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Antincendio impianti distribuzione idrogeno

DM 123/10/2018

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione

MINISTRO DELL’INTERNO

IL MINISTRO DELL’INTERNO
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto iI decreto IegisIativo 8 marzo 2006, n. 139, recante iI «Riassetto deIIe disposizioni reIative aIIe funzioni ed ai compiti deI Corpo nazionaIe dei vigiIi deI fuoco, a norma deII’art. 11 deIIa Iegge 29 IugIio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
Visto iI decreto IegisIativo 9 apriIe 2008, n. 81, recante I’«Attuazione deII’art. 1 deIIa Iegge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteIa deIIa saIute e deIIa sicurezza nei Iuoghi di Iavoro» e successive modificazioni;
Visto iI regoIamento CE n. 79/2009 deI ParIamento europeo e deI ConsigIio deI 14 gennaio 2009 reIativo aII’omoIogazione di veicoIi a motore aIimentati a idrogeno e che modifica Ia direttiva 2007/46/CE;
Visto iI regoIamento europeo 406/2010 deIIa Commissione deI 26 apriIe 2010 recante disposizioni di appIicazione deI regoIamento (CE) n. 79/2009 deI ParIamento europeo e deI ConsigIio reIativo aII’omoIogazione di veicoIi a motore aIimentati a idrogeno;
Visto iI regoIamento deI ParIamento europeo e deI ConsigIio deI 9 marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per Ia commerciaIizzazione dei prodotti da costruzione e che abroga Ia direttiva 89/106/CEE deI ConsigIio;
Visto iI decreto IegisIativo 15 febbraio 2016, n. 26, recante I’«Attuazione deIIa direttiva 2014/68/UE deI ParIamento europeo e deI ConsigIio, deI 15 maggio 2014, concernente I’armonizzazione deIIe IegisIazioni degIi Stati membri reIativa aIIa messa a disposizione suI mercato di attrezzature a pressione»;
Visto iI decreto IegisIativo 19 maggio 2016, n. 85, recante I’«Attuazione deIIa direttiva 2014/34/UE,
concernente I’armonizzazione deIIe IegisIazioni degIi Stati membri reIative agIi apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utiIizzati in atmosfere potenziaImente espIosive»;
Visto iI decreto IegisIativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante Ia «DiscipIina di attuazione deIIa direttiva 2014/94/UE deI ParIamento europeo e deI ConsigIio, deI 22 ottobre 2014, suIIa reaIizzazione di una infrastruttura per i combustibiIi aIternativi» e, in particoIare, I’art. 5, comma 3, che prevede che: «Con decreto deI Ministro deII’interno, da adottarsi entro iI 31 marzo 2017, di concerto con iI Ministero deIIe infrastrutture e dei trasporti, sono dettate Ie disposizioni per I’aggiornamento deIIa regoIa tecnica di prevenzione per Ia progettazione, costruzione ed esercizio degIi impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione di cui aI decreto deI Ministro deII’interno 31 agosto 2006, pubbIicato neIIa Gazzetta UfficiaIe deIIa RepubbIica itaIiana deI 13 settembre 2006, n. 213»;
Visto iI decreto deI Presidente deIIa RepubbIica 1° agosto 2011, n. 151, «RegoIamento recante sempIificazione deIIa discipIina dei procedimenti reIativi aIIa prevenzione degIi incendi, a norma deII’art. 49, comma 4-quater deI decreto-Iegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, daIIa Iegge 30 IugIio 2010, n. 122» e successive modificazioni;
Visto iI decreto deI Ministro deII’interno 30 novembre 1983, recante: «Termini, definizioni generaIi e simboIi grafici di prevenzione incendi» pubbIicato neIIa Gazzetta UfficiaIe deIIa RepubbIica itaIiana n. 339 deI 12 dicembre 1983;
Visto iI decreto deI Ministro deII’interno 31 agosto 2006, recante Ia «Approvazione deIIa regoIa tecnica di prevenzione incendi per Ia progettazione, costruzione ed esercizio degIi impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione» pubbIicato neIIa Gazzetta UfficiaIe deIIa RepubbIica itaIiana n. 213 deI 13 settembre 2006;
Visto iI decreto deI Ministro deII’interno 9 maggio 2007, recante: «Direttive per I’attuazione deII’approccio ingegneristico aIIa sicurezza antincendio» pubbIicato neIIa Gazzetta UfficiaIe deIIa RepubbIica itaIiana n. 117 deI 22 maggio 2007;
Visto iI decreto deI Ministro deII’interno 7 agosto 2012, recante: «Disposizioni reIative aIIe modaIità di presentazione deIIe istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e aIIa documentazione da aIIegare, ai sensi deII’art. 2, comma 7, deI decreto deI Presidente deIIa RepubbIica 1° agosto 2011, n.151» pubbIicato neIIa Gazzetta UfficiaIe deIIa RepubbIica itaIiana n. 151 deI 29 agosto 2012; Ritenuto di dare attuazione aI disposto deII’art. 5, comma 3, deI richiamato decreto IegisIativo 16 dicembre 2016, n. 257;
Considerato che, neIIe more deIIa definizione deIIa norma tecnica in sede comunitaria per gIi impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione, si ritiene di aggiornare Ia regoIa tecnica di prevenzione incendi per Ia progettazione, costruzione ed esercizio degIi impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione di cui aI decreto deI Ministro deII’interno 31 agosto 2006, suIIa base degIi standard già adottati a IiveIIo internazionaIe;
Acquisito iI concerto deI Ministero deIIe infrastrutture e dei trasporti;
Sentito iI comitato centraIe tecnico-scientifico per Ia prevenzione incendi di cui aII’art. 21 deI decreto IegisIativo 8 marzo 2006, n. 139;
EspIetata Ia procedura di informazione ai sensi deIIa direttiva (UE) 2015/1535;

DECRETA

Art. 1. – Scopo e campo di appIicazione

1. II presente decreto discipIina, ai fini deIIa prevenzione incendi, Ia progettazione, Ia costruzione e I’esercizio degIi impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione.

Art. 2. – Obiettivi

1. Ai fini deIIa prevenzione incendi, aIIo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza reIativi aIIa saIvaguardia deIIe persone e aIIa tuteIa dei beni contro i rischi di incendio, Ie attività di cui aII’art. 1 sono reaIizzate e gestite in modo da:
a. minimizzare Ie cause di incendio e di espIosione;
b. Iimitare, in caso di evento incidentaIe, danni aIIe persone;
c. Iimitare, in caso di evento incidentaIe, danni ad edifici o IocaIi contigui;
d. permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3. – Disposizioni tecniche

1. Ai fini deI raggiungimento degIi obiettivi di cui aII’art. 2, è approvata Ia regoIa tecnica di cui aII’aIIegato 1 che costituisce parte integrante deI presente decreto.

