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Principali circolari di chiarimenti di prevenzione incendi

Circolare n. 25 MI.SA. 02/06/1982
Circolare n. 46 MI.SA. (82) 07/10/1982
Circolare n. 52 MI.SA. 20/11/1982
Circolare n. 36 MI.SA. 11/12/1985
Circolare n. 42 MI.SA. (86) 22 17/12/1986

Principali circolari di chiarimenti di prevenzione incendi

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI

Circolari di chiarimenti di prevenzione incendi

Circolare n. 25/MI.SA. del 2 giugno 1982 D.M. 16 febbraio 1982 – Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi. Chiarimenti e criteri applicativi.

1) Generalità
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’interno 16 febbraio 1982 recante modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.
Le modificazioni apportate al precedente elenco delle attività soggette al controllo dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco si sono basate su una attenta ed approfondita analisi dei rischi potenziali di incendio tenendo conto dei dati statistici disponibili, delle esperienze acquisite nell’attività di estinzione e prevenzione incendi svolta dal 1965 ad oggi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della opportunità di graduare gli adempimenti secondo i criteri emergenti dalla anzidetta analisi.
Nella elaborazione del nuovo elenco delle attività da sottoporre a controllo si è ritenuto opportuno introdurre gli aggiornamenti conseguenti lo sviluppo tecnologico registrato negli ultimi vent’anni nonché, di proporre in luogo di generiche indicazioni di attività industriali e commerciali, indicazioni più precise basate sulle caratteristiche dei prodotti trattati e delle relative lavorazioni al fine di ridurre gli inconvenienti e le incertezze verificatasi nel passato.
Si è ritenuto anche di dover inserire direttamente nell’elenco una serie di attività che, pur presentando limitati rischi di incendio, sono da considerarsi pericolose per le conseguenze che eventi, anche di limitata rilevanza, possono avere a causa dell’affollamento delle persone e della loro particolare destinazione.
Per quanto riguarda poi la scelta della periodicità dei controlli, sono stati seguiti i seguenti criteri:
1) individuazione di quelle attività maggiormente suscettibili di dare luogo a situazioni di rischio di particolare rilevanza ai fini della pubblica incolumità;
2) responsabilizzazione dei gestori delle diverse attività, per i quali è stato ribadito l’obbligo di richiedere il rinnovo del certificato di prevenzione incendi in occasione di ogni modifica apportata agli ambienti o agli impianti;
3) individuazione di intervalli di tempo più brevi per l’effettuazione delle visite, correlata alla presumibile esigenza di più frequenti modifiche delle situazioni ambientali o impiantistiche in relazione alla più rapida evoluzione delle tecnologie e  della organizzazione del lavoro;
4) mantenimento dei controlli, con intervalli di tempo più distanziati, per le altre attività che, pur presentando minori probabilità di modificazioni e trasformazioni ambientali o impiantistiche, possono costituire fonti di pericolo anche in relazione a variazioni dell’assetto del territorio esterno.
Le considerazioni di cui sopra e la valutazione dei tempi necessari agli enti e ai privati ed ai Comandi provinciali VV.F. per i rispettivi adempimenti, hanno portato alla scelta di due intervalli di tempo da interporre fra successivi controlli: il primo di tre ed il secondo di sei anni. Per un numero molto limitato di attività, per le quali è lecito presumere la conservazione nel tempo delle caratteristiche costruttive e funzionali originarie ed ininfluenti le modificazioni esterne, è stata prevista una visita una tantum, essendosi ritenuto superfluo ogni successivo intervento.
Considerate le motivazioni in forza delle quali è stata stabilita la periodicità delle visite per le diverse categorie di attività, e, fermo restando l’obbligo dei responsabili di richiedere i necessari controlli in occasione di modificazioni ai locali o agli impianti, la scadenza dei certificati di prevenzione incendi già rilasciati e validi alla data di emanazione del nuovo decreto, dovrà intendersi modificata secondo i nuovi termini da questo previsti.
Per facilitare l’applicazione della norma relativa ai nuovi termini di validità dei certificati di prevenzione incendi i Comandi provinciali dei vigili del fuoco invieranno apposita comunicazione alle autorità locali competenti al rilascio delle licenze di esercizio (Comuni, Camere di commercio, ecc.) alla quale sarà unito anche l’allegato B contenente l’analisi comparativa fra l’elenco precedente e quello recentemente emanato che consentirà di individuare non solo le attività di nuovo inserimento o quelle eliminate ma anche la corrispondenza tra le voci che, pur modificate formalmente, restano sostanzialmente immutate.
I Comandi stessi tuttavia, a richiesta anche verbale degli interessati, procederanno al rinnovo cartolario dei certificati medesimi.

2) Criteri applicativi tecnici
Per una più facile consultazione dell’elenco si è ritenuto anche opportuno suddividere le attività in gruppi il più possibile omogenei tra loro per settore merceologico o destinazione d’uso (allegato A); si è anche proceduto ad una analisi comparativa tra il vecchio ed il nuovo elenco (allegato B) dalla quale si evincono sia le voci che, pur modificate formalmente, restano sostanzialmente immutate, sia le voci completamente nuove, sia quelle eliminate.
Per numerose voci sono stati inseriti i limiti inferiori per meglio definire il campo di applicabilità, tenuto conto dei rischi ipotizzabili, eliminando anche una serie di incertezze interpretative che hanno dato luogo a confusione e disorientamento per gli operatori e per gli organi di controllo, nonché ad un sensibile contenzioso di carattere procedurale e amministrativo.
Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività che sarebbero singolarmente soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico Certificato di prevenzione incendi relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale, il che costituisce una innovazione sensibile rispetto alla prassi fino ad ora adottata. Infatti, pur sussistendo, nell’ambito di un unico complesso, differenti attività che comportano variabili livelli di rischio e l’applicazione di specifiche e differenti normative di sicurezza, è ovvio che, per le interdipendenze derivanti dalle singole attività, il problema della sicurezza è da affrontarsi globalmente. Tale criterio ha pertanto imposto l’esigenza che vi sia un unico Certificato di prevenzione incendi che dovrà contenere le indicazioni relative alle singole attività per le quali, tra l’altro, devono applicarsi le specifiche normative vigenti o gli appositi criteri di sicurezza.
In tale Certificato dovranno essere inserite le limitazioni e le condizioni di esercizio ritenute necessarie.
Per le attività indicate al punto 91 Impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 100.000 Cal/h, devono intendersi quelli per il riscaldamento di ambienti, produzione di acqua calda, cucine e lavaggio stoviglie, sterilizzazione e disinfezione, lavaggio biancheria e simili, distruzione rifiuti, forni, ecc..
Nelle zone sottoposte ai controlli previsti dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, per gli impianti di potenzialità compresa tra le 30.000 e le 100.000 Cal/h, dovranno essere effettuati gli adempimenti previsti dalla legge 615 stessa, senza rilasciare il Certificato di prevenzione incendi, che viene sostituito da una comunicazione contenente indicazioni sulla conformità o meno alle norme vigenti.
Per complessi edilizi ad uso civile includenti più attività distintamente indicate nel nuovo decreto possono, in via generale, considerarsi due casi:
a) complesso edilizio ad unica gestione nel quale coesistono più attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e che sono a servizio esclusivo del complesso edilizio stesso (ad esempio ospedali includenti impianti di produzione di calore, depositi, lavanderie, ecc.; alberghi includenti autorimesse, sale di riunione, centrali termiche, locali di spettacolo e trattenimento includenti centrali termiche, di condizionamento, ecc.). In tale caso, anche a norma dell’art. 2 della legge 966/1965, dovrà essere rilasciato un unico Certificato di prevenzione incendi relativo a tutto il complesso, con la scadenza prevista nel decreto, e che dovrà contenere le indicazioni relative alle singole attività in analogia a quanto già indicato per gli stabilimenti ed impianti industriali;
b) complesso edilizio polifunzionale a gestione non unica nel quale coesistono più attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e che non sono a servizio del complesso edilizio stesso (ad esempio attività commerciali, locali di trattenimento o spettacolo, scuole, ecc.). In tale caso dovrà essere rilasciato a ciascuna gestione dell’attività un Certificato di prevenzione incendi con le relative scadenze previste nel decreto.
Al punto 94 del decreto sono indicati gli Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri. La ragione della visita una tantum risiede nel fatto che l’esigenza che comporta il rilascio del Certificato di prevenzione incendi una tantum è rivolta principalmente alla situazione strutturale del complesso edilizio in relazione alle previste destinazioni.
Tuttavia, per tener conto delle ipotesi di gestioni separate di attività inserite nel complesso abitativo, nonché dell’esigenza di controllare la rispondenza degli impianti, nel tempo, alle norme di sicurezza, come prescritto per tutti gli edifici anche se di altezza inferiore ai 24 metri, le attività di per se stesse soggette ai controlli devono avere ciascuna un proprio Certificato di prevenzione incendi con la validità corrispondente.
In base a ciò, al completamento della realizzazione del complesso edilizio o della sua ristrutturazione a seguito di modifiche sostanziali, verranno effettuate la visita per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi una tantum per il fabbricato di civile abitazione, nonché le visite per le altre attività soggette ed inserite nel complesso edilizio (produzione calore, autorimesse, ecc.), rilasciando a queste ultime appositi e separati Certificati di prevenzione incendi.
Al punto 95 del decreto sono indicati i vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 m e quelli installati in edifici industriali di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497.
Per tali attività, in luogo della comunicazione contenente indicazioni sulla conformità o meno ai criteri di sicurezza vigenti – secondo la prassi attuale – dovrà essere rilasciato un Certificato di prevenzione incendi con validità una tantum, se i criteri stessi risultano osservati.
Ai fini delle presenti disposizioni per altezza in gronda si intende l’altezza massima misurata dal piano esterno accessibile ai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco all’intradosso del soffitto del più elevato locale abitabile.
Nei casi di attività, per legge soggette anche a controlli di organi collegiali, i Comando possono effettuare le visite di loro competenza in occasione di tali visite collegiali.

