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Incentivazione della produzione di energia termica

DECRETO MINISTERIALE SVILUPPO ECONOMICO 28 Dicembre 2012

Incentivazione della produzione di energia termica

Data di pubblicazione del “D.M. Sviluppo Economico 28/12/12” sulla G.U. n. 1 del 02/01/2013 – Supplemento Ordinario n.1

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

e con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2006/32/CE del 5 aprile 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 (di seguito decreto legislativo n. 28/2011), di attuazione della direttiva 2009/28/CE ed in particolare:

– l’art. 28, commi 1 e 2, il quale prevede che con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata, sono incentivati la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e gli interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011, stabilendone i criteri;

– l’art. 23, comma 3, il quale prevede condizioni ostative alla percezione degli incentivi per i soggetti che, in relazione alla richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi, abbiano fornito dati o documenti non veritieri, ovvero abbiano reso dichiarazioni false o mendaci;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l’equita’ e il consolidamento dei conti pubblici» ed in particolare l’art. 4 riguardante detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamita’ naturali;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, che proroga al 30 giugno 2013 le detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2007, n. 296;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, recante «Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia»;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante «Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE» e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 concernente la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione dei commi 344 e 345 del predetto art. 1 della legge n. 296/2006, e successive modificazioni;

Visto il Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili, adottato ai sensi dell’art. 4 della direttiva 2009/28/CE e trasmesso alla Commissione europea il 31 luglio 2010 che, in linea con gli impegni assunti in sede europea, indica le misure al 2020 per il raggiungimento dell’obiettivo del 17% di produzione energetica da fonti rinnovabili e un livello di consumi finali lordi nel limite di 133 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, evidenziando il ruolo che nel conseguimento dell’obiettivo e’ attribuito alla produzione di energia termica da rinnovabili e all’efficienza energetica;

Visto il Piano europeo di efficienza energetica 2011 – comunicazione 8 marzo 2011 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – che, nel confermare il ruolo centrale dell’efficienza energetica per il conseguimento degli obiettivi della strategia «Europa 2020», segnala la necessita’, per i Paesi europei, di un impegno rafforzato per raggiungere gli obiettivi di efficienza al 2020;

Visto il Piano di azione italiano per l’efficienza energetica 2011 che fornisce lo stato di avanzamento al 2010 nel conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica definiti nel precedente Piano di azione del 2007 e indica le aree in cui intervenire per conseguire gli obiettivi al 2016 e al 2020;

Visto il decreto del Ministro delle attivita’ produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 20 luglio 2004 «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero delle attivita’ produttive, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 20 luglio 2004 «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che l’11 settembre 2012 il Parlamento europeo ha approvato la nuova direttiva europea sull’efficienza energetica che riprende le indicazioni del Piano europeo di efficienza energetica 2011 e formula specifiche disposizioni per la promozione dell’efficienza energetica, attribuendo un ruolo importante alla riqualificazione energetica degli immobili pubblici ed agli acquisti pubblici di apparecchiature ad alta efficienza energetica;

Ritenuto che le diagnosi e le certificazioni energetiche siano un valido strumento per assicurare l’efficacia e la sostenibilità finanziaria degli interventi di cui al presente decreto;

Considerata la necessità di assicurare coerenza al sistema degli incentivi, raccordando, in particolare, la disciplina dei contributi di cui al presente decreto con quella delle detrazioni fiscali di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, della legge del 27 dicembre 2007, n. 296, e dei certificati bianchi;

Considerata la semplificazione procedurale adottata con l’art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e con l’art. 31 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in merito alla certificazione energetica per l’accesso alle detrazioni fiscali di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2007, n. 296

Considerato che, in base all’art. 28 del decreto legislativo n. 28/2011, l’incentivo e’ commisurato all’energia termica prodotta da fonti rinnovabili, ovvero ai risparmi energetici generati dagli interventi e può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione ed i contributi in conto interesse;

Considerato che le pubbliche amministrazioni non possono avvalersi delle detrazioni fiscali e che, per tali soggetti, risulta complesso l’accesso al sistema incentivante dei certificati bianchi;

Considerata necessaria una fase di prima applicazione e di monitoraggio dei risultati e delle risposte ottenute con il nuovo regime di incentivi oggetto del presente decreto, al fine di determinare i contingenti per ciascuna applicazione di cui all’art. 28, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 28/2011;

Ritenuto di definire il perimetro degli interventi oggetto degli incentivi disposti dal presente decreto in modo da creare uno strumento unico ed omogeneo, nonché di maggiore efficacia, per tutti gli interventi di produzione di energia termica rinnovabile e da evitare sovrapposizioni con gli interventi per l’efficienza energetica negli edifici che possono essere oggetto delle detrazioni fiscali, anche al fine di ridurre il costo gestionale e dei controlli e l’onere ricadente sulle tariffe del gas naturale;

Ritenuto che i successivi decreti di aggiornamento previsti nel decreto legislativo n. 28/2011 potranno considerare un’eventuale modifica dell’ambito di applicazione del presente decreto, anche in considerazione dell’evoluzione della normativa sulle detrazioni fiscali;

Acquisita l’intesa della Conferenza unificata nella riunione del 6 dicembre 2012;

Decreta:

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. In attuazione dell’art. 28 del decreto legislativo n. 28/2011, il presente decreto disciplina l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, come di seguito definiti, realizzati a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, ai fini del raggiungimento degli obiettivi specifici previsti dai Piani di azione per le energie rinnovabili e per l’efficienza energetica di cui all’art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011.

2. Le misure di incentivazione di cui al presente decreto sono sottoposte ad aggiornamento periodico con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, d’intesa con la Conferenza unificata, secondo i tempi indicati all’art. 28, comma 2, lettera g) del decreto legislativo n. 28/2011.

3. Trascorsi sessanta giorni dal raggiungimento di un impegno di spesa annua cumulata pari a 200 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati o da realizzare da parte dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), non sono accettate ulteriori richieste di accesso agli incentivi di cui al presente decreto, da parte di tali soggetti, fino all’entrata in vigore dell’aggiornamento di cui al comma 2.

4. Trascorsi sessanta giorni dal raggiungimento di un impegno di spesa annua cumulata pari a 700 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati da parte di soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), non sono accettate ulteriori richieste di accesso agli incentivi di cui al presente decreto, da parte di tali soggetti, fino all’entrata in vigore dell’aggiornamento di cui al comma 2.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione del presente decreto valgono le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ai provvedimenti attuativi e alle successive modifiche ed integrazioni, nonche’ di cui ai decreti legislativi 3 marzo 2011, n. 28, e 30 maggio 2008, n. 115. Valgono inoltre le seguenti definizioni:

a. potenza termica nominale di un impianto termico: somma delle potenze nominali, come dichiarate dal costruttore, degli impianti oggetto dell’intervento. Valgono inoltre le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, art. 1, lettere q), r), s) e t);

b. interventi di piccole dimensioni di incremento dell’efficienza energetica: interventi di cui all’art. 4, comma 1, che soddisfano i requisiti previsti dall’allegato I;

c. intervento di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e con sistemi ad alta efficienza: interventi di installazione di impianti termici di cui all’art. 4, comma 2, lettera a) e lettera b), con potenza termica nominale complessiva, con riferimento al singolo edificio, unita’ immobiliare, fabbricato rurale o serra, inferiore a 1000 kW. Per gli interventi di cui all’art. 4, comma 2, lettera c), si intendono esclusivamente gli interventi di installazione di impianti solari termici con superficie solare lorda inferiore a 1000 metri quadrati;

d. superficie solare lorda: superficie totale dei collettori solari;

e. interventi sull’involucro di edifici esistenti: interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita’ immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture, anche inclinate, e pavimenti), finestre comprensive di infissi, strutture tutte delimitanti il volume riscaldato, installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento fissi e mobili, verso l’esterno e con esposizione da Est-Sud-Est (ESE) a Ovest (O) che rispettano i requisiti di cui all’allegato I del presente decreto;

f. interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti di cui al successivo art. 4 e contestuale messa a punto ed equilibratura dei sistemi di distribuzione, regolazione e controllo, ed introduzione, nel caso di impianti centralizzati al servizio di piu’ unita’ immobiliari, di un efficace sistema di contabilizzazione individuale dell’energia termica utilizzata e conseguente ripartizione delle spese;

g. edifici esistenti e fabbricati rurali esistenti:edifici e fabbricati rurali, comprese le pertinenze, iscritti al catasto edilizio urbano o per i quali sia stata dichiarata la fine lavori e sia stata presentata la richiesta di iscrizione al catasto edilizio urbano antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata dichiarata la fine lavori antecedentemente alla data di emanazione del presente decreto e sia stata avviata la procedura di affidamento dell’incarico ad un professionista, la procedura di accatastamento dell’immobile in data antecedente alla data di presentazione dell’istanza di incentivazione;

h. superficie utile: superficie lorda climatizzata, misurata al netto delle murature esterne e al lordo delle pareti divisorie;

i. scheda-contratto: modello informatico di contratto riportante le condizioni e le modalita’ di accesso agli incentivi, redatto in base al contratto-tipo di cui all’art. 28, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 28/2011;

j. scheda-domanda: modello informatico di scheda anagrafica che caratterizza tecnicamente gli interventi realizzati, gli edifici ed i soggetti coinvolti, resa disponibile dal GSE tramite il portale Internet di cui all’art. 14, comma 1 del decreto legislativo n. 28/2011;

k. impegno di spesa annua cumulata: sommatoria degli incentivi annui che GSE si impegna a riconoscere, in attuazione del presente decreto, a ognuno dei soggetti ammessi. Per le amministrazioni pubbliche, la spesa annua cumulata indicata all’art. 1, comma 3, comprende anche le risorse impegnate dal GSE prima della realizzazione dell’intervento, secondo la procedura di cui all’art. 7, comma 3;

l. tecnico abilitato: soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto agli specifici ordini e collegi professionali;

m. soggetto responsabile: soggetto che ha sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di cui al presente decreto e che ha diritto all’incentivo e stipula il contratto con il GSE per mezzo della scheda di cui alla lettera i); puo’ operare attraverso un soggetto delegato, di cui alla successiva lettera n), per la compilazione della scheda-domanda di cui alla lettera j) e per la gestione dei rapporti contrattuali con il GSE;

n. soggetto delegato: persona fisica o giuridica che opera, tramite delega, per nome e per conto del soggetto responsabile sul portale predisposto dal GSE; puo’ coincidere con il tecnico abilitato;

o. amministrazioni pubbliche: tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli ex Istituti autonomi case popolari comunque denominati e trasformati dalle regioni;

p. GSE: «Gestore dei servizi energetici S.p.a.», soggetto responsabile della gestione degli incentivi di cui al presente decreto;

q. esecuzione a regola d’arte: interventi e prestazioni eseguite e/o fornite secondo quanto previsto dalle vigenti normative tecniche in riferimento alle opere e/o prestazioni realizzate e/o fornite.

