Home | Norme Tecniche | Antincendio | Prevenzione incendi Edifici storici

Prevenzione incendi Edifici storici

DM 20/05/1992
D.P.R. n. 418 del 30/6/1995

Norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici

DECRETO MINISTRIALE BENI CULTURALI E AMBIENALI n. 569 del 20 maggio 1992

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 418 del 30 giugno 1995

D.M. n. 569 del 20 maggio 1992
Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre. (G.U. n. 52 del 4 marzo 1993)

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’INTERNO
Vista la legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1939, n. 1849);
Vista la legge 7 dicembre 1984n. 818 (Gazzetta Ufficiale 10dicembre 1984 n. 338);
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno 16 febbraio 1982, n. 98);
Considerato che il regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564 (Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1943, n. 8) recante norme per l’esecuzione, il collaudo e l’esercizio degli impianti tecnici degli edifici di interesse artistico e storico destinati a contenere musei, gallerie, collezioni e oggetti di interesse storico culturale, necessita di aggiornamenti ed integrazioni, per quanto attiene in particolare la prevenzione e la protezione antincendio;
Visto il decreto-legge 27 febbraio1987, n. 51, convertito nella legge 13 aprile 1987, n. 149 (Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988);
Visto l’art. 17 della legge 20maggio 1991, n. 158;
Udito il parere del Consiglio di stato, espresso nella adunanza generale del 17 ottobre 1991 e contenente alcune modifiche al testo regolarmente predisposto dalle due amministrazioni proponenti; modifiche, che sono state arrecate al testo medesimo, salvo che per gli argomenti indicati nei due seguenti punti a) e b) e per la serie dei motivi appresso esposti:
a) per la necessità che la norma regolamentare corrisponda all’attuale situazione di fatto, nell’art. 1 è stato omesso il riferimento alle biblioteche e agli archivi, le cui norme specifiche sono ancora in corso di definizione;
b) il testo regolamentare originario appare, negli articoli appresso indicati, più rispondente agli scopi ed alle situazioni, cui la norma regolamentare medesima è volta:
1) nell’art. 2, comma 4, in ordine alla validità e ai limiti temporali dei provvedimenti di deroga già concessi prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, il testo originario ribadisce chiaramente la provvisorietà delle deroghe medesime me prescrive il controllo tecnico sulla loro durata e sul loro eventuale rinnovo;
2) nell’art. 4 del testo originario il divieto di comunicazione dei locali, in cui si svolgono le attività disciplinate dal presente regolamento, non è generale, ma riguarda i locali contigui ove si svolgono le attività diverse assoggettate alla normativa antincendio, risultando in tal modo applicabile ai casi di effettiva necessità di prevenzione e difesa antincendio; per motivi di chiarezza tecnica è opportuno mantenere l’espressione “caratteristiche REI”;
3) nell’art. 5, quinto comma,appare utile mantenere l’indice fisso, riportato nel testo originario, di dieci chili di quantità equivalente di legno per metro quadrato, come misura del carico di incendio da non superare;
4) all’art. 10 appare indispensabile, per motivi di chiarezza operativa, mantenere l’attributo di”tecnico” al responsabile della sicurezza, per differenziare la natura dei suoi compiti, indicati dal terzo comma dell’articolo medesimo, dalla natura dei compiti di supervisione e controllo del direttore del museo,indicati dal secondo comma dell’articolo stesso;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell’art. 17, comma 3, ultimo periodo, della citata legge n. 400/88 – con nota n. 581 VI D del 25gennaio 1992;

ADOTTANO

il seguente regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici ed artistici destinati a musei, gallerie,esposizioni e mostre:

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione
1. Le norme contenute nel presente regolamento disciplinano le misure tecniche necessarie per il rilascio del certificato di prevenzione incendi in relazione agli edifici pubblici e privati, di interesse artistico e storico destinati a contenere, musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali, per i quali si applicano le disposizioni contenute nella legge 1 giugno 1939, n. 1089 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 1939, n. 184) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare la sicurezza degli edifici e la buona conservazione dei materiali in essi contenuti.

Art. 2 – Attività consentite negli edifici, per i quali si applicano le disposizioni del presente regolamento
1. Negli edifici disciplinati dal presente regolamento, possono continuare ad essere svolte attività complementari previste dal decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98) purché‚ queste siano effettuate nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza antincendio, ovvero in mancanza di queste, dei criteri tecnici prescritti dall’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1982, n. 229) e nel rispetto delle norme di tutela ai sensi della legge n. 1089/1939.
2. Le attività descritte nell’art. 17, comma 4, della circolare del Ministero dell’interno del 15 febbraio 1951, n. 16 (pubblicata alle pagine 36 eseguenti del volume “Norme di prevenzione incendi” edito dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nel 1983), se sono svolte negli edifici disciplinati dal presente regolamento, devono essere effettuate nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. Negli edifici cui si applicano le disposizioni del presente regolamento possono essere svolte nuove attività, indicate nel decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98) qualora, siano rispettate le vigenti norme di sicurezza ovvero, in mancanza di queste, siano applicati i criteri tecnici descritti dall’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1982, n. 577 citato nel comma 1 del presente articolo.
4. La soprintendenza competente per territorio esercita i poteri previsti dalla legge del 1 giugno 1939, n.1089, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Restano validi i provvedimenti di deroga già concessi, nonché‚ i pareri formulati caso per caso e quanto già consentito dagli organi tecnici competenti in materia di prevenzione incendi fino alla loro scadenza, secondo le norme vigenti; il rinnovo di deroghe temporanee è subordinato ad un riesame delle valutazioni tecniche che hanno portato al provvedimento di deroga.
6. I termini utilizzati nel presente regolamento vanno interpretati sulla base delle definizioni generali contenute nel decreto ministeriale 30 novembre 1983 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 dicembre 1983, n. 339). Per la segnaletica di sicurezza antincendio si applicano le disposizioni previste dal decreto del presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 10 agosto 1982, n. 218).

