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Prevenzione incendi Distributori stradali carburanti liquidi

CIRC. 10/02/1969 & DM 29/11/2002

Prevenzione incendi Distributori stradali carburanti liquidi

MINISTERO DELL’INTERNO

Norme di sicurezza antincendio per i distributori stradali di carburanti liquidi.

Circolare n. 10 del 10 febbraio 1969

Gli impianti di distribuzione di carburanti sono disciplinati dalle norme di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1934, che riguardano la installazione dei serbatoi (capacità, profondità d’interramento, distanze, cassa di contenimento, ecc.), le ”colonnine” distributrici e l’esercizio degli impianti medesimi. In relazione però allo sviluppo sempre maggiore degli impianti di distribuzione di carburanti sono state via prospettate nuove esigenze funzionali, scaturite dall’esercizio degli stessi, alla soluzione delle quali si è provveduto con apposite disposizioni integrative di quelle previste nel Decreto Ministeriale innanzi citato, emanate con le Circolari Ministeriali che di seguito si indicano:
Circolare n. 70 dell’11 giugno 1951: ”Norme suppletive per la vendita di carburanti in aree pubbliche”.
Circolare n. 60 del 23 aprile 1954: ”Rifornimento, a mezzo di autocisterne, di distributori stradali di carburanti, esistenti lungo le vie di comunicazione, fuori degli agglomerati urbani”.
Circolare n. 59 del 12 giugno 1957: ”Impianti di distributori di benzina, depositi di carburanti e stazioni di servizio nei pressi delle carceri”.
Circolare n. 26 del 13 aprile 1960: ”Attraversamenti con linee telegrafiche di aree sulle quali sorgono depositi o distributori stradali di benzina”.
Circolare n. 68 del 24 maggio 1963: ”Distributori di carburanti. Serbatoi collegati a più colonnine e colonnine collegate a più serbatoi”.
Circolare n. 50 del 4 maggio 1964: ”Vendita petrolio agevolato per uso riscaldamento domestico in lattine presso le stazioni per la distribuzione dei carburanti”.
Circolare n. 23 del 13 marzo 1965: ”Distributori automatici di carburanti con funzionamento a gettoni”.
Circolare n. 68 del 10 giugno 1967: ”Distributori di carburanti sottostanti ad elettrodotti”.
Circolare n. 55 del 27 agosto 1968: ”Distributori stradali di carburanti Potenzialità dei serbatoi”.
Ciò premesso, per uniformare le disposizioni emanate in tempi successivi a seguito di particolari e frammentarie richieste per tener conto del maggior grado di sicurezza raggiunto dalle apparecchiature di distribuzione, documentato anche dall’esperienza acquisita nell’esercizio di tali impianti, si è manifestata l’opportunità di richiamare nella presente tutte le sopracitate circolari con gli opportuni chiarimenti ed aggiornamenti.

1) Mezzi di distribuzione consentiti o vietati.
1.1 Per la vendita in aree pubbliche, nelle stazioni di rifornimento e nelle stazioni di servizio, di carburanti di categoria A, B e C, si debbono usare esclusivamente mezzi costituiti da colonne di distribuzione fissate al suolo, con serbatoi interrati per il contenimento del carburante. In particolare si consentono:
a. distributori ordinari, fissi a colonna, con serbatoi interrati, dei tipi già contemplati dalle norme vigenti (D.M. 31 luglio 1934 e 12 maggio 1937);
b. distributori-miscelatori fissi a colonna, con serbatoio interrato per la benzina e serbatoio fuori terra per l’olio, incorporato nella colonna, di tipo finora non contemplato e di cui al successivo punto 6.1 eseguenti; si tollerano, con carattere di impiego occasionale o contingente e con le speciali limitazioni di cui al successivo punto 3.1 e seguenti;
c. distributori ordinari mobili, con serbatoio fuori terra stabilmente fissato ad un carrello, di tipo già contemplato;
d. distributori ordinari mobili, a portafusti, di tipo già contemplato;
e. distributori-miscelatori mobili con serbatoi, per l’olio e per la benzina, fuori terra, stabilmente fissati ad un carrello, di tipo finora non contemplato e di cui al successivo punto 7.1 e seguenti; si vietano:
f. recipienti mobili di vetro o di metallo di qualsiasi tipo e capacità, compresi quelli considerati agli artt. 83 e 85 delle norme vigenti;
g. recipienti speciali, compresi quelli considerati all’art. 84 delle Norme.
1.2 Per la vendita di olii e grassi lubrificanti presso le stazioni di servizio, si consente l’impiego dei distributori mobili, di recipienti mobili di metallo ed anche di bottiglie di vetro, purché‚ queste siano di capacità non superiore a 1 litro e risultino chiuse, nella confezione originale della ditta fabbricante o venditrice.
Tale impiego, limitato a piccole quantità (25 kg.) può anche essere autorizzato presso i distributori fissi isolati, non facenti parte di stazioni, a domanda del titolare della licenza: in tal caso si consente l’uso di recipienti mobili di metallo e anche di bottiglie di vetro, con le prescrizioni di cui sopra, ma non dei distributori mobili.
Recipienti e materiali debbono essere disposti su appositi sostegni e in modo da non recare intralcio o pericolo alla distribuzione del carburante.
Quando il distributore non è in servizio, recipienti e materiali debbono essere asportati e ricoverati in locale idoneo.