Art. 3 – Soggetti ammessi

1. Sono ammessi agli incentivi previsti dal presente decreto:

a. le amministrazioni pubbliche, relativamente alla realizzazione di uno o piu’ degli interventi di cui all’art. 4;

b. i soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario, relativamente alla realizzazione di uno o piu’ degli interventi di cui all’art. 4, comma 2.

2. I soggetti di cui al comma 1, ai fini dell’accesso agli incentivi, possono avvalersi dello strumento del finanziamento tramite terzi o di un contratto di rendimento energetico ovvero di un servizio energia, anche tramite l’intervento di una ESCO.

Art. 4 – Tipologie di intervento incentivabili

1. Sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalita’ di cui all’allegato I, ivi comprese le spese ammissibili di cui all’art. 5, i seguenti interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita’ immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione:

a. isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;

b. sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;

c. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;

d. installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili.

2. Sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalita’ di cui all’allegato II, ivi comprese le spese ammissibili di cui all’art. 5, i seguenti interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza:

a. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;

b. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa;

c. installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;

d. sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.

3. Gli interventi realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 28/2011 accedono agli incentivi previsti al presente decreto limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi.

Art. 5 – Spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivo

1. Per gli interventi incentivabili di cui all’art. 4, concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell’incentivo quelle di seguito elencate, comprensive di IVA, dove essa costituisca un costo:

a. per gli interventi impiantistici concernenti la produzione di acqua calda, anche se destinata, con la tecnologia solar cooling, alla climatizzazione estiva: smontaggio e dismissione dell’impianto esistente, parziale o totale. Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonche’ delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte degli impianti organicamente collegati alle utenze;

b. per gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale: smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria preesistenti nonche’ i sistemi di contabilizzazione individuale. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di estrazione ed alimentazione dei combustibili nonche’ sui sistemi di emissione. Sono inoltre comprese tutte le opere e i sistemi di captazione per impianti che utilizzino lo scambio termico con il sottosuolo;

c. per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie:

i. fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

ii. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al punto i), per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

iii. demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo, ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;

d. per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica U di chiusure apribili o assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, anche se non apribili, comprensive di infissi e di eventuali sistemi di schermatura e/o ombreggiamento integrati nell’infisso stesso:

i. fornitura e messa in opera di nuove chiusure apribili o assimilabili;

ii. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;

e. per gli interventi che comportino la riduzione dell’irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo estivo:

i. fornitura e messa in opera di tende tecniche, schermature solari esterne regolabili (mobili) o assimilabili;

ii. fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo;

f. prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere da a) a e) e per la redazione di diagnosi energetiche e di attestati di certificazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi, come specificato all’art. 15.

Art. 6 – Ammontare e durata dell’incentivo

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, gli interventi di cui all’art. 4 sono incentivati in rate annuali costanti, per la durata definita nella tabella A, secondo le modalita’ di cui agli allegati al presente decreto:

Tabella A – soggetti ammessi e durata dell’incentivo in anni in base alla tipologia di intervento

Tipologia di intervento Soggetti ammessi Durata dell’incentivo (anni)
Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato Amministrazioni pubbliche 5
Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato Amministrazioni pubbliche 5
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a condensazione Amministrazioni pubbliche 5
Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili Amministrazioni pubbliche 5
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW Amministrazioni pubbliche e soggetti privati 2
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche con potenza termica utile nominale maggiore di 35 kW e ingeriore o uguale a 100 kW Amministrazioni pubbliche e soggetti privati 5
Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore Amministrazioni pubbliche e soggetti privati 2
Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling, con superficie solare lorda inferiore o uguale a 50 metri quadrati Amministrazioni pubbliche e soggetti privati 2
Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling, con superficie solare lorda superiore a 50 metri quadrati e inferiore o uguale a 1.000 metri quadrati Amministrazioni pubbliche e soggetti privati 5
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa con potenza termica nominale al focolare inferiore o uguale a 35 kW Amministrazioni pubbliche e soggetti privati 2
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa con potenza termica nominale al focolare maggiore a 35 kW e inferiore o uguale a 1.000 kW Amministrazioni pubbliche e soggetti privati 5

2. Nel rispetto dei valori massimi raggiungibili dall’incentivo totale previsti negli allegati al presente decreto, nel caso di piu’ interventi eseguiti contestualmente, l’ammontare dell’incentivo e’ pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli interventi.

3. Nel caso in cui l’ammontare totale dell’incentivo sia non superiore a € 600, il GSE corrisponde l’incentivo in un’unica annualita’.

4. Per le sole aziende agricole puo’ essere incentivata, oltre alla sostituzione, l’installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomassa, secondo le modalita’ di cui agli allegati al presente decreto.

Art. 7 – Procedura di accesso agli incentivi

1. Ai fini dell’accesso agli incentivi di cui al presente decreto, il soggetto responsabile presenta domanda al GSE attraverso la scheda-domanda, resa disponibile dallo stesso GSE tramite il portale Internet di cui all’art. 14, comma 1 del decreto legislativo n. 28/2011.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la domanda di cui al comma 1 e’ presentata entro sessanta giorni dalla data di effettuazione dell’intervento o di ultimazione dei lavori, ovvero entro i sessanta giorni successivi alla data in cui e’ resa disponibile sul portare del GSE la scheda-domanda di cui al comma 1, pena la non ammissibilita’ ai medesimi incentivi.

3. Le amministrazioni pubbliche, in alternativa alla procedura di accesso diretto agli incentivi previsti al comma 2, possono presentare la domanda al GSE, attraverso una scheda domanda a preventivo, gia’ all’atto della definizione del contratto di rendimento energetico con la ESCO o della convenzione con «Consip S.p.a.» o con la centrale di acquisti regionale per l’affidamento del servizio energia, integrato con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati. In tal caso, alla domanda e’ allegata, oltre a quanto previsto dal comma 6, con riferimento all’intervento da eseguire, copia del contratto firmato da entrambe le parti ed immediatamente esecutivo. Tale domanda e’ firmata dal soggetto responsabile e deve contenere l’impegno ad eseguire i lavori nei termini temporali previsti dal contratto. In particolare, a pena di decadenza al diritto alla prenotazione dell’incentivo, il soggetto responsabile deve:

a. entro sessanta giorni dalla data di accettazione della prenotazione dell’intervento previsto, comunicata dal GSE, presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ che attesti l’avvio dei lavori per la realizzazione dell’intervento previsto;

b. entro dodici mesi dalla data di accettazione della prenotazione dell’intervento previsto, comunicata dal GSE, presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell’intervento previsto. Se la domanda e’ accettata, il GSE procede ad impegnare a favore del richiedente la somma corrispondente all’incentivo spettante al momento della presentazione della dichiarazione di cui alla lettera a), fermo restando che l’effettiva erogazione degli incentivi avverra’ ad intervento effettuato come previsto al comma 6. Alla procedura d’accesso di cui al presente comma, e’ riservato un contingente di spesa cumulata annua per incentivi non superiore al 50% di quanto previsto all’art. 1, comma 3; il GSE accetta le domande presentate fino al sessantesimo giorno successivo al raggiungimento di tale contingente di spesa e provvede a dare evidenza separata sul proprio sito Internet del volume di risorse impegnate a tale scopo.

4. Gli interventi di cui all’art. 4, comma 2, lettere a) e b) che prevedano una potenza termica nominale complessiva, con riferimento al singolo edificio, unita’ immobiliare, fabbricato rurale o serra, maggiore di 500 kW ed inferiore o uguale a 1000 kW, accedono ai meccanismi di incentivazione stabiliti dal presente decreto, previa iscrizione in appositi registri, secondo le modalita’ di cui all’allegato IV. Alla procedura d’accesso di cui al presente comma, e’ riservato un contingente di spesa cumulata annua per incentivi non superiore a 7 milioni di euro per i soggetti di cui all’art. 1, comma 3 e non superiore a 23 milioni per i soggetti di cui all’art. 1, comma 4, ove disponibili alla data di pubblicazione del bando di cui all’allegato IV.

5. La domanda di cui al comma 1 indica in modo chiaro il tipo di intervento effettuato e la spesa totale ammissibile consuntivata per la realizzazione dell’intervento ed e’ firmata dal soggetto responsabile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata, ove richiesto, da copia di un documento di identita’ in corso di validita’ dello stesso.

