Sicurezza antincendio per edifici di civile abitazione
DM 25/01/2019
Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione
MINISTERO DELL’INTERNO
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229” e successive modificazioni, e in particolare l’art. 16, comma 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 recante “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 novembre 1983, recante “Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 dicembre 1983, n. 339;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n. 246, recante “Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 giugno 1987, n. 148;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, recante “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 aprile 1998, n. 81;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 15 settembre 2005, recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 ottobre 2005, n. 232;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012, recante “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 agosto 2012, n. 201;
Tenuto conto dell’evoluzione dei criteri e della normativa di prevenzione incendi avvenuta nell’ultimo trentennio con particolare riferimento alle misure inerenti la gestione della sicurezza sia in condizioni ordinarie che in caso di emergenza ed ai requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici civili;
Ritenuto necessario integrare la vigente normativa per gli edifici di civile abitazione di grande altezza, con idonee misure di esercizio commisurate al livello di rischio incendio ragionevolmente credibile e con l’indicazione degli obiettivi che devono essere valutati ai fini della sicurezza in caso di incendio dalle facciate degli edifici;
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535;
DECRETA
Art. 1. – Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n. 246
- È approvato I’aIIegato 1 che costituisce parte integrante deI presente decreto e che modifica Ie norme tecniche contenute neII’aIIegato aI decreto deI Ministro deII’interno 16 maggio 1987, n. 246, sostituendo iI punto “9. Deroghe” e introducendo, dopo iI punto 9, iI punto “9-bis. Gestione deIIa sicurezza antincendio”.
- Le disposizioni contenute neII’aIIegato 1 aI presente decreto si appIicano agIi edifici di civiIe abitazione di nuova reaIizzazione ed a queIIi esistenti aIIa data di entrata in vigore deI presente decreto secondo Ie modaIità previste daII’art. 3.
Art. 2. – Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione
- Per gIi edifici di civiIe abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di cui aI decreto deI Presidente deIIa RepubbIica 1° agosto 2011, n. 151, i requisiti di sicurezza antincendio deIIe facciate sono vaIutati avendo come obiettivi queIIi di:
a. Iimitare Ia probabiIità di propagazione di un incendio originato aII’interno deII’edificio, a causa di fiamme o fumi caIdi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticaIi deIIa facciata, interstizi eventuaImente presenti tra Ia testa deI soIaio e Ia facciata o tra Ia testa di una parete di separazione antincendio e Ia facciata, con conseguente coinvoIgimento di aItri compartimenti sia che essi si sviIuppino in senso orizzontaIe che verticaIe, aII’interno deIIa costruzione e iniziaImente non interessati daII’incendio;
b. Iimitare Ia probabiIità di incendio di una facciata e Ia successiva propagazione deIIo stesso a causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a IiveIIo stradaIe o aIIa base deII’edificio);
c. evitare o Iimitare, in caso d’incendio, Ia caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di aItre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere I’esodo in sicurezza degIi occupanti I’edificio e I’intervento deIIe squadre di soccorso. - Ai fini deI raggiungimento degIi obiettivi previsti aI comma 1, neIIe more deIIa determinazione di metodi di vaIutazione sperimentaIe dei requisiti di sicurezza antincendio deIIe facciate negIi edifici civiIi, Ia guida tecnica “Requisiti di sicurezza antincendio deIIe facciate negIi edifici civiIi” aIIegata aIIa Iettera circoIare n. 5043 deI 15 apriIe 2013 deIIa Direzione centraIe per Ia prevenzione e sicurezza tecnica deI Dipartimento dei vigiIi deI fuoco deI soccorso pubbIico e deIIa difesa civiIe, deI Ministero deII’interno può costituire un utiIe riferimento progettuaIe.
- Le disposizioni di cui aI comma 1 si appIicano agIi edifici di civiIe abitazione di nuova reaIizzazione e per queIIi esistenti che siano oggetto di interventi successivi aIIa data di entrata in vigore deI presente decreto comportanti Ia reaIizzazione o iI rifacimento deIIe facciate per una superficie superiore aI 50% deIIa superficie compIessiva deIIe facciate.
