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Valutazione impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104

Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.

SOMMARIO:

PREMESSA
Art. 1. Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Art. 2. Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Art. 3. Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Art. 4. Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Art. 5. Introduzione dell’articolo 7 -bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Art. 6. Sostituzione dell’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Art. 7. Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Art. 8. Sostituzione dell’articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Art. 9. Sostituzione dell’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Art. 10. Sostituzione dell’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Art. 11. Sostituzione dell’articolo 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 12. Sostituzione dell’articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Art. 13. Sostituzione dell’articolo 24 e introduzione dell’art. 24 – bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Art. 14. Sostituzione dell’articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Art. 15. Sostituzione dell’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Art. 16. Sostituzione dell’articolo 27 e introduzione dell’articolo 27 -bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006
Art. 17. Sostituzione dell’articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Art. 18. Sostituzione dell’articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Art. 19. Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Art. 20. Modifiche all’articolo 32 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Art. 21. Modifiche all’articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Art. 22. Modifiche agli allegati alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
Art. 23. Disposizioni transitorie e finali
Art. 24. Modifiche all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241
Art. 25. Disposizioni attuative
Art. 26. Abrogazioni e modifiche
Art. 27. Clausola di invarianza finanziaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea;
Visti gli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – legge di delegazione europea 2014;
Vista la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari; Vista la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
Vista la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio;
Vista la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; Visto l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Visto l’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale;
Visti gli articoli 14 e 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette;
Visto l’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
Visto l’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Visto il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;
Visto il regio decreto 27 luglio 1927, n. 1443, recante norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Vista la legge 16 marzo 2001, n. 108, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998;
Visti gli articoli 1, 3 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto l’articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Visti gli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A);
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
Visti gli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, recante riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto l’articolo 17 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante attuazione della direttiva 2012/18/ UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;
Visto l’articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
Visto l’articolo 12 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, recante norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377;
Visto l’articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, recante attuazione dell’articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 marzo 2017;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che si è espressa nella seduta del 4 maggio 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell’economia e delle finanze, dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e dello sviluppo economico;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All’articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 la lettera b) è sostituita dalla seguente:
« b) della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati»;
b) al comma 4 la lettera b) è sostituita dalla seguente:
« b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti ambientali di un progetto come definiti all’articolo 5, comma 1, lettera c) .».
Art. 2. Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

 

1. All’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalle seguenti:
« b) valutazione d’impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l’elaborazione e la presentazione dello studio d’impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d’impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l’adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l’integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto; b -bis ) valutazione di impatto sanitario, di seguito VIS: elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell’Istituto superiore di sanità, al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l’esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione; b -ter ) valutazione d’incidenza: procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un’area geografica proposta come sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso;»;
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
« c) impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/ CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo.»;
c) la lettera g) è sostituita dalle seguenti:
« g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA gli elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall’articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali in conformità con quanto definito in esito alla procedura di cui all’articolo 20;
g -bis ) studio preliminare ambientale: documento da presentare per l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull’ambiente, redatto in conformità alle indicazioni contenute nell’allegato IV -bis alla parte seconda del presente decreto;»;
d) la lettera i) è sostituita dalla seguente:
« i) studio di impatto ambientale: documento che integra gli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA, redatto in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 22 e alle indicazioni contenute nell’allegato VII alla parte seconda del presente decreto;»;
e) la lettera m) è sostituita dalla seguente:
« m) verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto;»;
f) la lettera n) è sostituita dalla seguente:
« n) provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante dell’autorità competente che conclude il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;»; g) la lettera o) è sostituita dalla seguente: « o) provvedimento di VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione dell’autorità competente in merito agli impatti ambientali significativi e negativi del progetto, adottato sulla base dell’istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere;»;
g) la lettera o) è sostituita dalla seguente:
« o) provvedimento di VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione dell’autorità competente in merito agli impatti ambientali significativi e negativi del progetto, adottato sulla base dell’istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere;»;
h) dopo la lettera o -bis ) sono inserite le seguenti:
«o -ter ) condizione ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA: prescrizione vincolante, se richiesta dal proponente, relativa alle caratteristiche del progetto ovvero alle misure previste per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi, eventualmente associata al provvedimento negativo di verifica di assoggettabilità a VIA;
o -quater ) condizione ambientale del provvedimento di VIA: prescrizione vincolante eventualmente associata al provvedimento di VIA che definisce i requisiti per la realizzazione del progetto o l’esercizio delle relative attività, ovvero le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi nonché, ove opportuno, le misure di monitoraggio;
o -quinquies ) autorizzazione: il provvedimento che abilita il proponente a realizzare il progetto;»;
i) la lettera p) è sostituita dalla seguente:
« p) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l’elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l’adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l’esercizio;».

 

Art. 3. Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All’articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a) , dopo le parole: «negli allegati II,» sono inserite le seguenti: «II -bis ,»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La valutazione d’impatto ambientale si applica ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi, come definiti all’articolo 5, comma 1, lettera c) .»;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per:
a) i progetti elencati nell’allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell’allegato II, II -bis , III e IV alla parte seconda del
presente decreto, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III;
c) i progetti elencati nell’allegato II -bis alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2015;
d) i progetti elencati nell’allegato IV alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2015.»;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. La VIA è effettuata per:
a) i progetti di cui agli allegati II e III alla parte seconda del presente decreto;
b) i progetti di cui agli allegati II -bis e IV alla parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all’interno di siti della rete Natura 2000;
c) i progetti elencati nell’allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, qualora, all’esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l’autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi;
d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati II e III che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;
e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell’allegato II, II -bis , III e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora, all’esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l’autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;
f) i progetti di cui agli allegati II -bis e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora all’esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2015, l’autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi.»;
e) il comma 8 è soppresso;
f) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II -bis , III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d) , il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all’autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare. L’autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l’esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7.»;
g) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale e per i progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dopo una valutazione caso per caso, può disporre, con decreto, l’esclusione di tali progetti dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora ritenga che tale applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi.»;
h) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 32, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può, in casi eccezionali, previo parere del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora l’applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale ed europea in materia di valutazione di impatto ambientale.
In tali casi il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare:
a) esamina se sia opportuna un’altra forma di valutazione;
b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a) , le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
c) informa la Commissione europea, prima del rilascio dell’autorizzazione, dei motivi che giustificano l’esenzione accordata fornendo tutte le informazioni acquisite.».

