Home | Norme Tecniche | Antincendio | Prevenzione incendi Uffici

Prevenzione incendi Uffici

DM 08/06/2016

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

MINISTERO DELL’INTERNO

Ultimo aggiornamento: “DM 06/04/2020”

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 22 febbraio 2006 recante l’approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 51 del 2 marzo 2006;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 recante “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 201 del 29 agosto 2012;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015;
Ritenuto di dover definire, nell’ambito delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, specifiche misure tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

decreta

Art. 1 – Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio

1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2 – Campo di applicazione

1. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività di ufficio di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 , ivi individuate con il numero 71, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione.
2. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività di ufficio in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 22 febbraio 2006.

Art. 3 – Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015

1. All’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 , nella sezione V “Regole tecniche verticali”, è aggiunto il seguente capitolo “V.4 – Uffici”, contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio di cui all’art. 1.
2. All’art. 1, comma 2 dopo la lettera h) del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 è aggiunta la seguente lettera “i) decreto del Ministro dell’interno 22 febbraio 2006 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”.
3. All’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo il numero “70” è inserito il numero “71”.

Art. 4 – Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1 – Regole tecniche verticali

CAPITOLO V.4 Uffici

V.4.1 Campo di applicazione

1.La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti
attività di ufficio con oltre 300 occupanti.
NotaInclude le aree destinate ad attività non strettamente riconducibili all’ufficio stesso, ma in ogni caso funzionali e compatibili con tale destinazione d’uso quali ad esempio: pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, agenzie di servizi, aree commerciali di modeste superfici con quantitativi di materiali combustibili non significativi,…

V.4.2 Classificazioni

1.Ai fini della presente regola tecnica, gli uffici sono classificati come segue:
a.in relazione al numero degli occupanti n:
OA: 300 < n ≤ 500;
OB: 500 < n ≤ 800;
OC: n > 800.
b.in relazione alla massima quota dei piani h:
HA: h ≤ 12 m;
HB: 12 m
HC: 24 m
HD: 32 m
HE: h > 54 m.

2.Le aree dell’attività sono classificate come segue:
TA: locali destinati agli uffici e a spazi comuni;
TM: depositi o archivi di superficie lorda > 25 m2 e carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m2;
TO: locali con affollamento > 100 persone;
Nota: Ad esempio: sale conferenza, sala riunione, mense,…
TK: locali con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2;
TT: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
Nota: Ad esempio: centri elaborazione dati, stamperie, cabine elettriche, …
TZ: altre aree.

3.Sono considerate aree a rischio specifico (capitolo V.1) almeno le seguenti aree: aree TK.

V.4.3 Valutazione del rischio di incendio

1.La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo G.2.

2.I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.

V.4.4 Strategia antincendio

1.Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo comma 3.

2.Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali, ove pertinenti.

3.Nei paragrafi che seguono sono riportate indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.

V.4.4.1 Reazione al fuoco
1.Nelle vie d’esodo verticali, percorsi d’esodo (es. corridoi, atri, filtri, …) e spazi calmi devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco (capitolo S.1).

2.Negli ambienti del comma 1 è ammesso l’impiego di materiali appartenenti al gruppo GM3 di reazione al fuoco (capitolo S.1) con l’incremento di un livello di prestazione delle misure richieste per il controllo dell’incendio (capitolo S.6) e per la rivelazione ed allarme (capitolo S.7).

V.4.4.2 Resistenza al fuoco
1.La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti (capitolo S.2) non può essere inferiore a quanto previsto in tabella V.4-1.

2.Qualora l’attività occupi un unico piano a quota ≥ -1 m e < 1 m, in opera da costruzione destinata esclusivamente a tale attività e compartimentata rispetto ad altre opere da costruzione, e tutte le aree TA e TO dispongano di vie d’esodo che non attraversino altre aree è ammessa la classe 15 di resistenza al fuoco (capitolo S.2).

Tabella V.4-1: Classe di resistenza la fuoco

Compartimenti Attività
HA HB HC HD HE
Fuori terra 30 60 90
Interrati 60 90

 

V.4.4.3 Compartimentazione
1.Le aree di tipo TA, TO devono essere ubicate a quota di piano ≥ -5 m.

