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Segnaletica stradale lavori in presenza di traffico veicolare

DECRETO 22 gennaio 2019

Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Data di pubblicazione “DM Lavoro e Politiche Sociali 22/01/2019” sulla GU n. 37 del 13/02/2019

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SALUTE E
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto iI decreto IegisIativo 9 apriIe 2008, n. 81 recante «Attuazione deII’art. 1 deIIa Iegge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tuteIa deIIa saIute e deIIa sicurezza nei Iuoghi di Iavoro»;
Visto, in particoIare, I’art. 161, comma 2-bis, deI citato decreto IegisIativo n. 81 deI 2008, che demanda ai Ministeri deI Iavoro e deIIe poIitiche sociaIi, deIIa saIute e deIIe infrastrutture e dei trasporti I’emana- zione deI regoIamento per I’individuazione deIIe procedure di revisione, integrazione e apposizione deI- Ia segnaIetica stradaIe destinata aIIe attività Iavorative che si svoIgono in presenza di traffico veicoIare; Visto iI decreto IegisIativo 30 apriIe 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice deIIa strada», di seguito « Codice deIIa strada»;
Visto iI decreto deI Presidente deIIa RepubbIica 16 dicembre 1992, n. 495, recante: «RegoIamento di esecuzione e di attuazione deI nuovo codice deIIa strada», di seguito «RegoIamento deI Codice deIIa strada»;
Visto iI decreto IegisIativo 4 dicembre 1992, n. 475 recante «Attuazione deIIa direttiva 89/686/CEE deI ConsigIio deI 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento deIIe IegisIazioni degIi Stati membri reIa- tive ai dispositivi di protezione individuaIe»;
Visto iI decreto IegisIativo 2 gennaio 1997, n. 10 recante «Attuazione deIIe direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE reIative ai dispositivi di protezione individuaIe»;
Visto iI decreto deI Ministro deIIe infrastrutture e dei trasporti deI 10 IugIio 2002, recante «DiscipIinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnala- mento temporaneo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 settembre 2002, n. 226, supplemento straordinario;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 giugno 1995, recante: «Disciplinare tecnico sulle pre- scrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1995, n. 174;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della norma- tiva in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del 30 giugno 2015, recante «Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio
2015, n. 166;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 4 marzo 2013, recante «Criteri generali di sicurezza rela- tivi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle atti- vità lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare», di cui al comunicato del 20 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2013, n. 67;
Ravvisata la necessità di aggiornare le previsioni del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politi- che sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 marzo 2013;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province au- tonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 13 dicembre 2018;

DECRETA

Art. 1. – Finalità e campo di applicazione
II presente decreto individua, ai sensi deII’art. 161, comma 2-bis, deI decreto IegisIativo 9 apriIe 2008, n. 81, i criteri generaIi di sicurezza reIativi aIIe procedure di revisione, integrazione e apposizione deIIa segnaIetica stradaIe destinata aIIe attività Iavorative che si svoIgono in presenza di traffico veico- Iare. L’appIicazione dei criteri di cui aI presente decreto non precIude I’utiIizzo di aItre metodoIogie di consoIidata vaIidità.
Le attività Iavorative di cui aI comma 1 fanno riferimento aIIe situazioni descritte nei principi per iI se- gnaIamento temporaneo di cui aII’art. 2 deI discipIinare tecnico approvato con decreto deI Ministro deIIe infrastrutture e dei trasporti deI 10 IugIio 2002, Ie cui previsioni sono fatte saIve.

