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Costruzioni in zone sismiche in Lombardia

CIRCOLARE 28/01/2020, n. 1

Profili applicativi in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, di cui alla l.r. 33/2015, a seguito dell’entrata in vigore della legge 156/2019, della l.r. 21/2019 e della d.g.r. XI/2584/2019.

Data di pubblicazione della “Circolare 01/2020” sul BURL Supplemento Ordinario 31/01/2020, n. 5

REGIONE LOMBARDIA

SOMMARIO:

Circolare
Allegato

La legge 12 dicembre 2019, n. 156 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici»), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2019, n. 300 e in vigore dal 24 dicembre 2019, ha modificato, tra l’altro, l’articolo 94 bis (recante ‘Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche’) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (articolo 9 quater del d.l. 123/2019, inserito dalla relativa legge di conversione); l’articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001 è stato introdotto nell’ordinamento statale dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di cui si è dato conto con circolare regionale 29 luglio 2019, n. 9 (Profili applicativi in materia di opere e costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, di cui alla l.r. 33/2015, a seguito dell’entrata in vigore della legge 55/2019), pubblicata sul BURL, serie ordinaria, n. 31 del 1 agosto 2019.

La legge regionale 10 dicembre 2019, n. 21 (Seconda legge di semplificazione 2019), pubblicata sul BURL, serie supplementi, n. 50 del 13 dicembre 2019 e in vigore dal 14 dicembre 2019, ha apportato, all’articolo 6, alcune modifiche agli articoli 2, 8 e 10 della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche).

Con la deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre 2019, n. XI/2584 (Linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (articoli 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015) – Implementazione ai fini di semplificazione della modulistica prevista dall’allegato B alla d.g.r. n. X/5001/2016) pubblicata sul BURL, serie ordinaria, n. 52 del 23 dicembre 2019) sono stati approvati tre nuovi moduli che, anche alla luce degli aggiornamenti normativi introdotti dalla legge 55/2019, permettono di dare seguito a quanto previsto dagli articoli 65 e 67 del d.p.r. 380/2001, mediante il completamento delle procedure attivate in ambito sismico.

Il combinato disposto delle modifiche legislative e amministrative sopra richiamate rende necessario l’aggiornamento delle procedure regionali per la gestione delle ‘istanze sismiche’, disciplinate dalla l.r. 33/2015 e dai provvedimenti attuativi della stessa l.r. (in particolare, la deliberazione della Giunta regionale 30 marzo 2016 – n. X/5001 «Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015)»), nelle more del relativo adeguamento ai sensi della sopravvenuta normativa statale di settore.

Nel dettaglio, si evidenzia che l’articolo 9 quater del d.l. 123/2019, introdotto dalla legge di conversione n. 156/2019, ha espressamente ricondotto, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso d.l., la zona sismica 3 nell’ambito della ‘bassa sismicità’ che, ai sensi dell’articolo 94, comma 1, del d.p.r. 380/2001 deve considerarsi zona esclusa dall’obbligo di conseguimento della preventiva autorizzazione sismica.

In particolare, gli aggiornamenti derivanti dalla novella legislativa statale interessano gli ambiti territoriali di applicazione della normativa di settore, mentre rimane invariato il trasferimento delle funzioni in ambito sismico alle amministrazioni comunali, effettuato ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 33/2015.

Per quanto concerne le istanze sismiche in corso alla data di entrata in vigore della legge 156/2019, quest’ultima non ha previsto disposizioni specifiche al riguardo: a fini di mero orientamento applicativo, pertanto, si richiamano i noti principi di precauzione, ai fini della tutela della pubblica incolumità in materia di vigilanza sismica sulle costruzioni, e del cd. ‘tempus regit actum’ (secondo cui la legittimità di un provvedimento amministrativo va valutata al momento della sua adozione).

A tale riguardo, si ritiene comunque di dover far presente alle amministrazioni comunali competenti in ambito sismico, in via meramente collaborativa ed impregiudicate restando le valutazioni di competenza, l’opportunità di concludere l’istruttoria sul rilascio dell’autorizzazione sismica per i procedimenti in corso (facendo prevalere, in tal modo, il principio di precauzione, ai fini della tutela della pubblica incolumità), nei casi in cui l’istante non abbia formalizzato la richiesta di applicare al procedimento in corso la normativa sopravvenuta di cui in premessa.

