Home | Norme Tecniche | Antincendio | Prevenzione incendi Asili nido

Prevenzione incendi Asili nido

D.M. 06/04/2020

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015

MINISTERO DELL’INTERNO

Ultimo aggiornamento: “DM 06/04/2020”

Il Ministro dell’interno

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita’ di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 201 del 29 agosto 2012;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 174 del 29 luglio 2014;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 14 febbraio 2020 recante «Aggiornamento della sezione V dell’allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 57 del 6 marzo 2020;
Ritenuto di dover definire, nell’ambito delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, specifiche misure tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido;
Ritenuto, altresì, necessario correggere alcune classificazioni dei capitoli V.4 e V.7 dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 così come modificato dal decreto del Ministro dell’interno 14 febbraio 2020;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione;

decreta

Art. 1 – Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido

1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2 – Campo di applicazione

1. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare agli asili nido con oltre 30 persone presenti, di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuati con il numero 67, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelli di nuova realizzazione.

2. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014.

Art. 3 – Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015

1. All’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il capitolo «V.9 – Asili nido», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di cui all’art. 1.

2. All’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, sono eliminate le parole «ad esclusione degli asili nido».

3. All’art. 2-bis, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, sono eliminate le parole «ad esclusione degli asili nido».

4. All’art. 5, comma 1-bis, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo la lettera r), è aggiunta la seguente lettera: «s) decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014 recante “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido”».

Art. 4 – Modifiche alla sezione V dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015

1. È approvato l’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, contenente le modifiche alla sezione V dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.

Art. 5 – Norme finali

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1 – Regole tecniche verticali

CAPITOLO V.9 Asili nido

V.9.1 Campo di applicazione

1.La presente regola tecnica verticale si applica agli asili nido con numero di occupanti superiore a 30.
Nota: Ai fini della presente RTV le “persone presenti” di cui al punto 67 del d.p.R. n. 151 del 2011 sono da intendersi quali occupanti.

V.9.2 Definizioni

1.Bambini: occupanti di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi.

2.Asili nido: strutture educative destinate ai bambini.

3.Attestato di idoneità tecnica: attestato previsto dall’articolo 3 del decreto legge 1 ottobre 1996 n. 512 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996 n. 609.

V.9.3 Classificazioni

1.Ai fini della presente regola tecnica, gli asili nido sono classificati come segue:
a. in relazione alla massima quota dei piani h:
HA: ≤ 12 m;
HB: 12 m
HC: 32 m
HD: h > 54 m.

2.Le aree dell’attività sono classificate come segue:
TA: aree destinate principalmente alla presenza di bambini;
TB: aree destinate ad uffici o servizi;
Nota: Per servizi si intendono, ad esempio: servizi igienici, ambulatori, spogliatoi, … Per servizi non sono da intendersi aree destinate ad impianti.
TC: aree destinate al confezionamento dei pasti nel caso vi sia presenza di impianti a gas;
TM1: locali destinati a lavaggio della biancheria o a deposito con carico di incendio specifico qf > 300 MJ/m2;
TM2: locali destinati a lavaggio della biancheria o a deposito con carico d’incendio specifico qf > 900 MJ/m2;
TO: aree destinate a spazi comuni;
TZ: altre aree non ricomprese nelle precedenti.

3.Sono considerate aree a rischio specifico (capitolo V.1) almeno le seguenti aree dell’attività: aree TM2.

V.9.4 Valutazione del rischio di incendio

1.La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo G.2.

2.I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.

3.La valutazione del rischio di incendio deve tenere conto della vulnerabilità e delle capacità motorie, che non consentono di raggiungere autonomamente un luogo sicuro, nonché delle condizioni di permanenza dei bambini nella struttura (es. in culla, nei lettini, …), soprattutto ai fini della progettazione del sistema di esodo (capitolo S.4) e della gestione della sicurezza antincendio (capitolo S.5).

V.9.5 Strategia antincendio

1.Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo punto 4.

2.Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali, ove pertinenti.

3.Non sono ammesse aree a rischio per atmosfere esplosive.

4.Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.