Art. 4. – Applicazione delle disposizioni tecniche

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di distribuzione stradale di idrogeno gassoso di nuova realizzazione e agli impianti esistenti in caso di modifiche previste a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Nel caso in cui ricorrono le condizioni previste dall’art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, è possibile progettare gli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione secondo norme tecniche internazionali riconosciute, quale la norma ISO 19880-1, fatte salve le ulteriori disposizioni normative comunque applicabili.
3. Le procedure previste dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, si applicano, altresì, anche nei casi riportati al punto 3.2 e al punto 6.2 della regola tecnica allegata al presente decreto.

Art. 5. – Ubicazione

1. Gli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione non possono sorgere:
a. nella zona territoriale omogenea totalmente edificata, individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e, nei comuni sprovvisti dei predetti strumenti urbanistici, all’interno del perimetro del centro abitato, delimitato a norma dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quando, nell’uno e nell’altro caso, la densità media dell’edificazione esistente nel raggio di 200 m dal perimetro degli elementi pericolosi dell’impianto, come definiti al punto 1.2.3 dell’allegato al presente decreto, risulti superiore a 3 m3 per m2;
b. nelle zone di completamento e di espansione dell’aggregato urbano indicato nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, nelle quali sia previsto un indice di edificabilità superiore a 3 m3 per m2;
c. nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico.
2. Il divieto di cui al comma 1, lettera b), non si applica agli impianti di distribuzione alimentati da condotta che siano dotati di capacità di smorzamento/accumulo non superiore a 500 Nm3 di gas; in tali impianti non è consentita la produzione in sito superiore alla capacità di 50 Nm3/h né l’uso dei carri bombolai, neanche per l’alimentazione di emergenza.
3. Il divieto di cui al comma 1, lettera c), non si applica agli impianti di distribuzione alimentati da condotta che siano dotati di capacità di smorzamento/accumulo non superiore a 500 Nm3 di gas nel caso in cui gli strumenti urbanistici comunali ammettano la presenza di distributori di carburanti nelle aree destinate a verde pubblico; in tali impianti non è consentita la produzione in sito superiore alla capacità di 50 Nm3/h né l’uso dei carri bombolai, neanche per l’alimentazione di emergenza.
4. L’attestazione che l’area prescelta per l’installazione dell’impianto non ricada in alcuna delle zone o aree precedentemente indicate è rilasciata dal competente ufficio dell’amministrazione comunale.
5. Qualora dovessero mutare i requisiti urbanistici di cui al presente articolo che consentivano l’esercizio dell’attività, vengono meno i requisiti e i presupposti per l’esercizio dell’attività ai fini antincendio.

Art. 6. – Prodotti antincendio

1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere:
a. identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
b. qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto;
c. accettati dal responsabile dell’attività, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
2. L’impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se: gli stessi sono utilizzati conformemente all’uso previsto, se sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:
a. sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b. sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE e successive modifiche, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento;
c. qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legittimamente commercializzati in uno degli Stati della Unione europea o in Turchia in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l’Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall’incendio, equivalente a quello previsto nelle norme tecniche allegate al presente decreto.
3. L’equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso antincendio di cui al comma 2, è valutata, ove necessario, dal Ministero dell’interno applicando le procedure previste dal regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

Art. 7. – Disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dell’interno 31 agosto 2006, recante: «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione.».
2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1 – Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione (Art. 3)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.
Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito con il decreto del Ministro dell’interno 30 novembre 1983; inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si definisce:
– idrogeno gassoso: idrogeno che è stato prodotto in forma gassosa con grado di purezza caratterizzato da una frazione molare minima del 98%. La relativa produzione può avvenire con diverse modalità (processi petrolchimici, termochimici, elettrolitici, biologici, etc.);
– linea di alta pressione: parte dell’impianto gas compresa tra la mandata del compressore, o l’attacco di prelievo dallo stoccaggio e il dispositivo di erogazione dell’idrogeno al veicolo;
– linea di bassa pressione: parte dell’impianto gas compresa tra il dispositivo di intercettazione generale di alimentazione dell’impianto di distribuzione e l’aspirazione del primo stadio del compressore dell’idrogeno (tratto a monte del compressore fino al dispositivo di intercettazione sulla tubazione di uscita dall’impianto di produzione e/o sulla condotta di fornitura del gas);
– elettrolizzatore: impianto per la produzione di idrogeno mediante elettrolisi;
– steam reformer (SR): impianto per la produzione idrogeno mediante reforming a vapore di idrocarburi;
– impianto di produzione in sito: impianto dedicato esclusivamente alla produzione di idrogeno per l’alimentazione di un’unità di erogazione collocata nell’area di pertinenza dell’impianto di distribuzione;
– stoccaggio di idrogeno compresso: modalità di detenzione in sito del quantitativo di idrogeno compresso necessario per l’alimentazione dell’impianto, attuabile anche mediante pacchi bombole;
– carro bombolaio: insieme di bombole, in numero variabile in relazione alla consistenza del carro, montate in maniera non separabile su semirimorchio, tra loro collegate in parallelo, con unico collettore di scarico che raccoglie le singole uscite dalle bombole;
– pacco bombole: insieme di bombole collegate fra loro in parallelo e poste in orizzontale o verticale, supportate da una struttura in carpenteria metallica e dotate di unico collettore di scarico che raccoglie le singole uscite dalle bombole;
– piazzali: aree dove accedono e sostano gli autoveicoli per il rifornimento;
– area di pertinenza dell’impianto di distribuzione: area di pertinenza sulla quale insistono gli elementi costitutivi dell’impianto;
– dispositivo di erogazione del gas: dispositivo montato all’estremità di una tubazione semirigida che si innesta al dispositivo di carico posto sul veicolo e atto a realizzare la connessione in modo sicuro ed ermetico;
– valvola di intercettazione comandata a distanza: valvola normalmente chiusa il cui azionamento può avvenire anche da un punto predeterminato distante dal punto di installazione della valvola; responsabile dell’attività: titolare dell’autorizzazione amministrativa prevista per l’esercizio dell’impianto;
– gestore della stazione di rifornimento: responsabile della gestione ordinaria dell’impianto, a cui possono essere assegnate dal responsabile dell’attività, se opportunamente istruito e formalmente delegato, anche le operazioni di manutenzione e dei controlli periodici sulla funzionalità dei dispositivi di sicurezza e di emergenza;
– personale addetto: personale adeguatamente istruito a svolgere le mansioni e le operazioni che gli vengono assegnate;
– box: area delimitata da muri perimetrali costruiti in calcestruzzo armato, o in altro materiale incombustibile di adeguata resistenza meccanica, con caratteristiche costruttive dei manufatti tali da garantire solo perimetralmente la mitigazione degli effetti dovuti a scenari da rilascio e di incendio ed ai materiali che venissero proiettati a seguito di un eventuale scoppio. Il box può avere uno o due dei quattro lati completamente aperti a condizione che tali aperture non siano rivolte verso zone ove è prevista o consentita la presenza di persone estranee all’impianto e/o di parti vulnerabili dell’impianto e delle relative pertinenze. L’altezza della delimitazione deve essere maggiore di almeno 1 m rispetto al punto più alto degli elementi pericolosi in esso contenuti. La pavimentazione e la copertura, che qualora presente deve essere di tipo leggero, sono realizzate in materiali incombustibili. Al suo interno devono essere adottati idonei accorgimenti per prevenire la formazione e la permanenza di atmosfere esplosive.

