazione derogatoria del piano territoriale da parte dell’organo dell’ente sovracomunale competente alla sua approvazione.

Art. 12. (Piani attuativi comunali)
1. L’attuazione degli interventi di trasformazione e sviluppo indicati nel documento di piano avviene attraverso i piani attuativi comunali, costituiti da tutti gli strumenti attuativi previsti dalla legislazione statale e regionale. L’esecuzione del piano attuativo può avvenire per stralci funzionali, preventivamente determinati, nel rispetto di un disegno unitario d’ambito, con salvezza dell’utilizzo del permesso di costruire convenzionato nei casi previsti dalla legge.
(comma così modificato dall’art. 26 della legge reg. n. 15 del 2017)

2. Il documento di piano connette direttamente le azioni di sviluppo alla loro modalità di attuazione mediante i vari tipi di piani attuativi comunali con eventuale eccezione degli interventi pubblici e di quelli di interesse pubblico o generale di cui all’articolo 9, comma 10.

3. Nei piani attuativi vengono fissati in via definitiva, in coerenza con le indicazioni contenute nel documento di piano, gli indici urbanistico-edilizi necessari alla attuazione delle previsioni dello stesso.

4. Per la presentazione del piano attuativo è sufficiente il concorso dei proprietari degli immobili interessati rappresentanti la maggioranza assoluta del valore di detti immobili in base all’imponibile catastale risultante al momento della presentazione del piano, costituiti in consorzio ai sensi dell’articolo 27, comma 5, della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti). In tal caso, il sindaco provvede, entro dieci giorni dall’approvazione del piano attuativo, ad attivare la procedura di cui all’articolo 27, comma 5, della legge 166/2002
(comma modificato dalla legge reg. n. 4 del 2008 poi dall’art. 3, comma 1,lettera q), legge n. 18 del 2019)

5. Le previsioni contenute nei piani attuativi e loro varianti hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.

Art. 13. (Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio)
1. Gli atti di PGT sono adottati ed approvati dal Consiglio comunale. In fase di prima approvazione del PGT i comuni con popolazione superiore a 2.000 abitanti approvano il documento di piano, il piano dei servizi ed il piano delle regole mediante un unico procedimento.
(comma così modificato dalla legge reg. n. 4 del 2008)

2. Prima del conferimento dell’incarico di redazione degli atti del PGT, il comune pubblica avviso di avvio del procedimento su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali canali di comunicazione con la cittadinanza, stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte. Il comune può, altresì, determinare altre forme di pubblicità e partecipazione.

3. Prima dell’adozione degli atti di PGT il comune, tramite consultazioni, acquisisce entro trenta giorni il parere delle parti sociali ed economiche.

4. Entro novanta giorni dall’adozione, gli atti di PGT sono depositati, a pena di inefficacia degli stessi, nella segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni. Gli atti sono altresì pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione comunale. Del deposito degli atti e della pubblicazione nel sito informatico dell’amministrazione comunale è fatta, a cura del comune, pubblicità sul Bollettino ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale.
(comma così modificato dalla legge reg. n. 4 del 2012)

5. Il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole, contemporaneamente al deposito, sono trasmessi alla provincia se dotata di piano territoriale di coordinamento vigente. La provincia, garantendo il confronto con il comune interessato, valuta esclusivamente la compatibilità del documento di piano con il proprio piano territoriale di coordinamento, nonché con le disposizioni prevalenti di cui all’articolo 18, entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa documentazione, decorsi inutilmente i quali la valutazione si intende espressa favorevolmente. Qualora il comune abbia presentato anche proposta di modifica o integrazione degli atti di pianificazione provinciale, le determinazioni in merito sono assunte con deliberazione di Giunta provinciale. In caso di assenso alla modifica, il comune può sospendere la procedura di approvazione del proprio documento di piano sino alla definitiva approvazione, nelle forme previste dalla vigente legislazione e dalla presente legge, della modifica dell’atto di pianificazione provinciale di cui trattasi, oppure richiedere la conclusione della fase valutativa, nel qual caso le parti del documento di piano connesse alla richiesta modifica della pianificazione provinciale acquistano efficacia alla definitiva approvazione della modifica medesima. In ogni caso, detta proposta comunale si intende respinta qualora la provincia non si pronunci in merito entro centoventi giorni dalla trasmissione della proposta stessa.
(comma modificato dalla legge reg. n. 4 del 2008, poi dall’art. 4, comma 3, legge reg. n. 31 del 2014)

5-bis. Fino all’approvazione del piano territoriale regionale, i comuni appartenenti a province non dotate di piano territoriale di coordinamento vigente trasmettono il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole alla Regione, contemporaneamente al deposito. La Regione formula un parere vincolante in relazione ai propri indirizzi di politica territoriale, entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa documentazione, decorsi inutilmente i quali il parere si intende reso favorevolmente. Il comune è tenuto nei confronti della Regione a quanto previsto nel comma 7, secondo periodo.
(comma introdotto dalla legge reg. n. 12 del 2006, poi così modificato dalla legge reg. n. 4 del 2008)

6. Il documento di piano, contemporaneamente al deposito, è trasmesso anche all’A.S.L. e all’A.R.P.A., che, entro i termini per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 4, possono formulare osservazioni, rispettivamente per gli aspetti di tutela igienico-sanitaria ed ambientale sulla prevista utilizzazione del suolo e sulla localizzazione degli insediamenti produttivi.

7. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, il Consiglio comunale decide sulle stesse, apportando agli atti di PGT le modificazioni conseguenti all’eventuale accoglimento delle osservazioni. Contestualmente, a pena d’inefficacia degli atti assunti, provvede all’adeguamento del documento di piano adottato, nel caso in cui la provincia abbia ravvisato elementi di incompatibilità con le previsioni prevalenti del proprio piano territoriale, o con i limiti di cui all’articolo 15, comma 5, ovvero ad assumere le definitive determinazioni qualora le osservazioni provinciali riguardino previsioni di carattere orientativo.

7-bis. Il termine di cui al comma 7 è di centocinquanta giorni qualora, nella fase del procedimento di approvazione del PGT successiva all’adozione dello stesso, venga pubblicato il decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo dell’amministrazione comunale.
(comma introdotto dalla legge reg. n. 24 del 2007, poi modificato dall’art. 3, comma 9, legge reg. n. 11 del 2010)

8. Qualora nel piano territoriale regionale vi siano determinazioni che devono obbligatoriamente essere recepite da parte del comune nel documento di piano, lo stesso è tenuto nei confronti della Regione a quanto previsto nei commi 5, primo periodo e 7, secondo periodo.

9. La deliberazione del Consiglio comunale di controdeduzione alle osservazioni e di recepimento delle prescrizioni provinciali o regionali di cui ai commi precedenti non è soggetta a nuova pubblicazione.

10. Gli atti di PGT, definitivamente approvati, sono depositati presso la segreteria comunale e pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione comunale.
(comma così sostituito dalla legge reg. n. 4 del 2012)

11. Gli atti di PGT acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino ufficiale della Regione, da effettuarsi a cura del comune. Ai fini della realizzazione del SIT di cui all’articolo 3, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione è subordinata all’invio alla Regione ed alla provincia degli atti del PGT in forma digitale.
(comma così modificato dalla legge reg. n. 4 del 2008)

12. Nel periodo intercorrente tra l’adozione e la pubblicazione dell’avviso di approvazione degli atti di PGT si applicano le misure di salvaguardia in relazione a interventi, oggetto di domanda di permesso di costruire, ovvero di segnalazione certificata di inizio attività o di comunicazione di inizio lavori asseverata, che risultino in contrasto con le previsioni degli atti medesimi.
(comma modificato dalla legge reg. n. 12 del 2006, poi dall’art. 5, comma 1, lettera a), legge reg. n. 18 del 2019)

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle varianti agli atti costituenti il PGT.

14. I comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono avvalersi della provincia per la redazione degli atti di PGT; i comuni inclusi in una comunità montana possono avvalersi della comunità montana stessa. Le modalità, i tempi e gli oneri dell’avvalimento sono definiti con convenzione. I comuni possono tra loro costituire consorzi o concludere convenzioni, nelle forme disciplinate dalla legislazione vigente, aventi ad oggetto la pianificazione complessiva e coordinata dei rispettivi territori. In tal caso resta ferma la procedura di approvazione in capo ai singoli comuni.

14-bis. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori materiali, a rettifiche e a interpretazioni autentiche degli atti di PGT non costituenti variante agli stessi. Gli atti di correzione, rettifica e interpretazione autentica degli atti di PGT sono depositati presso la segreteria comunale, pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione comunale e acquistano efficacia ai sensi del comma 11, lettera a).
(comma così sostituito dall’art. 26 della legge reg. n. 15 del 2017)

Art. 14. (Approvazione dei piani attuativi e loro varianti. Interventi sostitutivi)
1. I piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli atti di PGT, sono adottati dalla giunta comunale; nel caso si tratti di piani di iniziativa privata, l’adozione interviene entro novanta giorni dalla presentazione al comune del piano attuativo o della variante. Il predetto termine di novanta giorni può essere interrotto una sola volta qualora gli uffici comunali deputati all’istruttoria richiedano, con provvedimento espresso da assumere nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione del piano attuativo, le integrazioni documentali, ovvero le modifiche progettuali ritenute necessarie per l’adeguamento dello stesso alle prescrizioni normative vigenti; in questo caso, il termine di novanta giorni di cui al presente comma decorre nuovamente e per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa, ovvero delle modifiche progettuali richieste; della conclusione della fase istruttoria, indipendentemente dall’esito della medesima, è data comunicazione da parte dei competenti uffici comunali al soggetto proponente. La conclusione in senso negativo della fase istruttoria pone termine al procedimento di adozione dei piani attuativi e loro varianti.
(comma modificato dalla legge reg. n. 12 del 2006, poi dalla legge reg. n. 4 del 2012, poi dall’art. 13, comma 1, legge reg. n. 14 del 2016)

1-bis. All’interno del tessuto urbano consolidato, la modalità di attuazione delle previsioni stabilite a mezzo di piano attuativo conforme al PGT è il permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’articolo 28-bis del d.P.R. 380/2001, non applicabile nel caso di lotti liberi e fatta salva la facoltà del proponente di procedere con piano attuativo in luogo del permesso di costruire convenzionato. La convenzione relativa al permesso di costruire di cui al presente comma ha i medesimi contenuti della convenzione di cui all’articolo 46 ed è approvata dalla giunta comunale.
(comma introdotto dall’art. 13, comma 1, legge reg. n. 14 del 2016, poi modificato dall’art. 3, comma 1,lettera r), legge n. 18 del 2019)

2. La deliberazione di adozione è depositata per quindici giorni consecutivi nella segreteria comunale, unitamente a tutti gli elaborati; gli atti sono altresì pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione comunale; del deposito e della pubblicazione nel sito informatico dell’amministrazione comunale è data comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all’albo pretorio.
(comma così modificato dalla legge reg. n. 4 del 2012)

3. Durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati e, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito, può presentare osservazioni.

4. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, la giunta comunale approva il piano attuativo decidendo nel contempo sulle osservazioni presentate.
(comma modificato dalla legge reg. n. 12 del 2006, poi dalla legge reg. n. 4 del 2012, poi dall’art. 13, comma 1, legge reg. n. 14 del 2016)

4-bis. (comma abrogato dalla legge reg. n. 4 del 2012)

5. Qualora il piano attuativo introduca varianti agli atti di PGT, dopo l’adozione da parte del Consiglio comunale, si applica quanto previsto dall’articolo 13, commi da 4 a 12.
(comma così modificato dalla legge reg. n. 12 del 2006)

6. L’infruttuosa decorrenza del termine posto dal comma 1 per l’adozione del piano attuativo costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo.

7. Il potere d’intervento sostitutivo è esercitato dalla Regione, ovvero dalle province a far tempo dall’efficacia del rispettivo piano territoriale di coordinamento provinciale.

8. Al fine di attivare il procedimento di cui al comma 7, chi ha presentato il piano attuativo, verificata l’inerzia comunale, può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, intimare al comune di provvedere nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

9. Decorso infruttuosamente il termine previsto dal comma 8, chi ha presentato il piano attuativo può inoltrare al dirigente della competente struttura regionale o provinciale istanza per la nomina di un commissario ad acta; il dirigente provvede sulla richiesta nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell’istanza, invitando il comune ad assumere il provvedimento conclusivo del procedimento di adozione del piano attuativo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, che si intende quale avvio del procedimento sostitutivo ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

10. Il Presidente della Giunta regionale o provinciale o l’assessore competente, se delegato, scaduto inutilmente il termine di trenta giorni di cui al comma 9, nomina, nei successivi quindici giorni, un commissario ad acta, scelto tra i soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 31.

11. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina, il commissario ad acta assume, in via sostitutiva, gli atti e i provvedimenti necessari per la conclusione del procedimento di adozione del piano attuativo; gli oneri derivanti dall’attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente.

12. Non necessita di approvazione di preventiva variante la previsione, in fase di esecuzione, di modificazioni planivolumetriche, a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale.

CAPO III – PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Art. 15. (Contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale)
1. Con il piano territoriale di coordinamento provinciale, di seguito denominato PTCP, la provincia definisce, ai sensi e con gli effetti di cui all’articolo 2, comma 4, gli obiettivi generali relativi all’assetto e alla tutela del proprio territorio connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale; sono interessi di rango provinciale e sovracomunale quelli riguardanti l’intero territorio provinciale o comunque quello di più comuni. Il PTCP è atto di indirizzo della programmazione socio-economica della provincia ed ha efficacia paesaggistico–ambientale per i contenuti e nei termini di cui ai commi seguenti.

2. Il PTCP, per la parte di carattere programmatorio:
a) definisce, avvalendosi degli strumenti di cui all’articolo 3, il quadro conoscitivo del proprio territorio come risultante dalle trasformazioni avvenute;
b) indica gli obiettivi di sviluppo economico-sociale a scala provinciale, a tal fine raccordando le previsioni dei piani di settore la cui approvazione è demandata per legge alla provincia e approfondendo i contenuti della programmazione regionale, nonché, eventualmente, proponendo le modifiche o integrazioni della programmazione regionale ritenute necessarie;
c) indica elementi qualitativi a scala provinciale o sovracomunale, sia orientativi che prevalenti, secondo le qualificazioni della presente legge, per la pianificazione comunale e dispone i contenuti minimi sui temi di interesse sovracomunale che devono essere previsti nel documento di piano, nel piano delle regole e nel piano dei servizi;
d) definisce criteri per l’organizzazione, il dimensionamento, la realizzazione e l’inserimento ambientale e paesaggistico con le adeguate opere di rinverdimento e piantagione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità ed il relativo coordinamento tra tali criteri e le previsioni della pianificazione comunale;
(lettera così modificata dalla legge reg. n. 4 del 2008)
e) stabilisce, in coerenza con la programmazione regionale e con i criteri di cui alla lettera d), il programma generale delle maggiori infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità e le principali linee di comunicazione, di cui definisce la relativa localizzazione sul territorio, avente valore indicativo, fatti salvi i casi di prevalenza di cui all’articolo 18;
f) individua i corridoi tecnologici ove realizzare le infrastrutture di rete di interesse sovracomunale, definendone i criteri per l’inserimento ambientale e paesaggistico, in particolare delle opere di riqualificazione del sistema verde locale;
(lettera così modificata dalla legge reg. n. 4 del 2008)
g) prevede indicazioni puntuali per la realizzazione di insediamenti di portata sovracomunale, se definiti come tali dai PGT dei comuni;
h) indica modalità per favorire il coordinamento tra le pianificazioni dei comuni, prevedendo anche forme compensative o finanziarie, eventualmente finalizzate all’incentivazione dell’associazionismo tra i comuni;
h-bis) recepisce, in dipendenza dell’ambito territoriale omogeneo in cui è stato disaggregato il territorio provinciale o della città metropolitana, i criteri, indirizzi e linee tecniche introdotti dal PTR per contenere il consumo di suolo;
h-ter) stabilisce modalità di stima degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo, da assumersi in seno ai PGT, coerentemente coi criteri, indirizzi e linee tecniche introdotti dal PTR;
h-quater) indica i criteri di valutazione della compatibilità dei PGT comunali, avuto riguardo al rispetto della soglia comunale di consumo di suolo nel rispetto dei contenuti del PTR.
(lettere aggiunte dall’art. 3, comma 1, legge reg. n. 31 del 2014)

3. In ordine alla tutela ambientale, all’assetto idrogeologico e alla difesa del suolo, il PTCP definisce l’assetto idrogeologico del territorio secondo quanto disposto dall’articolo 56.

4. Il PTCP, acquisite le proposte dei comuni, definisce, in conformità ai criteri deliberati dalla Giunta regionale, gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, analizzando le caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni e dettando i criteri e le modalità per individuare a scala comunale le aree agricole, nonché specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela, in rapporto con strumenti di pianificazione e programmazione regionali, ove esistenti.
(comma così modificato dalla legge reg. n. 4 del 2008)

5. Tale individuazione ha efficacia prevalente ai sensi dell’articolo 18, nei limiti della facoltà dei comuni di apportarvi, in sede di redazione del piano delle regole, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale. In tal caso per l’approvazione di detto piano si applicano anche i commi 5 e 7 dell’articolo 13.

6. Per la parte inerente alla tutela paesaggistica, il PTCP dispone quanto previsto dall’articolo 77, individua le previsioni atte a raggiungere gli obiettivi del piano territoriale regionale e può inoltre individuare gli ambiti territoriali in cui risulti opportuna l’istituzione di parchi locali di interesse sovracomunale. Fino all’approvazione del PTR, i PTCP sono approvati o adeguati, per la parte inerente alla tutela paesaggistica, in coerenza con le previsioni del PTPR e nel rispetto dei criteri a tal fine deliberati dalla Giunta regionale.
(comma così modificato dalla legge reg. n. 4 del 2008)

7. Relativamente alle aree comprese nel territorio di aree regionali protette, per le quali la gestione e le funzioni di natura paesaggistico-ambientale spettano ai competenti enti preposti secondo le specifiche leggi e provvedimenti regionali, il PTCP recepisce gli strumenti di pianificazione approvati o adottati che costituiscono il sistema delle aree regionali protette, attenendosi, nei casi di piano di parco adottati, alle misure di salvaguardia previste in conformità alla legislazione in materia; coordina con i rispettivi enti gestori la definizione delle indicazioni territoriali di cui ai precedenti commi, qualora incidenti su aree comprese nel territorio delle aree regionali protette, fermi restando i casi di prevalenza del PTCP, di cui all’articolo 18.

7-bis. Il PTCP può individuare ambiti territoriali per i quali si rende necessaria la definizione di azioni di coordinamento per l’attuazione del PTCP anche finalizzate all’attuazione della perequazione territoriale intercomunale e alla copartecipazione dei proventi derivanti dai contributi di costruzione. Le azioni di coordinamento sono definite dalla provincia, d’intesa con i comuni interessati, ed approvate secondo le procedure stabilite dallo stesso PTCP, che devono in ogni caso prevedere forme di informazione pubblica e di comunicazione alla Regione in ordine all’intervenuta approvazione. L’efficacia delle previsioni oggetto delle azioni di coordinamento rimane definita dalle disposizioni dettate dalla presente legge in riferimento alle previsioni del PTCP.
(comma aggiunto dalla legge reg. n. 4 del 2008)

7-ter. Ciascuna provincia adegua il PTCP ai criteri, indirizzi e linee tecniche di riduzione del consumo di suolo entro dodici mesi dalla definizione degli stessi nel PTR, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera b-bis); nei medesimi tempi provvede la città metropolitana attraverso i propri strumenti di pianificazione territoriale.
(comma aggiunto dall’art. 3, comma 1, legge reg. n. 31 del 2014)

7-quater. Il PTCP della Provincia di Sondrio, in ragione della specialità del territorio, può assolvere ai compiti di pianificazione territoriale propri della pianificazione sottordinata, sulla base di appositi accordi con i comuni. Spetta inoltre al PTCP della Provincia di Sondrio il compito della definizione dei domini sciabili, l’estensione e perimetrazione di dettaglio degli ambiti di elevata naturalità e la definizione dei criteri di dettaglio per l’attuazione delle prevision idi sviluppo e di tutela rispettivamente ivi previsti, che devono essere recepiti dalla pianificazione sottordinata. Inoltre il PTCP della Provincia di Sondrio, sempre su intesa dei comuni, può farsi carico anche della definizione di meccanismi perequativi di natura compensativa e non, finalizzati alla migliore attuazione, anche su scala provinciale e superiore ai confini comunali, di esigenze di equilibrata politica territoriale di sviluppo sostenibile.
(comma aggiunto dall’art. 26 della legge reg. n. 15 del 2017)

Art. 16. (Conferenza dei comuni, delle comunità montane e degli enti gestori delle aree regionali protette)
1. In ciascuna provincia è istituita, a cura della provincia stessa, una conferenza dei comuni, delle comunità montane e degli enti gestori delle aree regionali protette i cui territori di competenza ricadono anche parzialmente nel territorio provinciale, avente funzioni consultive e propositive nell’ambito delle materie trasferite alle province attinenti al territorio e all’urbanistica. La conferenza provvede alla definizione delle modalità operative e gestionali inerenti alla redazione del piano dei servizi di livello sovracomunale, al conferimento in forma digitale degli elaborati di piano, all’ottimizzazione organizzativa per l’acquisizione ed alla gestione del sistema delle conoscenze e degli indicatori di monitoraggio.
(comma aggiunto dall’art. 26 della legge reg. n. 15 del 2017)

2. Alla conferenza partecipano i sindaci dei comuni e i presidenti delle comunità montane e degli enti gestori delle aree regionali protette o loro delegati; alle sedute della conferenza partecipano, senza diritto di voto, il presidente della provincia, il vicepresidente e l’assessore competente, se delegato.

3. La conferenza elegge tra i suoi componenti un presidente ed approva un regolamento per il suo funzionamento entro novanta giorni dal suo insediamento. Il regolamento deve prevedere che la conferenza sia convocata anche su proposta della provincia, nonché la possibilità di articolare la conferenza per ambiti territoriali delimitati in relazione a specifiche tematiche.

4. Al fine di procedere all’elezione del presidente della conferenza, il presidente della provincia convoca e presiede la prima seduta della conferenza stessa; sino all’approvazione del regolamento, le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli enti locali rappresentati.

Art. 17. (Approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale)
1. In fase di predisposizione del PTCP, la provincia assicura, anche in forme definite con proprio atto, la partecipazione attiva dei comuni, delle comunità montane, degli enti gestori dei parchi interessati ai sensi dell’articolo 16, comma 1, degli altri enti locali, ivi comprese le altre province interessate, delle autonomie funzionali, delle parti sociali, degli ordini professionali, delle associazioni ambientaliste o portatrici di interessi diffusi, anche mediante forme diverse di partecipazione e persegue la coerenza degli obiettivi di piano con le esigenze e le proposte manifestate da tali enti ed acquisite in via preventiva; a tal fine la provincia svolge consultazioni con detti enti, secondo modalità dalla stessa determinate, che devono in ogni caso prevedere, a favore degli enti consultati, un termine congruo per inoltrare le proprie proposte.

2. Nella medesima fase di predisposizione, la provincia può chiedere alla Regione apposita consultazione diretta ad approfondire le risultanze di suo interesse della programmazione e pianificazione regionale, anche in relazione agli indirizzi di cui all’articolo 1, comma 3.

3. Il PTCP è adottato dal Consiglio provinciale, previo parere obbligatorio della conferenza di cui all’articolo 16, dal quale la provincia può discostarsi in base a puntuale motivazione; detto parere deve essere espresso entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali s’intende reso in senso favorevole.

4. Il PTCP adottato é pubblicato, per un periodo di trenta giorni, tramite deposito presso la segreteria della provincia; il provvedimento di adozione è pubblicato, per un periodo di trenta giorni, presso l’albo dei comuni e degli altri enti locali interessati, con indicazione della sede presso la quale chiunque può prendere visione dei relativi elaborati. Il piano adottato è pubblicato dai comuni tramite affissione all’albo, entro cinque giorni dalla ricezione da parte della provincia, del provvedimento di adozione; dell’avvenuta pubblicazione e dei termini iniziali e finali della medesima è data notizia alla provincia.

5. Il provvedimento di adozione del PTCP è altresì pubblicato, con le indicazioni di cui al comma 4, sul Bollettino ufficiale della Regione, a cura della provincia, che vi provvede entro il termine massimo di quindici giorni dalla ricezione dell’ultima comunicazione dei comuni attestante l’inizio della pubblicazione presso gli albi comunali sull’intero territorio provinciale.

6. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, chiunque vi abbia interesse può presentare alla provincia le proprie osservazioni sul piano.

7. Successivamente alla sua adozione e in ogni caso contestualmente alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, il PTCP adottato è trasmesso dalla provincia alla Giunta regionale, che, entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti, ne verifica, garantendo comunque il confronto con la provincia interessata, la conformità alla presente legge, il rispetto della soglia regionale di riduzione del consumo di suolo e la compatibilità con gli atti di programmazione e pianificazione regionale. In tale fase la Regione verifica le proposte di aggiornamento o modifica della propria programmazione presentate dalla provincia e determina in merito con deliberazione di Giunta regionale. In caso di assenso alla modifica, la provincia sospende l’esame del piano sino alla definitiva approvazione, nelle forme previste dalla vigente legislazione, della modifica o aggiornamento dell’atto di pianificazione o programmazione regionale oppure richiede la conclusione della fase di valutazione; in tal caso le parti del PTCP la cui efficacia è subordinata all’accettazione da parte della Regione della modifica della propria programmazione o pianificazione acquistano efficacia con l’approvazione definitiva della modifica stessa da parte della Regione. Decorso il termine di centoventi giorni, la fase di valutazione del piano della provincia da parte della Regione si intende conclusa favorevolmente, fatte salve le parti relative alle proposte di modifica alla pianificazione e programmazione regionale aventi carattere prevalente ai sensi dell’articolo 20, comma 5.
(comma così modificato dall’art. 3, comma 1, legge reg. n. 31 del 2014)

8. La Giunta provinciale esamina le osservazioni pervenute e formula proposte di controdeduzioni alle osservazioni, nonché di modifiche conseguenti a richieste regionali.

9. Il Consiglio provinciale, entro centoventi giorni dal loro ricevimento, esamina le proposte di controdeduzioni e di modifiche di cui al comma 8, decide in merito ed approva il PTCP.
(comma così modificato dalla legge reg. n. 4 del 2008)

10. Il PTCP acquista efficacia con la pubblicazione dell’avviso di sua approvazione definitiva sul Bollettino ufficiale della Regione, da effettuarsi a cura della provincia. Ai fini della realizzazione del SIT di cui all’articolo 3, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione è subordinata all’invio alla Regione degli atti del PTCP in forma digitale. Il piano, definitivamente approvato, è depositato presso la segreteria provinciale.
(comma così modificato dalla legge reg. n. 4 del 2008)

11. Il PTCP o il PTM disciplina modalità semplificate per l’approvazione di modifiche concernenti la correzione di errori materiali e l’aggiornamento cartografico, nonché lo sviluppo e la conseguente definizione localizzativa di interventi da esso previsti e gli aspetti di ambito locale che non incidano sulle strategie generali del piano; le modifiche per consentire l’attuazione di interventi di rigenerazione urbana e recupero del patrimonio edilizio esistente, localizzati all’interno del tessuto urbano consolidato (TUC) o anche all’interno degli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione di cui all’articolo 8, comma 2, lettera e-quinquies), rientrano sempre in tali modalità semplificate, purché non incidano sulle strategie generali del piano. Per le modifiche di cui al presente comma non sono richiesti né il parere della conferenza di cui all’articolo 16 né la valutazione da parte della Regione.
(comma sostituito dall’art. 3, comma 1,lettera s), legge n. 18 del 2019)

12. L’approvazione, con la partecipazione e l’assenso della provincia interessata, di strumenti di programmazione negoziata previsti dalla vigente legislazione o la conclusione di intese ai sensi dell’articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), comportano automatica variante al PTCP.

13. La provincia assicura ampia informazione e diffusione delle varianti introdotte ai sensi del comma 12.

14. Le varianti al PTCP, diverse da quelle di cui ai commi 11 e 12, sono approvate con la medesima procedura prevista per la sua approvazione, limitando l’informazione e la consultazione degli enti locali unicamente a quelli territorialmente interessati.