3) Criteri applicativi delle tariffe
Come è noto il D.M. 20 gennaio 1982 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 3 marzo 1982 ha aggiornato le tariffe per i servizi a pagamento resi agli enti ed ai privati dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; inoltre, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 966/1965, l’applicazione delle tariffe viene eseguita in funzione del tempo necessario all’espletamento di ogni singola prestazione; tali tempi devono tenere conto delle varie componenti afferenti il sopralluogo, la stesura della relazione, il perfezionamento tecnico-amministrativo della pratica e la durata dei percorsi di andata e ritorno per raggiungere il posto della visita tecnica.
Questo Ministero, in analogia a quanto già disposto con la Circolare n. 73 del 21 ottobre 1970 – da considerarsi ovviamente decaduta – ha determinato, per ogni attività soggetta a controllo, il limite massimo di tempo nel quale l’espletamento del servizio può essere in pratica certamente assicurato (allegato C).
Tale valutazione è stata fatta sulla base dei lavori effettuati da un gruppo di studio, composto da funzionari tecnici centrali e periferici del Corpo, sentita un’apposita Commissione Interministeriale della quale fanno parte funzionari del Ministero del tesoro, funzionari dell’Ufficio legislativo, della Divisione gestioni contabili e del Servizio tecnico centrale di questa Amministrazione.
Il numero di ore indicato nell’allegato C deve essere, come già detto, considerato come il numero massimo ritenuto necessario per l’espletamento di ciascun tipo di prestazione e non potrà quindi essere richiesto il pagamento di un numero di ore superiore a quello indicato nell’allegato stesso per ogni attività.
Per attività di notevole rilevanza (grandi complessi industriali e simili) e per altri casi particolari dipendenti da obiettive difficoltà di percorso, per i quali possa risultare impossibile completare la prestazione entro i limiti massimi suddetti potranno essere richiesti ulteriori versamenti sulla base dei tempi tecnici effettivamente necessari per l’espletamento totale della pratica ed includenti anche gli accertamenti in loco.
Per le attività di cui ai punti 2, 24, 26, 27, 28 e 30 del decreto si è ritenuto opportuno distinguere tempi massimi differenziati in funzione del reale impegno che presumibilmente potrà comportare il servizio (ved. allegato C).
Nulla è innovato per quanto riguarda le procedure indicate nella legge 966/1965 e le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del D.P.R. 547/1955 e annesso D.P.R. 689/1959.
Si precisa infine che le nuove tariffe entrano in vigore dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del D.M. 20 gennaio 1982 sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 3 marzo 1982 e quindi si applicano a tutte le prestazioni rese a decorrere dal 18 marzo 1982, anche nel caso che dette prestazioni siano conseguenti a domande presentate precedentemente e per le quali sia stato anche costituito il relativo deposito provvisorio.
La fatturazione definitiva di cui all’art. 7 della legge 966/1965 verrà effettuata pertanto sulla base delle nuove tariffe in vigore e tenendo conto anche dei nuovi limiti orari di cui alla presente Circolare.
Per le domande presentate relative ad attività non più soggette ai controlli di prevenzione incendi, sarà provveduto, ai sensi del citato art. 7, alla restituzione delle somme già versate a titolo di deposito provvisorio.

Allegato A: ELENCO DEI DEPOSITI E INDUSTRIE PERICOLOSE SOGGETTE ALLE VISITE ED AI CONTROLLI DIPREVENZIONE INCENDI (Art. 4 della Legge 26 luglio 1965, n. 966) (Elencazione per gruppi di attività omogenee)

Attività Periodicità della validità del CPI (in anni Posizione dell’attività nel D.P.R. 27.04.1995 n. 547
GAS COMBUSTIBILI E COMBURENTI (produzione, trasformazione, stoccaggio, distribuzione, utilizzazione)
1) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h 3
2) Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h 6
3) Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:
a) compressi:
– per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc
– per capacità complessiva superiore a 2 mc
b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni):
– per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg
– per quantitativi complessivi superiori a 500 kg
6
36
3
4) Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:
a) compressi:
– per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc
– per capacità complessiva superiore a 2 mc
b) disciolti o liquefatti:
– per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc
– per capacità complessiva superiore a 2 mc
6
36
3
5) Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:
a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc
b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc
6
6
6) Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar u.t.
7) Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione 6
8) Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti 6 A/8
9) Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli utilizzanti gas combustibili 6 A/7
10) Impianti per l’idrogenazione di olii e grassi. 6 A/6
11) Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l’impiego di oltre 15 becchi a gas 6 A/9
96) Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 u.t.
LIQUIDI INFIAMMABILI (produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, utilizzazione)
12) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65 °C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc 3
13) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 °C a 125 °C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc 3
14) Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti olii diatermici e simili 6
15) Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato:
– per capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc
– per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc
6
3
16) Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale:
– per capacità geometrica complessiva da 0, 2 a 10 mc
– per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc
6
3
17) Depositi e/o rivendite di olii lubrificanti, di olii diatermici e simili per capacità superiore ad 1 mc 6
18) Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio 6
19) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg 3
20) Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili:
– con quantitativi da 500 a 1.000 kg
– con quantitativi superiori a 1.000 kg
6
3
21) Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti 6
22) Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume:
– con capacità da 0,2 a 10 mc
– con capacità superiore a 10 mc
6
3
23) Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc 3
96) Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886 u.t.
97) Oleodotti con diametro superiore a 100 mm u.t.
SOSTANZE ESPLOSIVE E AFFINI (produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, utilizzazione)
24) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici 3
25) Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai DD.MM. 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni 6
26) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori 3
27) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalinoterrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici 3
28) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all’accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili 3
29) Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno 3
SOSTANZE RADIOGENE (produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, utilizzazione)
75) Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185) 6
76) Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185) 6
77) Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall’art. 2 del D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704) 6
78) Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione 6
79) Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti residui radioattivi (art. 1, lettera B) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860) 6
80) Impianti relativi all’impiego pacifico dell’energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:
– impianti nucleari;
– reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;
– impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;
– impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti;
– impianti per la separazione degli isotopi
6
ELEMENTI E LEGHE DI METALLI E NON METALLI COMBUSTIBILI (Fosforo, zolfo, magnesio, elektron ecc.)
30) Fabbriche e depositi di fiammiferi 6 A/37
31) Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo 3 A/36
32) Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo 3 A/38
33) Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li. 6
34) Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio 3 A/41
PRODOTTI CHIMICI
59) Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l’impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili 3
60) Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li 6
81) Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini 3
GOMMA
54) Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li 6
55) Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li 6
56) Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito 6
CARTA E AFFINI
42) Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li 6
43) Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li 6 A/45
POLIGRAFICHE, EDITORIALI E AFFINI
93) Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti 6
FOTO-CINEMATOGRAFIA E AFFINI
44) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche; radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li 6 A/44
45) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg 3 A/33
A/34
A/35
51) Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive 6
52) Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche 6
53) Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali 6 A/43
MATERIE PLASTICHE
57) Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li 3
58) Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li 6
62) Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li 6
65) Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc. 6
66) Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli 3
67) Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze 3
68) Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli 6
69) Cantieri navali con oltre cinque addetti 6
70) Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tranviario con oltre cinque addetti 6
71) Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti 6
72) Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti 6
EDIFICI CIVILE ABITAZIONE
94) Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri u.t.
EDIFICI E STRUTTURE PER IL PUBBLICO
83) Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti 6
84) Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 postiletto 6
85) Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti 6
86) Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto 6
PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA
63) Centrali termoelettriche 3
64) Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW 6
MATERIALI PER L’EDILIZIA
73) Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre venticinque addetti 3
74) Cementifici 3
ALIMENTARI E AFFINI
35) Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi 6 A/51
36) Impianti per l’essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato 6
37) Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè 6
38) Zuccherifici e raffinerie dello zucchero 6
39) Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li 6
40) Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li 6 A/52
TABACCO
41) Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiore a 500 q.li 6 B/1
TESSILE
48) Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi:
– da 50 a 1.000 q.li
– oltre 1.000 q.li.
6
3
A/48
50) Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li 6 A/54
VESTIARIO, ABBIGLIAMENTO, ARREDAMENTO, PELLI E CALZATURE
49) Industrie dell’arredamento, dell’abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici:
– da 25 a 75 addetti
– oltre 75 addetti
6
3
B/3
LEGNO E AFFINI (Segherie, depositi, mobilio e arredamento in legno ecc.)
46) Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini;
– da 50 a 1.000 q.li
– superiore a 1.000 q.li
6
3
47) Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito:
– da 50 a 1.000 q.li.
– oltre 1.000 q.li.
6
3
METALLURGIA, METALMECCANICA, ELETTROTECNICA
61) Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati 6
87) Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi 6
90) Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al R.D. 7 novembre 1942, n. 1564 u.t.
STRUTTURE DI SERVIZIO E IMPIANTI TECNICI
88) Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq 6
91) Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h 6
92) Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili 6 A/12
95) Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all’art. 9 del D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497 u.t.
UFFICI, CENTRI ELABORAZIONE CALCOLO
82) Centrali elettroniche per l’archiviazione e l’elaborazione di dati con oltre 25 addetti u.t.
89) Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti u.t. B/6