2) Prescrizioni aggiuntive per l’installazione e l’esercizio di distributori fissi (ordinari e miscelatori).
2.1 Per l’installazione e l’esercizio dei distributori – miscelatori fissi, si applicano le stesse prescrizioni e la stesse modalità di autorizzazione volute per i distributori fissi ordinari.
2.2 Presso ogni distributore fisso ordinario di benzina può essere autorizzata la installazione di una colonna miscelatrice fissa, ausiliaria, collegata allo stesso serbatoio interrato della benzina del distributore esistente. La colonna deve essere disposta a non meno di 1 m. dalla colonna ordinaria e deve essere collegata al serbatoio comune mediante un tubo di aspirazione indipendente. Per i sistemi di sicurezza e di carico, come per il tubo di equilibrio e di sfogo dei vapori del serbatoio, valgono i dispositivi già esistenti del distributore ordinario.
2.3 I serbatoi interrati per i carburanti di cat. A e B dei distributori fissi debbono essere muniti di sistema di sicurezza di 1° grado a saturazione, di sistema di caricamento a ciclo chiuso e di tubazione di equilibrio della pressione e di sfogo dei vapori; quelli per carburanti di cat. C, di sistema di sicurezza di 2° grado, con semplice tubo di equilibrio. Per la tubazione di equilibrio e di sfogo si consente:
a. che il tubo di allacciamento a detta tubazione sia disposto nella colonna come già prescritto all’art. 70, lettere f) e b) delle norme vigenti;
b. oppure, che detto tubo sia collocato all’interno della colonna, anche se questa abbia un’altezza inferiore a m. 2,40. La bocca libera del tubo deve essere munita di un dispositivo tagliafiamma a nido d’ape o a tubi capillari o ghiaia, corredato all’interno e all’esterno di fitte reticelle metalliche; inoltre, deve essere disposta nel punto interno più alto della colonna, il cui fasciame esterno non deve presentare, in corrispondenza di essa, aperture o fori, il dispositivo deve risultare accessibile, aprendo la colonna, per la sua regolare ispezione e il suo eventuale ricambio;
c. oppure, che detto tubo sia collocato fuori della colonna, convenientemente sostenuto e protetto (ad es. in un palo di illuminazione o simili); la bocca del tubo deve essere munita di un dispositivo tagliafiamma formato da più reticelle metalliche e disposta, ad una altezza da terra, non inferiore a m. 2,40, in posizione tale che sia sempre possibile l’ispezione e l’eventuale ricambio delle reticelle. In ogni caso il tubo o la tubazione stessa devono essere muniti, in un punto facilmente accessibile, di una valvola di intercettazione per la realizzazione effettiva del circuito chiuso di caricamento: al meglio, questa valvola può essere abbinata a quella di intercettazione della presa diaria satura del serbatoio collocata nel pozzetto di carico, in modo che con una sola manovra si possa aprire la presa e chiudere il tubo e viceversa. Per i serbatoi di carburanti di cat. C, il dispositivo tagliafiamma del tubo di equilibrio che può essere disposto in tutti e tre i modi indicati può essere sempre costituito da semplici reticelle tagliafiamma. Per i distributori eccezionalmente installati in locale chiuso, l’estremità del tubo deve essere portata all’aperto, fuori dalla colonna e dal locale, munita del voluto dispositivo tagliafiamma ad una altezza da terra di almeno m. 2,40.
2.4 Presso i distributori fissi isolati, non facenti parte di stazioni, può anche essere autorizzata l’installazione di pompe per il gonfiamento dei pneumatici.
Se l’installazione è mobile, all’aperto, il motore della pompa deve essere di tipo chiuso antideflagrante e collegato ad una presa di corrente, disposta sulla colonna mediante cavo gommato, armato con la copertura metallica collegabile e collegata elettricamente a terra; l’interruttore, di tipo stagno, deve trovarsi sul corpo del gruppo pompa-motore.
Se l’installazione è fissa ed il gruppo pompa-motore è collocato in un pozzetto, questo deve essere in mattoni con le pareti rese impermeabili con malta cementizia: il pozzetto deve trovarsi a non meno di 1 m. dal pozzetto di carico del più vicino serbatoio e dai serbatoi stessi ed essere munito di chiusino metallico.
Il motore deve essere di tipo chiuso antideflagrante con interruttore stagno e comando a distanza: le condutture elettriche debbono essere chiuse in tubi metallici raccordati a vite e premi treccia in modo da risultare stagni: tutte le parti metalliche debbono essere collegate elettricamente ad una buona terra.
2.5 Tutte le autorizzazioni supplementari, di cui ai precedenti punti 1.2, 2.2, 2.3, b) e c), possono essere concesse, sempre che l’ubicazione dei distributori lo consenta e debbono essere annotate sulla autorizzazione principale.
2.6 Il vano dei pozzetti di carico dei serbatoi interrati e dei pozzetti delle pompe non deve mai essere adoperato come luogo di custodia dei recipienti o di altri mezzi e materiali consentiti per l’esercizio dei distributori.