A livello amministrativo, la modulistica per la presentazione delle istanze sismiche, di cui al decreto del dirigente di unità organizzativa 28 novembre 2018 – n. 17589 (Aggiornamento della modulistica approvata dalla d.g.r. 30 marzo 2016 – n. X/5001 ‘Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015)’), è stata integrata dalla d.g.r. 2584/2019 con il Modulo 14 – Deposito della relazione a struttura ultimata -, il Modulo 15 – Comunicazione di deposito del certificato di collaudo statico – e il Modulo 16 – Comunicazione di deposito della dichiarazione di regolare esecuzione.

Nelle more di un ulteriore aggiornamento della normativa regionale in materia, a seguito dell’emanazione delle linee guida che dovranno essere definite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del d.lgs. 281/1997, ai sensi dell’articolo 94 bis, comma 2, del d.p.r. 380/2001, si ritiene utile fornire alcune considerazioni in merito ad aspetti della disciplina sismica, quale mero orientamento applicativo per le amministrazioni comunali e a carattere informativo per gli operatori del settore e per gli altri soggetti interessati.

La presente circolare sostituisce la menzionata circolare regionale del 29 luglio 2019, n. 9, che deve – pertanto – ritenersi superata.

Tipologie interventi

L’articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001, come da ultimo modificato, distingue gli interventi strutturali in zone sismiche a seconda della relativa rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, suddividendoli in interventi «rilevanti», di «minore rilevanza» e «privi di rilevanza», in funzione delle caratteristiche di pericolosità sismica del territorio (zona sismica e relativa accelerazione ag), della tipologia di intervento e delle caratteristiche funzionali dell’edificio/struttura, come di seguito riportato.

a) Interventi «rilevanti» nei riguardi della pubblica incolumità (modificati dalla legge 156/2019):

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra 0,20 g e 0,25g);

La tipologia di intervento di cui sopra non è presente in Regione Lombardia, in quanto il territorio non contempla valori di accelerazione ag maggiori di 0,20 g (d.g.r. 11 luglio 2014, n. X/2129 «Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, comma 8, lett. d)»);

2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);

Nelle more dell’emanazione delle linee guida ministeriali previste dal comma 2 dell’articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001, che dovranno specificare nel dettaglio le tipologie interessate, per la presente tipologia di costruzioni si può fare riferimento alla definizione presente nell’allegato al d.m. 17 giugno 2016, «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016» per le «strutture speciali» – S.06 – «Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari – Verifiche strutturali relative – Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine».

La presente tipologia di intervento in Regione Lombardia trova applicazione solo ed esclusivamente per gli interventi localizzati in zona sismica 2, stante l’espressa esclusione – prevista in legge – delle località a bassa sismicità (indicate come zone 3 e 4);

3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);

Per la presente tipologia di costruzioni si fa riferimento al decreto regionale d.u.o. n. 7237 del 22 maggio 2019 «Aggiornamento del d.d.u.o. 21 novembre 2013 n. 19904 – Approvazione elenco delle tipologie degli edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso in attuazione della d.g.r. n. 19964 del 7 novembre 2003».

La presente tipologia di intervento in Regione Lombardia trova applicazione solo ed esclusivamente per gli interventi localizzati in zona sismica 2, stante l’espressa esclusione – prevista in legge – delle località a bassa sismicità (indicate come zone 3 e 4).

b) Interventi di «minore rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità (modificati dalla legge 156/2019):

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3;

2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), n. 3;

3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);

3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;

Pertanto, tali tipologie di interventi, anche quando ricadenti in comuni in zona sismica 2, vanno sottoposti esclusivamente a comunicazione di deposito sismico, per effetto dell’entrata in vigore dell’articolo 9 quater del d.l. 123/2019, convertito con modificazioni dalla legge 156/2019, e del combinato disposto dei commi 3 e 4 dell’articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001.

c) Interventi «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità (non modificati dalla legge 156/2019):

1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Tale tipologia di interventi, sottoposti esclusivamente a comunicazione di deposito sismico, sarà definita a seguito dell’emanazione delle linee guida ministeriali previste dal comma 2 dell’articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001.