CAPO II – PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 3 – Misure precauzionali per lo sfollamento della persone in caso di emergenza
1. Gli edifici individuati dal precedente art. 1, comma 1, devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie di uscita per il deflusso rapido ed ordinato delle persone verso luoghi sicuri, al fine di evitare pericoli per la loro incolumità in caso d’incendio odi qualsiasi altro sinistro.
2. Al fine di garantire l’incolumità delle persone, deve essere individuato il tratto più breve che esse devono percorrere per raggiungere le uscite. Il relativo percorso deve avere in ogni punto una larghezza non inferiore a cm 90, deve essere privo di ostacoli e deve essere segnalato da cartelli posti ad intervalli regolari di trenta metri, sui quali devono essere indicate, in modo chiaro e leggibile, le istruzioni sul comportamento che le persone devono adottare, nel caso di pericolo, e che sono redatte in conformità alle disposizioni dell’art. 11 del presente regolamento.
3. Il massimo affollamento consentito dovrà essere commisurato alla capacità di deflusso del sistema esistente di vie d’uscita valutata pari a sessanta persone, per ogni modulo (“modulo uno” cm 60).
4. Il conteggio delle uscite può essere effettuato sommando la larghezza di tutte le porte (di larghezza non inferiore a cm 90), che immettono in luogo sicuro. La misurazione della larghezza delle uscite va eseguita nel punto più stretto dell’uscita.
5. Nel computo della larghezza delle uscite possono essere conteggiati anche gli ingressi, se questi consentono un facile deflusso verso l’esterno in caso di emergenza.
6. Ove il sistema di vie di uscita non sia conforme alle prescrizioni contenute nei precedenti commi del presente articolo, si deve procedere alla riduzione dell’affollamento con l’ausilio di sistemi che controllino il flusso dei visitatori in uscita ed in entrata.

Art. 4 – Divieto di comunicazione tra ambienti ove è svolta una attività diversa
1. Le attività disciplinate dal presente regolamento devono svolgersi in locali non comunicanti con altri locali ove si svolgono attività soggette che non abbiano relazione con l’attività principale. Qualora esista questa comunicazione la stessa deve essere protetta mediante infissi e tamponature aventi caratteristiche REI 120.

Art. 5 – Disposizioni relative allo svolgimento di attività negli edifici
1. È vietato l’uso delle fiamme libere, di fornelli o stufe a gas, di stufe elettriche con resistenza in vista, di stufe a kerosene, di apparecchi a incandescenza senza protezione, nonché‚ il deposito di sostanze che possono, comunque, provocare incendi o esplosioni.
2. È vietato il deposito di sostanze infiammabili in quantità eccedenti il normale uso giornaliero, qualora le medesime sostanze debbano essere utilizzate all’interno dell’edificio per attività di restauro delle opere ivi presenti. Negli ambienti ove è svolta l’attività di restauro devono essere utilizzati impianti elettrici, anche provvisori, che in tutte le loro parti non costituiscano cause di pericolo.
3. Gli elementi di arredo combustibili, posti in ogni singolo ambiente, che costituiscono i carichi di incendio elencato anche in allegato al certificato di prevenzione incendi, non possono essere incrementati. Non sono considerati elementi di arredo gli oggetti esposti al pubblico.
4. Negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale e nelle rampe, non possono essere posti elementi di arredo combustibili, oltre al carico di incendio esistente costituito dalle strutture e dal materiale esposto, riportato nel certificato di prevenzione incendi.
5. Qualora negli edifici si svolgano nuove attività dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero siano ampliate le aree ove le attività sono svolte, il carico d’incendio relativo agli arredi e al materiale da esporre, di tipo combustibile, con esclusione delle strutture e degli infissi combustibili esistenti, non possono superare i dieci chili di quantità equivalente di legno per metro quadrato in ogni singolo ambiente. I nuovi elementi di arredo combustibili, che siano successivamente introdotti negli ambienti, devono possedere le seguenti caratteristiche di reazione al fuoco:
a) i materiali di rivestimento dei pavimenti devono essere di classe non superiore a 2;
b) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe i lati e gli altri materiali di rivestimento devono essere di classe 1;
c) i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM.
I materiali citati dovranno essere certificati nella prescritta classe di reazione al fuoco secondo le specificazioni del decreto ministeriale 26 giugno 1984 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1984, n. 234).

