Home | Norme Tecniche | Antincendio | Adeguamento degli impianti sportivi destinati alle manifestazioni calcistiche

Adeguamento degli impianti sportivi destinati alle manifestazioni calcistiche

Lettera circolare n. P 1091/4139 del 05/08/2005

Adeguamento degli impianti sportivi destinati alle manifestazioni calcistiche
MINISTERO DELL’ INTERNO

D.M. 6 Giugno 2005. Linee guida per la redazione del progetto preliminare relativo all’ adeguamento degli impianti sportivi destinati alle manifestazioni calcistiche con capienza superiore a 10.000 spettatori.

Si trasmettono per gli aspetti di competenza le linee guida elaborate di concerto con il gruppo di lavoro istituito nell’ ambito dell’ osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, per la redazione del progetto di adeguamento alle disposizioni introdotte dai decreti ministeriali 6 giugno 2005 per gli impianti sportivi destinati alle manifestazioni calcistiche con oltre 10.000 spettatori.

IL CAPO DIPARTIMENTO

DEFINIZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO AI DECRETI DEL 6.06.2005 PER GLI IMPIANTI SPORTIVI CON CAPIENZA SUPERIORE A 10.000 POSTI OVE SI DISPUTANO INCONTRI DI CALCIO

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE

A) INDIVIDUAZIONE DELL’AREA RISERVATA ESTERNA DEI PARCHEGGI E DEL SETTORE RISERVATO AI SOSTENITORI DELLA SQUADRA OSPITE
B) PERIMETRAZIONE E VARCHI DI ACCESSO ALL’AREA DI MASSIMA SICUREZZA, CON PRESELETTORI, TORNELLI A TUTTA ALTEZZA E VARCHI SPECIALI PER MOTULESI
C) NUMERAZIONE DEI POSTI INTERNI E INDIVIDUAZIONE DEL SETTORE RISERVATO AGLI OSPITI
D) CARATTERISTICHE TECNICO-FUNZIONALI DEGLI IMPIANTI AUDIO TVCC CON INDIVIDUAZIONE DELLE AREE INTERNE ED ESTERNE DA MONITORARE
E) INTEGRAZIONE, ADEGUAMENTO O SOSTITUZIONE DELLE SEPARAZIONI TRA PUBBLICO E TERRENO DI GIOCO
F) CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI DEL CENTRO PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE, DELLE EMERGENZE, DEL POSTO DI POLIZIA, DEI LOCALI E/O AREE PER I VIGILI DEL FUOCO E PER IL SOCCORSO SANITARIO

Il progetto preliminare relativo ai punti precedentemente illustrati dovrà essere sottoposto alla valutazione della commissione provinciale di vigilanza. Ferme restando le procedure stabilite dall’art. 3 del dm 18/3/96, il prefetto, in relazione alle valutazioni emerse dalla c.p.v., per comprovate esigenze sull’attuazione degli interventi, debitamente supportate da un cronoprogramma esecutivo, potrà concedere proroghe dei termini di adeguamento ai sensi dell’art. 24 del dm 6/6/2005, fissandone del caso le priorità. Per la concessione di eventuali deroghe valgono le procedure stabilite dall’art. 22 del dm 18/3/96.
Allegati:

Scheda A
INDIVIDUAZIONE DELL’AREA RISERVATA ESTERNA DEI PARCHEGGI E DEL SETTORE RISERVATO AI SOSTENITORI DELLA SQUADRA OSPITE

Scopo dell’individuazione dell’Area riservata o Area di Servizio esterna è di effettuare un prefiltraggio sul perimetro esterno e consentire l’accesso a tale area ai soli aventi diritto per mezzo di controllo del titolo di accesso.