1.2 Elementi costitutivi.
I vari elementi che costituiscono l’impianto di distribuzione devono avere le caratteristiche, i dispositivi di sicurezza e le apparecchiature di cui al successivo titolo II.

1.2.1 Impianti alimentati da condotta esterna o da impianto di produzione in sito.
L’impianto alimentato da una condotta esterna o da una unità di produzione di idrogeno presente in sito è costituito, in genere, da:
a. unità di produzione di idrogeno;
b. cabina di riduzione della pressione e di misura del gas idrocarburo (solo nel caso di unità di produzione costituita da reformer con idrocarburi);
c. dispositivo di misurazione del gas idrogeno (nel solo caso di alimentazione da condotta);
d. compressori;
e. unità di stoccaggio;
f. unità di erogazione per il rifornimento degli autoveicoli;
g. carri bombolai (sistema di alimentazione di riserva);
h. cabina per la trasformazione dell’energia elettrica;
i. locali destinati a servizi accessori (ufficio del gestore, locale vendita, magazzino, servizi igienici, impianto di lavaggio, officina senza utilizzo di fiamme libere, posto di ristoro, abitazione del gestore, etc.).

1.2.2 Impianti alimentati da carro bombolaio.
L’impianto alimentato da carro bombolaio è costituito da:
a. unità di stoccaggio;
b. compressori;
c. unità di erogazione per il rifornimento degli autoveicoli;
d. uno o più carri bombolai;
e. cabina per la trasformazione dell’energia elettrica;
f. locali destinati a servizi accessori (ufficio del gestore, locale vendita, magazzino, servizi igienici, impianto di lavaggio, officina senza utilizzo di fiamme libere, posto di ristoro, abitazione del gestore, etc.).

1.2.3 Elementi pericolosi dell’impianto.
Sono considerati elementi pericolosi dell’impianto:
– l’unità di produzione di idrogeno, qualora presente;
– la cabina di riduzione della pressione e di misura del gas idrocarburo (solo nel caso di unità di produzione costituita da reformer con idrocarburi);
– i compressori;
– le unità di stoccaggio;
– carri bombolai, qualora presenti;
– le unità di erogazione;
– gli elementi di connessione tra elementi pericolosi per il trasferimento dell’idrogeno (tubazioni e connessioni).

1.2.4 Materiali.
I materiali impiegati per la realizzazione degli elementi di impianto devono essere compatibili con l’idrogeno alle temperature e pressioni di utilizzo. In particolare, i materiali dovranno essere scelti anche tenendo conto delle problematiche specifiche derivanti da fenomeni di infragilimento da idrogeno. Per tale analisi si potrà considerare anche quanto previsto dalla norma ISO 11114-4.
Nella scelta dei materiali dovranno essere considerate anche le problematiche di permeabilità e porosità all’idrogeno.
Per la scelta dei materiali impiegati dovranno essere, altresì, considerate le problematiche legate alla fatica e all’invecchiamento, in relazione alle condizioni di impiego e ai tempi di esercizio previsti.
Le attività di progettazione, controllo, verifica e manutenzione dovranno essere definite e programmate anche in funzione dei punti sopra evidenziati.

TITOLO II – MODALITÀ COSTRUTTIVE

2.1 Accesso all’area.
Le aree su cui sorgono gli elementi pericolosi dell’impianto, di cui al punto 1.2.3, fatta eccezione per le unità di erogazione, devono essere recintate, per un’altezza non inferiore a 1,8 m, con lo scopo di rendere inaccessibili tali elementi e prevenire manomissioni. Tale recinzione deve essere posta ad una distanza dagli elementi dell’impianto che consenta l’esercizio in sicurezza.

2.2 Impianto di produzione in sito.
L’impianto per la produzione in sito dell’idrogeno, laddove previsto, deve essere oggetto di specifica valutazione di rischio, da condursi secondo le modalità di cui all’allegato I del decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012.
Gli impianti di produzione in sito di idrogeno, possono essere del tipo:
a. impianto di reforming di gas naturale o altro idrocarburo;
b. impianti di decomposizione di acqua per elettrolisi.
Gli impianti devono essere progettati e realizzati in conformità alla regola dell’arte. Sono ritenuti a regola d’arte:
– gli impianti del tipo a) conformi alla norma ISO 16110-1;
– gli impianti del tipo b) conformi alla norma ISO 22734-1.
Tali impianti devono essere collocati in box come definiti al precedente punto 1.1.

2.3 Cabina di riduzione della pressione e di misura del gas idrocarburo.
La cabina di riduzione della pressione e di misura del gas idrocarburo, laddove presente, deve essere realizzata in conformità alle norme di prevenzione incendi applicabili per il prodotto trattato.

