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Affidamento servizi di ingegneria e architettura per i lavori pubblici

DELIBERA ANAC N. 138 DEL 27/02/2018

Aggiornamento al decreto legislativo n. 56/2017 delle Linee guida n. 1, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria».
Data di pubblicazione della “Delib. ANAC 21/02/2018, n. 138” sulla GU n.69 del 23 marzo 2018

I. INQUADRAMENTO NORMATIVO
Il decreto legislativo recante il nuovo Codice dei contratti pubblici (nel seguito codice), contiene, sparse nel testo, una serie di disposizioni che costituiscono, nell’insieme il complesso della disciplina di riferimento per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e gli altri servizi tecnici, che secondo la definizione dall’art. 3, lettera vvvv) sono «i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2005/36/CE».
Di seguito si richiamano gli articoli di maggior interesse:
art. 23, commi 2 e 12- Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi; art. 24, commi 4 e 8 – Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici; art. 31, comma 8 – Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni; art. 46- Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e gli altri servizi tecnici; art. 83- Criteri di selezione e soccorso istruttorio; art. 93, comma 10- Garanzie per la partecipazione alla procedura; art. 95, comma 3, lettera b)- Criteri di aggiudicazione dell’appalto; art. 157- Altri incarichi di progettazione.
Ne risulta un nuovo quadro normativo, molto più snello ed essenziale, rispetto al quale l’intervento dell’Autorità, con proprie linee guida, adottate exart. 213, comma 2 del nuovo codice, ha lo scopo di garantire la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, della omogeneità dei procedimenti amministrativi, favorendo, altresì, lo sviluppo delle migliori pratiche, anche al fine di garantire la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (in conformità a quanto prevede l’art. 23, comma 1, lettera h) del nuovo codice). Ciò reca l’indubbio vantaggio di un approfondito dialogo tra le varie componenti della progettazione, fornendo, altresì, alla commissione di gara la possibilità di una valutazione più approfondita dell’offerta in fase di aggiudicazione dell’appalto relativo all’esecuzione dei lavori nonché un miglior controllo su quest’ultima, riducendo il rischio di ricorso alle varianti.

II. PRINCIPI GENERALI

1. Modalità di affidamento
1.1. Un primo elemento caratterizzante la disciplina in esame è quello per cui non sono consentite modalità di affidamento dei servizi di cui all’art. 3, lettera vvvv) diverse da quelle individuate dal Codice. L’art. 157, comma 3, del codice vieta, infatti, «l’affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente decreto».

2. Continuità nella progettazione e accettazione progettazione svolta
2.1. Un secondo elemento cardine è costituito dall’essere svolte la progettazione definitiva e quella esecutiva, preferibilmente, dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo (art. 23, comma 12, codice). Tenuto conto di tale principio di continuità e del divieto di cui all’art. 24, comma 7, del codice è ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del progettista che ha redatto l’eventuale progetto di fattibilità tecnica e economica. Risulta, infatti, accentuato il criterio di continuità nello svolgimento delle varie fasi della progettazione, permanendo il solo divieto per gli affidatari degli incarichi di progettazione di partecipare alla gara per l’appalto dei lavori (art. 24, comma 7, codice).
2.2. Nel bando di gara per l’affidamento dei lavori va previsto che il concorrente, affidatario della progettazione dell’appalto in questione, deve produrre la documentazione atta a dimostrare che l’esperienza acquisita nello svolgimento dell’incarico non ha potuto falsare la concorrenza (art. 24, comma 7, ultimo periodo, codice). A tal fine è almeno necessario – in coerenza con quanto previsto per le consultazioni preliminari di mercato – mettere a disposizione di tutti gli altri candidati e offerenti le medesime informazioni messe a disposizione – anche in formato editabile – nella gara bandita per la progettazione e prevedere termini adeguati, nella gara relativa all’appalto dei lavori, per la ricezione delle offerte, in modo da consentire agli altri concorrenti di elaborare le citate informazioni. Ciò vale anche nel caso di partecipazione dell’autore del progetto di fattibilità tecnico economica alla gara per i successivi livelli di progettazione.
2.3. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l’attività progettuale svolta in precedenza. Se l’affidamento disgiunto riguarda la progettazione definitiva o esecutiva, l’accettazione avviene previa validazione (art. 23, comma 12, codice).
2.4. Sempre in caso di affidamento disgiunto della progettazione definitiva ed esecutiva, è da escludere la necessità della relazione geologica in sede esecutiva quando le soluzioni progettuali individuate in tale livello non comportino alcuna attività di tipo geologico rispetto a quelle individuate nel progetto definitivo.

3. Divieto subappalto relazione geologica
3.1. Un terzo elemento di base è quello previsto dall’art. 31, comma 8, del codice, per il quale non è consentito il subappalto della relazione geologica, che non comprende, va precisato, le prestazioni d’opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma. Conseguentemente, la stazione appaltante deve assicurare:
a) l’instaurazione di un rapporto diretto con il geologo mediante l’avvio di una procedura finalizzata alla sua individuazione che preceda o accompagni l’avvio della procedura finalizzata all’individuazione degli altri progettisti; ovvero
b) la presenza del geologo all’interno della più complessa struttura di progettazione, quale componente di una associazione temporanea, associato di una associazione tra professionisti quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata, quale dipendente oppure quale consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal decreto ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263. Si ritiene che le stazioni appaltanti possano ammettere queste ultime modalità anche con riferimento ai professionisti e alle associazioni tra professionisti.
Tanto deriva dalla necessità di garantire la indispensabile presenza diretta del geologo in ogni livello della progettazione e di prevenire quindi eventuali subappalti indiretti della relazione geologica, oltre che dall’esigenza di rendere chiara la responsabilità che ricade in capo a tale progettista specialista.