 

Art. 4. Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Competenze in materia di VAS e di AIA»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In sede statale, l’autorità competente ai fini della VAS e dell’AIA è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il parere motivato in sede di VAS è espresso dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria. Il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.»;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. In sede regionale, l’autorità competente ai fini della VAS e dell’AIA è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome.»;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali in materia di VAS e di AIA. Disciplinano inoltre:
a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati;
b) i criteri specifici per l’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;
c) fermo il rispetto della legislazione europea, eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, purché con questo compatibili, per l’individuazione dei piani e programmi o progetti o installazioni da sottoporre a VAS ed AIA e per lo svolgimento della relativa consultazione;
d) le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia;
e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di AIA e dei pareri motivati in sede di VAS di propria competenza, fermo restando il rispetto dei limiti generali di cui al presente decreto ed all’articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.».

 

Art. 5. Introduzione dell’articolo 7 -bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

 

1. Dopo l’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«Art. 7 -bis (Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA) . — 1. La verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA vengono effettuate ai diversi livelli istituzionali, tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

2. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II alla parte seconda del presente decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II -bis alla parte seconda del presente decreto.
3. Sono sottoposti a VIA in sede regionale, i progetti di cui all’allegato III alla parte seconda del presente decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede regionale i progetti di cui all’allegato IV alla parte seconda del presente decreto.
4. In sede statale, l’autorità competente è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che esercita le proprie competenze in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le attività istruttorie relative al procedimento di VIA. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è adottato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA è adottato nelle forme e con le modalità di cui all’articolo 25, comma 2, e all’articolo 27, comma 8.
5. In sede regionale, l’autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome.
6. Qualora nei procedimenti di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA l’autorità competente coincida con l’autorità proponente di un progetto, le autorità medesime provvedono a separare in maniera appropriata, nell’ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all’assolvimento dei compiti derivanti dal presente decreto.
7. Qualora un progetto sia sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA di competenza regionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano che le procedure siano svolte in conformità agli articoli da 19 a 26 e da 27 -bis a 29 del presente decreto. Il procedimento di VIA di competenza regionale si svolge con le modalità di cui all’articolo 27 -bis.
8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l’eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali. La potestà normativa di cui al presente comma è esercitata in conformità alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonché per la destinazione alle finalità di cui all’articolo 29, comma 8, dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. In ogni caso non sono derogabili i termini procedimentali massimi di cui agli articoli 19 e 27 -bis .
9. A decorrere dal 31 dicembre 2017, e con cadenza biennale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano informano il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA, fornendo:
a) il numero di progetti di cui agli allegati III e IV sottoposti ad una valutazione dell’impatto ambientale;
b) la ripartizione delle valutazioni dell’impatto ambientale secondo le categorie dei progetti di cui agli allegati III e IV;
c) il numero di progetti di cui all’allegato IV sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA;
d) la durata media delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale;
e) stime generali dei costi medi diretti delle valutazioni dell’impatto ambientale, incluse le stime degli effetti sulle piccole e medie imprese.
10. A decorrere dal 16 maggio 2017, ed ogni 6 anni, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare informa la Commissione europea circa lo stato di attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.».

 

Art. 6. Sostituzione dell’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. L’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS) . — 1. Il supporto tecnico-scientifico all’autorità competente per l’attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della presente parte nel caso di piani, programmi e progetti per i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS spettano allo Stato è assicurato dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, composta da un numero massimo di quaranta commissari, inclusi il Presidente e il Segretario, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d’intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, all’attività istruttoria partecipa un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell’impatto ambientale e del diritto ambientale.
2. I commissari di cui al comma 1 sono scelti tra professori o ricercatori universitari, tra il personale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello appartenente ad enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, all’Istituto superiore di sanità ovvero tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento, di laurea specialistica o magistrale, con adeguata esperienza professionale di almeno cinque anni, all’atto della nomina; il loro incarico dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. I commissari sono nominati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte dei prescelti dei necessari requisiti di comprovata professionalità e competenza nelle materie ambientali, economiche, giuridiche e di sanità pubblica, garantendo il rispetto del principio dell’equilibrio di genere. Ai commissari, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché se personale di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si applica quanto previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Ai commissari spetta il compenso definito con le modalità di cui al comma 5 esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell’adozione del relativo provvedimento finale.
3. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico e giuridico, la Commissione si avvale di un Comitato tecnico istruttorio posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, formato da trenta unità di personale pubblico con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e competenze adeguate ai profili individuati, e collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall’ordinamento di appartenenza, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All’atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. I componenti del Comitato sono nominati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e individuati tra gli appartenenti ad Amministrazioni pubbliche, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, all’ENEA, ad altri Enti di ricerca, nonché, per lo svolgimento delle attività istruttorie in materia di impatto sanitario, sino a sei unità designate dal Ministro della salute. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rinominabili per una sola volta.
4. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della salute, sono stabilite per i profili di rispettiva competenza l’articolazione, l’organizzazione, le modalità di funzionamento e la disciplina delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi anche potenziale della Commissione e del Comitato tecnico istruttorio.
5. A decorrere dall’anno 2017, con decreto annuale del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale e del Comitato tecnico istruttorio, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, in misura complessivamente non superiore all’ammontare delle tariffe di cui all’articolo 33 del presente decreto, versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno precedente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro della Commissione e del Comitato e in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 3 restano in carico all’amministrazione di appartenenza.
6. Resta in ogni caso fermo, per i commissari, quanto stabilito dall’articolo 6 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. In caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013, fermo restando ogni altro profilo di responsabilità, il componente responsabile decade dall’incarico con effetto dalla data dell’accertamento. Per gli iscritti agli ordini professionali la violazione viene segnalata dall’autorità competente.
7. Nel caso di progetti per i quali la VIA spetta alle Regioni e alle Province Autonome, queste ultime assicurano che l’autorità competente disponga di adeguate competenze tecnico-scientifiche o, se necessario, si avvalga di adeguate figure di comprovata professionalità, competenza ed esperienza per l’attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della presente parte.».

