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Chiarimenti Prevenzione incendi Impianti di climatizzazione

NOTA MINISTERO DELL’ INTERNO n. 9833 del 22 luglio 2020

Decreto 10 marzo 2020 – Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

MINISTERO DELL’ INTERNO

Con l’entrata in vigore del decreto del 10 marzo 2020, lo scorso 18 giugno, si ritiene opportuno evidenziare i principali elementi di novità introdotti dal decreto in argomento.

Il decreto si prefigge di aggiornare le disposizioni tecniche riguardanti gli impianti di climatizzazione e condizionamento previste nelle regole tecniche di prevenzione incendi, in particolare quelle che consentono, per le macchine e apparecchiature facenti parte degli impianti di climatizzazione e condizionamento inserite nelle attività regolamentate dalle predette regole tecniche, la sola possibilità di impiego di fluidi refrigeranti non infiammabili o non infiammabili e non tossici.

In particolare tale disposizione riguarda i seguenti decreti:

– decreto del Ministro dell’Interno 26 agosto 1992 recante “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”;
– decreto del Ministro dell’Interno 9 aprile 1994 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere” e s.m.i.;
– decreto del Ministro dell’Interno 19 agosto 1996 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”;
– decreto del Ministro dell’Interno 18 settembre 2002 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private” e s.m.i.;
– decreto del Ministro dell’Interno 22 febbraio 2006 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”;
– decreto del Ministro dell’Interno 27 luglio 2010 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq”.

Per quanto sopra, il decreto 10 marzo 2020:
– consente la possibilità di utilizzo, negli impianti di climatizzazione e condizionamento, di macchine equipaggiate con refrigeranti classificati A1 o A2L, superando così il vincolo di utilizzo di soli fluidi non tossici o non infiammabili;
– ribadisce che la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti deve essere fatta a regola d’arte, quindi rispettando le regole e le norme applicabili;
– ribadisce che gli impianti di climatizzazione e condizionamento sono impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi.

Si chiarisce pertanto che la possibilità dell’impiego di fluidi classificati A1 o A2L consente di installare, sempre nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla regola dell’arte (ad esempio: serie delle norme tecniche UNI EN 378), unità interne
contenenti anche i predetti fluidi (ci si riferisce in particolare agli impianti ad espansione diretta, tra cui anche gli impianti VRF – Variable Refrigerant Flow).

Nei procedimenti di prevenzione incendi, per le nuove attività, la documentazione tecnica deve comprendere:
– in caso di valutazione del progetto ai fini del rilascio del parere di conformità antincendio, la “specifica dell’impianto”, con indicazione del fluido utilizzato e delle caratteristiche di installazione delle macchine, dimostrando il soddisfacimento dei
requisiti di sicurezza dell’installazione tecnica in conformità alla regola dell’arte applicabile;
– in caso di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la documentazione prevista al punto 3.2 dell’Allegato II del decreto 7 agosto 2012 (dichiarazione di conformità) comprensiva del manuale di uso e manutenzione da inserire nel
fascicolo antincendio dell’attività.

Per le attività esistenti, l’eventuale riconversione degli impianti con fluidi A1 è considerata modifica non rilevante ai fini della sicurezza antincendio: pertanto, in accordo all’art. 4, comma 8, del decreto 7 agosto 2012, dovrà essere documentata al
Comando all’atto della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio. A tal fine, alla documentazione del rinnovo dovrà essere allegata la dichiarazione di conformità dell’impianto riconvertito, rendendo, altresì, disponibile il manuale di uso e manutenzione presso la sede dell’attività stessa.
Sempre per le attività esistenti, l’eventuale riconversione degli impianti con fluidi A2L è considerata, invece, una modifica rilevante ai fini della sicurezza antincendio e, nel caso in cui non comporti un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, si rimanda alle procedure previste dall’art. 4, comma 7 del decreto 7 agosto 2012. In tal caso, alla documentazione della SCIA dovrà essere allegata, oltre alla dichiarazione di non aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza a firma di tecnico abilitato, la dichiarazione di conformità dell’impianto riconvertito. Anche in questo caso, presso
l’attività dovrà essere reso disponibile il manuale di uso e manutenzione dell’impianto stesso.

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