Art. 6 – Depositi
1. Nei depositi di materiale di interesse storico ed artistico, collocati all’interno degli edifici disciplinati dal presente regolamento, il materiale ivi conservato deve essere posizionato all’interno del locale in modo da mantenere uno spazio libero di un metro dal soffitto e consentire i passaggi liberi non inferiori a cm 90 tra i materiali ivi depositati.
2. Le comunicazioni tra i locali adibiti a deposito ed il resto dell’edificio debbono avvenire tramite porte aventi caratteristiche REI 120, che di regola devono essere chiuse.
3. Nei depositi, il cui carico d’incendio è superiore a 50 chili di quantità equivalente di legno per metro quadrato, debbono essere installati impianti di spegnimento automatico. Gli agenti estinguenti devono essere compatibili con i materiali depositati.
4. Nei locali dovrà essere assicurata la ventilazione naturale pari a 1/30 della superficie in pianta o numero due ricambi d’aria ambiente per ora con mezzi meccanici.

Art. 7 – Aree a rischio specifico
1. Per le aree di servizio che comportano rischio specifico, individuate dal decreto ministeriale 16 febbraio 1982, quali le centrali termiche, le autorimesse, le officine ed i gruppi elettrogeni valgono le disposizioni in vigore emanate dal Ministero dell’interno, ai sensi della normativa citata nel precedente art. 2, comma 1.
2. Le centrali termiche, di nuova installazione, non possono essere ubicate all’interno degli edifici disciplinati dal presente regolamento.

Art. 8 – Impianti elettrici
1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 1 marzo 1968, n. 186 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 23 marzo 1968, n. 77) e nella legge 5 marzo 1990, n. 46 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 12 marzo 1990, n. 59) e rispettive integrazioni e modificazioni.
2. Gli ambienti, ove è consentito l’accesso del pubblico, devono essere dotati di un sistema di illuminazione di sicurezza, che deve indicare i percorsi di deflusso delle persone e le uscite di sicurezza.
3. L’edificio deve essere protetto contro le scariche atmosferiche, secondo la normativa tecnica vigente.

Art. 9 – Mezzi d’incendio
1. In ogni edificio disciplinato dal presente regolamento deve esservi un estintore portatile con capacità estinguente non inferiore a 13 A, per ogni 150 metri quadrati di superficie di pavimento.
Tutti gli estintori debbono essere disposti uniformemente lungo tutto il percorso aperto al pubblico in posizione ben visibile, segnalata e di facile accesso.
Gli agenti estinguenti debbono essere compatibili con i materiali che compongono gli oggetti esposti.
2. In ogni edificio disciplinato dal presente regolamento l’impianto idrico antincendio deve realizzato da una rete, possibilmente chiusa ad anello, dotata di attacchi UNI 45 utilizzabili per il collegamento di manichette flessibili o da naspi.
3. La rete idrica deve essere dimensionata per garantire una portata minima di 240 litri per minuto per ogni colonna montante con più di due idranti e, nel caso di più colonne, per il funzionamento contemporaneo di due colonne.
L’alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l’erogazione ai due idranti idraulicamente più sfavoriti di 120 litri al minuto cadauno con una pressione residua al bocchello di 1,5 bar per un tempo di almeno 60 minuti.
Gli idranti debbono essere collocati ad ogni piano in prossimità degli accessi, delle scale, delle uscite, dei locali a rischio e dei depositi; la loro ubicazione deve, comunque, consentire di poter intervenire in ogni ambiente dell’attività, eccetto in quei locali dove la presenza di acqua può danneggiare irreparabilmente il materiale esposto.
4. Nel caso di installazione di naspi, ogni naspo deve essere in grado di assicurare l’erogazione di 35 litri per minuto alla pressione di 1,5 bar al bocchello; la rete che alimenta i naspi deve garantire le predette caratteristiche idrauliche per ciascuno dei due naspi in posizione idraulicamente più sfavorevole contemporaneamente in funzione, con una autonomia di 60 minuti.
5. In prossimità dell’ingresso principale in posizione segnalata e facilmente accessibile dai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco, deve essere installato un attacco di mandata per autopompe.
6. In ogni edifico disciplinato dal presente regolamento devono essere installati impianti fissi di rivelazione automatica d’incendio. Questi debbono essere collegati mediante apposita centrale a dispositivi di allarme ottici e/o acustici percepibili in locali presidiati.
7. In ogni edificio disciplinato dal presente regolamento deve essere previsto un sistema di allarme acustico ed ottico in grado di avvertire i visitatori delle condizioni di pericolo, in caso d’incendio, collegato all’impianto fisso di rilevazione automatica d’incendio. Le modalità di funzionamento del sistema di allarme devono essere tali da consentire un ordinato deflusso delle persone dai locali.