 

Art. 7. Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All’articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale)»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nel caso di progetti per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, l’autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della predetta procedura di verifica, l’autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA.»;
c) al comma 4, le parole: «articolo 20» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19».

 

Art. 8. Sostituzione dell’articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

 

1. L’articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
«Art. 19 (Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA) . — 1. Il proponente trasmette all’autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformità a quanto contenuto nell’allegato IV -bis alla parte seconda del presente decreto, nonché copia dell’avvenuto pagamento del contributo di cui all’articolo 33.
2. Lo studio preliminare ambientale è pubblicato tempestivamente nel sito web dell’autorità competente, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.
3. L’autorità competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.
4. Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, chiunque abbia interesse
può prendere visione, sul sito web, dello studio preliminare ambientale e della documentazione a corredo, presentando le proprie osservazioni all’autorità competente.
5. L’autorità competente, sulla base dei criteri di cui all’allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi.
6. L’autorità competente può, per una sola volta, richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti richiesti entro e non oltre i successivi quarantacinque giorni. Su richiesta motivata del proponente l’autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione.
7. L’autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, ovvero entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 6. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all’ubicazione o alle dimensioni del progetto, l’autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, il termine per l’adozione del provvedimento di verifica; in tal caso, l’autorità competente comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l’adozione del provvedimento.
8. Qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.
9. Qualora l’autorità competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V.
10. Per i progetti elencati nell’allegato II -bis e nell’allegato IV alla parte seconda del presente decreto la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata appli cando i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2015.
11. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell’autorità competente.
12. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9 -quater , e 2 -bis , della legge 7 agosto 1990, n. 241.
13. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri sono tempestivamente pubblicati dall’autorità competente sul proprio sito web.».

 

Art. 9. Sostituzione dell’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

 

1. L’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA) . — 1. Il proponente ha la facoltà di richiedere, in qualunque momento, una fase di confronto con l’autorità competente al fine di definire la portata delle informazioni e il relativo livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di VIA. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali.
2. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l’autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della proposta, comunica al proponente l’esito delle proprie valutazioni, assicurando che il livello di dettaglio degli elaborati progettuali sia di qualità sufficientemente elevata e tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali.».

 

Art. 10. Sostituzione dell’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

 

1. L’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
«Art. 21 (Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale) . — 1. Il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l’autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, trasmette all’autorità competente, in formato elettronico, gli elaborati progettuali, lo studio preliminare ambientale, nonché una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l’elaborazione dello studio di impatto ambientale.
2. La documentazione di cui al comma 1, è pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, nel sito web dell’autorità competente che comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.
3. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente e della consultazione con i soggetti di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla messa a disposizione della documentazione nel proprio sito web, l’autorità competente esprime un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale. Il parere è pubblicato sul sito web dell’autorità competente.
4. L’avvio della procedura di cui al presente articolo può, altresì, essere richiesto dall’autorità competente sulla base delle valutazioni di cui all’articolo 6, comma 9, ovvero di quelle di cui all’articolo 20.».

 

Art. 11. Sostituzione dell’articolo 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

 

1. L’articolo 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Studio di impatto ambientale) . — 1. Lo studio di impatto ambientale è predisposto dal proponente secondo le indicazioni e i contenuti di cui all’allegato VII alla parte seconda del presente decreto, sulla base del parere espresso dall’autorità competente a seguito della fase di consultazione sulla definizione dei contenuti di cui all’articolo 21, qualora attivata.
2. Sono a carico del proponente i costi per la redazione dello studio di impatto ambientale e di tutti i documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento.
3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:
a) una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti;
b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull’ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione;
c) una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi;
d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l’alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell’opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;
e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall’esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;
f) qualsiasi informazione supplementare di cui all’allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.
4. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle informazioni di cui al comma 3, predisposta al fine di consentirne un’agevole comprensione da parte del pubblico ed un’agevole riproduzione.
5. Per garantire la completezza e la qualità dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l’espletamento della fase di valutazione, il proponente:
a) tiene conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione europea, nazionale o regionale, anche al fine di evitare duplicazioni di valutazioni;
b) ha facoltà di accedere ai dati e alle pertinenti informazioni disponibili presso le pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia;
c) cura che la documentazione sia elaborata da esperti con competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale, e che l’esattezza complessiva della stessa sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali.».

 

Art. 12. Sostituzione dell’articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

 

1. L’articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
«Art. 23 (Presentazione dell’istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti) . — 1. Il proponente presenta l’istanza di VIA trasmettendo all’autorità competente in formato elettronico:
a) gli elaborati progettuali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g);
b) lo studio di impatto ambientale;
c) la sintesi non tecnica;
d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell’articolo 32;
e) l’avviso al pubblico, con i contenuti indicati all’articolo 24, comma 2;
f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all’articolo 33;
g) i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Per i progetti di cui al punto 1) dell’allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II, il proponente trasmette, oltre alla documentazione di cui alle lettere da a) a e) , la valutazione di impatto sanitario predisposta in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell’Istituto superiore di sanità.
3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza di VIA l’autorità competente verifica la completezza della documentazione, l’eventuale ricorrere della fattispecie di cui all’articolo 32, comma 1, nonché l’avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell’articolo 33. Qualora la documentazione risulti incompleta, l’autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all’esito della verifica, da effettuarsi da parte dell’autorità competente nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l’istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione.
4. La documentazione di cui al comma 1 è immediatamente pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, nel sito web dell’autorità competente all’esito delle verifiche di cui al comma 3. L’autorità competente comunica contestualmente per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. La medesima comunicazione è effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell’articolo 32, comma 1.».