(Gli allegati “B” e “C” non si riportano in quanto superati dal DM 4 maggio 1998).

Circolare n. 46 MI.SA. (82) del 7 ottobre 1982 D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 – “Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi ” – Indicazioni applicative delle norme.

1) Generalità.
Il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, pubblicato sulla G.U. 229 del 20 1982 a conclusione di un iter che ha richiesto, dopo la elaborazione del testo da parte di un’apposita Commissione nominata dall’Amministrazione, il parere della Camera dei Deputati e del Senato, il parere del Consiglio di Stato, l’approvazione del Consiglio dei Ministri e la registrazione della Corte dei Conti, provvede a regolamentare il servizio di prevenzione incendi con disposizioni particolari compatibili con le norme di legge già esistenti le quali, sorte in tempi via via successivi, non davano indicazioni complete per lo svolgimento del servizio.
Le disposizioni di tale D.P.R. colmano l’area precedentemente non coperta ed hanno il fine di creare un tessuto di indicazioni in grado di definire:
– i significati e le procedure del servizio di prevenzione incendi con gli obiettivi primari e secondari di tale attività;
– le connessioni e le procedure di collegamento con i vari organismi istituzionali del Paese aventi finalità affini alla prevenzione incendi;
– i collegamenti ed i riferimenti con analoghe attività di prevenzione incendi svolte in ambito CEE e in campo internazionale;
– le esigenze di formazione, di ricerca, di studio, di sperimentazione ed i relativi modi di attuazione;
– le esigenze di partecipazione, a livello centrale e periferico, di rappresentare espressione di altri organismi idonei a portare contributi interdisciplinarietà e di esigenze particolari in alcune fasi dell’attività di prevenzione incendi;
– l’articolazione delle competenze e delle responsabilità in sede centrale e in sede periferica includendo sia gli operatori del Corpo Nazionale VV.FF. che gli operatori esterni;
– gli aspetti di prevenzione incendi ed i correlati concetti di analisi di sicurezza e di affidabilità per taluni impianti industriali di tipo complesso e a tecnologia avanzata, in armonia anche alla recente direttiva CEE 24 giugno 1982, n. 82/501, sui rischi di incidenti rilevanti;
– i principi tecnico-scientifici che costituiranno la base per la elaborazione delle ” norme tecniche ” nonché, la struttura prevista per la elaborazione delle stesse con le procedure di emanazione;
– le modalità ed i criteri attuativi per l’applicazione delle ” misure alternative ” nei casi di oggettiva impossibilità di osservanza completa delle norme tecniche;
– la tutela dell’interesse pubblico in caso di inosservanza delle disposizioni congiuntamente alla tutela dell’interesse privato eventualmente leso dall’azione di prevenzione incendi.
Come può notarsi, si tratta di un complesso di disposizioni che hanno affrontato il problema della prevenzione incendi facendo riferimento all’attuale ordinamento dello Stato, alle istanze di sicurezza contro i rischi della vita civile, al le esigenze di certezza dei diritti e dei doveri per gli operatori, alle esigenze di apertura e di confronto con le posizioni analoghe di organismi qualificati in campo nazionale ed internazionale, alle necessità di formazione e di informazione per incidere più efficacemente nel tessuto del Paese, alla giusta responsabilizzazione da richiedersi agli operatori per corrispondere al principio fondamentale che il servizio di prevenzione incendi costituisce un servizio di interesse pubblico per il conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e di tutela dei beni e dell’ambiente secondo i criteri applicativi uniformi nel territorio nazionale.
È in ragione di ciò, infatti, che viene esplicitamente affermato, a conferma di più generiche e precedenti indicazioni, che il servizio di prevenzione incendi costituisce compito istituzionale del Corpo Nazionale VV.FF. Esposte, sia pure sommariamente, le motivazioni ed i significati caratterizzanti il nuovo provvedimento di legge, è evidente che tali enunciazioni di legge postulano, innanzitutto, la loro assimilazione da parte degli operatori e la sensibilizzazione necessaria per adeguare la realtà precedente allo schema dei principi posti alla base del D.P.R. n. 577.
È questo un obiettivo essenziale che dovrà essere conseguito, pur nella logica gradualità della trasformazione da compiere, passando all’attuazione concreta delle disposizioni di legge del citato D.P.R.
A tale obiettivo, prestigioso ma anche impegnativo, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è rivolto con tutta la sua organizzazione articolata nell’intero territorio nazionale.
Per conseguire ciò è necessario mettere in moto alcuni meccanismi che, in via orientativa, possono individuarsi nella esigenza di procedere a revisione organizzativa di varie modalità di espletamento del servizio, nel rafforzamento della qualificazione tecnico-professionale, nella razionalizzazione e nell’efficienza dei rapporti con gli operatori esterni o con gli altri organismi aventi un determinato ruolo ai fini del servizio di prevenzione incendi.
In tal modo, infatti, sarà possibile dare alle popolazioni una risposta coerente al disegno legislativo.
Le direttive sui vari aspetti riguardanti la problematica complessiva di adeguamento del servizio di prevenzione incendi alla nuova normativa del D.P.R. n. 577 saranno date di volta in volta, tenendo conto delle condizioni reali esistenti.
Non vi é dubbio, però, che nel frattempo, ed entro i limiti delle possibilità contingenti, i Comandanti debbano curare, a norma di quanto previsto dall’art. 16 del citato D.P.R., di realizzare il massimo adeguamento del servizio di prevenzione incendi in ambito provinciale ispirandosi alla filosofia del D.P.R. stesso.
Gli Ispettori Regionali ed Interregionali, a norma di quanto previsto dall’art. 19 del citato D.P.R., coordineranno l’attività dei Comandi Provinciali al fine di fornire le indicazioni ed i suggerimenti utili per affrontare, nella fase di adeguamento sopra indicata, i problemi connessi con le innovazioni che l’approvazione del nuovo provvedimento legislativo comporta.
Ciò premesso, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti di ordine procedurale sugli articoli che prevedono adempimenti da parte dei Comandi Provinciali.

2) Attività dei Comandi Provinciali.

