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Materiali riconosciuti nei Paesi CEE

DM 05/08/91

Materiali riconosciuti nei Paesi CEE
MINISTERO DELL’ INTERNO

Commercializzazione e impiego in Italia dei materiali destinati all’edilizia legalmente riconosciuti in uno dei Paesi CEE sulla base delle norme di reazione al fuoco.

Il Ministro dell’interno:

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, art. 1;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2;
Vista la circolare del Ministero dell’interno del 17 maggio 1980, n. 12, avente per oggetto la reazione al fuoco dei materiali impiegati nell’edilizia – specifiche e modalità di prova e classificazione;
Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1984, concernente la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;
Ritenuta la necessità di stabilire una disciplina specifica per i materiali legalmente riconosciuti nei Paesi della Comunità economica europea per le finalità di cui al citato decreto ministeriale 26 giugno 1984;

Decreta:

Articolo unico.
1. I materiali legalmente omologati in uno dei Paesi della Comunità economica europea sulla base delle norme di reazione al fuoco armonizzate o di quelle straniere riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal decreto del 26 giugno 1984.
2. Per le finalità di cui al comma 1 dovrà essere presentata apposita istanza diretta al Ministero dell’interno – Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.
3. L’istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata della documentazione necessaria alla identificazione del materiale e dei relativi certificati di prova rilasciati da laboratori riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro.

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