3) Distributori mobili (ordinarie miscelatori)
3.1 L’impiego in aree pubbliche dei distributori mobili deve essere autorizzato come per i distributori fissi: circa la loro installazione e il loro esercizio, oltre alle disposizioni di cui all’apposita voce dell’art. 82 delle Norme vigenti, si osserveranno quelle appresso indicate.
3.2 Si considerano mobili tutti quei distributori, ordinari o miscelatori, che possiedono, per il contenimento dei carburanti di categorie A, B e C, serbatoi fuori terra; a tal fine questi distributori debbono essere muniti di carrello.
3.3 È vietato l’impiego dei distributori mobili, per la vendita di carburanti di cat. A, B e C in aree pubbliche, nelle stazioni di rifornimento e di servizio ubicate nell’interno dei centri abitati. Come centro abitato si intende un agglomerato di case di abitazione con più di 500 abitanti. Alla periferia dei centri abitati può essere consentito, con carattere provvisorio o contingente, l’impiego dei distributori mobili con serbatoi stabilmente fissati al carrello.
In località isolate rurali può essere consentito anche l’impiego dei distributori mobili ordinari a portafusti. 3.4 L’autorizzazione per installare un distributore mobile può essere concessa soltanto quando sia dimostrata dal richiedente l’opportunità e la necessità della installazione. Motivi utili alla giustificazione di cui sopra, possono essere:
a. l’importanza del punto prescelto, in rapporto al traffico di automezzi;
b. la difficoltà di un rifornimento regolare di un distributore fisso;
c. l’opportunità di un esame, da parte del richiedente, della convenienza commerciale della installazione di un distributore fisso.
3.5 L’impianto di un distributore mobile può essere autorizzato soltanto se il luogo prescelto dal richiedente si trovi a non meno di 3 m. dal più vicino fabbricato e a non più di 50 m. da un locale idoneo al ricovero notturno del distributore.
Il luogo della installazione deve essere delimitato sul terreno da una piazzola, dove il distributore, durante le ore di servizio, deve essere ancorato.
Per la scelta del luogo si deve tener conto della eventuale pendenza del terreno, della presenza di canaletti di scolo dell’acqua piovana, di chiusini di fogne, di aperture a fior di terra di locali terreni o cantinati e di locali pericolosi.
In ogni caso, le indicazioni relative al luogo di installazione e al locale per il ricovero notturno devono essere precisate nella autorizzazione: il luogo e il locale prescelti non possono essere cambiati senza nuova autorizzazione.
3.6 Entro 200 m. dal punto dove è installato un distributore mobile non possono essere concesse autorizzazioni per altri distributori mobili.