AREA RISERVATA
Area riservata o Area di Servizio esterna (vedi art.2 del Decreto Ministeriale del 6/6/2005 Sicurezza Strutturale degli Impianti) «Area pubblica o aperta al pubblico, che può essere annessa, anche temporaneamente, all’impianto o complesso sportivo mediante recinzione fissa o mobile».
«Le società organizzatrici, in relazione allo spazio disponibile, dovranno posizionare all’esterno dell’intero perimetro dell’impianto sportivo una recinzione, anche temporanea, lungo la quale predisporre adeguati servizi per una prima verifica del possesso, da parte del pubblico, di regolare titolo di accesso allo stadio, nonché per indirizzare lo spettatore al varco di accesso al settore assegnato» (vedi art. 5 comma 2 del Decreto Ministeriale del 6/6/2005 sui “titoli di accesso”).
Tale area può essere acquisita dalla pubblica via, da pertinenze esterne alla recinzione dell’impianto sportivo d’intesa con le Autorità competenti e dovrà essere costituita da elementi di separazione fissi e/o mobili (Art. 8 bis lettera b D.M. Interno 6/6/2005 Sicurezza Strutturale degli Impianti), e suddivisa in settori di smistamento di cui almeno uno riservato ai sostenitori della squadra ospite; anche per tali separatori è ammessa la realizzazione per mezzo di elementi mobili in materiale incombustibile (transenne e similari).

PARCHEGGI (Parcheggio riservato ai sostenitori della Squadra Ospite)
Il parcheggio riservato ai sostenitori della squadra ospite, dovrebbe essere direttamente collegabile con il settore dell’impianto ad essi destinato; in alternativa dovranno essere individuati percorsi indipendenti da quelli dei sostenitori della squadra locale.

VARCHI DI INGRESSO ALL’AREA RISERVATA
Il numero dei varchi di ingresso presenti lungo la delimitazione dell’area riservata dovranno essere in quantità e dimensioni non inferiori a quelli di ingresso all’area di massima sicurezza. Tali varchi potranno essere costituiti da elementi di separazione fissi e/o mobili omogenei agli elementi di delimitazione dell’area riservata (vedi art. 5 comma 2 del Decreto Ministeriale del 6/6/2005 sui “titoli di accesso”).
La realizzazione della perimetrazione dell’area riservata e dei settori interni ad essa, non deve in ogni caso interferire con la funzionalità ed il dimensionamento delle vie di esodo e di accesso dei mezzi di soccorso (art. 8 bis lettera b Decreto Ministeriale del 6/6/2005 Sicurezza strutturale degli Impianti).

BIGLIETTERIE
Fermo restando il divieto di vendita ai sostenitori della squadra ospite dopo le 19,00 del giorno precedente l’incontro, nel giorno della competizione saranno autorizzate all’emissione dei titoli di acceso le sole biglietterie poste all’esterno del perimetro dell’area riservata (vedi art. 5 comma 1 del Decreto Ministeriale del 6/6/2005 sui “titoli di accesso”).

Allegato alla scheda A – Scarica file

Scheda B
PERIMETRAZIONE E VARCHI DI ACCESSO ALL’AREA DI MASSIMA SICUREZZA, CON PRESELETTORI, TORNELLI A TUTTA ALTEZZA E VARCHI SPECIALI PER MOTULESI

Scopo della definizione dei varchi di accesso all’area di massima sicurezza, è quello di realizzare strutture idonee a consentire l’accesso individuale, creando una barriera fisica invalicabile del perimetro di massima sicurezza stessa, con percorsi ed elementi preselettori al fine di regolamentazione delle file.

PERIMETRAZIONE DELL’AREA DI MASSIMA SICUREZZA
L’area di massima sicurezza, ex Art. 8-bis. del DM 18 marzo 1996 “…deve essere delimitata a mezzo di elementi di separazione, in materiale incombustibile e conforme alla norma UNI 10121 – 2 o equivalenti”.
Tale recinzione fissa deve impedire l’indebito accesso da parte di chiunque all’impianto sportivo e l’introduzione ed il passaggio di materiale illecito, pericoloso o proibito, pertanto, oltre alle caratteristiche di antisfondamento, non dovrà presentare appigli utili al suo scavalcamento e gli elementi che la compongono ed i sistemi di collegamento che verranno adottati per il loro ancoraggio a terra non dovranno presentare fessure e/o interstizi tali da consentire il passaggio di oggetti anche di piccole dimensioni.