 

Art. 13. Sostituzione dell’articolo 24 e introduzione dell’art. 24 – bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

 

1. L’articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
«Art. 24 (Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere) . — 1. Della presentazione dell’istanza, della pubblicazione della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all’articolo 23 deve essere dato contestualmente specifico avviso al pubblico sul sito web dell’autorità competente. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data di pubblicazione sul sito web dell’avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l’adozione del provvedimento di VIA.
2. L’avviso al pubblico, predisposto dal proponente, è pubblicato a cura dell’autorità competente ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, e ne è data comunque informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. L’avviso al pubblico deve indicare almeno:
a) il proponente, la denominazione del progetto e la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del progetto;
b) l’avvenuta presentazione dell’istanza di VIA e l’eventuale applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 32;
c) la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali;
d) l’indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente nella loro interezza;
e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;
f) l’eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell’articolo 10, comma 3.
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all’autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all’articolo 23, comma 4. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all’autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.
4. Qualora all’esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l’integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, l’autorità competente, entro i trenta giorni successivi, può, per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori trenta giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Su richiesta motivata del proponente l’autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l’istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione.
5. L’autorità competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione integrativa di cui al comma 4, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità al comma 2, da pubblicare a cura dell’autorità competente sul proprio sito web. In relazione alle sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione si applica il termine di trenta giorni per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all’articolo 23, comma 4. Entro i trenta giorni successivi il proponente ha facoltà di presentare all’autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.
6. Nel caso di progetti cui si applica la disciplina di cui all’articolo 32, i termini per le consultazioni e l’acquisizione di tutti pareri di cui al presente articolo decorrono dalla comunicazione della dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura da parte degli Stati consultati e coincidono con quelli previsti dal medesimo articolo 32.
7. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri compresi quelli ricevuti a norma dell’articolo 32 sono tempestivamente pubblicati dall’autorità competente sul proprio sito web.».
2. Dopo l’articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:
«Art. 24 -bis (Inchiesta pubblica) . — 1. L’autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico di cui all’articolo 24, comma 3, primo periodo, si svolga nelle forme dell’inchiesta pubblica, con oneri a carico del proponente, nel rispetto del termine massimo di novanta giorni. L’inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, predisposti dall’autorità competente.
2. Per i progetti di cui all’allegato II, e nell’ipotesi in cui non sia stata svolta la procedura di dibattito pubblico di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’autorità competente si esprime con decisione motivata, sentito il proponente, qualora la richiesta di svolgimento dell’inchiesta pubblica sia presentata dal consiglio regionale della Regione territorialmente interessata, ovvero da un numero di consigli comunali rappresentativi di almeno cinquantamila residenti nei territori interessati, ovvero da un numero di associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, rappresentativo di almeno cinquantamila iscritti.
3. La richiesta di cui al comma 2, motivata specificamente in relazione ai potenziali impatti ambientali del
progetto, è presentata entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico di cui all’articolo 24, comma 1.».

 

Art. 14. Sostituzione dell’articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

 

1. L’articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
«Art. 25 (Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA) . — 1. L’autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l’autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo.
2. Nel caso di progetti di competenza statale l’autorità competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24, propone al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l’adozione del provvedimento di VIA. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l’autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è proposto all’adozione del Ministro entro il termine di cui all’articolo 32, comma 5 -bis . Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede entro il termine di sessanta giorni all’adozione del provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da rendere entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorso del termine per l’adozione del provvedimento di VIA da parte del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero per l’espressione del concerto da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su istanza del proponente o dei Ministri interessati, l’adozione del provvedimento è rimessa alla deliberazione del Consiglio dei ministri che si esprime entro i successivi trenta giorni.
3. Il provvedimento di VIA contiene le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione dell’autorità competente, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23, 24 e 24 -bis , e, ove applicabile, ai sensi dell’articolo 32, nonché l’indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione.
4. Il provvedimento di VIA contiene altresì le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:
a) le condizioni per la realizzazione, l’esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti;
b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi;
c) le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai sensi dell’articolo 22, comma 3, lettera e) . La tipologia dei parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, all’ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla significatività dei suoi effetti sull’ambiente. Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dall’attuazione di altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali.
5. Il provvedimento di VIA è immediatamente pubblicato sul sito web dell’autorità competente e ha l’efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell’eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell’istanza di VIA. Decorsa l’efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente.
6. Nel caso di consultazioni transfrontaliere, l’autorità competente informa l’altro Stato e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell’avvenuta pubblicazione del provvedimento di VIA sul sito web.
7. Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9 -quater , e 2 -bis , della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

 

Art. 15. Sostituzione dell’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

 

1. L’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
«Art. 26 (Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori) . — 1. Il provvedimento di VIA è sempre integrato nell’autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, nonché nell’autorizzazione integrata ambientale, ove prevista.
2. L’autorizzazione recepisce ed esplicita almeno le seguenti informazioni:
a) il provvedimento di VIA;
b) le eventuali condizioni ambientali del provvedimento di VIA, una descrizione delle caratteristiche del progetto e delle eventuali misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli impatti ambientali negativi e significativi, nonché, ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio.
3. Della decisione in merito alla concessione o al rigetto dell’autorizzazione, è data prontamente informazione al pubblico, nonché alle Amministrazioni e agli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all’articolo 23, comma 4, mediante pubblicazione sul sito web dell’autorità che ha adottato l’atto, consentendo altresì l’accesso almeno alle seguenti informazioni:
a) il contenuto della decisione e le condizioni che eventualmente l’accompagnano;
b) le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico nel procedimento di VIA, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23, 24 e 24 -bis , e, ove applicabile, ai sensi dell’articolo 32, nonché l’indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione.».