4) Prescrizioni aggiuntive circa le caratteristiche strutturali dei distributori ordinari, fissi e mobili, di tipo già contemplato dalle norme. Distributori fissi.
4.1 Le colonne di distribuzione debbono sempre essere corredate dal fabbricante, del tubo di allacciamento alla tubazione di equilibrio e di sfogo, disposto o da disporsi come prescritto al precedente punto 2.3. L’approvazione di una colonna di distribuzione non può aver luogo se essa non risulti corredata dell’uno o dell’altro dispositivo prescritto.

5) Distributori mobili: a portafusti o a serbatoio stabilmente fissato al carrello.
5.1 I distributori mobili debbono essere corredati di un complesso di misura di erogazione volumetrico con contatore totalizzatore, pompa a mano a tubo flessibile e di erogazione con bocchello.
Il complesso deve essere racchiuso in una custodia metallica esterna di protezione, munita di sportelli, che può anche formare un tutto col fasciame di protezione del serbatoio, nei tipi a serbatoio fissato stabilmente al carrello.
Si ammettono pure custodie, senza sportelli, completamente chiuse: in tal caso, esse devono essere munite di aperture di ventilazione a persiane rivolte in basso.
Il complesso non deve essere sostenuto dal tubo di aspirazione del carburante collegato al fusto o al serbatoio, ma da appositi sostegni direttamente fissati al fasciame o alla base del carrello.
5.2 Il carrello deve possedere una base di peso e dimensioni tali da assicurare la stabilità del distributore in moto e da fermo: deve avere quattro ruote con freno per le discese, e un sistema di blocco e stabilità per la distribuzione e un dispositivo di ancoraggio al suolo.
L’altezza totale del distributore, le dimensioni e la collocazione delle sue singole parti costruttive debbono in ogni caso soddisfare gli anzidetti requisiti di stabilità.
5.3 Nei distributori a porta fusti, il fusto può avere una capacità fino a 300 litri. Il fusto deve essere fissato al carrello con l’asse orizzontale e solidamente trattenuto da fasce metalliche e tiranti.
Deve essere munito di tappo corredato di tubo pescatore con doppia reticella metallica tagliafiamma (una esterna e una interna) e di doppia valvola, di sfogo e di ingresso per l’aria; protetta all’interno e all’esterno da reticelle tagliafiamma.
La giunzione del complesso al tubo può essere fatta anche congiunti flessibili, in materiale resistente ai carburanti.
5.4 Nei distributori con serbatoio stabilmente fissato al carrello, il serbatoio può avere una capacità geometrica massima di 250 litri, con una capacità utile di 200 l. e cioè 8/10 della capacità geometrica.
Deve essere costituito con lamiere di acciaio saldate, dello spessore minimo di 2 mm per le pareti laterali e 2,5-3,0 mm per quelle di base, e risultare stagno ad una pressione non inferiore a 3 kg/cmq.
Deve essere rivestito all’esterno con vernice antiruggine e di uno strato di materiale coibente ininfiammabile, dello spessore di almeno 1 cm., convenientemente protetto da un fasciame esterno.
Deve risultare solidamente fissato al fasciame esterno e alla base del carrello.
Può avere forme parallelepipeda o cilindrica, ad asse verticale: preferibilmente l’altezza non dovrà superare di molto il diametro o la lunghezza del lato minore della base.
Deve essere munito di tubo pescatore con doppia reticella tagliafiamma; di sistema di carico a circuito chiuso; di tubo di equilibrio corredato di valvola di sfogo dei vapori (tappo saturatore).
La bocca libera del tubo può essere disposta ad altezza inferiore a m. 2,40 e deve essere munita di dispositivo tagliafiamma, formato da più reticelle metalliche.
Preferibilmente le bocche di carico, di presa del circuito chiuso e del tubo di equilibrio dovranno essere collocate nell’interno del fasciame di protezione.
La bocca di carico deve essere munita di tappo a vite e di un dispositivo a galleggiante che intercetti l’immissione del carburante nel serbatoio quando si è raggiunto il volume di carico consentito (8/10 del volume geometrico).
La giunzione del serbatoio al complesso di misura e di erogazione deve essere fatta con giunti metallici rigidi.
Per tutte le altre parti comuni o simili a quelle dei distributori fissi e non sopra specificate, valgono le prescrizioni usuali per tali distributori.