2.Le aree di tipo TA e TO con controllo dell’incendio (capitolo S.6) di livello di prestazione IV e con vie di esodo verticali protette possono essere ubicate a quote ≥ -10 m.

3.Le aree dell’attività devono avere le caratteristiche di compartimentazione (capitolo S.3) previste in tabella V.4-2.

4.Gli uffici afferenti a responsabili dell’attività diversi possono essere ubicati all’interno dello stesso compartimento, avere comunicazioni dirette (capitolo S.3) e sistema d’esodo comune.

Tabella V.4-2: Compartimentazione

Area Attività
HA HB HC HD HE
TA Nessun requisito aggiuntivo
TM, TO, TT Di tipo protetto
TK Di tipo protetto [1] Il resto dell’attività deve essere a prova di fumo proveniente dall’area TK
TZ Secondo risultanze della valutazione del rischio
[1] Di tipo protetto, se ubicate a quota ≥ -5 m; in caso l’area TK sia ubicata a quota < -5 m, il resto dell’attività deve essere a prova di fumo proveniente dall’area TK.

 

V.4.4.4 Gestione della sicurezza antincendio
1.Per gli uffici non aperti al pubblico afferenti a responsabili dell’attività diversi, con sistema di esodo comune, deve essere previsto l’incremento di un livello di prestazione della misura gestionale della sicurezza antincendio (capitolo S.5).

V.4.4.5 Controllo dell’incendio
1.Le aree dell’attività devono essere dotate di misure di controllo dell’incendio (capitolo S.6) secondo i livelli di prestazione previsti in tabella V.4-3.

2.Ai fini della eventuale applicazione della norma UNI 10779, devono essere adottati i parametri riportati in tabella V.4-4.

3.Per la progettazione dell’eventuale impianto automatico di controllo o estinzione dell’incendio di tipo sprinkler secondo norma UNI EN 12845 devono essere adottati i parametri riportati in tabella V.4-5.

Tabella V.4-3: Livelli di prestazione per controllo dell’incendio

Area Attività
HA HB HC HD HE
TA, TM, TO, TT II III
TK III [1] IV
TZ Secondo risultanze della valutazione del rischio
[1] Livello di prestazione IV qualora ubicati a quota < -10 m o di superficie > 50 m2.

 

Tabella V.4-4: Parametri progettuali per rete idranti secondo UNI 10779 e caratteristiche minime alimentazione idrica UNI EN 12845

Attività Livello di pericolosità Protezione esterna Alimentazione idrica
OA 1 Non richiesta Singola [3]
OB 2 [2] Singola
OC 3 [2] Sì [1] Singola superiore
[1] Non richiesta per attività classificate HA.
[2] Per le eventuali aree TK presenti nella attività classificate HA, è richiesto almeno il livello di pericolosità 1.
[3] È consentita alimentazione promiscua secondo UNI 10779.

 

Tabella V.4-5: Parametri progettuali impianto sprinkler e caratteristiche minime alimentazione idrica secondo UNI EN 12845

Area Alimentazione idrica
TK Singola superiore [1]
[1] Per le eventuali aree TK inserite in attività OA, OB, alimentazione idrica di tipo singolo.

 

V.4.4.6 Rivelazione ed allarme

1.L’attività deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme (capitolo S.7) secondo i livelli di prestazione di cui alla tabella V.4-6.

2.Per il livello di prestazione IV deve essere previsto il sistema EVAC esteso almeno alle aree TA e TO.

Tabella V.4-6: Livelli di prestazione per rivelazione ed allarme

Attività Attività
HA HB HC HD HE
OA II [1] II [1] [2] III [2] IV
OB II [1] [2] III [2] IV
OC III [2] IV
[1] Se presenti, le aree TM, TK, TT devono essere sorvegliate da rilevazione automatica d’incendio (funzione A, capitolo S.7).
[2] Incremento di un livello di prestazione per attività aperte al pubblico.
V.4.4.7 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
1.I gas refrigeranti negli impianti di climatizzazione e condizionamento (capitolo S.10) inseriti in aree TA o TO devono essere classificati A1 o A2L secondo ISO 817.

Scopri di più:

Servizi icona
Scopri di più
icona chi siamo
Scopri di più
icona clienti
Scopri di più