Art. 18. (Effetti del piano territoriale di coordinamento provinciale)
1. Le valutazioni di compatibilità rispetto al PTCP, sia per gli atti della stessa provincia sia per quelli degli enti locali o di altri enti, concernono l’accertamento dell’idoneità dell’atto, oggetto della valutazione, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti.
2. Hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT le seguenti previsioni del PTCP:
a) le previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici in attuazione dell’art. 77;
b) l’indicazione della localizzazione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità, qualora detta localizzazione sia sufficientemente puntuale, alla scala della pianificazione provinciale, in rapporto a previsioni della pianificazione o programmazione regionale, programmazioni di altri enti competenti, stato d’avanzamento delle relative procedure di approvazione, previa definizione di atti d’intesa, conferenze di servizi, programmazioni negoziate. Il piano individua espressamente le previsioni localizzative aventi tale efficacia. In caso di attribuzione di efficacia localizzativa, la previsione del piano, oltre che prescrittiva nei confronti della pianificazione comunale, costituisce disciplina del territorio immediatamente vigente, ad ogni conseguente effetto quale vincolo conformativo della proprietà. Detta efficacia, e il connesso vincolo, decade qualora, entro cinque anni dalla definitiva approvazione del piano, non sia approvato il progetto preliminare dell’opera o della struttura di cui trattasi. In tal caso, la previsione localizzativa conserva efficacia di orientamento e di indirizzo fino al successivo aggiornamento del piano;
c) la individuazione degli ambiti di cui all’articolo 15, comma 4, fino alla approvazione del PGT;
d) l’indicazione, per le aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico, delle opere prioritarie di sistemazione e consolidamento, nei soli casi in cui la normativa e la programmazione di settore attribuiscano alla provincia la competenza in materia con efficacia prevalente.
3. Le previsioni del PTCP concernenti la realizzazione, il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità, prevalgono sulle disposizioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), non costituenti parchi naturali o aree naturali protette secondo la vigente legislazione, nei seguenti casi:
a) qualora costituiscano diretta attuazione di interventi previsti come prioritari nel piano territoriale regionale, a norma dell’articolo 20, comma 4;
b) qualora il carattere prioritario di tali interventi sia stato riconosciuto, a seguito di proposta della provincia, dalla Regione in sede di aggiornamento del piano territoriale regionale: in tal caso la previsione del PTCP acquista efficacia prevalente sul piano territoriale di coordinamento del parco regionale a seguito dell’approvazione dell’aggiornamento del piano territoriale regionale che reca il riconoscimento di priorità;
c) qualora sussista intesa o altra forma di accordo con l’ente gestore del parco regionale interessato e con la Regione, anche in relazione alle misure di mitigazione e compensazione ambientale da realizzarsi contemporaneamente alla realizzazione della suddetta infrastruttura.

CAPO IV . PIANO TERRITORIALE REGIONALE

Art. 19. (Oggetto e contenuti del piano territoriale regionale)
1. Il piano territoriale regionale, di seguito denominato PTR, costituisce atto fondamentale di indirizzo, agli effetti territoriali, della programmazione di settore della Regione, nonché di orientamento della programmazione e pianificazione territoriale dei comuni e delle province. La Regione con il PTR, sulla base dei contenuti del programma regionale di sviluppo e della propria programmazione generale e di settore, indica gli elementi essenziali del proprio assetto territoriale e definisce altresì, in coerenza con quest’ultimo, i criteri e gli indirizzi per la redazione degli atti di programmazione territoriale di province e comuni. Il PTR ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della vigente legislazione e a tal fine ha i contenuti e l’efficacia di cui agli articoli 76 e 77.
2. In particolare, il PTR:
a) indica:
1) gli obiettivi principali di sviluppo socio – economico del territorio regionale, come espressi dal programma regionale di sviluppo e dal complesso della programmazione regionale di settore;
2) il quadro delle iniziative inerenti alla realizzazione delle infrastrutture e delle opere pubbliche di interesse regionale e nazionale con particolare attenzione al loro inserimento nel paesaggio e nel territorio rurale e forestale;
(numero così modificato dalla legge reg. n. 4 del 2008)
3) i criteri operativi per la salvaguardia dell’ambiente, in relazione alle previsioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali, della disciplina delle aree regionali protette e degli atti di regolamentazione e programmazione regionale e nazionale in materia di salvaguardia delle risorse idriche, geologiche, idrogeologiche, agro-forestali, ecologiche, della riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico, dello smaltimento dei rifiuti;
4) il quadro delle conoscenze delle caratteristiche fisiche del territorio, secondo quanto disposto dall’articolo 55, comma 1, lettera a);
b) definisce, in base agli elementi di cui alla lettera a):
1) le linee orientative dell’assetto del territorio regionale, anche con riferimento all’individuazione dei principali poli di sviluppo regionale e delle zone di preservazione e salvaguardia ambientale;
2) gli indirizzi generali per il riassetto del territorio ai fini della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici, secondo quanto disposto dall’articolo 55, comma 4, lettera b);
(numero così modificato dalla legge reg. n. 3 del 2011)
3) gli indirizzi per la programmazione territoriale di comuni e province, al fine di garantirne, nel rispetto e nella valorizzazione delle autonomie locali, la complessiva coerenza al quadro programmatico regionale; a tal fine, e in particolare, definisce gli elementi costituenti limiti essenziali di salvaguardia della sostenibilità ambientale dello sviluppo socio – economico del territorio regionale;
4) gli obiettivi prioritari di interesse regionale di cui all’articolo 20, comma 4;
b-bis) identifica gli ambiti territoriali omogenei in cui disaggregare le province e la città metropolitana, rispetto ai quali individuare:
(lettera introdotta dall’art. 3, comma 1, legge reg. n. 31 del 2014)
1) il dato quantitativo di consumo di suolo in corso, in base alle previsioni dei PGT vigenti a livello dell’intero territorio regionale;
2) i criteri, indirizzi e linee tecniche per contenere il consumo di suolo programmato a livello regionale, tenendo conto, in particolare, delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell’esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell’estensione del suolo già edificato, dell’effettiva sussistenza di fabbisogno abitativo legato ad incrementi demografici reali e dell’assenza di alternative alla riqualificazione e rigenerazione dell’urbanizzato, nonché di fabbisogno produttivo motivato anche sulla base di analisi desunte da indicatori statistici di livello locale e sovralocale che giustifichino eventuale consumo di suolo;
3) i criteri, indirizzi e linee tecniche per la determinazione degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT relativamente ai diversi sistemi funzionali e agli ambiti territoriali omogenei;
4) un sistema di monitoraggio applicabile ai PGT, per dare priorità e ordine all’attuazione degli interventi previsti, compresi quelli infrastrutturali;
5) i criteri, indirizzi e linee tecniche per unificare la redazione della Carta del consumo di suolo del PGT, vincolante per le successive previsioni trasformative;
c) individua idonei strumenti per garantire il perseguimento degli obiettivi regionali e in particolare:
1) forme di compensazione economico–finanziaria a favore degli enti locali ricadenti in ambiti oggetto di limitazione delle possibilità di sviluppo nonché modalità di compensazione ambientale ed energetica per interventi che determinano impatti rilevanti sul territorio anche in comuni non direttamente interessati agli interventi stessi; a tal fine la Regione si avvale di fondi propri o indica le modalità per suddividere solidalmente tra gli enti locali, in rapporto alle differenti potenzialità di sviluppo e ai vincoli di sostenibilità derivanti a ciascuno dai contenuti della programmazione regionale, i vantaggi e gli oneri conseguenti;
(numero così modificato dalla legge reg. n. 4 del 2008)
2) modalità di aggiornamento ed adeguamento efficaci e flessibili dei contenuti del piano territoriale regionale, in considerazione dell’evoluzione del programma regionale di sviluppo, della programmazione socio – economica e settoriale regionale, nazionale e comunitaria, nonché in relazione agli atti di programmazione approvati e alle iniziative attivate;
3) modalità di espletamento contestuale e coordinato delle procedure previste per l’attuazione degli obiettivi e degli indirizzi contenuti nel piano;
3-bis) sistemi di monitoraggio delle aree industriali dismesse presenti sul territorio provinciale, nelle quali può trovare localizzazione quota parte della capacità insediativa ammessa.
(numero aggiunto dall’art. 3, comma 1, legge reg. n. 31 del 2014)

Art. 20. (Effetti del piano territoriale regionale. Piano territoriale regionale d’area)
1. Il PTR costituisce quadro di riferimento per la valutazione di compatibilità degli atti di governo del territorio di comuni, province, comunità montane, enti gestori di parchi regionali, nonché di ogni altro ente dotato di competenze in materia. Contiene prescrizioni di carattere orientativo per la programmazione regionale di settore e ne definisce gli indirizzi tenendo conto dei limiti derivanti dagli atti di programmazione dell’ordinamento statale e di quello comunitario.

2. Le valutazioni di compatibilità rispetto al PTR, sia per gli atti della stessa Regione che per quelli degli enti locali o di altri enti, concernono l’accertamento dell’idoneità dell’atto, oggetto della valutazione o verifica, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti.

3. Nella continuità degli obiettivi principali, il piano è suscettibile di modifiche, integrazioni, adeguamenti, anche conseguenti ad osservazioni, proposte ed istanze provenienti dagli enti locali e dagli altri enti interessati, con le modalità previste dall’articolo 21.

4. Le previsioni del PTR concernenti gli obiettivi regionali di riduzione del consumo del suolo, la realizzazione di prioritarie infrastrutture e di interventi di potenziamento ed adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità, nonché inerenti all’individuazione dei principali poli di sviluppo regionale e delle zone di preservazione e salvaguardia ambientale, espressamente qualificate quali obiettivi prioritari di interesse regionale o sovraregionale, prevalgono sulle disposizioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali di cui alla l.r. 86/1983, non costituenti parchi naturali o aree naturali protette secondo la vigente legislazione. In caso di difformità tra il PTR e la pianificazione di aree naturali protette, all’atto della presentazione del piano per l’approvazione il Consiglio regionale assume le determinazioni necessarie ad assicurare la coerenza tra detti strumenti, prevedendo le eventuali mitigazioni e compensazioni ambientali in accordo con l’ente gestore del parco.
(comma così modificato dall’art. 3, comma 1, legge reg. n. 31 del 2014)

5. Le previsioni di cui al comma 4 hanno, qualora ciò sia previsto dal piano, immediata prevalenza su ogni altra difforme previsione contenuta nel PTCP ovvero nel PGT. In tal caso la previsione del piano costituisce disciplina del territorio immediatamente vigente, ad ogni conseguente effetto, quale vincolo conformativo della proprietà. Detta efficacia, e il connesso vincolo, decade qualora, entro cinque anni dalla definitiva approvazione del piano, non sia approvato il progetto preliminare dell’opera o della struttura di cui trattasi, conservando la previsione efficacia di orientamento e di indirizzo fino al successivo aggiornamento del piano.

6. Qualora aree di significativa ampiezza territoriale siano interessate da opere, interventi o destinazioni funzionali aventi rilevanza regionale o sovraregionale, il PTR può, anche su richiesta delle province interessate, prevedere l’approvazione di un piano territoriale regionale d’area, che disciplini il governo di tali aree. Tale piano approfondisce, a scala di maggior dettaglio, gli obiettivi socio – economici ed infrastrutturali da perseguirsi, detta i criteri necessari al reperimento e alla ripartizione delle risorse finanziarie e dispone indicazioni puntuali e coordinate riguardanti il governo del territorio, anche con riferimento alle previsioni insediative, alle forme di compensazione e/o ripristino ambientale, ed alla disciplina degli interventi sul territorio stesso. Le disposizioni e i contenuti del piano territoriale regionale d’area hanno efficacia diretta e cogente nei confronti dei comuni e delle province o della Città metropolitana di Milano compresi nel relativo ambito, qualora previsto nello stesso piano territoriale regionale d’area. Per i PGT dei comuni di cui al precedente periodo la verifica di compatibilità rispetto ai contenuti del PTRA è effettuata dalla provincia o dalla Città metropolitana di Milano nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 13, comma 5.
(comma così modificato dall’art. 26 della legge reg. n. 15 del 2017)

7. Il piano territoriale regionale d’area è approvato con le procedure di cui all’articolo 21, comma 6. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, può deferire in tutto o in parte l’elaborazione del piano alla provincia o alle province territorialmente interessate, o comunque avvalersi della collaborazione di tali enti. In tal caso il piano territoriale regionale d’area, per le aree ivi comprese, ha natura ed effetti di PTCP, sostituendosi a quest’ultimo e da esso venendo obbligatoriamente recepito, previo parere favorevole del Consiglio provinciale interessato. La deliberazione della Giunta regionale di adozione del piano d’area specifica i casi in cui il piano sia dotato di tale particolare efficacia.

7-bis. Fino all’approvazione del PTR previsto dall’articolo 19, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, può dar corso all’approvazione di piani territoriali regionali d’area, secondo le procedure di cui all’articolo 21, comma 6. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 6, secondo e terzo periodo, e 7 del presente articolo, nonché le procedure di valutazione ambientale di cui all’articolo 4.
(comma introdotto dalla legge reg. n. 12 del 2006)

Art. 21. (Approvazione del piano territoriale regionale. Approvazione dei piani territoriali regionali d’area)
1. La Giunta regionale, almeno sessanta giorni prima dell’assunzione della determinazione di procedere all’elaborazione del PTR o sua variante, pubblica avviso sul Bollettino ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani a diffusione regionale. Separato avviso viene trasmesso alle province e alla Conferenza regionale delle autonomie, di cui all’articolo 1, comma 16, della legge regionale 5 gennaio 2000, n 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”). Nei sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso sul Bollettino ufficiale della Regione, tutti i soggetti interessati possono formulare proposte utili alla predisposizione del PTR o sua variante, secondo le modalità stabilite nell’avviso stesso. La Giunta regionale esamina le proposte ricevute e valuta gli elementi utili dei quali intende tenere conto nella elaborazione del PTR o sue varianti, individuando altresì le modalità con le quali consultare tutti i soggetti interessati al piano in quanto portatori di interessi diffusi nonché le altre forme di partecipazione di soggetti pubblici e privati, anche attraverso la costituzione di un forum per le consultazioni attivo per tutta la durata della costruzione del piano. La Giunta regionale predispone il piano e lo sottopone al Consiglio regionale per la sua adozione.

2. Il PTR o sua variante, una volta adottato, è soggetto a pubblicazione- pubblicizzazione con le stesse forme e modalità di cui al comma 1. Tutti i soggetti interessati, singolarmente o riuniti in associazioni, consorzi, organismi rappresentativi qualificati, possono presentare, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso sul Bollettino ufficiale della Regione, osservazioni in ordine al PTR adottato o sua variante.

3. La Giunta regionale esamina le osservazioni pervenute e formula proposte di controdeduzione al Consiglio regionale.

4. Il Consiglio regionale, entro novanta giorni dal ricevimento delle proposte di cui al comma 3, decide in merito alle stesse e approva il PTR o sua variante.

5. Il piano acquista efficacia con la pubblicazione dell’avviso di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

6. L’istruttoria del piano d’area avviene sentiti i comuni, le province e gli enti gestori delle aree protette interessate, riuniti in apposita conferenza; il piano territoriale regionale d’area, attuativo del PTR, è approvato dalla Regione. A tal fine:
a) la Giunta regionale pubblica avviso di avvio del procedimento sul Bollettino ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani a diffusione regionale, individuando altresì forme integrative di pubblicizzazione, in relazione alle caratteristiche specifiche del territorio interessato e delle opere ed interventi di interesse regionale da programmarsi;
b) una volta adottato, il piano è depositato per un periodo di trenta giorni presso la segreteria della Giunta regionale per la presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni;
c) la Giunta regionale esamina le osservazioni, si pronuncia nel merito e trasmette al Consiglio Regionale il provvedimento per la definitiva approvazione;
d) il piano acquista efficacia con la pubblicazione dell’avviso della sua approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 22. (Aggiornamento del piano territoriale regionale)
1. Il PTR ed i PTRA sono aggiornati annualmente mediante il programma regionale di sviluppo, ovvero mediante il documento di economia e finanza regionale, approvati ai sensi degli articoli 6 e 9-bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione). L’aggiornamento può comportare l’introduzione di modifiche ed integrazioni, a seguito di studi e progetti, di sviluppo di procedure, del coordinamento con altri atti della programmazione regionale, nonché di quelle di altre regioni, dello Stato, dell’Unione Europea.
(comma modificato dalla legge reg. n. 3 del 2011, poi così modificato dall’art. 26 della legge reg. n. 15 del 2017)

1-bis. Nel caso di modifiche a previsioni, già costituenti obiettivo prioritario ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera b), punto 4), concernenti la realizzazione di prioritarie infrastrutture e di interventi di potenziamento ed adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità, nonché di infrastrutture per la difesa del suolo, derivanti dall’avanzamento progettuale, la Giunta regionale, con proprio atto, provvede all’adeguamento degli elaborati del PTR. Dell’avvenuto adeguamento è data immediata comunicazione alla provincia, alla Città metropolitana di Milano e ai comuni interessati, ai fini del recepimento nei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale. La procedura di adeguamento di cui al presente comma non è utilizzabile qualora risultino interessati enti territoriali diversi da quelli già individuati negli strumenti operativi del PTR.
(comma introdotto dall’art. 13, comma 1, legge reg. n. 14 del 2016)

1-ter. Il PTRA è aggiornato con modalità semplificate, ferma restando la pubblicazione dell’aggiornamento ai sensi dell’articolo 21, comma 6, lettera d), nei casi di modifiche concernenti:
(comma introdotto dall’art. 13, comma 1, legge reg. n. 14 del 2016)

a) la correzione di errori materiali, anche con aggiornamento cartografico, che non comportino alterazione degli obiettivi e delle azioni del piano; per tali modifiche l’aggiornamento del PTRA è approvato con deliberazione della Giunta regionale;
b) l’aggiornamento cartografico derivante da avanzamenti o varianti progettuali di infrastrutture recepite dal PTRA che hanno influenza sulla pianificazione; la richiesta motivata di attivazione della procedura di aggiornamento del PTRA è presentata dall’ente competente alla realizzazione dell’infrastruttura; la Giunta regionale approva con deliberazione l’aggiornamento del PTRA, previa verifica di compatibilità rispetto agli obiettivi del piano.

2. La Giunta regionale è autorizzata, per le finalità previste dal presente articolo, nonché dagli articoli 19 e 20, a conferire incarichi professionali, anche al fine di effettuare ricerche, acquisire e realizzare dotazioni strumentali e pubblicazioni.

CAPO V – SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI

Art. 23. (Supporto agli enti locali)
1. La Giunta regionale assicura agli enti locali, che intendono avvalersene, idonea collaborazione tecnica e a tal fine individua la struttura operativa preposta e le modalità di svolgimento del servizio in modo da garantire agli enti locali un riferimento unico.

2. La Giunta regionale promuove, inoltre, corsi di formazione al fine di assicurare le necessarie professionalità per la predisposizione degli atti di programmazione e pianificazione di cui alla presente legge.

3. La Giunta regionale, di concerto con le province e i comuni, promuove iniziative per la divulgazione dei contenuti, delle procedure e degli strumenti previsti dalla legge.

Art. 23-bis. (Cooperazione per lo sviluppo degli ambiti di rigenerazione urbana)
(articolo introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera t), legge reg. n. 18 del 2019)
1. La Regione, gli enti di cui all’allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2007) e i comuni possono concludere appositi accordi, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), per lo sviluppo degli ambiti di rigenerazione urbana, in relazione alle aree di cui sono titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali, con società partecipate dalla Regione operanti nel settore e con specifica esperienza nell’ambito di progetti di rigenerazione urbana, con possibilità, per le stesse società, di operare anche mediante gli strumenti di partenariato pubblico-privato, ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di affidamenti. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri per la scelta, da parte degli enti di cui al precedente periodo, delle aree e tipologie di intervento funzionali allo sviluppo degli ambiti di rigenerazione urbana ai fini dell’eventuale conclusione di accordi con società partecipate dalla Regione ai sensi del presente comma, nel rispetto della normativa di riferimento in materia di affidamenti, in caso di finanziamenti regionali a favore delle stesse società, finalizzati a incentivare lo sviluppo dei progetti di rigenerazione urbana oggetto di accordo ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016. E’ fatta salva l’applicazione di quanto previsto, in tema di aiuti di Stato, all’articolo 12, comma 4, della legge regionale recante ‘Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Art. 24. (Erogazione di contributi)
1. La Regione, al fine di favorire la predisposizione, da parte dei piccoli comuni individuati ai sensi dell’art. 2 della l.r. 11/2004, degli strumenti di programmazione e pianificazione di cui alla presente legge, eroga contributi per la redazione della necessaria documentazione conoscitiva, che deve integrarsi nel SIT di cui all’articolo 3, nonché per la redazione da parte delle province dei rispettivi piani territoriali e relativi aggiornamenti.

1-bis. La Regione eroga altresì contributi in conto capitale ai comuni, nonché alle forme associative tra comuni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), per la redazione dei piani di governo del territorio di cui alla presente legge e per la dotazione dei relativi supporti tecnologici.
(comma così modificato dall’art. 3, comma 4, legge reg. n. 5 del 2007)

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina annualmente i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 1-bis.
(comma così modificato dall’art. 3, comma 4, legge reg. n. 5 del 2007)

CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL TITOLO II

Art. 25. (Norma transitoria)
1. Gli strumenti urbanistici comunali vigenti conservano efficacia fino all’approvazione del PGT e comunque non oltre la data del 30 giugno 2014, salvo quanto disposto dall’articolo 26, comma 3-quater. Fino all’adeguamento dei PRG vigenti, a norma dell’articolo 26, e comunque non oltre il predetto termine, i comuni ad eccezione di quelli di cui al comma 2, possono procedere unicamente all’approvazione di atti di programmazione negoziata, di progetti in variante ai sensi dell’articolo 5 del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), previo parere vincolante della Regione qualora non sia vigente il P.T.C.P. e con l’applicazione dell’articolo 97 della presente legge, nonché di varianti nei casi di cui all’articolo 2, comma 2, della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 (Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio) e di piani attuativi in variante, con la procedura di cui all’articolo 3 della predetta legge regionale 23/1997. Ai soli fini dell’approvazione delle varianti urbanistiche di adeguamento agli studi per l’aggiornamento del quadro del dissesto di cui all’elaborato 2 del piano stralcio per l’assetto idrogeologico, predisposti secondo i criteri di cui all’articolo 57, comma 1, e agli studi per la definizione del reticolo idrico, previa valutazione tecnica da parte della competenti strutture regionali in base alle rispettive discipline di settore, la fattispecie di cui all’articolo 2, comma 2, lettera i), della legge regionale 23/1997 trova applicazione senza l’eccezione prevista dalla stessa lettera i). Ai soli fini dell’approvazione delle varianti urbanistiche finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche non di competenza comunale, la fattispecie di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 23/1997, trova applicazione anche in assenza di originaria previsione localizzativa e senza necessità di previa progettazione esecutiva. Fino all’adeguamento, il piano dei servizi di cui all’articolo 9 può essere approvato, nel rispetto dei contenuti e delle procedure di cui alla presente legge, in attuazione del piano regolatore generale vigente nel comune.
(comma così modificato dalla legge reg. n. 12 del 2006, poi dall’art. 1, legge reg. n. 5 del 2009, poi dall’art. 21 della legge reg. n. 7 del 2010, poi dall’art. 12 della legge reg. n. 3 del 2011)

1-bis. Fino all’adeguamento di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, i comuni possono procedere, altresì, all’approvazione di varianti finalizzate al perfezionamento di strumenti urbanistici già approvati dalla Regione ovvero dagli stessi Comuni, acquisita la verifica di compatibilità da parte della provincia, con esplicito rinvio a successiva disciplina integrativa. Le varianti sono adottate dal consiglio comunale e approvate secondo le disposizioni di cui all’articolo 13, commi 4, 5, 5-bis, 7, 9, 10, 11 e 12.
(comma introdotto dalla legge reg. n. 12 del 2006)

1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1, primo periodo, i PRG vigenti dei comuni danneggiati dal sisma del 20 maggio 2012 inclusi nell’elenco allegato al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 1° giugno 2012, nonché di quelli dichiarati in dissesto finanziario con deliberazione del consiglio comunale approvata entro il 31 dicembre 2012 conservano efficacia fino al 31 dicembre 2013, salvo quanto disposto dall’articolo 26, comma 3-quater. In caso di mancata adozione del PGT entro il 31 dicembre 2013, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies.
(comma introdotto dall’art. 4 della legge reg. n. 21 del 2012)

1-quater. Nei comuni che entro il 31 dicembre 2012 non hanno approvato il PGT, dal 1° gennaio 2013 e fino all’approvazione del PGT, fermo restando quanto disposto dall’articolo 13, comma 12 e dall’articolo 26, comma 3-quater, sono ammessi unicamente i seguenti interventi:
(comma introdotto dall’art. 4 della legge reg. n. 21 del 2012)

a) nelle zone omogenee A, B, C e D individuate dal previgente PRG, interventi sugli edifici esistenti nelle sole tipologie di cui all’articolo 27, comma 1, lett. a), b) e c);
b) nelle zone omogenee E e F individuate dal previgente PRG, gli interventi che erano consentiti dal medesimo PRG o da altro strumento urbanistico comunque denominato;
c) gli interventi in esecuzione di piani attuativi approvati entro la data di entrata in vigore della legge recante (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2013), la cui convenzione, stipulata entro la medesima data, è in corso di validità.

1-quinquies. Nei comuni di cui al comma 1-quater, dal 1° gennaio 2013 e fino all’approvazione del PGT, non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia); sono fatte salve le istanze di permesso di costruire e le denunce di inizio attività presentate entro il 31 dicembre 2012.
(comma introdotto dall’art. 4 della legge reg. n. 21 del 2012)

2. I comuni, il cui strumento urbanistico generale sia stato approvato anteriormente all’entrata in vigore della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 (Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico), sino all’approvazione del PGT non possono dar corso all’approvazione di varianti di qualsiasi tipo, del piano dei servizi, nonché di piani attuativi in variante e di atti di programmazione negoziata di iniziativa comunale, con esclusione delle varianti dirette alla localizzazione di opere pubbliche da assumersi con la procedura di cui all’art. 3 della l.r. 23/1997.

3. Ai piani territoriali di coordinamento provinciali, ai piani urbanistici generali e loro varianti, nonché ai piani attuativi già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi, sino alla relativa approvazione, le disposizioni vigenti all’atto della loro adozione, fermo restando quanto disposto dall’articolo 36, comma 4.
(comma così modificato dalla legge reg. n. 12 del 2006)

4. Fino all’adeguamento di cui all’articolo 26, i piani territoriali di coordinamento provinciali conservano efficacia, ma hanno carattere prescrittivo solo per i casi di prevalenza di cui all’articolo 18 della presente legge.

5. Sono fatti salvi e possono essere rilasciati i titoli abilitativi all’edificazione in esecuzione di piani attuativi o di atti di programmazione negoziata cui si riferiscono. I soggetti interessati possono procedere mediante denuncia di inizio attività all’esecuzione di piani attuativi o di atti di programmazione.

6. Gli atti di approvazione di varianti agli strumenti urbanistici comunali vigenti, assunti in violazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, possono essere annullati in applicazione dell’articolo 39 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) (Testo A) e della deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2000, n. 6/49509 (Approvazione delle linee generali di assetto del territorio lombardo ai sensi dell’art. 3, comma 39, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1).
(comma così sostituito dalla legge reg. n. 4 del 2008)

7. In assenza del documento di piano di cui all’articolo 8, la presentazione dei programmi integrati di intervento previsti dall’articolo 87 è subordinata all’approvazione da parte del consiglio comunale, con apposita deliberazione, di un documento di inquadramento redatto allo scopo di definire gli obiettivi generali e gli indirizzi dell’azione amministrativa comunale nell’ambito della programmazione integrata di intervento. Fino all’approvazione del PGT, i comuni non possono dar corso all’approvazione di programmi integrati di intervento in variante, non aventi rilevanza regionale, fatta eccezione per i casi di P.I.I. che prevedano la realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico di carattere strategico ed essenziali per la riqualificazione dell’ambito territoriale. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, i criteri e le modalità per l’applicazione della disposizione di cui al precedente periodo entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della stessa; decorso infruttuosamente tale termine, si applicano le previsioni del documento d’inquadramento di cui al presente comma.
(comma così modificato dall’art. 1, legge reg. n. 12 del 2006, poi dall’art. 1, legge reg. n. 5 del 2009)

8. Fino all’approvazione del piano dei servizi la misura degli oneri di urbanizzazione è determinata con applicazione della normativa previgente.