 

Art. 16. Sostituzione dell’articolo 27 e introduzione dell’articolo 27 -bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

 

1. L’articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
«Art. 27 (Provvedimento unico in materia ambientale). — 1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, il proponente può richiedere all’autorità competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell’ambito di un provvedimento unico comprensivo di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio del progetto. A tal fine, il proponente presenta un’istanza ai sensi dell’articolo 23, avendo cura che l’avviso al pubblico di cui all’articolo 24, comma 2, rechi altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso in materia ambientale richiesti, nonché la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti i titoli ambientali di cui al comma 2. A tale istanza, laddove necessario, si applica l’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Il provvedimento unico di cui al comma 1 comprende il rilascio dei seguenti titoli laddove necessario:
a) autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III -bis della Parte II del presente decreto;
b) autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all’articolo 104 del presente decreto;
c) autorizzazione riguardante la disciplina dell’immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte di cui all’articolo 109 del presente decreto;
d) autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) autorizzazione culturale di cui all’articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
f) autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
g) nulla osta di fattibilità di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
h) autorizzazione antisismica di cui all’articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a) , lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 29 -ter e il provvedimento finale contiene le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29 -sexies e 29 -septies .
4. Entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza l’autorità competente verifica l’avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell’articolo 33, nonché l’eventuale ricorrere della fattispecie di cui all’articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti in materia ambientale l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale. La medesima comunicazione è effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell’articolo 32, comma 1.
5. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell’autorità competente, quest’ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 4, per i profili di rispettiva competenza, verificano l’adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni.
6. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l’autorità competente pubblica l’avviso di cui all’articolo 23, comma 1, lettera e) , di cui è data comunque informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione della suddetta documentazione, e per la durata di sessanta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove necessaria e l’autorizzazione integrata ambientale.
7. Entro i successivi trenta giorni l’autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l’autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l’istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione. L’autorità competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità all’articolo 24, comma 2, del presente decreto, da pubblicare a cura della medesima autorità competente sul proprio sito web e di cui è data comunque informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 6 per l’ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla metà.
8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall’articolo 32, comma 2, per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l’autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente. La conferenza di servizi si svolge secondo le modalità di cui all’articolo 14 -ter , commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione dei lavori della conferenza di servizi è di duecentodieci giorni. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, reca l’indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresì, i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico. La decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell’articolo 25. I termini previsti dall’articolo 25, comma 2, quarto periodo, sono ridotti alla metà e, in caso di rimessione alla deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi è sospesa per il termine di cui all’articolo 25, comma 2, quinto periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9 -quater , e 2 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
9. Le condizioni e le misure supplementari relative all’autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 2, lettera a) , e contenute nel provvedimento unico, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29 -octies , 29 -decies e 29- quattuordecies . Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi in materia ambientale di cui al comma 2, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.
10. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano in deroga alle disposizioni che disciplinano i procedimenti riguardanti il solo primo rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale di cui al comma 2.».
2. Dopo l’articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:
«Art. 27 -bis (Provvedimento autorizzatorio unico regionale) . — 1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all’autorità competente un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L’avviso al pubblico di cui all’articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.
2. Entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza l’autorità competente verifica l’avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell’articolo 33, nonché l’eventuale ricorrere della fattispecie di cui all’articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio del progetto, l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull’ambiente di un altro Stato, la pubblicazione è notificata al medesimo con le modalità di cui all’articolo 32.
3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell’autorità competente, quest’ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano l’adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni.
4. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l’autorità competente pubblica l’avviso di cui all’articolo 23, comma 1, lettera e) , di cui è data comunque informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di sessanta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l’autorizzazione integrata ambientale.
5. Entro i successivi trenta giorni l’autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l’autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l’istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione. L’autorità competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità all’articolo 24, comma 2, del presente decreto, da pubblicare a cura della medesima autorità competente sul proprio sito web, di cui è data comunque informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 4 per l’ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla metà.
6. L’autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico si svolga ai sensi dell’articolo 24 -bis, comma 1, con le forme e le modalità disciplinate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell’articolo 7 – bis , comma 8.
7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall’articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l’autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell’articolo 14 –ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di centoventi giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita. Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all’articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del presente decreto.
8. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9 -quater , e 2 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
9. Le condizioni e le misure supplementari relative all’autorizzazione integrata ambientale e contenute nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29 -octies , 29 -decies e 29- quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 7, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia. ».

 

Art. 17. Sostituzione dell’articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

 

1. L’articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
«Art. 28 (Monitoraggio) . — 1. Il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA.
2. L’autorità competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, verifica l’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui al comma 1 al fine di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive. Per tali attività, l’autorità competente può avvalersi, tramite appositi protocolli d’intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell’Istituto superiore di sanità per i profili concernenti la sanità pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa autorità competente degli esiti della verifica. Per il supporto alle medesime attività, nel caso di progetti di competenza statale particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, l’autorità competente può istituire, d’intesa con il proponente e con oneri a carico di quest’ultimo, appositi osservatori ambientali finalizzati a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza. All’esito positivo della verifica l’autorità competente attesta l’avvenuta ottemperanza pubblicando sul proprio sito web la relativa documentazione, entro quindici giorni dal ricevimento dell’esito della verifica.
3. Per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali, il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all’autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza. L’attività di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente.
4. Qualora i soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ai sensi del comma 2 non provvedano entro il termine stabilito dal comma 3, le attività di verifica sono svolte direttamente dall’autorità competente.
5. Nel caso in cui la verifica di ottemperanza dia esito negativo, l’autorità competente diffida il proponente ad adempiere entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale si applicano le sanzioni di cui all’articolo 29.
6. Qualora all’esito dei risultati delle attività di verifica di cui ai commi da 1 a 5, ovvero successivamente all’autorizzazione del progetto, dall’esecuzione dei lavori di costruzione ovvero dall’esercizio dell’opera, si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nell’ambito del procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente, l’autorità competente, acquisite ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate e disporre l’adozione di opportune misure correttive.
7. Nei casi in cui, al verificarsi delle fattispecie di cui al comma 6, emerga l’esigenza di modificare il provvedimento di VIA o di stabilire condizioni ambientali ulteriori rispetto a quelle del provvedimento originario, l’autorità competente, ai fini della riedizione del procedimento di VIA, dispone l’aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, assegnando al proponente un termine non superiore a novanta giorni.
8. Delle modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, dei risultati delle verifiche, dei controlli e delle eventuali misure correttive adottate dall’autorità competente, nonché dei dati derivanti dall’attuazione dei monitoraggi ambientali da parte del proponente è data adeguata informazione attraverso il sito web dell’autorità competente.».

