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Presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare

D.M. 07/08/12

Disposizioni relative alle modalita’ di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151

MINISTERO DELL’INTERNO

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni concernente l’attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni concernente le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 concernente il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita’ produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 9 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007 recante «Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell’interno e con il capo Dipartimento della protezione civile 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 2008, recante «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento recante «l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge del 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita’ di installazione degli impianti all’interno degli
edifici»;
Considerato che l’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica l’agosto 2011, n. 151, per garantire l’uniformita’ delle procedure, nonche’ la trasparenza e la speditezza dell’attivita’ amministrativa, prevede la disciplina, con decreto del Ministro dell’interno, delle modalita’ di presentazione delle istanze
oggetto del medesimo decreto del Presidente della Repubblica l’agosto 2011, n. 151, e della relativa documentazione da allegare;
Atteso che, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, fino all’adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro dell’interno 3 febbraio 2006,
adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, mentre per le nuove attivita’ introdotte all’allegato I del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, si applicano
le tariffe individuate nella tabella di equiparazione di cui all’allegato II del medesimo decreto;
Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 13 dicembre 2011;

Decreta:

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e le seguenti:
a) attivita’ soggette: attivita’ riportate nell’Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
b) tecnico abilitato: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze;
c) professionista antincendio: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
d) approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio: applicazione di principi ingegneristici, di regole e di giudizi esperti basati sulla valutazione scientifica del fenomeno della combustione, degli effetti dell’incendio e del comportamento umano, finalizzati alla tutela della vita umana, alla protezione dei beni e dell’ambiente, alla quantificazione dei rischi di incendio e dei relativi effetti ed alla valutazione analitica delle misure di
protezione ottimali, necessarie a limitare, entro livelli prestabiliti, le conseguenze dell’incendio, ai sensi del decreto del Ministero dell’interno 9 maggio 2007;
e) SGSA: sistema di gestione della sicurezza antincendio di cui all’articolo 6 del decreto del Ministero dell’interno 9 maggio 2007;
f) segnalazione: segnalazione certificata di inizio attivita’ di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1°agosto 2011, n. 151.

Art. 2 – Finalita’ e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, le modalita’ di presentazione, anche attraverso il SUAP, delle istanze ivi previste e la relativa documentazione da allegare.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, le attivita’ soggette sono distinte nelle sottoclassi indicate nell’Allegato III al presente decreto.

Art. 3 – Istanza di valutazione dei progetti

1. Per le attivita’ soggette di categoria B e C, l’istanza di valutazione dei progetti, di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:
a) generalita’ e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o societa’, del suo legale rappresentante;
b) specificazione della attivita’ soggetta principale e delle eventuali attivita’ soggette secondarie, oggetto dell’istanza di valutazione del progetto;
c) ubicazione prevista per la realizzazione delle opere;
d) informazioni generali sull’attivita’ principale e sulle eventuali attivita’ secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi e indicazioni del tipo di intervento in progetto.
2. All’istanza sono allegati:
a) documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall’Allegato I al presente decreto;
b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
3. In caso di modifiche di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), deve essere conforme a quanto specificato nell’Allegato I, lettera C, al presente decreto.
4. Nel caso di utilizzo dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), deve essere a firma di professionista antincendio e conforme a quanto specificato nell’Allegato I, lettera A, al presente decreto, integrata con quanto stabilito nell’allegato al decreto del
Ministro dell’interno 9 maggio 2007, ivi compreso il documento contenente il programma per l’attuazione del SGSA.

Art. 4 – Segnalazione Certificata di Inizio Attivita’