8-bis. Fino all’adeguamento di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, i piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, sono approvati con la procedura di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 23 del 1997, fatta eccezione per i comuni interessati dalle opere essenziali previste dal dossier di candidatura EXPO 2015, nei quali i piani sono adottati e approvati dalla giunta comunale, con applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14.
(comma così sostituito dall’art. 1, legge reg. n. 5 del 2009)

8-ter. Fino all’adeguamento di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, i piani di zona redatti ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare) e gli interventi finanziati in attuazione del Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica di cui all’articolo 3, comma 52, lettera a), della legge regionale 1/2000 e relativi programmi annuali, qualora comportino variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, sono adottati dal consiglio comunale e approvati secondo le disposizioni di cui all’articolo 13, commi 4, 5, 5-bis, 7, 9, 10, 11 e 12.
(comma introdotto dalla legge reg. n. 12 del 2006)

8-quater. Gli strumenti urbanistici comunali e loro varianti approvati ai sensi dei commi 1 e 3 acquistano efficacia a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso di approvazione definitiva.
(comma introdotto dalla legge reg. n. 12 del 2006)

8-quinquies. Fino all’adeguamento di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori materiali e a rettifiche dei PRG vigenti, non costituenti variante agli stessi. Gli atti di correzione e rettifica sono depositati presso la segreteria comunale, inviati per conoscenza alla provincia e alla Giunta regionale ed acquistano efficacia a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso di approvazione e di deposito, da effettuarsi a cura del Comune.
(comma introdotto dalla legge reg. n. 12 del 2006)

8-sexies. Nei comuni definiti a fabbisogno acuto, critico ed elevato dal Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica, sino all’approvazione del PGT, possono essere autorizzati, in deroga alle previsioni del vigente piano regolatore generale, i seguenti interventi:
a) interventi di trasformazione di edifici esistenti, nel rispetto della volumetria preesistente per l’attuazione di iniziative di edilizia residenziale pubblica, compresa l’edilizia convenzionata; nel caso di edifici a destinazione produttiva con volumetria superiore a diecimila metri cubi, il recupero può essere assentito entro il predetto limite massimo;
b) interventi di nuova costruzione, localizzati su aree destinate a servizi, nell’ambito di piani attuativi, ivi compresi i programmi integrati di intervento previsti dal vigente piano regolatore generale, per l’attuazione di iniziative di edilizia residenziale pubblica, compresa l’edilizia convenzionata di cui alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 14 (Innovazioni del sistema regionale dell’edilizia residenziale pubblica: disciplina dei servizi abitativi a canone convenzionato);
c) interventi diretti di nuova costruzione da realizzarsi su aree destinate a servizi, comprese quelle a vincolo decaduto, dal vigente piano regolatore generale, nei limiti dell’indice medio di zona per la destinazione residenziale, per l’attuazione di iniziative di edilizia residenziale pubblica, compresa l’edilizia convenzionata di cui alla legge regionale n. 14 del 2007.
Gli interventi di cui al presente comma sono assentiti esclusivamente a mezzo di rilascio del permesso di costruire, previo accertamento, ad opera del comune, della coerenza dell’intervento con l’assetto urbanistico esistente, nonché della ricorrenza di sufficienti dotazioni urbanizzative, in particolare gli spazi a verde e per il giuoco di effettiva fruibilità e comunque garantendo la dotazione minima complessiva di aree per servizi pari a diciotto metri quadrati per abitante.
(comma così sostituito dall’art. 1 della legge reg. n. 5 del 2009)

8-septies. I proprietari di edifici diversi da quelli funzionali all’agricoltura o ricadenti al di fuori delle aree agricole, che siano demoliti, oppure il cui uso divenga oggettivamente incompatibile, in conseguenza di provvedimenti espropriativi connessi alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità di rilevanza nazionale e regionale, possono ricostruire un nuovo edificio in deroga agli strumenti di pianificazione comunale, previa deliberazione del consiglio comunale ed apposita convenzione, senza necessità di preventivo nulla-osta regionale.
(comma introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2008)

8-octies. Il consiglio comunale individua gli edifici le cui destinazioni d’uso siano rese incompatibili a seguito della realizzazione di infrastrutture per la mobilità di rilevanza nazionale e regionale, determinandone gli usi ammissibili in ragione degli impatti ambientali attesi. Con il medesimo atto si provvede alle eventuali modifiche delle previsioni urbanistiche necessarie per garantire la funzionalità degli immobili interessati dalla realizzazione di tali infrastrutture.
(comma introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2008)

8-nonies. Fino all’adeguamento di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, i comuni possono individuare nei piani regolatori generali vigenti gli ambiti territoriali nei quali è consentita ovvero vietata la localizzazione di attività, espressamente individuate dagli stessi comuni, suscettibili di determinare situazioni di disagio a motivo della frequentazione costante e prolungata dei luoghi. I comuni definiscono contestualmente la disciplina necessaria per assicurare il corretto inserimento delle attività nel contesto urbano e in particolare la disponibilità di aree per parcheggi. Le determinazioni sono assunte a mezzo di variante ai sensi del comma 1, secondo la fattispecie di cui all’articolo 2, comma 2, lettera i), della legge regionale n. 23 del 1997 che trova applicazione senza l’eccezione prevista dalla stessa lettera i).
(comma introdotto dall’art. 1 della legge reg. n. 5 del 2009)

Art. 25-bis. (Disposizioni sanzionatorie)
(articolo introdotto dall’art. 2, comma 3, legge reg. n. 1 del 2013)

1. In caso di mancata adozione del PGT entro il 31 dicembre 2013 i comuni inadempienti sono esclusi dall’accesso al patto di stabilità territoriale per l’anno 2014.

2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 costituisce, fino all’approvazione del PGT, indicatore valutabile negativamente nell’indice sintetico di virtuosità dei comuni lombardi secondo le modalità indicate dall’articolo 7, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2011).

3. In caso di mancata approvazione del PGT entro il 30 giugno 2014, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni, nomina un commissario ad acta il quale dispone degli uffici tecnici comunali e regionali di supporto, ove necessario, nonché dei poteri idonei a completare la procedura di approvazione del piano. A seguito dell’approvazione definitiva del PGT, la pubblicazione ai sensi dell’articolo 13, comma 11, se non già intervenuta, è disposta d’ufficio dalla competente struttura della Giunta regionale.
(comma così modificato introdotto dall’art. 13, comma 1, legge reg. n. 14 del 2016)

4. Nei comuni che entro il 30 giugno 2014 non hanno approvato il PGT, dal 1° luglio 2014 e fino all’approvazione del PGT, fermo restando quanto disposto dall’articolo 13, comma 12, sono ammessi unicamente i seguenti interventi:
a) nelle zone omogenee A, B, C e D individuate dal previgente PRG, interventi sugli edifici esistenti nelle sole tipologie di cui all’articolo 27, comma 1, lettere a), b) e c);
b) nelle zone omogenee E e F individuate dal previgente PRG, gli interventi che erano consentiti dal PRG o da altro strumento urbanistico comunque denominato;
c) gli interventi in esecuzione di piani attuativi approvati e convenzionati entro il 30 giugno 2014, con convenzione non scaduta.

Art. 25-ter. (Disciplina per la pianificazione dei comuni danneggiati dal sisma del maggio 2012)
(articolo introdotto dall’art. 2, comma 3, legge reg. n. 1 del 2013)

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 26, è sempre ammessa l’approvazione, ai sensi della l.r. 23/1997, delle varianti urbanistiche al PRG finalizzate a rendere più agevole il ripristino e la ricostruzione degli edifici e infrastrutture danneggiati dal sisma del maggio 2012. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 della l.r. 23/1997 sono dimezzati.

2. Le varianti al PGT finalizzate a rendere più agevole il ripristino e la ricostruzione degli edifici e infrastrutture danneggiati dal sisma del maggio 2012 sono approvate con dimezzamento dei termini di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 13 ed acquistano efficacia con la pubblicazione nel BURL dell’avviso di approvazione definitiva, fatti salvi i successivi adempimenti ai fini della realizzazione del SIT.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono per le varianti adottate entro il 30 giugno 2014 dai Comuni inclusi nell’elenco allegato al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 1 giugno 2012, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 25-quater. (Disposizioni per la pianificazione dei comuni di nuova istituzione)
(articolo introdotto dall’art. 1 della legge reg. n. 19 del 2013)

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 8, comma 4, dall’articolo 9, comma 14, dall’articolo 10, comma 6, dall’articolo 10-bis, comma 2 e dall’articolo 25, comma 1, i PGT e i PRG vigenti nei comuni venuti a fusione o comunque interessati dall’istituzione di nuovi comuni, ai sensi della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali), conservano efficacia fino all’approvazione del PGT relativo all’intero territorio del comune di nuova istituzione e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 e fino all’approvazione del PGT, sul territorio del comune di nuova istituzione che non abbia ancora provveduto all’approvazione stessa sono ammessi unicamente gli interventi sugli edifici esistenti, nelle sole tipologie di cui all’articolo 27, comma 1, lettere a), b) e c), nonché gli interventi in esecuzione di piani attuativi approvati e convenzionati entro il medesimo termine, con convenzione non scaduta.

3. In caso di istituzione di nuovi comuni, la previsione di cui all’articolo 25-bis, comma 3, trova applicazione alla decorrenza del termine biennale di cui al comma 1.

Art. 26. (Adeguamento dei piani)
1. Le province deliberano l’avvio del procedimento di adeguamento dei loro piani territoriali di coordinamento provinciali vigenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I comuni deliberano l’avvio del procedimento di adeguamento dei loro PRG vigenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e procedono all’approvazione di tutti gli atti di PGT secondo i principi, i contenuti ed il procedimento stabiliti dalla presente legge.
(comma così modificato dalla legge reg. n. 4 del 2008)

3. I comuni deliberano l’avvio del procedimento di approvazione del PGT entro il 15 settembre 2009, dandone immediata comunicazione alla Regione. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale, sentito il comune interessato e accertatane l’inattività, nomina un commissario ad acta che provvede in luogo dell’ente.
(comma così sostituito dall’art. 1 della legge reg. n. 5 del 2009)

3-bis. La disposizione di cui all’articolo 13, comma 7-bis, si applica anche ai procedimenti di approvazione del PGT in corso alla data di entrata in vigore della disposizione stessa.
(comma introdotto dall’art. 1 della legge reg. n. 24 del 2007)

3-ter. Fatta comunque salva la conclusione, anche agli effetti di variante urbanistica, delle procedure in corso alla data del 31 marzo 2010, per i comuni che alla medesima data non hanno adottato il PGT non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 25, comma 1, ad eccezione del primo periodo, nonché del secondo, limitatamente ai progetti di variante di cui allo sportello unico per le attività produttive; non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 2, 7 e 8-nonies del medesimo articolo 25. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica ai comuni interessati dalle opere essenziali previste dal dossier di candidatura Expo 2015. E’ sempre ammessa l’approvazione, ai sensi della l.r. 23/1997, delle varianti urbanistiche finalizzate alla realizzazione di opere di interesse pubblico, di carattere sanitario, socio-sanitario, assistenziale o sociale, anche in assenza di originaria previsione localizzativa e senza necessità di previa progettazione esecutiva. E’ sempre ammessa altresì l’approvazione di accordi di programma ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (“Programmazione negoziata regionale”) e dei programmi integrati di intervento di cui all’articolo 92, comma 4.
(comma introdotto dall’art. 21 della legge reg. n. 7 del 2010)

3-quater. I comuni che alla data del 30 settembre 2011 non hanno adottato il PGT non possono dar corso all’approvazione di piani attuativi del vigente PRG comunque denominati, fatta salva l’approvazione dei piani già adottati alla medesima data.
(comma introdotto dall’art. 12 della legge reg. n. 3 del 2011)

3-quinquies. I comuni che alla data di entrata in vigore della legge regionale recante ‘Disposizioni transitorie per la pianificazione comunale. Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)’ non hanno approvato il PGT non possono in ogni caso dar corso o seguito a procedure di variante al vigente PRG comunque denominate. È sempre ammessa l’approvazione di accordi di programma ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 2/2003 e dei programmi integrati di intervento di cui all’articolo 92, comma 4, nonché dei progetti di variante di cui allo sportello unico per le attività produttive e delle varianti finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.
(comma introdotto dall’art. 2, comma 4, legge reg. n. 1 del 2013)

4. Sino alla loro scadenza convenzionale conservano efficacia e non sono soggetti ad adeguamento i piani attuativi comunque denominati e gli atti di programmazione negoziata vigenti.

PARTE II – GESTIONE DEL TERRITORIO

TITOLO I – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SUL TERRITORIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 27. (Definizioni degli interventi edilizi)
(articolo così sostituito dall’art. 5, comma 1, lettera b), legge reg. n. 18 del 2019)

1. Gli interventi edilizi sono definiti all’articolo 3 del d.p.r. 380/2001

Art. 28. (Regolamento edilizio)
(articolo abrogato dall’art. 5, comma 1, lettera c), legge reg. n. 18 del 2019)

Art. 29. (Procedura di approvazione del regolamento edilizio)
1. Il regolamento edilizio è adottato e approvato dal Consiglio comunale con la procedura prevista dai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 14 e previa acquisizione del parere sulle norme di carattere igienico-sanitario da parte dell’ASL; il parere deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende reso favorevolmente.
(comma così modificato dalla legge reg. n. 12 del 2006 poi dalla legge reg. n. 4 del 2008)

Art. 30. (Commissione edilizia)
1. I comuni hanno facoltà di prevedere l’istituzione della commissione edilizia. In tal caso il regolamento edilizio comunale determina la composizione e le modalità di funzionamento della commissione edilizia ed individua gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica sottoposti a preventivo parere consultivo della stessa, anche nel caso di acquisizione dello stesso in via preliminare alla presentazione dell’istanza.

Art. 31. (Albo dei commissari ad acta)
1. Ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo regionale in materia urbanistico-edilizia e paesaggistico-ambientale è istituito presso la Giunta regionale un albo dei commissari ad acta, articolato per sezioni.
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la formazione, la gestione e l’articolazione dell’albo.
3. Ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo provinciale in materia urbanistico-edilizia e paesaggistico-ambientale, ogni provincia istituisce, a far tempo dall’efficacia del rispettivo PTCP, un albo dei commissari ad acta, articolato per sezioni.

Art. 32. (Sportello unico telematico per l’edilizia)
(articolo così sostituito dall’art. 13, comma 1, legge reg. n. 14 del 2016)

1. Lo sportello unico per l’edilizia è disciplinato dall’articolo 5 del d.P.R. n. 380/2001, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), i comuni, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, possono svolgere attraverso un’unica struttura sia i compiti e le funzioni dello sportello unico per le attività produttive, sia i compiti e le funzioni dello sportello unico per l’edilizia.

3. Nell’ambito delle procedure di cui ai capi II e III, lo sportello unico per l’edilizia, dietro corresponsione delle spese dovute, è tenuto a corredare d’ufficio le domande di permesso di costruire e le segnalazioni certificate di inizio attività di tutti i certificati il cui rilascio è di competenza del comune.
(comma così sostituito dall’art. 5, comma 1, lettera d), legge reg. n. 18 del 2019)

3-bis. Ferme restando la previsione di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e, per gli edifici funzionali ad attività economiche, le disposizioni di cui al comma 1-bis dell’articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), per le pratiche edilizie relative a edifici anche non funzionali ad attività economiche il proprietario di un immobile o chi ne abbia titolo può richiedere allo sportello unico per l’edilizia indicazioni e chiarimenti preliminari all’eventuale presentazione formale di istanze, segnalazioni o comunicazioni riguardo, in particolare, alla conformità delle stesse con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, nonché con la normativa igienico-sanitaria e con la restante normativa applicabile. Lo sportello fornisce le indicazioni e i chiarimenti all’interessato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, coinvolgendo, se del caso, le altre amministrazioni competenti. Le indicazioni e i chiarimenti resi non incidono, in ogni caso, sull’istruttoria successiva alla eventuale presentazione dell’istanza, della segnalazione o della comunicazione né sulla conclusione del procedimento amministrativo correlato. La consulenza preistruttoria di cui al presente comma è resa gratuitamente, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.
(comma introdotto dall’art. 7, comma 1, legge reg. n. 21 del 2019)

4. Con deliberazione della Giunta regionale, in attuazione dell’articolo 24, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è approvato l’adeguamento alla normativa specifica e di settore regionale della modulistica edilizia unificata e standardizzata statale riguardante le procedure edilizie, alla quale si adeguano i comuni. Agli aggiornamenti della modulistica consistenti nel mero recepimento di sopravvenute disposizioni normative di settore, nonché nella rettifica di errori materiali si provvede con decreto del dirigente della direzione regionale competente per materia.

5. Al fine di consentire il monitoraggio delle trasformazioni territoriali, la Regione promuove lo sviluppo di sistemi integrati per la gestione telematica dei procedimenti edilizi e dei relativi dati e per l’interoperabilità tra i sistemi informativi. I comuni inviano alla Regione i dati di cui al primo periodo in relazione agli interventi edilizi del proprio territorio, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale. 6. Alle spese derivanti dall’applicazione di quanto previsto al comma 5, quantificate in € 400.000,00 per il 2016, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, programma 08 “Statistica e sistemi informativi” – Titolo 2 “Spese in conto capitale” dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2016-2018.

Art. 32-bis. (Adempimenti del comune)
(articolo introdotto dall’art. 12 della legge reg. n. 3 del 2011, poi abrogato dall’art. 18, comma 1, legge reg. n. 14 del 2016)

Art. 33. (Regime giuridico degli interventi)
(articolo così sostituito dall’art. 5, comma 1, lettera e), legge reg. n. 18 del 2019)

1. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono assoggettati alle seguenti discipline:
a) attività edilizia libera, ovvero senza alcun titolo abilitativo, ai sensi dell’articolo 6 del d.P.R. n. 380/2001, incluse le opere soggette a preventiva comunicazione di avvio lavori, di cui alla lettera e-bis) del comma 1 dello stesso articolo 6;
b) comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), per gli interventi non riconducibili all’attività edilizia libera, non realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e non assoggettati a permesso di costruire, secondo le procedure di cui agli articoli 6-bis e 23-bis, comma 3, del d.p.r. 380/2001;
c) segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nei casi di cui all’articolo 22, commi 1, 2 e 2-bis, del d.p.r. 380/2001, nonché per le demolizioni non seguite da ricostruzione, secondo le procedure di cui all’articolo 19 della legge 241/1990 e all’articolo 23-bis, commi 1 e 2 3, del d.p.r. 380/2001;
d) segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in alternativa al permesso di costruire, di cui all’articolo 42, nei casi di cui all’articolo 23, comma 01, del d.p.r. 380/2001, nonché per gli interventi di ampliamento;
e) permesso di costruire, nei casi di cui all’articolo 10, comma 1, del d.p.r. 380/2001, nonché in quelli di cui all’articolo 34;
f) permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’articolo 28-bis del d.p.r. 380/2001, nei casi previsti all’articolo 14, comma 1-bis, e all’articolo 73-bis, comma 2, nonché in quelli stabiliti dal PGT, previa approvazione della convenzione da parte della Giunta comunale.

2. Per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, equivale al permesso di costruire.’;

CAPO II – PERMESSO DI COSTRUIRE

Art. 34. (Interventi soggetti unicamente a permesso di costruire)
(articolo così sostituito dall’art. 5, comma 1, lettera f), legge reg. n. 18 del 2019)

1. Sono assoggettati unicamente a permesso di costruire:
a) la realizzazione di nuovi fabbricati nelle aree destinate all’agricoltura, secondo quanto previsto dagli articoli 49 e 60;
b) gli interventi in deroga di cui agli articoli 40, 40-bis e 40-ter;
c) gli interventi edilizi finalizzati alla realizzazione o all’ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
d) gli interventi di cui all’articolo 52, commi 3-bis e 3-ter.
2. Ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), il comune, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 36, provvede alla verifica del limite della distanza da luoghi sensibili previsto all’articolo 5, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico).

Art. 35. (Caratteristiche del permesso di costruire)
1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.

2. Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all’immobile o al titolo legittimante, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. E’ irrevocabile ed è oneroso secondo quanto previsto al capo quarto del presente titolo.

3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.

4. La data di inizio e ultimazione dei lavori è immediatamente dichiarata al comune, secondo le modalità indicate nel regolamento edilizio.

4-bis. A seguito dell’ultimazione dei lavori, il titolare del permesso di costruire è tenuto a presentare allo sportello unico per l’edilizia, contestualmente alla richiesta di accatastamento dell’edificio, gli elaborati di aggiornamento del data base topografico e di certificazione energetica in forma digitale, nei termini e secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.
(comma introdotto dalla legge reg. n. 12 del 2006)

Art. 36. (Presupposti per il rilascio del permesso di costruire)
1. Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigenti.

2. Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione, da parte del comune, dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento oggetto del permesso.

3. Nel periodo intercorrente tra l’adozione e la definitiva approvazione degli strumenti di pianificazione comunale, a richiesta del dirigente del competente ufficio comunale, ovvero, laddove costituito, dello sportello unico per l’edilizia, il dirigente della competente struttura regionale, con provvedimento motivato da notificare all’interessato, può ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l’attuazione dei predetti strumenti.

4. Sino all’adozione degli atti di PGT secondo quanto previsto nella parte prima della presente legge, in caso di contrasto dell’intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni degli strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda stessa. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all’amministrazione competente per la approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.
(comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. h), legge reg. n. 12 del 2006; si veda anche sentenza della Corte Costituzionale n. 402 del 2007)

Art. 37. (Competenza al rilascio del permesso di costruire)
1. Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale ovvero, laddove costituito, dallo sportello unico per l’edilizia nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti di pianificazione vigenti ed adottati.

Art. 38. (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire)
1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario dell’immobile o da chi abbia titolo per richiederlo, è presentata allo sportello unico corredata da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e, quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dal d.p.r. 380/2001, parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all’efficienza energetica.
(comma così sostituito dalla legge reg. n. 4 del 2012)

2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine cronologico di presentazione.
(comma così sostituito dalla legge reg. n. 4 del 2012)

3. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, acquisisce avvalendosi dello sportello unico i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto.
(comma così sostituito dalla legge reg. n. 4 del 2012)

4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L’interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.
(comma così sostituito dalla legge reg. n. 4 del 2012)

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione. Il termine ricomincia a decorrere, per intero, dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

6. Nell’ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell’intervento, sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui all’articolo 32, comma 5, il competente ufficio comunale, ovvero, laddove costituito, lo sportello unico per l’edilizia, convoca, nel termine di cui al comma 3, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 241/1990. Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su beni culturali, si applica l’articolo 25 del d.lgs. 42/2004.

7. Il provvedimento finale è adottato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, ovvero, laddove costituito, dello sportello unico per l’edilizia, entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall’esito della conferenza dei servizi di cui al comma 6. Dell’avvenuta emanazione del permesso di costruire è dato immediato avviso agli interessati, nonché notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio.

7-bis. L’ammontare degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti è determinato con riferimento alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, purché completa della documentazione prevista. Nel caso di piani attuativi o di atti di programmazione negoziata con valenza territoriale, l’ammontare degli oneri è determinato al momento della loro approvazione, a condizione che la richiesta del permesso di costruire, ovvero la segnalazione certificata di inizio attività siano presentate entro e non oltre trentasei mesi dalla data dell’approvazione medesima. Fatta salva la facoltà di rateizzazione, la corresponsione al comune della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, se dovuti, deve essere fatta all’atto del rilascio del permesso di costruire, ovvero allo scadere del termine di quindici giorni previsto dal comma 7, primo periodo, nei casi di cui al comma 10.
(comma così sostituito dalla legge reg. n. 4 del 2012)

8. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di centomila abitanti, nonché, per i comuni fino a centomila abitanti, in relazione ai progetti particolarmente complessi, definiti tali secondo motivata determinazione del responsabile del procedimento, da assumersi entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.

9. Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche al procedimento per il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti di pianificazione, a seguito dell’approvazione della deliberazione consiliare di cui all’articolo 40, comma 1.

10. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter.
(comma così sostituito dalla legge reg. n. 4 del 2012)

10-bis. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il rilascio del relativo atto di assenso deve avvenire entro i termini previsti dal comma 3. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
(comma così aggiunto dalla legge reg. n. 4 del 2012)

10-ter. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto dall’interessato, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 5, comma 4, del d.p.r. 380/2001. Il termine di cui al comma 7 decorre dall’esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
(comma così aggiunto dalla legge reg. n. 4 del 2012)

Art. 39. (Intervento sostitutivo)
1. Il potere d’intervento sostitutivo è esercitato dalla Regione, ovvero dalle province a far tempo dall’efficacia del rispettivo PTCP.

2. Al fine di attivare il procedimento di cui al comma 1, l’interessato, verificata l’inerzia comunale, può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, intimare al comune di provvedere nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Ad avvenuta infruttuosa decorrenza del termine previsto dal comma 2, è data facoltà all’interessato di inoltrare al dirigente della competente struttura regionale o provinciale istanza per la nomina di un commissario ad acta; il dirigente provvede sulla richiesta nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell’istanza, invitando il comune ad assumere il provvedimento conclusivo del procedimento per il rilascio del permesso di costruire entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, che deve intendersi quale avvio del procedimento sostitutivo ai sensi dell’articolo 7 della legge 241/1990.

4. Il Presidente della Giunta regionale o provinciale, o l’assessore competente, se delegato, scaduto inutilmente il termine di trenta giorni, nomina, nei successivi trenta giorni, un commissario ad acta, scelto tra i soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 31.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla nomina, il commissario ad acta assume, in via sostitutiva, gli atti e i provvedimenti necessari per la conclusione del procedimento per il rilascio del permesso di costruire; gli oneri derivanti dall’attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente.

Art. 40. (Permesso di costruire in deroga)
1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti di pianificazione è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale e senza necessità di preventivo nulla-osta regionale.

2. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità, di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dagli strumenti urbanistici di pianificazione comunale, le modalità di intervento di cui all’articolo 27 della presente legge, nonché la destinazione d’uso.
(comma così sostituito dalla legge reg. n. 4 del 2012)

3. La deroga può essere assentita ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, nei casi ed entro i limiti indicati dall’articolo 19 della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione).

4. Dell’avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell’articolo 7 della legge 241/1990.

Art. 40-bis. (Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità)
(articolo introdotto dall’art. 4, comma 1, lettera a), legge reg. n. 18 del 2019)

1. I comuni, con deliberazione consiliare, anche sulla base di segnalazioni motivate e documentate, individuano entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge regionale recante ‘Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali’ gli immobili di qualsiasi destinazione d’uso, dismessi da oltre cinque anni, che causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale e urbanistico-edilizio. La disciplina del presente articolo si applica, anche senza la deliberazione di cui sopra, agli immobili già individuati dai comuni come degradati e abbandonati. Le disposizioni di cui al presente articolo, decorsi i termini della deliberazione di cui sopra, si applicano anche agli immobili non individuati dalla medesima, per i quali il proprietario, con perizia asseverata giurata, certifichi oltre alla cessazione dell’attività, documentata anche mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a cura della proprietà o del legale rappresentante, anche uno o più degli aspetti sopra elencati, mediante prova documentale e/o fotografica. I comuni aventi popolazione inferiore a 20.000 abitanti, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge regionale recante ‘Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali’, mediante deliberazione del consiglio comunale possono individuare gli ambiti del proprio territorio ai quali non si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 10 del presente articolo, in relazione a motivate ragioni di tutela paesaggistica.

2. I comuni, prima delle deliberazioni di cui al comma 1, da aggiornare annualmente, notificano ai sensi del codice di procedura civile ai proprietari degli immobili dismessi e che causano criticità le ragioni dell’individuazione, di modo che questi, entro 30 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, possano dimostrare, mediante prove documentali, l’assenza dei presupposti per l’inserimento.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in ogni caso:
a) agli immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria;
b) agli immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta.

4. La richiesta di piano attuativo, la richiesta di permesso di costruire, la segnalazione certificata di inizio attività, la comunicazione di inizio lavori asseverata o l’istanza di istruttoria preliminare funzionale all’ottenimento dei medesimi titoli edilizi devono essere presentati entro tre anni dalla notifica di cui al comma 2. La deliberazione di cui al comma 1 attesta l’interesse pubblico al recupero dell’immobile individuato, anche ai fini del perfezionamento dell’eventuale procedimento di deroga ai sensi dell’articolo 40.

5. Gli interventi sugli immobili di cui al comma 1 usufruiscono di un incremento del 20 per cento dei diritti edificatori derivanti dall’applicazione dell’indice di edificabilità massimo previsto o, se maggiore di quest’ultimo, della superficie lorda esistente e sono inoltre esentati dall’eventuale obbligo di reperimento di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, a eccezione di quelle aree da reperire all’interno dei comparti edificatori o degli immobili oggetto del presente articolo, già puntualmente individuate all’interno degli strumenti urbanistici e da quelle dovute ai sensi della pianificazione territoriale sovraordinata. A tali interventi non si applicano gli incrementi dei diritti edificatori di cui all’articolo 11, comma 5. Nei casi di demolizione l’incremento dei diritti edificatori del 20 per cento si applica per un periodo massimo di dieci anni dalla data di individuazione dell’immobile quale dismesso.

6. E’ riconosciuto un ulteriore incremento dell’indice di edificabilità massimo previsto dal PGT o rispetto alla superficie lorda (SL) esistente del 5 per cento per interventi che assicurino una superficie deimpermeabilizzata e destinata a verde non inferiore all’incremento di SL realizzato, nonché per interventi che conseguano una diminuzione dell’impronta al suolo pari ad almeno il 10 per cento. A tal fine possono essere utilizzate anche le superfici situate al di fuori del lotto di intervento, nonché quelle destinate a giardino pensile, cosi come regolamentate dalla norma UNI 11235/2007.

7. Se il proprietario non provvede entro il termine di cui al comma 4, non può più accedere ai benefici di cui ai commi 5 e 6 e il comune lo invita a presentare una proposta di riutilizzo, assegnando un termine da definire in ragione della complessità della situazione riscontrata, e comunque non inferiore a mesi quattro e non superiore a mesi dodici.

8. Decorso il termine di cui al comma 7 senza presentazione delle richieste o dei titoli di cui al comma 4, il comune ingiunge al proprietario la demolizione dell’edificio o degli edifici interessati o, in alternativa, i necessari interventi di recupero e/o messa in sicurezza degli immobili, da effettuarsi entro un anno. La demolizione effettuata dalla proprietà determina il diritto ad un quantitativo di diritti edificatori pari alla superficie lorda dell’edificio demolito fino all’indice di edificabilità previsto per l’area. I diritti edificatori generati dalla demolizione edilizia possono sempre essere perequati e confluiscono nel registro delle cessioni dei diritti edificatori di cui all’articolo 11, comma 4.

9. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 8, il comune provvede in via sostitutiva, con obbligo di rimborso delle relative spese a carico della proprietà, cui è riconosciuta la SL esistente fino all’indice di edificabilità previsto dallo strumento urbanistico.