CAPO III – PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE

Art. 10 – Gestione della sicurezza
1. Il soggetto che, a qualsiasi titolo, ha la disponibilità di un edificio disciplinato dal presente regolamento, deve nominare il responsabile delle attività svolte al suo interno (direttore del museo) e il responsabile tecnico addetto alla sicurezza.
2. Il responsabile dell’attività è, comunque, tenuto a verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali. Egli, in particolare, deve verificare che:
a) non siano superati i parametri per l’affollamento di cui al precedente articolo 3, comma 3;
b) siano agibili e mantenuti sgombri da ostacoli i percorsi di deflusso delle persone;
c) siano rispettate le condizioni di esercizio in occasione di manutenzione, risistemazione e il restauro dei locali e dei beni posti al loro interno.
3. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve intervenire affinché:
a) siano mantenuti efficienti i mezzi antincendio e siano eseguite con tempestività le manutenzioni o sostituzioni necessarie. Siano, altresì, condotte periodicamente verifiche degli stessi mezzi con cadenza non superiore a sei mesi ed annotate nel registro dei controlli, di cui all’art. 11, comma 6;
b) siano mantenuti efficienti ed in buono stato gli impianti esistenti nell’edificio. In particolare, per gli impianti elettrici, deve essere previsto che un addetto qualificato provveda, con la periodicità stabilita dalle normative CEI, al loro controllo e manutenzione. Ogni loro modifica o integrazione dovrà essere annotata nel registro dei controlli e inserita nei relativi schemi. In ogni caso i predetti impianti devono essere sottoposti a verifiche periodiche con scadenza non superiore a tre anni;
c) siano tenuti in buono stato gli impianti di ventilazione, di condizionamento e di riscaldamento, ove esistenti, prevedendo in particolare una verifica periodica degli stessi con cadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche devono essere condotte da personale qualificato in conformità con quanto previsto dalle vigenti normative;
d) sia previsto un servizio organizzato, composto da un numero proporzionato di addetti qualificati, in base alle dimensioni e alle caratteristiche dell’attività, esperti nell’uso dei mezzi antincendio installati;
e) siano eseguite, per il personale addetto all’attività, periodiche riunioni di addestramento e di istruzione sull’uso dei mezzi di soccorso e di allarme, nonché‚ esercitazioni di sfollamento dei locali in cui si svolge l’attività.
4. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve conservare in un fascicolo gli schemi aggiornati di tutti gli impianti esistenti nell’edificio, nonché‚ delle condotte, delle fogne e delle opere idrauliche collocate entro la distanza di venti metri dal perimetro esterno dell’edificio.

Art. 11 – Piani di emergenza e istruzioni di sicurezza
1. Prima dell’inizio dello svolgimento delle attività all’interno degli edifici disciplinati dal presente regolamento, devono essere predisposti i piani di intervento da attuare se si verificano situazioni di emergenza. Il personale addetto deve essere a conoscenza dei dettagli dei piani.
2. I piani di intervento, definiti caso per caso in relazione alle caratteristiche dell’attività, devono essere concepiti in modo che in tali situazioni:
a) siano avvisati immediatamente i visitatori in pericolo, evitando, per quanto possibile, situazioni di panico;
b) sia eseguito tempestivamente lo sfollamento dei locali secondo criteri semplici e prestabiliti e con l’ausilio del personale addetto;
c) sia richiesto l’intervento dei soccorsi (vigili del fuoco, forze dell’ordine, ecc.);
d) sia previsto un incaricato che sia pronto ad accogliere i soccorritori con le informazioni del caso;
e) sia attivato il personale addetto, secondo predeterminate sequenze, ai provvedimenti del caso, quali interruzione dell’energia elettrica e verifica dell’intervento degli impianti di emergenza, arresto delle eventuali installazioni di ventilazione e condizionamento, azionamento dei mezzi di spegnimento e quanto altro previsto nel piano di intervento.
3. Le istruzioni relative al comportamento del pubblico e del personale in caso di emergenza vanno esposte ben in vista in appositi cartelli, anche in conformità a quanto disposto nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524.
4. All’ingresso di ciascun piano deve essere collocata una pianta d’orientamento semplificata, che indichi tutte le possibili vie di esodo.
5. All’ingresso dell’attività va esposta una pianta dell’edificio corredata delle seguenti indicazioni:
a) scale e vie di esodo;
b) mezzi di estinzione;
c) dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas, dell’energia elettrica e dell’eventuale impianto di ventilazione e di condizionamento;
d) eventuale quadro generale del sistema di rivelazione fumi e di allarme;
e) impianti e locali a rischio specifico.
6. Il responsabile dell’attività, nominato ai sensi del precedente art. 10, comma 1, deve curare la tenuta di un registro, ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all’efficienza degli impianti elettrici e dei presidi antincendio, nonché‚ all’osservanza della normativa relativa ai carichi di incendio nei vari ambienti dell’edificio e nelle aree a rischio specifico.

Art. 12 – Disposizioni in materia di conservazione del materiale esposto
1. Nei locali ove si conservano stampe, dipinti, miniature, manoscritti e in genere materiale ed oggetti che possono subire alterazioni per le condizioni termoigrometriche ambientali, debbono essere installati strumenti di misura e di regolazione atti a garantire il rispetto di tali condizioni.
2. Le tubazioni di alimentazione e di scarico dell’acqua e quelle di discarico dei liquami devono essere realizzate con modalità idonee ad evitare qualsiasi deterioramento delle porzioni di muri o di solai che portano affreschi, mosaici o altre decorazioni murali, o sui quali siano collocati quadri, arazzi o altro materiale espositivo.