4. Cauzione provvisoria e coperture assicurative
4.1. Un quarto principio fondamentale è quello secondo cui la stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma non anche la c.d. cauzione provvisoria per i concorrenti agli incarichi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP (art. 93, comma 10, codice). La stazione appaltante verifica che la polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno copra anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. I soggetti sopra indicati non sono esentati dall’obbligo di presentazione della cauzione definitiva.

5. Distinzione progettazione ed esecuzione
5.1. Rileva, infine, il principio secondo cui gli appalti relativi ai lavori sono affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto garantisce la rispondenza dell’opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. La norma prevede, altresì, il divieto di ricorrere all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all’art. 1, comma 2, lettera e), del codice (art. 59, comma 1, codice).
5.2. L’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori è, inoltre, consentito nei casi di appalto relativo ad opere per le quali l’elemento tecnologico o innovativo sia nettamente prevalente, ossia per le opere ove l’importo economico della componente tecnologica o innovativa sia preminente rispetto all’importo complessivo dei lavori. In tal caso, nella determina a contrarre è indicata la motivazione alla base della scelta della procedura, dando evidenza in modo puntuale della rilevanza dei presupposti tecnici e oggettivi, nonché l’effettiva incidenza sui tempi di realizzazione delle opere dell’affidamento separato di lavori e progettazione (art. 59, comma 1-bis, codice).
5.3. Il divieto di cui all’art. 59 del codice non trova applicazione nei settori speciali, non essendo la norma richiamata dall’art. 114 del codice né dalle successive disposizioni di dettaglio. E’ da ritenersi principio generale, come tale applicabile anche sei settori speciali, qualora si ricorra ad appalto integrato, che il progettista deve essere adeguatamente qualificato in relazione al servizio che si intende allo stesso affidare.

Box di sintesi
Per il principio di continuità nella progettazione è ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del progettista che ha redatto l’eventuale progetto di fattibilità tecnica ed economica, ferma restando la necessità di accettazione, da parte del nuovo progettista dell’attività svolta in precedenza.
Non è consentito il subappalto della relazione geologica, che non comprende, va precisato, le prestazioni d’opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma.
Per l’accesso alla gara la stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza.
A base di gara per i lavori deve essere posto il progetto esecutivo. Non è, di regola, consentito l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, salvo le eccezioni di legge. Tale divieto non si estende ai settori speciali.

III. INDICAZIONI OPERATIVE

1. Operazioni preliminari
1.1. Da un punto di vista operativo, in via preliminare deve essere valutato dalla stazione appaltante se i servizi presentano o meno le caratteristiche indicate dall’art. 23, comma 2 del codice (lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico). In caso di esito positivo della verifica operata dal RUP, l’amministrazione ricorre a professionalità interne, se viene accertata la presenza di personale in possesso di idonea competenza in materia, avendo cura di assicurare che in base alle caratteristiche dell’oggetto della progettazione venga garantita la medesima qualità che potrebbe essere raggiunta con la selezione di progettisti esterni.
1.2. In caso di assenza di idonee professionalità dovrà essere utilizzata la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee, per la partecipazione al quale i requisiti di qualificazione devono consentire l’accesso ai piccoli e medi operatori economici dell’area tecnica e ai giovani professionisti (art. 154, comma 3, codice).
1.3. Nel caso di ricorso alla progettazione interna non potrà essere applicato l’incentivazione del 2%, espressamente vietata dalla legge delega n. 11/2016 (art. 1, comma 1, lettera rr), principio recepito dall’art. 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016.
1.4. Quindi, per gli incarichi ed i servizi di progettazione, come definito dall’art. 157 del codice, relativi a lavori che non rientrano tra quelli di cui all’art. 23 comma 2, del codice una volta stabilite la classe/i e la categoria/e di appartenenza dei servizi da affidare, sono necessarie tre operazioni:
1. la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara;
2. la definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara;
3. la specificazione per le gare di importo pari o superiore a 40.000 – che devono svolgersi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo – del contenuto dell’offerta da presentare, ai fini della dimostrazione della professionalità e della adeguatezza dell’offerta.

2. Determinazione del corrispettivo
2.1. Per quanto riguarda la prima operazione, al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016).
2.2. Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo fissato, l’assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo.

3. Identificazione delle opere per la definizione dei requisiti
3.1. Per la seconda operazione – definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara – si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell’incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In tal modo, infatti, è possibile: (i) richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall’aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie; (ii) determinare l’entità del predetto requisito applicando all’importo dell’intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni fornite con le presenti linee guida.

4. Identificazione delle opere per la valutazione dell’offerta
4.1. La medesima necessità di identificazione sussiste anche per la terza operazione: la definizione dei criteri di migliore professionalità o di migliore adeguatezza dell’offerta. E ciò perché il candidato/concorrente deve conoscere in base a quale articolazione degli interventi, identificabili tramite le classi e categorie, sarà effettuata la valutazione della stazione appaltante, dal momento che un elemento di valutazione positiva sarà costituito dalla maggiore omogeneità fra l’intervento cui si riferisce il servizio e quelli già svolti.

5. Attività di supporto alla progettazione
5.1. Le attività di supporto alla progettazione attengono ad attività meramente strumentali alla progettazione (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali). La «consulenza» di ausilio alla progettazione di opere pubbliche continua a non essere contemplata anche nel nuovo quadro normativo; ciò discende dal principio generale in base al quale la responsabilità della progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista.
5.2. In materia di progettazione, al RUP è demandato il compito di coordinare le attività necessarie alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo. Eventuali soggetti esterni possono essere individuati per supportare il RUP nelle sue attività di coordinamento e vigilanza sulla progettazione, fermo rimanendo che la progettazione è compito di esclusiva competenza del progettista.