10. Tutti gli interventi di rigenerazione degli immobili di cui al presente articolo sono realizzati in deroga alle norme quantitative, morfologiche, sulle tipologie di intervento, sulle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e ai regolamenti edilizi, fatte salve le norme statali e quelle sui requisiti igienico-sanitari.

11. Per gli immobili di proprietà degli enti pubblici, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 a condizione che, entro tre anni dalla individuazione di cui al comma 1, gli enti proprietari approvino il progetto di rigenerazione ovvero avviino le procedure per la messa all’asta, l’alienazione o il conferimento a un fondo.

40-ter. (Recupero degli edifici rurali dismessi o abbandonati)
(articolo introdotto dall’art. 4, comma 1, lettera b), legge reg. n. 18 del 2019)

1. Il recupero degli edifici rurali dismessi o abbandonati costituisce attività di pubblico interesse ai fini dell’applicazione della deroga alle previsioni dei piani urbanistici generali dei comuni di cui all’articolo 40. Per tali interventi di recupero è, altresì, attribuita facoltà di deroga anche alle previsioni dei piani territoriali degli enti sovracomunali, secondo quanto disposto dal comma 4.

2. Gli edifici rurali dismessi o abbandonati dall’uso agricolo ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale recante ‘Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali’, individuati nei PGT ai sensi degli articoli 10, comma 4, lettera a), numero 3), e 10 bis, comma 8, lettera a), numero 2), ovvero mediante perizia che asseveri lo stato di dismissione o abbandono da almeno tre anni, presentata al comune dall’avente titolo unitamente all’istanza di intervento edilizio, possono essere oggetto di recupero e di uso anche diverso da quello agricolo, nel rispetto dei caratteri dell’architettura e del paesaggio rurale, purché non siano stati realizzati in assenza di titolo abilitativo, se prescritto dalla legislazione o regolamentazione allora vigente, e non siano collocati in aree comprese in ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica, di cui agli articoli 10 e 10-bis. L’intervento di recupero non deve costituire interferenza con l’attività agricola in essere.

3. Per l’esecuzione degli interventi di cui al presente articolo, la deliberazione del Consiglio comunale assunta ai sensi dell’articolo 40 determina, con esclusione della nuova costruzione, la qualificazione edilizia dell’intervento, la sua entità con il limite, per gli ampliamenti, del 20 per cento della superficie lorda esistente, la destinazione d’uso con esclusione di quelle produttivo-industriali e commerciali, a eccezione degli esercizi di vicinato, e le relative dotazioni urbanistiche. Tale deliberazione attesta, altresì, la compatibilità del recupero con il contesto agricolo dei luoghi.

4. Nel caso in cui l’intervento di recupero edilizio sia assoggettato anche a previsioni impeditive dello stesso, contenute in piani territoriali di enti sovracomunali, l’efficacia della deliberazione comunale di cui al comma 3 è subordinata all’assunzione di una deliberazione derogatoria del piano territoriale da parte dell’organo dell’ente sovracomunale competente alla sua approvazione.

5. Agli interventi di recupero edilizio di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al Titolo III della Parte II della presente legge, nonché le previsioni di cui all’articolo 40 bis. Per i medesimi interventi, i contributi di costruzione di cui al Titolo I, Capo IV, della Parte II della presente legge sono ridotti del 50 per cento e a essi non si applicano le ulteriori riduzioni previste dalla presente legge. Qualora la destinazione d’uso dell’edificio recuperato ai sensi del presente articolo sia agricola, il predetto contributo di costruzione non è dovuto.

CAPO III – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ IN ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE

Art. 41. (Interventi realizzabili mediante denuncia di inizio attività e segnalazione certificata di inizio attività)
(articolo abrogato dall’art. 5, comma 1, lettera i), legge reg. n. 18 del 2019)

Art. 42. (Disciplina della segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire)
1. Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta la segnalazione, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti di pianificazione vigenti ed adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. La segnalazione certificata di inizio attività è corredata dall’indicazione dell’impresa cui si intende affidare i lavori, fatta comunque salva la possibilità di successiva indicazione prima dell’inizio dei lavori, anche congiuntamente alla comunicazione della data di inizio dei lavori di cui al comma 6.
(comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lettera j), legge reg. n. 18 del 2019)

2. Nel caso in cui siano dovuti oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, il relativo calcolo è allegato alla segnalazione certificata di inizio attività e il pagamento è effettuato con le modalità previste dalla vigente normativa, fatta comunque salva la possibilità per il comune di richiedere le eventuali integrazioni.

3. La quota relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune entro trenta giorni successivi alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, fatta salva la facoltà di rateizzazione.

4. Nei casi in cui la realizzazione dell’intervento debba essere preceduta dalla sottoscrizione, da parte dell’interessato, di atti di impegno comunque denominati, l’efficacia della segnalazione certificata di inizio attività resta sospesa sino all’avvenuta definizione dell’adempimento richiesto, che risulta soddisfatto anche mediante presentazione di atto unilaterale d’obbligo.

5. Nel caso in cui l’intervento comporti una diversa destinazione d’uso, non esclusa dal PGT, in relazione alla quale risulti previsto il conguaglio delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, il dichiarante allega impegnativa, accompagnata da fideiussione bancaria o assicurativa. L’impegnativa indica la superficie delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale da cedere al comune a titolo di conguaglio e l’assunzione dell’obbligo di cedere le aree con la loro identificazione o la loro monetizzazione. La fideiussione garantisce l’obbligo di cessione delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale o il versamento della somma equivalente.

6. I lavori oggetto della segnalazione certificata di inizio attività devono essere iniziati entro un anno dalla data di efficacia della segnalazione stessa ed ultimati entro tre anni dall’inizio dei lavori. La realizzazione della parte di intervento non ultimata nel predetto termine è subordinata a nuova segnalazione. L’interessato è tenuto a comunicare immediatamente al comune la data di inizio e di ultimazione dei lavori, secondo le modalità indicate nel regolamento edilizio.
(comma così sostituito dalla legge reg. n. 4 del 2008)

7. La sussistenza del titolo è provata con la copia della segnalazione certificata di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della segnalazione stessa, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

8. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, commi 3 e 4, del d.p.r. 380/2001, il dirigente o il responsabile comunale competente, ove entro il termine di trenta giorni previsto all’articolo 23, comma 1, del d.p.r. 380/2001 sia riscontrata l’assenza dei presupposti di conformità e di rispetto delle norme di cui al comma 1, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento; in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 6-bis, secondo periodo della legge 241/1990, informa l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appartenenza; verifica inoltre la correttezza del calcolo del contributo di costruzione dovuto in relazione all’intervento.:
(comma così sostituito dall’art. 5, comma 1, lettera j), legge reg. n. 18 del 2019)

9. (abrogato dall’art. 5, comma 1, lettera j), legge reg. n. 18 del 2019)

10. Qualora non debba provvedere ai sensi del comma 8, il dirigente o il responsabile dello sportello unico per l’edilizia, attesta sulla segnalazione certificata di inizio attività la chiusura del procedimento.

11. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1, qualora riguardino beni culturali o paesaggistici sottoposti a specifica tutela, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative, conformemente, per i beni ambientali, a quanto disposto dall’articolo 82.

12. (abrogato dall’art. 5, comma 1, lettera j), legge reg. n. 18 del 2019)

13. (abrogato dall’art. 5, comma 1, lettera j), legge reg. n. 18 del 2019)

14. Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico per l’edilizia, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attività. Contestualmente allega ricevuta dell’avvenuta presentazione in forma digitale, nei termini e secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, degli elaborati di aggiornamento del data base topografico, di certificazione energetica e della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione, si applica la sanzione di cui all’art. 37, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) (testo A).
(comma modificato dall’art. 21 della legge reg. n. 7 del 2010, poi dall’art. 5, comma 1, lettera j), legge reg. n. 18 del 2019)

CAPO IV – CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Art. 43. (Contributo di costruzione)
1. I titoli abilitativi per interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazione edilizia sono soggetti alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo sul costo di costruzione, in relazione alle destinazioni funzionali degli interventi stessi.
2. Il contributo di costruzione di cui al comma 1 non è dovuto, ovvero è ridotto, nei casi espressamente previsti dalla legge.
2-bis. Gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai comuni entro un minimo dell’1,5 ed un massimo del 5 per cento, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità.
(comma introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2008, poi così modificato dall’art. 21 della legge reg. n. 7 del 2010)

2-bis 1. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2-bis è istituito un fondo regionale alimentato da:
(comma introdotto dall’art. 21 della legge reg. n. 7 del 2010)

a) risorse regionali;
b) proventi delle maggiorazioni dei contributi di costruzione derivanti da interventi in aree ricadenti in:
1) accordi di programma o programmi integrati di intervento di interesse regionale;
2) comuni capoluogo di provincia;
3) parchi regionali e nazionali;
c) proventi delle maggiorazioni che i comuni non capoluogo di provincia decidano di destinare al fondo;
d) altre risorse.

2-bis 2. La Giunta regionale definisce linee guida relative all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis e le modalità di gestione del fondo di cui al comma 2-bis 1.
(comma introdotto dall’art. 21 della legge reg. n. 7 del 2010)

2-bis 2. 1. Dal 1° gennaio 2018 i proventi della maggiorazione percentuale del contributo di costruzione restano in capo ai comuni per le finalità di cui al comma 2-bis e sono conseguentemente soppresse le lettere b) e c) del comma 2-bis 1. Per i comuni della Provincia di Sondrio l’utilizzo dei proventi di cui al primo periodo è vincolato all’approvazione, in accordo con la Provincia stessa, di progetti su scala intercomunale conformi al piano di indirizzo forestale o alla rete ecologica regionale.
(comma introdotto dall’art. 19, comma 1, lettera a), legge reg. n. 37 del 2017)

2-bis 2. 2. I procedimenti avviati alla data del 1° gennaio 2018 in relazione ai proventi di cui al comma 2-bis 2. 1. confluiti nel fondo regionale si concludono secondo le relative linee guida e le modalità di gestione del fondo stesso definite dalla Giunta regionale a tale data.
(comma introdotto dall’art. 19, comma 1, lettera a), legge reg. n. 37 del 2017)

2-bis 3. All’introito delle somme derivanti dall’applicazione del comma 2-bis 1 si provvede con l’UPB 3.4.10 ‘Introiti diversi’ iscritta allo stato di previsione delle entrate del bilancio per gli esercizi finanziari 2010 e 2011. A partire dal 2012 ai suddetti introiti si provvede con l’UPB 4.5.202 ‘Assegnazioni e trasferimenti da altri soggetti’ iscritta allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 e successivi.
(comma aggiunto dall’art. 21, comma 1, lettera f), legge reg. n. 7 del 2010, poi modificato dall’art. 7, comma 4, lettera a), legge reg. n. 12 del 2012)

2-bis 4. Alle spese derivanti dall’applicazione del comma 2-bis 1. si provvede con le risorse stanziate all’UPB 3.7.1.3.35 “Sistemi agricoli e filiere agroalimentari” iscritta allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2010 e successivi.
(comma aggiunto dall’art. 21, comma 1, lettera f), legge reg. n. 7 del 2010)

2-ter. Per interventi edilizi finalizzati alla realizzazione di servizi abitativi nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica, di cui alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 14 (Innovazioni del sistema regionale dell’edilizia residenziale pubblica: disciplina dei servizi abitativi a canone convenzionato), il contributo di costruzione non è dovuto salvo che per l’importo corrispondente alla dotazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie per la realizzazione degli interventi e comunque fino al limite di cui all’articolo 44, comma 15.
(comma introdotto dall’art. 4, comma 1, lettera uu), legge reg. n. 4 del 2008)

2-quater. Negli ambiti della rigenerazione ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera e-quinquies), in cui vengano previsti interventi di ristrutturazione urbanistica, il contributo di costruzione di cui al comma 1 è ridotto del 50 per cento, salva la facoltà per i comuni di prevedere ulteriori riduzioni. Nei casi in cui il relativo titolo abilitativo preveda un convenzionamento il comune può sempre rimodulare in aumento o in riduzione il contributo di costruzione sulla base di una valutazione economico-finanziaria a supporto della quantificazione del valore economico delle trasformazioni urbanistiche e degli investimenti a esse collegati. La Giunta regionale individua le modalità e i requisiti per l’elaborazione della valutazione economico-finanziaria degli interventi.
(comma aggiunto dall’art. 4, comma 1, lettera c), legge reg. n. 18 del 2019)

2-quinquies. La Giunta regionale definisce criteri per la riduzione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione con deliberazione, da approvare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge regionale recante ‘Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali’, previa informativa alla competente commissione consiliare, che attribuisce ai comuni la facoltà di modulare tale riduzione, per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che perseguano una o più delle seguenti finalità:
(comma aggiunto dall’art. 4, comma 1, lettera c), legge reg. n. 18 del 2019)

a) promozione dell’efficientamento energetico;
b) aumento della sicurezza delle costruzioni relativamente al rischio sismico e riduzione della vulnerabilità rispetto alle esondazioni;
c) demolizione o delocalizzazione di edifici in aree a rischio idraulico e idrogeologico, anche comportanti la riqualificazione degli ambiti fluviali; d) rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica, gestione sostenibile delle acque meteoriche, risparmio idrico, conseguimento del drenaggio urbano sostenibile;
e) riqualificazione ambientale e paesaggistica, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito per la realizzazione di un ecosistema urbano sostenibile, anche in attuazione della Rete Verde e della Rete Ecologica;
f) tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico ai sensi del d.lgs. 42/2004; g) demolizione di opere edilizie incongrue, identificate nel PGT ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della l.r. 31/2014;
h) realizzazione di interventi destinati alla mobilità collettiva, all’interscambio modale, alla ciclabilità e alle relative opere di accessibilità, nonché di riqualificazione della rete infrastrutturale per la mobilità;
i) conferimento di rifiuti, derivanti da demolizione selettiva, a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti;
j) bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, in alternativa allo scomputo ai sensi del comma 4 dell’articolo 44, nel caso in cui gli interventi di decontaminazione vengano effettuati dal soggetto non responsabile della contaminazione;
k) l’utilizzo, anche relativamente alle eventuali operazioni di bonifica, di metodiche, protocolli e tecnologie innovative per il tracciamento dei rifiuti e dei sottoprodotti di cantiere, nonché l’assunzione di sistemi interni di valutazione dei subappaltatori e meccanismi di sicurezza sul lavoro.

2-sexies. E’ prevista una maggiorazione percentuale del contributo relativo al costo di costruzione di cui all’articolo 16, comma 3, d.p.r. 380/2001 (Testo A) così determinata:
(comma aggiunto dall’art. 4, comma 1, lettera c), legge reg. n. 18 del 2019)
a) entro un minimo del trenta ed un massimo del quaranta per cento, determinata dai comuni, per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto non ricompresi nel tessuto urbano consolidato;
b) pari al venti per cento, per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto all’interno del tessuto urbano consolidato;
c) pari al cinquanta per cento per gli interventi di logistica o autotrasporto non incidenti sulle aree di rigenerazione;
d) gli importi di cui alle lettere a), b) e c) sono da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di misure compensative di riqualificazione urbana e territoriale; tali interventi possono essere realizzati anche dall’operatore, in accordo con il comune.

Art. 44. (Oneri di urbanizzazione)
1. Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono determinati dai comuni, con obbligo di aggiornamento ogni tre anni, in relazione alle previsioni del piano dei servizi e a quelle del programma triennale delle opere pubbliche, tenuto conto dei prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, incrementati da quelli riguardanti le spese generali.

2. Le opere di urbanizzazione primaria devono essere eseguite contestualmente alle realizzazioni degli interventi sia pubblici che privati entro la fine dei lavori medesimi così come le altre opere eventualmente pattuite nelle convenzioni e non diversamente disciplinate.

3. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi alle seguenti opere: strade, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.

4. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi alle seguenti opere: asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo e strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, presidi per la sicurezza pubblica, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, cimiteri.’, interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente e interventi di gestione sostenibile delle acque meteoriche.
(comma così modificato dall’art. 4, comma 1, lettera d), legge reg. n. 18 del 2019)

5. Gli oneri riguardanti gli edifici residenziali sono definiti nelle tabelle comunali a metro cubo vuoto per pieno della volumetria oggetto del permesso di costruire, ovvero della segnalazione certificata di inizio attività, calcolata secondo la disciplina urbanistico-edilizia vigente nel comune.
(comma così sostituito dall’art. 5, comma 1, lettera k), legge reg. n. 18 del 2019)

6. Per le costruzioni e gli impianti destinati alle attività industriali o artigianali nonché alle attività turistiche, commerciali e direzionali, gli oneri sono calcolati al metro quadrato di superficie lorda complessiva di pavimento, compresi i piani seminterrati e interrati la cui destinazione d’uso comporti una permanenza anche temporanea di persone.

7. Per le costruzioni o gli impianti destinati ad attività industriali o artigianali si computa anche la superficie utilizzabile per gli impianti, con esclusione delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti liquidi, solidi e gassosi al servizio dell’attività produttiva.

8. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per quelli di demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma, o anche per quelli di ampliamento mediante utilizzo di premialità dei diritti edificatori, gli oneri di urbanizzazione, se dovuti, sono riferiti alla volumetria o alla superficie interessate dall’intervento, a seconda che si tratti rispettivamente di edifici a destinazione residenziale o diversa dalla residenza; gli oneri di urbanizzazione sono quelli stabiliti per gli interventi di nuova costruzione, ridotti del sessanta per cento, salva la facoltà per i comuni di deliberare ulteriori riduzioni.
(comma così sostituito dall’art. 4, comma 1, lettera e), legge reg. n. 18 del 2019)

9. – 10. – 10-bis. (commi abrogati dall’art. 4, comma 1, lettera f), legge reg. n. 18 del 2019)

11. Nel caso in cui l’opera per la quale è richiesto il permesso di costruire, ovvero presentata la segnalazione certificata di inizio attività, preveda diverse destinazioni d’uso all’interno dello stesso edificio, la misura del contributo è determinata sommando tra loro le quote dovute per le singole parti secondo la loro destinazione.

12. (comma abrogato dall’art. 4, comma 1, lettera f), legge reg. n. 18 del 2019)

13. (comma abrogato dall’art. 4, comma 1, lettera f), legge reg. n. 18 del 2019)

14. Nel contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione non sono comprese le tariffe e gli altri diritti eventualmente richiesti, anche in misura forfetaria, per l’allacciamento alle reti elettriche, telefoniche e del gas e ad ogni altro servizio pubblico dei quali sia già dotata la zona interessata dall’intervento.

15. (comma abrogato dall’art. 44, comma 4, legge reg. n. 16 del 2016)

16. (comma abrogato dall’art. 44, comma 4, legge reg. n. 16 del 2016)

17. Per le costruzioni o gli impianti da eseguirsi nelle aree comprese nei piani per gli insediamenti produttivi previsti dall’articolo 27 della legge 865/1971, nonché per gli insediamenti produttivi da realizzarsi nelle aree attrezzate industriali in attuazione della normativa regionale vigente, i contributi dovuti sono determinati in sede di adozione dei piani stessi, con facoltà di riduzione al 50 per cento.

18. (comma abrogato dall’art. 4, comma 1, lettera f), legge reg. n. 18 del 2019)

19. Qualora gli interventi previsti dalla strumentazione urbanistica comunale presentino impatti significativi sui comuni confinanti, gli oneri di urbanizzazione possono essere utilizzati per finanziare i costi di realizzazione di eventuali misure mitigative o compensative.

Art. 45. (Scomputo degli oneri di urbanizzazione)
1. A scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, gli interessati possono essere autorizzati a realizzare direttamente una o più opere di urbanizzazione primaria o secondaria, nel rispetto dell’articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) (ora art. 1, comma 1, lettera e) e art. 36, commi 3 e 4, d.lgs. n. 50 del 2016 – n.d.r.) . I comuni determinano le modalità di presentazione dei progetti, di valutazione della loro congruità tecnico-economica e di prestazione di idonee garanzie finanziarie nonché le sanzioni conseguenti in caso di inottemperanza. Le opere, collaudate a cura del comune, sono acquisite alla proprietà comunale.

2. Non possono essere oggetto di scomputo le opere espressamente riservate, nel programma triennale delle opere pubbliche, alla realizzazione diretta da parte del comune.

Art. 46. (Convenzione dei piani attuativi)
1. La convenzione, alla cui stipulazione è subordinato il rilascio dei permessi di costruire ovvero la presentazione delle segnalazioni certificate di inizio attività relativamente agli interventi contemplati dai piani attuativi, oltre a quanto stabilito ai numeri 3) e 4) dell’articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), deve prevedere:
a) la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale previste dal piano dei servizi; qualora l’acquisizione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, la convenzione può prevedere, in alternativa totale o parziale della cessione, che all’atto della stipulazione i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma commisurata all’utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell’acquisizione di altre aree. I proventi delle monetizzazioni per la mancata cessione di aree sono utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti nel piano dei servizi, ivi compresa l’acquisizione di altre aree a destinazione pubblica;
b) la realizzazione a cura dei proprietari di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o di quelle che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; le caratteristiche tecniche di tali opere devono essere esattamente definite; ove la realizzazione delle opere comporti oneri inferiori a quelli previsti [distintamente] per la urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi della presente legge, è corrisposta la differenza; al comune spetta in ogni caso la possibilità di richiedere, anziché la realizzazione diretta delle opere, il pagamento di una somma commisurata al costo effettivo delle opere di urbanizzazione inerenti al piano attuativo, nonché all’entità ed alle caratteristiche dell’insediamento e comunque non inferiore agli oneri previsti dalla relativa deliberazione comunale;
(lettera così modificata dall’art. 21, comma 1, lettera h), della legge reg. n. 7 del 2010, che ha soppresso la parola «distintamente» per cui la realizzazione di opere di urbanizzazione può essere scomputata dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, cumulativamente senza distinzione, a prescindere dalla tipologia di opere effettivamente eseguite dal privato, salvo clausole diverse e più onerose contenute nella convenzione urbanistica)
c) altri accordi convenuti tra i contraenti secondo i criteri approvati dai comuni per l’attuazione degli interventi.

1-bis. Nel caso in cui la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale prevista in convenzione non sia correlata alla necessità di garantire il reperimento della dotazione di cui all’articolo 9 e l’approntamento delle opere e delle infrastrutture sia totalmente aggiuntivo rispetto al fabbisogno generato dalle funzioni in previsione, è ammessa la possibilità di dedurre gli importi di dette opere o attrezzature a compensazione del contributo afferente il costo di costruzione di cui all’articolo 48.
(comma così modificato dall’art. 4, comma 1, lettera g), legge reg. n. 18 del 2019)

2. La convenzione di cui al comma 1 può stabilire i tempi di realizzazione degli interventi contemplati dal piano attuativo, comunque non superiori a dieci anni.
(i termini sono prorogati di 3 anni per le convenzioni stipulate prima del 31 dicembre 2012, ai sensi dell’art. 30, comma 3-bis, della legge n. 98 del 2013)

Art. 47. (Cessioni di aree per opere di urbanizzazione primaria)
1. Ove occorra, il titolo abilitativo alla edificazione, quale sua condizione di efficacia, è accompagnato da una impegnativa unilaterale, da trascriversi a cura e spese degli interessati, per la cessione al comune, a valore di esproprio o senza corrispettivo nei casi specifici previsti dalle normative vigenti, delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria pertinenti all’intervento. E’ comunque assicurata la disponibilità degli spazi necessari per l’installazione della rete dei servizi strumentali all’esecuzione della costruzione o dell’impianto oggetto del titolo abilitativo.

Art. 48. (Costo di costruzione)
1. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato dalla Giunta regionale con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata.

2. Nei periodi intercorrenti tra i provvedimenti della Giunta regionale, di cui al comma 1, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dai comuni, in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con decorrenza dell’importo aggiornato dal 1° gennaio successivo.

3. Il contributo relativo al costo di costruzione comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 al 20 per cento, che viene determinata dalla Giunta regionale in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.

4. Per gli interventi con destinazione commerciale, terziario direttivo, turistico-alberghiero-ricettivo, il contributo è pari ad una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione alle diverse destinazioni, con deliberazione del consiglio comunale.

5. Per gli interventi destinati ad impianti sportivi e ricreativi il contributo del 10 per cento è rapportato unicamente al costo degli edifici posti al servizio o annessi all’intervento.

6. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia anche comportanti demolizione e ricostruzione il costo di costruzione è determinato in relazione al costo reale degli interventi stessi, così come individuato sulla base del progetto presentato e comunque non può superare il 50 per cento del valore determinato per le nuove costruzioni ai sensi dei commi da 1 a 5.
(comma così modificato dall’art. 4, comma 1, lettera h), legge reg. n. 18 del 2019)

7. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all’atto del rilascio, ovvero per effetto della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, è corrisposta in corso d’opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune e comunque non oltre sessanta giorni dalla data dichiarata di ultimazione dei lavori.

CAPO V – SANZIONI

Art. 49. (Sanzioni)
1. Le sanzioni previste dalla normativa statale in caso di svolgimento dell’attività di trasformazione urbanistico-edilizia in carenza di titolo abilitativo o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all’attività, a norma dell’articolo 33, comma 1, lettere c) e d), in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa di legge o con le previsioni degli strumenti di pianificazione vigenti o adottati.
(comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lettera n), legge reg. n. 18 del 2019)

2. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 50, i poteri sostitutivi regionali in materia di repressione degli abusi edilizi sono esercitati dalle province a far tempo dall’efficacia del rispettivo PTCP.

Art. 50. (Poteri regionali di annullamento e di inibizione)
1. Chiunque abbia interesse può richiedere alla Giunta regionale, entro un anno dalla data di inizio dei lavori, dichiarata ai sensi dell’articolo 35, comma 4, di procedere all’annullamento del permesso di costruire, qualora esso costituisca violazione di previsioni contenute in atti di pianificazione territoriale e definite di interesse regionale ai sensi del comma 2 e sia relativo a interventi di nuova costruzione, ovvero di demolizione e ricostruzione.

2. Sono di interesse regionale:
a) le previsioni prevalenti del PTR, del PTCP, dei piani dei parchi regionali e dei parchi naturali;
b) le previsioni degli atti del PGT riguardanti le aree destinate all’agricoltura, quelle soggette a vincolo paesaggistico, quelle di pregio ambientale, nonché quelle non soggette a trasformazione urbanistica.

3. A seguito del ricevimento della richiesta di annullamento, il dirigente della competente struttura regionale effettua, nei sei mesi successivi, gli accertamenti necessari in ordine alla violazione o meno delle previsioni di cui al comma 2 e a tal fine può disporre l’effettuazione di sopralluoghi e l’acquisizione della necessaria documentazione presso gli uffici comunali. Dell’avvenuto accertamento delle violazioni di cui al comma 1, il dirigente della competente struttura regionale dà immediata comunicazione al comune, al titolare del permesso di costruire, al proprietario della costruzione, al costruttore e al progettista, affinché gli stessi possano presentare le relative controdeduzioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, che deve intendersi quale avvio del procedimento di annullamento ai sensi dell’articolo 7 della legge 241/1990.

4. Il dirigente della competente struttura regionale valuta le controdeduzioni pervenute e, qualora risulti confermata la violazione delle previsioni di cui al comma 2, invita il comune a procedere all’annullamento, in via di autotutela, del permesso di costruire nei successivi trenta giorni. Dell’avvenuto accertamento delle violazioni di cui ai commi 1 e 2, ovvero dell’archiviazione della richiesta, il dirigente della competente struttura regionale dà immediata comunicazione al richiedente di cui al comma 1.

5. La Giunta regionale, scaduto inutilmente il termine di trenta giorni, emana, nei sei mesi dall’accertamento delle violazioni di cui al comma 1, il provvedimento di annullamento del permesso di costruire.

6. Il dirigente della competente struttura regionale, entro trenta giorni dall’emanazione del provvedimento di annullamento del permesso di costruire da parte della Giunta regionale, invita il comune a disporre, nei successivi trenta giorni, la demolizione delle opere illegittimamente eseguite o la loro restituzione in pristino, ovvero, laddove non sia possibile, ad irrogare una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall’agenzia del territorio; scaduto inutilmente tale termine, irroga direttamente la sanzione entro i successivi tre mesi.

7. In pendenza della procedura di annullamento, il dirigente della competente struttura regionale ordina la sospensione dei lavori, con provvedimento da comunicare al comune e da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, agli altri soggetti di cui al comma 3. L’ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro il termine di cui al comma 5, non sia stato emanato il provvedimento di annullamento.

8. I termini di cui al presente articolo sono perentori a pena di decadenza dall’azione e di inefficacia degli atti assunti.