CAPO IV – PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ CON SUPERFICIE NON SUPERIORE A 400 METRI QUADRATI

Art.13
1. La soprintendenza competente per territorio accerta se l’attività descritta nel precedente art. 1, comma 1, si svolge in locali che hanno la superficie complessiva di servizi e di depositi, non superiore a 400 metri quadrati.
2. Per le attività svolte nei locali, di cui al precedente comma 1, si applicano l’art. 2, commi 5 e 6, l’art. 3, l’art. 5, commi 1 e 2, l’art. 8, commi 1 2, l’art. 9, comma 1, l’art.11, commi 1, 2, 3 e 4, e l’art. 12.
3. Il responsabile delle attività deve rispettare gli obblighi prescritti dal precedente art. 10, comma 2, nonché‚ quelli prescritti dal precedente art. 10, comma 3, lettera a) e lettera b), primo periodo.

CAPO V – DEROGHE

Art. 14 – Deroghe
1. Qualora sussistano comprovate ragioni di carattere tecnico o specifiche esigenze di tutela dei beni, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, può essere formulata una domanda di autorizzazione a realizzare impianti difformi da quelli prescritti dal presente regolamento.
2. La domanda di autorizzazione, prevista dal precedente comma 1, deve essere corredata dal parere della soprintendenza competente per territorio, per il quale si applica l’art. 21 del decreto del Presidente della repubblica 29 luglio1982, n. 577.
3. Il comitato centrale tecnico scientifico si pronuncia sulla domanda di autorizzazione e può avvalersi di esperti nominati dal Ministro per i beni culturali e ambientali ai sensi dell’art. 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15 – Norme transitorie 1. Gli edifici storici ed artistici, di cui al precedente art. 1, comma 1, sono tenuti ad adeguarsi alle presenti disposizioni non oltre tre anni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 16 – Disposizioni finali
1. Sono abrogati gli articoli 2,3, da 7 a 12, da 16 a 25, e l’art. 36 del regio decreto 7 novembre 1942 n. 1564(20) (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio1943, n. 8).
Restano in vigore gli altri articoli che siano compatibili con le disposizioni contenute nel presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

D.P.R. n. 418 del 30/6/1995
Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 87 della Costituzione; Vista la legge 1 giugno 1939, n. 1089;
Considerato che il regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, recante norme per l’esecuzione, il collaudo e l’esercizio degli impianti tecnici degli edifici di interesse artistico e storico destinati a contenere musei, gallerie, collezioni e oggetti di interesse storico culturale, necessita di aggiornamenti e integrazioni, per quanto attiene in particolare la prevenzione e la protezione antincendio;
Visto il decreto del Ministro dell’interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982;
Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818;
Visto il decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149;
Visto l’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46; Vista la legge 20 maggio 1991, n. 158;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale del 2 giugno 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1995;
Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell’interno;

EMANA

il seguente regolamento:

NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO DESTINATI A BIBLIOTECHE ED ARCHIVI

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Campo di applicazione
1. Le presenti norme di sicurezza si applicano agli edifici pubblici e privati che, nella loro globalità, risultino normalmente sottoposti a tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell’8 agosto 1939), destinati a contenere biblioteche ed archivi.
2. Dette norme hanno per fine la sicurezza degli edifici e la buona conservazione dei materiali in essi contenuti.

Art. 2 – Attività consentite in edifici per i quali si applicano le disposizioni del presente regolamento
1. Negli edifici di cui al comma 1 dell’art. 1 possono essere ubicate attività comprese nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98) non pertinenti l’attività principale unicamente se dette attività risultano isolate o separate a mezzo di strutture tagliafuoco con REI non inferiore a 120 e rispettando le vigenti norme di sicurezza antincendio o, in mancanza, i criteri tecnici di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1982, n. 229).
2. L’attività di cui al comma 1 deve altresì rispettare le norme di tutela ai sensi della legge n. 1089/1939; tale requisito deve essere certificato a cura della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici competente per territorio.
3. Per le aree al servizio dell’attività principale che comportano rischio specifico individuate dal decreto ministeriale 16 febbraio 1982 quali le centrali termiche, le autorimesse, i gruppi elettrogeni, valgono le relative disposizioni in vigore emanate dal Ministero dell’interno.
4. Restano validi, per gli edifici di cui al comma 1 dell’art. 1, i provvedimenti di deroga già concessi nonché i pareri formulati caso per caso e quanto già consentito dagli organi tecnici competenti in materia di prevenzione incendi fino alla loro scadenza e comunque non oltre tre anni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale secondo le norme vigenti; il rinnovo di deroghe temporanee è subordinato ad un riesame delle valutazioni tecniche che hanno portato al provvedimento di deroga.
5. I termini utilizzati nel presente regolamento vanno interpretati sulla base delle definizioni generali contenute nel decreto ministeriale 30 novembre 1983 n. 339. Per la segnaletica di sicurezza antincendi si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1982 n. 218).
6. Ad esclusione dei materiali di cui all’art. 3, comma 5, e degli estintori portatili d’incendio di cui all’art. 8, comma 1, per i quali è già previsto dalla vigente normativa l’istituto della omologazione, con decreti del Ministro dell’interno, anche a seguito di iniziative comunitarie, saranno emanate norme tecniche e procedurali per la omologazione dei prodotti di rilevante interesse per la sicurezza dell’incendio, da impiegarsi nelle attività disciplinate dalla presente norma. Tali prodotti successivamente all’emanazione dei decreti stessi potranno essere impiegati solo se omologati. I suddetti decreti fisseranno anche i tempi e le modalità per l’adeguamento dei prodotti in precedenza installati e lo smaltimento delle scorte nonché i criteri per il riconoscimento di quelli di provenienza dai Paesi della Comunità economica europea.

