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Elenco opere realizzabili in edilizia libera

DECRETO MINISTERIALE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2018

Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
Data di pubblicazione del “DM Infrastrutture 02/03/2018” sulla GU n.81 del 07/04/2018

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (testo A)» e successive modificazioni e, in particolare, l’art. 6;
Visto il decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, recante «Riordino della disciplina relativa all’installazione e all’esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all’esercizio dell’attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell’art. 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239» e, in particolare, l’art. 17;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, recante «Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212, recante «Regolamento recante riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 5;
Visto l’art. 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante «Attuazione della delega in materia di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124»;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante «Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, Segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124» e, in particolare, l’art. 1, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, con il quale l’on. dott.ssa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2016, con il quale al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Maria Anna Madia è stato conferito l’incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Visto l’elaborato contenente l’elenco delle principali opere edilizie realizzabili in attività edilizia libera redatto dall’apposito gruppo di lavoro, trasmesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con nota prot. n. 1517 in data 15 febbraio 2018;
Ritenuto opportuno, in fase di prima attuazione del citato art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 222 del 2016, nelle more del completamento del glossario unico da adottarsi con successivi decreti in relazione alle opere edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA in alternativa al permesso di costruire, adottare il glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera;
Acquisita l’intesa della Conferenza unificata, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 22 febbraio 2018;

decreta

Art. 1. – Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera
1. In fase di prima attuazione dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, è approvato il glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, di cui all’allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto.
2. Con successivi decreti, da adottarsi con le modalità di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, si provvede al completamento del glossario unico, in relazione alle opere edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA in alternativa al permesso di costruire.

Art. 2. – Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e della Conferenza unificata.

ALLEGATI:
GLOSSARIO – EDILIZIA LIBERA Scarica qui

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