PRESELETTORI DI FILA
I preselettori di fila hanno lo scopo di veicolare il pubblico verso il varco di accesso in modo ordinato, evitando pressioni eccessive sui primi della fila e di questi ultimi sul sistema di controllo degli accessi.
Per evitare dunque che l’incanalamento graviti direttamente sul varco di accesso si dovrà provvedere a deviare di 90° il flusso della fila almeno una volta.
I preselettori, fissati adeguatamente al suolo, saranno costituiti da elementi alti m. 1,10, la cui parte superiore dovrà essere arrotondata per le specifiche funzioni sia di corrimano che di elemento di contenimento della folla.
Lo spazio di passaggio tra due preselettori dovrà essere almeno di 60 cm. ed il singolo elemento dovrà permettere allo spettatore in fila, di abbandonarla in caso di emergenza, sottopassando il corrimano.
I preselettori dovranno sostenere un carico di 0,8 KN/ml a 1,10 m di altezza dal piano di calpestio.

VARCHI DI ACCESSO ALL’AREA DI MASSIMA SICUREZZA (Tornelli a tutta altezza)
Nella recinzione che delimita l’area di massima sicurezza dovranno essere previsti varchi di accesso distinti dai varchi di uscita, in ragione di almeno un varco ogni 750 spettatori/ora (art. 8 bis Decreto Ministeriale del 6/6/2005 Sicurezza strutturale degli Impianti) per consentire l’afflusso degli spettatori almeno un’ora e mezza prima dell’inizio dell’evento.
Per ogni settore dovranno essere previsti almeno due varchi a tornello a tutta altezza, che dovranno avere larghezza minima di passaggio di 60 cm.
La capacità di afflusso di ciascun tornello non dovrà essere superiore a 750 spettatori/ora.
Il tornello dovrà essere a tutta altezza (h minima 2,20 m.), a tre o quattro braccia, con configurazione a sblocco controllato elettronicamente dietro consenso del sistema di verifica della validità del titolo di accesso.
Il tornello dovrà consentire il solo transito individuale e dovrà essere dotato di sistema di visualizzazione del nominativo corrispondente al titolo di accesso.
La realizzazione della perimetrazione dell’area di massima sicurezza e dei settori interni ad essa, non deve in ogni caso interferire con la funzionalità ed il dimensionamento delle vie di esodo e di accesso dei mezzi di soccorso (art. 8 bis lettera a Decreto Ministeriale del 6/6/2005 Sicurezza strutturale degli Impianti).

NB: in mancanza di specifiche norme in materia di strutture di controllo accessi in ambito nazionale, si forniscono alcuni requisiti essenziali dei tornelli e dei sistemi di lettura.

Resistenza alla spinta
– il tornello in posizione di blocco dovrà sostenere una spinta uniformemente ripartita di 0,8 KN/mq o un carico su singolo elemento di 0,8 KN/m.

Modo di funzionamento
1) sempre libero
2) sempre bloccato
3) bloccato ma libero in caso di interruzione dell’alimentazione
4) controllato elettronicamente
5) controllato elettronicamente ma libero in caso di interruzione di corrente.

Ergonomia
Il tornello dovrà essere caratterizzato da dolcezza di movimento, protezione dell’utilizzatore ai fini antinfortunistici, accessibilità, facilità di rinvio in caso di mancato consenso all’accesso.

Circuiti elettrici
I circuiti elettrici di controllo del moto dovranno essere a 24 VOLT; inoltre il tornello dovrà essere dotato di alimentazione sussidiaria in grado di garantirne il funzionamento per almeno 2 ore.

Temperature di funzionamento
– Esecuzione da – 20°C a + 50°C
– Umidità 90%

Trattamento anticorrosione
Tutte le parti meccaniche dovranno essere in acciaio inox o protette contro la corrosione con sistema equivalente.

Affidabilità
Dovrà essere testato ad almeno 1,5 milioni di cicli di funzionamento continuativo.