Capo II – Prescrizioni tecniche

Art. 3 – Disposizioni di esercizio
1. È vietato, nei locali di cui all’art. 1, tenere ed usare fiamme libere, fornelli o stufe a gas, stufe elettriche con resistenza in vista, stufe a kerosene, apparecchi a incandescenza senza protezione, nonché depositare sostanze che possono, per la loro vicinanza, reagire tra loro provocando incendi e/o esplosioni.
2. Il carico d’incendio delle attività di cui all’art. 1, certificato all’atto della richiesta del certificato di prevenzione incendi, non può essere incrementato introducendo negli ambienti nuovi elementi di arredo combustibili con esclusione del materiale librario e cartaceo la cui quantità massima dovrà essere in ogni caso predeterminata.
3. Negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, e nelle rampe, il carico d’incendio esistente costituito dalle strutture, certificato come sopra, non potrà essere modificato con l’apporto di ulteriori arredi e di materiali combustibili.
4. Per le attività di cui al comma 1 dell’art. 1 di nuova istituzione o per gli ampliamenti da realizzare negli edifici sottoposti nella loro globalità a tutela ai sensi della legge n. 1089/1939, il carico di incendio relativo agli arredi e al materiale depositato, con esclusione delle strutture e degli infissi combustibili esistenti, non dovrà superare i 50 kg/m2 in ogni singolo ambiente.
5. Gli elementi di arredo combustibili introdotti negli ambienti successivamente alla data di entrata in vigore della presente norma, con esclusione del materiale esposto, debbono risultare omologati nelle seguenti classi di reazione al fuoco: i materiali di rivestimento dei pavimenti debbono essere di classe non superiore a 2; gli altri materiali di rivestimenti e i materiali suscettibili di prendere fuoco su ambo le facce debbono essere di classe 1; i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM.

Art. 4 – Sale di consultazione e lettura
1. Gli ambienti destinati a sala di consultazione e lettura devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie di uscita per il deflusso rapido ed ordinato degli occupanti verso spazi scoperti o luoghi sicuri in caso di incendio o di pericolo di altra natura.
2. A tal fine deve essere realizzato il percorso più breve per raggiungere le uscite; tale percorso deve avere in ogni punto larghezza non inferiore a 0,90 m, essere privo di ostacoli, segnalato con cartelli conformi al decreto del Presidente della Repubblica n. 524/1982 e provvisto, ad intervalli regolari, di cartelli recanti le istruzioni sul comportamento che in caso di incendio dovranno tenere gli occupanti, così come specificato al successivo art. 10.
3. I percorsi di esodo di lunghezza non superiore a 30 m, devono essere dimensionati, in funzione del massimo affollamento, per una capacità di deflusso non superiore a sessanta persone.
4. Il conteggio delle uscite può essere effettuato sommando la larghezza di tutte le porte (di larghezza non inferiore a 0,90 m) che immettono su spazio scoperto o luogo sicuro. La misurazione della larghezza delle uscite va eseguita nel punto più stretto dell’uscita.
5. Ove il sistema di vie di uscita non risponda alle anzidette caratteristiche dimensionali si deve procedere alla riduzione dell’affollamento eventualmente con l’ausilio di sistemi che limitino il numero delle persone in ingresso.

Art. 5 – Depositi
1. Nei depositi il materiale ivi conservato deve essere posizionato all’interno del locale in scaffali e/o contenitori metallici consentendo passaggi liberi non inferiori a 0,90 m tra i materiali ivi depositati.
2. Le comunicazioni tra questi locali ed il resto dell’edificio debbono avvenire tramite porte REI 120 munite di congegno di autochiusura.
3. Nei depositi il cui carico di incendio è superiore a 50 kg/m2 debbono essere installati impianti di spegnimento automatico collegati ad impianti di allarme.
4. Nei locali dovrà essere assicurata la ventilazione naturale pari a 1/30 della superficie in pianta o n. 2 ricambi ambiente/ora con mezzi meccanici.

Art. 6 – Impianti elettrici
1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati secondo le prescrizioni della legge 1 marzo 1968, n. 186 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1968 n. 77) e della legge 5 marzo 1990, n. 46 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1990 n. 59) e rispettive integrazioni e modificazioni.
2. Nelle sale di lettura e negli ambienti, nei quali è prevista la presenza del pubblico deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza per garantire l’illuminazione delle vie di esodo e la segnalazione delle uscite di sicurezza per il tempo necessario a consentire l’evacuazione di tutte le persone che si trovano nel complesso.
3. L’edificio deve essere protetto contro le scariche atmosferiche.