9. Qualora non proceda all’annullamento ai sensi del comma 4, il comune è tenuto a versare a favore dell’amministrazione regionale una somma per l’attività svolta in relazione ai procedimenti disciplinati dal presente articolo, secondo modalità individuate con apposito provvedimento da assumersi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

10. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche in relazione agli interventi, richiamati al comma 1, posti in essere sulla base di denuncia di inizio attività o di segnalazione certificata di inizio attività, intendendosi l’annullamento del permesso di costruire sostituito dalla declaratoria di insussistenza, al momento della presentazione della denuncia di inizio attività o della segnalazione certificata di inizio attività, dei presupposti per la formazione del titolo abilitativo.
(comma così sostituito dall’art. 5, comma 1, lettera o), legge reg. n. 18 del 2019)

11. La disciplina di cui al presente articolo si applica a far tempo dall’efficacia degli atti di PGT ai sensi dell’articolo 13, comma 11. Sino a tale data trovano applicazione gli articoli 38 e 39 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nonché la deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2000, n. VI/49509 (Approvazione delle linee generali di assetto del territorio lombardo ai sensi dell’articolo 3, comma 39, della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1).
(comma così modificato dalla legge reg. n. 4 del 2008)

CAPO VI- DISCIPLINA DEI MUTAMENTI DELLE DESTINAZIONI D’USO DI IMMOBILI E DELLE VARIAZIONI ESSENZIALI

Art. 51. (Disciplina urbanistica)
1. Costituisce destinazione d’uso urbanistica di un’area la funzione o il complesso di funzioni ammesse dagli strumenti di pianificazione. E’ principale la destinazione d’uso qualificante; è complementare o accessoria o compatibile qualsiasi ulteriore destinazione d’uso che integri o renda possibile la destinazione d’uso principale o sia prevista dallo strumento urbanistico generale a titolo di pertinenza o custodia. In particolare, sono sempre considerate tra loro urbanisticamente compatibili, anche in deroga a eventuali prescrizioni o limitazioni poste dal PGT, le destinazioni residenziale, commerciale di vicinato e artigianale di servizio, nonché le destinazioni direzionale e per strutture ricettive fino a 500 mq di superficie lorda. Le destinazioni principali, complementari, accessorie o compatibili, come sopra definite, possono coesistere senza limitazioni percentuali ed è sempre ammesso il passaggio dall’una all’altra, nel rispetto del presente articolo, salvo quelle eventualmente escluse dal PGT. Nella superficie urbanizzata, come definita nel PTR, all’interno delle categorie di cui all’articolo 23-ter del d.p.r. 380/2001è comunque sempre ammessa la modifica di destinazione d’uso, anche in deroga alle indicazioni del PGT, e la stessa non è assoggettata al reperimento di aree per servizi e di interesse generale. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano alle destinazioni esplicitamente escluse dal PGT, nonché alle attività di logistica o autotrasporto incidenti su una superficie territoriale superiore a 5.000 mq, alle grandi strutture di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e alle attività insalubri ai sensi del decreto del Ministro alla sanità 5 settembre 1994 (Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie), le cui destinazioni d’uso devono sempre essere oggetto di specifica previsione negli atti del PGT.
(comma così sostituito dall’art. 4, comma 1, lettera i), legge reg. n. 18 del 2019)

1-bis. Relativamente agli ambiti di cui all’articolo 10, comma 2, i comuni definiscono i criteri per l’individuazione delle destinazioni d’uso escluse, al fine di evitare possibili danni alla salute, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, all’ambiente ed al paesaggio, ivi incluse la tutela del decoro, del contesto sociale e architettonico, nonché alla salvaguardia e promozione dell’identità e della cultura locale.
(comma così sostituito dall’art. 18 della legge reg. n. 7 del 2012)

1-ter. Negli ambiti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e ter), il cambio di destinazione d’uso finalizzato all’esercizio di attività commerciali di vicinato e artigianali di servizio è sempre consentito, anche in deroga alle destinazioni urbanistiche stabilite dal PGT, a titolo gratuito e non è assoggettato al reperimento di aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico.
(comma introdotto dall’art. 4, comma 1, lettera i), legge reg. n. 18 del 2019)

2. I comuni indicano nel PGT in quali casi i mutamenti di destinazione d’uso di aree e di edifici, attuati con opere edilizie, comportino un aumento ovvero una variazione del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale di cui all’articolo 9.

3. Per i mutamenti di destinazione d’uso non comportanti la realizzazione di opere edilizie, le indicazioni del comma 2 riguardano esclusivamente i casi in cui le aree o gli edifici siano adibiti a sede di esercizi commerciali non costituenti esercizi di vicinato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, i comuni verificano la sufficienza della dotazione di aree per servizi e attrezzature di interesse generale in essere con riferimento, in particolare, a precedenti modifiche d’uso o dotazioni che abbiano già interessato l’area o l’edificio e definiscono le modalità per il reperimento, a mezzo di atto unilaterale d’obbligo o di convenzione, delle eventuali aree o dotazioni aggiuntive dovute per la nuova destinazione in rapporto alla dotazione attribuita dalla precedente destinazione, potendo dunque soltanto pretendere la dotazione di aree corrispondente al dimostrato incremento di fabbisogno delle stesse.
(comma così modificato dall’art. 4, comma 1, lettera i), legge reg. n. 18 del 2019)

5. Il comune, nel piano dei servizi, può stabilire i criteri e le modalità per cui, in luogo del reperimento totale o parziale delle aree o dotazione di attrezzature nelle aree o edifici interessati dal mutamento di destinazione d’uso, si dia luogo alla cessione di altra area o di immobile idonei nel territorio comunale o alla corresponsione all’amministrazione di una somma commisurata al valore economico dell’area da acquisire, da determinarsi nello stesso piano dei servizi, fatto salvo quanto già corrisposto in sede di piano attuativo o di permesso di costruire convenzionato. Gli importi corrisposti a tale titolo sono impiegati dal comune per incrementare la dotazione di aree, servizi ed infrastrutture.

5-bis. Fino all’approvazione degli atti di PGT ai sensi dell’articolo 26, commi 2 e 3, le disposizioni del presente articolo, nonché degli articoli 52 e 53, si applicano in riferimento agli strumenti urbanistici comunali vigenti.
(comma introdotto dall’art. 1, legge reg. n. 12 del 2006)

Art. 51-bis. (Usi temporanei)
(articolo introdotto dall’art. 4, comma 1, lettera j), legge reg. n. 18 del 2019)

1. Allo scopo di attivare processi di recupero e valorizzazione di aree ed edifici dismessi, inutilizzati o sottoutilizzati, mediante la realizzazione di iniziative economiche, sociali e culturali, il comune può consentire, previa stipula di apposita convenzione, l’utilizzazione temporanea di tali aree, edifici, o parti di essi, anche per usi, comunque previsti dalla normativa statale, in deroga al vigente strumento urbanistico.

2. L’uso temporaneo può riguardare sia edifici pubblici, concessi in comodato per la realizzazione di iniziative di rilevante interesse pubblico, sia immobili privati.

3. L’uso temporaneo è consentito, previo rispetto dei requisiti igienico sanitari, ambientali e di sicurezza, che può sempre essere assicurato sia con opere edilizie sia mediante l’installazione di impianti e attrezzature tecnologiche, e purché non comprometta le finalità perseguite dalle destinazioni funzionali previste dal PGT, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, prorogabili di altri due. Qualora connesso a opere edilizie, le stesse sono assentite mediante titolo abilitativo edilizio rilasciato nel rispetto delle norme e dello strumento urbanistico vigente, salvo il diverso uso.

4. L’uso temporaneo non comporta la corresponsione da parte del richiedente di aree per servizi, non comporta il mutamento di destinazione d’uso delle unità immobiliari e non è soggetto alle disposizioni di cui all’articolo 51. Il comune nella convenzione può comunque definire le eventuali opere di urbanizzazione minime necessarie e indispensabili all’uso temporaneo proposto. Nell’ipotesi in cui le opere di cui al precedente periodo siano anche funzionali al successivo intervento di sviluppo di rigenerazione dell’area, il costo di tali opere può essere scomputato dagli oneri di urbanizzazione dovuti per lo stesso intervento.

5. Sono fatte salve le indicazioni di legge, nonché quelle contenute nei piani territoriali di coordinamento (PTC) dei parchi e delle Riserve naturali regionali, previste per gli immobili e gli ambiti assoggettati a tutela ai sensi degli articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/2004, e per gli immobili di valore monumentale.

6. E’ in ogni caso esclusa l’utilizzazione temporanea di area ed edifici, o parti di essi, come attrezzature religiose e sale giochi, sale scommesse e sale bingo.

Art. 52. (Mutamenti di destinazione d’uso con e senza opere edilizie)
1. I mutamenti di destinazione d’uso, conformi alle previsioni urbanistiche comunali, connessi alla realizzazione di opere edilizie, sono ammessi anche nell’ambito di piani attuativi in corso di esecuzione.
(comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lettera p), legge reg. n. 18 del 2019)

2. I mutamenti di destinazione d’uso di immobili non comportanti la realizzazione di opere edilizie, purché conformi alle previsioni urbanistiche comunali ed alla normativa igienico-sanitaria, sono soggetti esclusivamente a preventiva comunicazione dell’interessato al comune. Sono fatte salve le previsioni dell’articolo 20, comma 1, del d.lgs. 42/2004 in ordine alle limitazioni delle destinazioni d’uso dei beni culturali.
(comma così modificato dalla legge reg. n. 4 del 2008)

3. Qualora la destinazione d’uso sia comunque modificata nei dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell’intervenuta variazione.

3-bis. I mutamenti di destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali, sono assoggettati a permesso di costruire.
(comma introdotto dall’art. 1, legge reg. n. 12 del 2006)

3-ter. I mutamenti di destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla realizzazione o all’ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono subordinati a permesso di costruire. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, il comune, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 36, provvede alla verifica del limite della distanza da luoghi sensibili previsto dall’articolo 5, comma 1, della l.r. 8/2013.
(comma introdotto dalla legge reg. n. 11 del 2015)

Art. 53. (Sanzioni amministrative)
1. Qualora il mutamento di destinazione d’uso con opere edilizie risulti in difformità dalle vigenti previsioni urbanistiche comunali, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione per la realizzazione di opere in assenza o in difformità dal permesso di costruire, ovvero in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività o dalla segnalazione certificata di inizio attività.
(comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lettera q), legge reg. n. 18 del 2019)

2. Qualora il mutamento di destinazione d’uso senza opere edilizie, ancorché comunicato ai sensi dell’articolo 52, comma 2, risulti in difformità dalle vigenti previsioni urbanistiche comunali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’aumento del valore venale dell’immobile o sua parte, oggetto di mutamento di destinazione d’uso, accertato in sede tecnica e comunque non inferiore a mille euro.

3. Il mutamento di destinazione d’uso con opere edilizie effettuato in assenza dell’atto unilaterale d’obbligo, ove previsto, o della convenzione, ovvero in difformità dai medesimi comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio degli oneri di urbanizzazione dovuti per l’intervento e comunque non inferiore a mille euro.

4. Gli importi corrisposti a titolo di sanzione amministrativa sono impiegati dal comune per incrementare, realizzare o riqualificare la dotazione di aree, servizi ed infrastrutture.

Art. 54. (Determinazione delle variazioni essenziali)
1. Costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le modifiche edilizie che comportino anche singolarmente:
a) mutamento delle destinazioni d’uso che determini carenza di aree per servizi e attrezzature di interesse generale, salvo che il soggetto interessato attui quanto disposto dai commi 4 e 5 dell’articolo 51;
b) aumento del volume o della superficie rispetto al progetto approvato e purché tale incremento non comporti la realizzazione di un organismo edilizio autonomo, computando a tal fine:
1) per gli edifici residenziali, un incremento volumetrico in misura superiore:
1.1) al 7,5 per cento da zero a mille metri cubi;
1.2) al 3 per cento dai successivi milleuno metri cubi a tremila metri cubi;
1.3) all’1,2 per cento dai successivi tremilauno metri cubi sino e non oltre trentamila metri cubi;

2) per gli edifici non residenziali un incremento della superficie lorda di pavimento in misura superiore:
2.1) al 7,5 per cento da zero a quattrocento metri quadrati;
2.2) al 3 per cento dai successivi quattrocentouno metri quadrati a mille metri quadrati;
2.3) all’1,2 per cento dai successivi milleuno metri quadrati sino e non oltre diecimila metri quadrati;
c) modifiche:
1) dell’altezza dell’edificio in misura superiore a un metro senza variazione del numero dei piani;
2) delle distanze minime, fissate dalle vigenti disposizioni, dell’edificio dalle altre costruzioni e dai confini di proprietà, in misura superiore a metri 0,50 ovvero in misura superiore a dieci centimetri dalle strade pubbliche o di uso pubblico, qualora l’edificio sia previsto in fregio ad esse;
d) mutamento delle caratteristiche dell’intervento assentito in relazione alla classificazione dell’articolo 27, purché si tratti di intervento subordinato a titolo abilitativo;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica purché la violazione non attenga agli aspetti procedurali.
2. Sono fatte salve le sanzioni di competenza delle autorità preposte alla gestione del vincolo o delle norme di tutela ambientale di cui al decreto legislativo 42/2004 ed alla disciplina delle aree regionali protette.

3. Non sono comunque da considerarsi variazioni essenziali quelle che incidono sull’entità delle cubature dei volumi tecnici ed impianti tecnologici, sulla distribuzione interna delle singole unità abitative e produttive, per l’adeguamento alle norme di risparmio energetico, per l’adeguamento alle norme per la rimozione delle barriere architettoniche, nonché le modifiche che variano il numero delle unità immobiliari.

TITOLO II – NORME PER IL GOVERNO DELLE ACQUE E PER LA DIFESA DEL SUOLO NEI SOTTOBACINI IDROGRAFICI DELLA REGIONE LOMBARDIA – PREVENZIONE DEI RISCHI GEOLOGICI, IDROGEOLOGICI E SISMICI
(rubrica così sostituita dall’art. 1, comma 1, legge reg. n. 12 del 2010)

Art. 55. (Attività regionali per il governo delle acque, la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici)
(articolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, legge reg. n. 12 del 2010)

1. La Regione riconosce la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse naturali e il riassetto idraulico ed idrogeologico quali attività strategiche per il governo del territorio, al fine di garantire la sostenibilità dello sviluppo e l’attrattività del territorio regionale. Tali attività sono esercitate per le finalità e nel rispetto delle competenze di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2. L’azione regionale in materia di tutela ed uso delle acque e di difesa del suolo, di gestione del demanio idrico e di riassetto idraulico ed idrogeologico del territorio persegue i seguenti obiettivi, in conformità con le politiche europee e statali:
a) promuovere un’efficace attività di regolazione e orientamento degli usi e della gestione del territorio per l’equilibrata composizione della molteplicità degli interessi presenti;
b) prevenire i fenomeni di degrado delle acque e di dissesto idraulico e idrogeologico perseguendo un modello insediativo sostenibile, come definito dagli strumenti di pianificazione territoriale di cui alla presente legge e dagli strumenti di pianificazione di bacino vigenti anche attraverso l’applicazione del principio dell’invarianza idraulica e idrologica;
(lettera così modificata dall’art. 7, comma 2, legge reg. n. 4 del 2016)
c) promuovere le misure specifiche e gli interventi necessari al riequilibrio idraulico ed idrogeologico del territorio, in conformità con i contenuti del piano di bacino distrettuale e dei piani di assetto idrogeologico, di cui al d.lgs. 152/2006, per garantire la sicurezza delle popolazioni e degli insediamenti rispetto ai fenomeni di degrado delle acque e di dissesto idraulico ed idrogeologico che interessano i centri e nuclei abitati, le attività produttive, le infrastrutture al servizio del territorio e per contribuire alla tutela e salvaguardia dei paesaggi fluviali, anche attraverso eventuali misure di compensazione territoriale per le opere di rilevanza regionale che comportano impatti territoriali significativi;
d) promuovere la manutenzione degli alvei fluviali, delle opere necessarie a garantire la mitigazione dei rischi idraulico ed idrogeologico, anche al fine di migliorare la qualità delle acque e garantire la sicurezza dei cittadini e del territorio; per assicurare efficienza ed efficacia a tale azione la Giunta regionale può individuare le opere strategiche e le aree nelle quali la manutenzione del territorio assume una valenza significativa per l’equilibrio del suolo, favorendo la partecipazione attiva degli enti locali, degli operatori del settore agricolo e delle associazioni di volontariato;
e) riqualificare i corsi d’acqua del reticolo principale e del reticolo idrico minore.

3. Sulla base degli indirizzi della pianificazione di bacino distrettuale del fiume Po, la Regione, nell’ambito delle competenze attribuite dall’articolo 61 del d.lgs. 152/2006, svolge azioni conoscitive, di pianificazione e programmazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2.

4. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, la Giunta regionale, nell’ambito delle azioni di governo integrato delle acque, definisce:
a) il quadro delle conoscenze delle caratteristiche fisiche del territorio, con particolare riferimento ai rischi geologici, idrogeologici e sismici, individuando le esigenze di ulteriore approfondimento delle conoscenze;
b) gli indirizzi per il riassetto del territorio, sulla base dei piani di bacino e degli indirizzi emanati dalle competenti amministrazioni statali, ai fini della prevenzione dei rischi geologici ed idrogeologici e della loro mitigazione, nonché le direttive per la prevenzione del rischio sismico e l’individuazione delle zone sismiche, compresi la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle zone medesime;
c) le linee guida per la valorizzazione dei corsi d’acqua;
d) le linee guida e standard metodologici e procedurali per l’aggiornamento e lo sviluppo delle conoscenze da parte degli enti locali, anche in coerenza con il SIT di cui all’articolo 3;
e) le misure di indirizzo e coordinamento dell’azione degli enti del sistema regionale, di cui all’allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» – Collegato 2007), controllandone i risultati;
e-bis) criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica e idrologica.
(lettera aggiunta dall’art. 7, comma 2, legge reg. n. 4 del 2016)

5. Quanto definito al comma 4, lettere a), b) e c), integra i contenuti del piano territoriale regionale di cui all’articolo 19.

6. Nell’ambito delle attività di pianificazione del territorio di cui alla prima parte della presente legge e in conformità ai criteri di cui all’articolo 57,è assicurato il coordinamento con gli strumenti di protezione civile previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 (Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile).

Art. 55-bis. (Progetti strategici di sottobacino idrografico)
(articolo introdotto dall’art. 1, comma 1, legge reg. n. 12 del 2010)

1. La Regione riconosce nei sottobacini idrografici lombardi del distretto del fiume Po gli ambiti territoriali adeguati per il governo delle acque e dei suoli.

2. In applicazione dell’articolo 61, comma 1, lettere b) e h), e dell’articolo 62, comma 1, del d.lgs. 152/2006, la Giunta regionale predispone progetti strategici di sottobacino idrografico per il raggiungimento degli obiettivi definiti all’articolo 55, comma 2. I progetti strategici di sottobacino idrografico sono elaborati in accordo con i soggetti istituzionali e sociali interessati, attraverso processi partecipativi.

3. I progetti strategici di cui al comma 2 sono predisposti nel rispetto del piano di bacino distrettuale di cui agli articoli 65 e 67 del d.lgs. 152/2006 e del piano territoriale regionale e perseguono in particolare i seguenti obiettivi e contenuti:
a) governo dei processi di trasformazione territoriale finalizzati alla riqualificazione dei sottobacini idrografici, con riferimento ai corsi d’acqua di competenza della Regione;
b) integrazione delle politiche regionali e locali, nonché raccordo e coordinamento con le azioni di interesse interregionale, per il contenimento e la riduzione del degrado paesaggistico-ambientale e per la valorizzazione delle acque e dei suoli;
c) integrazione in un contesto di sottobacino idrografico della pianificazione territoriale di coordinamento provinciale e dei piani di governo del territorio, con particolare riferimento agli indirizzi ed ai contenuti di cui agli articoli 56 e 57;
d) individuazione delle priorità di intervento per l’assetto idraulico ed idrogeologico e promozione di un sistema permanente di manutenzione territoriale diffusa integrato con le politiche regionali di sviluppo rurale e di forestazione.

4. Per la elaborazione dei progetti di cui al comma 2, la Giunta regionale adotta linee guida che comprendono, tra l’altro:
a) criteri e metodi per la individuazione, delimitazione e caratterizzazione dei sottobacini idrografici naturali;
b) misure ed indirizzi per il contenimento dei fenomeni di degrado, per la valorizzazione e riqualificazione paesaggistico-ambientale dei sottobacini di cui alla lettera a);
c) tempi e modalità di regolazione dei processi di condivisione da parte dei soggetti istituzionali e sociali interessati secondo quanto disposto dall’articolo 14 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, e dall’articolo 10 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

5. I progetti strategici di sottobacino sono approvati dalla Giunta regionale, sentiti i soggetti istituzionali e sociali che hanno partecipato all’elaborazione del progetto, nei tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi delle direttive comunitarie 2000/60/CE e 2007/60/CE in materia di acque ed alluvioni. I progetti approvati costituiscono riferimento unitario della programmazione regionale, in particolare per la redazione dei contratti di fiume di cui all’articolo 45, comma 9, della l.r. 26/2003, e per la pianificazione comunale e provinciale.

6. I progetti strategici di sottobacino, approvati ai sensi del comma 5, si configurano come proposte per la formazione di programmi e progetti di cui all’articolo 61, comma 1, lettera b), del d.lgs. 152/2006 per i sottobacini del distretto ricadenti nel territorio regionale. I progetti strategici di sottobacino possono inoltre configurarsi come strumenti di attuazione della pianificazione di bacino distrettuale, di cui agli articoli 65 e 67 del d.lgs. 152/2006, a seguito dell’espletamento delle procedure di adozione e approvazione dei piani di bacino e dei relativi piani stralcio, di cui agli articoli 66 e 68 del d.lgs. 152/2006, e previa intesa con le amministrazioni statali competenti.

Art. 56. (Componente geologica, idrogeologica e sismica del piano territoriale di coordinamento provinciale)
1. Per la parte inerente alla difesa del territorio, il PTCP:
a) concorre alla definizione del quadro conoscitivo del territorio regionale, con particolare riguardo ai fenomeni di dissesto idrogeologico, mediante l’aggiornamento dell’inventario regionale dei fenomeni franosi, secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) definisce l’assetto idrogeologico del territorio, anche attraverso la realizzazione di opportuni studi e monitoraggi, sviluppando ed approfondendo i contenuti del PTR e del piano di bacino, in coerenza con le direttive regionali e dell’Autorità di bacino;
c) censisce ed identifica cartograficamente, anche a scala di maggior dettaglio, le aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico per effetto di atti, approvati o comunque efficaci, delle autorità competenti in materia;
d) indica, per tali aree, le linee di intervento, nonché le opere prioritarie di sistemazione e consolidamento con efficacia prevalente ai sensi del comma 2 dell’articolo 18;
e) assume il valore e gli effetti dei piani di settore, in caso di stipulazione delle intese di cui all’articolo 57 del d.lgs. 112/1998;
f) determina, in conseguenza delle intese di cui alla lettera e), nonché sulla base del quadro delle conoscenze acquisito, l’adeguamento e l’aggiornamento degli atti di tutela delle autorità competenti;
g) propone modifiche agli atti di tutela delle autorità competenti, secondo le procedure previste dalla normativa vigente;
h) costituisce riferimento per la coerenza dei dati e delle informazioni inerenti all’assetto idrogeologico e sismico contenute nei piani di governo del territorio con gli indirizzi regionali.

Art. 57. (Componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio)
1. Ai fini della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici, nel PGT:
a) il documento di piano contiene la definizione dell’assetto geologico, idrogeologico e sismico comunale sulla base dei criteri ed indirizzi emanati dalla Giunta regionale, sentite le province, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge;
b) il piano delle regole contiene:
1) il recepimento e la verifica di coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni del PTCP e del piano di bacino;
2) l’individuazione delle aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica, secondo i criteri e gli indirizzi di cui alla lettera a), nonché le norme e le prescrizioni a cui le medesime aree sono assoggettate in ordine alle attività di trasformazione territoriale compresa l’indicazione di aree da assoggettare a eventuali piani di demolizione degli insediamenti esistenti, ripristino provvisorio delle condizioni di sicurezza, interventi di rinaturalizzazione dei siti o interventi di trasformazione urbana, PRU o PRUSST.

2. I comuni, anche attraverso intese con i comuni limitrofi, possono individuare nel documento di piano aree da destinare all’ubicazione di alloggi e servizi temporanei finalizzati a fronteggiare situazioni conseguenti ad eventi di carattere calamitoso, ovvero al trasferimento di insediamenti esistenti siti in aree soggette ad elevata pericolosità idrogeologica, individuate nel piano di bacino o da relativi piani stralcio come dissesti attivi, o nei territori delle fasce fluviali classificate all’interno dei limiti di fascia A e B. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana criteri e modalità attuativi delle disposizioni di cui al presente comma, riferiti agli insediamenti che all’atto dell’entrata in vigore della presente legge si trovano in aree soggette ad inedificabilità per effetto delle disposizioni del piano di bacino.

Art. 58. (Contributi ai comuni e alle province per gli studi geologici, idrogeologici e sismici)
1. La Regione concede contributi:
a) ai comuni, per la realizzazione degli studi geologici di cui all’articolo 57, nella misura massima del 70 per cento delle spese sostenute; qualora lo studio sia realizzato a livello di bacino idrografico da tutti i comuni appartenenti allo stesso, il contributo può raggiungere il 100 per cento delle spese sostenute;
b) alle province, per gli approfondimenti conoscitivi idrogeologici propedeutici al raggiungimento delle intese di cui all’articolo 56, comma 1, lettera e).

2. I contributi sono erogati sulla base di criteri e indirizzi emanati dalla Giunta regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 58-bis. (Invarianza idraulica, invarianza idrologica e drenaggio urbano sostenibile)
(articolo introdotto dall’art. 7, comma 2, lettera g), legge reg. n. 4 del 2016)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) invarianza idraulica: principio in base al quale le portate di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all’urbanizzazione;
b) invarianza idrologica: principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti all’urbanizzazione;
c) drenaggio urbano sostenibile: sistema di gestione delle acque meteoriche urbane, costituito da un insieme di strategie, tecnologie e buone pratiche volte a ridurre i fenomeni di allagamento urbano, a contenere gli apporti di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori mediante il controllo alla sorgente delle acque meteoriche e a ridurre il degrado qualitativo delle acque.

2. I principi di invarianza idraulica e idrologica si applicano agli interventi edilizi definiti dall’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del d.P.R. n. 380/2001 e a tutti gli interventi che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all’urbanizzazione, secondo quanto specificato nel regolamento regionale di cui al comma 5. Sono compresi gli interventi relativi alle infrastrutture stradali e autostradali e loro pertinenze e parcheggi.
(comma così modificato dall’art. 14, comma 1, legge reg. n. 14 del 2016)

3. Al fine di non aggravare le condizioni di criticità idraulica dei corpi idrici recettori delle acque meteoriche urbane, nel PGT:
a) il documento di piano stabilisce che le trasformazioni dell’uso del suolo comportanti variazioni di permeabilità superficiale debbano rispettare il principio dell’invarianza idraulica e idrologica, anche mediante l’applicazione dei principi e dei metodi del drenaggio urbano sostenibile. Tali principi vanno rispettati anche per le aree già urbanizzate oggetto di interventi edilizi, così come stabiliti nel regolamento di cui al comma 5;
b) il piano dei servizi individua e definisce le infrastrutture pubbliche necessarie per soddisfare il principio dell’invarianza idraulica e idrologica sia per la parte già urbanizzata del territorio, sia per gli ambiti di nuova trasformazione, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 5.

4. Il regolamento edilizio comunale disciplina le modalità per il conseguimento dell’invarianza idraulica e idrologica secondo i criteri e i metodi stabiliti con il regolamento regionale di cui al comma 5. Il regolamento edilizio recepisce i criteri e i metodi di cui al primo periodo entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento regionale di cui al comma 5 nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia. Decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, i comuni sono comunque tenuti a dare applicazione alle disposizioni del regolamento regionale.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua), la Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali e di altri soggetti competenti con professionalità tecnica in materia, approva un regolamento contenente criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica e idrologica. Il regolamento acquista efficacia alla data di recepimento dello stesso nel regolamento edilizio comunale di cui al comma 4, o, al più tardi, decorso il termine di sei mesi di cui al medesimo comma 4. Il regolamento definisce, tra l’altro:
a) ambiti territoriali di applicazione differenziati in funzione del grado di impermeabilizzazione dei suoli, delle condizioni idrogeologiche delle aree e del livello di criticità idraulica dei bacini dei corsi d’acqua ricettori;
b) il valore massimo della portata meteorica scaricabile nei ricettori per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica e idrologica nei diversi ambiti territoriali individuati;
c) modalità di integrazione tra pianificazione urbanistica comunale e previsioni del piano d’ambito di cui all’articolo 48, comma 2, lettera b), della l.r. 26/2003, nonché tra le disposizioni del regolamento di cui al presente comma e la normativa in materia di scarichi di cui all’articolo 52, comma 1, della stessa l.r. 26/2003, al fine del conseguimento degli obiettivi di invarianza idraulica e idrologica;
d) misure differenziate per le aree di nuova edificazione e per quelle già edificate, anche ai fini dell’individuazione delle infrastrutture pubbliche di cui al piano dei servizi;
e) indicazioni tecniche costruttive ed esempi di buone pratiche di gestione delle acque meteoriche in ambito urbano;
f) gli opportuni meccanismi di incentivazione edilizia e urbanistica anche ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), attraverso i quali i comuni possono promuovere l’applicazione dei principi della invarianza idraulica o idrologica, nonché del drenaggio urbano sostenibile;
g) la possibilità per i comuni di prevedere la monetizzazione come alternativa alla diretta realizzazione per gli interventi di cui al comma 2 previsti in ambiti urbani caratterizzati da particolari condizioni urbanistiche o idrogeologiche come specificato nel regolamento regionale di cui al presente comma, in ragione delle quali sia dimostrata l’impossibilità a ottemperare ai principi di invarianza direttamente nelle aree oggetto d’intervento. Il valore della monetizzazione è pari al volume d’acqua, in metri cubi, che è necessario trattenere per il rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica calcolato secondo quanto previsto dal regolamento regionale di cui al presente comma, moltiplicato per il valore medio del costo unitario di una vasca di volanizzazione o di trattenimento/disperdimento. I proventi della monetizzazione sono introitati dai comuni. I comuni destinano tali risorse al finanziamento di interventi necessari per soddisfare il principio dell’invarianza idraulica e idrologica di cui al presente articolo. I comuni procedono direttamente alla progettazione e realizzazione delle opere o ne affidano l’attuazione ai gestori d’ambito del servizio idrico integrato se compatibile con la convenzione di affidamento.