6. Il soggetto responsabile, attraverso la scheda-domanda, fornisce informazioni su uno o piu’ dei seguenti documenti, che potranno essere richiesti dal GSE anche in formato cartaceo o elettronico, in base a quanto richiesto per ciascun tipo di intervento dagli allegati 1 e 2 e secondo le modalita’ applicative di cui all’art. 8, comma 2:

a. attestato di certificazione energetica, ove previsto ai sensi dell’art. 15, comma 1, redatto secondo quanto definito nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero attestati di certificazione redatti in conformita’ a procedure e sistemi di certificazione regionali vigenti, ove presenti;

b. schede tecniche dei componenti o delle apparecchiature installate, come fornite dal produttore, dalle quali risulti l’osservanza dei requisiti prescritti;

c. asseverazione di un tecnico abilitato che attesti il corretto dimensionamento del generatore di calore nonche’ la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti tecnici e prestazionali indicati negli allegati del presente decreto. Per gli interventi di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), tale asseverazione puo’ essere compresa nell’ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformita’ al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni. Nel caso di interventi di cui all’art. 4, comma 1, lettera c) e comma 2, lettere da a) a c), con potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kW o superficie solare lorda inferiore o uguale a 50 metri quadrati, nonche’ all’art. 4, comma 2, lettera d), l’asseverazione puo’ essere sostituita da una dichiarazione del soggetto responsabile, corredata da una certificazione dei produttori degli elementi impiegati, che attesti il rispetto dei requisiti minimi, relativi allo specifico intervento, come descritti negli allegati al presente decreto;

d. fatture attestanti le spese sostenute per gli interventi oggetto della richiesta d’incentivazione e relative ricevute di bonifici bancari o postali effettuati per il pagamento, dai quali risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto responsabile e il codice fiscale ed il numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico e’ effettuato. La somma degli importi deve corrispondere alla spesa totale consuntivata, come indicata nella domanda di ammissione di cui al comma 1;

e. diagnosi energetica, ove prevista, redatta ai sensi dell’art. 15, comma 1;

f. ove il soggetto responsabile acceda alla procedura di incentivazione attraverso proprio delegato: delega firmata dal soggetto responsabile;

g. ove il soggetto responsabile sia una ESCO, copia dell’accordo contrattuale recante l’eventuale avvenuto finanziamento tramite terzi ovvero copia del contratto di rendimento energetico da cui sia possibile evincere le spese sostenute dalla ESCO per gli interventi di efficienza energetica;

h. dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non incorrere nel divieto di cumulo di cui all’art. 12, comma 1, del presente decreto. Nell’ambito di tale dichiarazione sostitutiva, il soggetto responsabile e’ tenuto altresi’ a dichiarare eventuali incentivi aggiuntivi percepiti, a impegnarsi a non richiedere o percepire, successivamente alla sottoscrizione della scheda contratto di cui al comma 6, alcun ulteriore incentivo non cumulabile con quelli di cui e’ beneficiario e a rendersi disponibile ai controlli di cui all’art. 14;

i. ottenimento del titolo autorizzativo, ove previsto;

j. dichiarazione di conformita’ dell’impianto, ove prevista, ai sensi dell’art. 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, redatta da un installatore avente i requisiti professionali di cui all’art. 15 del decreto legislativo n. 28/2011;

k. certificato del corretto smaltimento degli impianti oggetto di sostituzione e smaltimento, ove previsto;

l. certificato rilasciato dal produttore attestante il rispetto dei livelli emissivi in atmosfera, ai fini dell’applicazione del fattore premiante, distinto per tipologia installata, ove previsto.

Nel caso di amministrazione pubbliche che optano per il sistema di accesso indicato al comma 3, i dati consuntivi sopra citati sono da intendersi come massimali a preventivo, fermo restando che al termine dell’opera dovra’ essere presentata la scheda-domanda relativa all’intervento come realizzato, fornendo tutti i corrispondenti dati a consuntivo.

7. I dati inseriti nella scheda-domanda di cui al comma 1 sono sottoposti ad una prima verifica, in forma automatica, di rispondenza ai requisiti minimi per gli interventi, specificati negli allegati al presente decreto, e di congruita’ dei costi dell’intervento. In caso di esito negativo di tale verifica, la domanda e’ respinta, dando comunicazione delle motivazioni al soggetto responsabile. In ogni caso, resta ferma la possibilita’ delle verifiche di cui all’art. 14.

8. A completamento della procedura di cui ai commi 1, 2, 6 e 7, e’ resa disponibile al soggetto responsabile la scheda contratto di cui all’art. 2, comma 1, lettera i). Il soggetto responsabile prende visione delle condizioni contenute nella scheda contratto e, previa accettazione informatica della stessa, accede al regime incentivante. Il soggetto responsabile ottiene copia informatica della scheda contratto contenente il codice identificativo dell’intervento effettuato, utile per i successivi contatti con il GSE. La scheda contratto e’ firmata dal soggetto responsabile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed e’ accompagnata, ove richiesto, da copia di un documento di identita’ in corso di validita’ dello stesso.

9. L’incentivo di cui all’art. 6 e’ corrisposto dal GSE secondo le modalita’ e tempistiche stabilite nelle regole applicative di cui all’art. 8, comma 2 e richiamate nella scheda contratto di cui al comma 5.

10. Il GSE aggiorna con continuita’ sul portale di cui al comma 1, il contatore riportante l’impegno di spesa annua cumulata raggiunta per l’erogazione degli incentivi di cui al presente decreto.

11. Al fine di facilitare l’accesso delle amministrazioni pubbliche all’incentivo di cui al presente decreto, il GSE, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e sulla base dei contratti tipo di cui al comma 12, predispone e pubblica sul proprio portale un elenco di ESCO interessate alla loro implementazione, ai fini della realizzazione e del finanziamento degli interventi incentivabili ai sensi dell’art. 4. L’iscrizione a tale elenco, aggiornato su base trimestrale, e’ volontaria e aperta a tutti gli interessati. Questi dovranno fornire al GSE, al fine della pubblicazione, tutte le informazioni per una completa e corretta informativa alle amministrazioni, quali, a titolo di esempio non esclusivo, sede legale e sedi operative, capitale sociale, strutture operative ed ambito territoriale di operativita’, esperienze maturate nel settore specifico e referenze per lavori gia’ svolti, impegnandosi altresi’ ad informare tempestivamente il GSE di ogni eventuale variazione.

12. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto «Consip S.p.a.» e le regioni, anche con il coinvolgimento dell’ANCI, tenuto conto delle norme tecniche di cui all’art. 16 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sviluppano congiuntamente contratti tipo di rendimento energetico, tra le amministrazioni pubbliche, le ESCO e gli enti finanziatori al fine di facilitare l’accesso agli incentivi per l’efficienza energetica e la produzione di calore da fonti rinnovabili. Per tale adempimento «Consip S.p.a.» puo’ avvalersi del supporto tecnico dell’ENEA. Tali modelli contrattuali sono resi disponibili anche dal GSE sul proprio portale.

Art. 8 – Adempimenti a carico del GSE

1. Il GSE e’ responsabile dell’attuazione e della gestione del sistema di incentivazione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.

2. Il GSE provvede all’assegnazione, all’erogazione, alla revoca degli incentivi secondo modalita’ e tempistiche specificate in apposite regole applicative, pubblicate dal GSE entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

3. Il GSE cura l’effettuazione delle verifiche, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 28/2011, segnala alle autorita’ competenti, ivi inclusa l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, gli esiti delle istruttorie per l’eventuale applicazione delle sanzioni nelle loro competenze, nel rispetto dell’art. 14. Nell’esecuzione di questa attivita’ i funzionari del GSE, o i soggetti da questo preposti, rivestono la qualifica di pubblico ufficiale.

4. Per lo svolgimento delle attivita’ di cui ai commi precedenti e per la completa attuazione del presente decreto, il GSE puo’ avvalersi, oltre che delle societa’ da esso controllate, anche di altre societa’ e/o enti di comprovata esperienza e si avvale, tramite apposite convenzioni, di ENEA per le attivita’ di cui all’art. 9 e del CTI per le attivita’ di cui al comma 5.

5. Il GSE, entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto, predispone, anche in collaborazione con il CTI e le regioni, le linee guida per l’installazione di contatori termici per la contabilizzazione e la trasmissione telematica dei dati relativi all’energia termica prodotta. Le suddette linee guida, sentite le regioni, saranno impiegate ai fini dell’applicazione di un sistema di contabilizzazione del calore nelle successive revisioni del presente decreto, come previste all’art. 1, comma 2.

6. Il GSE, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, fornisce all’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas gli elementi per la definizione della scheda-contratto di cui all’art. 28, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 28/2011.

7. Il GSE pubblica la «scheda-domanda» di cui all’art. 7, comma 1, entro i trenta giorni successivi alla predisposizione dei contenuti tecnici da parte di ENEA e comunque entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

8. Il GSE predispone, con supporto specialistico di ENEA, la relazione annuale sul funzionamento del sistema incentivante secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 2.