Si ritiene inoltre opportuno porre particolare attenzione sulle seguenti tipologie di interventi, per le quali, a seguito dell’entrata in vigore della l. 156/2019, è prevista la comunicazione di deposito:

• «rilevanti» nei riguardi della pubblica incolumità, di cui ai punti 2) e 3), lettera a), comma 1, art. 94bis del d.p.r. 380/2001, che ricadono nei comuni in zona sismica 3;

• «di minore rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità, di cui al punto 2), lettera b), comma 1, art. 94bis, che interessano edifici ed opere infrastrutturali strategici o rilevanti, che ricadono nei comuni in zona sismica 2 e 3;

Per tali casi, in attesa dell’aggiornamento del procedimento SISMICA su MUTA e degli applicativi comunali interoperabili, è necessario seguire la seguente procedura:

• effettuare l’istanza di autorizzazione, come di consueto, sull’applicativo di riferimento del comune;

• comunicare tramite PEC al SUE/SUAP/Ufficio tecnico del comune competente che l’istanza di autorizzazione è da intendersi valida come comunicazione di deposito ai sensi del comma 4, art. 94 bis del d.p.r. 380/2001 e dell’art. 6 della l.r. 33/2015, dichiarando che l’intervento in oggetto ricade tra quelli per cui l’art. 94bis, modificato dalla l. 156/2019, prevede la sola comunicazione di deposito.

Istanza di autorizzazione sismica In Regione Lombardia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 93, 94 e del comma 3 del novellato articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001, nonché dell’articolo 8 della l.r. 33/2015 (anche a seguito delle modifiche disposte dalla l.r. 21/2019), fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, non si possono iniziare i lavori relativi agli interventi «rilevanti» sopra richiamati, senza preventiva autorizzazione scritta dell’amministrazione comunale, in qualità di autorità competente a seguito del trasferimento di competenze previsto dall’articolo 2 della l.r. 33/2015.

Pertanto, gli interventi da sottoporre ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 33/2015 sono esclusivamente quelli individuati ai punti 2) e 3) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001 ricadenti nei territori dei comuni classificati in zona sismica 2 (per valori di accelerazione ag compresi fra 0.15 g e 0.25 g) , con la precisazione che, per gli edifici di interesse strategico e per le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché per gli edifici e per le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al punto 3, lettera a), comma 1, dell’articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001, gli interventi che richiedono l’autorizzazione preventiva, in zona sismica 2, oltre alle nuove costruzioni, sono solo quelli classificati dalle NTC 2018 al capitolo 8.4, paragrafo 8.4.2 – Interventi di miglioramento e paragrafo 8.4.3 – Intervento di adeguamento, come evincibile dalla riformulazione del punto 2), lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 94 bis: ciò in quanto le ‘riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti’ sono da ritenersi ‘di minore rilevanza’ nei riguardi della pubblica incolumità (quindi, non soggetti a preventiva autorizzazione sismica ai sensi dell’articolo 94 bis, comma 4, del d.p.r. 380/2001) anche in riferimento agli edifici e alle opere infrastrutturali di cui al punto 3) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001, per effetto della modifica disposta dalla legge 156/2019.

Parere tecnico regionale

I comuni o le loro forme associative, ai sensi del comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 33/2015 (come modificata dall’articolo 6, comma 1, lettera b), della l.r. 21/2019), ai fini del rilascio dell’autorizzazione sismica, con riferimento agli interventi di nuova costruzione e di adeguamento o miglioramento sismico sulle costruzioni esistenti relativi a edifici e opere infrastrutturali di interesse strategico e che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, di cui al decreto d.u.o. 22 maggio 2019, n. 7237, possono richiedere un parere tecnico alla Regione; in tale categoria di interventi rientrano anche quelli di cui al punto 2, lettera a), del comma 1 dell’articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001 che sono di interesse strategico o che possono assumere rilevanza ai sensi del punto 3), lettera a), del comma 1 dell’articolo 94 bis del d.pr. 380/2001.