2.4 Compressori.
I compressori devono essere progettati e realizzati in conformità alla regola dell’arte. Sono ritenuti a regola d’arte i compressori conformi alla norma EN 1012-3.
Il compressore deve disporre di un dispositivo di intercettazione d’emergenza che ne arresti il funzionamento quando la pressione, sul lato di aspirazione, scenda al di sotto della pressione minima di alimentazione.
Ciascun compressore deve essere equipaggiato con un sistema di sicurezza per impedire le sovrappressioni nonché con un sistema di valvole di scarico per la depressurizzazione di emergenza. Inoltre ciascun compressore deve essere connesso con il resto dell’impianto attraverso l’impiego di opportuni sistemi per lo smorzamento delle vibrazioni.
I compressori devono essere dotati di idonei sistemi per lo svuotamento e l’inertizzazione per consentire le operazioni di manutenzione.
Gli accessori di sicurezza (valvole di sicurezza) installati a valle dei compressori, a garanzia che non siano superate le pressioni massime di esercizio, devono essere montati indipendentemente da quelli esistenti nei compressori stessi.
I compressori, comprensivi degli eventuali dispositivi di pertinenza (ad esempio serbatoi adibiti a smorzare le pulsazioni di pressione) devono essere collocati in box come definiti al precedente punto 1.1.
I recipienti adibiti a smorzare pulsazioni di pressione devono avere volume geometrico non superiore a 0,4 m3.

2.5 Unità di stoccaggio.
L’accumulo di idrogeno gassoso, sia intermedio di processo che per stoccaggio all’interno dell’impianto, può avvenire in unità di stoccaggio, costituita anche da più recipienti, con pressione di esercizio variabile, non superiore a 1000 bar, ed quantitativo massimo di idrogeno in deposito non superiore a 6000 Nm3.
Gli stoccaggi devono essere progettati e realizzati in conformità alla regola dell’arte. Sono ritenuti a regola d’arte gli stoccaggi conformi alla norma ISO 19884.
Ogni unità di stoccaggio di idrogeno gassoso deve avere i seguenti requisiti di sicurezza:

– la struttura di supporto, se presente, deve essere incombustibile ed avere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno R60 o essere protetta in modo da garantire prestazioni equivalenti ad R60;
– disporre di dispositivi di sicurezza che impediscano alla pressione di superare il valore di progetto, indipendentemente dalla temperatura di stoccaggio;
– disporre di un dispositivo di sicurezza, attivato termicamente, che intervenga in caso di superamento della temperatura di progetto del mantello;
– ciascuna unità di stoccaggio deve essere isolabile dal resto dell’impianto tramite valvole di intercettazione di emergenza.
Inoltre, ogni unità di stoccaggio deve essere dotata di sistema di misura della pressione e della temperatura interna del gas.
Le unità di stoccaggio devono essere collocate in apposito box come definito al precedente punto 1.1. Se il volume complessivo del deposito è superiore a 6000 Nm3, il box deve essere suddiviso in porzioni delimitate da muri costruiti in calcestruzzo armato, o in altro materiale incombustibile di adeguata resistenza meccanica, con caratteristiche costruttive dei manufatti tali da garantire solo perimetralmente la mitigazione degli effetti dovuti ad incidenti.
Le unità di stoccaggio devono essere disposte all’interno di ciascun box in maniera tale da limitare i rischi di impatto diretto di un eventuale rilascio da un’unità a quella adiacente.
Le unità di stoccaggio dovranno essere posizionate ad una distanza tra loro e dalle pareti del box tale da garantire l’effettuazione delle operazioni di sorveglianza e di manutenzione.

2.6 Box per i carri bombolai.
Sono aree come definite al precedente punto 1.1. che vengono impiegate per alloggiare i carri bombolai, attrezzate per il collegamento all’impianto.
Sono presenti all’interno degli impianti alimentati da carri bombolai, degli impianti alimentati da condotta, degli impianti alimentati da unità di produzione in sito. In questi due ultimi tipi di impianti i carri bombolai, qualora presenti, svolgono la funzione di alimentazione d’emergenza per far fronte ad eventuali temporanee interruzioni del flusso di idrogeno. I carri bombolai utilizzati all’interno dei distributori devono rispettare la normativa ADR.
Durante lo scarico dell’idrogeno gassoso, i tubi del carro bombolaio sono considerati parte dell’installazione.
Il percorso previsto per il carro bombolaio, dall’ingresso dell’impianto di distribuzione fino al punto di scarico, deve essere privo di ostacoli.
Il carro bombolaio deve essere parcheggiato in modo che la motrice possa agganciare il carro e trainarlo anche in caso di emergenza senza compiere manovre (in direzione di uscita dall’impianto).
L’impianto di travaso dal carro bombolaio alle unità di stoccaggio deve disporre di un dispositivo di arresto che interrompe il flusso dell’idrogeno sia lato impianto che lato carro bombolaio non appena viene premuto il pulsante di emergenza, collocato all’esterno del box.
Il locale può contenere anche unità di stoccaggio, garantendo in ogni caso l’effettuazione, in sicurezza, delle operazioni di sorveglianza e manutenzione.

2.7 Impianto gas.
È l’impianto costituito dall’insieme di tubazioni, valvole di intercettazione, di scarico e di sicurezza, nonché di apparecchiature che compongono la rete di alimentazione, compressione, smorzamento, accumulo, distribuzione del gas e sistema di emergenza. I materiali impiegati devono rispondere ai requisiti di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26.
Le pressioni di progetto dell’impianto devono essere almeno del 10% superiori alle massime pressioni nominali di esercizio e, in ogni caso, non inferiori alle pressioni di intervento delle valvole di sicurezza. La sovrappressione nella linea di alimentazione del dispositivo di erogazione gas non deve essere superiore all’1% della pressione di erogazione, con pulsazioni della pressione non superiori al 4%. Le macchine installate debbono essere conformi alle vigenti norme.

2.7.1 Dispositivo di misura.
Quando non esiste riduzione di pressione, il dispositivo di misura può essere installato all’aperto, con adeguata protezione dagli agenti atmosferici. La distanza di protezione tra il dispositivo di misura e la recinzione dell’impianto, di cui al punto 2.1, deve essere non inferiore a 3 m.

2.7.2 Tubazioni rigide.
Le tubazioni rigide in pressione devono essere:
a. progettate, costruite e collaudate secondo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26;
b. collocate a vista, facilmente ispezionabili, soprassuolo, in posizione protetta da possibili urti. Se ciò non fosse possibile, possono essere posate in appositi cunicoli carrabili dotati di griglie di aerazione con superficie almeno pari alla sezione del cunicolo, oppure possono essere collocate interrate, a profondità di interramento non inferiore a 0,50 m;
c. protette da fenomeni di corrosione esterna e devono risultare non significative le eventuali sollecitazioni all’interno del materiale a causa del montaggio, degli assestamenti o delle differenze di temperatura;
d. realizzate preferibilmente con giunti saldati. Laddove non sia possibile, le giunzioni non saldate devono essere comunque ispezionabili;
e. chiaramente segnalate e individuate, anche a terra.
La scelta delle modalità di posa delle tubazioni dovrà essere condotta tenendo conto delle attività di ispezione, controllo e manutenzione.