1. La segnalazione, fatto salvo quanto previsto ai comma 4 e 5, deve contenere:
a) generalita’ e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o societa’, del suo legale rappresentante;
b) specificazione della attivita’ soggetta principale e delle eventuali attivita’ soggette secondarie, oggetto della segnalazione;
c) dichiarazione di impegno all’osservanza degli obblighi connessi con l’esercizio dell’attivita’ previsti dalla vigente normativa.
2. Nel caso di utilizzo dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la segnalazione di cui al comma 1 e’ integrata da una dichiarazione, a firma del responsabile dell’attivita’, in merito all’attuazione del SGSA.
3. Alla segnalazione di cui al comma 1, ad eccezione di quanto previsto ai commi 4 e 5, sono allegati:
a) asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformita’ dell’attivita’ ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegati:
1) certificazioni e dichiarazioni, secondo quanto specificato nell’Allegato II al presente decreto, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell’arte, in conformita’ alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;
2) per le attivita’ soggette di categoria A, relazione tecnica ed elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato, conformi a quanto specificato nell’Allegato I, lettera B, al presente decreto.
b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
4. Per i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacita’ complessiva non superiore a 5 m³ , non a servizio di attivita’ soggette, la segnalazione deve contenere:
a) generalita’ e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o societa’, del suo legale rappresentante;
b) specificazione della attivita’ soggetta, oggetto della segnalazione;
c) dichiarazione di impegno all’osservanza degli obblighi connessi con l’esercizio dell’attivita’ previsti dalla vigente normativa.
5. Alla segnalazione di cui al comma 4 del presente articolo, sono allegati:
a) dichiarazione di installazione, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, rilasciata ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
b) attestazione, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell’impresa che procede all’installazione del deposito ovvero dell’azienda distributrice di gas di petrolio liquefatto, della conformita’ dell’attivita’ ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio;
c) planimetria del deposito, in scala idonea, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell’impresa che procede all’installazione del deposito;
d) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
6. In caso di modifiche di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, la segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo e’ corredata degli allegati indicati al comma 3 e per le attivita’ di cui al comma 4 del medesimo articolo, la segnalazione ivi prevista e’ corredata degli allegati indicati al comma 5.
7. In caso di modifiche di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, alla segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo sono allegati:
a) asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformita’ dell’attivita’, limitatamente agli aspetti oggetto di modifica, ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegate:
1) relazione tecnica e elaborati grafici conformi a quanto specificato nell’Allegato I, lettera C nonche’ dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di tecnico abilitato;
2) certificazioni o dichiarazioni, ove necessario, di cui al comma 3, lettera a), punto 1, a firma di professionista antincendio.
b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
8. Le modifiche non ricomprese all’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, nonche’ quelle considerate non sostanziali, ai fini antincendio, da specifiche norme di prevenzione incendi sono documentate al Comando all’atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformita’ antincendio di cui all’articolo 5. Per l’individuazione di tali modifiche si puo’ fare riferimento ai criteri di cui all’Allegato IV del presente decreto o, in alternativa, alla valutazione dei rischi di incendio dell’attivita’.

Art. 5 – Attestazione di rinnovo periodico di conformita’ antincendio

1. La richiesta di rinnovo periodico di conformita’ antincendio, di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1°agosto 2011, n. 151, deve contenere:
a) generalita’ e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o societa’, del suo legale rappresentante;
b) specificazione della attivita’ soggetta principale e delle eventuali attivita’ soggette secondarie, oggetto della attestazione;
c) dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato, nonche’ di corretto adempimento degli obblighi gestionali e di manutenzione connessi con l’esercizio dell’attivita’ previsti dalla normativa vigente.
2. La richiesta di rinnovo e’ inviata al Comando, entro i termini previsti ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, a decorrere dalla data di presentazione della prima segnalazione. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 11, commi 5 e 6, dello stesso decreto. Alla richiesta di rinnovo, salvo quanto previsto al successivo comma 3, sono allegati:
a) asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante che, per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalita’. La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, ove installati, finalizzati ad assicurare la caratteristica di
resistenza al fuoco;
b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
3. Per i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacita’ complessiva non superiore a 5 m³, non a servizio di attivita’ soggette, la richiesta di cui al presente articolo deve contenere:
a) generalita’ e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o societa’, del suo legale rappresentante;
b) specificazione della attivita’ soggetta, oggetto della attestazione;
c) dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato, nonche’ di corretto adempimento degli obblighi gestionali connessi con l’esercizio dell’attivita’ previsti dalla normativa vigente.
4. Alla richiesta di cui al comma 3 del presente articolo, sono allegati:
a) dichiarazione, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell’impresa di manutenzione del deposito ovvero dell’azienda distributrice di gas di petrolio liquefatto, attestante che i controlli di manutenzione sono stati effettuati in conformita’ alle normative vigenti;
b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 6 – Istanza di deroga

1. L’istanza di deroga all’integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:
a) generalita’ e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o societa’, del suo legale rappresentante;
b) specificazione della attivita’ soggetta principale e delle eventuali attivita’ soggette secondarie, oggetto dell’ istanza di deroga;
c) disposizioni normative alle quali si chiede di derogare;
d) specificazione delle caratteristiche dell’attivita’ o dei vincoli esistenti che comportano l’impossibilita’ di ottemperare alle disposizioni di cui alla lettera c);
e) descrizione delle misure tecniche compensative che si intendono adottare.
2. All’istanza sono allegati:
a) documentazione tecnica, a firma di professionista antincendio, conforme a quanto previsto dall’Allegato I al presente decreto, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle normative di prevenzione incendi cui si intende derogare e dall’indicazione delle misure che si ritengono
idonee a compensare il rischio aggiuntivo;
b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
3. In caso di utilizzo dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), a firma di professionista antincendio, deve essere conforme a quanto previsto dall’Allegato I al presente decreto, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle normative di prevenzione incendi cui si intende derogare e dall’indicazione delle misure che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo, determinate utilizzando le metodologie dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, nonche’ dal documento contenente il programma per l’attuazione del SGSA.