Rif. Art. 13. – Il primo comma indica i criteri da seguire nell’esame dei progetti effettuato dagli organi competenti del Corpo Nazionale VV.FF. (Comandi Provinciali, Ispettorati Regionali o Aeroportuali, Servizio Tecnico Centrale).
Nei casi in cui esistono le norme tecniche, l’esame dei progetti comporta la verifica della rispondenza del progetto elaborato alle norme stesse; in caso di mancanza di norme tecniche si deve far riferimento ai principi di base indicati all’art. 3 e si deve tener conto delle esigenze funzionali e costruttive degli insediamenti, degli impianti, ecc.
Ciò può comportare la traslazione, al caso di specie, di soluzioni tecniche applicate in casi analoghi purché, sia fondata sulla riconosciuta similitudine dei fattori di rischio e della adeguatezza delle misure antincendio.
Il secondo comma, oltre a fissare un preciso termine per il parere richiesto, fa riferimento alla data di presentazione della documentazione completa da allegare all’istanza del privato.
È evidente che tanto più chiare e precise saranno le informazioni di partenza sulle caratteristiche della documentazione da richiedersi al privato e tanto più saranno evitate al pubblico le richieste di altri documenti fatte in tempi successivi che comportano, tra l’altro, un maggiore onere burocratico.
I Comandi Provinciali, pertanto, sono invitati a curare la più efficace organizzazione interna per facilitare la conoscenza, da parte del pubblico, degli adempimenti ad esso spettanti.
Il terzo comma delinea il rapporto che i Comandi Provinciali devono tenere con i Sindaci dei Comuni nel cui ambito è previsto il progetto di un insediamento, di un impianto, ecc.
Tale rapporto si estrinseca nell’obbligo, per il Comando Provinciale, di dare comunicazione ai Sindaci delle norme tecniche di prevenzione, delle osservazioni generali formulate sui progetti, dei pareri espressi in merito dai competenti organi del Corpo al fine di consentire, ai Sindaci stessi, gli atti da disporre nell’ambito della loro competenza.
Ciò è ispirato anche all’utilità, per l’operatore esterno, di mettere tempestivamente a conoscenza il Sindaco delle osservazioni e delle prescrizioni antincendio evitando di apportare, successivamente all’approvazione di un progetto da parte del Comune, modifiche onerose determinanti ritardi dell’iter; con tale prassi, inoltre, si crea l’opportunità di consentire al Comune di apportare, nelle specifiche regolamentazioni, gli adeguamenti ritenuti utili.

Rif. Art. 14. – Per quanto riguarda le disposizioni contenute nell’art. 14 in merito alle visite tecniche, con implicito richiamo ai concetti espressi nell’art. 1, risulta evidenziato che, essendo la prevenzione incendi compito istituzionale del Corpo, fa obbligo a tutto il personale di adempiere a tale compito.
Tale asserto comporta la responsabilizzazione del personale anche in tale campo secondo un’adeguata graduazione dell’impegno in relazione alle specifiche caratteristiche di professionalità.
I Comandi, pertanto, sono invitati ad adottare nel loro ambito, tenendo conto delle attuali possibilità, ogni iniziativa che sia rivolta alla più efficace organizzazione del servizio di prevenzione incendi comprendendo in ciò le modalità di impiego del personale e dei mezzi, le esigenze di preparazione finalizzata allo specifico argomento, i rapporti con il pubblico e con gli organi locali.
Ciò costituisce una prima fase di adeguamento organizzativo in vista di pervenire a una più completa definizione degli altri aspetti che interessano il servizio di prevenzione incendi.
Il secondo comma definisce i vari tipi di accertamenti che possono essere effettuati e le finalità connesse a tali accertamenti.
Per meglio orientare e precisare il ruolo affidato alle visite sopralluogo, si chiarisce che, come è noto, non sempre il campo di applicazione delle norme tecniche coincide con le disposizioni legislative che impongono l’obbligo di richiedere il controllo ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi.
In altri termini può verificarsi che siano in vigore norme tecniche per impianti, attività, ecc., che non sono soggetti al rilascio del C.P.I. (ad es.: centrali termiche con potenzialità al di sotto di 100.000 Kcal/h, autorimesse inferiori a 9 automezzi, ecc.).
In tali casi il Comando Provinciale, a seguito di visita sopralluogo, comunque effettuata, nel confermare che l’impianto, l’attività, ecc. non è soggetto al rilascio del C.P.I. deve indicare che, le norme tecniche in vigore devono essere osservate sotto la responsabilità del titolare dell’attività di cui trattasi.

Rif. Art. 15. – L’Art. 15 del D.P.R. stabilisce gli adempimenti che gli Enti e i privati sono tenuti ad osservare in materia antincendi.
Per quanto riguarda le visite tecniche previste al punto 5), relative a visite di controllo per manifestazioni in locali o luoghi aperti al pubblico, si fa presente che l’erogazione del servizio potrà essere effettuata soltanto previa presentazione al Comando di regolare istanza, di attestato comprovante l’avvenuto versamento, di idonea documentazione tecnico-illustrativa e delle eventuali certificazioni attestanti particolari requisiti per impianti, materiali, strutture, ecc., rilasciate da tecnici abilitati o da laboratori legalmente riconosciuti.
Le istanze debbono essere inoltrate con un congruo margine di tempo per la pianificazione dei provvedimenti di competenza; le visite tecniche potranno avere luogo soltanto dopo che tutti i lavori di allestimento siano stati completati e in tempo utile per la notificazione alle Autorità competenti per l’adozione dei provvedimenti conseguenti all’esito della verifica effettua.
Di quanto sopra, È opportuno darne comunicazione ai Prefetti ed ai Sindaci della Provincia.
I sopralluoghi per il rilascio del C.P.I., la cui validità è limitata alla durata della manifestazione, possono essere eseguiti contestualmente a quelli da effettuare in seno alle Commissioni Provinciali di Vigilanza i cui pareri sono finalizzati a tutti gli aspetti della sicurezza, mentre la competenza dei Comandi VV.F. È limitata all’aspetto della sicurezza antincendi.
Il C.P.I., nello specifico settore, è pertanto un ulteriore requisito, distinto dal verbale della Commissione Provinciale di Vigilanza, a questo conseguente e riferito unicamente alla prevenzione incendi.

Rif. Art. 16. – L’articolo fa cenno alla organizzazione interna dei Comandi finalizzata al servizio di prevenzione incendi.
Da parte dell’Amministrazione è già in atto una prima fase di sperimentazione sulla meccanizzazione di alcuni servizi del Corpo tra i quali è compreso anche il servizio di prevenzione incendi.
Nella prima fase di attuazione e in aggiunta a quanto già in precedenza indicato nei commenti agli articoli 13, 14 e 15,i Comandi dei Vigili del Fuoco, sempre nei limiti delle loro possibilità organizzative, dovrebbero procedere ad un completo riesame di tutte le pratiche in giacenza al fine di eliminare quelle non più soggette ai controlli, riclassificarle in base al nuovo D.M. 16 febbraio 1982, assegnando a ciascuna la nuova periodicità di visita.
In tale opera di riclassificazione dovrà ottenersi anche lo scopo di quantizzare le pratiche in trattazione presso ciascun Comando per categoria di appartenenza secondo il numero d’ordine di cui al citato D.M. 16 febbraio 1982.
A tal fine si ritiene opportuno suggerire il metodo di compilare un insieme di schede per ogni categoria di attività secondo il proprio numero d’ordine (ad es. n. 88: ” Locali adibiti a deposito di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq “) e in tali schede riportare la quantità di pratiche in trattazione che può, ovviamente, variare nel tempo.
Ciò anche al fine di facilitare i successivi sviluppi del lavoro di meccanizzazione.
L’ultimo comma dell’art. 16 precisa inoltre che, quando dai sopralluoghi effettuati dai Comandi Provinciali VV.F. venga rilevata la inosservanza delle prescrizioni impartite o la variazione delle condizioni di sicurezza, corre l’obbligo di dare comunicazioni al riguardo alle Autorità Comunali e alle altre Autorità per i provvedimenti di competenza.
Giova al riguardo puntualizzare che le Autorità cui si riferisce il predetto comma sono quelle previste dalle disposizioni di legge vigenti (Prefetto, Sindaco, Autorità Giudiziaria).
A titolo di orientamento si rammenta che su tali aspetti furono fornite informazioni basate su un parere del Consiglio di Stato.
Per conseguire l’obiettivo della uniformità di cui all’art. 1 saranno dati successivamente ulteriori chiarimenti e suggeriti criteri applicativi anche sulla base del contesto delle nuove norme contenute nel D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577.