6. Al fine di ridurre il degrado qualitativo delle acque e i fenomeni di allagamento urbano il Piano di tutela delle acque favorisce lo sviluppo di sistemi di drenaggio urbano sostenibile.

7. Le disposizioni previste dal regolamento regionale di cui al comma 5 sono recepite nei Piani di Governo del Territorio (PGT) approvati ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della l.r. 31/2014.

TITOLO III – NORME IN MATERIA DI EDIFICAZIONE NELLE AREE DESTINATE ALL’AGRICOLTURA

Art. 59. (Interventi ammissibili)
1. Nelle aree destinate all’agricoltura dal piano delle regole sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti dell’azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli secondo i criteri e le modalità previsti dall’articolo 60.

2. La costruzione di nuovi edifici residenziali di cui al comma 1 è ammessa qualora le esigenze abitative non possano essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente.

3. I relativi indici di densità fondiaria per le abitazioni dell’imprenditore agricolo non possono superare i seguenti limiti:
a) 0,06 metri cubi per metro quadrato su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata;
b) 0,01 metri cubi per metro quadrato, per un massimo di cinquecento metri cubi per azienda, su terreni a bosco, a coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente;
c) 0,03 metri cubi per metro quadrato sugli altri terreni agricoli.

4. Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture produttive di cui al comma 1, le quali non sono sottoposte a limiti volumetrici; esse comunque non possono superare il rapporto di copertura del 10 per cento dell’intera superficie aziendale, salvo che per le aziende orto-floro-vivaistiche per le quali tale rapporto non può superare il 20 per cento e per le serre fisse per le quali tale rapporto non può superare il 40 per cento della predetta superficie; le tipologie costruttive dovranno essere congruenti al paesaggio rurale.
(comma modificato dalla legge reg. n. 4 del 2008, poi dall’art. 10, comma 2, legge reg. n. 19 del 2014)

4-bis. Per le aziende esistenti alla data di prima approvazione del PGT, i parametri di cui ai commi 3 e 4 sono incrementati del 20 per cento.
(comma introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2008)

5. Al fine di tale computo è ammessa l’utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l’azienda, compresi quelli esistenti su terreni di comuni contermini.

6. Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di non edificazione debitamente trascritto presso i registri immobiliari, modificabile in relazione alla variazione della normativa urbanistica.

7. I limiti di cui al comma 4 non si applicano nel caso di opere richieste per l’adeguamento a normative sopravvenute che non comportino aumento della capacità produttiva.
(comma così modificato dalla legge reg. n. 12 del 2006)

7-bis. Gli edifici ricadenti nelle aree destinate all’agricoltura, dei quali sia prevista la demolizione ai fini della realizzazione di infrastrutture per la mobilità di rilevanza nazionale e regionale, possono essere ricostruiti anche in deroga alle previsioni del presente articolo, nonché dello strumento di pianificazione comunale, previo accertamento della loro effettiva funzionalità.
(comma introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2008)

Art. 60. (Presupposti soggettivi e oggettivi)
1. Nelle aree destinate all’agricoltura, gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati sono assentiti unicamente mediante permesso di costruire; il permesso di costruire può essere rilasciato esclusivamente:
(alinea così modificata dall’art. 1della legge reg. n. 12 del 2006)

a) all’imprenditore agricolo professionale per tutti gli interventi di cui all’articolo 59, comma 1, a titolo gratuito;
b) in carenza della qualifica di imprenditore agricolo professionale al titolare o al legale rappresentante dell’impresa agricola per la realizzazione delle sole attrezzature ed infrastrutture produttive e delle sole abitazioni per i salariati agricoli, subordinatamente al versamento dei contributi di costruzione, nonché al titolare o al legale rappresentante dell’impresa agromeccanica per la realizzazione delle attrezzature di ricovero dei mezzi agricoli e di altri immobili strumentali, con esclusione di residenze e uffici e subordinatamente al versamento dei contributi di costruzione;
(lettera così modificata dall’art. 1 della legge reg. n. 12 del 2006, poi dalla legge reg. n. 4 del 2008)
c) limitatamente ai territori dei comuni indicati nella tabella allegata alla legge regionale 19 novembre 1976, n. 51 (Norme per l’attuazione delle direttive del Consiglio della C.E.E. nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 e della direttiva n. 268 del 28 aprile 1975 nella Regione Lombardia), ai soggetti aventi i requisiti di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 352 (Attuazione della direttiva comunitaria sull’agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate) e all’articolo 8, numero 4), della l.r. 51/1976, subordinatamente al pagamento dei contributi di costruzione, per tutti gli interventi di cui all’articolo 59, comma 1.

2. Il permesso di costruire è subordinato:
a) alla presentazione al comune di un atto di impegno che preveda il mantenimento della destinazione dell’immobile al servizio dell’attività agricola, da trascriversi a cura e spese del titolare del permesso di costruire sui registri della proprietà immobiliare; tale vincolo decade a seguito di variazione urbanistica, riguardante l’area interessata, operata dal PGT;
b) all’accertamento da parte del comune dell’effettiva esistenza e funzionamento dell’azienda agricola;
c) limitatamente ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, anche alla presentazione al comune, contestualmente alla richiesta di permesso di costruire, di specifica certificazione disposta dall’organo tecnico competente per territorio, che attesti, anche in termini quantitativi, le esigenze edilizie connesse alla conduzione dell’impresa.

3. Dei requisiti, dell’attestazione e delle verifiche di cui al presente articolo è fatta specifica menzione nel permesso di costruire.

4. Il comune rilascia, contestualmente al permesso di costruire, una attestazione relativa alle aree su cui deve essere costituito il vincolo di non edificazione di cui all’articolo 59, comma 6.

Art. 61. (Norma di prevalenza)
1. Le disposizioni degli articoli 59 e 60 sono immediatamente prevalenti sulle norme e sulle previsioni del PGT e dei regolamenti edilizi e di igiene comunali che risultino in contrasto con le stesse.

Art. 62. (Interventi regolati dal piano di governo del territorio)
1. Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione ed ampliamento, nonché le modifiche interne e la realizzazione dei volumi tecnici non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo e sono regolati dalle previsioni del PGT.
(comma modificato dalla legge reg. n. 12 del 2006 poi dall’art. 5, comma 1, lettera s), legge reg. n. 18 del 2019)

1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche ai fini della realizzazione di edifici di piccole dimensioni, assentita esclusivamente ai fini della manutenzione del territorio rurale-boschivo, previa presentazione al comune del relativo atto di impegno, da trascriversi a cura e spese del proponente. Il piano delle regole definisce le dimensioni massime e i caratteri dell’edificio, nonché la superficie minima dell’area di riferimento.
(comma introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2008)

1-ter. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 6, lettera a), del DPR n. 380/2001, sono equiparate alle serre di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera e), le serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente, nonché le serre mobili destinate ad uso temporaneo. Dette strutture sono installate senza il permesso di costruire, sempre che siano realizzate senza opere murarie fuori terra. La Giunta regionale individua le caratteristiche costruttive e le condizioni da rispettare per l’installazione di dette strutture.
(comma così modificato dall’art. 10, comma 2, legge reg. n. 19 del 2014)

2. (abrogato dalla legge reg. n. 12 del 2006)

Art. 62-bis. (Norma transitoria)
(articolo introdotto dalla legge reg. n. 12 del 2006)

1. Fino all’approvazione degli atti di PGT ai sensi dell’articolo 26, commi 2 e 3, le disposizioni del presente titolo si applicano in riferimento alle aree classificate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti come zone agricole.

1-bis. Nel caso di cessazione di attività di allevamento per diminuire il rischio sanitario nei confronti di epizoozie soggette a lotta obbligatoria, in relazione agli edifici esistenti non più adibiti all’allevamento, il piano delle regole, in coerenza con i criteri definiti dal documento di piano, può riconoscere un credito urbanistico da utilizzare in ambito comunale.
(comma introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2008)

TITOLO IV – ATTIVITA’ EDILIZIE SPECIFICHE

CAPO I – RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

Art. 63. (Finalità e presupposti)
1. La Regione promuove il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.

1-bis. Si definiscono sottotetti i volumi sovrastanti l’ultimo piano degli edifici dei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura.
(comma introdotto sostituito dalla legge reg. n. 20 del 2005)

2. Negli edifici, destinati a residenza per almeno il venticinque per cento della superficie lorda di pavimento (S.l.p.) complessiva, esistenti alla data del 31 dicembre 2005, o assentiti sulla base di permessi di costruire rilasciati entro il 31 dicembre 2005, ovvero di denunce di inizio attività presentate entro il 1° dicembre 2005, è consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto.
(comma così sostituito dalla legge reg. n. 20 del 2005)

3. Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 36, comma 2 e 44, comma 2, il recupero volumetrico di cui al comma 2 può essere consentito solo nel caso in cui gli edifici interessati siano serviti da tutte le urbanizzazioni primarie, ovvero in presenza di impegno, da parte dei soggetti interessati, alla realizzazione delle suddette urbanizzazioni, contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento ed entro la fine dei relativi lavori.

4. Il recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto è consentito anche negli edifici, destinati a residenza per almeno il venticinque per cento della S.l.p. complessiva, realizzati sulla base di permessi di costruire rilasciati successivamente al 31 dicembre 2005, o di segnalazioni certificate di inizio attività presentate successivamente al 1° dicembre 2005, decorsi tre anni dalla data di conseguimento dell’agibilità.
(comma sostituito dalla legge reg. n. 20 del 2005, poi modificato dall’art. 26 della legge reg. n. 15 del 2017, poi dall’art. 5, comma 1, lettera t), legge reg. n. 18 del 2019)

5. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito, previo titolo abilitativo, attraverso interventi edilizi, purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti, salvo quanto disposto dal comma 6.

6. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l’altezza media ponderale di metri 2,40, ulteriormente ridotta a metri 2,10 per i comuni posti a quote superiori a seicento metri di altitudine sul livello del mare, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa.

Art. 64. (Disciplina degli interventi)
(articolo così sostituito dalla legge reg. n. 20 del 2005)

1. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero volumetrico dei sottotetti possono comportare l’apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione e per garantire il benessere degli abitanti, nonché, per gli edifici di altezza pari o inferiore al limite di altezza massima posto dallo strumento urbanistico, modificazioni di altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, unicamente al fine di assicurare i parametri di cui all’articolo 63, comma 6. Nei casi di deroga all’altezza massima, l’altezza minima abitabile non può essere superiore a metri 1,50. All’interno dei centri storici e dei nuclei di antica formazione deve essere assicurato il rispetto dei limiti di altezza massima degli edifici posti dallo strumento urbanistico; in assenza di limiti, l’altezza massima deve intendersi pari all’esistente.
(comma così sostituito dalla legge reg. n. 4 del 2012)

2. Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti è classificato come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lettera d). Esso non richiede preliminare adozione ed approvazione di piano attuativo ed è ammesso anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale vigenti ed adottati, ad eccezione del reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali secondo quanto disposto dal comma 3.

3. Gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, se volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari, sono subordinati all’obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dagli strumenti di pianificazione comunale e con un minimo di un metro quadrato ogni dieci metri cubi della volumetria resa abitativa ed un massimo di venticinque metri quadrati per ciascuna nuova unità immobiliare. Il rapporto di pertinenza, garantito da un atto da trascriversi nei registri immobiliari, è impegnativo per sé per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo. Qualora sia dimostrata l’impossibilità, per mancata disponibilità di spazi idonei, ad assolvere tale obbligo, gli interventi sono consentiti previo versamento al comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire. Tale somma deve essere destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del comune.

4. Non sono assoggettati al versamento di cui al precedente comma 3 gli interventi realizzati in immobili destinati all’edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale, di consorzi di comuni o di enti pubblici preposti alla realizzazione di tale tipologia di alloggi.

5. Le norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all’articolo 14 della l.r. 6/1989, si applicano limitatamente ai requisiti di visitabilità ed adattabilità dell’alloggio.

6. Il progetto di recupero ai fini abitativi dei sottotetti deve prevedere idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell’intero fabbricato. Le opere devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.

7. La realizzazione degli interventi di recupero di cui al presente capo comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, calcolati sulla volumetria o sulla superficie lorda resa abitativa secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di ristrutturazione edilizia. I comuni possono deliberare l’applicazione di una maggiorazione, nella misura massima del dieci per cento del contributo di costruzione dovuto, da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, di arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale.
(comma così sostituito dall’art. 26 della legge reg. n. 15 del 2017)

7-bis. Il recupero dei sottotetti con superficie lorda fino a quaranta mq., costituenti in base al titolo di proprietà una pertinenza di unità immobiliari collegata direttamente a essi, se prima casa, è esente dalla quota di contributo commisurato al costo di costruzione di cui all’articolo 16, comma 3, del d.p.r. 380/2001, dal reperimento degli spazi a parcheggi pertinenziali e delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e/o monetizzazione.
(comma introdotto dall’art. 26 della legge reg. n. 15 del 2017)

8. I progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, che incidono sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici e da realizzarsi in ambiti non sottoposti a vincolo paesaggistico, sono soggetti all’esame dell’impatto paesistico previsto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale. Il giudizio di impatto paesistico è reso dalla commissione per il paesaggio di cui all’articolo 81, ove esistente, anche con applicazione del comma 5 del medesimo articolo, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta formulata dal responsabile del procedimento urbanistico, decorso il quale il giudizio si intende reso in senso favorevole.
(comma così modificato dal’art. 1 della legge reg. n. 5 del 2009)

9. La segnalazione certificata di inizio attività deve contenere l’esame dell’impatto paesistico e la determinazione della classe di sensibilità del sito, nonché il grado di incidenza paesistica del progetto, ovvero la relazione paesistica o il giudizio di impatto paesistico di cui al precedente comma 8.
(la denuncia di inizio attività non è più attivabile A motivo dell’espressa qualificazione degli interventi di recupero dei sottotetti «come ristrutturazione edilizia», operata dal comma 2, il regime giuridico applicabile è individuato di volta per volta sulla base degli elementi progettuali che connotano la singola iniziativa: SCIA o permesso di costruire ai sensi dell’art. 22, comma 7, per la ristrutturazione cosiddetta «leggera»; permesso di costruire o SCIA alternativa per la ristrutturazione cosiddetta «pesante»; si veda la Circolare regionale 20 luglio 2017, n. 10)

10. I volumi di sottotetto già recuperati ai fini abitativi in applicazione della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti), ovvero della disciplina di cui al presente capo, non possono essere oggetto di mutamento di destinazione d’uso nei dieci anni successivi al conseguimento dell’agibilità.
(comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lettera u), legge reg. n. 18 del 2019)

Art. 65. (Ambiti di esclusione)
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano negli ambiti territoriali per i quali i comuni, con motivata deliberazione del Consiglio comunale, ne abbiano disposta l’esclusione, in applicazione dell’articolo 1, comma 7, della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti).

1-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, i comuni, con motivata deliberazione, possono ulteriormente disporre l’esclusione di parti del territorio comunale, nonché di determinate tipologie di edifici o di intervento, dall’applicazione delle disposizioni del presente capo.

1-ter. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1-bis, i comuni possono, altresì, individuare ambiti territoriali nei quali gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, se volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari, sono, in ogni caso, subordinati all’obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dall’articolo 64, comma 3.

1-quater. Le determinazioni assunte nelle deliberazioni comunali di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter hanno efficacia non inferiore a cinque anni e comunque fino all’approvazione dei PGT ai sensi dell’articolo 26, commi 2 e 3. Il piano delle regole individua le parti del territorio comunale nonché le tipologie di edifici o di intervento escluse dall’applicazione delle disposizioni del presente capo.

1-quinquies. In sede di redazione del PGT, i volumi di sottotetto recuperati ai fini abitativi in applicazione della l.r. n. 15/1996, ovvero delle disposizioni del presente capo, sono computati ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera b).
(commi da 1-bis a 1-quinquies introdotti dalla legge reg. n. 20 del 2005)

CAPO II – NORME INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI

Art. 66. (Localizzazione e rapporto di pertinenza)
1. I proprietari di immobili e gli aventi titolo sui medesimi possono realizzare nel sottosuolo degli stessi o di aree pertinenziali esterne, nonché al piano terreno dei fabbricati, nuovi parcheggi, da destinarsi a pertinenza di unità immobiliari residenziali e non, posti anche esternamente al lotto di appartenenza, senza limiti di distanza dalle unità immobiliari cui sono legati da rapporto di pertinenza, purché nell’ambito del territorio comunale o in comuni contermini, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1955, n. 393).

1-bis. Per tutti i fabbricati realizzati antecedentemente la data del 7 aprile 1989 è ammessa la realizzazione di autorimesse interrate anche in deroga al rispetto del rapporto drenante minimo previsto dai regolamenti e norme vigenti in materia, purché siano garantiti idonei sistemi di raccolta e dispersione in falda delle acque meteoriche della superficie resa impermeabile o che prevedano la realizzazione di vasche volano idonee a raccogliere e smaltire le acque derivanti dal lotto di riferimento.
(comma introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2012)

2. Il rapporto di pertinenza è garantito da un atto unilaterale, impegnativo per sé, per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo, da trascrivere nei registri immobiliari.

Art. 67. (Disciplina degli interventi)
1. La realizzazione dei parcheggi non può contrastare con le previsioni del piano urbano del traffico, ove esistente, con le disposizioni e misure poste a tutela dei corpi idrici, con l’uso delle superfici sovrastanti e comporta necessità di deroga ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della legge 122/1989, solo in presenza di specifiche previsioni urbanistiche della parte di sottosuolo interessata dall’intervento.

2. I parcheggi sono realizzabili anche al di sotto delle aree destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, sono in ogni caso consentite le opere accessorie, anche esterne, atte a garantire la funzionalità del parcheggio, quali rampe, aerazioni, collegamenti verticali e simili, nei limiti strettamente necessari per la loro accessibilità e per lo scopo specifico.

Art. 68. (Utilizzo del patrimonio comunale)
1. I comuni, fatte salve le disposizioni in materia di aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico, anche su richiesta dei privati interessati, in forma individuale ovvero societaria, possono cedere in diritto di superficie aree del loro patrimonio o il sottosuolo delle stesse per la realizzazione di parcheggi privati pertinenziali e, a tal fine, individuano le localizzazioni necessarie.

2. Al fine della cessione di cui al comma 1, i comuni pubblicano apposito bando destinato a persone fisiche o giuridiche proprietarie o non proprietarie di immobili, riunite anche in forma cooperativa, nonché ad imprese di costruzione, definendo:
a) i requisiti dei soggetti aventi diritto;
b) le modalità di selezione delle richieste e di concessione del diritto di superficie sulle aree;
c) l’ambito territoriale di riferimento per soddisfare il fabbisogno di parcheggi delle unità immobiliari interessate;
d) la documentazione tecnico-progettuale necessaria;
e) le garanzie economico-finanziarie da prestare.

3. La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipulazione di una convenzione, ai sensi del comma 4 dell’articolo 9 della legge 122/1989, recante altresì l’impegno del soggetto attuatore e dei suoi aventi causa a non mutare destinazione d’uso.

Art. 69. (Regime economico)
1. I parcheggi, pertinenziali e non pertinenziali, realizzati anche in eccedenza rispetto alla quota minima richiesta per legge, costituiscono opere di urbanizzazione e il relativo titolo abilitativo è gratuito.

2. Ai fini del calcolo del costo di costruzione, le superfici destinate a parcheggi non concorrono alla definizione della classe dell’edificio.

CAPO III – NORME PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI

Art. 70. (Finalità)
1. La Regione ed i comuni concorrono a promuovere, conformemente ai criteri di cui al presente capo, la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica.

2. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha già approvato con legge la relativa intesa ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

2-bis. Le disposizioni del presente capo si applicano altresì agli enti delle altre confessioni religiose [che presentano i seguenti requisiti] :
(alinea in parte e lettere a) e b) dichiarati costituzionalmente illegittimi da Corte costituzionale, 24 marzo 2016, n. 63)

[a) presenza diffusa, organizzata e consistente a livello territoriale e un significativo insediamento nell’ambito del comune nel quale vengono effettuati gli interventi disciplinati dal presente capo;
b) i relativi statuti esprimono il carattere religioso delle loro finalità istituzionali e il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione.]

2-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo gli enti delle confessioni religiose di cui ai commi 2 e 2-bis devono stipulare una convenzione a fini urbanistici con il comune interessato. Le convenzioni prevedono espressamente la possibilità della risoluzione o della revoca, in caso di accertamento da parte del comune di attività non previste nella convenzione.

[2-quater. Per consentire ai comuni la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente capo, viene istituita e nominata con provvedimento di Giunta regionale, che stabilisce anche composizione e modalità di funzionamento, una consulta regionale per il rilascio di parere preventivo e obbligatorio sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2-bis. La consulta opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.] (i commi da 2 a 2-quater hanno sostituito il comma 2 ad opera dell’art. 1, comma 1, lettera b), legge reg. n. 2 del 2015)
(comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte costituzionale, 24 marzo 2016, n. 63)

3. I contributi e le provvidenze disciplinati dalla presente legge hanno natura distinta ed integrativa rispetto ai finanziamenti a favore dell’edilizia di culto previsti in altre leggi dello Stato e della Regione, nonché in atti o provvedimenti amministrativi dei comuni diretti a soddisfare specifici interessi locali nell’ esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 71. (Ambito di applicazione)
1. Sono attrezzature di interesse comune per servizi religiosi:
a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l’area destinata a sagrato;
b) gli immobili destinati all’abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;
c) nell’esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro;
c-bis) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all’esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.
(lettera introdotta dalla legge reg. n. 3 del 2011)

2. Le attrezzature di cui al comma 1 costituiscono opere di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto, a norma dell’articolo 44, comma 4.

3. Gli edifici di culto e le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi interamente costruiti con i contributi di cui al presente capo non possono essere in ogni caso sottratti alla loro destinazione, che deve risultare trascritta con apposito atto nei registri immobiliari, se non siano decorsi almeno venti anni dall’erogazione del contributo. Tale vincolo di destinazione si estende anche agli edifici di culto ed alle altre attrezzature di interesse comune per servizi religiosi costruiti su aree cedute in diritto di superficie agli enti delle confessioni religiose che ne siano assegnatari i quali sono tenuti al rimborso dei contributi ed alla restituzione delle aree in caso di mutamento della destinazione d’uso delle attrezzature costruite sulle predette aree.

Art. 72. (Piano per le attrezzature religiose)
(articolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera c), legge reg. n. 2 del 2015)

1. Le aree che accolgono attrezzature religiose o che sono destinate alle attrezzature stesse sono specificamente individuate nel piano delle attrezzature religiose, atto separato facente parte del piano dei servizi, dove vengono dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose di cui all’articolo 70.

[2. L’installazione di nuove attrezzature religiose presuppone il piano di cui al comma 1; senza il suddetto piano non può essere installata nessuna nuova attrezzatura religiosa da confessioni di cui all’articolo 70.] (comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte costituzionale, 5 dicembre 2019, n. 254)

3. Il piano di cui al comma 1 è sottoposto alla medesima procedura di approvazione dei piani componenti il PGT di cui all’articolo 13.

4. Nel corso del procedimento per la predisposizione del piano di cui al comma 1 vengono acquisiti i pareri di organizzazioni, comitati di cittadini, esponenti e rappresentanti delle forze dell’ordine oltre agli uffici provinciali di questura e prefettura al fine di valutare possibili profili di sicurezza pubblica, fatta salva l’autonomia degli organi statali. [Resta ferma la facoltà per i comuni di indire referendum nel rispetto delle previsioni statutarie e dell’ordinamento statale.] (secondo periodo del comma comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte costituzionale, 24 marzo 2016, n. 63)

5. I comuni che intendono prevedere nuove attrezzature religiose sono tenuti ad adottare e approvare il piano delle attrezzature religiose entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) – Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi”. [Decorso detto termine il piano è approvato unitamente al nuovo PGT.] (secondo periodo del comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte costituzionale, 5 dicembre 2019, n. 254)

6. Il piano delle attrezzature religiose può avere valenza sovracomunale, sulla base di una convenzione tra comuni limitrofi che individua il comune capofila. La procedura di cui all’articolo 4 deve avvenire singolarmente in ogni comune. Il provvedimento finale e conclusivo della procedura è unico e ne è responsabile il comune capofila. Il piano delle attrezzature religiose sovracomunale costituisce parte del piano dei servizi dei singoli comuni che hanno aderito alla convenzione di cui sopra.

7. Il piano delle attrezzature religiose deve prevedere tra l’altro:
a) la presenza di strade di collegamento adeguatamente dimensionate o, se assenti o inadeguate, ne prevede l’esecuzione o l’adeguamento con onere a carico dei richiedenti;
b) la presenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria o, se assenti o inadeguate, ne prevede l’esecuzione o l’adeguamento con onere a carico dei richiedenti;
c) distanze adeguate tra le aree e gli edifici da destinare alle diverse confessioni religiose. Le distanze minime sono definite con deliberazione della Giunta regionale;
d) uno spazio da destinare a parcheggio pubblico in misura non inferiore al 200 per cento della superficie lorda di pavimento dell’edificio da destinare a luogo di culto. Il piano dei servizi può prevedere in aggiunta un minimo di posteggi determinati su coefficienti di superficie convenzionali;[e) la realizzazione di un impianto di videosorveglianza esterno all’edificio, con onere a carico dei richiedenti, che ne monitori ogni punto di ingresso, collegato con gli uffici della polizia locale o forze dell’ordine;] (lettera dichiarata costituzionalmente illegittima da Corte costituzionale, 24 marzo 2016, n. 63)
f) la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché l’accessibilità alle strutture anche da parte di disabili;
g) la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio lombardo, così come individuate nel PTR.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attrezzature religiose esistenti alla entrata in vigore della legge recante “Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) – Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi.

Art. 73. (Modalità e procedure di finanziamento)
1. In ciascun comune, almeno l’8 per cento delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria è ogni anno accantonato in apposito fondo, risultante in modo specifico nel bilancio di previsione, destinato alla realizzazione delle attrezzature indicate all’articolo 71, nonché per interventi manutentivi, di restauro e ristrutturazione edilizia, ampliamento e dotazione di impianti, ovvero all’acquisto delle aree necessarie. Tale fondo è determinato con riguardo a tutti i permessi di costruire rilasciati e alle denunce di inizio attività presentate nell’anno precedente in relazione a interventi a titolo oneroso ed è incrementato di una quota non inferiore all’8 per cento:
a) del valore delle opere di urbanizzazione realizzate direttamente dai soggetti interessati a scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria;
b) del valore delle aree cedute per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria;
c) di ogni altro provento destinato per legge o per atto amministrativo alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.

2. I contributi sono corrisposti agli enti delle confessioni religiose di cui all’articolo 70 che ne facciano richiesta. A tal fine le autorità religiose competenti, secondo l’ordinamento proprio di ciascuna confessione, presentano al comune entro il 30 giugno di ogni anno un programma di massima, anche pluriennale, degli interventi da effettuare, dando priorità alle opere di restauro e di risanamento conservativo del proprio patrimonio architettonico esistente, corredato dalle relative previsioni di spesa.

3. Entro il successivo 30 novembre, il comune, dopo aver verificato che gli interventi previsti nei programmi presentati rientrino tra quelli di cui all’articolo 71, comma 1, ripartisce i predetti contributi tra gli enti di cui all’articolo 70 che ne abbiano fatto istanza, tenuto conto della consistenza ed incidenza sociale nel comune delle rispettive confessioni religiose, finanziando in tutto o in parte i programmi a tal fine presentati. Tali contributi, da corrispondere entro trenta giorni dall’esecutività della deliberazione di approvazione del bilancio annuale di previsione, sono utilizzati entro tre anni dalla loro assegnazione e la relativa spesa documentata con relazione che gli enti assegnatari trasmettono al comune entro sei mesi dalla conclusione dei lavori.

4. É in facoltà delle competenti autorità religiose di regolare i rapporti con il comune attraverso convenzioni nel caso in cui il comune stesso od i soggetti attuatori di piani urbanistici provvedano alla realizzazione diretta delle attrezzature di cui all’articolo 71.
5. Nel caso in cui non siano presentate istanze ai sensi del comma 2, l’ammontare del fondo è utilizzato per altre opere di urbanizzazione.

