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Prevenzione incendi aggiornamento regola tecnica per strutture sanitarie

DM 29/03/2015

Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002.

IL MINISTRO DELL’INTERNO
DI CONCERTO
CON IL MINISTRO DELLA SALUTE
E
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», che all’art. 6, commi 2 e 2 -bis , inerenti disposizioni in materia di edilizia sanitaria, di controlli e prevenzione incendi nelle strutture sanitarie nonché di ospedali psichiatrici giudiziari, prevede l’emanazione di un apposito decreto interministeriale per l’aggiornamento della normativa tecnica antincendio relativa alle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante «Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»;
Ritenuto di dover modificare ed aggiornare le vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private sulla base dei criteri e principi direttivi contenuti nel citato art. 6, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, con la legge 8 novembre 2012, n. 189;
Vista l’intesa di ripartizione delle risorse finalizzate all’adeguamento della normativa antincendio (Rep. Atti n. 38/CSR) che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha sancito nella seduta del 7 febbraio 2013;
Vista la delibera CIPE n. 16 dell’8 marzo 2013 con la quale vengono ripartiti, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i fondi destinati all’adeguamento a norma degli impianti antincendio delle strutture sanitarie;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifi co per la prevenzione incendi di cui all’art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1. Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002
1. I titoli III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 sono integralmente sostituiti rispettivamente dagli Allegati I e II che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. È approvato l’Allegato III che costituisce parte integrante del presente decreto e che integra il decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 introducendo il titolo V.

