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Visite e controlli di prevenzione incendi degli esercizi alberghieri

Circolare n.45 13/05/1975

Visite e controlli di prevenzione incendi degli esercizi alberghieri
MINISTERO DELL’ INTERNO

Procedure da seguire per l’effettuazione delle visite e dei controlli di prevenzione incendi degli esercizi alberghieri.

Sono stati posti a questo Ministero quesiti in ordine alla applicabilità di quanto contenuto nella circolare n.97 del 23-9-1967, anche per le visite e i controlli di prevenzione incendi degli esercizi alberghieri.
Al riguardo nel richiamare le norme procedurali vigenti nonché la lettera-circolare n.27030/4122/1 del 21-10-1974, si precisa quanto segue.
I comandi provinciali, ricevuta la richiesta di visita, effettueranno un primo sopralluogo dal quale potrà accertarsi:
– primo caso: la rispondenza del complesso ai criteri tecnici di sicurezza riportati nell’allegato A alla lettera-circolare succitata; ovvero:
– secondo caso: la parziale non rispondenza del complesso ai detti criteri di sicurezza, ma, al tempo stesso, la possibilità di rendere il complesso rispondente mercé l’esecuzione, in conformità a quanto dettato al Capo II dei citati criteri, di idonei lavori di adattamento che non comportino comunque la cessazione dell’attività; ovvero:
– terzo caso: la non rispondenza del complesso ai detti criteri con la conseguente necessità di totale o parziale ristrutturazione dell’edificio comportante la cessazione dell’attività.
Nel primo caso il comando provinciale provvederà al rilascio del certificato prevenzione incendi, dandone comunicazione alla questura.
Nel secondo caso il comando darà dettagliata comunicazione delle carenze riscontrate alla questura ed all’interessato, rappresentando al tempo stesso la opportunità che l’esercente presenti al comando per l’esame e l’approvazione, un progetto delle opere da eseguirsi per rendere il complesso rispondente ai criteri tecnici di sicurezza; nella relazione illustrativa del progetto dovranno essere indicati i tempi tecnici presumibilmente necessari per l’esecuzione delle opere.
Nel tempo intercorrente fra la prima visita sopralluogo, la presentazione e l’approvazione del progetto e l’ultimazione delle opere – cui farà seguito evidentemente il controllo della rispondenza delle stesse ai dati di progetto con l’atto conclusivo del rilascio del certificato di prevenzione incendi – il comando, in relazione alla natura ed al grado dei pericoli in atto, potrà proporre, affinché sia consentita dall’organo responsabile la continuazione dell’esercizio, l’adozione di provvedimenti volti a garantire la possibilità di allarme immediato, di un facile esodo in caso di incendio e dei primi interventi tempestivi ed efficaci.
Tra questi sono da tenersi presenti:
a) installazione di impianto di campanelli di allarme con comando centralizzato permanentemente presidiato e suonerie disposte lungo i corridoi di accesso alle camere;
b) eliminazione dalle vie di uscita di ogni materiale combustibile;
c) istituzione di un servizio di vigilanza notturna da affidare a personale addestrato all’uso di mezzi antincendi, con servizio di ronda controllato mediante orologi;
d) limitazione della ricettività, in relazione alle caratteristiche delle vie di uscita;
e) installazione di impianto di luce di sicurezza provvisorio lungo le vie di uscita, realizzato anche con lampade alimentate a batteria e ad accensione automatica in caso di mancanza di corrente in rete;
f) divieto assoluto di apparecchi di riscaldamento a fiamma libera.
Nel terzo caso, conseguendo dalla non rispondenza ai criteri di sicurezza, la cessazione dell’attività fino a ristrutturazione eseguita potrà di volta in volta, valutarsi se sia proponibile all’organo responsabile, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, sempre prevalenti, e in ogni caso con l’adozione delle misure cautelari sopra riportate, la possibilità di consentire la prosecuzione dell’esercizio per il tempo strettamente indispensabile alla sistemazione delle pendenze di carattere gestionale.
Per le attività alberghiere con ricettività inferiore ai cento posti-letto, qualora venga richiesta l’effettuazione di controlli, non solo come già prescritto, per esercizi di nuova installazione, ma anche per quelli già funzionanti, sarà adottata la stessa procedura innanzi stabilita, con l’applicazione dei criteri tecnici di cui all’allegato A alla lettera-circolare citata.

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