Art. 9 – Adempimenti a carico dell’Unita’ tecnica per l’efficienza energetica dell’ENEA

1. ENEA in qualita’ di organismo tecnico e’ chiamato, ai sensi della convenzione con il GSE, di cui all’art. 8, comma 4, a svolgere i seguenti adempimenti:

a. entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, predispone i contenuti tecnici del portale e della scheda-domanda dedicati all’attuazione del presente decreto, comprendenti i controlli automatici, tecnici e amministrativi di congruenza e compatibilita’, di cui all’art. 7, commi 1 e 2, e ai successivi allegati, ivi inclusi esempi di compilazione documentale, la modulistica necessaria allo svolgimento completo delle procedure di accesso agli incentivi nonche’ le sezioni tematiche informative (fonti rinnovabili, efficienza energetica), giuridiche e amministrative di ausilio a tutti soggetti interessati, compresi esempi di compilazione documentale;

b. conformemente all’art. 8, comma 3, partecipa all’attuazione delle verifiche per le attivita’ tecnico-amministrative relative all’art. 14, comma 1, compreso il supporto specialistico al GSE nel rapporto con i soggetti responsabili volto alla richiesta di chiarimenti e di documentazione integrativa;ù

c. fornisce al GSE informazioni necessarie per la gestione delle procedure inerenti l’attuazione del sistema di incentivazione di cui al comma 1 dell’art. 8, tra cui l’evidenza di anomalie, le difformita’ e quanto altro si riscontri nelle richieste di incentivo, significativo per l’erogazione o la revoca dello stesso;

d. fornisce supporto specialistico al GSE per le funzioni di monitoraggio dell’attivita’ di incentivazione;

e. svolge, in supporto al GSE, parte dei controlli in situ (ispezioni) mirati e a campione come previsto dall’art. 14, comma 1;

f. fornisce il supporto specialistico al GSE per la predisposizione della relazione annuale sul funzionamento del sistema incentivante secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 2;

g. in collaborazione con le regioni e il CTI, predispone:

i. entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un modello di diagnosi energetica di alta qualita’, specifico per gli edifici, per gli adempimenti di cui al comma 1, nelle modalita’ previste dalle norme tecniche UNI vigenti;

ii. le metodologie per determinare energia prodotta o risparmiata con la realizzazione degli interventi a partire dai dati depositati con la richiesta formale di incentivo dal soggetto interessato.

Art. 10 – Adempimenti a carico del soggetto responsabile

1. Ai fini dei controlli amministrativi e tecnici svolti dal GSE, nonche’ ai fini dell’accertamento da parte delle autorita’ competenti, il soggetto responsabile che presenta richiesta di incentivo deve conservare, per tutta la durata dell’incentivo stesso e per i cinque anni successivi all’erogazione dell’ultimo importo, garantendone la corretta conservazione al fine del riscontro, gli originali dei documenti di cui all’art. 7, comma 6, lettere da a) a l), di quelli previsti negli allegati al presente decreto, nonche’ le fatture attestanti le spese effettivamente sostenute e le relative ricevute dei bonifici bancari o postali effettuati per il pagamento, comprese quelle per l’acquisto delle biomasse finalizzate all’alimentazione degli impianti incentivati. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all’osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese puo’ essere costituita da altra idonea documentazione.

Art. 11 – Adempimenti dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas

1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas predispone il contratto tipo ai fini di cui all’art. 28, lettera e), comma 1, del decreto legislativo n. 28/2011.

2. L’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas definisce le modalita’ con le quali le risorse per l’erogazione degli incentivi di cui al presente decreto trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale, secondo criteri di degressivita’ rispetto ai consumi.

3. L’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas provvede alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attivita’ attribuite ai sensi del presente decreto da GSE ed ENEA e non coperti dalle entrate previste all’art. 17 o da altre risorse, ivi compresi gli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 7, comma 12 e art. 16, comma 2.

Art. 12 – Cumulabilità

1. L’incentivo puo’ essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse. Limitatamente agli edifici pubblici ad uso pubblico, tali incentivi sono cumulabili con gli incentivi in conto capitale, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

2. Nei casi di interventi beneficiari di altri incentivi non statali cumulabili, l’incentivo previsto dal presente decreto e’ attribuibile nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente.

Art. 13 – Monitoraggio e relazioni

1. Al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di produzione di energia termica da fonte rinnovabile e di efficienza energetica di cui all’art. 1, comma 1, il GSE, in collaborazione con ENEA, dalla data di attivazione del portale di cui all’art. 7, comma 1, aggiorna con continuita’ su di esso:

a. i dati relativi alle richieste formali di incentivo depositate, ripartiti per tipologia di intervento, con i relativi parametri significativi, i dati statistici aggregati a livello nazionale e regionale e le conseguenti valutazioni relative all’energia prodotta o risparmiata e alle emissioni evitate di gas serra;

b. il valore annuo di esborso per incentivi, il valore dei costi degli incentivi per intervento e cumulati nonche’ le proiezioni cumulate del costo dell’incentivo negli anni di loro durata.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il GSE, con il supporto specialistico di ENEA, predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico e alle regioni una relazione sul funzionamento del sistema incentivante di cui al presente decreto. La relazione contiene fra l’altro informazioni sul numero delle domande pervenute, numero degli interventi realizzati, valore degli investimenti realizzati, entita’ degli incentivi erogati e stima dell’onere previsto per gli anni futuri, risparmi di energia primaria realizzati e energia termica prodotta attraverso gli interventi nonche’ le emissioni di gas serra evitate, evidenziando i costi evitati per forniture energetiche, entita’ ed esiti dei controlli effettuati, distinti per tipologia d’intervento e regione. GSE condivide le banche dati, organizzate a livello regionale, con le regioniinteressate e le rappresentanze di ANCI e UPI.

3. In attuazione dell’art. 40, comma 7 del decreto legislativo n. 28 del 2011, entro la fine del 2013 e successivamente ogni due anni l’ENEA sottopone all’approvazione del Ministero dello sviluppo economico uno specifico programma biennale di monitoraggio concernente lo stato e le prospettive delle tecnologie per la produzione di calore, nonche’ lo stato e le prospettive delle tecnologie rilevanti in materia di efficienza energetica, con riguardo particolare alla disponibilita’ di nuove opzioni tecnologiche, ai costi commerciali attesi nel medio e lungo periodo di tali sistemi innovativi e al potenziale nazionale residuo di fonti rinnovabili termiche e di efficienza energetica. Il consuntivo delle attivita’ e dei costi sostenuti e’ approvato dal Ministero dello sviluppo economico e trasmesso all’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas ai fini dell’applicazione dell’art. 40, comma 8, del decreto legislativo n. 28 del 2011, e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 14 – Verifiche, controlli e sanzioni

1. Il GSE cura l’effettuazione dei controlli sugli interventi incentivati per il tramite sia di verifiche documentali sia di controlli in situ (ispezioni), al fine di accertarne la regolarita’ di realizzazione e gestione sulla base di un programma annuale, di cui fornisce comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Le attivita’ di controllo possono essere effettuate attraverso il supporto di ENEA, di soggetti concessionari di pubblico servizio e di altri organi specializzati, attraverso un metodo a campione per un totale non inferiore all’1 per cento delle richieste approvate.

2. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli di cui al comma 1 siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza degli incentivi nonche’ il recupero delle somme gia’ erogate, e applica al soggetto responsabile le misure di cui all’art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011, provvedendo, ai sensi dell’art. 42 del medesimo decreto, a segnalare le istruttorie alle autorita’ competenti, ivi inclusa l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, ai fini dell’irrogazione delle eventuali sanzioni.

3. Al fine di garantire un efficace controllo del divieto di cumulo di cui all’art. 12, comma 1, per gli interventi di cui all’art. 4, comma 2, il GSE trasmette i nominativi dei beneficiari e i dati relativi all’intervento incentivato all’ENEA e all’Agenzia delle entrate.

Art. 15 – Diagnosi e certificazione energetica

1. Nel caso di realizzazione di interventi di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), le richieste di incentivo devono essere corredate da diagnosi energetica precedente l’intervento e da certificazione energetica successiva. Nel caso di realizzazione di interventi di cui all’art. 4, comma 1, lettere da b) a d) e comma 2, lettere da a) a c), quando l’intervento stesso e’ realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare maggiori o uguali a 100 kW, le richieste di incentivo devono essere corredate da diagnosi energetica precedente l’intervento e da certificazione energetica successiva.

2. La certificazione energetica degli edifici e’ redatta nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali o regionali, ove presenti.

3. Le spese sostenute per la diagnosi e certificazione energetica dalle amministrazioni pubbliche per gli adempimenti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto indicato all’allegato III, sono incentivate nella misura del cento per cento della spesa.

4. Le spese sostenute per la diagnosi e certificazione energetica dai soggetti di cui all’art. 3, comma 2, per gli adempimenti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto indicato all’allegato III, sono incentivate nella misura del cinquanta per cento della spesa.

5. L’incentivo di cui al comma 3 e al comma 4 non concorre alla determinazione dell’incentivo complessivo nei limiti del valore massimo erogabile.

Art. 16 – Misure di accompagnamento

1. Per favorire la definizione di interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio privato, pubblico e segnatamente dell’edilizia residenziale pubblica, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare definiscono, anche in collaborazione con altri enti ed associazioni comprese le rappresentanze degli enti locali, specifiche misure di accompagnamento e interventi di sensibilizzazione e formazione, anche nell’ambito di programmi nazionali e interregionali destinati alla promozione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica di cui sono titolari. Essi definiscono altresi’, in collaborazione con «Consip S.p.a.» e le regioni, modelli contrattuali volontari tra enti proprietari ed inquilini che favoriscano il ricorso al finanziamento tramite terzi per interventi incentivabili ai sensi del presente decreto.

2. L’ENEA promuove la conoscenza delle opportunita’ offerte dal presente decreto e mette a disposizione dei soggetti destinatari degli incentivi di cui al presente decreto, in coordinamento con le regioni e gli enti locali e con la «Consip S.p.a.», gli strumenti utili a sollecitare l’effettuazione degli interventi di riqualificazione energetica, ivi inclusi modelli di diagnosi energetica e di verifica e misurazione dei risultati ottenuti.