 

Art. 18. Sostituzione dell’articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

 

1. L’articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
«Art. 29 (Sistema sanzionatorio) . — 1. I provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge.
2. Qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all’articolo 28, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA, ovvero al procedimento unico di cui all’articolo 27 o di cui all’articolo 27 -bis , l’autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida con contestuale sospensione dell’attività per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio
di impatti ambientali significativi e negativi;
c) alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l’ambiente.
3. Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all’articolo 27 o di cui all’articolo 27 -bis , in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, l’autorità competente assegna un termine all’interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all’interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27 -bis , abbia contenuto negativo, l’autorità competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l’autorità competente provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte, è punito con una sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali.
6. Le sanzioni sono irrogate dall’autorità competente.
7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale per le violazioni previste dal presente articolo, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato e sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere destinati al miglioramento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alle attività di cui all’articolo 28 del presente decreto per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, nonché alla predisposizione di misure per la protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali.».

 

Art. 19. Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

 

1. All’articolo 30 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 2 -bis è sostituito dal seguente: «2 -bis . Nei casi di cui al comma 2, ai fini dell’espressione dei rispettivi pareri, l’autorità competente mette a disposizione nel proprio sito web tutta la documentazione pervenuta affinché i soggetti di cui al comma 2 rendano le proprie determinazioni.».

 

Art. 20. Modifiche all’articolo 32 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

 

1. All’articolo 32 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: «17,» è inserita la seguente: «25,» e dopo la parola: «27» è aggiunta la seguente: «27 -bis ,»;
b) al comma 5 -bis le parole: «26, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «25, comma 2».

 

Art. 21. Modifiche all’articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

 

1. All’articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall’autorità competente per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS sono definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.».

 

Art. 22. Modifiche agli allegati alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

 