- Le disposizioni di cui aI comma 1 non si appIicano per gIi edifici di civiIe abitazione per i quaIi aIIa data di entrata in vigore deI presente decreto siano stati pianificati, o siano in corso, Iavori di reaIizzazione o di rifacimento deIIe facciate suIIa base di un progetto approvato daI competente Comando dei vigiIi deI fuoco ai sensi deII’art. 3 deI decreto deI Presidente deIIa RepubbIica 1° agosto 2011, n. 151, ovvero che, aIIa data di entrata in vigore deI presente decreto, siano già in possesso degIi atti abiIitativi riIasciati daIIe competenti autorità.
Art. 3. – Disposizioni transitorie e finali
- GIi edifici di civiIe abitazione esistenti aIIa data di entrata in vigore deI presente decreto sono adeguati aIIe disposizioni deII’aIIegato 1 deI presente decreto entro i seguenti termini:
due anni daIIa data di entrata in vigore deI presente decreto per Ie disposizioni riguardanti I’instaIIazione, ove prevista, degIi impianti di segnaIazione manuaIe di aIIarme incendio e dei sistemi di aIIarme vocaIe per scopi di emergenza;
un anno daIIa data di entrata in vigore deI presente decreto per Ie restanti disposizioni. - Per gIi edifici di civiIe abitazione esistenti aIIa data di entrata in vigore deI presente decreto soggetti agIi adempimenti di prevenzione incendi di cui aI decreto deI Presidente deIIa RepubbIica 1° agosto 2011, n. 151, viene comunicato aI Comando dei vigiIi deI fuoco I’avvenuto adempimento agIi adeguamenti previsti aI comma 1, aII’atto deIIa presentazione deIIa attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui aII’art. 5 deI decreto deI Presidente deIIa RepubbIica 1° agosto 2011, n. 151.
- II presente decreto entra in vigore iI novantesimo giorno successivo aIIa data di pubbIicazione neIIa Gazzetta UfficiaIe deIIa RepubbIica itaIiana.
ALLEGATO 1
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL’ALLEGATO AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO 16 MAGGIO 1987, N. 246
9. Deroghe
QuaIora per particoIari esigenze di carattere tecnico o di esercizio non fosse possibiIe attuare quaIcuna deIIe prescrizioni contenute neIIe presenti norme potrà essere avanzata istanza di deroga con Ie procedure di cui aII’articoIo 7 deI decreto deI Presidente deIIa RepubbIica 1° agosto 2011, n. 151.
9-bis. Gestione della sicurezza antincendio
9-bis.1 Definizioni
Ai fini deI presente decreto, si definisce:
– EVAC (Sistema di aIIarme vocaIe per scopi di emergenza): impianto destinato principaImente a diffondere informazioni vocaIi per Ia saIvaguardia deIIa vita durante un’emergenza;
– GSA (Gestione deIIa Sicurezza Antincendio): insieme deIIe misure di tipo organizzativo – gestionaIe finaIizzate aII’esercizio deII’attività in condizioni di sicurezza, sia in fase ordinaria che in fase di emergenza, attraverso I’adozione di una struttura organizzativa che prevede compiti, azioni e procedure; essa si attua attraverso I’adozione di misure antincendio preventive e di pianificazione deII’emergenza;
– Misure antincendio preventive: misure tecnico – gestionaIi, integrative di queIIe già previste neIIe norme di sicurezza aIIegate aI D.M. 16 maggio 1987, n. 246, che compIetano Ia strategia antincendio da adottare per I’attività, aI fine di diminuire iI rischio incendio;
– L.P.: Livello di prestazione;
– h: altezza antincendi dell’edificio, di cui al D.M. 30 novembre 1983.
9-bis.2 Attribuzione dei L.P.:
Ai fini del presente decreto, i L.P. devono essere attribuiti secondo lo schema di seguito indicato:
– L.P. 0 per edifici di tipo a) (altezza antincendi da 12 m a 24 m);
– L.P. 1 per edifici di tipo b) e c) (altezza antincendi oltre 24 m a 54 m);
– L.P. 2 per edifici di tipo d) (altezza antincendi oltre 54 m fino a 80);
– L.P. 3 per edifici di tipo e) (altezza antincendi oltre 80 m);
Per gli edifici di altezza antincendi superiore a 24 m, qualora siano presenti attività ricomprese in allegato I al D.P.R. 151/2011, e comunicanti con l’edificio stesso ma ad esso non pertinenti e funzionali, dovrà essere adottato un livello di prestazione superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione.