Rif. Art. 17. – L’articolo evidenzia che il C.P.I. è un atto esclusivamente tecnico che può essere rilasciato soltanto per le attività riscontrate in regola con le vigenti norme o criteri di sicurezza ai fini della prevenzione incendi.
Ovviamente l’Autorità competente in tal casi citata è l’Autorità cui la legge demanda la sicurezza antincendi, vale a dire il Ministero dell’Interno, gli Ispettorati Regionali ed Interregionali VV.F. ed i Comandi Provinciali VV.F.
Ciò coincide peraltro con l’individuazione della Autorità competente fatta nell’art. 650 del Codice Penale.

Rif. Art. 18. – L’articolo 18 sancisce la possibilità di acquisire certificazioni da parte di professionisti abilitati o da laboratori legalmente riconosciuti.
Dette certificazioni, acquisite agli atti, formeranno parte integrante della documentazione relativa all’attività sottoposta a controllo e potranno riguardare la conformità di apparecchiature, impianti, strutture, ecc., alle disposizioni di legge o di norme antincendi.
Tali certificazioni, come è noto, furono introdotte nella normale prassi fino ad ora seguita con la Circolare n. 15 del 7 febbraio 1961 dove furono anche indicate le motivazioni di sostegno alle quali pertanto si fa rinvio.
Il verbale di visita, cui si fa riferimento al secondo comma, di massima deve contenere: la ragione sociale della ditta, il tipo di attività, il numero degli addetti, le generalità della persona presente all’ispezione, le generalità del funzionario tecnico del Comando Provinciale che ha eseguito l’ispezione, le eventuali difformità riscontrate, le eventuali violazioni a norma di legge, la eventuale non esecuzione di prescrizioni impartite, il parere circa l’esercizio dell’attività, come si può evidenziare dal modello allegato.
L’ultimo comma dell’art. 18, infine, formalizza una prassi già in molti casi adottata a vantaggio dell’operatore in quanto consente allo stesso di avere quelle indicazioni di base che permettono di elaborare progetti di sistemazione più conformi alle norme di sicurezza antincendi evitando rifacimenti onerosi di progetti altrimenti improntati in maniera non conforme ai fondamentali principi di sicurezza.
Tutto ciò è ottenibile mediante colloqui informativi tra gli operatori ed i funzionari del Comando.

Rif. Art. 21. – Per quanto concerne le richieste di deroga, da effettuarsi nei casi stabiliti, si fa presente che è necessario che il Comando unisca all’istanza la propria relazione e che tutte le istanze vengano inviate, in almeno due copie, agli Ispettori Regionali; questi provvederanno ad esprimere, a loro volta, il proprio parere prima di trasmetterle ai competenti organi centrali.
Per rendere ciò conforme alla legge i Comandi VV.F. devono evidenziare le carenze rispetto alle norme tecniche o ai criteri generali ed illustrare l’efficacia delle soluzioni alternative proposte per controbilanciare la carenza o le carenze riscontrabili.
Gli Ispettori Regionali, esaminata la richiesta del privato, la documentazione tecnica allegata, la relazione del Comitato Centrale tecnico-scientifico.
L’ultimo comma intende precisare che, per quanto concerne le attività contemplate nel D.M. 31 luglio 1934 (Depositi ed impianti di olii minerali e loro derivati Autorimesse), l’organo consultivo preposto resta la Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili a cui pertanto vanno indirizzate, da parte degli Ispettori Regionali, le istanze di deroga.

Rif. Art. 22. L’articolo 22 esplicita il concetto che le norme tecniche antincendi attualmente in vigore hanno valore di legge; per tener conto del nuovo elenco delle attività soggette di cui al D.M. 16 febbraio 1982, sarà fornita successivamente l’indicazione delle norme tecniche da considerarsi in vigore.

Circolare n. 52 MI.SA. del 20 novembre 1982 Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 e D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 – Chiarimenti.

Come è noto il D.M. 16 febbraio 1982 e il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, cui hanno fatto seguito le Circolari n. 25 MI.SA (82) 9 del 2 giugno 1982 e n. 46 MI.SA (82) 15 del 7 ottobre 1982 hanno introdotto sensibili variazioni, sia di natura tecnica che procedurale, al servizio di prevenzione incendi. Durante il primo periodo di applicazione delle suddette disposizioni sono emerse alcune difficoltà di carattere interpretativo rappresentate, con appositi quesiti, a questo Ministero. Si ritiene pertanto necessario, per uniformità di indirizzo, fornire i seguenti chiarimenti relativi ad alcuni punti delle disposizioni emanate.

1.0 – Punto da chiarire. D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 – Art. 15, punto 5) che recita: ” Le visite di controllo al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi per manifestazioni di qualsiasi genere da svolgersi in locali o luoghi aperti al pubblico, sprovvisti di tale certificato… “.

1.1 – Chiarimento relativo. Ai fini dell’applicazione delle normative di cui al punto 5) dell’art. 15, con la dizione ” luogo aperto al pubblico ” deve intendersi ” un delimitato spazio all’aperto, attrezzato per accogliere una qualsiasi manifestazione e che contenga strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza antincendi “.

2.0 – Punto da chiarire. D.M. 16 febbraio 1982 – penultimo comma, che recita: ” Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei Comandi Provinciali dei vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico certificato di prevenzione incendi “relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale”.

2.1 – Chiarimento relativo. È da ribadire, in proposito, quanto precisato nella Circolare n. 25) MI.SA. (82) 9 del 2 giugno 1982 al punto 2): ” Criteri applicativi tecnici ” in merito alla differenza intercorrente tra gli stabilimenti o gli impianti industriali ed i complessi edilizi ad uso civile ai fini delle modalità di rilascio dei Certificati di prevenzione incendi. Infatti, agli stabilimenti e agli impianti industriali che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo dei Comandi Provinciali dei vigili del fuoco, deve essere rilasciato un unico” Certificato di prevenzione incendi ” relativo a tutto il complesso e “con scadenza triennale”. Diversamente, per i complessi edilizi ad uso civile includenti più attività distintamente indicate nel D.M. 16 febbraio 1982, possono considerarsi due casi:
a. complesso edilizio a gestione unica nel quale coesistono più attività singolarmente soggette ai controlli di prevenzione incendi ma che sono finalizzate interamente alla funzione del complesso edilizio stesso (ad esempio ospedali includenti impianti di produzione di calore, depositi, lavanderie, ecc.; alberghi includenti autorimesse, sale di riunioni, centrali termiche, ecc.; locali di spettacolo e trattenimento includenti centrali termiche, di condizionamento, ecc.); ad esso dovrà essere rilasciato un unico Certificato di prevenzione incendi relativo a tutto il complesso, con la scadenza prevista nel Decreto 16 febbraio 1982;
b. complesso edilizio polifunzionale a gestione non unica nel quale coesistono più attività singolarmente autonome e soggette ai controlli di prevenzione incendi e che non sono finalizzate a servizio esclusivo del complesso edilizio stesso (ad esempio attività commerciali, locali di trattenimento o spettacolo, scuole, ecc., ubicate nello stesso complesso edilizio). In tali casi dovrà essere rilasciato per ciascuna gestione delle attività soggette un Certificato di prevenzione incendi con le relative scadenze previste nel Decreto 16 febbraio 1982.

3.0 – Punto da chiarire. D.M. 16 febbraio 1982 . quarto comma, che recita: “I responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al presente Decreto hanno l’obbligo di richiedere il rinnovo del ” Certificato di prevenzione incendi “quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative o quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente dalla data di scadenza dei Certificati già rilasciati”.

3.1 – Chiarimento relativo. Per gli stabilimenti e per gli impianti industriali che comprendono, come parti integranti del proprio produttivo, più attività singolarmente soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, nel ribadire quanto specificato al punto 2.1 secondo comma, si precisa che deve essere richiesto, nei casi previsti al punto 3.0 sopra indicato, il rinnovo del Certificato di prevenzione incendi per tutto il complesso industriale. Tuttavia il preesistente Certificato, nel quale risultano specificate le varie lavorazioni, le sostanze impiegate, i mezzi antincendio, ecc., deve ritenersi valido per tutte le parti degli stabilimenti o degli impianti che non hanno subito modificazioni, fino a quando esso non sarà sostituito dal nuovo documento. In casi del genere le aziende, nel richiedere ai Comandi Provinciali VV.FF. il rinnovo del Certificato di prevenzione incendi, devono presentare per l’esame dei progetti e le visite di controllo la documentazione relativa alle parti interessate a modifiche (art. 15 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577), ferma restando l’eventuale facoltà dei comandi stessi di verificare globalmente tutto il complesso industriale.

4.0- Punto da chiarire. D.M. 16 febbraio 1982 – punto 83), che recita: ” Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti “.

