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Prevenzione incendi Industrie estrattive

Lettera Circolare 19/05/1992

Prevenzione incendi Industrie estrattive

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Chiarimenti in materia di prevenzione incendi nelle attività estrattive condotte mediante perforazione.

Sommario:

Introduzione
A – ATTIVITA’ IN TERRAFERMA
B – ATTIVITA’ IN MARE (IMPIANTI OFF-SHORE)
C – CHIARIMENTI SULL’ART. 93 DEL D.L.VO N° 624 DEL 1996

Con il decreto legislativo 25 novembre 1966, n° 624. (S.O.G.U. n° 293 del 14 dicembre 1996) sono state introdotte disposizioni aggiornate, sia procedurali che tecniche, in materia di prevenzione incendi nelle attività estrattive condotte mediante perforazione, rappresentate, ai sensi dell’art. 64 del decreto stesso, dalle attività di prospezione, ricerca, coltivazione, lavorazione e stoccaggio delle sostanze minerali ed energie del sottosuolo la cui estrazione avvenga mediante la perforazione di pozzi.
Le nuove disposizioni in materia antincendio sono contenute principalmente negli articoli 84 e 85 per le attività che si svolgono in terraferma e negli articoli 90, 92 e 93 per quelle che hanno luogo in mare.
In merito alla loro applicazione, stante il diretto coinvolgimento dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, si forniscono i seguenti chiarimenti.

A – ATTIVITA’ IN TERRAFERMA
Con gli articoli 84 e 85 è stata delineata una compiuta procedura per il deposito dei progetti degli impianti e per  l’esame  e  la  verifica  delle  relative  misure  di  prevenzione  e  protezione  antincendio,  la  quale  viene  ad integrare e modificare le precedenti disposizioni in materia previste dal DPR n. 128 del 1959.
L’art. 84 prevede il deposito del progetto degli impianti presso la competente Sezione periferica del Ministero dell’Industria,  Commercio  ed  Artigianato  –  Direzione  Generale  delle  Miniere  –  U.N.M.I.G.  –  (per  la  Sicilia l’organo  competente  è  il  Corpo  delle  Miniere  della  Regione  siciliana  Settore  Idrocarburi),  corredato  della necessaria  documentazione  inerente  le  misure  di  prevenzione  e  protezione  antincendio,  sulla  quale  deve essere  acquisito  il  parere  del  Comando  Provinciale  dei  Vigili  del  Fuoco  competente  per  territorio.  Tale parere, ricadente tra i servizi a pagamento di cui alla legge n° 966 del 1965, deve essere rilasciato entro 90 giorni dal ricevimento.
L’art. 85  prevede invece le modalità  di effettuazione  della  verifica e  del collaudo  degli impianti da  parte ‘di una apposita commissione di cui è chiamato a far parte il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o  un suo delegato e le cui risultanze devono essere formalizzate in apposito verbale.
Poiché l’art. 85, comma 2, stabilisce che l’esito favorevole della  verifica di cui sopra,  vale ai  fini del rilascio del  Certificato di  prevenzione incendi, ove  previsto  dalla  vigente  normativa, si ribadisce al  riguardo che le attività estrattive in terraferma non sono soggette al rilascio del  Certificato di prevenzione incendi in quanto non ricomprese nell’elenco allegato al DM 16.2.1982 e né, peraltro, riconducibili alle attività di cui alle tabelle A  e  B  del  DPR  n.  689  del  1959,  in  quanto  già  disciplinate  all’epoca  da  specifica  normativa  costituita  dal D.P.R. n° 128 del 1959.
Si  chiarisce  inoltre  che  anche  eventuali  impianti  e/o  depositi  a  servizio  degli  insediamenti  stessi ,  pur  se singolarmente  contemplati  dall’elenco  allegato  al  D.M.  16  febbraio  1982,  non  sono  soggetti  a  rilascio  di certificato di prevenzione incendi, ove facenti parte integrante del ciclo produttivo ovvero se funzionalmente connessi  con  l’attività  di  estrazione-coltivazione  mineraria  così  come  definita  dall’art.  64  del  decreto legislativo n° 624 del 1996.
Nel ciclo funzionale rientrano pertanto sia le linee di trasporto del greggio e/o del gas dall’area dei pozzi agli eventuali centri di raccolta e primo trattamento, che i serbatoi di deposito presso questi ultimi.

B – ATTIVITA’ IN MARE (IMPIANTI OFF-SHORE)
Con l’art. 90 del decreto legislativo n° 624/1996, è stata semplificata ed aggiornata la procedura di esame e relativa verifica delle misure di prevenzione e protezione antincendio sulle piattaforme fisse o strutture fisse assimilabili off-shore, di cui all’art. 75, comma 1, del D.P.R. n°  886  del 1979, precedentemente disciplinate dall’art.  41  e  dai  commi  da  3  a  6  del  citato  articolo  75,  ora  abrogati  dall’art.  103  del  decreto  legislativo n° 624/96.
Per quanto  attiene  gli adempimenti dei  Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, le  procedure  relative sono identiche  a quelle previste per  gli impianti in terraferma, con la precisazione che gli impianti off-shore sono soggetti  al rilascio del  Certificato di prevenzione incendi in  quanto ricompresi nel punto 96 dell’allegato  al D.M. 16 febbraio 1982.

C – CHIARIMENTI SULL’ART. 93 DEL D.L.VO N° 624 DEL 1996
Con tale articolo si è inteso fare chiarezza in merito  alle  procedure di deposito progetto  e  verifica misure antincendio per gli impianti a mare, di superficie e sottomarini.
Al riguardo si precisa quanto segue:
a) per le unità galleggianti e strutture analoghe di cui all’art. 75, comma  2, del  D.P.R. n° 886 del 1979, ivi comprese  le  unità  galleggianti  per  lo  stoccaggio  ed  il  trattamento  del  minerale,  non  è  previsto  alcun obbligo di deposito progetto  e per esse si applicano le procedure di cui all’art. 40 del D.P.R. n° 886  del 1979;
b)  per gli impianti e le condotte sottomarine, l’esame e la  verifica delle misure antincendio  evidentemente limitato ai loro possibili effetti sulle strutture ed impianti di superficie, sarà condotta con le procedure di cui all’art. 90;
c)  per  le  centrali  di  trattamento  a  terra  direttamente  collegate  mediante  tubazioni  alle  piattaforme  ed  alle strutture fisse rigidamente collegate al fondo marino, si applicano le procedure di cui agli artt. 84 e 85 del D.L.vo n° 624 del 1996.

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