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Circolare esplicativa abbattimento barriere architettoniche

Circolare 21723/1990

Circolare esplicativa abbattimento barriere architettoniche
MINISTERO DELL’INTERNO

Come è noto la materia sull’eliminazione delle barriere architettoniche è regolamentata dalle seguenti disposizioni legislative:
la legge 30 marzo 1971, n. 118 (Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1971 n. 82) “Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili”;
il DPR 27 aprile 1978, n. 384 (Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1978 n. 204) “Regolamento di attuazione dell’art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici”;
la legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1989 n. 21) “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”;
la legge 27 febbraio 1989, n. 62 (Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1989 n. 48) “Modifiche ed integrazioni alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 recante disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”;
il DM LLPP 14 giugno 1989, n. 236 (Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1989 n. 47) “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenzialepubblica sovvenzionata ed agevolata ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barrierearchitettoniche”.
Per quanto di competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si conferma la validità delle vigenti disposizioni emanate in materia antincendi da questo Ministero. Si informa che per armonizzare leprescrizioni tecniche emanate dal Ministero dei lavori Pubblici con il Decreto 14 giugno 1989, n. 246, con le disposizioni antincendio emanate da questo Ministero è stato costituito, nell’ambito del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, un apposito gruppo di studio.
Le risultanze dei lavori, una volta approvate dal Comitato medesimo, saranno portate a conoscenza delle SS.LL. ai fini del corretto espletamento dell’attività di prevenzione incendi.

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