4.1 – Chiarimento relativo. Per spettacoli e/o trattenimenti possono intendersi tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l’esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l’incolumità pubblica, l’ordine, la moralità e il buon costume (articoli, 70, 80 T.U. delle leggi di P.S.). La differenza tra “spettacoli” e “trattenimenti” consiste essenzialmente nel fatto che gli spettacoli sono divertimenti cui il pubblico assiste in forma più passiva (cinema, teatro, ecc.), mentre i trattenimenti sono divertimenti cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, baracconi di tiro a segno, ecc.). Qualora dette attività siano state già sottoposte in precedenza ai controllo da parte delle Commissioni Provinciali di Vigilanza, ed abbiano ottenuto regolare agibilità ma che non abbiano subito trasformazioni o modifiche, i verbali di visita e gli elaborati grafici da acquisire da parte dei Comandi Provinciali VV.FF. possono essere gli stessi già in possesso delle segreterie delle Commissioni Provinciali medesime, Tali documentazioni sono pertanto da ritenersi valide agli effetti della richiesta per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi. Le eventuali certificazioni previste dall’articolo 18 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, potranno, invece, essere acquisite direttamente dai Comandi per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi stesso. Si conferma che i sopralluoghi per il rilascio del predetto Certificato di prevenzione incendi possono essere eseguiti contestualmente a quelli da effettuare in seno alle Commissioni Provinciali di Vigilanza.

5.0 – Punto da chiarire. D.M. 16 febbraio 1982 – punto 91), che recita: “Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h “.

5.1 – Chiarimento relativo. Si precisa che con la dizione ” Impianto per la produzione di calore ” deve intendersi una installazione composta da una parte destinata al processo di combustione nonché, da una parte destinata al combustibile di alimentazione, secondo la terminologia e i concetti contenuti agli artt. 3 e 4 del D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391 (Regolamento per l’esecuzione della Legge antismog 615/66 relativamente al settore degli impianti termici). Pertanto, per gli impianti alimentati con combustibili liquidi comprendenti locali di produzione del calore e serbatoio deve essere rilasciato, con riferimento anche alla prassi precedente, un unico Certificato di prevenzione incendi sempreché, la potenzialità sia superiore a 100.000 Kcal/h.
Non sono, invece, soggetti al rilascio di detto Certificato di prevenzione incendi gli impianti di potenzialità inferiore alle 100.000 Kcal/h qualunque sia la capacità del relativo serbatoio. Qualora per gli impianti aventi potenzialità inferiore a 100.000 Kcal/h sia richiesto un controllo ai fini della prevenzione incendi, dovrà essere precisato che le norme tecniche in vigore devono essere osservate, sotto la responsabilità del titolare dell’attività, sia per il serbatoio che per il generatore di calore, come, peraltro, indicato nella Circolare n. 46 MI.SA (82) 15 del 7 ottobre 1982. Restano valide le disposizioni relative alle autorizzazioni amministrative (Decreti di concessione) per i depositi di olii minerali ai sensi delle leggi vigenti. Per gli impianti termici alimentati con combustibili solidi, in attesa della emanazione dell’apposita normativa secondo le modalità previste dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, potranno essere applicati criteri di sicurezza analoghi a quelli previsti per gli impianti alimentati a combustibile liquido (Circolare n. 73 del 29 luglio 1971) per quanto concerne l’ubicazione, le caratteristiche costruttive, le dimensioni, gli accessi e le comunicazioni, le aperture di ventilazione. Restano inoltre valide e applicabili le norme contenute nella ” Legge antismog ” numero 615/66 per gli impianti esistenti alla data dell’8 luglio 1968 i cui locali devono essere adeguati soltanto in occasione di trasformazioni, di ampliamenti o di rifacimenti dei fabbricati o degli impianti (tabella annessa al Capo V del D.P.R. 24 ottobre 1967, n. 1288 valida ai sensi di quanto previsto al punto 17.1 del D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391). In tali casi è pertanto consentita la coesistenza del deposito del combustibile solido nel locale del focolare con gli opportuni accorgimenti.

6.0 – Punto da chiarire. A causa della emanazione in tempi diversi delle norme di prevenzione incendi, la prescrizione sulla ” resistenza al fuoco ” non sempre è stata data con terminologia appropriata ed uniforme, generando dubbi in sede di applicazione.

6.1 – Chiarimento relativo. Si precisa, per uniformità di applicazione, che il significato di ” resistenza al fuoco ” è espresso dal ” tempo durante il quale un elemento da costruzione (componente o struttura) conserva i seguenti requisiti: I) stabilità meccanica (simbolo R); II) tenuta alle fiamme, ai fumi e ai gas (simbolo E); III) isolamento termico (simbolo I) “. Tali requisiti sono valutati secondo le modalità di prova stabilite nella Circolare n. 91 del 14 settembre 1961 prescindendo dal tipo di materiale costituente l’elemento da costruzione stesso (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi). In relazione all’obiettivo di ” resistenza al fuoco da conseguire nelle varie applicazioni di prevenzione incendi e secondo criteri definiti in sede C.E.E., un elemento da costruzione può presentare un variabile livello di resistenza al fuoco derivante all’aggregazione diversa dei suddetti requisiti e cioè “REI”, “RE”, ” R”. Ovviamente il livello di resistenza al fuoco da richiedere deve essere specificato, per i vari casi di specie, nelle relative norme tecniche.

Circolare n. 36 MI.SA. del 11 dicembre 1985 Prevenzione incendi: chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni e pareri espressi dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi su questioni e problemi di prevenzione Incendi.

Pervengono a questo Ministero numerose istanze intese ad ottenere chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni di prevenzione incendi sia dal punto di vista tecnico che procedurale.
Al riguardo, per uniformità di indirizzo e per consentire una corretta interpretazione delle normative esistenti, tenendo conto anche della prossima scadenza del 31 dicembre 1985 per la presentazione delle istanze per l’ottenimento del nulla osta provvisorio, si forniscono di seguito i chiarimenti ad alcuni punti dell’elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 tenendo conto delle modificazioni intervenute con il decreto ministeriale 27 marzo 1985.
Per alcuni problemi specifici rientranti nell’ambito delle disposizioni contenute nell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 577/1982 è stato acquisito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (C.C.T.S.). I comandi provinciali dei vigili del fuoco, sia nella fase provvisoria prevista dalla legge n. 818/1984, che nella fase definitiva per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, si atterranno pertanto, ai chiarimenti e ai pareri di seguito riportati per l’espletamento della loro attività.

– 1 – Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 punto 1): Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi,disciolti, liquefatti) con quantità globale in ciclo o in deposito superiori a 50 Nm3 /h.
Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 punto 2): Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3 /h.
Chiarimento: Gli impianti di compressione d’aria per martelli pneumatici o per gonfiaggio gomme o simili non rientrano tra le attività di cui ai punti 1) e 2) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e pertanto non sono soggetti alle visite e controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco.

– 2 – Decreto ministeriale 27 marzo 1985 – art. 1 (punto 15)
Decreto ministeriale 16 febbraio 1982): Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:
a. per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc;
b. per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc.
Chiarimento: I depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:
– per uso industriale: sono quelli destinati e inseriti nei cicli di produzione industriale;
– per uso artigianale sono quelli destinati all’esercizio di attività artigianali;
– per uso agricolo sono quelli destinati all’esercizio di aziende agricole;
– per uso privato sono quelli necessari per:
– riscaldamento di ambienti;
– produzione di acqua calda per edifici civili;
– cucine e lavaggio stoviglie; sterilizzazione e disinfezioni mediche;
– lavaggio biancheria; distruzione rifiuti;
– forni da pane e forni di imprese artigiane trattanti materiali non combustibili non infiammabili.

– 3 – Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 punto 18): Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio.
Chiarimento: Per impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio o miscele per autotrazione si intendono quelli definiti all’art. 82 del decreto ministeriale 31 luglio 1934.

– 4 – Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 punto 36): Impianti per l’essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato.
Chiarimento: Tenuto conto che le attività indicate al punto 36) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 si riferiscono ad una entità unica, comprendente sia l’impianto per l’essiccazione che il relativo deposito di prodotto essiccato, sono soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco le attività nelle quali l’impianto di essiccazione è ubicato nello stesso locale destinato al deposito del prodotto essiccato.