Art. 2. – Procedure di apposizione della segnaletica stradale
NeIIe attività di apposizione deIIa segnaIetica per Ia deIimitazione di cantieri stradaIi in presenza di traffico veicoIare, i gestori deIIe infrastrutture, come definiti daII’art. 14 deI Codice deIIa strada di cui aI decreto IegisIativo 30 apriIe 1992, n. 285, e Ie imprese appaItatrici, esecutrici o affidatarie, appIicano aImeno i criteri di sicurezza di cui aII’aIIegato I, ovvero criteri equivaIenti per Ie situazioni non discipIina- te neI medesimo aIIegato.
DeII’adozione e appIicazione dei criteri minimi di cui aI comma 1 i gestori deIIe infrastrutture, come definiti daII’art. 14 deI Codice deIIa strada, Ie imprese appaItatrici, esecutrici e affidatarie e i coordinato- ri, ove nominati, danno evidenza nei documenti deIIa sicurezza di cui agIi articoIi 17, 26, 96 e 100 deI decreto IegisIativo n. 81 deI 2008.

Art. 3. – Informazione e formazione
1. I datori di Iavoro deI gestore deIIe infrastrutture e deIIe imprese esecutrici e affidatarie, ferme restan- do Ie previsioni deI decreto IegisIativo n. 81 deI 2008, assicurano che gIi addetti aII’attività di apposizio- ne, integrazione e rimozione deIIa segnaIetica oggetto deI presente decreto ricevano una informazione, formazione e addestramento specifici reIativamente aIIe procedure di cui aII’art. 2. La durata, i contenu- ti minimi e Ie modaIità deIIa formazione e deII’addestramento sono individuati neII’aIIegato II.

Art. 4. – Dispositivi di protezione individuale
Fermi restando gIi obbIighi di formazione e addestramento, i datori di Iavoro mettono a disposizione dei Iavoratori dispositivi di protezione individuaIe conformi aIIe previsioni di cui aI TitoIo III deI decreto legislativo n. 81 del 2008. Gli indumenti ad alta visibilità devono rispondere a quanto previsto dal de- creto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 giugno 1995, dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, e dalla norma UNI EN ISO 20471. Tali indumenti devono essere di classe 3 per tutte le attività lavorative eseguite su strade di categoria A, B, C, e D e almeno di classe 2 per le attività lavorative eseguite su strade di categoria E ed F urbane ed extraurbane, secon- do la classificazione di cui all’art. 2, comma 3, del Codice della strada. Non sono più ammessi indu- menti ad alta visibilità di classe 1.
I veicoli operativi di cui all’art. 38 del Regolamento del Codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, devono essere segnalati con dispositivi supple- mentari a luce lampeggiante, o pannelli luminosi, o segnali a messaggio variabile, ovvero mediante la combinazione di questi segnali, in relazione alla categoria della strada e alla tipologia di intervento.
La segnaletica della zona di intervento deve avere le caratteristiche di cui all’art. 3 del disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002

Art. 5. – Raccolta e analisi dei dati
1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, la Commissione consultiva per- manente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con il coinvolgimento dell’INAIL e dei soggetti preposti al controllo della circolazione stradale, definisce i criteri e le modalità, tenuto conto della competenza delle diverse amministrazioni interessate, per la raccolta e l’analisi dei dati relativi agli infortuni correlati alle attività lavorative di cui all’art. 1, comma 1.

Art. 6. – Revisione e integrazione
Le previsioni e le procedure previste dal presente decreto, ove necessario, sono oggetto di revisione periodica, con cadenza almeno triennale, anche sulla base dei dati raccolti in ordine alle statistiche degli incidenti in presenza di cantieri stradali di cui all’art. 5.
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 marzo 2013 è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Dall’applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO I – CRITERI MINIMI PER LA POSA, IL MANTENIMENTO E LA RIMOZIONE DELLA SEGNALETICA DI DELIMITAZIONE E DI SEGNALAZIONE DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE SI SVOLGONO IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE Scarica qui
ALLEGATO II – SCHEMA DI CORSI DI FORMAZIONE PER PREPOSTI E LAVORATORI, ADDETTI ALLE ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DESTINATA ALLE ATTIVITA’ LAVORATIVE CHE SI SVOLGANO IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE Scarica qui

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