3. Le regioni e gli enti locali promuovono, ciascuno per le proprie competenze, programmi di interventi incentivabili ai sensi del presente decreto, eventualmente concorrendo anche al finanziamento delle spese per la quota non sostenuta dagli incentivi statali, secondo criteri di priorita’ per interventi integrati di efficienza energetica e produzione di energia rinnovabile nell’edilizia pubblica e per la riqualificazione dell’edilizia sociale.

4. Al fine di favorire la diffusione degli impianti di climatizzazione e scaldacqua utilizzanti pompe di calore elettriche e al fine di consentire la riduzione delle emissioni inquinanti locali, favorendo al contempo il raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto ministeriale del 15 marzo 2012, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas definisce tariffe elettriche specifiche per l’utilizzo di tali impianti.

Art. 17 – Corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attivita’ di cui al presente decreto

1. Ai fini della copertura delle attivita’ svolte dal GSE e dall’ENEA in merito ai dati e alle informazioni fornite dai soggetti responsabili nonche’ ai controlli sugli interventi e in generale a tutte le attivita’ gestionali, amministrative, di verifica e controllo finalizzate all’erogazione degli incentivi di cui al presente decreto, il soggetto responsabile e’ tenuto a corrispondere un corrispettivo pari all’1 per cento del valore del contributo totale spettante al medesimo soggetto, trattenuto come somma a valere sulle rate annuali cui ha diritto il soggetto responsabile dell’intervento, con un massimale pari a 150 €.

Art. 18 – Disposizioni finali

1. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato I

Criteri di ammissibilità e calcolo degli incentivi per gli interventi di incremento dell’efficienza energetica

1. Criteri di ammissibilità

Tabella 1 – Valori di trasmittanza massimi consentiti per l’accesso agli incentivi

Tipologia di intervento Requisiti tecnici di soglia per tecnologia
a) Strutture opache orizzontali: isolamento coperture Zona climatica A ≤ 0,27 W/mq * K
Zona climatica B ≤ 0,27 W/mq * K
Zona climatica C ≤ 0,27 W/mq * K
Zona climatica D ≤ 0,22 W/mq * K
Zona climatica E ≤ 0,20 W/mq * K
Zona climatica F ≤ 0,19 W/mq * K
b) Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti Zona climatica A ≤ 0,50 W/mq * K
Zona climatica B ≤ 0,38 W/mq * K
Zona climatica C ≤ 0,33 W/mq * K
Zona climatica D ≤ 0,28 W/mq * K
Zona climatica E ≤ 0,25 W/mq * K
Zona climatica F ≤ 0,23 W/mq * K
c) Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali Zona climatica A ≤ 0,45 W/mq * K
Zona climatica B ≤ 0,34 W/mq * K
Zona climatica C ≤ 0,28 W/mq * K
Zona climatica D ≤ 0,24 W/mq * K
Zona climatica E ≤ 0,23 W/mq * K
Zona climatica F ≤ 0,22 W/mq * K
d) Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi, se installate congiuntamente a sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche ovvero in presenza di detti sistemi al momento dell’intervento Zona climatica A ≤ 3,08 W/mq * K
Zona climatica B ≤ 2,00 W/mq * K
Zona climatica C ≤ 1,75 W/mq * K
Zona climatica D ≤ 1,67 W/mq * K
Zona climatica E ≤ 1,50 W/mq * K
Zona climatica F ≤ 1,33 W/mq * K

Tabella 2 – Requisiti tecnici di soglia minimi consentiti per l’accesso agli incentivi

Tipologia di intervento Requisiti tecnici di soglia per la tecnologia
e) Installazione di generatori di calore a condensazione ad alta efficienza di potenza termica al focolare inferiore o uguale a 35 kW Rendimento termico utile ≥ 93 + 2 x log Pn (*)
f) Installazione di generatori di calore a condensazione ad alta efficienza di potenza termica al focolare superiore a 35 kW Rendimento termico utile ≥ 93 + 2 x log Pn (*)

log Pn (*) è il logaritmo in base 10 della potenza nominale del generatore, espressa in kWt. Per valori di Pn maggiori di 400 kWt si applica il limite massimo corrispondente a Pn = 400 kWt.

Per i soli interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), in alternativa al rispetto delle trasmittanze di cui alla Tabella 1, nel caso in cui per l’edificio oggetto dell’intervento sia stata dichiarata la fine dei lavori e sia stata presentata la richiesta di iscrizione al Catasto edilizio urbano prima del 29 ottobre 1993, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ai fini dell’accesso all’incentivo è necessario ottenere un miglioramento dell’indice di prestazione energetica almeno del 70% rispetto al valore precedente alla realizzazione nell’ intervento stesso. A tal fine il richiedente invia, insieme alla documentazione di cui all’articolo 7, gli attestati di certificazione energetica relativi allo stato dell’immobile prima e dopo la realizzazione dell’intervento. Per interventi di installazione di generatori di calore a condensazione di cui alla Tabella 2 sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti a esclusione dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione che agisce sull’intero impianto o su parte di esso e degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C. L’intervento comprende la messa a punto e l’equilibratura del sistema di distribuzione del fluido termovettore e l’adozione, in caso di molteplici unità immobiliari, di un sistema di contabilizzazione individuale dell’energia termica utilizzata e di conseguente ripartizione delle spese. Per impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 100 kW, oltre al rispetto di quanto riportato ai punti precedenti, l’asseverazione reca le seguenti ulteriori specificazioni:

i. che è stato adottato un bruciatore di tipo modulante;

ii. che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;

iii. che è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili.

Gli interventi agevolativi che prevedano l’installazione di generatori di calore a condensazione sono agevolati per le annualità successive alla prima a condizione che siano effettuate le manutenzioni secondo la norma tecnica di riferimento per ciascun impianto o, se più restrittive, delle istruzioni per la manutenzione fornite dal fabbricante e che tale attività sia documentata a cura dell’utente. L’installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti dell’involucro edilizio, fissi, anche integrati, o mobili di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d) è incentivata esclusivamente se abbinata, sul medesimo edificio, ad almeno uno degli interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) o b). Tale requisito si ritiene adempiuto se gli elementi costruttivi dell’edificio oggetto di intervento già soddisfano i requisiti di cui alla Tabella 1. Per i sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti dell’involucro edilizio, fissi, anche integrati, o mobili installati, è richiesta una prestazione di schermatura solare di classe 3 o superiore come definite dalla norma UNI EN 14501:2006. Sono ammessi agli incentivi di cui al presente decreto esclusivamente i meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature basati sulla rilevazione della radiazione solare incidente.

2. Calcolo dell’incentivo

2.1 Per gli interventi di cui alla tabella 1 l’incentivo sarà calcolato secondo la seguente formula:

Itot = %spesa x C x Sint

con

Itot ≤ Imax

dove

Sint = è la superficie oggetto dell’intervento, in metri quadrati;
C = è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell’intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e superficie di intervento in metri quadrati. I valori massimi di C, ai fini del calcolo dell’incentivo massimo, sono indicati in Tabella 3;
%spesa = è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l’intervento, come espressa in tabella 3;
Itot = è l’incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento, connesso all’intervento in oggetto;
Imax = è il valore massimo raggiungibile dall’incentivo totale.

2.2 Per gli interventi di cui alla tabella 2 l’incentivo sarà calcolato secondo la seguente formula:

Itot = %spesa x C x Pnint

con

Itot ≤ Imax

dove

Pnint = è la somma delle potenze termiche nominali del focolare dei generatori di calore installati, in kWt;
C = è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell’intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e potenza termica al focolare installato in kWt. I valori massimi di C, ai fini del calcolo dell’incentivo massimo, sono indicati in Tabella 3;
%spesa = è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l’intervento, come espressa in tabella 3;
Itot = è l’incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento, connesso all’intervento in oggetto;
Imax = è il valore massimo raggiungibile dall’incentivo totale.

Tabella 3 – Valori necessari al calcolo dell’incentivo

Tipologia di intervento Percentuale incentiva della spesa ammissibile (%spesa) Costo massimo ammissibile (Cmax) Valore massimo dell’incentivo (Imax) in €
a) Strutture opache orizzontali:
isolamento coperture
Esterno
Interno
Copertura ventilata
40
40
40
200 €/m2
100
€/m2
250 €/m2
(a + b+ c)
≤ 250.000

b) Strutture opache orizzonali:
isolamento pavimento
Esterno
Interno

40
40

120 €/m2
120 €/m2

c) Strutture opache verticali:
isolamento pareti perimetrali
Esterno
Interno
Parete ventilata

40
40
40

100 €/m2
80 €/m2
150 €/m2

d) Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi, se installate congiuntamente a sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche ovvero in presenza di detti sistemi al momento dell’intervento
40
350 €/m2 per le zone climatiche A, B, C
45.000450 €/m2 per le zone climatiche D, E, F60.000e) Installazione di generatore di calore a condensazione con Pnint ≤ 35 kWt40160 €/kWt2.300f) Installazione di generatore di calore a condensazione con Pnint > 35 kWt40130 €/kWt26.000

2.3 Per gli interventi di cui all’articolo, comma 1, lettera d), l’incentivo sarà calcolato secondo la seguente formula:

Itot = %spesa x C x Sint

con

Itot ≤ Imax

dove

Sint = è la superficie oggetto dell’intervento, in metri quadrati;
C = è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell’intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e superficie di intervento in metri quadrati. I valori massimi di C, ai fini del calcolo dell’incentivo massimo, sono indicati in Tabella 4;
%spesa = è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l’intervento, come espressa in tabella 4;
Itot = è l’incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento, connesso all’intervento in oggetto;
Imax = è il valore massimo raggiungibile dall’incentivo totale.