– 5 – Decreto ministeriale 27 marzo 1985 – art. 2 (punto 46) decreto ministeriale 16 febbraio 1982): Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini, esclusi i depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983: da 50 a 1.000 q.li; superiori a 1.000 q.li.
Chiarimento: Tenuto conto della equivalenza delle condizioni ambientali potenzialmente influenti ai fini del rischio d’incendio, possono considerarsi all’aperto anche i depositi dei prodotti di cui al punto 46) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 aventi protezioni orizzontali e verticali dagli agenti atmosferici realizzati con materiali di qualsiasi genere. Tali depositi possono avere pareti perimetrali continue purché‚ almeno una di tali pareti sia provvista di aperture di aerazione senza infissi d’ampiezza non inferiore al 50 % della superficie della parete stessa. Le distanze di sicurezza esterne vanno misurate tra il perimetro del deposito ed il perimetro del più vicino fabbricato esterno all’attività o di altre opere pubbliche o private oppure rispetto ai confini di aree edificabili (decreto ministeriale 30 novembre 1983). Ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni di sicurezza antincendi per le attività di cui al punto 46) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, si intendono fabbricati esterni quelli ubicati fuori dei confini del complesso aziendale e che hanno una destinazione diversa da quella dell’attività in argomento. Per prodotti affini si intendono i prodotti di cui sopra aventi caratteristiche chimico-fisiche tali da rendere possibili processi di combustione.

– 6 – Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 punto 60): Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li.
Chiarimento: I depositi indicati al punto 60) sono da intendersi quelli aventi quantitativi in deposito superiori a 500 q.li.

– 7 – Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 punto 72): Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a nove autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti.
Chiarimento: Per autoveicolo si intende un veicolo o macchina a combustione interna (decreto ministeriale 20 novembre 1981). L’indicazione circa il numero massimo di autoveicoli in riparazione ricade sotto la responsabilità del titolare dell’attività in analogia a quanto già previsto dal decreto ministeriale 20 novembre 1981 per le autorimesse.

– 8 – Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 punto 75): Istituti, laboratori,stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185).
Chiarimento: Le attività che detengono o impiegano macchine radiogene a scopo terapeutico, autorizzate dal medico provinciale a norma dell’art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, non rientrano tra le attività di cui al punto 75) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e pertanto non sono soggette alle visite e controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco, limitatamente a tali utilizzazioni.

– 9 – Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 punto 83): Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti. Parere C.C.T.S.: I ristoranti, bar e simili non rientrano tra le attività di cui al punto 83) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 come già chiarito con circolare n. 52 del 20 novembre 1982 e pertanto non sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco, fatto salvo quanto previsto all’art. 15, punto 5, del decreto del Presidente della Repubblica numero 577/82.
Sono comunque soggetti ai controlli antincendi i relativi impianti di produzione di calore di cui al punto 91) del decreto ministeriale citato.

– 10 – Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 punto 84): alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre venticinque posti-letto.
Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 punto 85): Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre cento persone presenti.
Parere C.C.T.S.: Le residenze turistico-alberghiere, le case e appartamenti per vacanze, così come definiti all’art. 6 della legge 17 maggio1983, n. 217 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 25 maggio 1983), le caserme e le case di reclusione, non rientrano tra le attività di cui ai punti 84) o 85) del decreto ministeriale 16 febbraio1982 e pertanto non sono attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco.

– 11 – Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 punto 87): Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mt comprensiva dei servizi e depositi.
Chiarimento: Rientrano tra le attività di cui al punto 87) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 i musei, gallerie e simili aperti al pubblico quando le rispettive superfici lorde superano i 400 mq.

– 12 – Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 punto 90): Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564.
Chiarimento: Da più parti, e segnatamente dall’Amministrazione per i beni culturali ed ambientali, viene richiesto di conoscere quali effettivamente, ai fini antincendi, sono gli edifici compresi al punto 90) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e pertanto soggetti ai controlli da parte dei vigili del fuoco. Al riguardo considerato che le disposizioni contenute nel regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, tendono essenzialmente a salvaguardare gli edifici pregevoli ed i loro contenuti di interesse storico o culturale, tenuto conto che le norme di prevenzione incendi si prefiggono come scopo primario quello della salvaguardia della incolumità delle persone, si ritiene che, in linea di massima, possono formularsi le seguenti considerazioni in merito all’obbligo di assoggettabilità degli edifici pregevoli per arte o storia ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco:
a. non sono compresi al punto 90) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e quindi non soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco, gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali non si svolge alcuna delle attività elencate nel citato decreto 16 febbraio 1982. Per tali edifici, però, restano soggette ai controlli antincendi le aree a rischio specifico, quali gli impianti di produzione di calore, le autorimesse, i depositi, ecc.;
b. sono invece compresi al punto 90) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, e quindi soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco, gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali si svolge una o più delle attività elencate nel citato decreto 16 febbraio 1982, quali i musei o esposizioni, gli alberghi, gli ospedali, le scuole, i teatri, i cinematografi, ecc.;
per tali edifici, in relazione all’uso a cui sono destinati, debbono osservarsi oltre alle disposizioni di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, anche le norme antincendi specifiche previste per le attività in essi svolte. Restano salve le disposizioni contenute al punto 5 dell’art. 15 del D.P.R. n. 577/82.

– 13 – Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 punto 91): Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h.
Parere C.C.T.S.: Gli impianti per la produzione del calore, nei quali avvenga la variazione del tipo di combustibile di alimentazione (ad esempio da liquido a gassoso), possono essere considerati esistenti ai fini dell’applicazione della legge 7 dicembre 1984, n. 818. Nel caso di sostituzione del generatore di calore il certificato di prevenzione incendi mantiene la propria validità a condizione che la potenza termica resala focolare non superi il 20 % di quella preesistente e che risultino osservatele relative disposizioni di sicurezza e fermi restando i limiti di assoggettabilità ai controlli dei vigili del fuoco.
Chiarimento: Le disposizioni contenute nella lettera-circolare n. 8419/4183 dell’11 agosto 1975 relative ai generatori di aria calda per impianti di riscaldamento in ambienti industriali, si applicano anche nel settore artigianale e agricolo e vanno estese agli impianti funzionanti con combustibile liquido o solido, ferme restando le condizioni e le limitazioni ivi previste.

– 14 – Protezione contro le scariche atmosferiche:
Parere C.C.T.S.: L’obbligo della protezione contro le scariche atmosferiche, ai fini del rilascio delle autorizzazioni antincendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco, sussiste per le attività indicate nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. 26 maggio 1951, n. 689,e nei casi ove è espressamente previsto da specifiche norme antincendio.

– 15 – Applicazione art. 4 legge n. 818/84:
Parere C.C.T.S.: Al rinnovo del certificato di prevenzione incendi, in attuazione dell’art. 4 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, può farsi luogo, per quanto riguarda l’efficienza dei dispositivi, sistemi e impianti antincendi, mediante effettuazione di entrambi i seguenti tipi di controlli:
A. controllo dell’esistenza dei dispositivo, sistemi ed impianti, espressamente finalizzati alla prevenzione incendi direttamente inseriti nell’ordinario ciclo funzionale dell’attività;
B. controlli dell’efficienza dei dispositivo, sistemi ed impianti non inseriti nell’ordinario ciclo funzionale dell’attività, e finalizzati alla protezione attiva antincendi.
L’avvenuta effettuazione del controllo di cui al punto A) costituisce presunzione di efficienza dei dispositivo, sistemi ed impianti controllati e può essere attestata anche dal titolare dell’attività.
I controlli di cui al punto B) debbono formare oggetto di accertamenti in loco eseguiti dal comando provinciale dei vigili del fuoco ovvero di perizia giurata.

– 16 – Punto 2.2 allegato A al decreto ministeriale 8 marzo 1985:
Chiarimento: La direttiva contenuta nel primo comma del punto 2.2 dell’allegato A al decreto ministeriale 8 marzo 1985 è da applicarsi all’attività che non hanno relazione diretta o indiretta tra loro in analogia a quanto indicato nell’ultimo comma del punto 2.1 dello stesso allegato A.

Circolare n. 42 MI.SA. (86) 22 del 17 dicembre 1986 Chiarimenti interpretativi di questioni e problemi di prevenzione incendi.

Di seguito alla Circolare n. 36 dell’11 dicembre 1985 (G.U. 296 del 17 dicembre1985) si ritiene opportuno, per uniformità di indirizzo, riportare i più significativi quesiti di prevenzione incendi posti a questa Amministrazione nel corso del corrente anno, nonché‚ i chiarimenti formulati, sentito, ove necessario, il parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi di cui all’articolo 10 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577.
I Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, sia nella fase provvisoria prevista dalla legge 818/84 che nella fase definitiva per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, si atterranno pertanto, ai concetti contenuti nei chiarimenti di seguito riportati.