Art. 7 – Istanza di nulla osta di fattibilita’

1. L’istanza per il rilascio del nulla osta di fattibilita’, di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:
a) generalita’ e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o societa’, del suo legale rappresentante;
b) specificazione della attivita’ soggetta principale e delle eventuali attivita’ soggette secondarie, oggetto dell’istanza di nulla osta di fattibilita’;
c) indicazione degli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell’istanza di nulla osta di fattibilita’.
2. All’istanza sono allegati:
a) documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall’Allegato I al presente decreto, relativa agli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell’istanza;
b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 8 – Istanza di verifiche in corso d’opera

1. L’istanza per l’effettuazione di visite tecniche nel corso della realizzazione dell’opera, di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:
a) generalita’ e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o societa’, del suo legale rappresentante;
b) riferimenti dell’approvazione dei progetti da parte del Comando, per attivita’ soggette di categoria B e C;
c) indicazione degli aspetti di prevenzione incendi oggetto della istanza di verifica in corso d’opera.
2. All’istanza sono allegati:
a) documentazione tecnica illustrativa dell’attivita’, a firma di tecnico abilitato, relativa agli aspetti di prevenzione incendi oggetto della istanza di verifica in corso d’opera;
b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 9 – Voltura

1. Gli enti e i privati che succedono nella responsabilita’ delle attivita’ soggette comunicano al Comando la relativa variazione mediante una dichiarazione resa, secondo le forme di legge, come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve contenere:
a) generalita’ e domicilio del nuovo responsabile dell’attivita’ soggetta;
b) specificazione dell’attivita’ soggetta principale e delle eventuali attivita’ soggette secondarie, la loro ubicazione, nonche’ i riferimenti identificativi della documentazione agli atti del Comando;
c) impegno a osservare gli obblighi connessi con l’esercizio dell’attivita’ indicati all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e, per le attivita’ rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, limitatamente agli aspetti antincendi, l’impegno a osservare gli obblighi ivi previsti;
d) l’indicazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato al Comando.

Art. 10 – Modalita’ di presentazione delle istanze

1. Le istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, rientranti nell’ambito del SUAP, sono presentate allo stesso, che provvede a trasmetterle al Comando, con le modalita’ previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Le istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 non rientranti nell’ambito del SUAP sono trasmesse al Comando con le
modalita’ previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ove consentito dalle disposizioni vigenti, le istanze di cui agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del presente decreto, possono essere presentate in forma cartacea in duplice copia, con l’allegata documentazione tecnica in singola copia, mentre l’istanza di cui all’articolo 6 puo’ essere presentata in triplice copia, con l’allegata documentazione tecnica in duplice copia.

Art. 11 – Disposizioni finali e abrogazioni

1. Con decreto del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, e’ stabilita la modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel presente decreto. Con successivi decreti del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, potra’ essere modificata o integrata la
medesima modulistica per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.
2. Il decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998, recante «disposizioni relative alle modalita’ di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonche’ all’uniformita’ dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco» e’ abrogato, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Fino all’adozione del decreto di cui all’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, continuano ad applicarsi i commi 2 e 3 dell’articolo 7 e la tabella di cui all’Allegato 6 del decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998, al fine di determinare l’importo dei corrispettivi dovuti.
4. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO I

Documentazione tecnica allegata all’istanza di valutazione dei progetti
La documentazione tecnica di prevenzione incendi attiene alle caratteristiche di sicurezza antincendio delle attivita’ soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell’Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151 e consente di accertare la loro rispondenza alle vigenti norme o, in
mancanza, ai criteri generali di prevenzione incendi.
In particolare comprende:
– relazione tecnica;
– elaborati grafici.

A. DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITA’ NON REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO

A.1 RELAZIONE TECNICA
La relazione tecnica evidenzia l’osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l’individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle
misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi.