Tabella 4 – Coefficienti di calcolo dell’incentivo per tecnologia e corrispondente valore massimo dell’incentivo

Tipologia di intervento Percentuale incentivata della spesa ammissibile (%spesa) Costo massimo ammissibile (Cmax) Valore massimo dell’incentivo (Imax) in €
Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento fissi, anche integrati, o mobili 40 150 €/m2 20.000
Installazione di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature 40 30 €/m2 3.000

Allegato II – Criteri di ammissibilità e calcolo degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed incremento dell’efficienza energetica

1. Criteri di ammissibilità

Di seguito si riportano i requisiti di soglia e le modalità di calcolo per l’accesso agli incentivi relativi agli interventi di cui all’articolo 4, comma 2 del presente decreto.

1.1 Pompe di calore

Per le pompe di calore, l’accesso agli incentivi di cui al presente decreto é consentito a condizione che le predette pompe di calore soddisfino i seguenti requisiti:

a. per le pompe di calore elettriche il coefficiente di prestazione (COP) deve essere almeno pari ai valori indicati nella Tabella seguente. La prestazione delle pompe deve essere misurata in un laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 in conformità alla norma UNI EN 14511:2011. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella Tabella1:

Tabella 1 – Coefficienti di prestazione minimi per pompe di calore elettriche

Tipo di pompa di calore
Ambiente esterno/interno
Ambiente esterno °C Ambiente interno °C COP
Aria/aria Bulbo secco all’entrata: 7
Bulbo umido all’entrata: 6
Bulbo secco all’entrata: 20
Bulbo umido all’entrata: 15
3,9
Bulbo secco all’entrata: -7 (*) 2,7 (*)
Aria/acqua
potenza termica utile
riscaldamento ≤ 35 kW
Bulbo secco all’entrata: 7
Bulbo umido all’entrata: 6
Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35
4,1
Bulbo secco all’entrata: -7 (*) 2,7 (*)
Aria/acqua
potenza termica utile
riscaldamento ≥ 35 kW
Bulbo secco all’entrata: 7
Bulbo umido all’entrata: 6
Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35
3,8
Bulbo secco all’entrata: -7 (*) 2,7 (*)
Salamoia/aria Temperatura entrata: 0 Bulbo secco all’entrata: 20
Bulbo umido all’entrata: 15
4,3
Salamoia/acqua Temperatura entrata: 0 Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35
4,3
Acqua/aria Temperatura entrata: 15
Temperatura uscita: 12
Bulbo secco all’entrata: 20
Bulbo umido all’entrata: 15
4,7
Acqua/acqua Temperatura entrata: 10 Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35
5,1

(*) Requisito valido esclusivamente per installazioni in zona climatica E o F.

b. per le pompe di calore a gas il coefficiente di prestazione (GUE) deve essere almeno pari ai valori indicati nella seguente Tabella 2:

Tabella 2 – Coefficienti di prestazione minimi per pompe di calore a gas

Tipo di pompa di calore
Ambiente esterno/interno
Ambiente esterno °C Ambiente interno °C GUE
Aria/aria Bulbo secco all’entrata: 7
Bulbo umido all’entrata: 6
Bulbo secco all’entrata: 20 1,46
Bulbo secco all’entrata: -7 (**) 1,1 (**)
Aria/acqua Bulbo secco all’entrata: 7
Bulbo umido all’entrata: 6
Temperatura entrata: 30 (*) 1,38
Bulbo secco all’entrata: -7 (**) 1,1 (**)
Salamoia/aria Temperatura entrata: 0 Bulbo secco all’entrata: 20 1,59
Salamoia/acqua Temperatura entrata: 0 Temperatura entrata: 30 (*) 1,47
Acqua/aria Temperatura entrata: 10 Bulbo secco all’entrata: 20 1,60
Acqua/acqua Temperatura entrata: 10 Temperatura entrata: 30 (*) 1,56

(*) Δt: pompe di calore ad assorbimento: temperatura di uscita di 40°C. Pompe di calore a motore endotermico: temperatura di uscita di 35°C
(**) Requisito valido esclusivamente per installazioni in zona climatica E o F.

La prestazione delle pompe deve essere misurata in un laboratorio accreditato in conformità alle seguenti norme, restando fermo che al momento della prova le pompe di calore devono funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nelle Tabelle 1 e 2 sopra riportate: – UNI EN 12309-2: per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul p.c.i.); – UNI EN 14511:2011 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico;

c. nel caso di pompe di calore a gas ad assorbimento, le emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (NOx espressi come NO2 ), dovute al sistema di combustione, devono essere inferiori a 120 mg/kWh (valore riferito alla portata di gas combustibile e al relativo p.c.i.);

d. nel caso di pompe di calore a gas con motore a combustione interna, le emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (NOx espressi come NO2 ), dovute al sistema di combustione, devono essere inferiori a 180 mg/kWh (valore riferito alla portata di gas combustibile e al relativo p.c.i.);

e. nel caso di pompe di calore elettriche o a gas dotate di variatore di velocità (inverter o altra tipologia), i pertinenti valori di cui alla Tabella 1 sono ridotti del 5%;

f. sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti a esclusione dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione che agisce sull’intero impianto o su parte di esso e degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.

Per le pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria è richiesto un COP≥2,6 misurato secondo la norma EN 16147 e successivo recepimento da parte degli organismi nazionali di normazione.

1.2 Generatori di calore alimentati da biomassa

Di seguito si riportano i requisiti di soglia per l’accesso agli incentivi relativi agli interventi di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b):

sono ammessi esclusivamente i generatori di calore di cui alle successive lettere da a) a e) installati in sostituzione di generatori di calore per la climatizzazione invernale, di generatori di calore per il riscaldamento delle serre esistenti o per il riscaldamento dei fabbricati rurali esistenti, a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio.

Per gli interventi di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b) effettuati nelle aree non metanizzate esclusivamente dalle aziende agricole che effettuino attività agroforestale, è ammessa agli incentivi di cui al presente decreto la sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL con generatori di calore alimentati a biomassa che abbiano requisiti tali da ottenere, ai sensi del presente decreto, un coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri pari a 1,5. Resta ferma la possibilità delle Regioni di limitare l’applicazione della predetta fattispecie nel rispetto dell’articolo 3 quinquies del decreto legislativo 152/2006. Sono esclusi dall’incentivo gli impianti che utilizzano per la generazione la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. E’ richiesta, per tutti gli impianti a biomassa che accedono agli incentivi, almeno una manutenzione biennale obbligatoria per tutta la durata dell’incentivo, svolta da parte di soggetti che presentino i requisiti professionali previsti dall’articolo 15 del decreto legislativo 28/2011. La manutenzione dovrà essere effettuata sul generatore di calore e sulla canna fumaria. Il soggetto che presenta richiesta di incentivo deve conservare, per tutta la durata dell’incentivo stesso, gli originali dei certificati di manutenzione. Tali certificati possono altresì essere inseriti nei Catasti informatizzati costituiti presso le Regioni. Sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti a esclusione dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione che agisce sull’intero impianto o su parte di esso e degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C. Questo elemento non è richiesto nel caso di installazione di termocamini e stufe a pellet. Ai fini dell’accesso agli incentivi sono richiesti il rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, ed il rispetto dei requisiti di cui alle successive lettere da a) a e) oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti. Il rispetto dei requisiti energetici ed emissivi stabiliti dal provvedimento di cui all’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, deve essere certificato mediante l’acquisizione, da parte del produttore, della classificazione prevista dal provvedimento stesso. Nelle more della applicazione dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e per i generatori di calore che non rientrano nel campo di applicazione del citato provvedimento, si richiede comunque il rispetto dei requisiti di cui alle successive lettere da a) a e) oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti.

a. Per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kWt:

i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5 classe 5;

ii. rendimento termico utile non inferiore a 87% + log (Pn) dove Pn è la potenza nominale dell’ apparecchio;

iii. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella Tabella 11, come certificate da un organismo accreditato;

iv. obbligo di installazione di un sistema di accumulo termico dimensionato secondo quanto segue:

a. per le caldaie con alimentazione automatica del combustibile, prevedendo un volume di accumulo non inferiore a 20 dm3/kWt.
b. per le caldaie con alimentazione manuale del combustibile, in accordo con quanto previsto dalla norma EN 303-5;

v. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo accreditato che ne attesti la conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe A1 oppure A2.

vi. possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dal D.Lgs 152/2006 e succ. mod. Parte quinta, Allegato X parte II, Sezione 4, solo nel caso in cui la condizione di cui al punto iii risulta certificata anche per tali combustibili.

b. Per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kWt e inferiore o uguale a 1000 kWt:

i. rendimento termico utile non inferiore all’89% attestato da una dichiarazione del produttore del generatore nella quale deve essere indicato il tipo di combustibile utilizzato;

ii. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella tabella 11, come certificate da un laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 misurate in sede di impianto;

iii. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo accreditato che ne attesti la conformità alla norma UNI EN 14961 – 2 classe A1 oppure A2;

iv. possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dal D.Lgs 152/2006 e succ. mod. Parte quinta, Allegato X parte II, Sezione 4, solo nel caso in cui la condizione di cui al punto i e ii risulta certificata anche per tali combustibili.

c. Per le stupe e i termocamini a pellet:

i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 14785;

ii. rendimento termico utile maggiore dell’85%;

iii. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella Tabella 11, come certificate da un organismo accreditato;

iv. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo accreditato che ne attesti la conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe A1 oppure A2.

d. Per i termocamini a legna:

i. siano installati esclusivamente in sostituzione di camini aperti;

ii. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 13229;

iii. rendimento termico utile maggiore dell’85%;

iv. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella Tabella 11, come certificate da un organismo accreditato;

v. possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dal D.Lgs 152/2006 e succ. mod. Parte quinta, Allegato X parte II, Sezione 4, solo nel caso in cui la condizione di cui al punto iii risulta certificata anche per tali combustibili.

d. Per le stufe a legna:

i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 13240;

ii. rendimento termico utile maggiore dell’85%;

iii. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella Tabella 11, come certificate da un organismo accreditato;

iv. possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dal D.Lgs 152/2006 e succ. mod. Parte quinta, Allegato X parte II, Sezione 4, solo nel caso in cui la condizione di cui al punto iii risulta certificata anche per tali combustibili.