1. All’Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 2), sono aggiunti, infine, i seguenti sottopunti: «impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW; impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW.»;
b) al punto 4 -bis ) le parole: «facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale» sono abrogate;
c) il punto 7) è sostituito dai seguenti:
«7) perforazione di pozzi finalizzati alla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sulla terraferma
e in mare;
7.1) coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sulla terraferma e in mare, per un quantitativo estratto superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 m 3 al giorno per il gas naturale;
7.2) rilievi geofisici attraverso l’uso della tecnica airgun o esplosivo.»;
d) il punto 7 -quater ) è sostituito dal seguente:
«7 -quater ) impianti geotermici pilota di cui all’articolo 1, comma 3 -bis , del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, nonché attività di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche in mare.»;
e) dopo il punto 7 -quater è inserito il seguente:
«7 -quinquies ) attività di ricerca e coltivazione delle seguenti sostanze minerali: minerali utilizzabili per l’estrazione di metalli, metalloidi e loro composti; grafite, combustibili solidi, rocce asfaltiche e bituminose; sostanze radioattive.»;
f) il punto 8 è sostituito dal seguente:
«8) Stoccaggio: di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessiva superiore a 40.000 m³; superficiale di gas naturali con una capacità complessiva superiore a 40.000 m³; sotterraneo artificiale di gas combustibili in serbatoi con una capacità complessiva superiore a 80.000 m³; di prodotti di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale liquefatto con capacità complessiva superiore a 20.000 m³; di prodotti combustibili solidi con capacità complessiva superiore a 150.000 tonnellate.»;
g) il punto 9 è sostituito dal seguente:
«9) Condutture di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km per il trasporto di gas, petrolio e prodotti chimici e per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO 2 ) ai fini dello stoccaggio geologico, comprese le relative stazioni di spinta»;
h) al punto 10), il secondo e terzo sottopunto sono sostituiti dai seguenti:
«autostrade e strade extraurbane principali; strade extraurbane a quattro o più corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie, con una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km;»;
i) al punto 11, primo periodo, dopo la parola «tonnellate » è inserito il seguente periodo:
«, nonché porti con funzione turistica e da diporto quando lo specchio d’acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri»;
l) al punto 17 -bis , dopo la parola: «allegato» sono inserite le seguenti: «e nell’allegato III al presente decreto».
2. Dopo l’Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:
«ALLEGATO II –BIS Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale
1. Industria energetica ed estrattiva:
a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;
b) installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO 2 ai fini dello stoccaggio
geologico superiori a 20 km;
c) impianti per la cattura di flussi di CO 2 provenienti da impianti che non rientrano negli allegati II e III al presente decreto ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, e successive modificazioni;
d) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km.
2. Progetti di infrastrutture:
a) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;
b) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti con funzione peschereccia, vie
navigabili;
c) strade extraurbane secondarie di interesse nazionale;
d) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;
e) aeroporti (progetti non compresi nell’Allegato II);
f) porti con funzione turistica e da diporto, quando lo specchio d’acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri;
g) coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sulla terraferma e in mare, per un quantitativo estratto fino a
500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 m 3 al giorno per il gas naturale;
h) modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o
in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi (modifica o estensione non inclusa nell’allegato II) .»
3. All’Allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il punto c -bis ) è sostituito dal seguente: «c -bis ) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW, qualora disposto all’esito della verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 19»;
b) il punto af -bis ) è sostituito dal seguente: «af -bis ) strade urbane di scorrimento;
4. All’Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 1, la lettera e) , è sostituita dalla seguente: « e) impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ettari;»;
b) il punto 2, è sostituito dal seguente:
«2. Industria energetica ed estrattiva:
a) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all’articolo 1, comma 3 -bis , del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie;
b) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW;
c) impianti industriali per il trasporto del vapore e dell’acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;
d) impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW;
e) estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale;
f) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;
g) impianti di superficie dell’industria di estrazione di carbon fossile e di minerali metallici nonché di scisti bituminose;
h) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all’articolo 166 del presente decreto ed all’articolo 4, punto 3.b, lettera i) , del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW;
i) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone;»;
c) al punto 7 la lettera h) è sostituita dalla seguente: « h) strade extraurbane secondarie non comprese nell’allegato II -bis e strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 metri non comprese nell’allegato III;».
5. Dopo l’allegato IV è inserito il seguente:
«ALLEGATO IV –BIS Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all’articolo 19
1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:
a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto e, ove pertinente, dei lavori di demolizione;
b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.
2. La descrizione delle componenti dell’ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante.
3. La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull’ambiente, nella misura in cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da:
a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente;
b) l’uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità.
4. Nella predisposizione delle informazioni e dei dati di cui ai punti da 1 a 3 si tiene conto, se del caso, dei criteri contenuti nell’allegato V.
5. Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.».
6. L’Allegato V è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO V Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 19
1. Caratteristiche dei progetti.
Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:
a) delle dimensioni e della concezione dell’insieme del progetto;
b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati;
c) dell’utilizzazione di risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità;
d) della produzione di rifiuti;
e) dell’inquinamento e disturbi ambientali;
f) dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche;
g) dei rischi per la salute umana quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli dovuti alla contaminazione dell’acqua o all’inquinamento atmosferico.
2. Localizzazione dei progetti.
Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell’impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:
a) dell’utilizzazione del territorio esistente e approvato;
b) della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del relativo sottosuolo;
c) della capacità di carico dell’ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
c1) zone umide, zone riparie, foci dei fiumi;
c2) zone costiere e ambiente marino;
c3) zone montuose e forestali;
c4) riserve e parchi naturali;
c5) zone classificate o protette dalla normativa nazionale; i siti della rete Natura 2000;
c6) zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si possa verificare, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione dell’Unione;
c7) zone a forte densità demografica;
c8) zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica;
c9) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
3. Tipologia e caratteristiche dell’impatto potenziale.
I potenziali impatti ambientali dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 del presente allegato con riferimento ai fattori di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) , del presente decreto, e tenendo conto, in particolare:
a) dell’entità ed estensione dell’impatto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, area geografica e densità della popolazione potenzialmente interessata;
b) della natura dell’impatto;
c) della natura transfrontaliera dell’impatto;
d) dell’intensità e della complessità dell’impatto;
e) della probabilità dell’impatto;
f) della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell’impatto;
g) del cumulo tra l’impatto del progetto in questione e l’impatto di altri progetti esistenti e/o approvati;
h) della possibilità di ridurre l’impatto in modo efficace.».
7. L’Allegato VII è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO VII Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all’articolo 22
1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:
a) la descrizione dell’ubicazione del progetto, anche in riferimento alle tutele e ai vincoli presenti;
b) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto, compresi, ove pertinenti, i lavori di demolizione necessari, nonché delle esigenze di utilizzo del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
c) una descrizione delle principali caratteristiche della fase di funzionamento del progetto e, in particolare dell’eventuale processo produttivo, con l’indicazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, del fabbisogno e del consumo di energia, della natura e delle quantità dei materiali e delle risorse naturali impiegate (quali acqua, territorio, suolo e biodiversità);
d) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, inquinamento dell’acqua, dell’aria, del suolo e del sottosuolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, e della quantità e della tipologia di rifiuti prodotti durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
e) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l’utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili.
2. Una descrizione delle principali alternative ragionevoli del progetto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla concezione del progetto, alla tecnologia, all’ubicazione, alle dimensioni e alla portata) prese in esame dal proponente, compresa l’alternativa zero, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell’impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.
3. La descrizione degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente (scenario di base) e una descrizione generale della sua probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto, nella misura in cui i cambiamenti naturali rispetto allo scenario di base possano essere valutati con uno sforzo ragionevole in funzione della disponibilità di informazioni ambientali e conoscenze scientifiche.
4. Una descrizione dei fattori specificati all’articolo 5, comma 1, lettera c) , del presente decreto potenzialmente soggetti a impatti ambientali dal progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, salute umana, biodiversità (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fauna e flora), al territorio (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sottrazione del territorio), al suolo (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, erosione, diminuzione di materia organica, compattazione, impermeabilizzazione), all’acqua (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, modificazioni idromorfologiche, quantità e qualità), all’aria, ai fattori climatici (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, emissioni di gas a effetto serra, gli impatti rilevanti per l’adattamento), ai beni materiali, al patrimonio culturale, al patrimonio agroalimentare, al paesaggio, nonché all’interazione tra questi vari fattori.
5. Una descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra l’altro:
a) alla costruzione e all’esercizio del progetto, inclusi, ove pertinenti, i lavori di demolizione;
b) all’utilizzazione delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse idriche e della biodiversità, tenendo conto, per quanto possibile, della disponibilità sostenibile di tali risorse;
c) all’emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;
d) ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio o l’ambiente (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di incidenti o di calamità);
e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all’uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto;
f) all’impatto del progetto sul clima (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, natura ed entità delle emissioni di gas a effetto serra) e alla vulnerabilità del progetto al cambiamento climatico;
g) alle tecnologie e alle sostanze utilizzate.
La descrizione dei possibili impatti ambientali sui fattori specificati all’articolo 5, comma 1, lettera c) , del presente decreto include sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto. La descrizione deve tenere conto degli obiettivi di protezione dell’ambiente stabiliti a livello di Unione o degli Stati membri e pertinenti al progetto.
6. La descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per individuare e valutare gli impatti ambientali significativi del progetto, incluse informazioni dettagliate sulle difficoltà incontrate nel raccogliere i dati richiesti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, carenze tecniche o mancanza di conoscenze) nonché sulle principali incertezze riscontrate.
7. Una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi identificati del progetto e, ove pertinenti, delle eventuali disposizioni di monitoraggio (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la preparazione di un’analisi ex post del progetto). Tale descrizione deve spiegare in che misura gli impatti ambientali significativi e negativi sono evitati, prevenuti, ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di funzionamento.
8. La descrizione degli elementi e dei beni culturali e paesaggistici eventualmente presenti, nonché dell’impatto del progetto su di essi, delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione eventualmente necessarie.
9. Una descrizione dei previsti impatti ambientali significativi e negativi del progetto, derivanti dalla vulnerabilità del progetto ai rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti per il progetto in questione. A tale fine potranno essere utilizzate le informazioni pertinenti disponibili, ottenute sulla base di valutazioni del rischio effettuate in conformità della legislazione dell’Unione (a titolo e non esaustivo la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio), ovvero di valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione nazionale, a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni del presente decreto. Ove opportuno, tale descrizione dovrebbe comprendere le misure previste per evitare o mitigare gli impatti ambientali significativi e negativi di tali eventi, nonché dettagli riguardanti la preparazione a tali emergenze e la risposta proposta.
10. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.
11. Un elenco di riferimenti che specifichi le fonti utilizzate per le descrizioni e le valutazioni incluse nello Studio di Impatto Ambientale.
12. Un sommario delle eventuali difficoltà, quali lacune tecniche o mancanza di conoscenze, incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli impatti di cui al punto 5.».