Box di sintesi
Gli incarichi ed i servizi di progettazione, come definito dall’art. 157 del codice, relativi a lavori che non rientrano tra quelli di cui all’art. 23, comma 2, del codice possono essere affidati all’esterno:
1. Stabilendo classe/i e categoria/e di appartenenza dei servizi da affidare, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2016;
2. Determinando il corrispettivo da porre a base di gara applicando il decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016;
3. Definendo i requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara;
4. Specificando per le gare di importo pari o superiore a 40.000 – che devono svolgersi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo – il contenuto dell’offerta da presentare, ai fini della dimostrazione della professionalità e della adeguatezza della medesima.
Non è consentita la «consulenza» di ausilio alla progettazione di opere pubbliche.
E’ affidata al Rup la responsabilità, la vigilanza e i compiti di coordinamento sull’intero ciclo dell’appalto (progettazione, affidamento, esecuzione)

IV. AFFIDAMENTI

1. Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 100.000 euro
1.1 Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura (negoziata senza bando) prevista dall’art. 36, comma 2, lettera b) del codice; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art. 157, comma 2, codice) e degli affidamenti, secondo le modalità previste nelle Linee guida n. 4.
1.2 Gli operatori da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lettera b), codice). E’ opportuno che le stazioni appaltanti, al fine di garantire una maggiore partecipazione, inviino copia dell’avviso relativo all’avvio dell’indagine di mercato o di costituzione dell’elenco degli operatori economici agli ordini professionali, nazionali e territoriali.
1.3 Nel caso di ricorso alla procedura di cui al precedente paragrafo 1.1, la stazione appaltante procede alla verifica dei requisiti dell’aggiudicatario, compresi quelli economici, finanziari e tecnico professionali se richiesti nella lettera di invito. Resta salva la facoltà della stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti anche degli altri partecipanti.

1.1. Disciplina dell’elenco
1.1.1. Il nuovo quadro normativo conferma la possibilità di istituire un apposito elenco a cui attingere per l’individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando. L’istituzione dell’elenco deve avvenire nel rispetto del principio di trasparenza, dandone adeguata pubblicità, e, quindi, mediante un avviso contenente criteri e requisiti per la formazione dell’elenco stesso, quali, a titolo esemplificativo:
il divieto di partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento;
il principio della predeterminazione di criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati per la formazione della lista dei professionisti invitati, in ogni caso, in modo da assicurare anche la rotazione;
il divieto di cumulo degli incarichi al di sopra di un certo importo totale che potrebbe essere ravvisato nella soglia di rilevanza comunitaria, in un arco temporale certo;
la correlazione dell’esperienza pregressa richiesta al professionista con le tipologie progettuali previste dall’amministrazione, così come individuate in sede di programmazione, in modo che le professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie dei lavori da realizzare.
1.1.2. Nell’avviso le stazioni appaltanti indicano l’articolazione dell’elenco sulla base delle classi e categorie dei lavori da progettare e le fasce di importo in cui si intende suddividere l’elenco; nell’avviso può essere richiesto anche un requisito minimo dell’esperienza pregressa relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie in cui si intende suddividere l’elenco. Le stazioni appaltanti devono poi prevedere l’aggiornamento periodico degli elenchi, adottando, in ogni caso, forme di pubblicità adeguate, in modo che risulti garantito ai professionisti in possesso dei prescritti requisiti il diritto di iscriversi all’elenco stesso, senza limitazioni temporali e prevedendo un tempo massimo entro cui deve essere adottata la decisione della stazione appaltante sull’istanza di iscrizione.

1.2. Disciplina delle indagini di mercato
1.2.1. Anche l’indagine di mercato deve essere svolta previo avviso, da pubblicarsi secondo le medesime modalità dell’elenco degli operatori. Qualora non si intenda invitare tutti coloro che sono in possesso dei prescritti requisiti presenti nell’elenco o individuati tramite indagine di mercato, la selezione dei soggetti deve avvenire, previa indicazione del numero di soggetti da invitare, con modalità di scelta oggettive, non discriminatorie e proporzionali, individuate preventivamente, quali la specifica competenza, la rotazione e il sorteggio.
1.2.2. Nella scelta degli operatori economici da invitare, tramite indagini di mercato (ma le stesse considerazioni valgono in caso di elenco), si ricorda la grande importanza del rispetto dei principi generali di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. In tal senso vanno evitati riferimenti a principi di territorialità. Pertanto, nell’avviso di selezione dovranno essere indicati i requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante che consentano al professionista – tramite un elenco delle prestazioni effettuate negli anni precedenti – la dimostrazione del possesso di un’esperienza professionale adeguata alla tipologia e all’importo dell’incarico. La scelta dell’affidatario deve essere tempestivamente resa nota mediante la pubblicazione dell’esito della selezione, al massimo entro trenta giorni (art. 36, comma 2, lettera b), ultimo periodo, codice).

1.3. Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 40.000 euro
1.3.1. Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 del codice. In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso.
1.3.2. L’affidamento diretto è disposto con determina a contrarre, o atto equivalente, che riporta, in forma semplificata, l’oggetto dell’affidamento, l’importo e ove possibile il calcolo analitico dello stesso, il soggetto affidatario, le motivazioni alla base della scelta di quest’ultimo nonché l’accertamento – effettuato secondo le modalità di cui al par. 4.2. delle Linee guida n. 4 – in ordine alla sussistenza, in capo all’affidatario, dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti (art. 32, comma 2, codice). Nella determina, la stazione appaltante può dare atto anche della eventuale consultazione di due o più operatori economici e/o di precedenti rapporti contrattuali.

Box di sintesi
Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati con procedura negoziata senza bando individuando gli operatori da invitare sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi.
L’istituzione dell’elenco deve avvenire nel rispetto del principio di trasparenza, dandone adeguata pubblicità, e, quindi, mediante un avviso pubblico.
Anche l’indagine di mercato deve essere svolta previo avviso, da pubblicarsi secondo le medesime modalità dell’elenco degli operatori, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità, rotazione e sorteggio.
Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta con determina a contrarre in forma semplificata.