1.3 Solare termico e solar cooling

Di seguito si riportano i requisiti di soglia per l’accesso agli incentivi relativi agli interventi di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c):
Per impianti solari termici e di solar cooling, l’accesso agli incentivi di cui al presente decreto è consentito se:

a. i collettori solari presentano un’attestazione di conformità alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite dagli enti nazionali di normazione appartenenti al CEN Comitato Europeo di Normazione;

b. i collettori solari impiegati hanno valori di rendimento termico superiori ai valori minimi calcolati secondo le seguenti formule:
nel caso di collettori piani:

ηmin= 0,7 – 7,5 x Tm (0,01 ≤ Tm ≤ 0,07);

nel caso di collettori sottovuoto e dei collettori a concentrazione:

ηmin= 0,55 – 2,0 x Tm (0,01 ≤ Tm ≤ 0,07);

c. dove Tm è definita dalle norme UNI EN 12975-2 e UNI EN 12976-2 (“metodi di prova”) e la superficie di riferimento è la superficie dell’assorbitore ai sensi delle medesime norme;

d. i collettori solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni;

e. gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni;

f. l’installazione dell’impianto é stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti;

g. per il solare termico a concentrazione, in deroga a quanto previsto alla lettera c) e fino alla emanazione di norme tecniche UNI, la certificazione UNI é sostituita da un’approvazione tecnica da parte dell’ENEA.

h. a decorrere da due anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo 28/2011, i pannelli siano dotati di certificazione solar keymark.

i. sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione che agisce sull’intero impianto o su parte di esso e degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.

j. per i soli impianti di solar cooling, il rapporto tra i metri quadrati di superficie solare lorda (espressa in metri quadrati) e la potenza frigorifera (espressa in kW) è maggiore di 2. Per le macchine frigorifere DEC sono installati almeno 8 metri quadrati di collettori solari per ogni 1000 mc/ora di aria trattata.

2. Calcolo dell’incentivo

2.1 Pompe di calore elettriche

Per le pompe di calore elettriche, l’incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

Ia tot = Ei x Ci

dove

Ia tot = è l’incentivo annuo in euro;

Ci = è il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta espresso in €/kWht, definito in tabella 4 e distinto per tecnologia installata;

Ei = è l’energia termica incentivata prodotta in un anno ed è calcolata come segue:

Ei = Qu x (1 – 1 / COP)

dove

COP = è il coefficiente di prestazione della pompa di calore installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, nel rispetto dei requisiti minimi espressi nella tabella 1;
Qu = è il calore totale prodotto dall’impianto espresso in kWht ed è calcolato come segue:

Qu = Pn x Quf

Pn = è la potenza termica nominale della pompa di calore installata;
Quf = è un coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica, come indicato nella Tabella 3.

2.2 Pompe di calore a gas

Per le pompe di calore elettriche, l’incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

Ia tot = Ei x Ci

dove

Ia tot = è l’incentivo annuo in euro;
Ci = è il coefficiente di valorizzazione per la somma dell’energia termica incentivata e dell’energia primaria risparmiata, espresso in €/kWht, definito in tabella 4 e distinto per tecnologia installata;
Ei = è l’energia termica incentivata prodotta in un anno ed è calcolata come segue:

Ei = Qu (1 – 1 /(GUE/0,46))

dove

GUE = è il coefficiente di prestazione della pompa di calore a gas installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, nel rispetto dei requisiti minimi espressi nella tabella 2;
Qu = è il calore totale prodotto dall’impianto espresso in kWht ed è calcolato come segue:

Qu = Pn x Quf

Pn = è la potenza termica nominale della pompa di calore installata;
Quf = è un coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica, come indicato nella Tabella 3.

Tabella 3 – Coefficienti di utilizzo per le pompe di calore.

Zona climatica Quf
A 600
B 850
C 1100
D 1400
E 1700
F 1800

Tabella 4 – Coefficienti di valorizzazione dell’energia termica prodotta per pompe di calore

Tipologia di intervento Ci per gli impianti con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 KWt Ci per gli impianti con potenza termica utile nominale maggiore di 35 KWt o inferiore o uguale a 500 kWt Ci per gli impianti con potenza termica utile nominale maggiore di 500 kWt
Pompe di calore elettriche 0,055 (€/kWht) 0,018 (€/kWht) 0,016 (€/kWht)
Pompe di calore a gas 0,055 (€/kWht) 0,018 (€/kWht) 0,016 (€/kWht)
Pompe di calore geotermiche elettriche 0,072 (€/kWht) 0,024 (€/kWht) 0,021 (€/kWht)
Pompe di calore geotermiche a gas 0,072 (€/kWht) 0,024 (€/kWht) 0,021 (€/kWht)

2.3 Scaldacqua a pompa di calore

Per gli scaldacqua a pompa di calore l’incentivo è pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto. L’incentivo massimo erogabile è pari a € 400 per prodotti con capacità inferiore o uguale a 150 litri ed è pari a € 700 per prodotti con capacità superiore ai 150 litri.

2.4 Generatori di calore alimentati da biomassa

Per gli interventi di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b), l’incentivo è calcolato secondo le seguenti formule:

Caldaie a biomassa:

Ia tot = Pn x hr x Ci x Ce

dove

Ia tot = è l’incentivo annuo in euro
Ci = è il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta espresso in €/kWht, definito in Tabella 5 distinto per tecnologia installata;
Pn = è la potenza termica nominale per impianto;
hr = sono le ore di funzionamento stimate in relazione alla zona climatica di appartenenza, come riportato in Tabella 6.
Ce = è il coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri distinto per tipologia installata come riportato in Tabella 7 per le caldaie a legna e nella Tabella 8 per le caldaie a pellets.

Stufe a pellets, stufe a legna e termocamini:

Ia tot = 3,35 x ln(Pn) x hr x Ci x Ce

dove

Ia tot = è l’incentivo annuo in euro
Ci = è il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta espresso in €/kWht, definito in Tabella 5 distinto per tecnologia installata;
Pn = è la potenza termica nominale per impianto;
hr = sono le ore di funzionamento stimate in relazione alla zona climatica di appartenenza, come riportato in Tabella 6.
Ce = è il coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri distinto per tipologia installata come riportato nella Tabella 9 per i termocamini e le stufe a legna e nella Tabella 10 per le stufe a pellets.

Tabella 5 – Coefficienti di valorizzazione dell’energia termica prodotta da impianti a biomassa

Tipologia di intervento Ci per gli impianti con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 KWt Ci per gli impianti con potenza termica utile nominale maggiore di 35 KWt o inferiore o uguale a 500 kWt Ci per gli impianti con potenza termica utile nominale maggiore di 500 kWt
Caldaie a biomassa 0,045 (€/kWht) 0,020 (€/kWht) 0,018 (€/kWht)
Pompe di calore a Termocaminie e stufe a legna 0,040 (€/kWht)
Termocamini e stufe a pellets 0,040 (€/kWht)

Tabella 6 – Ore di funzionamento stimate in relazione alla zona climatica di appartenenza

Zona climatica Hr
A 600
B 850
C 1100
D 1400
E 1700
F 1800

Tabella 7 – Coefficiente moltiplicato Ce e applicabile alle caldaie a legna (escluso pellet) in relazione ai livelli di emissione di particolato primario

Caldaie a legna (escluso pellet)
Particolato primario totale comprensivo della frazione condensabile (PPbt) (*)
(mg/Nm3 rif. al 13% O2)
Ce
30 < Emissioni ≤ 40 1
20 < Emissioni ≤ 30 1,2
Emissioni ≤ 20 1,5

(*) Valutato secondo quanto previsto nelle tabelle 11 e 12.

Tabella 8 – Coefficiente moltiplicato Ce e applicabile alle caldaie a pellets in relazione ai livelli di emissione di particolato primario

Caldaie a pellet
Particolato primario totale comprensivo della frazione condensabile (PPbt) (*)
(mg/Nm3 rif. al 13% O2)
Ce
20 < Emissioni ≤ 30 1
10 < Emissioni ≤ 20 1,2
Emissioni ≤ 10 1,5

(*) Valutato secondo quanto previsto nelle tabelle 11 e 12.

Tabella 9 – Coefficiente moltiplicato Ce e applicabile a termocamini e stufe a legna in relazione ai livelli di emissione di particolato primario

Stufe e termocamini a legna
Particolato primario totale comprensivo della frazione condensabile (PPbt) (*)
(mg/Nm3 rif. al 13% O2)
Ce
60 < Emissioni ≤ 80 1
40 < Emissioni ≤ 60 1,2
Emissioni ≤ 40 1,5

(*) Valutato secondo quanto previsto nelle tabelle 11 e 12.