A.1.1 Individuazione dei pericoli di incendio
La prima parte della relazione contiene l’indicazione di elementi che permettono di individuare i pericoli presenti nell’attivita’, quali ad esempio:
– destinazione d’uso (generale e particolare);
– sostanze pericolose e loro modalita’ di stoccaggio;
– carico di incendio nei vari compartimenti;
– impianti di processo;
– lavorazioni;
– macchine, apparecchiature ed attrezzi;
– movimentazioni interne;
– impianti tecnologici di servizio;
– aree a rischio specifico.

A.1.2 Descrizione delle condizioni ambientali
La seconda parte della relazione contiene la descrizione delle condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti, al fine di consentire la valutazione del rischio incendio connesso ai pericoli individuati, quali ad esempio:
– condizioni di accessibilita’ e viabilita’;
– lay-out aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento);
– caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, ecc.);
– aerazione (ventilazione);
– affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ridotte od impedite capacita’ motorie o sensoriali;
– vie di esodo.

A.1.3 Valutazione qualitativa del rischio incendio
La terza parte della relazione contiene la valutazione qualitativa del livello di rischio incendio, l’indicazione degli obiettivi di sicurezza assunti e l’indicazione delle azioni messe in atto per perseguirli.

A.1.4 Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio)
La quarta parte della relazione tecnica contiene la descrizione dei provvedimenti da adottare nei confronti dei pericoli di incendio, delle condizioni ambientali, e la descrizione delle misure preventive e protettive assunte, con particolare riguardo al comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali ed ai presidi antincendio,
evidenziando le norme tecniche di prodotto e di impianto prese a riferimento.
Relativamente agli impianti di protezione attiva la documentazione indica le norme di progettazione seguite, le prestazioni dell’impianto, le sue caratteristiche dimensionali, (quali ad esempio, portate specifiche, pressioni operative, caratteristica e durata dell’alimentazione dell’agente estinguente, ecc..) e quelle dei componenti da impiegare nella sua realizzazione, nonche’ l’idoneita’ dell’impianto in relazione al rischio di incendio presente nell’attivita’.

A.1.5 Gestione dell’emergenza
Nell’ultima parte della relazione sono indicati, in via generale, gli elementi strategici della pianificazione dell’emergenza che dimostrino la perseguibilita’ dell’obiettivo della mitigazione del rischio residuo attraverso una efficiente organizzazione e gestione aziendale.

A.2 ELABORATI GRAFICI
Gli elaborati grafici comprendono:
a) planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell’insediamento, dalla quale risultino:
– l’ubicazione delle attivita’;
– le condizioni di accessibilita’ all’area e di viabilita’ al contorno, gli accessi pedonali e carrabili;
– le distanze di sicurezza esterne;
– le risorse idriche della zona (idranti esterni, corsi d’acqua, acquedotti e riserve idriche);
– gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici);
– l’ubicazione degli elementi e dei dispositivi caratteristici del funzionamento degli impianti di protezione antincendio e degli organi di manovra in emergenza degli impianti tecnologici;
– quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva dell’attivita’ ai fini antincendio, del contesto territoriale in cui l’attivita’ si inserisce ed ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento.
b) piante in scala da 1:50 a 1:200, a seconda della dimensione dell’edificio o locale dell’attivita’, relative a ciascun piano, recanti l’indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica quali, in particolare:
– la destinazione d’uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione delle sostanze pericolose presenti, dei macchinari ed impianti esistenti e rilevanti ai fini antincendio;
– l’indicazione dei percorsi di esodo, con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli ascensori, nonche’ le relative dimensioni ;
– le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio, se previsti;
– l’illuminazione di sicurezza.
c) sezioni ed eventuali prospetti degli edifici, in scala adeguata;

B. DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITA’ REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDI

B.1 RELAZIONE TECNICA
La relazione tecnica puo’ limitarsi a dimostrare l’osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi.

B.2 ELABORATI GRAFICI
Gli elaborati grafici comprendono i medesimi elementi richiesti al punto A.2.

C. MODIFICHE DI ATTIVITA’ ESISTENTI

In caso di modifiche di attivita’ esistenti, gli elaborati grafici relativi alla planimetria generale devono riguardare l’intero complesso, mentre la restante documentazione progettuale di cui ai precedenti punti, potra’ essere limitata alla sola parte oggetto degli interventi di modifica.

ALLEGATO II

Certificazioni e dichiarazioni a corredo della segnalazione certificata di inizio attivita’
Le certificazioni e le dichiarazioni, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti ed i componenti d’impianto, rilevanti ai fini della sicurezza in caso d’incendio, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell’arte, in conformita’ alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio, sono di seguito specificate.
La suddetta documentazione, ove non gia’ definita da specifiche normative, deve essere redatta utilizzando gli appositi modelli definiti dalla Direzione centrale della prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, pubblicati nel sito istituzionale http://www.vigilfuoco.it.