1. – Punto 75) D. M. 16 febbraio 1982 – limiti inferiori. Gli istituti, i laboratori, gli stabilimenti e i depositi in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali rientrano nel punto 75) del D. M. 16 febbraio 1982 se impiegano isotopi radioattivi eccedenti i limiti stabiliti dell’articolo 110 del D.P.R.13 febbraio 1964, n. 185 che rimanda agli articoli 3 e 5 del Decreto Ministeriale 14 luglio 1970. Resta valido quanto chiarito al punto 8 della Circolare Ministeriale n. 36 dell’11 dicembre 1985 perle attività che detengono o impiegano macchine radiogene a scopo terapeutico autorizzate dal medico provinciale a norma dell’art. 96 del citato D.P.R. 13febbraio 1964, n. 185.

2. – Case da gioco – punto 83) del D.M. 16 febbraio 1982 (locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti) – Le case da gioco sono locali di spettacolo e di trattenimento e pertanto sono comprese al punto 83) del D.M. 16 febbraio 1982. Alle stesse vanno applicate le disposizioni di sicurezza contenute nella Circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto agli artt. 34, 41, 42, 43, 44, 45 e ferme restando le competenze delle Commissioni Provinciali di Vigilanza.

3. – Sale consiliari – punto 83) del D.M. 16 febbraio 1982 (locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti). Le sale consiliari (sale per consigli regionali, provinciali, comunali, aule di tribunali, ecc.) non sono locali di spettacolo e trattenimento, secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n. 52 del 20 novembre 1982 punto 4.1, e pertanto non sono comprese nel punto 83) del D.M. 16 febbraio 1982.

4. – Locali di spettacolo e trattenimento Punto 1 dell’art. 2 del D. M. 6 luglio 1983 – passaggi in genere. Per passaggi in genere si intendono i percorsi esterni al locale di spettacolo o trattenimento verso le uscite.

5. – Locali di spettacolo e trattenimento con capienza inferiore a 150 posti – numero delle uscite. Tutti i locali classificati all’art. 17 della Circolare n. 16 del 15 febbraio 1951, con capienza inferiore a 150 posti possono essere dotati di due sole uscite, in analogia a quanto già previsto dalla Circolare n. 79 del 27 agosto 1971 per i locali indicati al punto 4 del citato art. 17 della Circolare n. 16/1951.

6. – Circolare n. 16 del 16 giugno1980 – punto B. 3 applicabilità alle sale da ballo. Il punto B. 3 della Circolare n. 16 del 16 giugno 1980 è applicabile unicamente alle multisale cinematografiche e non alle multisale da ballo che presentano problematiche difformi ai fini della sicurezza antincendi.

7. – Locali di spettacolo e trattenimento – Installazione di cucine a gas con densità non superiore a 0,8. L’installazione di cucine alimentate a gas con densità non superiore a 0,8 a servizio di locali di spettacolo e trattenimento è consentita purché‚ le cucine siano installate in locali appositi. La comunicazione tra il locale di spettacolo e trattenimento con quello in cui sono installate le cucine, deve avvenire tramite filtro a prova di fumo, realizzato nel rispetto del D.M. 30 novembre 1983. Devono comunque essere osservate tutte le altre norme di sicurezza vigenti per gli impianti di produzione di calore alimentati a gas, eccettuata la lettera circolare n. 8242/4183 del 5 aprile 1979 che non può essere applicata al caso di specie essendo relativa ad impianti di cucina e lavaggio stoviglie a servizio di ristoranti, mense collettive, alberghi, ospedali e simili che presentano problematiche difformi ai fini della sicurezza antincendio.

8. – Edifici destinati al culto – punto 83) del D.M. 16 febbraio 1982 (locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti). Gli edifici destinati al culto non sono locali di spettacolo e trattenimento secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n. 52 del 20 novembre 1982 punto 4.1, e pertanto non sono compresi nel punto 83) del D.M. 16 febbraio 1982. Sono fatte comunque salve le disposizioni contenute nell’art. 15, punto 5 del D.P.R. del 29 luglio 1982, n. 577.

9. – D.M. 6 luglio 1983 e successive variazioni e/o integrazioni – applicabilità ai materiali di allestimento (stands) utilizzati nelle mostre e fiere. In attesa dell’emanazione delle specifiche normative ed in considerazione che il D.M. 6luglio 1983 e successive variazioni e/o integrazioni non fa riferimento ai materiali di allestimento di tipo standistico utilizzati per mostre e fiere, le Commissioni Provinciali di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, possono accettare per la realizzazione degli stands, la posa in opera di materiali non classificati ai fini della reazione al fuoco. Sotto la diretta responsabilità del titolare dell’attività, devono comunque essere adottati effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza mediante l’utilizzo di squadre di vigilanza aziendale opportunamente attrezzate e ritenute numericamente sufficienti dall’organo di controllo. Per la composizione numerica delle predette squadre di vigilanza, deve tenersi conto della riduzione delle condizioni di rischio conseguente all’utilizzo, per gli allestimenti di tipo standistico, di materiali omologati o semplicemente certificati oppure trattati con sostanze protettive di documentata efficacia.

10. – Art. 6 della legge 17 maggio1983 n. 217: alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, – punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982 (alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25posti letto).
– alberghi: rientrano nel punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982;
– motels: rientrano nel punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982;
– villaggi-albergo: rientrano nel punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982;
– residenze turistico-alberghiere: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982 (vedi Circolare n. 36 dell’11 dicembre 1985).
– campeggi: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982; gli stessi sono sottoposti al controllo di una apposita Commissione, della quale fa parte il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, prevista dall’art. 3 della legge 21 marzo1958, n. 326, nonché‚ dell’art. 4, 2ø comma, del D.P.R. 20 giugno 1961, n. 869, attuativo della citata legge 326.
– villaggi turistici: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto cadauna;
– alloggi agro-turistici: non rientrano nel punto 84) del D.M.16 febbraio 1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto cadauna;
– affittacamere: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto cadauna;
– case e appartamenti per vacanze: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982 (vedi Circolare n. 36 dell’11 dicembre 1985);
– case per ferie: non rientrano nel punto 84) del D. M. 16 febbraio 1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto cadauna;
– ostelli per la gioventù: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto cadauna;
– rifugi alpini: i rifugi alpini intesi come locali aventi per requisito fondamentale il ricovero per alpinisti, come base per escursioni o ascensioni e come riparo e sosta al rientro in caso di avverse condizioni metereologiche, non rientrano nel punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982. Devono comunque essere osservati, sotto la diretta responsabilità del titolare dell’attività, i divieti ed obblighi imposti dai punti 7, 8, 10, 11 dell’allegato A alla legge n. 406 del 19 luglio 1980 che prevedono, riferiti al caso specifico di rifugi alpini, quanto segue:
1. Il divieto di impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe e apparecchi di riscaldamento in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;
2. il divieto di tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all’attività;
3. l’obbligo di tenere in chiara evidenza, in ogni locale le indicazioni sui provvedimenti più appropriati da adottare e le istruzioni sul comportamento che in caso di incendio dovranno tenere gli utenti;
4. l’obbligo di installare un estintore di classe 5A ogni 20 mt di superficie netta.
Restano comunque soggette ai controlli antincendio le aree a rischio specifico quali impianti per la produzione del calore (centrali termiche, cucine, ecc. con potenzialità superiore a 100.000 Kcal./h), gruppi elettrogeni, ecc. e qualsiasi attività rientrante nel D. M. 16 febbraio 1982.

11. – Densità di affollamento delle aree destinate ad uffici a servizio di attività commerciali. Per la determinazione della densità di affollamento delle aree destinate ad uffici a servizio di attività commerciali può essere accettata una dichiarazione del titolare dell’attività circa il numero dei dipendenti impiegati negli uffici e tale dato dovrà essere aumentato del 20 %.

12. – Negozi di profumeria, di mobili, di abbigliamento, librerie – D. M. 16 febbraio1982. I negozi di profumeria, di mobili, di abbigliamento, le librerie rientrano unicamente nel punto 87) del D.M. 16 febbraio 1982 qualora superino i 400 mq di superficie lorda comprensiva dei servizi e depositi.

13. – Ascensori e montacarichi – rilascio del nulla osta provvisorio – condotti suborizzontali per l’areazione dei locali macchina. Ai fini del rilascio del nulla osta provvisorio previsto dalla legge 818/84 è ammessa l’installazione di condotti suborizzontali per l’areazione del locale macchina a condizione che sia assicurato un adeguato tiraggio a mezzo di elettroventilatori di caratteristiche idonee.

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