Tabella 10 – Coefficiente moltiplicato Ce e applicabile a stufe e termocamini a pellets in relazione ai livelli di emissione di particolato primario

Stufe e termocamini a pellets
Particolato primario totale comprensivo della frazione condensabile (PPbt) (*)
(mg/Nm3 rif. al 13% O2)
Ce
30 < Emissioni ≤ 40 1
40 < Emissioni ≤ 30 1,2
Emissioni ≤ 30 1,5

(*) Valutato secondo quanto previsto nelle tabelle 11 e 12.

Tabella 11 – Emissioni in atmosfera per gli impianti a biomassa misurate utilizzando le metodiche indicate nella tabella 12.

Particolato primario totale comprensivo della frazione condensabile (PPBT) (*)
(mg/Nm3 rif. al 13% O2)
CO
(mg/Nm3 rif. al 13% O2)
Caldaia a biomassa solida
(escluso il pellet)
40 0,30
Caldaia a pellets 30 0,25
Stufe e termocamini a legna 80 1,25
Stufe e termocamini a pellets 40 0,25

(*) Il particolato primario (PPBT) deve essere determinato mediante un metodo di campionamento definito in una norma tecnica UNI applicabile ai generatori di calore oggetto del presente decreto. In mancanza di tale norma tecnica, è consentita la determinazione indiretta attraverso la correlazione di seguito riportata e utilizzando i metodi di misura indicati in Tabella 12:

dove

PPBT = è la concentrazione di particolato primario presente nei fumi di combustione, campionati a una temperatura compresa tra 20 e 50 gradi centigradi, espressa in mg/m3 alle condizioni normali e riferita al gas secco e ad una concentrazione volumetrica di O2 residuo pari al 13%.
PP = è la concentrazione di particolato primario presente nei fumi di combustione, campionati direttamento allo scarico del generatore di calore secondo quanto previsto dal metodo di campionamento indicato nella Tabella 2, espressa in mg/m3 alle condizioni normali e riferita al gas secco e ad una concentrazione volumetrica di O2 residuo pari al 13%.
OGC = è la concentrazione di composti organici gassosi, espressi in termini di carbonio totale, presente nei fumi di combustione, campionati secondo quanto previsto dal metodo di campionamento indicato nella Tabella 2, espressa in mg/m3 alle condizioni normali e riferita al gas secco e ad una concentrazione volumetrica di O2 residuo pari al 13%.

I valori di emissione di cui alle tabelle da 7 a 11, potranno essere aggiornati in occasione delle revisioni periodiche del decreto previste all’articolo 1, comma 2.

Tabella 12 – Metodi di misura per la determinazione delle emissioni in atmosfera

Particolato primario (PP/PPBT) OGC CO
Stufa e termocamini CEN/TS 15883 CEN/TS 15883 UNI/EN 13229:2006
UNI/EN 13240:2006
Stufa e termocamini
(alimentazione a pellets)
CEN/TS 15883 CEN/TS 15883 UNI/EN 14785:2006
Caldaia a biomassa CEN/TS 15883 CEN/TS 15883 EN 303-5

I metodi indicati nella CEN/TS 15883 dovranno essere applicati sino alla pubblicazione di una norma UNI che disciplina la medesima materia.

2.5 Solare termico e solar cooling

Per gli interventi di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c), l’incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

Ia tot = Ci x Sl

dove

Ia tot = è l’incentivo annuo in euro;

Ci = è il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta espresso in €/mq di superficie solare lorda, definito in Tabella 13;
Si = è la superficie solare lorda dell’impianto, espressa in metri quadrati.

Tabella 13 – Coefficienti di valorizzazione dell’energia termica prodotta da impianti solari termici e di solar cooling.

Tipologia di intervento Ci per gli impianti con superficie solare lorda inferiore o uguale a 50 mq Ci per gli impianti con superficie solare lorda superiore a 50 mq
Impianti solari termici 170 (€/mq) 55 (€/mq)
Impianti solari termici con sistema solar cooling 255 (€/mq) 83 (€/mq)
Impianti solari termici a concentrazione 221 (€/mq) 72 (€/mq)
Impianti solari termici a concentrazione con sistema solar cooling 306 (€/mq) 100 (€/mq)

Allegato III – Determinazione dell’incentivo per le diagnosi energetiche preliminari e certificazioni energetiche

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 15, i costi unitari massimi ammissibili e il valore massimo erogabile per l’esecuzione di diagnosi energetiche e certificazioni energetiche sono ricavabili dalla Tabella 1:

Tabella 1 – Costi unitari massimi ammissibili e valore massimo erogabile per diagnosi energetica ante intervento e certificazione energetica.

Destinazione d’uso Superficie utile dell’immobile (m2) Costo unitario massimo (€/m2) Valore massimo erogabile (€)
Edifici residenziali della classe E1 del DPR 26 Agosto 1993, n. 412 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme Fino a 1.600 compresi 1,5 5.000,00
Oltre 1.600 1,00
Edifici della classe E3 del DPR 26 Agosto 1993, n. 412 (Ospedali e case di cura) 3,50 18.000,00
Tutti gli altri edifici Fino a 2.500 compresi 2,50 13.000,00
Oltre 2.500 2,00

Allegato IV – Procedure per l’iscrizione ai registri

1. Iscrizione ai registri

Per l’accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, il soggetto responsabile degli interventi di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) e b) che prevedano una potenza termica nominale complessiva, con riferimento al singolo edificio, unità immobiliare, fabbricato rurale o serra, maggiore di 500 kW ed inferiore o uguale a 1000 kW, deve richiedere al GSE l’iscrizione ad appositi registri informatici. Il GSE pubblica il bando relativo alla procedura di iscrizione ai registri, dando evidenza dei relativi contingenti disponibili, trenta giorni prima della data di avvio del periodo per la presentazione delle domande di iscrizione ai registri. La durata del predetto periodo è fissata in sessanta giorni. Il bando relativo alla prima procedura di iscrizione ai registri, riferita al contingente di spesa disponibile per il 2013 rispettivamente per i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e b), è pubblicato il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione delle regole applicative di cui all’articolo 8, comma 2. Per i periodi successivi, la data di avvio del periodo di presentazione delle domande di iscrizione al registro è fissata al 31 marzo di ogni anno, a decorrere dal 2014.

2. Requisiti per la richiesta di iscrizione al registro e modalità di selezione

Possono richiedere l’iscrizione ai registri i soggetti in possesso del pertinente titolo autorizzativo per la realizzazione e l’esercizio degli interventi indicati al precedente punto 1. La richiesta di iscrizione ai registri è formulata al GSE dai soggetti responsabili di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e b) con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, in conformità al modello predisposto dal GSE, con la quale sono forniti i dati generali dell’impianto nonché tutte le informazioni essenziali relative al possesso dei requisiti per l’iscrizione al registro. Non è consentita l’integrazione documentale. In ogni caso è fatta salva la facoltà per i soggetti responsabili di annullare la richiesta di iscrizione al registro presentata e di riproporne una nuova, completa degli elementi precedentemente mancanti o erronei, entro i termini di chiusura del registro. Il GSE, esclusivamente sulla base delle informazioni rese nelle dichiarazioni sostitutive dai soggetti responsabili, forma le graduatorie degli impianti iscritti ai registri e le pubblica sul proprio sito entro sessanta giorni dalla data di chiusura del bando, secondo i seguenti criteri di priorità:

a. impianti che, pur avendo presentato domanda completa ed idonea per l’accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto, siano risultati in posizione tale da non rientrare nel contingente previsto, per gli anni successivi al 2013;

b. minor potenza degli impianti;

c. anteriorità del titolo autorizzativo;

d. precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.

Nel caso in cui l’applicazione di uno dei suddetti criteri di priorità comporti il superamento del contingente disponibile, si procede alla formazione della graduatoria applicando, in ordine gerarchico, i criteri di cui alle lettere successive sopra indicate. Sono ammessi ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto gli impianti rientranti nelle graduatorie, nel limite dello specifico contingente di spesa previsto all’articolo 7, comma 4. Nel caso in cui la disponibilità del contingente per l’ultimo impianto ammissibile sia minore della disponibilità residua è facoltà del soggetto accedere agli incentivi per la quota parte di spesa rientrante nel contingente. Le graduatorie formate a seguito dell’iscrizione ai registri non sono soggette a scorrimento.

3. Adempimenti per l’ accesso ai meccanismi di incentivazione per gli impianti iscritto al registro

Adempimenti per l’ accesso ai meccanismi di incentivazione per gli impianti iscritto al registro Gli impianti inclusi nella graduatorie devono entrare in esercizio entro 12 mesi, decorrenti dalla data della comunicazione di esito positivo della procedura. Il mancato rispetto di tali termini comporta l’applicazione di una decurtazione del coefficiente di valorizzazione di riferimento, previsto all’Allegato II, del 5% per ogni mese di ritardo rispetto a detti termini, nel limite massimo di 6 mesi di ritardo. Tali termini sono da considerarsi al netto dei ritardi imputabili a eventi calamitosi che risultino attestati dall’autorità competente. Decorso il termine massimo di 6 mesi, il soggetto responsabile decade dal diritto all’accesso ai benefici di cui al presente decreto e il GSE provvede ad escludere l’impianto dalla relativa graduatoria. Agli impianti che non risultino realizzati nel limite massimo di tempo sopra indicato, e che, secondo le modalità di cui al presente decreto, richiedano di accedere, in un periodo successivo, ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, si applica una riduzione del 35% del coefficiente di valorizzazione di riferimento, previsto all’Allegato II, vigente alla data di entrata in esercizio.

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