CAPO III-BIS – NORME PER LA CONVERSIONE DI COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO
(capo introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2012)

Art. 73-bis. (Disciplina degli interventi)
1. Al fine di incentivare la rimozione e lo smaltimento dell’amianto presente nelle costruzioni edilizie, gli interventi relativi a edifici destinati a residenza o inseriti nel tessuto urbano consolidato che prevedano la riconversione di una copertura composta da lastre in cemento amianto ad una con caratteristiche materiche conformi alla qualità ed alle tradizioni dei luoghi, come definite dal regolamento edilizio, ferme restando le quote di gronda esistenti, possono comportare la modifica delle falde fino ad una pendenza massima del 40 per cento, anche in deroga ai limiti di edificabilità e di altezza massima posti dagli strumenti di pianificazione comunale vigenti ed adottati.

2. Nel caso in cui il sopralzo dia luogo a un piano sottotetto o a vani con caratteristiche di abitabilità nel regime ordinario o in quello derogatorio del recupero dei sottotetti ai fini abitativi, l’intervento è assoggettato a permesso di costruire convenzionato ove sia stabilito che la superficie non è utilizzabile ai fini abitabili, salvo che l’avente titolo inoltri separata o contestuale istanza di atto abilitativo per la trasformazione della superficie o del volume ai fini residenziali.

3. In relazione agli interventi di cui ai commi 1 e 2, i comuni, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia”, possono deliberare la riduzione del contributo di costruzione fino al 50 per cento.

4. Nel caso di interventi comportanti la completa rimozione e smaltimento delle coperture in cemento amianto di edifici produttivi, eseguiti interamente a carico del proprietario e senza contributi pubblici, é concesso un bonus incrementativo pari al 10 per cento della superficie di copertura in cemento amianto rimossa, con il limite massimo di metri quadrati cinquecento, da realizzare all’interno della sagoma dell’edificio con funzioni anche terziarie. Sono fatte salve le norme di carattere igienico-sanitario e di sicurezza delle strutture e degli impianti.

TITOLO V – BENI PAESAGGISTICI

CAPO I – ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI

Art. 74. (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree ed immobili)
1. La dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni di cui all’articolo 136 del d.lgs. 42/2004 è disposta con deliberazione della Giunta regionale, secondo le procedure indicate dagli articoli 137-140 del predetto decreto legislativo.

2. Restano, comunque, salve le competenze attribuite dall’articolo 141 del d.lgs. 42/2004 al Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 75. (Modificazioni e integrazioni degli elenchi dei beni soggetti a tutela)
1. La Giunta regionale può provvedere, secondo le procedure indicate nell’articolo 74, alla modificazione e all’integrazione dei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emanati ai sensi del medesimo articolo, nonché delle notifiche, degli elenchi e dei provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 dell’articolo 157 del d.lgs. 42/2004.

Art. 76. (Contenuti paesaggistici del piano territoriale regionale)
1. Il PTR, nella sua valenza di piano territoriale paesaggistico, individua gli obiettivi e le misure generali di tutela paesaggistica da perseguire nelle diverse parti del territorio regionale, attivando la collaborazione pianificatoria degli enti locali.
(comma così sostituito dalla legge reg. n. 4 del 2008)

2. Le prescrizioni attinenti alla tutela del paesaggio contenute nel PTR sono cogenti per gli strumenti di pianificazione dei comuni, delle città metropolitane, delle province e delle aree protette e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti di pianificazione. Il PTR può, altresì, stabilire norme di salvaguardia, finalizzate all’attuazione degli indirizzi e al raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica, applicabili sino all’adeguamento degli strumenti di pianificazione.

Art. 77. (Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione)
1. Entro due anni dall’approvazione del PTR, i comuni, le province, le città metropolitane e gli enti gestori delle aree protette conformano e adeguano i loro strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica agli obiettivi e alle misure generali di tutela paesaggistica dettati dal PTR ai sensi dell’articolo 76, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative di maggiore definizione che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l’ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dal PTR. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.
(comma così modificato dalla legge reg. n. 4 del 2008)

1-bis. In relazione al Piano Paesaggistico Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 19 gennaio 2010, n. 951, l’adeguamento di cui al comma 1 è effettuato da comuni, province, città metropolitane ed enti gestori delle aree entro il 31 dicembre 2013.
(comma introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2012)

2. Il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti di pianificazione agli indirizzi e agli obiettivi di qualità paesaggistica è disciplinato dallo stesso PTR, che deve assicurare la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.

Art. 78. (Commissioni regionali)
(rubrica così sostituita dalla legge reg. n. 4 del 2008)

1. Le commissioni regionali di cui all’articolo 137 del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono presiedute dall’assessore regionale al territorio o, se delegato, dal dirigente della competente struttura regionale. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto, oltre al presidente, il direttore della soprintendenza regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio e il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, nonché i dirigenti preposti a due unità o strutture organizzative competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla Regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, eventualmente scelti nell’ambito di terne designate, rispettivamente, dalle università aventi sede nella Regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate dall’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale). Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la Regione procede comunque alle nomine. Le commissioni durano in carica quattro anni.
(comma così sostituito dalla legge reg. n. 4 del 2008)

2. Alle sedute delle commissioni partecipano, senza diritto di voto, i sindaci dei comuni interessati e i rappresentanti degli enti gestori delle aree regionali protette.

3. Le commissioni possono consultare un esperto in materia mineraria, in materia forestale o il dirigente dell’unità organizzativa regionale competente in relazione alla natura delle cose e delle località da tutelare.

4. Le commissioni, anche integrate, deliberano validamente con la presenza della maggioranza dei componenti.

5. Ai componenti delle commissioni ed ai membri aggregati spettano le indennità ed i rimborsi spese nella misura di legge, oltre al trattamento di missione se dovuto.

6. Le commissioni possono essere convocate, oltre che nel capoluogo regionale, anche sul territorio di competenza.

6-bis. Fino all’istituzione delle commissioni di cui al comma 1, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l’esercizio di competenze analoghe.
(comma introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2008)

Art. 79. (Adempimenti della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale è autorizzata:
a) a conferire incarichi professionali per la redazione del PTR, nella sua valenza di piano territoriale paesaggistico, nonché per l’effettuazione di ricerche, per l’acquisizione o la realizzazione di dotazioni strumentali e pubblicazioni utili ai fini dell’attuazione del presente capo;
b) ad erogare agli enti locali e agli enti gestori delle aree regionali protette contributi per la costituzione di idonee strutture tecniche e per l’esercizio delle funzioni loro attribuite;
(lettera così modificata dalla legge reg. n. 4 del 2008)
c) a provvedere alle spese connesse all’attività delle commissioni regionali di cui all’articolo 78;
d) a provvedere, a norma dell’articolo 140 del decreto legislativo n. 42 del 2004, alla pubblicazione degli elenchi di cui all’articolo 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004.
(lettera così modificata dalla legge reg. n. 4 del 2008)

CAPO II – AUTORIZZAZIONI E SANZIONI

Art. 80. (Ripartizione delle funzioni amministrative)
(articolo così sostituito dall’art. 12 della legge reg. n. 38 del 2015, poi così modificato dall’art. 13, comma 1, legge reg. n. 14 del 2016)

1. Le funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e per l’irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 sono esercitate dai comuni e, nel caso di esercizio associato delle stesse funzioni, dalle unioni di comuni, ad eccezione di quanto previsto dai commi 3, 4, 5, 6 e 7.

2. Spetta, altresì, ai comuni e alle unioni di comuni l’espressione del parere di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).

3. Spetta alla Regione l’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 relative agli interventi di seguito indicati, anche qualora il progetto comporti la trasformazione del bosco:
a) opere di competenza dello Stato, degli enti e aziende statali, nonché opere di competenza regionale, ad eccezione di quelle relative agli interventi previsti dall’articolo 27, comma 1, lettere a), b), c) e d), ivi compresi gli ampliamenti, ma esclusa la demolizione totale e la ricostruzione, e delle linee elettriche a tensione non superiore a quindicimila volt, che spettano ai comuni competenti per territorio;
b) opere idrauliche realizzate dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), nonché le opere idrauliche, da chiunque realizzate, relative ai tratti assoggettati a tutela paesaggistica dei canali indicati nell’allegato A della presente legge;
c) interventi riguardanti l’attività mineraria e interventi previsti dall’articolo 38 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);
d) interventi di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all’articolo 17 della l.r. 26/2003.

4. Spetta alla Città metropolitana di Milano o alla provincia competente per territorio l’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 relative ai seguenti interventi, anche qualora il progetto comporti la trasformazione del bosco, ferma restando la competenza della Regione riguardo all’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, qualora l’intervento di cui al presente comma rientri anche tra quelli di cui al comma 3:
(comma così modificato dall’art. 26 della legge reg. n. 15 del 2017)
a) attività estrattiva di cava e di recupero e smaltimento rifiuti ad eccezione di quanto previsto dal comma 3;
b) strade di interesse provinciale;
c) interventi da realizzarsi anche parzialmente nelle aree di demanio lacuale relativamente ai laghi indicati nell’allegato A della presente legge;
d) linee elettriche a tensione superiore a quindicimila e fino a centocinquantamila volt;
e) opere relative alla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili di cui all’articolo 28, comma 1, lettera e bis), della l.r. 26/2003;
f) opere relative alla derivazione di acque superficiali e sotterranee di cui all’articolo 43 della l.r. 26/2003;
g) interventi relativi a (opere – n.d.r.) idrauliche realizzate dalla Città metropolitana di Milano o dalla provincia, ad eccezione di quelle relative ai canali indicati nell’allegato A della presente legge;
h) le opere di cui al comma 6, lettera a), per i territori non di competenza della comunità montana.

5. Spetta all’ente gestore del parco regionale, per i territori compresi all’interno del relativo perimetro, l’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 relative ai seguenti interventi, anche qualora il progetto comporti la trasformazione del bosco« ferma restando la competenza della Regione, della Città metropolitana di Milano o della provincia riguardo all’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, qualora l’intervento di cui al presente comma rientri anche tra quelli di cui ai commi 3 o 4:
(alinea così modificato dall’art. 26 della legge reg. n. 15 del 2017)
a) interventi da realizzarsi in ambiti non assoggettati all’esclusiva disciplina comunale dai piani territoriali di coordinamento dei parchi;
b) interventi relativi ad opere idrauliche realizzate dall’ente gestore del parco regionale, ad eccezione di quelle relative ai canali indicati nell’allegato A della presente legge.
6. Spetta alla comunità montana competente per territorio l’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 relative ai seguenti interventi, anche qualora il progetto comporti la trasformazione del bosco, ferma restando la competenza della Regione, della Città metropolitana di Milano o della provincia riguardo all’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, qualora l’intervento di cui al presente comma rientri anche tra quelli di cui ai commi 3 o 4:
(alinea così modificato dall’art. 26 della legge reg. n. 15 del 2017)
a) opere di sistemazione montana di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale);
b) interventi relativi ad opere idrauliche realizzate dalla comunità montana ad eccezione di quelle relative ai canali indicati nell’allegato A della presente legge.

7. Fermo restando quanto previsto ai commi da 3 a 6, le funzioni amministrative comunali di cui al comma 1 relative all’esecuzione degli interventi di trasformazione del bosco nonché relative agli interventi e alle opere che comportino anche la trasformazione del bosco spettano, per i territori di rispettiva competenza, agli enti gestori di parco regionale, alle comunità montane e alle unioni di comuni, ove non presenti comunità montane, nonché alla Città metropolitana di Milano o alle province per i restanti territori. In caso di interventi e opere comportanti anche la trasformazione del bosco, l’ente competente, ai sensi del presente comma o dei commi da 3 a 6, rilascia un unico provvedimento paesaggistico dando conto, distintamente, degli esiti della valutazione paesaggistica per la trasformazione del bosco e per la realizzazione di interventi e opere nel bosco.

8. L’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 riguardanti i provvedimenti inibitori e di sospensione dei lavori sono esercitate dagli enti di cui al presente articolo, secondo le rispettive competenze.

9. L’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 nonché di quelle di cui al comma 8 possono essere esercitate solamente dai comuni e dalle unioni di comuni, dalla Città metropolitana di Milano o dalle province, dagli enti gestori di parco regionale e dalle comunità montane per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica ai sensi del d.lgs. 42/2004. Per i comuni e per le unioni di comuni per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le medesime funzioni amministrative sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, dagli enti gestori di parco regionale, dalle comunità montane, nonché dalla Città metropolitana di Milano o dalle province per i restanti territori. Per la Città metropolitana di Milano, le province, gli enti gestori di parco regionale e le comunità montane, per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le funzioni amministrative di cui al presente comma sono esercitate dalla Regione.

9-bis. I procedimenti non conclusi con l’adozione del provvedimento paesaggistico alla data di entrata in vigore del presente comma sono conclusi dall’ente competente al rilascio del provvedimento alla data di avvio del relativo procedimento, secondo la disciplina vigente alla stessa data.

Art. 81. (Istituzione delle commissioni per il paesaggio)
(articolo così sostituito dall’art. 12 della legge reg. n. 38 del 2015)

1. Ogni ente locale titolare, ai sensi dell’articolo 80, di funzioni amministrative riguardanti l’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina una commissione per il paesaggio avente i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica dettati dalla Giunta regionale.
2. Gli enti locali possono istituire e disciplinare la commissione di cui al comma 1 in forma consorziata o associata, anche in relazione alle specificità paesaggistiche territoriali individuate nei PTCP, nei PTC dei parchi o nei piani territoriali regionali d’area.
3. La commissione si esprime obbligatoriamente:
a) in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all’irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 e all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), di competenza dell’ente presso il quale è istituita;
b) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all’articolo 64, comma 8;
c) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano paesaggistico regionale;
d) in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali.

Art. 82. (Modalità per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica)
(articolo così sostituito dall’art. 12 della legge reg. n. 38 del 2015)

1. Gli enti competenti, ai sensi dell’articolo 80, al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e all’irrogazione delle sanzioni, provvedono applicando le disposizioni e le procedure di cui al d.lgs. 42/2004 e al d.p.r. 139/2010.
2. L’autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace e conserva la sua efficacia per il periodo stabilito dal d.lgs. 42/2004.

Art. 83. (Sanzioni amministrative a tutela del paesaggio)
1. L’applicazione della sanzione pecuniaria, prevista dall’articolo 167 del d.lgs. 42/2004, in alternativa alla rimessione in pristino, è obbligatoria anche nell’ipotesi di assenza di danno ambientale e, in tal caso, deve essere quantificata in relazione al profitto conseguito e, comunque, in misura non inferiore all’ottanta per cento del costo teorico di realizzazione delle opere e/o lavori abusivi desumibile dal relativo computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, in ogni caso, con la sanzione minima di cinquecento euro.
(comma così modificato dall’art. 27 della legge reg. n. 17 del 2018)

Art. 84. (Criteri per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici)
1. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e alla irrogazione delle sanzioni amministrative si attengono alle disposizioni in merito emanate dalla Giunta regionale.

Art. 85. (Supporto agli enti locali)
1. La Giunta regionale assicura agli enti locali, che intendano avvalersene, idonea collaborazione tecnico-consultiva mediante individuazione della struttura operativa preposta e delle modalità di svolgimento del servizio in modo da garantire agli enti locali un riferimento unico all’interno del competente settore della Giunta stessa.

Art. 86. (Interventi sostitutivi in caso di inerzia o di ritardi)
1. Qualora l’autorizzazione paesaggistica non venga rilasciata o negata dagli enti competenti nei termini di legge, l’interessato può richiederla in via sostitutiva, ai sensi dell’articolo 146, comma 10, del d.lgs. 42/2004. Nel caso di richiesta alla Regione, il Presidente della Giunta regionale o l’assessore competente, se delegato, provvede entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, anche mediante un commissario ad acta, scelto tra i soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 31.
(comma così sostituito dall’art. 12 della legge reg. n. 3 del 2011)

2. Nel caso di accertata inerzia dei comuni nell’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 167 del d.lgs. 42/20044, la Regione, ovvero le province a far tempo dall’efficacia del rispettivo PTCP, a seguito di specifica istanza e qualora accerti la sussistenza di un danno ai valori paesaggistici tutelati, interviene in via sostitutiva irrogando la sanzione stessa.

3. Al fine di attivare il procedimento di cui al comma 2, chiunque abbia interesse, verificata l’inerzia comunale, può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, intimare al comune di provvedere nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Ad avvenuta infruttuosa decorrenza del termine previsto dal comma 3, è data facoltà all’interessato di inoltrare al dirigente della competente struttura, regionale o provinciale, istanza per l’esercizio del potere sostitutivo. Il dirigente effettua gli accertamenti necessari in ordine alla sussistenza o meno di un danno ai valori paesaggistici tutelati. Dell’avvenuto accertamento del danno ai valori paesaggistici tutelati, il dirigente della competente struttura, regionale o provinciale, dà immediata comunicazione al comune, al titolare dell’autorizzazione paesaggistica, ove rilasciata, al proprietario della costruzione e al progettista affinché gli stessi possano presentare le relative controdeduzioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, che si intende quale avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 7 della legge 241/1990.

5. Trascorso il termine di cui al comma 4, il dirigente della competente struttura, regionale o provinciale, valuta le controindicazioni pervenute in detto termine e, qualora risulti confermata la violazione dei valori paesaggistici tutelati, invita il comune ad irrogare la sanzione entro i successivi trenta giorni.

6. Il Presidente della Giunta regionale o provinciale, o l’assessore competente, se delegato, scaduto inutilmente il termine di trenta giorni, nomina nei successivi trenta giorni, un commissario ad acta, scelto tra i soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 31.

7. Entro il termine di sessanta giorni dalla nomina, il commissario ad acta assume, in via sostitutiva, la sanzione stessa; gli oneri derivanti dall’attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente.

8. Nel caso di accertata inerzia delle province nell’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 167 del d.lgs. 42/2004, il potere sostitutivo è comunque esercitato dalla Regione, secondo la procedura di cui ai commi da 2 a 7.

TITOLO VI – PROCEDIMENTI SPECIALI E DISCIPLINE DI SETTORE

CAPO I – DISCIPLINA DEI PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO

Art. 87. (Programmi integrati di intervento)
(articolo sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera u), legge reg. n. 18 del 2019)

1. I comuni, nell’ambito delle previsioni del documento di piano di cui all’articolo 8 e nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 15, commi 4 e 5, nonché in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3 bis, promuovono la formazione di programmi integrati di intervento al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio e ambientale del proprio territorio.

2. Il programma integrato di intervento è caratterizzato dalla presenza di almeno due dei seguenti elementi:
a) previsione di una pluralità di destinazioni e di funzioni, comprese quelle inerenti alle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, alla riqualificazione ambientale, naturalistica e paesaggistica, alla rigenerazione urbana anche mediante la bonifica dei suoli contaminati;
b) compresenza di tipologie e modalità di intervento integrate, anche con riferimento alla realizzazione e al potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
c) rilevanza territoriale tale da incidere sulla riorganizzazione dell’ambito urbano.

3. Relativamente ad aree di notevole estensione territoriale, ovvero di particolare rilevanza in rapporto al contesto di riferimento e per gli obiettivi di rigenerazione urbana perseguiti, i programmi integrati di intervento possono essere caratterizzati da modalità di progressiva attuazione degli interventi per stralci funzionali o mediante successivi atti di pianificazione attuativa di secondo livello e di maggiore dettaglio, nell’ambito dei quali devono essere quantificati gli oneri di urbanizzazione o anche le opere di urbanizzazione e i servizi da realizzare, nonché le relative garanzie, purché l’attuazione parziale sia coerente con l’intera area oggetto di intervento.

4. Il programma integrato di intervento può prevedere il concorso di più soggetti operatori e risorse finanziarie, pubblici e privati.

5. I programmi integrati di intervento sono sottoposti a valutazione d’impatto ambientale nei casi previsti dalla vigente legislazione statale e regionale.

Art. 88. (Ambiti e obiettivi)
(articolo sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera v), legge reg. n. 18 del 2019)

1. Il programma integrato di intervento si attua su aree anche non contigue tra loro, in tutto o in parte edificate o da destinare a nuova edificazione, ivi comprese quelle intercluse o interessate da vincoli espropriativi decaduti e con applicazione dell’indifferenziazione delle destinazioni d’uso di cui all’articolo 51 tra quelle assegnate dallo strumento urbanistico all’ambito di intervento, senza applicazione di alcuna parametrazione percentuale.

2. I comuni possono applicare le disposizioni di cui all’articolo 87, comma 3, e al comma 1 del presente articolo, come introdotte dalla legge regionale recante ‘Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali’, anche relativamente ai programmi integrati di intervento già approvati o anche in corso di attuazione alla data di entrata in vigore della stessa legge. A tal fine il soggetto attuatore deposita presso il comune gli elaborati di aggiornamento del programma integrato di intervento, da approvare con deliberazione di giunta comunale. Nel caso di programmi integrati di intervento di interesse regionale, a norma dell’articolo 92, comma 5, gli elaborati di aggiornamento sono preventivamente valutati dal collegio di vigilanza del correlato accordo di programma.

3. Esso persegue obiettivi di riqualificazione urbana e ambientale, con particolare riferimento ai centri storici, alle aree periferiche, nonché agli ambiti di cui all’articolo 8, comma 2, lettera e-quinquies).

4. Per le aree destinate ad attrezzature connesse alla mobilità, a impianti ferroviari, a servizi e impianti tecnologici, a servizi speciali, di cui sia dimostrata l’effettiva dismissione o la non attualità delle previsioni urbanistiche, a fronte degli obiettivi di riqualificazione urbana e ambientale, il programma integrato di intervento può prevedere indici volumetrici equiparati a quelli previsti per la trasformazione delle aree industriali dismesse, ovvero incentivi ai sensi dell’articolo 11, comma 5, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 90, comma 1. Tali indici devono essere giustificati dal raggiungimento di obiettivi strategici già fissati nel documento di piano o dal documento di inquadramento e dal perseguimento di rilevanti vantaggi per l’interesse pubblico. In particolare, gli interventi da realizzare a norma del presente comma, su aree destinate, in tutto o in parte, ad attrezzature connesse alla mobilità e a impianti ferroviari, sono definiti di rilevanza regionale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 92, commi 4, 5, 6 e 7. In tal caso, il programma integrato di intervento può prevedere, in sede di negoziazione, a carico del soggetto attuatore, interventi di potenziamento della mobilità regionale.

5. Il programma integrato di intervento può interessare anche il territorio di più comuni confinanti.

Art. 89. (Interventi su aree destinate all’agricoltura)
1. In deroga alle disposizioni del titolo terzo della parte seconda della presente legge, i programmi integrati di intervento nei cui ambiti risultino comprese aree destinate all’agricoltura e aree non destinate a trasformazione urbanistica ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettera c), ad esclusione delle aree intercluse in zone già urbanizzate e non funzionali all’agricoltura stessa e dismesse da tale attività ai sensi del comma 3-bis, sono volti unicamente al recupero dei manufatti edilizi esistenti, mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, nel rispetto delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e agricole del territorio.
(comma così modificato dalla legge reg. n. 4 del 2008)

2. Non sono comunque ammessi interventi comportanti la dismissione di edifici e, anche parzialmente, di aree effettivamente adibite all’attività agricola; a tal fine il proponente deve produrre certificato rilasciato dal competente organismo tecnico.

3. In coerenza con le previsioni del piano delle regole, se vigente, nelle aree destinate all’agricoltura e ritirate dalla produzione o abbandonate, i programmi integrati di intervento devono perseguire anche obiettivi di recupero ambientale.
3-bis. La dismissione o il ritiro dall’attività agricola per almeno un triennio delle aree e dei fabbricati compresi nei programmi integrati di intervento di cui al comma 3 è attestata dalla provincia competente sulla base delle comunicazioni d’interruzione dell’attività acquisite agli atti e può essere oggetto di autocertificazione corredata da copia delle comunicazioni stesse munite degli estremi di trasmissione alla provincia.
(comma introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2008)

4. Le norme del presente articolo non si applicano alle aree destinate all’attività agricola individuate ai sensi dell’articolo 15, commi 4 e 5.

Art. 90. (Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale)
1. I programmi integrati di intervento garantiscono, a supporto delle funzioni insediate, una dotazione globale di aree o attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, valutata in base all’analisi dei carichi di utenza che le nuove funzioni inducono sull’insieme delle attrezzature esistenti nel territorio comunale, in coerenza con quanto sancito dall’articolo 9, comma 4, anche con la presentazione, da parte del proponente, di una valutazione economico-finanziaria redatta secondo le modalità e i requisiti di cui all’articolo 43 comma 2-quater. Nelle more dell’approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 43, comma 2-quater, i comuni possono procedere ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge regionale recante “Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali.”
(comma così sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera w), legge reg. n. 18 del 2019)

2. In caso di accertata insufficienza o inadeguatezza di tali attrezzature ed aree, i programmi integrati di intervento ne individuano le modalità di adeguamento, quantificandone i costi e assumendone il relativo fabbisogno, anche con applicazione di quanto previsto dall’articolo 9, commi 10, 11 e 12.

3. Qualora le attrezzature e le aree risultino idonee a supportare le funzioni previste, può essere proposta la realizzazione di nuove attrezzature indicate nel piano dei servizi di cui all’articolo 9, se vigente, ovvero la cessione di aree, anche esterne al perimetro del singolo programma, purché ne sia garantita la loro accessibilità e fruibilità.

4. E’ consentita la monetizzazione della dotazione di cui al comma 1 soltanto nel caso in cui il comune dimostri specificamente che tale soluzione sia la più funzionale per l’interesse pubblico. In ogni caso la dotazione di parcheggi pubblici e di interesse pubblico ritenuta necessaria dal comune deve essere assicurata in aree interne al perimetro del programma o comunque prossime a quest’ultimo, obbligatoriamente laddove siano previste funzioni commerciali o attività terziarie aperte al pubblico.

5. Nel caso in cui il programma integrato di intervento preveda la monetizzazione ai sensi dell’articolo 46, la convenzione di cui all’articolo 93 deve contenere l’impegno del comune ad impiegare tali somme esclusivamente per l’acquisizione di fabbricati o aree specificamente individuati nel piano dei servizi e destinati alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici, ovvero per la realizzazione diretta di opere previste nel medesimo piano.

Art. 91. (Attivazione dei programmi integrati di intervento)
1. In attuazione dei contenuti del documento di piano di cui all’articolo 8, possono presentare al comune proposte di programmazione integrata soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati tra loro. I soggetti privati possono presentare proposte di programmi integrati di intervento se aventi la disponibilità di aree od immobili compresi nel relativo ambito di intervento, secondo quanto disposto dall’articolo 12, comma 4, e salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di formazione del comparto edificatorio, equivalendo, in tal caso, l’approvazione del programma integrato di intervento a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso contenute.

2. La documentazione minima da presentare a corredo della proposta è individuata dalla Giunta comunale con deliberazione, in assenza della quale si applica quanto previsto dalla Giunta regionale con la deliberazione 9 luglio 1999, n. VI/44161 (Adempimenti previsti dall’articolo 7, comma 3, della l.r. 12 aprile 1999, n. 9 “Disciplina dei programmi integrati di intervento” – Approvazione circolare esplicativa).

Art. 92. (Approvazione dei programmi integrati di intervento)
1. I programmi integrati di intervento sono approvati con la procedura di cui all’articolo 14, salvo quanto previsto dai commi da 3 a 9 del presente articolo.

2. Al fine di evidenziare il rapporto con le previsioni del PGT, alla deliberazione di approvazione del programma integrato di intervento è allegata una tavola recante l’individuazione dell’ambito compreso nel programma integrato stesso con indicazione delle funzioni insediate, delle volumetrie e delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale previste dal programma integrato di intervento, specificando altresì le eventuali varianti apportate agli atti del PGT.

3. Qualora il programma integrato di intervento modifichi i criteri e gli indirizzi contenuti nel documento di piano, il consiglio comunale, con deliberazione analiticamente motivata, assume le proprie determinazioni in sede di ratifica dell’accordo di programma nei casi di applicazione del comma 4, ovvero in sede di adozione dello stesso nei casi di applicazione del comma 8.
(comma così sostituito dalla legge reg. n. 12 del 2006)

4. Qualora il programma integrato di intervento comporti variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati ed abbia rilevanza regionale secondo quanto definito al comma 5, per la sua approvazione il sindaco promuove la procedura di accordo di programma prevista dall’articolo 34 del d.lgs. 267/2000, fatto salvo l’espletamento delle procedure di pubblicazione e osservazioni, da effettuarsi rispettivamente nel termine di quindici giorni consecutivi.

5. Sono definiti di rilevanza regionale i programmi integrati di intervento per i quali siano previsti:
a) interventi finanziari a carico della Regione;
b) opere previste dal programma regionale di sviluppo e dai suoi aggiornamenti annuali, nonché dagli altri piani e programmi regionali di settore;
c) grandi strutture di vendita;
d) opere dello Stato o di interesse statale.

6. L’approvazione degli accordi di programma di cui al comma 4 è di competenza della Regione.

7. La verifica di compatibilità del progetto di variante urbanistica contenuto nell’accordo di programma con gli aspetti di carattere sovracomunale del PTCP, prevista dall’articolo 3, comma 18, della l.r. 1/2000, ovvero dall’articolo 13, comma 5, è resa dalla provincia alla conferenza dei rappresentanti di cui all’articolo 34 del d.lgs. 267/2000.