2.7.3 Tubazioni flessibili.
Le tubazioni flessibili, utilizzabili unicamente per i collegamenti dei compressori e dei carri bombolai, devono avere pressione di esercizio non inferiore a quella del sistema di condotte in cui vengono inserite.
Le tubazioni flessibili in pressione devono essere progettate, costruite e collaudate secondo il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26.

2.7.4 Dispositivi di limitazione della pressione ed accessori di sicurezza.
I dispositivi di limitazione della pressione e gli accessori di sicurezza devono essere progettati e realizzati secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26.
La pressione di erogazione dell’idrogeno non deve superare la pressione equivalente di 700 bar, alla temperatura di erogazione.
Negli impianti nei quali la compressione è realizzata con pressione non superiore a 700 bar, la linea che adduce il gas alle unità di erogazione deve essere dotata di idonei dispositivi per la limitazione della pressione a 700 bar. Sulle medesime linee deve inoltre essere installato un dispositivo di scarico in atmosfera tarato a non più del 110% della pressione massima di esercizio stabilita e con condotta di valle di sezione non inferiore a 20 volte la sezione di calcolo del dispositivo di sicurezza stesso.
Negli impianti nei quali la compressione è realizzata con pressione superiore a 700 bar, la linea che adduce il gas agli erogatori deve essere dotata di un riduttore con pressione di taratura pari a 700 bar. Deve anche essere assicurato, con adatte apparecchiature, che le pressioni massime di esercizio stabilite non vengano superate.
I dispositivi di limitazione della pressione delle linee di adduzione alle unità di erogazione devono intervenire prima che la pressione effettiva abbia superato la pressione massima di esercizio stabilita per non più dell’1%.

2.7.5 Unità di erogazione.
Le unità di erogazione devono essere provviste della marcatura CE e devono soddisfare ai requisiti essenziali di sicurezza del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85.
Il collegamento dell’apparecchio di distribuzione alla linea di adduzione del gas deve essere effettuato tramite una valvola di eccesso di flusso.
L’unità di erogazione deve essere dotata di idoneo sistema di protezione dalle sovrappressioni. L’erogatore deve essere dotato di un dispositivo che garantisca che l’erogazione possa avvenire unicamente solo dopo averlo collegato al serbatoio del veicolo e che impedisca l’erogazione quando lo stesso è scollegato.
L’erogatore deve essere dotato di un dispositivo che esegua, prima del consenso all’erogazione, il test di tenuta del sistema di collegamento al veicolo.
A monte dell’erogatore dovrà essere prevista una valvola di intercettazione di emergenza. La tubazione flessibile dell’erogatore:
– non deve superare i 5 m di lunghezza;
– deve essere adatta al trasporto di idrogeno;
– deve avere una pressione di rottura pari ad almeno tre volte la pressione di esercizio;
– deve recare un’etichetta stampata contenente almeno le seguenti informazioni:
– la pressione massima ammessa;
– la data di fabbricazione;
– il nome del produttore o il logo aziendale;
– l’ultima data di prova.
La tubazione flessibile dell’erogatore deve disporre di un dispositivo che, in una situazione in cui un veicolo si muova con il tubo di mandata ancora connesso, interrompa automaticamente il flusso di idrogeno sia lato unità di erogazione che lato veicolo (intercettazione automatica alla rottura).
Se il dispositivo di intercettazione automatica alla rottura interviene, la tubazione potrà essere ricollegata solo da personale appositamente formato.
Le unità di erogazione devono essere collegate elettricamente a terra.
Deve essere assicurata l’equipotenzialità tra il veicolo stradale e l’impianto di erogazione. In assenza di equipotenzialità, l’erogazione non deve avvenire.
L’unita di erogazione deve essere dotata di un sistema di controllo atto ad impedire il superamento della temperatura massima consentita del serbatoio del veicolo.
Ogni singolo distributore deve disporre di un proprio pulsante di arresto di emergenza con segnalazione visiva della entrata in funzione.
I pulsanti di arresto d’emergenza devono essere collegati alle valvole di intercettazione dell’unità di erogazione.
L’installazione deve essere dotata di un sistema che ne consenta il riavvio solo a seguito di intervento di personale appositamente formato.

2.7.6 Dispositivi di intercettazione e scarico dell’impianto. Sono dispositivi di intercettazione e scarico i seguenti:
a. valvole di intercettazione d’emergenza: dispositivi con la funzione di arresto del trasferimento dell’idrogeno tra le varie parti dell’impianto. Tali valvole devono essere del tipo normalmente chiuso, a funzionamento automatico asservito ad un sistema di controllo di sicurezza;
b. valvole di scarico impianti di emergenza: dispositivi con la funzione di consentire la depressurizzazione rapida di una parte di impianto o il convogliamento dell’idrogeno in particolari parti di impianto con finalità di sicurezza. Tali valvole devono essere del tipo normalmente aperto. Sono a funzionamento manuale e automatico, eventualmente asservite a un sistema di controllo e attivazione manuale da remoto;
c. valvole di intercettazione e scarico manuali: dispositivi con la funzione di intercettazione, isolamento e/o scarico di parti di impianto per scopi di manutenzione.
I dispositivi di intercettazione e scarico dell’impianto, sia con funzioni di emergenza che di esercizio, devono essere facilmente accessibili per la manutenzione e l’ispezione.
I dispositivi di intercettazione e scarico con funzione di emergenza devono essere sono progettati per poter funzionare in tali condizioni.
Gli stessi devono essere chiaramente individuati da apposita segnaletica di identificazione.
I dispositivi di intercettazione e scarico di emergenza dovranno essere installati al fine di poter intercettare e depressurizzare apparecchiature e tratti di tubazioni in seguito di eventi anomali/incidentali.
Tutti i dispositivi di scarico devono essere convogliati in appositi collettori aventi resistenza meccanica adeguata alle sollecitazioni indotte dallo scarico.
Lo scarico in atmosfera dell’idrogeno deve avvenire ad un’altezza sufficiente da non costituire pericolo per persone e impianti in caso di innesco.

2.8 Sistema di emergenza.
Sistema comandato da pulsanti di sicurezza, con riarmo manuale, collocati in prossimità del box compressori, delle unità di stoccaggio, dell’impianto di produzione, dei carri bombolai, della zona rifornimento veicoli e del locale gestore, in grado di:
a. isolare completamente le tubazioni di mandata alle unità di erogazione mediante valvole di intercettazione di emergenza;
b. isolare completamente la linea di bassa pressione dall’aspirazione e la linea di mandata dei compressori;
c. isolare completamente gli stoccaggi;
d. isolare completamente i carri bombolai e l’impianto su box;
e. interrompere integralmente il circuito elettrico dell’impianto e delle installazioni accessorie, ad esclusione delle linee che alimentano impianti di sicurezza.