Norme di riferimento
“EN 60204 – 1” – “EN 60950” – “EN 5008-1 e 2”

Sistema di controllo
Il sistema di controllo tramite codice a barre, banda magnetica, smart card a contatto o smart card contactless dovrà essere sottoposta allo stesso ciclo di funzionamento del tornello e la capacità di flusso di 750 persone /ore dovrà derivare dal tempo di controllo, autorizzazione e passaggio.
I tornelli dovranno esser predisposti per adottare anche sistemi integrati di controllo basato su tecnologia RFID (identificazione radioelettrica) operanti su frequenze conformi alle norme vigenti in materia.
Il sistema in caso di interruzione di funzionamento della rete o di erogazione di energia elettrica, deve poter lavorare on-line e gestire fino a 2 milioni di passaggi a tornello.
La tipologia del tornello a tutta altezza può non essere utilizzata nel caso di accessi riservati a motulesi e/o stampa operatori TV (solo manifestazioni nazionali); comunque le caratteristiche tecniche sopra-esposte dovranno essere rispettate.

VARCHI SPECIALI PER MOTULESI
I Varchi speciali per motulesi dovranno essere distinti dai varchi di accesso e dai varchi di uscita, e ne dovranno essere previsti almeno uno (nel caso di settore riservato a tale categoria di spettatori), o uno per ogni settore nel quale siano previsti percorsi e postazioni ad essi riservati.
Dovranno essere costituiti da una doppia barriera, al fine di impedire eventi di introspezione; dovranno altresì essere realizzati con strutture tali da garantire una resistenza meccanica omogenea a quella prevista per il perimetro di recinzione dell’area di massima sicurezza.
Tali varchi dovranno essere comunque conformi per caratteristiche funzionali e dimensioni a quanto previsto dalla Legge 13 del 9/1/1989 e s.m.i..
L’abilitazione all’accesso dovrà essere a sblocco controllato elettronicamente dietro consenso del sistema di verifica della validità del titolo di accesso.
Potrà essere consentita una procedura speciale per gli eventuali accompagnatori.

Allegati alla scheda B – Scarica file

Scheda C
NUMERAZIONE DEI POSTI INTERNI E INDIVIDUAZIONE DEL SETTORE RISERVATO AGLI OSPITI

Scopo della numerazione dei posti interni è quello di far corrispondere al biglietto nominativo il posto a sedere all’interno della zona spettatori; inoltre la definizione del settore riservato agli ospiti con elementi di separazione fin dall’area riservata esterna permette di agevolarne il controllo e la gestione.

Numerazione di posti interni
Premesso che l’art. 6 del D.M. 18.3.96 stabilisce che non sono ammessi posti in piedi per impianti per il calcio con capienza superiore a 2000 spettatori, tutti i posti devono essere a sedere chiaramente individuati e numerati e devono rispondere alle norme UNI 9931 e 9939.
Per individuare il posto è dunque necessario che sul biglietto sia riportato il varco di accesso all’area di massima sicurezza, il percorso di collegamento nell’area di servizio fino all’ingresso della zona spettatori, il subsettore, la fila e il numero del posto.
La planimetria con la distribuzione dei posti in ogni settore, dovrà essere esposta sulla recinzione perimetrale ed in corrispondenza dei varchi di accesso all’area riservata e farà parte integrante della segnaletica informativa e di sicurezza all’interno dell’area di massima sicurezza.