 

Art. 23. Disposizioni transitorie e finali

 

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017. Fatti salvi gli effetti degli atti già compiuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’autorità competente di cui all’articolo 7, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, assegna al proponente un congruo termine per eventuali integrazioni documentali o adempimenti resi necessari dalle disposizioni recate dal presente decreto.
2. I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente. Nel caso dei procedimenti di VIA di cui al periodo precedente, l’autorità competente può disporre, su istanza del proponente da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’applicazione al procedimento in corso della disciplina recata dal presente decreto, indicando eventuali integrazioni documentali ritenute necessarie e stabilendo la rimessione del procedimento alla sola fase della valutazione di cui all’articolo 25 o all’articolo 27 -bis , comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora risultino già effettuate ed esaurite le attività istruttorie di cui all’articolo 24 o all’articolo 27 -bis , commi 4, 5 e 6, del medesimo decreto legislativo. Il proponente conserva comunque la facoltà di ritirare l’istanza e di presentarne una nuova ai sensi dell’articolo 19 o ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificati dal presente decreto. Il proponente conserva, altresì, la facoltà di ritirare l’istanza e di presentarne una nuova ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall’articolo 16 del presente decreto.
3. Alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all’articolo 17 del presente decreto.
4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti esercitando le potestà normative di cui all’articolo 7 -bis , comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall’articolo 5 del presente decreto, entro il termine perentorio di centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il suddetto termine, in assenza di disposizioni regionali o provinciali vigenti idonee allo scopo, si applicano i poteri sostitutivi di cui all’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 41 e 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
5. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a nominare la nuova Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS e i componenti del Comitato tecnico istruttorio di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’articolo 6 del presente decreto. Gli attuali componenti della Commissione restano in carica fino al subentro dei nuovi. L’entrata in carica dei nuovi componenti della Commissione e del Comitato è condizionata all’entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 8, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’articolo 6 del presente decreto. Fino all’entrata in carica dei nuovi componenti della Commissione e del Comitato, per i procedimenti di competenza statale non si applicano le disposizioni sulla perentorietà dei termini di cui agli articoli 19, comma 12, 25, comma 7 e 27, comma 8, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

 

Art. 24. Modifiche all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241

 

1. Il comma 4 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
«4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell’ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell’articolo 14 -ter , secondo quanto previsto dall’articolo 27 –bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

Art. 25. Disposizioni attuative

 

1. Con uno o più decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, anche in relazione a specifiche tipologie progettuali, i contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’articolo 3 del presente decreto.
2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si provvede alla modifica e all’aggiornamento del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2015, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’articolo 3 del presente decreto.
3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono stabiliti gli indirizzi metodologici e le modalità operative per la collaborazione dei due Ministeri nelle verifiche dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’articolo 17 del presente decreto.
4. Con uno o più decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero della salute, sono adottate, su proposta del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, linee guida nazionali e norme tecniche per l’elaborazione della documentazione finalizzata allo svolgimento della valutazione di impatto ambientale, anche ad integrazione dei contenuti degli studi di impatto ambientale di cui all’Allegato VII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’articolo 18 del presente decreto.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono emanate le linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse al fine di assicurare la qualità e la completezza della valutazione dei relativi impatti ambientali.
7. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di svolgimento e gestione della procedura di inchiesta pubblica di cui all’articolo 24 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall’articolo 13, comma 2, del presente decreto.
8. Il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’articolo 21 del presente decreto, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Con accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 8 agosto 1990, n. 241, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo definiscono forme e modalità di raccordo per l’esercizio delle rispettive competenze disciplinate dal presente decreto.

 

Art. 26. Abrogazioni e modifiche

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 2 dell’articolo 4; i commi 3 e 4 dell’articolo 7; i commi 1 -bis , 1 -ter e 2 dell’articolo 10; i commi 1 e 2 dell’articolo 34; il punto 4 -ter dell’Allegato II alla parte seconda; le lettere c) , h) , h -bis ), l) , z) ed ab) dell’Allegato III alla parte seconda; i punti 7.e), 7.f), 7.g), 7.m), 7.p), 7.q) e 7.z) dell’Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, recante norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’articolo 6, legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377;

c) l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;
d) l’articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 123;
e) i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 12 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
2. All’articolo 7, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, la parola: «regionale», ovunque ricorra, è soppressa.
3. L’articolo 26 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente:
«Art. 26 (Valutazione di impatto ambientale) . — 1. Per i progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Qualora prima dell’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente.
3. Qualora nel corso dei lavori di realizzazione del progetto risultino comportamenti contrastanti con l’autorizzazione di cui all’articolo 21 espressa nelle forme del provvedimento unico ambientale di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero della conclusione motivata della conferenza di servizi di cui all’articolo 27 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tali da porre in pericolo l’integrità dei beni culturali soggetti a tutela, il soprintendente ordina la sospensione dei lavori.».

 

Art. 27. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Fermo il disposto di cui all’articolo 21, le attività di cui al presente decreto sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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