2. Affidamenti di incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro

2.1. Affidamenti di incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria
2.1.1. Gli incarichi di importo pari o superiore a centomila euro, e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del codice (art. 157, comma 2, ultimo periodo, del codice).
2.1.2. Nel caso di utilizzo della procedura ristretta, se la stazione appaltante si avvale della facoltà di ridurre il numero di candidati, i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta devono essere predeterminati nel bando. Tali criteri devono essere non solo di natura dimensionale ma riferiti, altresì, alla maggior omogeneità del fatturato specifico e dei servizi di punta rispetto ai servizi di cui all’art. 3, lettera vvvv) del codice che si intendono affidare; in ogni caso deve essere previsto un incremento convenzionale premiante del punteggio attribuito, basato sulla presenza di uno o più giovani professionisti – vale a dire un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza – nei gruppi concorrenti. Il criterio del sorteggio pubblico si ritiene ammissibile solo in caso di parità di punteggi attribuiti con le precedenti categorie di criteri.
2.1.3. Quanto ai requisiti di partecipazione, si rinvia a quanto dettagliato al seguente par. 2.2, della presente parte IV, con riferimento agli incarichi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

Box di sintesi
Gli incarichi di importo pari o superiore a centomila euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del codice (art. 157, comma 2, ultimo periodo)
I requisiti di partecipazione sono gli stessi indicati per gli affidamenti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

2.2. Affidamenti di incarichi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria

2.2.1. Riferimenti normativi
Per l’affidamento degli incarichi di progettazione relativi ai servizi di ingegneria nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del codice, rilevano le seguenti disposizioni.
L’art. 157, comma 1, del codice stabilisce che i suddetti servizi sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del codice. Inoltre, la norma prevede che nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente alla soglia di cui all’art. 35 del codice, l’affidamento diretto al progettista della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione. La norma descrive un’eccezione e come tale dovrà essere adeguatamente motivata sulla base di particolari ragioni oggettivamente impeditive dell’affidamento mediante gara di entrambi i servizi.
L’art. 83, ai commi 1, 4 e 5, del codice stabilisce che i criteri di selezione riguardano esclusivamente: requisiti di idoneità professionale; la capacità economico e finanziaria; le capacità tecniche e professionali. Tra i requisiti dell’art. 83, comma 4, del codice è previsto un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto e che il medesimo non possa comunque superare il doppio del valore stimato dell’appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze debitamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi e forniture. Tuttavia, il secondo periodo dello stesso art. 83, comma 5, del codice, individua il fatturato annuo come un requisito a cui ricorrere solo a seguito di apposita motivazione.
L’allegato XVII, parte I, lettera c) del codice specifica, inoltre, che il fatturato (globale o specifico) minimo annuo può essere richiesto al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili, in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico.
Rileva, altresì, la disposizione di cui all’art. 86, comma 5, del codice a tenore del quale: «Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all’allegato XVII, parte II, in funzione della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso dei lavori, delle forniture o dei servizi». Il citato allegato prevede, quale modalità di dimostrazione le seguenti: per quanto riguarda i requisiti economico-finanziari, sono confermati i fatturati globale e specifico, per quanto riguarda la capacità tecnica, l’indicazione che si rinviene è nel senso di poter esigere l’elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni nonché dei tecnici o degli organismi tecnici che facciano o meno parte integrante dell’operatore economico.

2.2.2. Requisiti di partecipazione
2.2.2.1. Il quadro normativo vigente non fornisce più indicazioni in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in modo specifico per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura e gli altri servizi tecnici. Tuttavia, in base alle disposizioni sopra richiamate, genericamente riferite agli appalti di servizi e di forniture è possibile individuare – tenuto conto della specificità dei servizi di ingegneria e di architettura, proprio in ossequio al principio di adeguatezza e attinenza e nel rispetto di quello di proporzionalità, (cfr. art. 83 del codice che discende dall’art. 58 della direttiva n. 2014/24/UE) – i seguenti requisiti:
a) il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lettera vvvv) del codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio dell’importo a base di gara. Le stazioni appaltanti possono anche valutare, in alternativa al fatturato, ai fini della comprova della capacità economico finanziaria di richiedere un «livello adeguato di copertura assicurativa» contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell’opera da progettare, così come consentito dall’art. 83, comma 4, lettera c) del codice e specificato dall’allegato XVII, parte prima, lettera a);
b) all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lettera vvvv) del codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
c) all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lettera vvvv) del codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento;
d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), in una misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico e, al massimo, non superiore al doppio;
e) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici (comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico e, al massimo, non superiore al doppio, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.
2.2.2.2. Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti (art. 58, comma 4 della direttiva 24/2014). Inoltre, per i requisiti di cui alle lettere a), b), c), si precisa che, le indicazioni che si traggono dalle richiamate disposizioni di cui agli articoli 83 e 86 del codice nonché dall’allegato XVII, relativamente all’importo del fatturato globale e specifico per l’affidamento dei servizi, nonché dei requisiti di capacità tecnica, costituiscono indicazioni poste a presidio della massima partecipazione alle gare in ossequio ai princìpi di proporzionalità e di concorrenza, in linea con il principio enucleato all’art. 1, punto ccc) della legge delega n. 11/2016, concernente il «Miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell’area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione».
2.2.2.3. Ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Una conferma circa l’opportunità di comprendere anche le citate attività, è rinvenibile nella previsione di cui all’art. 46, comma 1, lettera a) del codice, a tenore del quale sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura «che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse».
2.2.2.4. Possono essere, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geo-tecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell’esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall’art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l’esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell’incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell’art. 3, lettera vvvv) del codice le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell’esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta nell’art. 3, comma 1, lettera vvvv) del codice. In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara.
2.2.2.5. Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Ne discende che, ad esempio, nell’ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. «di punta», in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori. Si deve, infatti, considerare che, per consolidata giurisprudenza, la logica sottesa alla richiesta del requisito del «servizio di punta» è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori. Si evidenzia alle stazioni appaltanti la necessità di effettuare un’attenta valutazione in ordine alle unità minime richieste ai concorrenti. Tale analisi deve essere volta a bilanciare opportunamente l’esigenza di avere un organico idoneo per l’espletamento dell’incarico con la necessità di garantire la più ampia partecipazione alla gara.
2.2.2.6. Qualora la progettazione di cui alla classe I categorie a), b), c), d) ed e) riguardi immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali la progettazione è riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l’iscrizione all’Albo degli architetti, sez. A (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537).
2.2.2.7. Nel caso di utilizzo della procedura ristretta, della procedura competitiva con negoziazione o del dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione, se la stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 91 del codice, si rinvia a quanto precisato al par. 2.1 della presente parte IV.