6) Prescrizioni di massima circa le caratteristiche strutturali dei distributorimiscelatori, fissi e mobili, di tipo finora non contemplato. Distributori-miscelatori fissi.
6.1 Un distributore di questo tipo non differisce, essenzialmente, da un distributore fisso ordinario del tipo semiautomatico, per essere corredato di un piccolo serbatoio metallico per l’olio lubrificante, incorporato nella colonna di distribuzione (di solito, è posto in alto, nel cappello della colonna) e per alcune particolarità del complesso di misura e di erogazione.
Questo complesso, oltre gli usuali organi e dispositivi dei distributori semiautomatici (vasi di vetro misuratori, contatore totalizzatore, pompa a mano per il carburante, tubo flessibile di erogazione con bocchello), possiede, di norma, una piccola pompa a pistone, a corsa regolabile, o altro dispositivo volumetrico di misura e di predeterminazione della percentuale di olio destinato a formare la miscela.
Il complesso consente il prelievo di quantità preordinate di benzina e di olio dai rispettivi serbatoi, la loro miscela e l’efflusso della miscela ottenuta dal tubo di erogazione, può servire sia alla distribuzione di sola benzina, sia alla distribuzione di miscele olio-benzina.
Nei distributori-miscelatori fissi, il serbatoio per la benzina è interrato.
6.2 Circa la struttura generale dei distributori-miscelatori fissi valgono, per quanto applicabili, le prescrizioni volute per i distributori fissi ordinari.
Il serbatoio per l’olio, collocato nel cappello della colonna di distribuzione, deve avere una capacità non superiore a 24 litri: utile non superiore a 20 litri.
Deve essere costruito con lamiera di acciaio, di spessore non inferiore a 1,8 mm. e deve essere munito di una bocca di carico con tappo avite corredata di doppia valvola, di sfogo e di entrata per l’aria, protetta da reticella tagliafiamma.
Il serbatoio deve essere collegato al complesso di misura con giunti metallici rigidi.
In aggiunta al serbatoio normale per l’olio sopra indicato, può essere ammesso un serbatoio sussidiario collocato nella base della colonna: l’olio viene spinto nel serbatoio sovrastante o direttamente nel complesso di misura con una piccola pompa a mano opportunamente disposta nell’interno della colonna.
La capacità geometrica di questo serbatoio sussidiario per l’olio non deve superare i 120 litri: deve essere costruito in lamiera di acciaio di 2 mm. di spessore e munito di bocca di carico con doppia valvola, di sfogo e di entrata per l’aria, protetta da reticella tagliafiamma.
Non sono ammessi nell’interno della colonna, serbatoi sussidiari per la benzina e per miscele olio-benzina.

7) Distributori-miscelatori mobili.
7.1 Un distributore di questo tipo differisce essenzialmente da un distributore mobile ordinario del tipo a serbatoio fissato stabilmente al carrello, per essere corredato di un piccolo serbatoio per l’olio lubrificante, disposto di solito al di sopra del complesso di misura e di erogazione, e perla struttura di questo complesso, che è simile a quella dei distributori-miscelatori fissi.
7.2 Circa la struttura dei distributori-miscelatori mobili, valgono le stesse prescrizioni date per i distributori mobili con serbatoio fissato al carrello.
Il serbatoio per l’olio e il complesso di misura debbono essere raccolti in un unico fasciame esterno di protezione, che può fare un tutto unico col fasciame di protezione del sottostante serbatoio per la benzina.
Per il serbatoio per l’olio, valgono le stesse prescrizioni date per l’analogo serbatoio dei distributori-miscelatori fissi: la capacità geometrica può essere portata a 28 litri; quella utile a 25 litri.
Non sono ammessi, nell’interno del fasciame di protezione, più di un serbatoio per la benzina e un serbatoio per l’olio: il serbatoio per la benzina deve essere collocato sempre in basso e solidamente fissato al fasciame e alla base del carrello.
Più che nel caso dei distributori mobili ordinari, particolare attenzione deve essere rivolta alle dimensioni ed alla collocazione delle altre parti costruttive, al fine di assicurare al massimo la stabilità del distributore, in moto e da fermo, specie quando il serbatoio della benzina è vuoto e quello dell’olio è pieno.
7.3 La struttura dei distributori-miscelatori fissi e mobili non è strettamente legata alla loro generica descrizione fattane ai precedenti punti 6.1 e 7.1.
Essi debbono, tuttavia, soddisfare alle prescrizioni di massima impartite ed in ogni caso corrispondere a tipi preventivamente approvati dal Ministero dell’Interno, come già prescritto per i distributori ordinari fissi e mobili.