Individuazione del settore riservato agli spettatori
L’art. 7 stabilisce che la separazione tra i sostenitori delle sue squadre deve essere conforme alla norma UNI 10121-2 per impedire che detti sostenitori vengano in contatto tra loro e che gli spettatori si spostino da un settore all’altro.
Ogni settore deve avere almeno due uscite servizi e sistemi di vie di uscita indipendenti.
La capienza massima del settore ospiti viene indicata dalla Commissione provinciale di vigilanza nell’apposito verbale di agibilità dell’impianto e potrà essere ridefinita, senza comunque superare tale limite massimo di posti, dall’organizzazione sportiva nazionale e internazionale competente in concerto con le Autorità di P.S. tenuto conto dell’indice di rischio dell’incontro e di altre esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Nel caso in cui fosse richiesta una ulteriore divisione all’interno di un settore già determinato, questa potrà essere realizzata tramite la creazione di zone temporaneamente sottoposte a divieto di stazionamento e movimento, occupata esclusivamente da personale addetto all’accoglienza, tenendo comunque conto delle disposizioni relative alle uscite ed al sistema di vie di esodo e sentita la Commissione provinciale di vigilanza.
Lo stadio, circa il posizionamento e le caratteristiche dei separatori, dovrà tener conto dell’esigenza di garantire la visibilità dello spazio di attività sportive da parte degli spettatori.

Allegati alla scheda C – Scarica file

Scheda E
INTEGRAZIONE ADEGUAMENTO O SOSTITUZIONE DELLA SEPARAZIONE TRA PUBBLICO E TERRENO DI GIOCO

L’art. 6 riguardante i sistemi di separazione tra zona spettatori e zona di attività sportiva di tutti gli impianti viene integrato dall’art. 6 bis relativo agli stadi per il calcio con più di 10.000 spettatori con l’obiettivo di contemperare le esigenze di funzionalità degli impianti, stabilito dalla normativa sportiva internazionale, con quelle di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

In particolare l’art. 6 bis prevede che:
La separazione tra zona spettatori e la zona attività sportiva è realizzata dalle società utilizzatrici dell’impianto, in accordo con i proprietari dello stesso, attraverso una delle seguenti soluzioni tecnico/funzionali:
1) l’installazione di un parapetto di altezza pari a 1,10 m, misurata dal piano di imposta, conforme alle norme UNI 10121-2 o equivalenti e realizzato in materiale incombustibile;
2) la realizzazione di un fossato, con pareti e fondo a superficie piana, di profondità non minore di 2,50 m rispetto al piano di calpestio del pubblico e larghezza no minore di 2,50 m. Il fossato deve essere protetto verso la zona spettatori e verso lo spazio di attività sportiva da idonei parapetti aventi altezza non minore di 1,10 m misurata dal piano di calpestio e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti;
3) la realizzazione di un dislivello, di altezza pari a 1,00 m, tra il piano di calpestio degli spettatori e lo spazio di attività sportiva. La parte superiore del dislivello deve essere protetta da un parapetto di altezza pari a 1,10 m, misurata dal piano riferimento e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti.
I parapetti di cui al comma 1, devono essere idonei a consentire la visione della zona di attività sportiva, conformi alle norme UNI 10121-2 o equivalenti, in grado di mantenere le stesse caratteristiche di visibilità anche in caso di elevazione degli stessi fino ad un’altezza complessiva di 2,20 m, misurata dal piano di imposta. L’elevazione dei separatori è realizzata mediante guide o altri accorgimenti costruttivi, ed è stabilita di volta in volta in via preventiva dal Questore, nell’ambito della valutazione dei rischi connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva, sentito il Gruppo Operativo Sicurezza di cui al successivo articolo 19-ter.
Pertanto gli impianti esistenti dovranno modificare l’assetto delle separazioni attuali secondo una delle tipologie sopraelencate, concordando con il Questore le eventuali integrazioni per manifestazioni o situazioni a rischio che richiedano il ripristino di dette separazioni nei termini definiti dalla normative vigenti in epoca antecedente al nuovo decreto antiviolenza.
In allegato si riportano alcuni esempi di possibili soluzioni di riduzioni e/o integrazioni di separatori; dai medesimi si evince che i fossati esistenti non devono essere modificati.
E’ da precisare che il decreto non esclude la possibilità di realizzare la separazione interponendo un dislivello maggiore di 1,00 m tra terreno di gioco e piano di calpestio delle prime file di spettatori; per la medesima ragione il fondo dei fossati potrà essere reso transitabile.
Le varie modalità di separazione fanno comunque salvo il principio stabilito dal Decreto del 1996 che per ogni settore devono essere presenti almeno due varchi di larghezza minima di 2,40 m che in caso di emergenza consentano di far defluire il pubblico verso la zona attività sportiva.
Per il superamento dei fossati di cui al comma 2, in corrispondenza dei varchi di cui sopra, dovranno essere previste strutture di collegamento fisse o ad abbattimento (dotate di idonei parapetti), che dovranno essere rese accessibili al pubblico solo in caso di necessità.

