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Certificazioni resistenza al fuoco

Circolare n. 9734/4101 12/06/1993

Certificazioni resistenza al fuoco
MINISTERO DELL’ INTERNO

Certificazioni resistenza al fuoco.

La Direzione del Centro Studi ed Esperienze ha trasmesso a questo Ministero le risoluzioni 18/92 e 19/92, inerenti la resistenza al fuoco dei materiali e già fatte pervenire ai laboratori autorizzati.

Nell’inviare le sopracitate risoluzioni la Direzione del Centro Studi ed Esperienze ha sottolineato l’importanza di un accurato esame, in sede di istruzione pratiche di prevenzione incendi da parte degli addetti, dei certificati di prove di resistenza al fuoco. Secondo il Centro Studi, infatti, vengono pubblicizzati o annessi alle pratiche di prevenzione incendi certificati, mancanti di parti anche importanti, sostituite dalla dicitura “Omissis”. Pertanto la risoluzione 18/92 dispone quanto segue:

“Con decorrenza immediata tutti i certificati di prove secondo la circolare 91, in analogia a quelli di prove secondo la UNI 9723, dovranno presentare la dicitura, evidenziata:

Il presente rapporto di prova consta di n. pagine e non può essere riprodotto e/o pubblicizzato se non integralmente“.

Per quanto riguarda le certificazioni di resistenza al fuoco di controsoffitti si riporta di seguito la risoluzione 18/92:

Con decorrenza immediata i certificati riguardanti prove di resistenza al fuoco, oltre a specificare la presenza o meno di corpi illuminanti e la loro descrizione, dovranno riportare (solo quelli senza corpi illuminanti) la seguente dichiarazione: il presente certificato è valido per controsoffitti conformi al campione ed in assenza di corpi illuminanti“.

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