8) Impianti di distributori di benzina, depositi carburanti e stazioni di servizio nei pressi delle carceri.
8.1 Gli impianti di distribuzione carburanti debbono distare un centinaio di metri dal perimetro di fabbricati carcerari e dei terreni annessi. Tale criterio, in attesa di norme legislative al riguardo, va tenuto presente nella concessione di nuovi impianti e nell’eventuale rinnovo delle autorizzazioni già rilasciate.

9) Attraversamenti con linee telegrafiche e linee per il trasporto di energia elettrica delle aree destinate agli impianti di distribuzione carburanti.
9.1 È consentito l’attraversamento con linee telegrafoniche delle aree destinate agli impianti di distribuzione carburanti.
9.2 L’attraversamento di tali aree con linee di trasporto di energia elettrica può essere consentito a condizione che i punti di rifornimento (colonnine distributrici) ed i punti di travaso (pozzetto dei serbatoi interrati) non risultino sottostanti a linee elettriche ad alta tensione e distino dalla proiezione orizzontale di queste non meno di m. 6.
Le distanze vanno misurate orizzontalmente dalla proiezione verticale a terra del conduttore più vicino ai bordi rispettivamente delle colonnine e dei chiusini dei pozzetti dei serbatoi interrati.

10) Serbatoi collegati a più colonnine e colonnine collegate a più serbatoi.
10.1 Le limitazioni a suo tempo imposte nei riguardi degli allacciamenti di più colonnine ad unico serbatoio e di più serbatoi ad unica colonnina, vengono abolite in considerazione anche delle esperienze finora acquisite sulla funzionalità degli impianti di distribuzione e del maggior grado di sicurezza raggiunto nella costruzione delle apparecchiature.
10.2 Le colonnine per le benzine, esistenti nell’ambito della stazione di rifornimento, possono essere sistemate in gruppi su apposite isole.
Le isole debbono essere disposte razionalmente in modo da consentire le soste per il rifornimento ed il facile movimento degli automezzi.
Le colonnine predette debbono distare non meno di 9 m da aree destinate specificamente a parcheggio, da motels, da posti di ristoro (ristoranti, bar, snack bar, tavole calde), con superficie superiore a 150 mq, da locali vendita di merci varie con superficie superiore a 200 mq.
Ove i posti di ristoro ed i locali vendita risultino contigui su una o più pareti, o sottostanti o sovrastanti tra loro ma non direttamente comunicanti, ovvero risultino non contigui e separati tra loro da semplici passaggi coperti, le rispettive superfici non vanno cumulate.

11) Vendita di petrolio agevolato per uso riscaldamento domestico in lattine presso le stazioni di distribuzione dei carburanti.
11.1 È consentita la vendita di petrolio agevolato presso le stazioni per la distribuzione dei carburanti senza apportare alcuna modifica alle concessioni e autorizzazioni rilasciate per l’esercizio delle stazioni stesse essendo sufficiente l’osservanza, da parte degli interessati, delle norme concernenti la disciplina del commercio di vendita al pubblico nonché‚ di quelle fiscali e di sicurezza. Condizioni di sicurezza:
a. idoneità delle stazioni di distribuzione carburanti in relazione alla loro posizione e piazzale antistante;
b. idoneità del locale che verrà adibito a deposito di petrolio per complessivi massimi di kg. 500, costituito da n. 100 lattine originali sigillate della capacità di kg. 5, oppure n. 25 lattine sigillate da kg. 20 o da quantità miste e divieto di accatastamento del prodotto su suolo pubblico all’aperto;
c. deve intendersi esclusa ogni operazione di travaso e, possibilmente, le lattine vuote dovranno essere tenute in locale diverso da quello del deposito.