Art. 7 – Ascensori e montacarichi
1. Gli ascensori e montacarichi di nuova installazione debbono rispettare le norme antincendio previste nei decreti del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie del 28 novembre 1987, n. 586 e del 9 dicembre 1987, n. 587 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 1988 n. 71) e, per quanto compatibile, nel decreto del Ministro dell’interno del 16 maggio 1987, n. 246 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1987 n. 148), e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 8 – Mezzi antincendio
1. Deve essere prevista l’installazione di un estintore portatile con capacità estinguenti non inferiore a 13 A ogni 150 mq di superficie di pavimento; gli estintori debbono essere disposti in posizione ben visibile, segnalata e di facile accesso.
2. L’impianto idrico antincendio deve essere realizzato da una rete, possibilmente chiusa ad anello, dotata di attacchi UNI 45 utilizzabili per il collegamento di manichette flessibili o da naspi. La rete idrica deve essere dimensionata per garantire una portata minima di 240 l/min per ogni colonna montante con più di due idranti e, nel caso di più colonne, per il funzionamento contemporaneo di 2 colonne. L’alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l’erogazione ai due idranti idraulicamente più sfavoriti di 120 l/min cadauno, con una pressione residua al bocchello di 2 bar per un tempo di almeno 60 minuti. Gli idranti di regola debbono essere collocati ad ogni piano in prossimità degli accessi, delle scale, delle uscite, dei locali a rischio e dei depositi; la loro ubicazione deve comunque consentire di poter intervenire in ogni ambiente dell’attività. Nel caso di installazione di naspi, ogni naspo deve essere in grado di assicurare l’erogazione di 35 l/min alla pressione di 1,5 bar al bocchello; la rete che alimenta i naspi deve garantire le predette caratteristiche idrauliche per ciascuno dei due naspi in posizione idraulicamente più sfavorevole contemporaneamente in funzione, con una autonomia di 60 minuti. Deve essere inoltre prevista una rete di idranti UNI 70 esterna al fabbricato. In prossimità dell’ingresso principale in posizione segnalata e facilmente accessibile dai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco deve essere installato un attacco di mandata per autopompe.
3. Devono essere installati impianti fissi di rivelazione automatica di incendio. Questi debbono essere collegati mediante apposita centrale a dispositivi di allarme ottici e/o acustici percepibili in locali presidiati.
4. Nei locali deve essere installato almeno un sistema di allarme acustico in grado di avvertire i presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. Tale sistema deve essere attivato a giudizio del responsabile dell’attività o di un suo delegato. I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e sistemazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti. Il comando del funzionamento dei dispositivi sonori deve essere sistemato in uno o più luoghi posti sotto controllo del personale. Nei locali aperti al pubblico deve essere previsto un impianto di altoparlanti da utilizzare in condizioni di emergenza per dare le necessarie istruzioni ai presenti. È ammessa l’assenza di detto impianto in attività che occupano un unico piano, in cui l’affollamento, il numero dei locali e le loro caratteristiche siano tali da permettere altre soluzioni egualmente affidabili. Gli impianti devono disporre di almeno due alimentazioni elettriche, una di riserva all’altra. Un’alimentazione almeno deve essere in grado di assicurare la trasmissione da tutti gli altoparlanti per 30 minuti consecutivi come minimo. Le apparecchiature di trasmissione devono essere poste “in luogo sicuro” noto al personale e facilmente raggiungibile dal personale stesso.