2.2.3. Raggruppamenti e Consorzi stabili
2.2.3.1. L’articolazione del concorrente in RTP potrà essere formata da tutti i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 lettere da a) a d) del codice ma anche comprendere i soggetti di cui alla lettera f) del medesimo comma. I requisiti finanziari e tecnici di cui al paragrafo 2.2.2, della presente parte IV, lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il bando di gara, la lettera di invito o l’avviso di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall’avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito.
2.2.3.2. Il requisito di cui al paragrafo 2.2.2, lettera c), della presente parte IV, non è frazionabile.
2.2.3.3. La spendibilità come esperienza pregressa dei servizi prestati deve essere limitata pro quota rispetto all’importo totale.
2.2.3.4. Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili di cui all’art. 46, comma 1, lettera f) del codice, i requisiti di cui alle lettere da a) ad e) del par. 2.2.2, della presente parte IV, possono essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti maturati in proprio e i requisiti della società consorziata designata per l’esecuzione dei servizi. Se la società consorziata esecutrice non è in possesso dei predetti requisiti, la stessa può avvalersi dei requisiti di altra società consorziata.

Box di sintesi
Gli affidamenti degli incarichi di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del codice, avvengono secondo le procedure previste per gli appalti di lavori, servizi e forniture, di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del codice (art. 157, comma 1, codice).
I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa sono: il fatturato globale; l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi analoghi, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare; l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi cc.dd. di punta; il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni per gli operatori in forma societaria e il numero di unità minime di tecnici per i professionisti singoli o associati.
In caso di raggruppamenti o consorzi stabili la distribuzione delle quote in ordine al possesso dei requisiti tra mandataria e mandanti è stabilita direttamente dalle stazioni appaltanti nei documenti di gara. Tranne che per i servizi di punta i requisiti devono essere posseduti cumulativamente tra mandanti e mandataria. Quest’ultima deve possedere i requisiti necessari per la partecipazione in misura maggioritaria.

V. CLASSI, CATEGORIE E TARIFFE PROFESSIONALI

1. Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l’aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall’art. 8 del decreto ministeriale 17 giugno 2016, ove afferma che «gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera». Le considerazioni di cui sopra, sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie «edilizia», «strutture», «infrastrutture per la mobilità»; per le opere inquadrabili nelle altre categorie appare necessaria una valutazione specifica, in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l’aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla legge n. 143/1949.

2. In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della legge n. 143/1949, si indica alle stazioni appaltanti di evitare interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare. In particolare, per le opere di edilizia ospedaliera, identificate dal decreto ministeriale 17 giugno 2016, nella categoria E.10, deve essere indicata la corrispondenza con le opere precedentemente classificate dalla legge n. 143/1949 quali I/d (alla quale erano ascrivibili in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica); si osserva, invece, come, in base alla classificazione di cui alla tabella dell’art. 14 della legge n. 143/1949 gli ospedali risultassero riconducibili anche alla classe e categoria I/c, con una valutazione circa la complessità delle opere da ritenersi da tempo superata.

3. Il criterio enunciato al punto 2. deve ritenersi esteso, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione, anche ad altre categorie di opere, evidenziando come, in caso di incertezze nella comparazione, deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta.

Box di sintesi
Ai fini della qualificazione le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della legge n. 143/1949, le stazioni appaltanti devono evitare interpretazioni eccessivamente formali.

VI. INDICAZIONI SULL’APPLICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA SECONDO IL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’/PREZZO