Pertanto, ai sensi del combinato disposto del novellato punto 2), lettera b) del comma 1 dell’articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001 e della lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 21/2019, gli interventi di cui al paragrafo 8.4.1 – Riparazione o intervento locale su costruzioni esistenti relativi ad edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico o che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, anche localizzati in comuni in zona sismica 2, non richiedono l’autorizzazione sismica né, tantomeno, sono soggetti alla possibilità di richiesta del parere tecnico regionale di cui all’articolo 8, comma 4, della l.r. 33/2015.

Inoltre, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 21/2019, con cui è stato abrogato il comma 5 dell’articolo 8 della l.r. 33/2015, non è più obbligatoria la richiesta di parere tecnico regionale, a supporto dell’autorizzazione sismica, nei casi in cui l’intervento su opere e edifici pubblici strategici o rilevanti sia realizzato dal comune: conseguentemente, tale richiesta comunale diventa una mera facoltà ai sensi del comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 33/2015.

Infine, per effetto della lettera d) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 21/2019, è stato abrogato il comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 33/2015, con il quale si prevedeva che, in caso di scostamento dell’autorizzazione sismica rilasciata dall’autorità competente dal parere tecnico regionale, reso ai sensi dell’articolo 8, comma 5, il comune fosse tenuto a darne informazione alla Regione.

Il parere tecnico regionale di cui all’articolo 8, comma 4, della l.r. 33/2015, che – si ribadisce – non è vincolante ai fini del rilascio dell’autorizzazione sismica da parte dell’amministrazione comunale, è da rilasciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del comune. In caso di decorrenza dei termini senza che Regione abbia trasmesso il parere richiesto ai sensi del comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 33/2015, l’amministrazione comunale richiedente, autorità competente ai fini del rilascio dell’autorizzazione sismica, può comunque procedere indipendentemente dall’espressione del parere stesso.

In considerazione dell’entrata in vigore della l.r. 21/2019 (il 14 dicembre 2019) e delle modifiche dalla stessa apportate alla l.r. 33/2015 in relazione alla nuova disciplina delle richieste di parere tecnico regionale di cui all’articolo 8 della stessa l.r. 33/2015, per le pratiche sismiche rispetto alle quali è stato richiesto suddetto parere entro la data del 13 dicembre 2019, gli uffici regionali provvederanno comunque, alla luce dei principi di precauzione e di leale collaborazione interistituzionale, a determinarsi in merito a tutte le richieste di parere pervenute a tale data, a meno che l’amministrazione comunale interessata comunichi formalmente alla Regione di ritenere superata la richiesta di parere pendente, a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa.

Comunicazione di deposito

In Regione Lombardia, ai sensi degli articoli 93, 94 e del novellato articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001, nonché dell’articolo 6 della l.r. 33/2015, fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, non si possono iniziare i lavori, senza preventiva comunicazione di deposito all’autorità competente comunale, nei seguenti casi:

• per tutti gli interventi di «minore rilevanza» e «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità, di cui rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001, localizzati nella zona sismica 2;

• per tutti gli interventi (inclusi quelli «rilevanti» nei riguardi della pubblica incolumità) localizzati nelle zone sismiche 3 e 4.

Certificazione alla sopraelevazione

Le modifiche previste dalle leggi 156/2019 e 55/2019 non hanno introdotto elementi di novità rispetto all’articolo 90 del d.p.r. 380/2001; per tale ragione la procedura di certificazione alla sopraelevazione non ha subito variazioni.

Si specifica, comunque, che per gli interventi di sopraelevazione, individuati dalle NTC 2018 e relativa circolare del 21 gennaio 2019, n. 7, è previsto il rilascio, da parte dell’amministrazione comunale, in qualità di autorità competente ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 33/2015, di:

• certificazione alla sopraelevazione, ai sensi del comma 2 dell’articolo 90 del d.p.r. 380/2001, nel caso di interventi ricadenti in comuni in zona sismica 2, ricompresi nel punto 1, lettera b), comma 1 dell’art. 94 bis del d.p.r. 380/2001;

• certificazione alla sopraelevazione, ai sensi del comma 2 dell’articolo 90 del d.p.r. 380/2001, nel caso di interventi ricadenti in comuni in zona sismica 3 e 4;

• autorizzazione sismica, ai sensi del comma 1 bis dell’articolo 8 della l.r. 33/2015, nel caso di interventi di sopraelevazione, effettuati in comuni in zona sismica 2, relativi ad edifici e a opere infrastrutturali di cui al punto 3, lettera a) del comma 1 dell’articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001.

