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Terre e rocce da scavo chiarimenti del Ministero dell’Ambiente

Registro ufficiale – prot. N. 36288 – 14/11/2012

Oggetto: Richiesta di chiarimenti in merito al Decreto Ministeriale 161/2012 del 12 Agosto 2012 da parte dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria.

In relazione alla nota del Vicepresidente dell’Ordine di cui in oggetto, con la presente si rappresenta quanto segue.

I quesiti posti all’attenzione del Sig. Capo di Gabinetto sono sostanzialmente due: il primo, riguarda l’applicabilità del DM in oggetto ai materiali da utilizzare nel sito di produzione, mentre il secondo, riguarda le così dette “piccole quantità”.

In merito al primo quesito la risposta è intrinseca all’indicazione del campo di applicazione del decreto legislativo 152/06 e smi dal quale il “Regolamento” discende. Infatti l’art. 185, così come sostituito dall’art. 13 del d.lgs. n. 205 del 2010, norma “le esclusioni dal campo di applicazione” e al comma 1 lettera c) riporta: il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato.

Il DM 161/12 non tratta quindi il materiale riutilizzato nello stesso sito in cui è prodotto.

In merito al secondo aspetto, il DM in oggetto non ha trattato l’argomento in quanto l’art. 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato dall’art. 2, comma 45-bis, d.lgs. n. 4 del 2008 indicava la necessità di un diverso decreto in quanto: “ con successivo decreto, adottato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della salute, è dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce di scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia.”.

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