1. Elementi di valutazione
1.1. L’attuale quadro normativo non contiene più alcuna indicazione non solo in ordine ai criteri motivazionali ma neanche in ordine agli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo per i servizi oggetto della presente linea guida. Al riguardo, l’Autorità ritiene che, alla luce della disposizione del nuovo codice – secondo cui l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi connessi all’oggetto dell’appalto, in cui rientrano anche l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto (art. 95, comma 6, codice) – i criteri di valutazione delle offerte possono essere individuati nei seguenti:
a) professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi svolti negli ultimi dieci anni relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo V e dal DM tariffe;
b) caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico;
c) ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica;
d) riduzione percentuale indicata nell’offerta economica con riferimento al tempo;
e) prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano l’utilizzo di materiale rinnovabile, di cui all’allegato 1 al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, relativo alla determinazione dei punteggi premianti.
1.2. Il criterio di cui alla lettera e) viene indicato in attuazione della disposizione di cui all’art. 95, comma 13 del codice. Il punteggio attribuito dovrà essere proporzionale al numero e all’importanza (da valutarsi nel singolo caso di specie) dei criteri in ordine ai quali viene superato il criterio minimo.
1.3. Al fine di agevolare la partecipazione dei giovani professionisti si suggerisce alle stazioni appaltanti di prevedere, in ogni caso, criteri di valutazione che valorizzino gli elementi di innovatività delle offerte presentate.
1.4. A ciascun criterio di valutazione debbano essere attribuiti, nei documenti di gara, i fattori ponderali secondo un principio di proporzionalità e adeguatezza e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 95, comma 8, del codice secondo cui: «I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub- pesi o sub-punteggi».
1.5. Al fine di garantire comunque regole comuni nella redazione dei bandi, e nell’ottica di garantire la qualità della prestazione, i fattori ponderali, per ciascun criterio, devono mantenersi all’interno di parametri da determinarsi anche avendo riguardo al tipo di formula prescelta. Più nello specifico non deve essere attribuito un punteggio elevato al prezzo nel caso in cui sia previsto l’utilizzo di formule che incentivino molto la competizione sui ribassi percentuali (es. interpolazione lineare) e viceversa non dovrà essere attribuito un punteggio ridotto nel caso di utilizzo di formule che disincentivino la concorrenza sul prezzo (es. formula bilineare).
1.6. Sempre nell’ottica di privilegiare l’aspetto qualitativo, in ordine al fattore tempo, il disciplinare di gara dovrà limitare la riduzione percentuale alla percentuale massima del 20%. E’ opportuno che le stazioni appaltanti indichino nel bando di gara le modalità con cui accertare la capacità del concorrente di ridurre i tempi di prestazione, senza andare a scapito della qualità della prestazione, e le penali da applicare in caso di mancato rispetto della tempistica contrattualizzata.
1.7. Il peso da attribuire a ciascun elemento dovrà essere parametrato come segue:
a) per il criterio a): da 25 a 50;
b) per il criterio b): da 25 a 50;
c) per il criterio c): da 0 a 30;
d) per il criterio d): da 0 a 10;
e) per il criterio e): da 0 a 5;
La somma dei fattori ponderali deve essere comunque pari a 100. In ogni caso, a presidio della qualità della prestazione dovrà essere valutata l’opportunità di adottare, anche in relazione all’importo dell’affidamento e alla struttura del mercato di riferimento, le seguenti misure:
1) inserimento di una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, non superando la quale il concorrente non potrà accedere alla fase di valutazione dell’offerta economica;
2) riparametrazione dei punteggi tecnici attribuiti a ciascun criterio, da prevedersi espressamente nel bando di gara, con la quale si premiano le offerte di maggiore qualità;
3) riduzione dei ribassi attraverso il ricorso a formule quali quelle bilineari.
1.8. Qualora la prestazione riguardi opere caratterizzate da più aspetti, per esempio, qualora si tratti di progetti integrali e, cioè, progetti che prevedono prestazioni di natura architettonica, strutturale ed impiantistica, il criterio di valutazione della professionalità o adeguatezza dell’offerta dovrebbe essere suddiviso in sub-criteri e relativi sub-pesi (professionalità o adeguatezza dell’offerta sul piano architettonico, professionalità o adeguatezza dell’offerta su piano strutturale, professionalità o adeguatezza dell’offerta sul piano impiantistico).
1.9. I documenti di gara dovranno fornire specifiche indicazioni in ordine al numero e al formato delle schede per i tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico; al formato e al numero di cartelle della relazione illustrativa delle caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta e delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico.

2. Criteri motivazionali
2.1. La costruzione della scala delle valutazioni in riferimento sia al criterio di valutazione a) (professionalità o adeguatezza dell’offerta) sia al criterio di valutazione b) (caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta o caratteristiche metodologiche dell’offerta) impone che il disciplinare di gara stabilisca i criteri motivazionali che permettano alla commissione di gara di valutare quando un’offerta è migliore di un’altra. La documentazione a corredo dell’offerta ed i criteri motivazionali previsti nei documenti di gara devono, per entrambi i criteri a) e b), essere differenti a seconda che i servizi da affidare riguardino la sola prestazione di progettazione, la sola prestazione di direzione dei lavori o entrambe le prestazioni. I documenti di gara dovranno fissare, altresì, i contenuti dei criteri motivazionali da impiegare nella fase valutativa delle offerte.
2.2. Le stazioni appaltanti adottano i seguenti criteri motivazionali:
a) per quanto riguarda il criterio di valutazione a), il criterio motivazionale dovrebbe prevedere che si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura di cui all’art 3, lettera vvvv) del codice, che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell’opera;
b) per quanto riguarda il criterio di valutazione b), il criterio motivazionale dovrebbe prevedere che sarà considerata migliore quell’offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell’offerta, nonché i tempi complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione della prestazione sono coerenti fra loro e, pertanto, offrono una elevata garanzia della qualità nell’attuazione della prestazione.
2.3. Per quanto riguarda la valutazione della migliore professionalità o adeguatezza dell’offerta, un concorrente che, a dimostrazione delle proprie capacità professionali, presenta progetti appartenenti non soltanto alla stessa classe e categoria ma che sono strumentali alla prestazione dello specifico servizio (per esempio il progetto riguarda una scuola media ed il concorrente presenta tre progetti appartenenti anch’essi al gruppo di interventi strumentali alla prestazione di servizi di istruzione), potrebbe avere una valutazione migliore.
2.4. Nel caso di affidamento della prestazione di sola progettazione, per il criterio di valutazione b), i criteri motivazionali dovranno specificare che sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo:
a) le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione;
b) le eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, a quelle dell’utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene possibili rispetto al livello progettuale precedente quello messo a gara. Nel caso in cui siano affidati tutti i livelli di progettazione, le eventuali proposte migliorative dovranno riguardare gli aspetti tecnici descritti dal RUP nel capitolato speciale d’appalto;
c) le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere;
d) modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all’articolazione temporale delle varie fasi previste evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, procedure espropriative, ecc.), nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita;
e) le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione:
1. dell’elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del servizio, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente (con riferimento alle figure di cui al paragrafo 2.2.2.1, lettere d) ed e) della Parte IV), delle rispettive qualificazioni professionali, della relativa formazione, delle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, nonché il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale della persona incaricata dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;
2. di un documento contenente le modalità di sviluppo e gestione del progetto inerenti agli strumenti informatici messi a disposizione;
3. dell’organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione.
2.5. Nel caso di affidamento della sola direzione dei lavori, i criteri motivazionali dovranno specificare che sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo:
a) le modalità di esecuzione del servizio in sede di esecuzione delle opere progettate con riguardo all’organizzazione dell’Ufficio di direzione lavori, alle attività di controllo e sicurezza in cantiere;
b) le modalità di interazione/integrazione con la committenza;
c) la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione:
1. dell’elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del servizio di direzione dei lavori, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali delle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali;
2. organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi attuative del servizio.
2.6. In caso di affidamento congiunto di progettazione e direzione lavori, i criteri motivazionali devono essere costruiti tenendo conto di quanto sopra indicato per entrambe le prestazioni.
2.7. Le stazioni appaltanti pubblicano gli atti di gara, in adempimento alle disposizioni di cui all’art. 29.