12) Distributori automatici di carburante con funzionamento a gettoni.
12.1 Le autorizzazioni all’installazione dei predetti impianti (di distribuzione automatica di carburanti del tipo “self-service”) possono essere concesse in via definitiva per apparecchi di “tipo approvato” da installarsi in luoghi sorvegliati da personale addetto, ma con possibilità di funzionamento anche nelle ore di assenza del personale medesimo.

13) Potenzialità complessiva degli impianti di distribuzione stradale di carburanti.
13.1 Da alcuni Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco è stato formulato il quesito se debba essere posto un limite, e quale, al numero e alla capacità complessiva dei serbatoi interrati degli impianti di distribuzione automatica di carburanti.
Poiché‚ le norme di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1934 non pongono limitazione alcuna al numero e alla capacità complessiva dei serbatoi interrati appartenenti ad una stessa stazione di servizio, questo Ministero è dell’avviso che nel sistema normativo vigente sia consentita la concessione del nulla osta di competenza agli impianti di distribuzione stradale di carburanti di qualsiasi capacità complessiva.

Circolare n. 16 del 19 febbraio 1974: Distributori automatici di carburanti. Detenzione olio lubrificante e petrolio lampante adulterato ad uso riscaldamento in confezione. Quantitativi massimi ammessi dalla legge.

In relazione ad un quesito posto dalla Prefettura di Imperia, inteso a conoscere quali quantitativi di olio lubrificante e petrolio lampante adulterato ad uso riscaldamento si possono detenere, in base alle vigenti norme, presso gli impianti di distribuzione carburanti, questo Ministero, d’intesa con il Ministero dell’ Industria, del Commercio e dell’Artigianato e sentito anche il parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, ha al riguardo stabilito quanto segue:
1) Presso le stazioni di rifornimento di carburanti in sede proprie, cioè fuori della sede stradale, in rapporto alla loro ubicazione, all’ampiezza del piazzale antistante, alle caratteristiche dimensionali del locale da destinare a deposito, potrà essere concesso il deposito per la vendita di oli lubrificanti fino a 2 mc (15 mc nelle stazioni di servizio ubicate sulle autostrade e presso le stazioni di servizio in sede propria poste in fregio alle vie di comunicazione ordinaria) in lattine originali di capacità netta non oltre 200 litri.
2) L’idoneità del locale da destinare al deposito del prodotto in questione dovrà essere accertata dal locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
3) L’istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni può essere limitata all’acquisizione dei pareri del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dell’ Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione competenti per territorio.

D.M. 29 novembre 2002 Requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione.

IL MINISTRO DELL’INTERNO
Visto l’art. 63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 luglio 1931, n. 773;
Visto l’art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741;
Visto il proprio decreto 31 luglio 1934 e successive modificazioni, recante norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento e l’impiego o la vendita di oli minerali e per il trasporto degli stessi;
Vista la legge 27 marzo 1969, n. 121, in merito all’impiego di contenitori fissi e mobili non metallici per la lavorazione, l’immagazzinamento ed il trasporto degli oli minerali e loro derivati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l’approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio;
Visto l’art. 18, comma 1, lettera f), e l’art. 107, comma 1, lettera f) n. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l’art. 14, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Ritenuto necessario apportare miglioramenti alla sicurezza degli impianti di distribuzione carburanti liquidi per autotrazione, attraverso l’impiego di serbatoi interrati aventi specifici requisiti tecnici;
Sentito il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 577/1982;
Sentito il Ministro delle attività produttive;
Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 18 aprile 2002;
Espletata la procedura di informazione, ai sensi della direttiva 98/34/CE che codifica la procedura di cui alla direttiva 83/189/CE;

Decreta:

Art. 1. Scopo – Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto stabiliscono i requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione presso gli impianti di distribuzione.