1. PRODOTTI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI PORTANTI E/0 SEPARANTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO (CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ELEMENTI DI CHIUSURA)

1.1 La documentazione e’ costituita da certificazione/i di resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi portanti e/o separanti a firma di professionista antincendio.
La certificazione deve riferirsi alle effettive caratteristiche riscontrate in opera relative a numero, posizione e geometria degli elementi, materiali costitutivi, condizioni di incendio, condizioni di carico e di vincolo, caratteristiche e modalita’ di posa di eventuali protettivi, ecc..

1.2 Le relazioni di calcolo integrali, sottoscritte da professionista antincendio, i rapporti di prova e di classificazione emessi da “laboratorio di prova” cosi’ come definito al comma 9 dell’art. 1 del decreto del Ministero dell’interno 16 febbraio 2007 (“Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione” – GU n. 74 del 29-3-2007- Suppl. Ordinario n. 87), gli estratti dei fascicoli tecnici resi disponibili dai produttori e quant’altro ritenuto necessario a comprovare, in conformita’ alle previsioni del predetto decreto, la resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi indicati nella certificazione di cui al punto 1.1, devono fare parte di apposito fascicolo che il titolare e’ tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.

2. PRODOTTI E MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL FUOCO E DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE

2.1 La documentazione e’ costituita da una dichiarazione di rispondenza dei materiali e prodotti impiegati alle prestazioni richieste, a firma del tecnico abilitato incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori ovvero, in assenza delle figure suddette, da professionista antincendio, da cui si evincano tipologia, dati commerciali di identificazione e ubicazione dei materiali e dei prodotti, ivi inclusa l’indicazione del codice di omologazione o del numero del certificato/rapporto di prova o di classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE.

2.2 Le dichiarazioni di conformita’ dei prodotti omologati, le copie delle dichiarazioni di conformita’ CE ovvero delle certificazioni di conformita’ CE e relative documentazioni di accompagnamento per i prodotti marcati CE, i certificati di prova per i prodotti classificati ai sensi dell’art. 10 del decreto ministeriale 26 giugno 1984, i rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE, le eventuali dichiarazioni di corretta posa in opera redatte dagli installatori e quant’altro ritenuto necessario a comprovare la conformita’ dei materiali e dei prodotti impiegati alle prestazioni richieste, devono fare parte del fascicolo indicato al punto 1.2. che il titolare e’ tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.

3. IMPIANTI

3.1 Sono considerati rilevanti ai fini della sicurezza antincendi i seguenti impianti:
a) produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica;
b) protezione contro le scariche atmosferiche;
c) deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di gas, anche in forma liquida, combustibili o infiammabili o comburenti;
d) deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di solidi e liquidi combustibili o infiammabili o comburenti;
e) riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
f) estinzione o controllo incendi/esplosioni, di tipo automatico e manuale;
g) controllo del fumo e del calore;
h) rivelazione di fumo, calore, gas e incendio e segnalazione allarme.

3.2 Per gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi e ricadenti nel campo di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni, la documentazione e’ costituita dalla dichiarazione di conformita’ di cui all’articolo 7 del citato decreto. Il progetto e gli allegati obbligatori devono fare parte del fascicolo indicato al precedente punto 1.2. che il titolare e’ tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.

3.3 Per gli impianti, e i componenti di impianti, rilevanti ai fini della sicurezza antincendi e non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni, la documentazione e’ costituita da una dichiarazione, a firma dell’installatore, di corretta installazione e di corretto funzionamento dell’impianto. Tale dichiarazione e’ corredata di progetto, a firma di tecnico abilitato, riferito alle eventuali norme di impianto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti,di una relazione con indicate le tipologie dei materiali e dei componenti utilizzati e del manuale d’uso e manutenzione dell’impianto. In assenza di tale progetto, la documentazione e’ costituita da una certificazione, a firma di professionista antincendio, di rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto. Tale certificazione e’ corredata dello schema dell’impianto come realizzato (comprensivo delle caratteristiche e delle prestazioni dell’impianto e dei componenti utilizzati nella sua realizzazione), del rapporto di verifica delle prestazioni e del funzionamento dell’impianto, nonche’ di indicazioni riguardanti le istruzioni per l’uso e la manutenzione dello stesso impianto.
Gli allegati a corredo della dichiarazione o della certificazione devono fare parte del fascicolo indicato al precedente punto 1.2. che il titolare e’ tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.