9-bis. 3 Misure gestionali in funzione dei L.P.
Ai fini del presente decreto, il responsabile dell’attività deve adottare quanto previsto dal corrispondente livello di prestazione:
9-bis.3.1 L.P.0 (12 m ≤ h ≤ 24 m)
TABELLA 0 – MISURE GESTIONALI PER IL LIVELLO DI PRESTAZIONE 0
Compiti e funzioni | |
Responsabile dell’attività |
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Occupanti | In condizioni ordinarie:
In condizioni d’emergenza, attuano quanto previsto nel foglio informativo; |
Misure da attuare in caso d’incendio (Nota 0) | Le misure standard da attuare in caso d’incendio consistono nell’informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere:
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Nota 0: In attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d’esodo ed esercite da responsabili dell’attività diversi, le pianificazioni d’emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe. In tali attività, devono essere previste planimetrie per gli occupanti indicanti le vie d’esodo, installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili. |
9-bis.3.2 L.P.1 (24 m < h ≤ 54 m)
TABELLA 1 – MISURE GESTIONALI PER IL LIVELLO DI PRESTAZIONE I
Compiti e funzioni | |
Responsabile dell’attività | Organizza la GSA attraverso:
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Occupanti | In condizioni ordinarie, osservano le disposizioni della GSA, in particolare:
In condizioni d’emergenza, attuano quanto previsto nella pianificazione di emergenza, in particolare:
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Misure antincendio preventive (Nota 1) | Le misure antincendio previste consistono in:
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Pianificazione dell’emergenza (Nota 2) | La pianificazione dell’emergenza può essere limitata all’informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere. Tali informazioni potranno essere trasmesse anche semplicemente con avvisi in bacheca, ove presente, o secondo le modalità ritenute più opportune. Essa deve riguardare:
|
Nota 1: Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, per le aree indicate al punto 3 del D.M. 16 maggio 1987 n. 246, individuate quali luoghi di lavoro;
Nota 2: In attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d’esodo ed esercite da responsabili dell’attività diversi, le pianificazioni d’emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe. In tali attività, devono essere previste planimetrie per gli occupanti indicanti le vie d’esodo, installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili. |
9-bis.3.3 L.P.2 (54 m < h ≤ 80 m)
TABELLA 2 – MISURE GESTIONALI PER IL LIVELLO DI PRESTAZIONE 2
Compiti e funzioni | |
Responsabile dell’attività | Come per il livello di prestazione 1 ed in aggiunta:
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Occupanti | Come per il livello di prestazione 1 |
Misure antincendio preventive | Tutti gli adempimenti del livello di prestazione 1 ed in aggiunta i seguenti:
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Pianificazione dell’emergenza |
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9-bis.3.4 L.P.3 (oltre 80 m)
TABELLA 3 – MISURE GESTIONALI PER IL LIVELLO DI PRESTAZIONE 3
Compiti e funzioni | |
Responsabile dell’attivi tà | Come per il livello di prestazione 2 ed in aggiunta:
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Responsabile della GSA (Nota 3) | Pianifica e organizza le attività della GSA, di seguito indicate:
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Coordinatore dell’emergenza | Sovrintende all’attuazione della pianificazione di emergenza e delle misure di evacuazione previste e si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori.
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Occupanti | Come per il livello di prestazione 2 |
Misure antincendio preventive | Tutti gli adempimenti del livello di prestazione 2 ed in aggiunta i seguenti:
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Pianificazione emergenza | In aggiunta a quanto previsto per il LP2, la pianificazione dell’emergenza deve contenere le procedure di attivazione del centro di gestione dell’emergenza; |
Centro di gestione dell’emergenza | Il centro di gestione dell’emergenza è un locale utilizzato per il coordinamento delle operazioni da effettuarsi in condizioni di emergenza e può essere realizzato in locale anche ad uso non esclusivo (es. portineria, reception, centralino, …). Il centro di gestione dell’emergenza deve essere fornito almeno di:
Il centro di gestione dell’emergenza deve essere chiaramente individuato da apposita segnaletica di sicurezza. |
Nota 3: Il responsabile della GSA può coincidere anche con il Responsabile dell’attività |