Capo III – Prescrizioni per la gestione

Art. 9 – Gestione della sicurezza
1. Il soggetto che, a qualsiasi titolo, ha la disponibilità di un edificio disciplinato dal presente regolamento, deve nominare il responsabile delle attività svolte al suo interno (direttore della biblioteca, dell’archivio o dell’istituto) e il responsabile tecnico addetto alla sicurezza.
2. Il responsabile dell’attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza e in particolare: – non siano superati gli affollamenti massimi previsti per gli ambienti destinati a sale di consultazione e lettura; – siano mantenute sgombre da ogni ostacolo ed agibili le vie di esodo; – siano rispettate le disposizioni di esercizio in occasione di manutenzioni e risistemazioni.
3. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve intervenire affinché:
a) siano mantenuti efficienti i mezzi antincendio e siano eseguite con tempestività le manutenzioni o sostituzioni necessarie. Siano altresì condotte periodicamente verifiche degli stessi mezzi con cadenza non superiore a sei mesi ed annotate nel registro dei controlli di cui al punto 4;
b) siano mantenuti costantemente in buono stato tutti gli impianti presenti nell’edificio. Gli schemi aggiornati di detti impianti nonché di tutte le condotte, fogne e opere idrauliche, strettamente connesse al funzionamento dell’edificio, ove in dotazione all’Istituto, devono essere conservati in apposito fascicolo. In particolare per gli impianti elettrici deve essere previsto che un addetto qualificato provveda, con la periodicità stabilita dalle specifiche normative CEI, al loro controllo e manutenzione ed a segnalare al responsabile dell’attività eventuali carenze e/o malfunzionamento, per gli opportuni provvedimenti. Ogni loro modifica o integrazione dovrà essere annotata nel registro dei controlli e inserita nei relativi schemi. In ogni caso tutti gli impianti devono essere sottoposti a verifiche periodiche con cadenza non superiore a tre anni;
c) siano tenuti in buono stato gli impianti di ventilazione, di condizionamento e riscaldamento ove esistenti, prevedendo in particolare una verifica periodica degli stessi con cadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche e frigorifere devono essere condotte da personale qualificato in conformità con quanto previsto dalle vigenti normative;
d) sia previsto un servizio organizzato composto da un numero proporzionato di addetti qualificati, in base alle dimensioni e alle caratteristiche dell’attività, esperti nell’uso dei mezzi antincendio installati;
e) siano eseguite per il personale addetto all’attività periodiche riunioni di addestramento e di istruzioni sull’uso dei mezzi di soccorso e di allarme, nonché esercitazioni di sfollamento dell’attività.
4. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza di cui al comma 1 deve altresì curare la tenuta di un registro ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all’efficienza degli impianti elettrici dell’illuminazione di sicurezza e dei presidi antincendio, nonché all’osservanza della normativa relativa ai carichi d’incendio nei vari ambienti dell’edificio e nelle aree a rischio specifico.

Art. 10 – Piani di intervento e istruzioni di sicurezza
1. Nelle attività di cui al comma 1 dell’art. 1 devono essere predisposti adeguati piani di intervento da porre in atto in occasione delle situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili. Il personale addetto deve essere edotto sull’intero piano e, in particolare, sui compiti affidati ai singoli.
2. Detti piani, definiti caso per caso in relazione alle caratteristiche dell’attività, devono essere concepiti in modo che in tali situazioni:
– siano avvisati immediatamente i presenti in pericolo evitando, per quanto possibile, situazioni di panico;
– con l’ausilio del personale addetto, sia eseguito tempestivamente lo sfollamento dei locali secondo un piano prestabilito nonché la protezione del materiale bibliografico;
– sia richiesto l’intervento dei soccorsi (Vigili del fuoco, Forze dell’ordine, ecc.);
– sia previsto un incaricato che sia pronto ad accogliere i soccorritori con le informazioni del caso, riguardanti le caratteristiche dell’edificio;
– sia attivato il personale addetto, secondo predeterminate sequenze, ai provvedimenti del caso, quali interruzione dell’energia elettrica e verifica dell’intervento degli impianti di emergenza, arresto delle installazioni di ventilazione e condizionamento, azionamento dei sistemi di evacuazione dei fumi e dei mezzi di spegnimento e quanto altro previsto nel piano di intervento.
3. Le istruzioni relative al comportamento del pubblico e del personale in caso di emergenza vanno esposte ben in vista in appositi cartelli, anche in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524, e successive modifiche e integrazioni.
4. All’ingresso di ciascun piano deve essere collocata una pianta d’orientamento semplificata che indichi tutte le possibili vie di esodo.
5. All’ingresso dell’attività va esposta una pianta dell’edificio corredata dalle seguenti indicazioni:
– scale e vie di esodo;
– mezzi di estinzione;
– dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas, dell’energia elettrica e dell’eventuale impianto di ventilazione e di condizionamento;
– eventuale quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;
– impianti e locali a rischio specifico.
6. A cura del responsabile dell’attività dovrà essere predisposto un registro dei controlli periodici relativo all’efficienza degli impianti elettrici, dell’illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dell’osservanza della limitazione dei carichi d’incendio nei vari ambienti della attività e delle aree a rischio specifico. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell’autorità competente.

Capo IV – Deroghe

Art. 11 – Deroghe
1. Ove, per particolari ragioni di carattere tecnico o speciali esigenze di tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, non sia possibile il rispetto integrale delle prescrizioni contenute nel presente decreto in materia di sicurezza antincendi, potrà essere avanzata domanda di autorizzazione a realizzare impianti difformi da quelli prescritti dal presente regolamento, corredata per le biblioteche dal parere dell’ufficio tecnico per l’edilizia bibliotecaria e per gli archivi dal parere dell’ufficio tecnico per l’edilizia archivistica, con le procedure previste dall’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. Il Comitato centrale tecnico scientifico si pronuncia sulla domanda di autorizzazione e può avvalersi, ai sensi del terzo comma dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, di esperti nominati dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

Capo V – Disposizioni transitorie e finali

Art. 12 – Norme transitorie
1. Gli edifici storici ed artistici di cui al precedente art. 1, punto 1, sono tenuti ad adeguarsi alle presenti disposizioni non oltre tre anni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 13 – Disposizioni finali
1. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, e l’art. 36 del regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1943 n. 8). Restano in vigore gli altri articoli che siano compatibili con le disposizioni contenute nel presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Scopri di più:

Servizi icona
Scopri di più
icona chi siamo
Scopri di più
icona clienti
Scopri di più