2.9 Costruzioni elettriche.
2.9.1 Le costruzioni elettriche devono essere realizzate secondo quanto indicato dalla legge n. 186 del 1° marzo 1968 tenendo conto della classificazione del rischio elettrico dei luoghi da condursi secondo le norme tecniche di riferimento, garantendo il conseguimento dei seguenti obiettivi di sicurezza antincendio:
a. limitare la probabilità di costituire causa di incendio o di esplosione;
b. limitare la propagazione di un incendio attraverso i suoi componenti;
c. consentire agli occupanti di lasciare gli ambienti in condizione di sicurezza;
d. consentire alle squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
2.9.2 Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al punto 2.9.1:

a. Le installazioni previste nei precedenti punti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 devono essere protette contro il rischio di fulminazione e contro il rischio di formazione di cariche elettrostatiche secondo le norme tecniche di riferimento;
b. Gli impianti elettrici devono rispondere alle seguenti misure di sicurezza:
essere dotati di almeno un dispositivo di sezionamento di emergenza ubicato in posizione protetta tale da togliere tensione a tutto l’impianto o, in alternativa, essere gestiti secondo procedure riportate nel piano di emergenza in modo tale da non costituire pericolo durante le operazioni di spegnimento;
essere suddivisi in più circuiti terminali in modo da garantire l’indipendenza elettrica dei circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza e dei circuiti di alimentazione dei servizi erogati al pubblico;
essere dotati di circuiti, protetti dal fuoco, per l’alimentazione dei servizi di sicurezza destinati a funzionare in caso di incendio secondo le specifiche previste dalle norme tecniche di riferimento applicabili e, comunque, non inferiore a quanto di seguito riportato:

Tipo di impianto Autonomia (min) Tempi di commutazione tra alimentazione ordinaria e di emergenza (sec)
Illuminazione di emergenza 60 0,5
Sistemi di controllo 60 15
Impianti di spegnimento/raffreddamento 120 15

 

c. gli elementi pericolosi dell’impianto di cui al punto 1.2.3 devono essere sorvegliati mediante l’installazione dei sistemi di controllo di seguito specificati;

c.1 sistema di rilevamento e controllo di temperatura: gli elementi pericolosi dell’impianto di cui al punto 1.2.3 ove possano essere raggiunti elevati valori di temperatura devono essere soggetti a monitoraggio e controllo della temperatura;

c.2 sistema di rilevamento e controllo fughe di gas; deve essere previsto un sistema di rilevazione e controllo delle fughe di gas in tutte le aree dell’impianto suscettibili di essere interessate dalla possibile formazione di un’atmosfera esplosiva pericolosa secondo gli esiti della valutazione del rischio da condursi in conformità al titolo XI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L’impianto, ove necessario, deve essere realizzato secondo le norme tecniche di riferimento;

c.3 sistema di rilevazione di fiamma: deve essere previsto un sistema di rilevazione di fiamma collocato in tutte le aree dell’impianto suscettibili di essere interessate dall’accensione di eventuali perdite di idrogeno.

L’impianto, ove necessario, deve essere realizzato secondo le norme tecniche di riferimento.

Le segnalazioni dei sistemi di controllo devono pervenire ad apposite centrali collocate all’interno dell’ufficio del gestore e devono essere collegate ai sistemi di emergenza di cui al precedente punto 2.8. Dovrà inoltre essere installato un segnale esterno luminoso e sonoro collegato all’attivazione dei sistemi di controllo.

2.10. Protezione antincendio.

Gli estintori portatili devono essere installati a protezione di ogni elemento pericoloso dell’impianto, inoltre deve essere presente almeno un estintore ogni 100 m2 di superficie in pianta per i locali di cui al punto 1.2.1, lettera i) e al punto 1.2.2, lettera f).

Gli estintori devono essere ubicati in posizione segnalata e facilmente raggiungibile, e devono avere una carica nominale non inferiore a 6 kg con capacità estinguente non inferiore a 21 A 113 B.

I box dei carri bombolai e ogni unità di stoccaggio realizzati con due o più recipienti non schermati reciprocamente e di capacità superiore ai 1500 Nm3, fermo restando i limiti di cui al precedente punto 2.5, devono essere protetti con un impianto di raffreddamento ad acqua ad azionamento automatico e manuale.

Gli elementi pericolosi di cui ai punti 2.2 (impianto di produzione) e 2.4 (compressore) devono essere protetti con una rete idranti progettata e realizzata in conformità alle disposizioni del decreto del Ministero dell’interno del 20 dicembre 2012.

TITOLO III – DISTANZE DI SICUREZZA

3.1. Distanze di sicurezza.
Devono essere rispettate le seguenti distanze di sicurezza, fatto salvo quanto disposto per gli impianti misti al successivo titolo VI.

A. ELEMENTI PERICOLOSI DELL’IMPIANTO.

Elemento Distanza di protezione (m) Distanza di sicurezza interna (m) Distanza di sicurezza esterna (m)
Compressori 15 30*
Stoccaggi 15 15 30
Box carro bombolaio 15 15 30

(*) Per il locale compressori la distanza di sicurezza esterna, ad eccezione di quella computata rispetto ad edifici destinati alla collettività, può essere ridotta del 50% qualora risulti che tra le aperture del locale compressori e le costruzioni esterne all’impianto siano realizzate idonee schermature di tipo continuo con muri in calcestruzzo o in altro materiale incombustibile di adeguata resistenza meccanica tali da assicurare il contenimento di eventuali schegge proiettate verso le costruzioni esterne.

B. UNITÀ DI EROGAZIONE.

Elemento Distanza di protezione (m) Distanza di sicurezza interna (m) Distanza di sicurezza esterna (m)
Unità di erogazione 15 12 30*

(*) Le distanze di sicurezza esterna e di protezione delle unità di erogazione possono essere ridotte del 50% qualora tra gli stessi e le costruzioni esterne all’impianto, tranne quelle adibite alla collettività, siano realizzate idonee schermature in materiale incombustibile di adeguata resistenza meccanica.