Art. 2. Applicazione delle disposizioni di cui all’Allegato I
1. Le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero ovvero in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002, che non abbiano completato l’adeguamento alle disposizioni ivi previste, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al titolo III del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002, così come modificato dall’allegato I al presente decreto, entro i termini temporali e con le modalità di seguito indicate:
a) Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti e i privati responsabili delle strutture di cui al presente comma individuate nelle categorie B e C ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, richiedono al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, di seguito denominato Comando, la valutazione del progetto, di cui all’art. 3 del medesimo decreto, relativo al completo adeguamento dell’attività.
b) Entro il medesimo termine previsto alla lettera a) , gli enti e i privati responsabili delle strutture, di cui al presente comma, presentano al Comando la segnalazione certificata di inizio attività, di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, di seguito denominata segnalazione certificata, attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto 17.1, comma 2, esclusa lettera e) ; punto 17.2.4; punto 17.3.1, comma 2; punto 17.4.1, comma 1; punto 17.5, commi 1 e 7; punto 18.2; punto 19.1, punto 19.2; punto 20; punto 21 e punto 22. La segnalazione certificata deve attestare, inoltre, la predisposizione e l’adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal titolo V del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 introdotto dall’Allegato III al presente decreto, che deve prevedere l’attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione. Per la predisposizione del sistema di gestione della sicurezza e per la relativa attuazione, deve essere individuato dal titolare dell’attività un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all’interno dell’attività, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2011 e deve essere previsto un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 introdotto dall’Allegato III al presente decreto.
c) Entro tre anni dal termine previsto alla lettera a) , gli enti e i privati responsabili delle strutture di cui al presente comma presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto 13.3; punto 14; punto 15.2, comma 1, lettere f) , g) , h) ; punto 15.4; punto 17.1, comma 1, comma 2, lettera e) ; punto 17.2.1; punto 17.2.2; punto 17.2.3; punto 17.2.5; punto 17.3.1, comma 1; punto 17.3.2; punto 18.5. La segnalazione certificata deve attestare, inoltre, la predisposizione e l’adozione del sistema di gestione della sicurezza di cui alla lettera b) finalizzato all’adeguamento antincendio, che deve prevedere l’attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione; a tal fine deve essere previsto un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 introdotto dall’Allegato III al presente decreto, riconsiderato alla luce delle ulteriori misure di prevenzione incendi adottate in questa fase.
d) Entro sei anni dal termine previsto alla lettera a) , gli enti e i privati responsabili delle strutture di cui al presente comma presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto 15.5.1, commi 1, 3, 7; punto 15.5.2; punto 15.6; punto 17.4, escluso il comma 1 del punto 17.4.1; punto 17.5 esclusi i commi 1 e 7, punto 18.1; punto 18.3; punto 18.4; punto 19.3. La segnalazione certificata di inizio attività deve attestare, inoltre, la predisposizione e l’adozione del sistema di gestione della sicurezza di cui alla lettera b) finalizzato all’adeguamento antincendio, che deve prevedere l’attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione; a tal fine deve essere previsto un numero congruo di addetti antincendio valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 introdotto dall’Allegato III al presente decreto, riconsiderato alla luce delle ulteriori misure di prevenzione incendi adottate in questa fase.
e) Entro nove anni dal termine previsto alla lettera a) gli enti e i privati responsabili delle strutture di cui al presente comma presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il rispetto dei rimanenti punti del titolo III del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 così come modificato dall’Allegato I al presente decreto.
2. In alternativa a quanto previsto al comma 1, può essere realizzato l’adeguamento delle medesime strutture per lotti, secondo i termini temporali e con le modalità di seguito indicate, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza:
a. entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti e i privati responsabili delle strutture individuate nelle categorie B e C ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, richiedono al Comando la valutazione del progetto di cui all’art. 3 del medesimo decreto, il quale deve riportare la descrizione di tutti i singoli lotti di realizzazione dell’adeguamento, esplicitandone, per ciascuno di essi, la relativa indipendenza rispetto al resto della struttura da adeguare, l’autonomia di funzionamento in termini di vie di esodo, presidi ed impianti antincendio e idonee compartimentazioni e descrivendo, per ogni lotto di realizzazione, la relativa ubicazione nonché la gestione della sicurezza e delle emergenze e quanto altro afferente alla sicurezza antincendio.
b. Entro il medesimo termine previsto alla lettera a) , gli enti e i privati responsabili delle strutture presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il rispetto, per la struttura, dei requisiti e delle misure di sicurezza antincendio previsti al comma 1, lettera b) .
c. Entro tre anni dal termine previsto alla lettera a) gli enti e i privati responsabili delle strutture presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il completo adeguamento alle prescrizioni tecniche del titolo III del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 così come modificato dall’allegato I al presente decreto, di lotti di attività aventi superficie pari almeno al 30% della superficie totale in pianta della struttura. La segnalazione certificata, deve attestare, inoltre, la predisposizione e l’adozione del sistema di gestione della sicurezza di cui al comma 1, lettera b) finalizzato all’adeguamento antincendio, che deve prevedere l’attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che in questa fase concorrono alle misure di prevenzione; a tal fine deve essere previsto un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 introdotto dall’Allegato III al presente decreto, riconsiderato alla luce dei lotti adeguati in questa fase.
d. Entro sei anni dal termine previsto alla lettera a) gli enti e i privati responsabili delle strutture presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il completo adeguamento alle prescrizioni tecniche del titolo III del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 così come modificato dall’Allegato I al presente decreto, di lotti di attività aventi superficie pari almeno al 70% della superficie totale in pianta della struttura. La segnalazione certificata di inizio attività deve attestare, inoltre, la predisposizione e l’adozione del sistema di gestione della sicurezza di cui al comma 1, lettera b) finalizzato all’adeguamento antincendio, che deve prevedere l’attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione; a tal fi ne deve essere previsto un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 introdotto dall’Allegato III al presente decreto, riconsiderato alla luce dei lotti adeguati in questa fase.
e. Entro nove anni dal termine previsto alla lettera a) i responsabili delle strutture presentano al Comando la segnalazione certificata attestante il completo adeguamento alle prescrizioni tecniche del titolo III del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 così come modificato dall’Allegato I al presente decreto, di lotti di attività aventi superficie pari al 100% della superficie in pianta della struttura.