V.9.5.1 Reazione al fuoco
1.Nelle aree TA sono ammessi solo materiali del gruppo GM1.
Nota: I corredi personali dei bambini (es. coperte, copriletti, cuscini, …) ed i giochi non sono da considerarsi materiali.

V.9.5.2Resistenza al fuoco
1.La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti (capitolo S.2) non può essere comunque inferiore a quanto previsto in tabella V.9-1.

Tabella V.9-1: Classe di resistenza al fuoco

Compartimenti Attività
HA HB HC HD
Fuori terra 30 60 90
Interrati 60 90

V.9.5.3 Compartimentazione
1.Le aree TA devono essere ubicate a quota di piano ≥ -1 m.
2.Le aree dell’attività devono avere le caratteristiche di compartimentazione (capitolo S.3) previste in tabella V.9-2.

Tabella V.9-2: Compartimentazione

Area Attività
HA HB HC HD
TA, TB, TO Di tipo protetto con superficie lorda massima del compartimento non superiore a 1000 m2
TC Di tipo protetto
TM1 Di tipo protetto
TM2 Il resto dell’attività deve essere a prova di fumo proveniente dall’area TM2
TZ Secondo risultanze della valutazione del rischio

V.9.5.4 Esodo
1.Nelle aree TA l’affollamento è pari al numero massimo di occupanti previsto.

2.Da ciascuna area TA e TO è ammessa lunghezza di corridoio cieco ≤ 20 m ed affollamento degli ambiti serviti non superiore a 50 occupanti.

3.Nelle aree TA, TB e TO deve essere prevista segnaletica di sicurezza a pavimento finalizzata ad indicare le vie d’esodo fino al luogo sicuro in ogni condizione di esercizio dell’attività.
Nota:La segnaletica a pavimento può essere di tipo retroilluminato o catarifrangente.

V.9.5.5Gestione della sicurezza antincendio
1.Ai soli fini dell’attribuzione del livello di prestazione della gestione della sicurezza antincendio, il numero di posti letto è da assumersi pari al numero dei bambini.

2.La frequenza delle prove di attuazione del piano di emergenza deve essere non inferiore a 3 volte l’anno e, comunque, la prima prova deve essere effettuata entro due mesi dall’apertura dell’anno educativo.
Nota: Nel piano di emergenza si deve tenere conto dell’eventuale impiego di specifici ausili, anche carrellati, per l’evacuazione dei bambini.

3.Tutto il personale addetto all’attività deve ricevere formazione antincendio specifica secondo la normativa vigente. Di esso, un numero non inferiore a 4 fino a 50 occupanti deve essere in possesso di specifico attestato di idoneità tecnica. In caso di più di 50 occupanti, la necessità di un numero superiore di addetti in possesso di attestato di idoneità tecnica è frutto di specifica valutazione del rischio.

V.9.5.6 Controllo dell’incendio
1.Le aree dell’attività devono essere dotate di misure di controllo dell’incendio (capitolo S.6) secondo i livelli di prestazione previsti in tabella V.9-3.
Nota: È preferibile l’impiego di estintori con agente estinguente a base d’acqua.

Tabella V.9-3: Livelli di prestazione per controllo dell’incendio

Area Attività
HA HB HC HD
TA, TB, TM1, TM2, TO III [1] III
TZ Secondo le risultanze della valutazione del rischio
[1] È ammesso il livello II se il numero di occupanti è inferiore a 100.

 

2.Ai fini dell’applicazione della norma UNI 10779 devono essere previsti i seguenti parametri minimi di progettazione:
a.protezione interna;
b.livello di pericolosità 1;
c.alimentazione singola secondo UNI EN 12845.
Nota: In caso di alimentazione singola con livello di pericolosità 1 è ammessa alimentazione idrica di tipo promiscuo.

V.9.5.7 Rivelazione ed allarme
1.L’attività deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme (capitolo S.7) di livello di prestazione IV.
Nota: Non è richiesto il sistema EVAC.

V.9.5.8 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
1.I gas refrigeranti negli impianti di climatizzazione e condizionamento (capitolo S.10) inseriti in aree TA o TO devono essere classificati A1 o A2L secondo ISO 817.

Scopri di più:

Servizi icona
Scopri di più
icona chi siamo
Scopri di più
icona clienti
Scopri di più