ALLEGATO III

Tabella di sottoclassificazione delle attività di cui all’ allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1 Agosto 2011, n. 151

Attività Sottoclasse Categoria DPR Descrizione attività Descrizione sottoclasse
1 1 C Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiore a 25 Nm3/h
2 1 B Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa
2 C Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa Tutti gli altri casi
3 1 B Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:
a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3
Rivendite
2 B Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:
a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3
Depositi fino a 10 m3
3 C Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:
a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3
Depositi oltre 10 m3
4 C Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:
a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3
Impianti di riempimento
5 A Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:
b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg
Depositi di GPL fino a 300 kg
6 B Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:
b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg
Rivendite
7 B Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:
b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg
Depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg
8 B Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:
b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg
Depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg
9 C Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:
b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg
Depositi oltre 1.000 kg
10 C Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:
b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg
Impianti di riempimento
4 1 B Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:
a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3
Fino a 2 m3
2 C Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:
a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3
Oltre i 2 m3
3 A Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:
b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3
Depositi di GPL fino a 5 m3
4 B Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:
b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3
Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m3
5 B Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:
b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3
Depositi di GPL da 5 m3 fino a 13 m3
6 C Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:
b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3
Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m3
7 C Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:
b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3
Depositi di GPL oltre i 13 m3
5 1 B Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m3 Fino a 10 m3
2 C Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m3 Oltre i 10 m3
6 1 A Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa Fino a 2,4 MPa limitatamente alle opere e gli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8
2 B Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa Oltre 2,4 MPa
7 1 C Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624
8 1 B Oleodotti con diametro superiore a 100 mm
9 1 B Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli
utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio
Fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio
2 C Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli
utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio
Oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio
10 1 B Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m3 Fino a 50 m3
2 C Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m3 Oltre i 50 m3
11 1 B Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli
lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi
globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m3
Fino a 100 m3
2 C Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli
lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi
globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m3
Oltre i 100 m3
12 1 A Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o
combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di
qualsiasi derivazione, di capacità geometrica
complessiva superiore a 1 m3
Liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65°C, per capacità geometrica complessiva compresa da 1m3 a 9 m3
2 B Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o
combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di
qualsiasi derivazione, di capacità geometrica
complessiva superiore a 1 m3
Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 50 m3, ad eccezione di quelli rientranti in categoria A)
3 C Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o
combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di
qualsiasi derivazione, di capacità geometrica
complessiva superiore a 1 m3
Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 m3
13 1 A Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica;
contenitori-distributori rimovibili di carburanti liquidi:
a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi
Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 m3, con punto di infiammabilità superiore a 65°C
2 B Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica;
contenitori-distributori rimovibili di carburanti liquidi:
a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi
Solo liquidi combustibili
3 C Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica;
contenitori-distributori rimovibili di carburanti liquidi:
a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi
Tutti gli altri
4 C Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica;
contenitori-distributori rimovibili di carburanti
liquidi:
b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)
Tutti
14 1 B Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti Fino a 25 addetti
2 C Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti Oltre 25 addetti
15 1 A Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m3 Fino a 10 m3
2 B Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m3 Oltre 10 m3 e fino a 50 m3
3 C Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m3 Oltre 50 m3
16 1 C Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3
17 1 C Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive
modificazioni ed integrazioni
18 1 B Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.635, e successive modificazioni ed integrazioni.
Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in «libera vendita» con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi
Esercizi di vendita di
artifici pirotecnici
declassificati in «libera
vendita»
2 C Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.
Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in «libera vendita» con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi
Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.635, e successive modificazioni ed integrazioni
19 1 C Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici
20 1 C Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio,
di metalli alcalini e alcalinoterrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici
21 1 C Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette
all’accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili
22 1 C Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno
23 1 C Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo
24 1 C Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo.
Depositi di zolfo con potenzialità superiore a
10.000 kg
25 1 C Fabbriche di fiammiferi.
Depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg
26 1 C Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre
leghe ad alto tenore di magnesio
27 1 B Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg.
Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
Depositi di cereali e di altre macinazioni fino a 100.000 kg
2 C Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg.
Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
Depositi oltre 100.000 kg
3 C Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg.
Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
Mulini per cereali ed altre macinazioni
28 1 C Impianti per l’essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
29 1 C Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè
30 1 C Zuccherifici e raffinerie dello zucchero
31 1 C Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg
32 1 C Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg
33 1 C Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di
prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg
34 1 B Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg Fino a 50.000 kg
2 C Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg Oltre 50.000 kg
35 1 B Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcolgrafiche, eliografiche e
cianografiche, pellicole cinematografiche,
radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg
Depositi fino a 20.000 kg
2 C Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcolgrafiche, eliografiche e
cianografiche, pellicole cinematografiche,
radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg
Tutti gli altri casi
36 1 B Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
con esclusione dei depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m
Fino a 500.000 kg
2 C Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
con esclusione dei depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m
Oltre 500.000 kg
37 1 B Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o
in deposito superiore a 5.000 kg
Fino a 50.000 kg
2 C Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o
in deposito superiore a 5.000 kg
Oltre 50.000 kg
38 1 B Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg Fino a 10.000 kg
2 C Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg Oltre 10.000 kg
39 1 C Stabilimenti per la produzione di arredi, di
abbigliamento, della lavorazione della pelle e
calzaturifici, con oltre 25 addetti
40 1 C Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili,
lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg
41 1 A Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive Fino a 25 persone presenti
2 B Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive Oltre 25 e fino a 100 persone presenti
3 C Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive Oltre 100 persone presenti
42 1 B Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e
scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m3
Fino a 2.000 m3
2 C Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e
scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m3
Oltre 2.000 m3
43 1 B Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.
Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg
Depositi fino a 50.000 kg
2 C Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.
Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg
Depositi oltre 50.000 kg
3 C Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.
Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg
Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori
44 1 B Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori
a 5.000 kg
Depositi fino a 50.000 kg
2 C Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori
a 5.000 kg
Depositi oltre 50.000 kg
3 C Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori
a 5.000 kg
Stabilimenti ed impianti
45 1 B Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l’impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili Fino a 25 addetti
2 C Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l’impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili Oltre 25 addetti
46 1 B Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg Fino a 100.000 kg
2 C Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg Oltre 100.000 kg
47 1 B Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg.
Depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg
Fino a 100.000 kg
2 C Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg.
Depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg
Oltre 100.000 kg
48 1 B Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3 Macchine elettriche
2 C Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3 Centrali termoelettriche
49 1 A Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW Fino a 350 kW
2 B Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW Oltre 350 kW e fino a 700
kW
3 C Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW Oltre 700 kW
50 1 B Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili; pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti Fino a 25 addetti
2 C Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili; pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti Oltre 25 addetti
51 1 B Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti Fino a 25 addetti
2 B Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 50 addetti
3 C Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti Oltre 25 addetti
4 C Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria oltre 50 addetti
52 1 B Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti Fino a 25 addetti
2 C Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti Oltre 25 addetti
53 1 B Officine per la riparazione di:
– veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2
– materiale rotabile ferroviario, tramviario e di
aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m2
a) Officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie fino a 1.000 m2
2 B Officine per la riparazione di:
– veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2
– materiale rotabile ferroviario, tramviario e di
aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m2
b) Officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili,
di superficie fino a 2.000 m2
3 C Officine per la riparazione di:
– veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2
– materiale rotabile ferroviario, tramviario e di
aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m2
a) Officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 1.000 m2
4 C Officine per la riparazione di:
– veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2
– materiale rotabile ferroviario, tramviario e di
aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m2
b) Officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili,
di superficie superiore a 2.000 m2
54 1 B Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti Fino a 50 addetti
2 C Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti Oltre 50 addetti
55 1 B Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2 Fino a 5.000 m2
2 C Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2 Oltre 5.000 m2
56 1 B Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti Fino a 50 addetti
2 C Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti Oltre 50 addetti
57 1 C Cementifici con oltre 25 addetti
58 1 B Pratiche di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13, legge 31 dicembre 1962, n. 1860) Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 230/1995 s.m.i.
2 C Pratiche di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13, legge 31 dicembre 1962, n. 1860) Assoggettate a nulla osta di categoria A di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 230/1995 s.m.i. e art. 13 Legge n. 1860/1962
59 1 C Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230)
60 1 C Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli artt. 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., con esclusione dei depositi in corso di spedizione
61 1 C Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi (art. 1, lett. b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860)
62 1 C Impianti relativi all’impiego pacifico dell’energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:
– impianti nucleari;
– reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;
– impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;
– impianti per la separazione degli isotopi;
– impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti;
– attività di cui agli artt. 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.
63 1 B Stabilimenti per la produzione, depositi di
sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito
Fino a 5.000 kg
2 C Stabilimenti per la produzione, depositi di
sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito
Oltre 5.000 kg
64 1 B Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti Fino a 50 addetti
2 C Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti Oltre 50 addetti
65 1 B Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie
lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico
Fino a 200 persone
2 C Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie
lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico
Oltre 200 persone
66 1 A Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per
la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 postiletto. Strutture turisticoricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone
Fino a 50 posti letto
2 B Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per
la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 postiletto. Strutture turisticoricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone
Oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto
3 B Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per
la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 postiletto. Strutture turisticoricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone
Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)
4 C Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per
la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 postiletto. Strutture turisticoricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone
Oltre 100 posti letto
67 1 A Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti;
asili nido con oltre 30 persone presenti
Fino a 150 persone
2 B Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti;
asili nido con oltre 30 persone presenti
Oltre 150 e fino a 300
persone
3 B Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti;
asili nido con oltre 30 persone presenti
Asili nido
4 C Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti;
asili nido con oltre 30 persone presenti
Oltre 300 persone
68 1 A Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto.
Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di
laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2
Fino a 50 posti letto
2 A Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto.
Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di
laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2
Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m2
3 B Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto.
Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di
laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2
Strutture fino a 100 posti
letto
4 B Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto.
Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di
laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2
Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m2
5 C Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto.
Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di
laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2
Oltre 100 posti letto
69 1 A Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi.
Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico
Fino a 600 m2
2 B Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi.
Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico
Oltre 600 e fino a 1500 m2
3 C Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi.
Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico
Oltre 1500 m2
70 1 B Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1.000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg Fino a 3.000 m2
2 C Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1.000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg Oltre 3.000 m2
71 1 A Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti Fino a 500 persone
2 B Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti Oltre 500 persone e fino a 800 persone
3 C Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti Oltre 800 persone
72 1 B Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché
qualsiasi altra attività contenuta nel presente
Allegato
73 1 B Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità Fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 m2
2 C Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità Oltre a 500 unità ovvero oltre a 6.000 m2
74 1 A Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW Fino a 350 kW
2 B Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW Oltre 350 kW e fino a 700 kW
3 C Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW Oltre 700 kW
75 1 A Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram, ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2 Autorimesse fino a 1.000 m2
2 B Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram, ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2 Autorimesse oltre 1.000 m2 e fino a 3.000 m2
3 B Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram, ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2 Ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m2 e fino a 1.000 m2
4 C Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram, ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2 Autorimesse oltre 3.000 m2
5 C Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram, ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2 Ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1.000 m2
6 C Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram, ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2 Depositi di mezzi rotabili
76 1 B Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti Fino a 50 addetti
2 C Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti Oltre 50 addetti
77 1 A Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m Fino a 32 m
2 B Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m Oltre 32 m e fino a 54 m
3 C Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m Oltre 54 m
78 1 C Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2;
metropolitane in tutto o in parte sotterranee
79 1 C Interporti con superficie superiore a 20.000 m2
80 1 A Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2.000 m