Allegati alla scheda E – Scarica file

Scheda F
CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI DEL CENTRO PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE, DELLE EMERGENZE, DEL POSTO DI POLIZIA DEI LOCALI E/O AREE PER I VIGILI DEL FUOCO E PER IL SOCCORSO SANITARIO

Scopo delle specifiche tecnico-funzionali del centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni sportive e delle emergenze, è quello di realizzare un solo centro di supervisione e controllo che consenta uno stretto coordinamento tra le diverse componenti a cui è affidata la gestione complessiva dell’evento sportivo.
Pertanto, al fine di creare condizioni ottimali per il regolare svolgimento delle manifestazioni calcistiche con numero di spettatori superiore a 10.000 unità, devono essere previsti ambienti idonei per ospitare e attivare, in tali occasioni, il gruppo operativo sicurezza (G.O.S.), e le dotazioni tecniche atte a consentire ai relativi componenti gli adempimenti di specifica competenza, nonché gli apparati di regia per il controllo, gestione e registrazione dei dati rilevati dal sistema di videosorveglianza ed il relativo personale tecnico.
Per consentire le attività operative di specifica competenza delle Forze di Polizia, altri locali dovranno essere adibiti a Posto di Polizia.
Per l’attività dei Vigili del fuoco dovrà essere previsto un idoneo locale e/o aree all’aperto per lo stazionamento dei relativi uomini e mezzi. Ulteriori aree a cielo aperto dovranno essere destinate allo stazionamento dei mezzi del soccorso sanitario nell’ambito del piano generale di emergenza sanitaria.

CENTRO PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E DELLE EMERGENZE
Al fine di creare le condizioni ambientali ottimali per il regolare svolgimento dell’evento, la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica, nonché la tutela della sicurezza antincendio e la gestione dell’esodo in situazioni di emergenza, deve essere previsto un locale con visibilità sullo spazio riservato agli spettatori e sullo spazio di attività sportiva che dovrà ospitare il Centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni calcistiche coordinato dall’Ufficiale di P.S. per gli aspetti di ordine e sicurezza pubblica e dal funzionario dei vigili del fuoco per gli aspetti antincendio e di esodo in condizioni di emergenza e composto dai rappresentanti del GOS (Art. 19 ter lett. a D. M. 6/6/2005 – Sicurezza strutturale degli Impianti).
La sala di controllo, appositamente predisposta e presidiata, dovrà essere ubicata e realizzata in modo tale da garantire la visuale completa della zona spettatori dell’impianto sportivo (Art. 4 Decreto Ministeriale del 6/6/2005 Sicurezza strutturale degli Impianti), al fine di assicurare la verifica costante delle condizioni generali di sicurezza e di utilizzo dell’impianto stesso e, in caso di necessità, l’ottimale gestione delle emergenze. L’ambiente da destinare a Centro dovrà costituire compartimento antincendio, dovrà essere dotato di accesso diretto dall’esterno a cielo libero (Art. 19 D. M. 6/6/2005 – Sicurezza strutturale degli Impianti), avere capienza adeguata per ospitare il personale tecnico adibito al controllo del sistema di videosorveglianza (vedi Scheda D) e degli apparati di regia (Art. 1 DM video-sorveglianza), i componenti del “Centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni sportive” (Art. 18 D.M. 6/6/2005 – Sicurezza strutturale degli Impianti). Il GOS, dall’apertura dei cancelli assume anche la funzione di Centro per la gestione della sicurezza della manifestazione (vedi schema illustrativo allegato).
Nella predetta sala, oltre a quanto stabilito dall’art. 19 comma 8 del DM 18 marzo 1996 come modificato dal DM 06/06/05 e dall’art. 19-bis per i complessi sportivi multifunzionali, e di quanto previsto nella scheda D) per gli impianti di audiovideosorveglianza, dovranno essere previste le seguenti dotazioni:
• numero di monitor appropriati per visualizzare le riprese delle telecamere anche con sistemi di rappresentazione multipla di immagini a divisione di quadro;
• postazioni di lavoro PC per ciascun operatore del centro e per i componenti del GOS, connesse ad una rete locale a cui si dovrà accedere remotamente attraverso reti WAN con protocolli TCP/IP e trasporto su internet/VPN/WiMax tramite cifratura delle comunicazioni;
• apparecchiature di registrazione e trasmissione immagini a Sale Operative della Questura e del Comando dei vigili del fuoco;
• predisposizione delle infrastrutture e dei sistemi di governo e controllo degli apparati ricetrasmittenti sia analogici che digitali in dotazione dei rappresentanti delle forze dell’ordine, dei Vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario (Art. 19 D. M. 6/6/2005 – Sicurezza strutturale degli Impianti), sia per i collegamenti locali che alle rispettive Centrali Operative;
• linee telefoniche dimensionate per il numero degli operatori e dei componenti del GOS;
• collegamento al sistema di diffusione sonora dell’impianto sportivo, in modo da consentire la possibilità di diffondere, mediante altoparlanti, comunicati per il pubblico di competenza del Centro.