Box di sintesi
I criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/ prezzo possono essere i seguenti:
1. la professionalità e l’adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo V e dal decreto tariffe;
2. le caratteristiche metodologiche dell’offerta;
3. il ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica;
4. la riduzione percentuale riferimento al tempo;
5. le prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano l’utilizzo di materiale rinnovabile.
Per garantire la qualità della prestazione, i fattori ponderali, per ciascun criterio, devono mantenersi all’interno di parametri da terminarsi anche avendo riguardo al tipo di formula prescelta, non attribuendo un punteggio elevato al prezzo nel caso in cui sia previsto l’utilizzo di formule che incentivino molto la competizione sui ribassi percentuali (es. interpolazione lineare) e viceversa.
I criteri di valutazione degli elementi qualitativi devono essere stabiliti nel bando, distinguendoli a seconda che si affidi la sola prestazione di progettazione, la sola prestazione di direzione dei lavori o entrambe le prestazioni. Per il criterio motivazionale inerente alla professionalità e adeguatezza si tiene conto della migliore rispondenza, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, agli obiettivi che persegue la stazione appaltante; per il criterio motivazionale inerente alle caratteristiche metodologiche si tiene conto della maggiore coerenza tra la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell’offerta, anche in relazione ai tempi complessivi previsti.

VII. VERIFICA E VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

1. Contenuto e soggetti
1.1. La verifica dei progetti continua ad avere un’importanza centrale in quanto ai sensi dell’art. 205, comma 2, terzo capoverso, del codice «Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’art. 26». Tale centralità nel processo di progettazione e appalto delle opere pubbliche, consente di attribuire all’istituto quel ruolo fondamentale di strumento di prevenzione di errori e/o omissioni da cui conseguono maggiori costi e tempi di realizzazione. L’affermazione costituisce diretta attuazione del principio di centralità e qualità della progettazione espresso dalla legge n. 11/2016 contenente la delega al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.
1.2. Le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di appalti di lavori sulla base di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa.
1.3. Nei contratti relativi all’esecuzione di lavori, la stazione appaltante, prima dell’inizio delle procedure di affidamento, verifica la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente. Nei casi di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione, la verifica della progettazione presentata dall’affidatario avviene prima dell’esecuzione, procedendo singolarmente per ogni livello (definitivo ed esecutivo) alla verifica e all’approvazione. Al fine di accertare l’unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6 dell’art. 26 del codice, prima dell’approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità (art. 26, codice).
1.4. La verifica ha ad oggetto «la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 23 [del codice], nonché la loro conformità alla normativa vigente». In particolare essa accerta quanto previsto dall’art. 26, comma 4, del codice.
1.5. Gli estremi della validazione del progetto posto a base di gara sono un elemento essenziale del bando o della lettera di invito per l’affidamento dei lavori.
1.6. I soggetti che possono effettuare la verifica preventiva della progettazione sono (art. 26, comma 6, codice):
a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, gli organismi di controllo accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del regolamento (CE) 765 del 2008;
b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all’art. 35, i soggetti di cui alla lettera a) e di cui all’art. 46, comma 1, del codice che dispongono di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001, settore commerciale EA34, certificato da organismi accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;
c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del codice e fino a un milione di euro, i soggetti di cui alla lettera b) e gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001, settore commerciale EA34, certificato da organismi accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, il responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all’art. 31, comma 9, del codice.
1.7. La validazione del progetto posto a base di gara è l’atto formale che riporta gli esiti delle verifiche (art. 26, comma 8, codice). La validazione è sottoscritta dal RUP e si basa sul rapporto conclusivo che il soggetto preposto alla verifica deve redigere e sulle eventuali controdeduzioni del progettista. In sede di validazione il responsabile del procedimento può dissentire dalle conclusioni del verificatore, in tal caso l’atto formale di validazione o mancata validazione del progetto deve contenere specifiche motivazioni.
1.8. Lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo (art. 26, comma 7, codice). Sotto la soglia del milione di euro, il RUP può svolgere, pertanto, le funzioni di verifica preventiva del progetto, unicamente nei casi in cui non abbia svolto le funzioni di progettista. Il quadro normativo impone, altresì, di escludere che lo stesso possa svolgere funzioni di direttore lavori e di coordinatore della sicurezza laddove abbia svolto funzioni di verifica del progetto.