C. ALTRE DISTANZE DI SICUREZZA.

Tra gli elementi pericolosi di cui al punto 1.2.3 ed i sottoelencati locali destinati a servizi accessori, devono essere rispettate le seguenti distanze di sicurezza:
a. ufficio del gestore, magazzino, servizi igienici, officina senza utilizzo di fiamme libere e impianto lavaggio: distanze di sicurezza di cui alle precedenti lettere A) e B);
b. cabina energia elettrica: 22 m;
c. abitazione gestore: distanza di sicurezza esterna;
d. posti di ristoro e/o vendita:
– fino a 50 m2 di superficie coperta complessiva: si applicano le distanze di sicurezza interna di cui alle precedenti lettere A) e B);
– fino a 200 m2 di superficie lorda accessibile al pubblico (è consentita inoltre una superficie aggiuntiva destinata a servizi e deposito non eccedente 50 m2): 15 m rispetto alla cabina di riduzione e misura del gas idrocarburo e 22 m rispetto agli altri elementi pericolosi dell’impianto;
– nel caso di superfici superiori a quelle sopra indicate: 30 m.
Ove i posti di ristoro ed i locali di vendita risultino contigui su una o più pareti, o sottostanti o sovrastanti tra loro ma non direttamente comunicanti, ovvero risultino non contigui e separati tra loro da semplici passaggi coperti, le rispettive superfici non vanno cumulate. Le aperture dei locali contenenti gli elementi pericolosi dell’impianto di cui al punto 1.2.3, con esclusione delle unità di erogazione, devono essere schermate con muri paraschegge qualora siano rivolte verso locali destinati a servizi accessori di cui al punto 1.2.1, lettera i) ed al punto 1.2.2, lettera f).
Rispetto ad edifici destinati alla collettività come scuole, ospedali, uffici, edifici per il culto, locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi, complessi ricettivi turistico-alberghieri, supermercati e centri commerciali, caserme e rispetto a luoghi in cui suole verificarsi affluenza di persone quali stazioni di linee di trasporto pubblico, aree per fiere, mercati e simili, la distanza di sicurezza esterna deve essere raddoppiata. Nel computo delle distanze di sicurezza esterna possono comprendersi anche le larghezze di strade, fiumi, torrenti e canali. Inoltre, quando la distanza di sicurezza esterna è riferita ad aree edificabili, è consentito comprendere in essa anche la prescritta distanza di rispetto, nei casi in cui i regolamenti edilizi locali vietino la costruzione sul confine.
Tra gli elementi pericolosi dell’impianto e le linee elettriche aeree, con valori di tensione maggiori di 1000 V efficaci per corrente alternata e di 1500 V per corrente continua, deve essere osservata, rispetto alla proiezione in pianta, una distanza di 45 m.

I piazzali dell’impianto non devono comunque essere attraversati da linee elettriche aeree con valori di tensione superiori a quelli sopra indicati.

3.2 Metodologie alternative per la determinazione delle distanze di sicurezza.
Distanze di sicurezza differenti rispetto a quelle del presente titolo possono essere eventualmente individuate applicando le metodologie dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio previste dal decreto del Ministro dell’interno 9 maggio 2007.

TITOLO IV – NORME DI ESERCIZIO

4.1. Generalità.
Nell’esercizio degli impianti fissi di distribuzione stradale di idrogeno per autotrazione devono essere osservate, oltre agli obblighi di cui all’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,
n. 151 e alle disposizioni riportate nel decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, le prescrizioni specificate nei punti seguenti.
Il responsabile dell’attività, di concerto con il gestore della stazione di rifornimento, assicura la manutenzione dell’impianto.

4.1.1 Esercizio dell’impianto.
L’esercizio è ammesso solo sotto la sorveglianza del gestore della stazione di rifornimento e/o di una o più persone formalmente designate dal gestore stesso. Il gestore e il personale designato devono ricevere una specifica formazione in merito alla conduzione dell’impianto, ai pericoli e agli inconvenienti che possono derivare dai prodotti utilizzati o stoccati. Tale formazione deve essere estesa anche al personale addetto alla manutenzione.
Nelle aree di impianto e, in particolare, nei box sono vietati gli stoccaggi di materiali infiammabili o combustibili.

4.1.2 Rifornimento.
Il rifornimento degli autoveicoli deve essere eseguito da personale addetto.

4.2 Operazione di erogazione ed alimentazione dell’impianto.
4.2.1 Erogazione.
Durante le operazioni di erogazione e di normale esercizio dell’impianto il personale addetto deve osservare e far osservare le seguenti prescrizioni:
a. posizionare almeno un estintore, pronto all’uso, in dotazione all’impianto, nelle vicinanze dell’unità di erogazione e a portata di mano;
b. accertarsi che i motori degli autoveicoli da rifornire siano spenti;
c. durante le operazioni di erogazione, rispettare e far rispettare il divieto di fumare, anche a bordo del veicolo e comunque impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 6 m dal perimetro delle unita di erogazione;
d. è vietato il rifornimento di recipienti mobili.

4.2.2 Alimentazione dell’impianto con carro bombolaio.
La sostituzione del carro bombolaio non deve essere eseguita contemporaneamente ad operazioni di scarico di altri serbatoi eventualmente trasportanti combustibili o sostanze diverse dall’idrogeno.
Il conducente deve essere presente durante le fasi di travaso verso le unità di stoccaggio.

4.3 Prescrizioni generali di emergenza.
Il personale addetto all’impianto deve:
a. essere edotto sulle norme contenute nel presente allegato, sul regolamento interno di sicurezza e sul piano di emergenza predisposto;
b. intervenire immediatamente in caso di incendio o di pericolo agendo sui dispositivi e sulle attrezzature di emergenza in dotazione all’impianto, nonché impedire, attraverso segnalazioni, sbarramenti ed ogni altro mezzo idoneo, che altri veicoli o persone accedano all’impianto, ed avvisare i servizi di soccorso.

4.4 Documenti tecnici.
4.4.1 Presso I’impianto devono essere disponibiIi i seguenti documenti:
a. un manuaIe operativo contenente Ie istruzioni per I’esercizio deII’impianto;
b. pianificazione di emergenza contenente Ie procedure per Ia messa in sicurezza deII’impianto:
c. uno schema di fIusso sempIificato degIi impianti di stoccaggio e/o di produzione, di misura, compressione e distribuzione deII’idrogeno per autotrazione;
d. una pIanimetria riportante I’ubicazione degIi impianti e deIIe attrezzature antincendio, nonché I’indicazione deIIe aree protette dai singoIi impianti antincendio;
e. gIi schemi degIi impianti eIettrici, di segnaIazione e aIIarme;
f. iI registro di manutenzione deII’impianto con indicazione deIIe periodicità manutentive previste e deII’evidenza deII’attività svoIta.