Art. 3. Applicazione delle disposizioni di cui all’Allegato II
1. Le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m2 e fino a 1.000 m2, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del titolo IV, Capo II, del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002, così come modificato dall’Allegato II al presente decreto, entro i termini temporali e con le modalità di seguito indicate, salvo che sia stata presentata la segnalazione certificata:
a) Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i seguenti punti: punto 26.1.3; punto 26.2; punto 26.2.1, comma 2; punto 26.4, commi 1 e 7; punto 27; punto 29; punto 30; punto 31.
b) Entro tre anni dal termine previsto alla lettera a) per i seguenti punti: punto 23.1; punto 24.2, comma 1, lettere f) , g) , h) ; punto 24.3; punto 26.1.1; punto 26.1.2; punto 26.1.4; punto 26.2.1, comma 1; punto 26.2.2; punto 26.3; punto 26.4 esclusi i commi 1 e 7; punto 28.
c) Entro sei anni dal termine previsto alla lettera a) per i restanti punti del titolo IV, Capo II, del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 così come modificato dall’Allegato II al presente decreto.
2. Ad ognuna delle scadenze temporali di cui al comma 1 deve essere presentata al Comando la segnalazione certificata.
3. Le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1.000 m2, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al titolo IV, Capo III, del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002, così come modificato dall’Allegato II al presente decreto, secondo le disposizioni di cui al comma 4, salvo che nei seguenti casi:
a) sia stata presentata la segnalazione certificata;
b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di ampliamento, modifica o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.
4. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza, le strutture di cui al comma 3, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio di seguito specificati, entro i termini temporali e con le modalità di seguito indicate:
a) Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti e i privati responsabili delle strutture richiedono al Comando la valutazione del progetto di cui all’art. 3 del medesimo decreto, relativo al completo adeguamento della attività.
b) Entro il medesimo termine previsto alla lettera a) , gli enti e i privati responsabili delle strutture presentano al Comando, la segnalazione certificata, attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del titolo IV, Capo III, del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 così come modificato dall’Allegato II al presente decreto: punto 36.1, commi 1 e 2, lettere a) , b) , c) , d) ; punto 36.2.4; punto 36.3; punto 36.3.1, comma 2; punto 36.5, commi 1 e 7; punto 37.2; punto 38.1, punto 38.2; punto 39; punto 40. La segnalazione certificata deve attestare, inoltre, la predisposizione e l’adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal titolo V del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 introdotto dall’Allegato III al presente decreto, che deve prevedere l’attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che in questa fase concorrono alle misure di prevenzione. Per la predisposizione del medesimo sistema di gestione della sicurezza e per la relativa attuazione deve essere individuato dal titolare dell’attività un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all’interno dell’attività, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, al corso base di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2011.
c) Entro tre anni dal termine previsto alla lettera a) gli enti e i privati responsabili delle strutture presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto 32.1; punto 33; punto 34.2, comma 1, lettere f) , g) , h) ; punto 34.4; punto 36.1, comma 2, lettera e) ; punto 36.2.1; punto 36.2.2; punto 36.2.3; punto 36.2.5; punto 36.3.1, comma 1; punto 36.3.2; punto 36.4; punto 36.5 esclusi commi 1 e 7; punto 37.1; punto 37.5; punto 38.3. La segnalazione certificata deve attestare, inoltre, la predisposizione e l’adozione del sistema di gestione della sicurezza di cui alla lettera b) finalizzato all’adeguamento antincendio che deve prevedere l’attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che in questa fase concorrono alle misure di prevenzione.
d) Entro sei anni dal termine previsto alla lettera a) gli enti e i privati responsabili delle strutture presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il rispetto dei rimanenti punti del titolo IV, Capo III, del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 così come modificato dall’Allegato II al presente decreto.

Art. 4. Commercializzazione ed impiego dei prodotti
1. Possono essere impiegati nel campo d’applicazione disciplinato dal presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili, a queste conformi e rispondenti ai requisiti di prestazione previsti dal presente decreto.
2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco diversi da quelli di cui al comma precedente, gli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni nazionali, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.
3. Ai fini della sicurezza antincendio, le tipologie di prodotti non contemplati dai commi 1 e 2, purché legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Turchia in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l’Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto se utilizzati nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione equivalente a quello prescritto dal decreto stesso.

Art. 5. Disposizioni finali
1. È fatta salva la facoltà di optare per l’applicazione del presente decreto per le strutture esistenti di cui all’art. 2 per le quali siano stati pianificati o siano in corso lavori di adeguamento al decreto del Ministro dell’interno del 18 settembre 2002 sulla base di un progetto approvato dal competente Comando, ovvero sulla base di un progetto approvato in data antecedente all’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 18 settembre 2002.
2. In caso di mancato esercizio di tale opzione, gli enti e i privati responsabili delle strutture di cui all’art. 2 presentano al Comando la segnalazione certificata relativa al completo adeguamento antincendio della struttura, che deve comunque avvenire entro il termine massimo di cui all’art. 2, e adempiono a quanto ivi previsto al comma 1, lettera b).
3. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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