Collaudo interventi

Per tutto il territorio della Regione Lombardia, si segnala che, ai sensi del comma 8 ter dell’articolo 67 del d.p.r. 380/2001, per le riparazioni e gli interventi locali, di cui al punto 2, lettera b), comma 1 dell’articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001, e per gli interventi «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità, di cui al punto 1, lettera c), comma 1 dell’articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.

Si evidenzia, a tal fine, che con d.g.r. XI/2584/2019 sono stati approvati i seguenti tre nuovi moduli:

• Modulo 14 – Deposito della relazione a struttura ultimata;

• Modulo 15 – Comunicazione di deposito del certificato di collaudo statico;

• Modulo 16 – Comunicazione di deposito della dichiarazione di regolare esecuzione.

Tali moduli, anche alla luce degli aggiornamenti normativi introdotti dalla legge 55/2019, permetteranno di dare seguito a quanto previsto dagli articoli 65 e 67 del d.p.r. 380/2001 attraverso il completamento delle procedure attivate in ambito sismico mediante l’utilizzo degli applicativi interoperabili dedicati alla sismica.

La procedura temporanea di presentazione dei tre moduli, disponibili sull’applicativo Muta – Sismica, alla sezione «Assistenza», prevede l’invio dei moduli PDF compilati e firmati digitalmente all’indirizzo PEC dell’Amministrazione comunale competente e, per conoscenza, all’indirizzo info-sismica@ariaspa.it. Aria S.p.A. si occuperà di allegare il modulo ricevuto alla pratica sismica di riferimento, già presente su MUTA – Sismica, e di notificare via email al Comune competente tale operazione.

Questa procedura deve essere utilizzata solo per le pratiche sismiche valide ai sensi dell’art. 65 del d.p.r. n. 380 del 2001 caricate direttamente su MUTA – Sismica.

In attesa che venga completata l’interoperabilità tra MUTA e i sistemi proprietari anche per questo servizio, nei Comuni dotati di propri sistemi informatici per la gestione degli artt. 65 e 67 del d.p.r. n. 380 del 2001, l’inserimento di questi tre moduli potrà essere effettuato ricorrendo ai sistemi già in uso presso le stesse Amministrazioni comunali.

Chiarimento in merito alle differenze tra il concetto di rilevanza ai fini della pubblica incolumità (d.p.r. 380/2011) e di rilevanza ai fini geotecnici (d.m. 17 gennaio 2018)

La suddivisione degli interventi in «rilevanti», «di minore rilevanza» e «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità prevista dal comma 1 dell’articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001 è finalizzata esclusivamente alla definizione della procedura amministrativa da seguire (autorizzazione sismica o comunicazione di deposito sismico) prevista dalla normativa in ambito sismico e non modifica in alcun modo le modalità di svolgimento della progettazione geotecnica dell’intervento.

Mentre la definizione di «modesta rilevanza» di un intervento, prevista dal d.m. 17 gennaio 2018, è invece finalizzata esclusivamente alla definizione delle procedure di svolgimento della progettazione geotecnica dell’intervento e non modifica in alcun modo la procedura amministrativa da seguire prevista dalla normativa in ambito sismico.

Pertanto, l’appartenenza di un intervento a quelli «di minore rilevanza» o a quelli «privi di rilevanza» nei confronti della pubblica incolumità non comporta in via automatica che essi appartengano anche agli interventi «di modesta rilevanza» per gli aspetti geotecnici.

La relazione geotecnica richiamata nell’allegato C della d.g.r. X/5001/2016 dovrà quindi essere sempre elaborata sulla base dei metodi previsti dal cap. 6.2.2. delle NTC (indagini, caratterizzazione e modellazione geotecnica), anche per gli interventi «di minore rilevanza» o «privi di rilevanza» nei confronti della pubblica incolumità definiti nell’articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001, prevedendo le semplificazioni previste dalle NTC (progettazione geotecnica basata sull’esperienza) solo nei casi in cui sussistono realmente le condizioni per applicarle.

ALLEGATO – Tabella di sintesi dei procedimenti in ambito sismico in Regione Lombardia Scarica qui

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