POSTO DI POLIZIA
Art. 19 ter – 3° paragrafo – lett. b D. M. 6/6/2005 – Sicurezza strutturale degli Impianti Al fine di creare condizioni ambientali ottimali per il regolare svolgimento dell’evento e la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, in ciascun impianto di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, a cura della società utilizzatrice dell’impianto, in accordo con il titolare dello stesso, devono essere previsti ambienti idonei per attivare, in occasione degli eventi sportivi, uno o più posti di polizia (con annessi locali idonei a consentire gli adempimenti di polizia giudiziaria relativi ad eventuali persone fermate o arrestate e servizi igienici).
Il Posto di Polizia di cui sopra dovrà essere localizzato in un’area interdetta al pubblico, avere accesso diretto all’area di servizio annessa ed altresì un collegamento diretto con le vie di esodo dei mezzi di soccorso.
I locali dovranno essere realizzati in modo tale da garantire la protezione fisica del loro perimetro adottando materiali e strutture di tipo antisfondamento ed antieffrazione, sistemi di chiusura di sicurezza e quanto necessario allo scopo di garantire la sicurezza degli operatori e delle strutture.
I locali di sicurezza destinati al trattenimento delle persone fermate o arrestate dovranno essere almeno 2 (distinti per le diverse tifoserie); le dimensioni di tali locali dovranno essere proporzionate alla capienza dell’impianto sportivo (minimo mq 30 – vedi schema allegato), e preventivamente concordati con le locali Autorità di Pubblica Sicurezza.
Gli arredi come gli impianti dei locali di sicurezza dovranno essere fissi ed antimanomissione.

LOCALI O E/O AREE PER I VIGILI DEL FUOCO
Ove ritenuto necessario dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, dovranno essere individuati locali e/o aree a cielo aperto ad uso dei vigili del fuoco presenti nell’ambito dell’impianto sportivo e dei relativi mezzi. Tali locali e aree dovranno avere accesso diretto all’area di servizio annessa e collegamento diretto con i varchi di uscita dei mezzi di soccorso.

AREE PER LO STAZIONAMENTO DEI MEZZI DEL SOCCORSO SANITARIO
Fermo restando quanto stabilito dagli specifici piani generali di emergenza sanitaria, ove ritenuto necessario dal responsabile del servizio, potranno essere individuate ulteriori aree per lo stazionamento del personale e dei mezzi del soccorso sanitario.

Allegati alla scheda F – Scarica file

Scopri di più:

Servizi icona
Scopri di più
icona chi siamo
Scopri di più
icona clienti
Scopri di più