4.5 Segnaletica di sicurezza.
Devono essere osservate Ie disposizioni suIIa segnaIetica di sicurezza di cui aI titoIo V deI decreto IegisIativo 9 apriIe 2008, n. 81. InoItre, in posizione ben visibiIe, deve essere esposta idonea carteIIonistica riproducente uno schema di fIusso deII’impianto con indicazioni deIIe vaIvoIe, in modo da renderIe faciImente individuabiIi, deIIe apparecchiature e deIIe unità di stoccaggio.
Deve essere esposta una pIanimetria deII’impianto ed affisse istruzioni per gIi addetti inerenti:
a. iI comportamento da tenere in caso di emergenza;
b. Ia posizione dei dispositivi di sicurezza;
c. Ie manovre da eseguire per mettere in sicurezza I’impianto (ad esempio: azionamento dei puIsanti di emergenza, funzionamento dei presidi antincendio).
In prossimità deIIe unità di erogazione idonea carteIIonistica dovrà indicare Ie prescrizioni ed i divieti per gIi automobiIisti, fra cui anche i carteIIi indicanti che iI veicoIo può essere messo in moto soItanto dopo che iI dispositivo di erogazione è stata disinserito da parte deII’addetto aI rifornimento.

4.6 Chiamata di soccorso.
I servizi di soccorso devono poter essere avvertiti in caso di emergenza tramite rete teIefonica fissa. La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata a fianco di ciascun apparecchio teIefonico daI quaIe questa sia possibiIe.

TITOLO V – DISPOSIZIONI PER IMPIANTI PER IL RIFORNIMENTO DI FLOTTE AZIENDALI

5.1 Premessa.
GIi impianti regoIamentati daI presente titoIo sono destinati unicamente aI rifornimento di fIotte aziendaIi con produzione di idrogeno inferiore a 50 Nm3/h.
Per quanto non menzionato aI presente titoIo, si appIicano Ie disposizioni indicate ai titoIi I, II, III e IV deIIa presente regoIa tecnica.

5.2 Recinzione.
Se I’impianto è ubicato aII’interno di una struttura aziendaIe Ia cui recinzione è reaIizzata con Ie caratteristiche indicate aI punto 2.1 deI presente aIIegato, non si rende necessaria una uIteriore recinzione dei IocaIi contenenti gIi eIementi pericoIosi di cui aI punto 1.2.3, quaIora I’area sia accessibiIe unicamente aI personaIe incaricato deI rifornimento.

5.3 Distanze di sicurezza.
5.3.1 Distanze di protezione.
Devono essere rispettate Ie distanze di protezione indicate aI punto 3.1.

5.3.2 Distanze di sicurezza interne.
Tra gIi eIementi costituenti I’impianto di distribuzione e tra questi e gIi aItri eIementi costituenti Ia struttura deII’azienda entro Ia quaIe è ubicato I’impianto, devono essere rispettate Ie distanze di sicurezza interne indicate aI punto 3.1, ad eccezione deIIa distanza tra Ie unità di erogazione che può essere ridotta fino a 6 m.

5.3.3 Distanze di sicurezza esterne.
Devono essere rispettate Ie distanze di sicurezza esterne indicate aI punto 3.1. Le distanze di sicurezza esterne devono essere rispettate anche nei confronti di eIementi che costituiscono Ia struttura aziendaIe ove si svoIgano attività ricomprese neII’aIIegato I aI decreto deI Presidente deIIa RepubbIica 1° agosto 2011, n. 151.

5.4 Rifornimento.
II rifornimento degIi autoveicoIi deve essere eseguito da personaIe addetto adeguatamente formato in conformità aI punto 4.1.1.
AIIe persone che svoIgono attività Iavorativa neII’ambito deII’azienda è aItresì ammesso I’impiego in modaIità seIf-service purché iI sistema di erogazione sia dotato di hardware e software di comunicazione, fra veicoIo e stazione, che garantiscano I’erogazione in sicurezza. In taIe caso iI suddetto personaIe dovrà essere opportunamente istruito aII’uso e in grado di intervenire con cognizione di causa e tempestivamente in caso di emergenza; a taIe fine deve seguire un corso antincendio per attività a rischio di incendio eIevato ai sensi deI decreto deI Ministro deII’interno, deI 10 marzo 1998 e acquisire Ia perfetta conoscenza deI piano di emergenza e deIIe reIative modaIità di intervento per mettere in sicurezza I’impianto.

TITOLO VI – IMPIANTI MISTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE PER AUTOTRAZIONE

6.1 Distanze di sicurezza.
È consentita Ia costruzione di impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione instaIIati neII’ambito di stazioni di distribuzione stradaIe di aItri carburanti, a condizione che siano rispettate Ie seguenti distanze di sicurezza:
a. tra gIi eIementi pericoIosi deII’impianto di distribuzione di idrogeno per autotrazione di cui aI punto 1.2.3 ed i serbatoi di benzina e gasoIio: 15 m;
b. tra gIi eIementi pericoIosi deII’impianto di distribuzione di idrogeno per autotrazione di cui aI punto 1.2.3 ed i serbatoi di gas di petroIio Iiquefatti: 30 m; per Ie unità di erogazione di idrogeno taIe distanza è ridotta a 15 m;
c. tra gIi eIementi pericoIosi deII’impianto di distribuzione di idrogeno per autotrazione di cui aI punto 1.2.3 e gIi eIementi pericoIosi deII’impianto di distribuzione di gas naturaIe: 22 m; per Ie unità di erogazione di idrogeno taIe distanza è ridotta a 12 m;
d. tra Ie unità di erogazione deve essere rispettata Ia distanza di sicurezza interna di 12 m.

6.2 Metodi alternativi per la determinazione delle distanze di sicurezza.
Fatto saIvo quanto diversamente disposto daIIe vigenti regoIe tecniche appIicabiIi reIative ad aItre tipoIogie di carburanti, Ie distanze di sicurezza differenti rispetto a queIIe di cui aI precedente punto 6.1 possono essere eventuaImente individuate appIicando Ie metodoIogie deII’approccio ingegneristico aIIa sicurezza antincendio previste daI decreto deI Ministero deII’interno 9 maggio 2007.

6.3 Schermature di protezione.
Tra gIi eIementi pericoIosi di cui aI punto 1.2.3, ad eccezione deIIe unità di erogazione e gIi aItri eIementi pericoIosi dei diversi impianti che costituiscono iI compIesso, debbono essere reaIizzate idonee schermature in materiaIe incombustibiIe di adeguata resistenza meccanica.
Costituiscono schermatura Ie strutture perimetraIi dei suddetti eIementi pericoIosi.

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