Art. 2. Requisiti di progettazione, costruzione ed installazione dei serbatoi
1. I serbatoi interrati debbono essere progettati, costruiti ed installati nel rispetto della vigente normativa, in modo da assicurare:
a) il mantenimento dell’integrità strutturale durante l’esercizio;
b) il contenimento ed il rilevamento delle perdite;
c) la possibilità di eseguire i controlli previsti.
2. I serbatoi interrati sono:
a) a doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo dell’intercapedine. Le pareti dei serbatoi possono essere entrambe metalliche, con la parete esterna rivestita di materiale anticorrosione; la parete interna metallica e la parete esterna in altro materiale non metallico, purché idoneo a garantire la tenuta dell’intercapedine tra le pareti; entrambe le pareti in materiale non metallico, purché resistenti alle sollecitazioni meccaniche ed a1le corrosioni; parete interna non metallica ed esterna in metallo, rivestita in materiale anticorrosione;
b) a parete singola metallica od in materiale non metallico all’interno di una cassa di contenimento in calcestruzzo, rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo delle perdite. La cassa di contenimento può contenere uno o più serbatoi senza setti di separazione tra gli stessi.
3. Le tubazioni interrate di connessione tra serbatoi interrati e con le apparecchiature erogatrici di carburanti, progettate, costruite ed installate nel rispetto di quanto previsto nel comma 1, possono essere di materiale non metallico.
4. Per la prevenzione ed il contenimento delle perdite, i serbatoi devono essere dotati di:
a) un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la fuoriuscita del prodotto in caso di eccessivo riempimento per errata operazione di carico;
b) una incamiciatura o sistema equivalente per le tubazioni interrate funzionanti in pressione, al fine di garantire il recupero di eventuali perdite.
5. La capacità massima dei singoli serbatoi interrati é stabilita in 50 m3 . I serbatoi possono essere compartimentati e contenere prodotti diversi nei vari compartimenti.
6. Con riferimento al monitoraggio in continuo dell’intercapedine, di cui al precedente comma 2, é ammessa la centralizzazione dei sistemi, purché sia consentito il controllo dei singoli serbatoi.
Nel caso di serbatoio compartimentato, ai sensi del precedente comma 5, é ammesso il controllo dell’intercapedine mediante unico sensore ove questo sia idoneo alla segnalazione di ognuno dei prodotti detenuti.
7. Su ciascun serbatoio deve essere installata, in posizione visibile, apposita targa di identificazione che deve indicare:
a) il nome e l’indirizzo del costruttore;
b) l’anno di costruzione;
c) la capacità, lo spessore ed il materiale del serbatoio;
d) la pressione di progetto del serbatoi e dell’intercapedine.

Art. 3. Conduzione dei serbatoi interrati
1. Nella conduzione dei serbatoi interrati sono attuate tutte le procedure di buone gestione che assicurino la prevenzione dei rilasci, dei traboccamenti e degli sversamenti del contenuto.
2. Il conduttore del serbatoio provvede annualmente ad una verifica di funzionalità dei dispositivi che assicurano il contenimento ed il rilevamento delle perdite secondo quanto previsto nel successivo art. 4 o in mancanza secondo le indicazioni fornite dal costruttore.

Art. 4. Norme tecniche di riferimento da applicare ai serbatoi
1. I serbatoi legalmente fabbricati o commercializzati nei Paesi membri dell’Unione europea o da uno dei Paesi contraenti l’accordo SEE, sulla base di norme armonizzate ovvero di norme o regole tecniche nazionali di detti Stati che permettono di garantire un livello di protezione ai fini della sicurezza antincendio equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione, possono essere commercializzati per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.
2. Al fine di dimostrare l’equivalenza del livello di sicurezza previsto dalla norma di riferimento a quello richiesto dalla presente regolamentazione, gli interessati presentano domanda, corredata della documentazione necessaria all’esame redatta in lingua italiana, diretta al Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che la esamina tempestivamente e comunica al richiedente l’esito dell’esame, motivando l’eventuale diniego.

Art. 5. Disposizioni finali
1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro dell’interno 17 giugno 1987, n. 280, e modifica il decreto del Ministro dell’interno 31 luglio 1934 ed il decreto ministeriale 1 luglio 1972.
2. Il presente decreto si applica alle nuove installazioni.
3. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome.

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