8. I programmi integrati di intervento in variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, non aventi rilevanza regionale ai sensi del comma 5, sono adottati e approvati dal consiglio comunale con la procedura di cui all’articolo 14, commi 2, 3 e 4, acquisita la verifica provinciale di compatibilità di cui all’articolo 3, comma 18, della l.r. 1/2000, ovvero all’articolo 13, comma 5, intendendosi i termini ivi previsti ridotti a quarantacinque giorni.
(comma così modificato dalla legge reg. n. 12 del 2006)

9. Qualora il programma integrato di intervento comporti variante anche al piano territoriale di coordinamento provinciale, la variante è approvata, senza altra formalità e previo espletamento delle procedure di pubblicazione e osservazioni, da effettuarsi, nel termine complessivo di trenta giorni continuativi, dal Consiglio provinciale entro sessanta giorni dalla trasmissione degli atti ai sensi del presente articolo, decorsi i quali la variante si intende respinta.

Art. 93. (Attuazione dei programmi integrati di intervento)
1. Per l’attuazione del programma integrato di intervento, i soggetti attuatori ed il comune sottoscrivono una convenzione avente i contenuti stabiliti dall’articolo 46, in quanto compatibili con le disposizioni del presente capo. La convenzione prevede altresì i reciproci diritti ed obblighi dei diversi operatori pubblici e privati, nonché i tempi, comunque non superiori a dieci anni, di realizzazione degli interventi contemplati nel programma integrato di intervento. Nei casi di realizzazione di interventi di cui all’articolo 87, comma 3, la convenzione deve indicare la durata dello strumento attuativo, anche superiore a 10 anni.
(comma così modificato dall’art. 3, comma 1, lettera x), legge reg. n. 18 del 2019)

1-bis. Per i programmi integrati di intervento di rilevanza regionale approvati alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Legge di semplificazione 2017), il collegio di vigilanza di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) può concedere eventuali proroghe ai tempi di realizzazione, per particolari esigenze sopravvenute in fase attuativa o cause di forza maggiore, adeguatamente motivate e documentate. In ogni caso la realizzazione delle opere private non può essere disgiunta dalla realizzazione delle opere pubbliche a esse afferenti, che devono essere comunque completate e collaudate prima della fine dei lavori degli immobili privati.
(comma introdotto dall’art. 26 della legge reg. n. 15 del 2017)

1-ter. Per i piani attuativi comunali e per i programmi integrati di intervento non aventi rilevanza regionale che, alla data di entrata in vigore della presente norma, sono in corso di attuazione o la cui convenzione sia già scaduta senza integrale esecuzione delle loro previsioni pubbliche o private e non ne sia già stata dichiarata la decadenza, le amministrazioni comunali possono provvedere su istanza degli interessati e previo atto ricognitivo dello stato di attuazione del piano attuativo o del programma integrato di intervento:
(comma introdotto dall’art. 26 della legge reg. n. 15 del 2017)

a) a concedere eventuali proroghe o differimenti ai tempi di realizzazione motivando e documentando le esigenze sopravvenute in fase attuativa o le cause che hanno determinato il mancato tempestivo completamento della trasformazione. Le proroghe e i differimenti non possono prevedere riduzioni delle dotazioni di servizi originariamente previsti dal piano attuativo o dal PII. In ogni caso la realizzazione delle opere private non può essere disgiunta dalla realizzazione delle opere pubbliche previste dal piano attuativo o dal PII che devono essere comunque completate e collaudate prima della fine dei lavori degli interventi privati;
(comma così modificato dall’art. 3, comma 1, lettera x), legge reg. n. 18 del 2019)

b) a definire lotti o stralci funzionali per il completamento degli interventi di trasformazione previsti da piani attuativi e da programmi integrati di intervento non completati, definendo i modi e i termini per il completamento del singolo stralcio funzionale individuato. I lotti o stralci funzionali devono essere autonomi quanto a interventi, opere di urbanizzazione da eseguire e relative garanzie, senza vincoli di solidarietà rispetto alle parti totalmente ineseguite e per le quali non sia previsto il completamento, per le quali il comune provvede con apposita variante al PGT a rideterminarne la disciplina;
c) a rideterminare, con apposita variante al piano di governo del territorio qualora necessaria o al piano attuativo o al programma integrato di intervento, la collocazione delle aree di concentrazione dei diritti edificatori perequati, di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, eventualmente non più utilizzabili per sopravvenuti previsioni prescrittive/vincoli derivanti da strumenti urbanistici comunali o sovracomunali, anche di coordinamento. In tal caso i predetti diritti edificatori devono essere ricollocati all’interno dell’originario piano attuativo o programma integrato di intervento, privilegiando gli obiettivi di riduzione del consumo di suolo e di densificazione e rigenerazione urbana, anche attraverso la fissazione di destinazioni d’uso diverse da quelle originarie.
Nei casi di cui al presente comma, le amministrazioni comunali e gli interessati provvedono alla stipula di appositi atti convenzionali aggiuntivi e modificativi, nei quali sono recepiti e regolamentati tutti gli effetti dei provvedimenti sopra indicati, in particolare quanto agli obblighi di cui all’articolo 46 e alla cessazione della solidarietà.

2. Con la medesima convenzione, o con ulteriore specifico atto, sono stabilite le modalità di gestione delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale realizzate e gestite dai soggetti privati, in particolare prevedendo gli obblighi a carico del gestore e le relative sanzioni, le modalità di trasferimento a terzi, le condizioni per l’eventuale acquisizione del bene da parte del comune e le opportune forme di garanzia a favore del comune stesso.

3. Qualora sia necessario, in relazione all’entità od alla rilevanza del programma integrato di intervento, l’attuazione degli interventi ivi previsti può essere frazionata in stralci funzionali, preventivamente determinati, in conformità a quanto disposto dall’articolo 28, comma 6 bis, della l. 1150/1942.
(comma così modificato dall’art. 3, comma 1, lettera x), legge reg. n. 18 del 2019)

4. Decorso un anno dalla definitiva approvazione del programma integrato di intervento senza che sia stata sottoscritta dagli operatori privati la convenzione di cui al comma 1, il sindaco diffida i soggetti proponenti a sottoscrivere entro un termine non superiore a novanta giorni la convenzione annessa al programma integrato di intervento; in caso di inutile decorso del termine assegnato, dichiara l’intervenuta decadenza del programma medesimo ad ogni effetto, compreso quello di variante alla vigente strumentazione urbanistica.

5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 12, la procedura di approvazione del programma integrato di intervento si applica anche alle varianti allo stesso.

Art. 94. (Programmi di recupero urbano e programmi integrati di recupero)
1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche ai programmi di recupero urbano (PRU) di cui all’articolo 11 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l’accelerazione degli investimenti a sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

2. In deroga all’articolo 5, comma 5, della legge regionale 2 aprile 1990, n. 23 (Norme per l’attuazione dei programmi di recupero edilizio ed urbanistico), la modifica dei programmi di recupero approvati dal Consiglio comunale non è soggetta ad approvazione regionale qualora non comporti variazioni all’assetto urbanistico e non incida sugli elementi di cui all’articolo 6 della medesima legge, relativi alla priorità per la concessione dei finanziamenti. Di tale modifica è data comunicazione alla Regione.

Art. 94-bis. (Trasformazione urbanistica del territorio e permesso di costruire)
(articolo introdotto dall’art. 1 della legge reg. n. 5 del 2009)

1. L’attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale disciplinata dal presente titolo, in deroga alle disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capo IV della presente legge, è connessa alla realizzazione delle reti e dei servizi ad essi funzionali ed è subordinata alla corresponsione di contributo commisurato al costo di costruzione, nonché all’esistenza o alla realizzazione delle opere per la dotazione o l’adeguamento delle reti e dei servizi funzionali alla realizzazione degli immobili compresi nell’intervento.

2. Nell’ambito degli strumenti attuativi e degli interventi di trasformazione urbanistica posti in essere tramite forme di programmazione negoziata, sono a carico del soggetto attuatore l’esecuzione e l’adeguamento delle opere di pertinenza dell’intervento di trasformazione urbanistica di cui al comma 1, secondo quanto stabilito dal piano di cui all’articolo 9.

3. Qualora l’amministrazione comunale non reputi necessario o possibile, in tutto o in parte, la realizzazione delle opere di cui al comma 1, il soggetto titolare del permesso di costruzione è tenuto alla corresponsione di un importo, determinato in base ai parametri di cui alla parte II, titolo I, capo IV della presente legge.

CAPO II – ALTRI PROCEDIMENTI SPECIALI

Art. 95. (Disposizioni generali di raccordo con leggi regionali di finanziamento)
1. Le previsioni contenute nelle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che disciplinano l’erogazione, a qualsiasi titolo, di contributi o finanziamenti per interventi sul territorio, con finalità di promozione economico-sociale, sono da intendersi sostituite ad ogni effetto, nella parte in cui disciplinano l’approvazione di varianti urbanistiche connesse all’approvazione del contributo, dalle disposizioni del presente articolo.

2. La richiesta di finanziamento alla Regione relativa a interventi in contrasto con le previsioni del PGT è corredata di copia della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione dell’intervento a fini urbanistici, dell’attestazione dell’avvenuta pubblicazione per un periodo di trenta giorni, nonché di copia della deliberazione del Consiglio comunale di controdeduzione alle eventuali osservazioni pervenute.

3. La competente direzione generale della Giunta regionale cura l’acquisizione del parere della provincia interessata in merito alla compatibilità dell’intervento oggetto di istanza con gli atti di programmazione e pianificazione provinciale, qualora non vi abbia già provveduto il comune interessato.

4. Non possono essere approvati interventi in deroga a previsioni prevalenti dei piani territoriali della Regione e della provincia competente.

5. L’approvazione dell’intervento, ai fini dell’erogazione del contributo, da parte dell’organo regionale competente, ai sensi della rispettiva legge di settore, costituisce automatica variante agli strumenti di pianificazione del territorio comunale e, ove necessario, provinciale, in deroga alle disposizioni procedurali della parte prima della presente legge.

6. Il presente articolo non si applica agli interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata regionale e da strumenti finanziari per le politiche infrastrutturali, che restano soggetti alla relativa disciplina speciale.

Art. 95-bis. (Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari)
(articolo introdotto dall’art. 21 della legge reg. n. 7 del 2012)

1. Il presente articolo, in attuazione dell’articolo 27, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, disciplina i profili urbanistici connessi all’approvazione ad opera dei comuni del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

2. Relativamente agli immobili per i quali sono indicate destinazioni d’uso urbanistiche in contrasto con il PGT, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari equivale ad automatica approvazione di variante allo stesso PGT, nei soli casi in cui oggetto di variante sono previsioni del piano dei servizi ovvero previsioni del piano delle regole riferite agli ambiti del tessuto urbano consolidato.

3. Nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari non possono essere compresi immobili per i quali siano indicate destinazioni d’uso urbanistiche in contrasto con previsioni prevalenti del PTCP o del PTR.

4. Le varianti urbanistiche di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale ovvero modifiche minori del piano dei servizi e del piano delle regole non sono soggette a valutazione ambientale strategica.

Art. 96. (Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 10 “Piano territoriale d’area Malpensa. Norme speciali per l’aerostazione intercontinentale Malpensa 2000”)
1. Alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 10 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5 dell’articolo 2 è abrogato;
b) il comma 2 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«2. A seguito della definizione delle curve di isolivello del rumore, recepite con deliberazione di Giunta regionale ed entro sei mesi dalla pubblicazione di quest’ultima, i comuni adeguano i propri strumenti urbanistici con le procedure previste dall’articolo 3 della legge regionale n. 23 del 1997; in caso di inerzia del comune interessato nell’assunzione del provvedimento conclusivo dei procedimenti di adozione, ovvero di approvazione della variante, il dirigente della competente struttura regionale o provinciale, a far tempo dall’efficacia del rispettivo piano territoriale, interviene, anche d’ufficio, invitando il comune ad assumere il provvedimento conclusivo del procedimento, rispettivamente, di adozione o di approvazione della variante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, che si intende quale avvio del procedimento sostitutivo ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Il Presidente della Giunta regionale o provinciale, o l’assessore competente, se delegato, scaduto inutilmente il termine di trenta giorni, nomina, nei successivi quindici giorni, un commissario ad acta, scelto tra i soggetti iscritti all’apposito albo regionale o provinciale. Entro il termine di sessanta giorni dalla nomina, il commissario ad acta assume, in via sostitutiva, gli atti e i provvedimenti necessari per la conclusione del procedimento di adozione, ovvero di approvazione, della variante; gli oneri derivanti dall’attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente.»

Art. 97. (Sportello unico per le attività produttive)
1. Qualora i progetti presentati allo sportello unico per le attività produttive risultino in contrasto con il PGT, si applica la disciplina dettata dall’articolo 8 del d.P.R. 160/2010 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), integrata dalle disposizioni di cui al presente articolo.
(comma così modificato dalla legge reg. n. 4 del 2012)

2. Alla conferenza di servizi è sempre invitata la provincia ai fini della valutazione della compatibilità del progetto con il proprio piano territoriale.

3. Non sono approvati i progetti per i quali la conferenza di servizi rilevi elementi di incompatibilità con previsioni prevalenti del PTCP o del PTR.

3-bis. (comma abrogato dall’art. 5, comma 1, lettera v), legge reg. n. 18 del 2019)

4. In caso di esito favorevole della conferenza, ai fini del perfezionamento della variazione urbanistica connessa al progetto approvato, il termine per il deposito degli atti in pubblica visione, previo avviso su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale, è di quindici giorni ed il termine per la presentazione di osservazioni è di quindici giorni decorrenti dallo scadere del termine di deposito degli atti in pubblica visione.

5. (comma abrogato dall’art. 5, comma 1, lettera v), legge reg. n. 18 del 2019)

5-bis. Nel caso di approvazione di progetti comportanti variante alla strumentazione urbanistica, prima della definitiva approvazione della variante ad opera del consiglio comunale, il proponente deve sottoscrivere un atto unilaterale d’obbligo, con il quale si impegna a realizzare l’intervento secondo i contenuti e gli obiettivi prefissati, nonché a iniziare i relativi lavori entro nove mesi dal perfezionamento della variante, decorsi i quali il sindaco dichiara l’intervenuta decadenza del progetto ad ogni effetto, compreso quello di variante urbanistica.
(comma introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2008)

Art. 97-bis. (Recupero delle aree non residenziali dismesse)
(comma abrogato dall’art. 11, comma 1, lettera b), legge reg. n. 18 del 2019)

Art. 98. (Disposizioni straordinarie per la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico)
1. Per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico dirette a garantire la sicurezza dei cittadini, con la realizzazione di sedi, attrezzature e presidi delle forze dell’ordine e della vigilanza urbana, comportanti variante agli atti di PGT, si applicano le disposizioni procedurali di cui all’articolo 13, commi 1, 2, 4, 7, primo periodo, 9, 10 e 11, fermo restando l’obbligatorio adeguamento alle previsioni prevalenti dei piani regionale e provinciali. Le medesime disposizioni si applicano, altresì, in tutti i casi in cui la variante sia necessaria per procedere alla realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, come definiti dall’articolo 27, diretti al risanamento di edifici anche singoli in evidente stato di degrado, o per finalità sociali, ovvero al recupero di aree.

2. Nei casi di cui al comma 1, all’istanza di intervento è allegata, a cura del proponente, una relazione avente contenuto tecnico, sociale ed economico, che dimostri la necessità della variante agli atti di PGT, nonché dichiarazione del sindaco attestante che la variante è finalizzata alla soluzione di problemi di sicurezza e di ordine pubblico, o richiesta del comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, i tempi per il procedimento di variante e per il rilascio dei permessi di costruire, previsti dalla presente legge, sono ridotti alla metà.

4. L’infruttuosa decorrenza dei termini di cui al comma 3 costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo.

5. Il potere di intervento sostitutivo è esercitato dalla Regione, ovvero dalle province, a far tempo dall’efficacia del rispettivo PTCP.

6. Al fine di attivare il procedimento di cui al comma 5, l’interessato, verificata l’inerzia comunale, può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, intimare al comune di provvedere nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

7. Ad avvenuta infruttuosa decorrenza del termine previsto dal comma 6, è data facoltà all’interessato di inoltrare al dirigente della competente struttura regionale o provinciale istanza per la nomina di un commissario ad acta; il dirigente della competente struttura regionale o provinciale interviene invitando il comune ad assumere il provvedimento conclusivo del procedimento, rispettivamente, di adozione o di approvazione della variante, ovvero per il rilascio del permesso di costruire, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, che si intende quale avvio del procedimento sostitutivo ai sensi dell’articolo 7 della legge 241/1990. Il Presidente della Giunta regionale o provinciale, o l’assessore competente, se delegato, scaduto inutilmente il termine di trenta giorni, nomina nei successivi quindici giorni, un commissario ad acta, scelto tra i soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 31.

8. Entro il termine di trenta giorni, il commissario ad acta assume, in via sostitutiva, gli atti e i provvedimenti necessari per la conclusione del procedimento di adozione o di approvazione della variante, ovvero per il rilascio del permesso di costruire; gli oneri derivanti dall’attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente.

Art. 98-bis. (Localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa)
(articolo aggiunto dall’art. 7 della legge reg. n. 6 del 2006)

1. I comuni individuano gli ambiti territoriali nei quali è ammessa la localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa e definiscono la disciplina urbanistica cui è in ogni caso subordinato il loro insediamento, con particolare riferimento alla disponibilità di aree per parcheggi, nonché alla compatibilità con le altre funzioni urbane e con la viabilità di accesso.

2. Le determinazioni di cui al comma 1 sono operate dai comuni negli atti del PGT, ovvero, fino all’adeguamento di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, con variante allo strumento urbanistico vigente da assumersi ai sensi dell’articolo 25, comma 1, secondo le fattispecie di cui all’articolo 2, comma 2, lettera i), della legge regionale n. 23/1997 che trova applicazione senza l’eccezione prevista dalla stessa lettera i).

3. Nelle more delle determinazioni di cui ai commi 1 e 2 non è consentita l’apertura di nuovi centri di telefonia in sede fissa né la rilocalizzazione di centri preesistenti.

Art. 99. (Norma finanziaria)
(omissis)

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 100. (Norma generale di riferimento)
1. Con l’entrata in vigore della presente legge, tutti i riferimenti, contenuti in disposizioni di legge statali e regionali, ai piani regolatori generali e agli strumenti urbanistici comunali sono da intendersi come riferimenti agli atti del PGT.

Art. 101. (Programmi pluriennali di attuazione)
1. A far tempo dall’entrata in vigore della presente legge, per tutti i comuni della Regione viene meno l’obbligo alla formazione del programma pluriennale di attuazione.

2. I programmi pluriennali di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la loro efficacia sino alla scadenza prevista dagli stessi, fatta salva la facoltà, per i comuni interessati, di deliberarne la revoca.

Art. 102. (Piano territoriale paesistico regionale)
1. Il piano territoriale paesistico regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/197 del 6 marzo 2001, conserva validità ed efficacia sino all’approvazione del PTR con valenza paesaggistica previsto dall’articolo 19.

Art. 102-bis. (Norme speciali di salvaguardia)
(articolo introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2008, poi così sostituito dall’art. 6, comma 1, legge reg. n. 18 del 2019)

1. Per ciascuna delle infrastrutture per la mobilità qualificate nel PTR come obiettivi prioritari di interesse regionale ai sensi dell’articolo 20, comma 4, è istituito un corridoio di salvaguardia urbanistica volto a preservarne le condizioni di realizzabilità tecnica ed economica, ovvero di fruibilità prestazionale e sicurezza della circolazione, rispetto a previsioni di trasformazione o utilizzo del suolo fisicamente o funzionalmente interferenti con le infrastrutture stesse. La misura di salvaguardia di cui al precedente periodo è apposta con l’approvazione del PTR o di relative varianti o aggiornamenti, di cui agli articoli 21 e 22, in riferimento al livello progettuale e al dimensionamento del corridoio indicati nel PTR.

2. Nelle aree ricadenti nel corridoio di cui al comma 1 non è consentita l’approvazione di varianti urbanistiche volte a consentire nuove edificazioni. L’ammissibilità degli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del d.p.r. 380/2001, o dell’attuazione delle previsioni di trasformazione non ancora convenzionate alla data di apposizione della misura di salvaguardia è subordinata al rilascio di attestazione di compatibilità tecnica, da parte del concessionario o, in mancanza, dell’ente concedente o aggiudicatore dell’infrastruttura, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza da parte del richiedente, decorsi i quali l’attestazione stessa si intende resa in senso favorevole.

3. I comuni, le province e la Città metropolitana di Milano territorialmente interessati adeguano i rispettivi strumenti di pianificazione alle misure di salvaguardia di cui ai commi 1 e 2.

Art. 102-ter. (Clausola valutativa)
(articolo introdotto dall’art. 10, comma 1, lettera b), legge reg. n. 18 del 2019)

1. Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel realizzare le politiche regionali per il governo del territorio. A questo scopo la Giunta regionale, anche avvalendosi della relazione dell’Osservatorio permanente della programmazione territoriale di cui all’art. 5, trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale che descrive e documenta:
a) lo stato di definizione e aggiornamento dei principali strumenti di pianificazione territoriale, a livello regionale, d’area, provinciale e comunale, nell’ambito della verifica di coerenza tra obiettivi e previsioni all’interno dei diversi strumenti e tra livelli di pianificazione;
b) lo stato di avanzamento dei processi più rilevanti di trasformazione territoriale con particolare riferimento all’uso e al consumo di suolo;
c) l’attuazione e gli esiti delle strategie per la rigenerazione urbana, per censire e aumentare il recupero delle aree dismesse e per incentivare il riuso delle superfici già urbanizzate in luogo della nuova espansione;
d) l’attuazione e i risultati delle politiche promosse secondo specifici temi e quesiti che il Comitato paritetico di controllo e valutazione del consiglio regionale e la competente commissione consiliare possono segnalare all’assessore competente per materia.

2. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attuazione della presente legge sono tenuti a fornire alla Regione Lombardia le informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione degli interventi di cui al presente articolo.

3. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto all’articolo 111-bis del Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l’esame.

Art. 103. (Disapplicazione di norme statali)
1. A seguito dell’entrata in vigore della presente legge cessa di avere diretta applicazione nella Regione la disciplina di dettaglio prevista:
a) dagli articoli 11, 12, 13, 14, a esclusione del comma 1-bis, 16, a esclusione del comma 2-bis, 17, comma 4-bis, 19, commi 2 e 3, 23-bis, comma 4 e 32 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) (testo A);
(lettera modificata dalla legge reg. n. 3 del 2011, poi dalla legge reg. n. 4 del 2012, poi dall’art. 5, comma 1, lettera w), legge reg. n. 18 del 2019)
b) dagli articoli 9, comma 5, e 19, commi 2, 3 e 4 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) (testo A).

1-bis. Ai fini dell’adeguamento, ai sensi dell’articolo 26, commi 2 e 3, degli strumenti urbanistici vigenti, non si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), fatto salvo, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, il rispetto della distanza minima tra fabbricati pari a dieci metri, derogabile tra fabbricati inseriti all’interno di piani attuativi e di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario.
(comma introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2008, poi così modificato dall’art. 4, comma 1, lettera k), legge reg. n. 18 del 2019)

1-ter. Ferme restando le distanze minime di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile, fuori dai centri storici e dai nuclei di antica formazione la distanza minima tra pareti finestrate, di cui al comma 1 bis, è derogabile per lo stretto necessario alla realizzazione di sistemi elevatori a pertinenza di fabbricati esistenti che non assolvano al requisito di accessibilità ai vari livelli di piano.
(comma introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2012)

Art. 104. (Abrogazioni)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) la legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 (Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico);
b) la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60 (Norme di attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in materia di edificabilità dei suoli);
c) la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60 “Norme di attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 in materia di edificabilità dei suoli”);
d) la legge regionale 19 luglio 1978, n. 44 (Modifiche e norme integrative alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60 in materia di edificabilità dei suoli);
e) la legge regionale 2 novembre 1978, n. 63 (Nuove procedure per l’approvazione e gli strumenti urbanistici attuativi ed altre disposizioni in materia di disciplina urbanistica);
f) la legge regionale 27 gennaio 1979, n. 17 (Modifica all’art. 25 della legge regionale 2 novembre 1978, n. 63 “Nuove procedure per l’approvazione di strumenti urbanistici attuativi ed altre disposizioni in materia urbanistica”);
g) legge regionale 7 giugno 1980, n. 91 (Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51);
h) la legge regionale 7 giugno 1980, n. 93 (Norme in materia di edificazione nelle zone agricole);
i) l’articolo 20 della legge regionale 26 ottobre, 1981, n. 64 (Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione);
j) l’articolo 4, comma 3, lettera c), della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale);
k) la legge regionale 12 marzo 1984, n. 15 (Attuazione dell’art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dell’art. 6 della legge 25 marzo 1982, n. 94, con norme sull’approvazione del programma pluriennale di attuazione);
l) la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 (Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e subdelega ai comuni);
m) la legge regionale 10 giugno 1985, n. 77 (Disposizioni di attuazione della Legge del 28 febbraio 1985, n. 47 recante: “Norme in materia di controllo sull’attività urbanistico-edilizia, recupero e sanatoria delle opere abusive), ad eccezione degli articoli 1 e 2, che continuano ad avere efficacia sino all’esaurimento dei relativi procedimenti di condono edilizio;
n) la legge regionale 30 luglio 1986, n. 31 (Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 12 marzo 1984, n. 15, recante norme sull’approvazione del programma pluriennale di attuazione e 5 dicembre 1977, n. 60, concernente norme di attuazione della l. 28 gennaio 1977, n. 10, in materia di edificabilità dei suoli);
o) la legge regionale 12 settembre 1986, n. 54 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27 maggio 1985, n. 57: esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e subdelega ai comuni),
p) legge regionale 14 dicembre 1987, n. 34 (Modificazione dell’art. 43, ultimo comma, della L.R. 15 aprile 1975, n. 51, concernente “Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico”);
q) la legge regionale 21 giugno 1988, n. 33 (Disciplina delle zone del territorio regionale a rischio geologico e a rischio sismico);
q-bis) l’articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 77 (Azione regionale per la tutela delle popolazioni appartenenti alle “Etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi”);
(lettera introdotta dalla legge reg. n. 4 del 2008)
r) la legge regionale 18 aprile 1992, n. 10 (Attuazione del terzo comma dell’art. 3 della l.r. 4 maggio 1981, n. 23 concernente “Abrogazione leggi regionali 16 aprile 1973, n. 23, 15 aprile 1975, n. 52 e successive modificazioni – Disposizioni transitorie e avvio procedure riordino deleghe ad enti infraregionali” – Assegnazione di deleghe in materia urbanistica al consorzio del lodigiano);
s) la legge regionale 9 maggio 1992, n. 19 (Disposizioni di attuazione degli articoli 7, 8 e 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni in materia di abusivismo edilizio);
t) la legge regionale 9 maggio 1992, n. 20 (Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi);
u) la legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti);
v) la legge regionale 9 giugno 1997, n. 18 (Riordino delle competenze e semplificazione delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e di piani paesistici. Subdeleghe agli enti locali);
w) la legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 (Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento urbanistico), salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 4 e 6, comma 2, della l.r. 12 aprile 1999, n. 10 (Piano territoriale d’area Malpensa. Norme speciali per l’aerostazione intercontinentale Malpensa 2000), nonché dall’articolo 25, commi 1, 2 e 8-bis della presente legge;
(lettera così modificata dall’art. 1 della legge n. 5 del 2009)
x) la legge regionale 24 novembre 1997, n. 41 (Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante strumenti urbanistici generali e loro varianti);
y) l’articolo 6, comma 2-bis, della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia);
z) la legge regionale 12 aprile 1999, n. 9 (Disciplina dei programmi integrati di intervento);
aa) la legge regionale 19 novembre 1999, n. 22 (Recupero di immobili e nuovi parcheggi: norme urbanistico-edilizie per agevolare l’utilizzazione degli incentivi fiscali in Lombardia);
bb) la legge regionale 20 dicembre 1999, n. 26 (Norme urbanistiche straordinarie per la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico);
cc) la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”), limitatamente agli articoli 2, comma 61-bis e 3, commi da 2 a 40, salvo quanto previsto dagli articoli 25, comma 1, e 92, comma 7, della presente legge;
dd) la legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1 (Disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico);
ee) la legge regionale 23 novembre 2001, n. 18 (Interpretazione autentica ed integrazione della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 “Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti” ed interpretazione autentica della legge regionale 19 novembre 1999, n. 22 “Recupero di immobili e nuovi parcheggi: norme urbanistico- edilizie per agevolare l’utilizzazione degli incentivi fiscali in Lombardia”);
ff) la lettera a) del comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l’attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l’integrazione di disposizioni legislative), che ha sostituito il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 41;
gg) la lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante l’abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione), che ha sostituito la lettera c) del comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86;
hh) la legge regionale 4 agosto 2003, n. 14 (Integrazione alla legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1 “Disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico”);
ii) il comma 4 dell’articolo 56 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), che ha integrato la lettera a) del comma 5 dell’articolo 22 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51;
jj) l’articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Disposizioni in materia di programmazione negoziata con valenza territoriale), che ha sostituito l’articolo 9 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 9.
1-ter. Ferme restando le distanze minime di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile, fuori dai centri storici la distanza minima tra pareti finestrate, di cui al comma 1-bis, è derogabile per lo stretto necessario alla realizzazione di sistemi elevatori a pertinenza di fabbricati esistenti che non assolvano al requisito di accessibilità ai vari livelli di piano.
(comma introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2012)

ALLEGATI:
Allegato A (Art.80) Scarica qui

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