SOGGETTI ABILITATI A EFFETTUARE LA VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE

Importi dei lavori Strutture tecniche interne alal stazione appaltante Soggetti esterni
≥ 20.000.000 di euro Organismo di ispezione di tipo B, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008. Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.
≥ 5.225.000 di euro < 20.000.000 di euro Organismo di ispezione di tipo B, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008. 1. Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del regolamento (CE) 765/2008;
2. Soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del Codice N1 dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da organismi accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.
≥ 1.000.000 di euro < 5.225.000 di euro 1. Organismo di ispezione di tipo B, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;
2. Uffici tecnici stazione appaltante se il progetto è stato redatto da progettisti esterni;
3. Uffici tecnici stazione appaltante, dotati di un sistema interno di controllo della qualità, conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da organismi accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni.
1. Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del regolamento (CE) 765/2008;
2. Soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del codice dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da organismi accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.
< 1.000.000 di euro 1. RUP anche avvalendosi della struttura di cui all'art. 31, comma 9 se non ha svolto funzioni di progettista; In caso di incompatibilità del RUP:
2. Organismo di ispezione di tipo B, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;
3. Uffici tecnici stazione appaltante, dotati di un sistema interno di controllo della qualità
 


1.9. Secondo la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 «Valutazione della conformità, Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni»:
a) l’organismo di ispezione di tipo A deve essere indipendente dalle parti coinvolte; non deve far parte o essere collegato ad un soggetto giuridico che è impegnato nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli elementi sottoposti ad ispezione; né lui né il suo personale devono impegnarsi in attività che possano essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed integrità;
b) l’organismo di ispezione di tipo B può svolgere servizi unicamente a favore dell’organizzazione di cui fa parte (ovvero della stazione appaltante); deve essere stabilita una chiara separazione delle responsabilità del personale di ispezione dalle responsabilità del personale impiegato nelle altre funzioni; né lui né il suo personale devono impegnarsi in attività che possano essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed integrità;
c) l’organismo di ispezione di tipo C è una struttura che può essere incardinata nell’ambito di organizzazioni che svolgono anche attività di progettazione; tuttavia, deve disporre, all’interno dell’organizzazione, di meccanismi di salvaguardia per assicurare adeguata separazione di responsabilità e di rendicontazione tra le ispezioni e le altre attività; la progettazione e l’ispezione dello stesso elemento, effettuate da un organismo di ispezione di Tipo C, non devono essere eseguite dalla stessa persona.

Box di sintesi
Le stazioni appaltanti devono procedere all’affidamento di appalti di lavori sulla base di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa; a tal fine il RUP deve verificare, in contraddittorio con le parti, che il progetto esecutivo sia conforme alla normativa vigente. Al fine di accertare l’unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6 del medesimo art. 26, del codice prima dell’approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità (art. 26, codice).
Gli estremi della validazione (atto formale che riporta gli esiti delle verifiche) del progetto posto a base di gara devono essere indicati nel bando o nella lettera di invito per l’affidamento dei lavori.
Lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo (art. 26, comma 7, codice). Sotto la soglia del milione di euro, il RUP può svolgere, pertanto, le funzioni di verifica preventiva del progetto, unicamente nei casi in cui non abbia svolto le funzioni di progettista.

2. Affidamento esterno e procedure
2.1. Qualora l’attività di verifica preventiva sia affidata all’esterno, l’affidamento avviene in modo unitario per tutti i livelli di progettazione, non verificati già all’interno, mediante selezione del soggetto verificatore con un’unica gara per tutti i livelli e tutti gli ambiti (architettonico, ambientale, strutturale, impiantistico, ecc.) di progettazione appaltati.
2.2. Alle procedure di affidamento si applicano le regole previste per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Ne consegue che per affidamenti d’importo pari o superiore a 40.000 euro, l’unico criterio utilizzabile è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il rapporto qualità prezzo, come previsto dall’art. 95, comma 3, lettera b) del codice.
2.3. In ordine ai requisiti per l’accesso alla gara i bandi potranno prevedere almeno i seguenti requisiti:
a. fatturato globale, adeguatamente motivato, per servizi di verifica, di progettazione o di direzione lavori, realizzato nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio, per un importo da determinare in una misura non superiore a due volte l’importo stimato dell’appalto del servizio di verifica. Può anche essere valutata, in alternativa al fatturato, la richiesta di un «livello adeguato di copertura assicurativa» contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo dell’opera, così come ammesso per i servizi di progettazione;
b. avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l’individuazione di servizi di verifica, di progettazione o di direzione lavori analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal decreto ministeriale 17 giugno 2016.
2.4. I bandi di gara devono contenere tutta la documentazione necessaria per permettere ai concorrenti di effettuare un’attenta valutazione delle implicazioni tecnicotemporali ed economiche connesse con le attività di verifica del progetto posto a base di gara. Si tratta di garantire la possibilità di accedere al documento relativo al livello inferiore a quello della progettazione per cui si chiede la verifica (il progetto di fattibilità tecnica e economica per il progetto definitivo; il progetto definitivo per il progetto esecutivo), nonché all’elenco degli elaborati per il livello da verificare.

Box di sintesi
L’affidamento all’esterno della verifica preventiva avviene in modo unitario per tutti i livelli di progettazione, non verificati già all’interno, mediante selezione del soggetto verificatore con un’unica gara per tutti i livelli e tutti gli ambiti (architettonico, ambientale, strutturale, impiantistico, ecc.) di progettazione appaltati.
Alle procedure di affidamento si applicano le regole previste per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.
I requisiti di accesso alla gara sono individuati almeno in: fatturato globale, adeguatamente motivato, per servizi di verifica, realizzato negli ultimi cinque anni o, in alternativa, «livello adeguato di copertura assicurativa» contro i rischi professionali; avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, o di progettazione e direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso.
I bandi di gara devono contenere tutta la documentazione necessaria per permettere ai concorrenti di effettuare un’attenta valutazione delle implicazioni tecnico-temporali ed economiche connesse con le attività di verifica del progetto posto a base di gara.

VIII. ENTRATA IN VIGORE
Le presenti Linee guida aggiornate al decreto legislativo n. 56/2017 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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