ALLEGATO IV

Modifiche ad attività esistenti
Nel presente allegato sono indicate, in maniera qualitativa, le modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, soggette agli obblighi di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1 Agosto 2011, n. 151.
Le modifiche che non rientrano nei casi di seguito indicati sono considerate non sostanziali ai fini della sicurezza antincendio e, per esse, si applicano gli adempimenti di cui all’ art. 4, comma 8 del presente decreto.

A) Variazioni delle sostanze o delle miscele pericolose comunque detenute nell’ attività, significative ai fini della sicurezza antincendio:
i. incremento della quantità complessiva in massa di una qualsiasi sostanza o miscela pericolosa;
ii. sostituzione di sostanza o miscela pericolosa che comporti aggravio ai fini antincendio.

B) Modifiche dei parametri significativi per la determinazione della classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti tali da determinare un incremento della classe esistente.

C) Modifica di impianti di processo, ausiliari e tecnologici dell’ attività, significativi ai fini della sicurezza antincendio, che comportino:
i. incremento della potenza e dell’energia potenziale;
ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout di un impianto

D) Modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio:
i. modifica sostanziale della destinazione d’ uso e del layout dei locali dell’attività;
ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout del sistema produttivo;
iii. incremento del volume complessivo degli edifici in cui si svolge l’attività;
iv. modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dell’edificio o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali;
v. modifica sostanziale della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro l’incendio.

E) Modifiche delle misure di protezione per le persone:
i. incremento del numero degli occupanti eccedente il dimensionamento del sistema di vie d’ uscita;
ii. modifica delle tipologie degli occupanti (es: anziani, bambini, diversamente abili…) o loro diversa distribuzione;
iii. modifica sostanziale dei sistemi di vie d’uscita, dei sistemi di protezione degli occupanti e dei soccorritori, dei sistemi di rivelazione e segnalazione di allarme incendio, dell’accesso all’area ed accostamento dei mezzi di soccorso, della comunicazione con altre attività.

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